TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17773 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile composto dai seguenti magistrati:
Salvati dr. Federico Presidente
Patruno dr. Claudio Giudice
Cartoni dr. Corrado Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 61302 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 16.5.2025,
e vertente tra
elettivamente domiciliato in Roma, Via Badia di Cava n. 56, presso lo studio Parte_1
degli Avv.ti C. Luigi Di Nitto e Simona Zangrillo che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- attore -
e
in persona del ministro pro-tempore, Controparte_1
Capitaneria di Porto, , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende,
- convenuti -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio il Ministero delle Parte_1
Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e la Capitaneria di Porto, Controparte_2
Co proponendo querela di falso avverso il verbale n. 62/2014 del 10.6.2014 redatto dalla Capitaneria
pagina 1 di 4 Porto di unitamente alla Guardia di Finanza di Formia, nella parte in cui contiene l'affermazione CP_2
“veniva accertato che il carico trasportato superava le sponde”.
Parte attrice esponeva che a seguito del suddetto verbale era emessa ordinanza ingiunzione n.
522/2014, notificata il 20.11.2014, dell'importo di euro 2.064,00, oltre le spese, per violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione perché il carico trasportato sul camion con rimorchio tg. BZS24SH superava le sponde e che la circostanza che il carico trasportato superava le sponde non era corrispondente al vero.
Si costituivano i convenuti, eccependo il difetto di legittimazione passiva della Capitaneria di Porto di mera ramificazione del la mancanza di CP_2 Controparte_1
prove della falsità e la infondatezza ed inammissibilità della querela.
All'udienza del 16.5.2025 parte attrice concludeva per l'accoglimento della querela di falso, i convenuti per la declaratoria di inammissibilità e per il rigetto ed il collegio tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente, in ordine al difetto di legittimazione passiva della Capitaneria di Porto, CP_2
di si osserva che la legittimazione “ad causam” dal lato passivo costituisce un
[...] CP_2
presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III, 30/05/2008, n.
14468).
Si pone, dunque, una questione di rigetto o meno della pretesa nel merito.
Ciò premesso, la domanda di querela di falso non può essere accolta.
Come è noto, il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico pagina 2 di 4 ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.
In sostanza, dunque, la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni, ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cass. civ., Sez. lavoro,
07/11/2014, n. 23800)
Più precisamente è stato chiarito che “I verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700
c.c. dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese de relato, ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice” (Cass. civ., Sez. VI - 3, 24/05/2017, n. 13107).
Nella fattispecie, la dichiarazione a verbale in ordine alla circostanza che il carico trasportato superava le sponde costituisce oggetto di un fatto oggettivo accertato direttamente e in presenza dai verbalizzanti e, dunque, la querela di falso è ammissibile.
Per altro aspetto, tuttavia, non è stata raggiunta la prova della falsità.
L'unico elemento apportato a sostegno della falsità è la testimonianza di , ascoltato Testimone_1
all'udienza del 7.3.2024, il quale ha dichiarato “Per quanto posso ricordare, ho notato che il mezzo di era coperto regolarmente e non ricordo che il carico sporgesse”. Parte_1
Questa dichiarazione, in base alla quale il carico non sporgeva, non può considerarsi sufficiente a superare l'accertamento contenuto nel verbale, peraltro redatto da due verbalizzanti, in quanto si presenta incerta e relativa a quanto il teste ha dichiarato di poter ricordare, dunque non certa.
Ciò è da dirsi anche perché in sede contestazione l'attuale querelante ha dichiarato nell'immediatezza del fatto che “Durante le operazioni di carico ero sulla motrice e non ho potuto constatare il livello del prodotto caricato. Ritengo che la responsabilità sia della ditta Interminal”, dunque senza alcuna contestazione in ordine alla sporgenza del carico.
La querela è conseguentemente rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale:
a) rigetta la querela di falso;
b) ordina la restituzione del documento;
c) dispone che a cura della cancelleria sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale del documento oggetto di querela;
d) condanna al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00; e) condanna Parte_1
pagina 3 di 4 al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.500,00 per compensi, Parte_1
oltre oneri riflessi e quanto altro previsto dalla legge.
Roma, 16.12.2025
Il Giudice estensore
Dr. Corrado Cartoni
Il Presidente
Dr. Federico Salvati
pagina 4 di 4