Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/06/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 4024 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4024 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione al Collegio con provvedimento ex art 127 ter c.p.c. del 20.06.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentato e difeso giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Antonella Sirico presso il cui studio, sito in NO (NA) alla Via Don Minzoni n.8
(Palazzo Giulia) elettivamente domicilia;
E
( c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti dall'avv. Antonella Sirico, presso il cui studio, sito in NO (NA) alla Via Don Minzoni n.8
(Palazzo Giulia) elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.10.2024 i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi, alle condizioni riportate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in
NO (NA) in data 12.09.1997 e dal quale erano nati i figli 2 , ( nato a [...] il Per_1
1
7.06.2000) e ( nato a [...] il [...]). Per_2
Il PM in data 25.10.2024 apponeva il suo visto.
All'esito di alcuni rinvii interlocutori, le parti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. per l'udienza del 24.04.2025 ribadendo la volontà di divorziare alle condizioni specificamente indicate nelle note di udienza;
il Giudice relatore con provvedimento del 20.06.2024 riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord n. 1181 del
2020 (depositato in Cancelleria il 27.01.2020); inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine ai provvedimenti accessori, le parti, nelle note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data
7.04.2025 in sostituzione dell'udienza di comparizione del 24.04.2025, hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui alle note allegate e sottoscritte, da intendere qui integralmente riportate e trascritte.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle dette condizioni, verificato che esse non sono contrarie alla legge.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO il
12.09.1997 ( ANNO 1997, P. II, S. A, N.162 ) tra ( nato a [...] il Parte_1
29.05.1970 ) e ( nata a [...] il [...]) alle condizioni Parte_2
indicate in parte motiva, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
c) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 20.06.2025.
2 R.g. V.g. n. 4024 /2024
Il giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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