Articolo 16 della Legge sull'emigrazione
Articolo 15Articolo 17
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11 dicembre 1919

Art. 16


Tutte le esenzioni fiscali accordate dalle leggi italiane in materia di infortuni sul lavoro, di assistenza e di assicurazioni sociali si applicano anche agli atti e documenti che siano richiesti nell'interesse di cittadini per ottenere la liquidazione o il pagamento di indennita' o rendite, o in genere il godimento di prestazioni in base a leggi straniere in materia di infortuni sul lavoro, assistenza ed assicurazioni sociali.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1919
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