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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 5736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5736 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 16134 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Rubinacci Parte_1 e Michele Maresca RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. M. INGALA RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittimità del recupero dell'indebito operato dall con CP_1 comunicazione del 3.01.2024, sulla prestazione di n 044-510507760980 cat. INVCIV, per maggiorazione sociale non dovuta pari ad e 16.674,79, così ripartito: € 2482,00 per l'anno 2020 € 4609,80 per l'anno 2021 € 4.666,22 per l'anno 2022 € 4.715,93 per l'anno 2023 € 200,64 per l'anno 2024; che l' provvedeva, nello stesso provvedimento di riliquidazione, a CP_1 recuperare parte del suo credito, per un importo pari ad € 9.484,08, sui ratei di indennità di accompagnamento dovuti con decorrenza dall'anno 2022 così suddivisi per il principio di competenza: € 2.626,40 per l'anno 2022
€ 6.325,92 per l'anno 2023 € 200,64 per l'anno 2024. Allegava a fondamento della domanda: di essere titolare del requisito sanitario utile per beneficiare di indennità di accompagnamento con decorrenza 7.7.2022 , in forza di verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile del 31.01.2023 e confermato con verbale di revisione sanitaria del 12.2.2024; che quanto al requisito reddituale utile per beneficiare della maggiorazione sociale precisava che in virtù di omologa di separazione consensuale del 9.1.2009, del Tribunale di Napoli nel procedimento avente RG n. 13488/2008, era titolare, solo formalmente, di un assegno di mantenimento, pari ad € 1.000,00, percependo dal coniuge sig. la somma mensile di euro 1.000,00 per Parte_2 il proprio mantenimento, fino al mese di giugno 2020 per un totale di € 6.000,00; che dal mese di luglio 2020 fino al mese di giugno 2022, in conseguenza del pensionamento del sig. e delle sue considerevoli Pt_2 ridotte disponibilità economiche, concordavano l'interruzione del detto mantenimento;
che, dal mese di luglio 2022 al mese di maggio 2023, l'importo mensile riprendeva ad essere corrisposto e concordemente ridotto ad euro 600,00. Infine, dal mese di giugno 2023 al mese di aprile 2024, l'importo per il mantenimento veniva ancora concordemente ridotto ad euro 400,00; g) che tali circostanze venivano sancite, con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n 202/24 del 15.07.24; rilevava pertanto che l avesse CP_1 operato la compensazione in maniera illegittima.
Tanto premesso, concludeva: -“ In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito impugnato come da provvedimento di riliquidazione del 03.01.2024 per gli anni 2021 e 2022 e per l'effetto accertare, per i motivi di cui in premessa, la minore somma dovuta all CP_1 per l'importo pari ad € 7.398,78 o nella somma che la Sv. Ill.ma riterrà equa e giusta;
-In via principale: accertare e dichiarare, l'illegittimità, per i motivi di cui in premessa, della compensazione effettuata in fase di riliquidazione della prestazione n. 044-510507760980 cat. INVCIV e per l'effetto condannare L , CF - in persona del legale rapp.te CP_1 P.IVA_1 pt, al pagamento in favore della sig.ra dei ratei maturati e non Pt_1 riscossi a titolo di indennità di accompagnamento pari ad € 9.484,08 come da provvedimento impugnato del 3.01.2024. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio da attribuirsi agli Avv.ti Giovanni Rubinacci e Michele Maresca antistatari.”
L , nel costituirsi, resisteva all'avverso ricorso chiedendone il CP_1 rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda può essere accolta. Dalla documentazione in atti si evince che l'indebito che l'istituto aveva provveduto a recuperare verte sugli importi percepiti dalla ricorrente a titolo di maggiorazione sociale ex lege n. 544/1988 e sul c.d. incremento al milione di cui alla legge n. 448/2001, erogati dal 1.01.2020 al 31.01.2024 per superamento del limite reddituale. L'art. 2033 c.c. recita: chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti [820 ss.] e agli interessi [1284] dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede [1147], dal giorno della domanda.
E' noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. (che consente la restituzione senza limiti dell'indebito formatosi a seguito di un provvedimento di revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale) e ciò in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, anche se indebite, sono solitamente destinate a soddisfare bisogni alimentari propri del pensionato e della sua famiglia. In pratica, l'orientamento prevalente della giurisprudenza è ormai nel senso di evitare che l'errore o l'inerzia dell debbano pesare sul pensionato che senza CP_1 colpa ha ricevuto somme in realtà non dovute. In ambito assistenziale, si è andato dunque affermando un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale. Segnatamente le norme in questione sono: l'art 3 ter del DL 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e l'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Leggendo le due disposizioni si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento in caso di dolo comprovato del beneficiario. Con sentenza del 09/11/2018, n.28771 la Suprema Corte ha per l'appunto affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale è ripetibile in forza di un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge previste, ovvero nel caso in cui si rilevi che l'accipiens si trovava in situazione di dolo al momento della percezione della somma assistenziale e/o previdenziale. In sostanza la Suprema Corte ha stabilito che quando manca il dolo del pensionato, quest'ultimo non è tenuto a restituire all le somme CP_1 indebitamente percepite prima del provvedimento di revoca. In pratica secondo la Cassazione l può chiedere la restituzione dell'indebito CP_1 solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente già corrisposti, a meno che non vi sia stato dolo dell'interessato. La portata di tali norme, secondo la Cassazione, riguarda non solo i casi in cui la prestazione viene revocata per il venir meno dei requisiti legali, ma si estende anche ai casi in cui la prestazione venga revocata per il venir meno dei requisiti economici l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che il pensionato si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Nel caso di specie, l non ha dedotto, né tantomeno provato, alcun CP_1 comportamento doloso o colposo della ricorrente che abbia potuto determinare l'errore in cui è incorso l'istituto nell'erogazione della maggiorazione sociale asserita come non spettante.
Al contrario, essendo l'indebito derivante dalle prestazioni erogate dall , esso non è addebitabile alla ricorrente, che in alcun modo CP_1 poteva occultare all'Istituto erogante la sua complessiva posizione. La ricorrente ha eccepito Illegittimità dell'indebito esclusivamente per gli anni di imposta 2021 e 2022. In particolare, per quanto concerne l'anno 2021, non ha percepito altro reddito oltre la pensione di invalidità (come da certificato dei redditi dell'Agenzia delle Entrate prodotto in atti), rientrando così nel limite di reddito stabilito per l'anno 2021, per beneficiare della maggiorazione sociale piena, stabilito in € 8.476,26. Per l'anno 2022, come risultava nel procedimento per la modifica dei patti di separazione, l'importo parzialmente percepito dalla ricorrente era pari ad € 3.600,00, regolarmente dichiarato all'Agenzia delle Entrate (cfr certificato agenzia delle entrate in atti) e dal mese di luglio 2022 al mese di maggio 2023, l'importo mensile riprendeva ad essere corrisposto e concordemente ridotto ad euro 600,00. Dunque, moltiplicato per 6 mesi, l'importo di € 3.600,00. D'altronde l non contesta il requisito reddituale eccependone, in CP_1 sostanza, solo la mancata comunicazione da parte dell'interessata. Tanto premesso ritiene la scrivente che parte ricorrente abbia dato prova sufficiente della sussistenza del proprio diritto a percepire la prestazione. Va, dunque, dichiarata l'illegittimità dell'azione di recupero operata dall . CP_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito del 3.01.2024.
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 1700,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione.
Napoli, 17.07.2025
IL GIUDICE Stefania Borrelli