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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/04/2024, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2322 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. TERMENTINI FLAVIO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. D'URBANO PAOLO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 marzo 2023 il difensore della ricorrente richiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione personale riportandosi al ricorso depositato, nulla osservando il difensore del resistente.
2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c. unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , Parte_1 premesso che in data 21/12/1994 contraeva in Los Angeles matrimonio concordatario con , trascritto in Italia all'atto n. 782, Parte CP_1
2, Serie C7, anno 1995, del Comune di Roma, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e in seguito, divenuta definitiva la sentenza di separazione, il divorzio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva alla CP_1 pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. comparivano personalmente le parti e il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separatamente e rinviava la causa dinanzi a sé stesso.
All'udienza del 6.3.2024 il Presidente rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status, dovendo la causa essere compiutamente istruita.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
La statuizione sulle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo del Presidente dott. Gianluca Gelso come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2322/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a Roma il 14/10/1972 e nato a [...] il [...]; CP_1
- dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio del dott. Gianluca
Gelso come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. 3
Così deciso in Civitavecchia il 24.4.2024.
Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2322 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. TERMENTINI FLAVIO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. D'URBANO PAOLO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 6 marzo 2023 il difensore della ricorrente richiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione personale riportandosi al ricorso depositato, nulla osservando il difensore del resistente.
2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c. unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , Parte_1 premesso che in data 21/12/1994 contraeva in Los Angeles matrimonio concordatario con , trascritto in Italia all'atto n. 782, Parte CP_1
2, Serie C7, anno 1995, del Comune di Roma, esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e in seguito, divenuta definitiva la sentenza di separazione, il divorzio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva alla CP_1 pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. comparivano personalmente le parti e il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separatamente e rinviava la causa dinanzi a sé stesso.
All'udienza del 6.3.2024 il Presidente rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status, dovendo la causa essere compiutamente istruita.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
La statuizione sulle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo del Presidente dott. Gianluca Gelso come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2322/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a Roma il 14/10/1972 e nato a [...] il [...]; CP_1
- dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio del dott. Gianluca
Gelso come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. 3
Così deciso in Civitavecchia il 24.4.2024.
Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso