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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/07/2025, n. 4007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4007 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 13423/2023
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. MILENA FRANCESCA Parte_1 C.F._1
DI MAURO e dall'avv. GIOVANNI LONGO, elettivamente domiciliata in VIA VICENZA 53,
CATANIA contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GIANLUCA NICOSIA ed elettivamente domiciliato in VIALE DELLA REGIONE 30,
CALTANISSETTA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 4 luglio 2025 in questa sede da intendersi integralmente richiamato. II
La domanda proposta da nei confronti di è fondata per le Parte_1 Controparte_1 motivazioni di seguito esposte.
A
Con sentenza n. 302/2018 (prodotta da entrambe le parti in allegato ai rispettivi atti di costituzione) il Giudice per l'udienza preliminare dell'intestato ufficio, all'esito del giudizio abbreviato, condannò il convenuto per i reati di cui agli artt. 61, n. 9, 609bis e Controparte_1
609septies, co. IV, n. 3 c.p. (commessi in Catania in data 17 novembre 2010) per aver costretto, nella qualità di medico in servizio presso l'Ospedale Policlinico di Catania, , durante una visita Parte_1 di controllo, con atti repentini e insidiosi, a subire atti sessuali – nella specie, dopo averle detto che era impossibilitato ad effettuare il tampone vaginale in quanto era necessario prima farla eccitare al fine di lubrificare l'organo genitale, iniziava a masturbarla, toccandole anche il seno, tentando di abbracciarla e di baciarla, inserendole il dito all'interno dell'ano e, infine, dopo averla fatta rivestire, dandole una pacca nel sedere.
Il G.U.P., accertata allo stato degli atti la responsabilità del convenuto nella commissione del fatto a lui contestato, condannò quest'ultimo anche al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente
(costituitasi a suo tempo parte civile, senza opporre rifiuto di sorta alla scelta del rito abbreviato) da liquidarsi in separata sede civile, nonché al pagamento di una provvisionale di € 2.000,00.
Avverso tale sentenza fu proposta impugnazione sia dall'odierna ricorrente sia dall'imputato.
La Corte di Appello di Catania confermò, con sentenza n. 214/2021 (anch'essa depositata agli atti da entrambe le parti), la decisione del giudice di prime cure, revocando la liquidazione della somma riconosciuta a titolo di provvisionale in favore della parte attrice e condannando l'imputato alla refusione delle spese processuali.
B
La ricorrente ha agito in questa sede chiedendo la liquidazione del danno non patrimoniale patito per effetto della condotta illecita del convenuto.
Deve in primo luogo evidenziarsi che dalle sentenze penali prodotte dalle parti non è possibile affermare (o escludere) l'irrevocabilità di tali pronunce: sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “[…] colui che afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio, deve dimostrarlo, per cui non basta la produzione della sentenza, ma deve altresì corredarla di idonea certificazione dalla quale risulti che non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest'ultima dimostrare il secondo elemento dell'unica fattispecie costituente il giudicato […]” (Cass. 11143/2025).
Non può tuttavia escludersi, per ciò solo, l'utilizzabilità, nel presente giudizio, delle sentenze penali poc'anzi citate poiché il giudice di merito può liberamente avvalersi di esse (oltre che delle risultanze degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale) alla stregua di prove atipiche.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “[…] le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile […]” (Cass. 9957/2025).
Ciò detto, il fatto illecito (reato di violenza sessuale) dal quale trae origine la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente nel presente giudizio, non è stato specificamente contestato dal resistente nelle proprie difese.
Spetta pertanto all'intestato ufficio ogni ulteriore valutazione in ordine alla sussistenza del danno lamentato dalla e del relativo nesso di causalità, nonché in ordine alla liquidazione del Pt_1 pregiudizio, dovendosi in questa sede accertare se la condotta penalmente rilevante abbia cagionato alla vittima un'effettiva lesione della sfera personale.
Ciò perché il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre un danno-conseguenza e, come tale, deve essere allegato e provato da chi lo reclami in giudizio (Cass. 8827/2003; Cass. 8828/2003; Cas. 16004/2003).
Per gli altri pregiudizi non patrimoniali (diversi dal biologico) e consistenti in turbamenti, disagi e sofferenze, la giurisprudenza consente di fare “ricorso alla prova testimoniale, documentale
e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri [Cass. 9834/2002]; il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (Cass. Sez. Un. 26972/2008; Cass. Sez. Un. 26973/2008; Cass. Sez. Un. 26974/2008; Cass.
Sez. Un. 26975/2008).
Alla luce dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, quindi, non è sufficiente la potenziale lesività della condotta perpetrata dal convenuto ai danni dell'odierna ricorrente, ma grava su quest'ultima l'onere di dimostrare il danno patito, nonché la sua derivazione causale dalla condotta del convenuto, senza che sul punto possa operare alcuna presunzione di danno eziologicamente riconducibile all'offensività del reato.
Ora, per quanto possa ritenersi provato il fatto illecito in sé e per sé, nonché la sua commissione da parte dell'odierno resistente, occorre comunque accertare:
a) la sussistenza, in concreto, del danno alla salute (inteso come danno all'integrità psico-fisica), nonché dell'ulteriore pregiudizio non patrimoniale allegato dalla ricorrente nelle proprie difese in termini di danno morale (consistente nel turbamento del proprio stato dell'animo per effetto dell'altrui condotta illecita);
b) la riconducibilità di tali pregiudizi alla condotta illecita ascritta al convenuto.
La giurisprudenza di legittimità è pacificamente orientata nell'affermare che danno biologico e danno morale devono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del "danno biologico", quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore (c.d. danno morale, "sub specie" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”
(Cass. 4878/2019); “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico” (Cass. 9006/2022).
Il danno biologico ed il danno morale, quindi, devono essere accertarti (e liquidati) distintamente, essendo il giudice di merito chiamato a valutare, alla luce del compendio istruttorio in atti, la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico-relazionale (Cass. 4878/2019).
Tale principio di diritto è stato peraltro confermato anche dal legislatore, il quale ha definito, con l'art. 138, co. II, a) del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il danno biologico quale “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito” – il tutto, con l'ulteriore precisazione che, ove sia stato allegato e provato anche il danno morale (insuscettibile, come detto, di accertamento medico-legale, essendo esso integrato dal patema d'animo del tutto prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita), quest'ultimo dovrà formare oggetto di separata e autonoma valutazione: “[…] al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione […]” (cfr. cit. art. 138, co. II, lett. e).
In altri termini, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare, in concreto, di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili (Cass. 30461/2024, Cass. 9006/2022); inoltre, “in assenza di lesione della salute, ogni vulnus arrecato ad un altro valore/interesse costituzionalmente tutelato andrà specularmente valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria e, in assenza di qualsiasi automatismo (volta che, nelle fattispecie concrete, non è impredicabile, pur se non frequente, l'ipotesi dell'accertamento della sola sofferenza morale o della sola modificazione in pejus degli aspetti dinamico relazionali della vita […]” (Cass. 23469/2018).
C
Ora, applicando i superiori principi di diritto al caso all'attenzione del Tribunale, alla luce dell'istruttoria processuale espletata nel corso del giudizio, non può ritenersi sussistente il danno non patrimoniale all'integrità psico-fisica (c.d. danno biologico) come allegato dalla ricorrente nelle difese in atti.
