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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/10/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
MA IS AR PRESIDENTE RELATRICE
EL IN CONSIGLIERA
IO Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 8 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 211 di R.G. dell'anno 2024, proposta da in persona del Direttore Parte_1
Regionale per la Sardegna in carica, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per atto notaio
[...] rep. 12428, del 5 aprile 2016, dall'Avv. EL Cabiddu e presso la medesima elettivamente domiciliato Per_1 in Cagliari, via Sonnino n. 96
APPELLANTE
CONTRO
, nato ad [...] il [...], ivi res.te, elettivamente domiciliato in Cagliari presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. Maurizio Barrella, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo di primo grado in data 07/10/2019
APPELLATO
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
, operaio in officina meccanica specializzata in carpenteria pesante e carrozzeria fin dal Controparte_1
1993, dove era adibito a mansioni di carrozziere/verniciatore, già titolare di indennizzo in rendita nella Pt_1 misura complessiva del 23% (entesopatie dei gomiti, deficit statico-dinamico del tratto L5 con sofferenza radicolare e spondilodiscoartrosi cervicale), ha dedotto di avere proposto domanda amministrativa in data 19 marzo 2018 per ottenere il riconoscimento della natura professionale di altre sei patologie, e cioè morbo di
, angioneurosi, tendinopatia della spalla, gonartrosi bilaterale, sindrome di GU e di , Per_2 Persona_3 rigettata dall per insussistenza del nesso causale tra le lavorazioni svolte e le lamentate patologie. Pt_1
Ha, quindi, impugnato in giudizio il provvedimento dell per domandare il riconoscimento Pt_1 dell'indennizzo dovuto per le denunciate patologie, da conglobarsi con i danni per le altre patologie già indennizzate e la conseguente condanna dell'istituto al pagamento degli importi dovuti, oltre accessori di legge.
L' ha contestato la fondatezza della domanda. Pt_1 *
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n.
127 del 30.01.2024, ha accolto la domanda, riconoscendo il diritto di parte ricorrente ad un maggior indennizzo in rendita nella complessiva misura del 38%, per effetto riconoscimento della natura professionale di tutte le patologie denunciate (di cui 3% per morbo di;
5% per tendinopatia della spalla;
4% per sindrome di Per_2
GU; 3% per angioneurosi e 3% per sindrome di De Quervain), con la sola esclusione della gonartrosi bilaterale, ritenuta malattia comune, compatibile cioè con i normali processi di invecchiamento articolare, in assenza di alterazioni e deficit funzionali, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
19.03.2018 ed ha quindi condannato l'istituto al riconoscimento, con tale decorrenza, del predetto indennizzo in rendita, nonché al pagamento della differenza sui ratei maturati e scaduti dalla medesima data, con gli accessori di legge ed alla rifusione delle spese del giudizio, quantificate in 4.974,75 €, sulla scorta della tabella di riferimento per la materia previdenziale di cui al DM 55 del 2014, per lo scaglione relativo al valore compreso tra 26.000,01 e 52.000,00 €, tenuto conto del valore differenziale della quota di rendita in contestazione, moltiplicata fino al massimo di dieci annualità, ai sensi dell'art. 13, c. 2, secondo periodo, c.p.c.
Avverso la sentenza ha proposto appello l cui ha resistito . Pt_1 Controparte_1
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L' ha appellato la sentenza precisando di voler censurare esclusivamente i criteri di calcolo del danno Pt_1 complessivo, quantificato dal primo giudice nella misura del 38% senza considerare che nel caso di specie, in cui si verteva in ipotesi di menomazioni coesistenti, si sarebbe dovuto apprezzare il pregiudizio complessivo all'integrità fisica dell'assicurato attraverso formule non aritmetiche, ma utilizzando il calcolo riduzionistico a scalare, applicando la formula cd. di Balthazard, con la conseguenza che considerando le preesistenze del 23%, il calcolo corretto, sulla base dei criteri e delle formule illustrate in atti era quello del 34%, dato che l'invalidità finale era data da IF= IP1+IP2-(IP1xIP2), dove l'invalidità totale finale IF era uguale alla somma delle invalidità parziali, diminuita del loro prodotto ed in tal senso la sentenza doveva essere riformata.
si è costituito in giudizio per dichiarare di aderire alla richiesta dell' di parziale Controparte_1 Pt_1 riforma della sentenza impugnata, concordando sul criterio di quantificazione del danno complessivo indicato dall'istituto, concludendo quindi perché venisse dichiarato, in parziale riforma della sentenza appellata, il suo diritto di percepire l'indennizzo in rendita commisurato ad un danno biologico complessivo del 34%, con decorrenza dal 19 marzo 2018 con conseguente condanna dell'istituto al pagamento della differenza tra la misura indennizzo spettante e quanto già corrisposto, oltre interessi e rivalutazione, il tutto con adeguato governo delle spese del giudizio di appello.
*
Con note di trattazione scritta depositate in previsione dell'udienza del 8 ottobre 2025 le parti hanno concordemente concluso domandando che la Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarasse il diritto di ad una rendita complessiva del 34% con decorrenza di legge dal Controparte_1 giorno 19 marzo 2018, data della domanda amministrativa, condannandolo l' al pagamento degli importi a Pt_1 tale titolo dovuti, con gli accessori di legge, l' precisando “con ogni conseguente statuizione” e “con Pt_1 CP_1 adeguato governo delle spese del giudizio di appello”. Ciò premesso, sull'accordo delle parti ed in parziale riforma della sentenza n. 127/2024 del 30.01.2024 del
Tribunale di Cagliari qui impugnata, che per il resto va confermata anche in punto di spese, deve essere dichiarato il diritto di di percepire un complessivo indennizzo in rendita commisurato ad Controparte_1 un danno biologico in misura del 34%, con decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa del
19 marzo 2018.
In ragione della evidente fondatezza dei motivi di appello, cui infatti ha prontamente aderito il difensore di parte resistente e del complessivo andamento della lite, anche considerata l'assenza di rilievi al consulente nominato dal primo giudice in merito alla quantificazione del complessivo danno, vanno invece compensate per intero tra le parti le spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando in accoglimento dell'appello proposto dall' sull'accordo delle parti ed in parziale riforma della sentenza n. Pt_1
127/2024 del 30.01.2024 del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, che conferma per il resto, dichiara il diritto di di percepire un complessivo indennizzo in rendita nella misura del 34%, con decorrenza Controparte_1 di legge, dalla data della domanda amministrativa del 19 marzo 2018.
Dichiara compensate per intero tra le parti le spese del giudizio di appello.
Cagliari, 9 ottobre 2025
La Presidente relatrice
MA IS AR