Versione
2 marzo 1963
2 marzo 1963
Art. 1.
L' articolo 14 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , e' sostituito dal seguente:
"La retribuzione soggetta a contributo e' costituita:
a) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene;
b) dall'indennita' di contingenza
c) dagli aumenti per anzianita';
d) dall'indennita' di mensa e aggiuntiva di mensa
e) dalla tredicesima mensilita';
f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno.
Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.
La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo e' quella soggetta a contributo, determinate a norma del secondo comma dell'articolo 17".
L' articolo 14 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , e' sostituito dal seguente:
"La retribuzione soggetta a contributo e' costituita:
a) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene;
b) dall'indennita' di contingenza
c) dagli aumenti per anzianita';
d) dall'indennita' di mensa e aggiuntiva di mensa
e) dalla tredicesima mensilita';
f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno.
Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.
La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo e' quella soggetta a contributo, determinate a norma del secondo comma dell'articolo 17".
Giurisprudenza • 43
- 1. Trib. Castrovillari, sentenza 09/07/2025, n. 1181Provvedimento: […] Con ricorso depositato il 5/4/2022 parte ricorrente, lamentando l'illegittimità della liquidazione del rateo mensile della pensione anticipata categoria EL numero 00446890, per violazione dell'art. 7 l. n. 1079/1971 e dell'art. 1 legge n. 53/1963, previo esperimento di ricorso amministrativo, ha agito in giudizio per ottenere la rideterminazione dell'importo pensionistico secondo i criteri e i conteggi allegati al ricorso e la corresponsione della differenza maturata tra la pensione percepita e quella spettante, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del diritto maturato. […]Leggi di più...
- decadenza art. 47 d.P.R. 639/1970·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- riliquidazione pensione·
- interessi legali art. 1282 c.c.·
- cessazione materia del contendere·
- compensazione spese di lite·
- prescrizione ratei arretrati