Art. 1.
L' articolo 14 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , e' sostituito dal seguente:
"La retribuzione soggetta a contributo e' costituita:
a) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene;
b) dall'indennita' di contingenza
c) dagli aumenti per anzianita';
d) dall'indennita' di mensa e aggiuntiva di mensa
e) dalla tredicesima mensilita';
f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno.
Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.
La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo e' quella soggetta a contributo, determinate a norma del secondo comma dell'articolo 17".
L' articolo 14 della legge 31 marzo 1956, n. 293 , e' sostituito dal seguente:
"La retribuzione soggetta a contributo e' costituita:
a) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene;
b) dall'indennita' di contingenza
c) dagli aumenti per anzianita';
d) dall'indennita' di mensa e aggiuntiva di mensa
e) dalla tredicesima mensilita';
f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno.
Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.
La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo e' quella soggetta a contributo, determinate a norma del secondo comma dell'articolo 17".