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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2412/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2412/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENOVESE Parte_1 C.F._1
MARIO, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR, 27, 71030 CARLANTINO, presso il difensore avv. GENOVESE MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.2.2025, il procuratore del ricorrente sig. ha chiesto che venisse Parte_1 pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti, alle condizioni di cui alla ordinanza del 5.11.2024 resa dal G.I., previa rinuncia alla domanda di addebito ed ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Il PM ha concluso con parere favorevole alla pronuncia di separazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 473 bis.14 c.p.c., il sig. esponeva di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con la sig.ra in data 6.2.2021, regolarmente trascritto negli atti Controparte_1 dell'ufficio dello Stato civile del Comune di Termoli, atto numero 11, parte seconda, serie C.
Rappresentava, inoltre, che dalla loro unione non erano nati figli. pagina 1 di 3 Concludeva, pertanto, per sentire pronunciare la separazione personale dal coniuge Controparte_1 relativamente al matrimonio civile dagli stessi contratto, con domanda di addebito della separazione a carico della resistente ed assegnazione in proprio favore della casa coniugale.
La resistente regolarmente citata e non comparsa è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 12.2.2025, il ricorrente personalmente comparso, nella persistente contumacia della resistente, concludeva per sentire pronunciare la separazione personale dalla resistente alle condizioni dettate dall'ordinanza resa dal GI in data 5.11.2024, previa rinuncia alla domanda di addebito proposta ed ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c...
Il Presidente preso atto delle superiori conclusioni si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione, contestualmente disponendo la trasmissione degli atti al PM per il parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni assunte con l'ordinanza del 5.11.2024, appaiono assolutamente rispondenti alle esigenze dei coniugi e che, pertanto, possono essere senz'altro ratificate.
In considerazione della adesione del ricorrente alla proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c. e della mancata costituzione in giudizio della resistente, nulla deve essere statuito in punto di spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in Cancelleria in data
14.5.2024, dal signor nei confronti del coniuge sig.ra uditi i Parte_1 Controparte_1 procuratori delle parti ed il P.M., così provvede:
1) pronunzia la separazione fra i coniugi e in atti Parte_1 Controparte_1 generalizzati;
2) prende atto della rinuncia alla domanda di addebito formulata dal ricorrente nei confronti del coniuge;
3) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Termoli, di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (atto n. 56, parte II, serie A, dell'anno 1978), al momento del suo passaggio in giudicato;
4) nulla per le spese.
Così deciso, addì 28.2.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
pagina 2 di 3
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2412/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENOVESE Parte_1 C.F._1
MARIO, elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR, 27, 71030 CARLANTINO, presso il difensore avv. GENOVESE MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.2.2025, il procuratore del ricorrente sig. ha chiesto che venisse Parte_1 pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti, alle condizioni di cui alla ordinanza del 5.11.2024 resa dal G.I., previa rinuncia alla domanda di addebito ed ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Il PM ha concluso con parere favorevole alla pronuncia di separazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 473 bis.14 c.p.c., il sig. esponeva di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con la sig.ra in data 6.2.2021, regolarmente trascritto negli atti Controparte_1 dell'ufficio dello Stato civile del Comune di Termoli, atto numero 11, parte seconda, serie C.
Rappresentava, inoltre, che dalla loro unione non erano nati figli. pagina 1 di 3 Concludeva, pertanto, per sentire pronunciare la separazione personale dal coniuge Controparte_1 relativamente al matrimonio civile dagli stessi contratto, con domanda di addebito della separazione a carico della resistente ed assegnazione in proprio favore della casa coniugale.
La resistente regolarmente citata e non comparsa è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 12.2.2025, il ricorrente personalmente comparso, nella persistente contumacia della resistente, concludeva per sentire pronunciare la separazione personale dalla resistente alle condizioni dettate dall'ordinanza resa dal GI in data 5.11.2024, previa rinuncia alla domanda di addebito proposta ed ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c...
Il Presidente preso atto delle superiori conclusioni si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione, contestualmente disponendo la trasmissione degli atti al PM per il parere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni assunte con l'ordinanza del 5.11.2024, appaiono assolutamente rispondenti alle esigenze dei coniugi e che, pertanto, possono essere senz'altro ratificate.
In considerazione della adesione del ricorrente alla proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c. e della mancata costituzione in giudizio della resistente, nulla deve essere statuito in punto di spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in Cancelleria in data
14.5.2024, dal signor nei confronti del coniuge sig.ra uditi i Parte_1 Controparte_1 procuratori delle parti ed il P.M., così provvede:
1) pronunzia la separazione fra i coniugi e in atti Parte_1 Controparte_1 generalizzati;
2) prende atto della rinuncia alla domanda di addebito formulata dal ricorrente nei confronti del coniuge;
3) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Termoli, di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (atto n. 56, parte II, serie A, dell'anno 1978), al momento del suo passaggio in giudicato;
4) nulla per le spese.
Così deciso, addì 28.2.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
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IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
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