Sul punto, il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale - al fine di accertare le condizioni psico-fisiche della e l'eventuale compatibilità e riconducibilità, sotto il profilo Pt_1 causale, dello stato patologico allegato rispetto alla condotta del resistente - con considerazioni puntuali e analitiche ha concluso quanto segue: “[…] le condizioni psico-fisiche della parte attrice sono buone e la deflessione dell'umore è da attribuire agli eventi che si sono succedute nell'arco antecedente ai tredici anni dall'evento lesivo accusato. E non sono riconducibili sotto il profilo causale dello stato patologico allegato in ricorso (per come desumibile anche dal verbale di deposizione testimoniale di cui in atti) con la condotta del resistente come accertata nelle sentenze penali prodotte agli atti del processo;
non si riconoscono postumi in modo permanente e la complessiva integrità psico-fisica della parte attrice (cioè, l'idoneità a svolgere le attività quotidiane comuni alla generalità delle persone) è conservata e la persona è in grado di svolgere in maniera idonea ed adeguata le attività quotidiane comuni, come in atto, nell'attività lavorativa che svolge.
Non si riconoscono attività quotidiane ed aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato che siano preclusi o limitati in atto […] La sig.ra , avendo subito una sofferenza di natura Parte_1 passeggera, senza evidente danno biologico permanente, si riconosce la possibilità di valutare il danno morale […]” (cfr. pagg. 12 ss. consulenza tecnica d'ufficio).
Né, infine, conclusioni diverse possono evincersi dalla perizia stragiudiziale prodotta dalla ricorrente (e allegata al ricorso), in quanto quest'ultima non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, bensì solo di mero elemento indiziario (o, al più, argomento di prova), al pari di ogni altro documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito (Cass. 2052/2025).
Risulta invece adeguatamente dimostrato dalla ricorrente la sussistenza del danno morale consistente nel profondo stato di turbamento e sofferenza interiore eziologicamente riconducibile alla condotta illecita del convenuto.
La sussistenza di tale pregiudizio non patrimoniale può affermarsi in ragione della sussistenza di elementi indiziari diversi ed ulteriori rispetto al fatto illecito in sé e per sé, nonché rispetto all'offensività del reato di violenza sessuale perpetrato dal in danno della - come CP_1 Pt_1 emersi nel corso dell'istruttoria processuale.
All'udienza del 2 luglio 2024 il testimone (convivente della ricorrente e Testimone_1 disinteressato all'esito del giudizio) ha dichiarato quanto segue: “ […] per la quasi totalità della durata della relazione con la ricorrente [circa cinque anni, alla data della deposizione testimoniale]
i rapporti di natura intima e sessuale sono stati e sono problematici e spesso non riusciamo a completare il rapporto sessuale a causa dell'ansia e dello stress che vive la mia compagna;
a causa di ciò allo stato non riusciamo ad avere figli […] Dormiamo da sempre nella stessa camera da letto
e nello stesso letto, posso dire che la mia compagna non ha un sonno regolare, mi dice che per via dello stato di ansia che vive non riesce a dormire e si sveglia spesso nel cuore della notte […]”; su tale punto, in particolare, il testimone ha confermato che la ricorrente ha incubi che la riportano ripetutamente a ricordare la violenza sessuale subita dal convenuto - come se, di fatto, la stesse rivivendo (cfr. verbale di udienza del 2 luglio 2024).
È pertanto provato il danno non patrimoniale sofferto da in termini di grave Parte_1 turbamento dello stato d'animo: ciò può dirsi avuto riguardo anche alla gravità del reato ed all'intensità del dolo, oltre che all'indiscutibile ed incontestabile lesione della libertà sessuale della ricorrente, con conseguente patimento sofferto dalla stessa sotto il profilo morale e psicologico, a fronte della violenza usatagli dal convenuto.
Tale pregiudizio deve essere equitativamente liquidato, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., nella somma di € 20.000,00 (già ragguagliata ai valori monetari attuali), avuto riguardo alla giovane età della parte ricorrente all'epoca del fatto ed alla gravità dell'addebito a carico del resistente.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi degli artt. 281decies ss. c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
1. condanna al risarcimento, in favore di , del danno meglio Controparte_1 Parte_1 descritto in parte motiva, che si liquida in € 20.000,00, oltre interessi legali maturandi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni e € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, I.V.A., C.P.A. e con distrazione delle suddette spese a favore dei procuratori antistatari.
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte resistente.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 30 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo