Art. 16
Tutte le esenzioni fiscali accordate dalle leggi italiane in materia di infortuni sul lavoro, di assistenza e di assicurazioni sociali si applicano anche agli atti e documenti che siano richiesti nell'interesse di cittadini per ottenere la liquidazione o il pagamento di indennita' o rendite, o in genere il godimento di prestazioni in base a leggi straniere in materia di infortuni sul lavoro, assistenza ed assicurazioni sociali.