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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15189 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52092 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(MA (RM), 16/09/1961), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. VENDITTI FRANCESCA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(MA (RM), 27/01/1964), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. DE SANTIS ANTONELLA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
17/02/1991 ha contratto matrimonio concordatario con CP_1
che dall'unione sono nati i figli (1991) e (1993),
[...] Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autonomi, ha dedotto che con sentenza n.
9591/2022 il Tribunale di Roma ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
Alla prima udienza del 20/10/2025 sono comparse personalmente le parti che hanno dichiarato di essere d'accordo sulla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essere economicamente autonomi, con compensazione delle spese di lite e il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
17/02/1991, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione 3 alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52092/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
MA in data 17/02/1991 tra (MA (RM), Parte_1
16/09/1961) e (MA (RM), 27/01/1964) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MA al n.
107, Parte II, Serie A01, Anno 1991;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52092 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(MA (RM), 16/09/1961), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. VENDITTI FRANCESCA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(MA (RM), 27/01/1964), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. DE SANTIS ANTONELLA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
17/02/1991 ha contratto matrimonio concordatario con CP_1
che dall'unione sono nati i figli (1991) e (1993),
[...] Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autonomi, ha dedotto che con sentenza n.
9591/2022 il Tribunale di Roma ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
Alla prima udienza del 20/10/2025 sono comparse personalmente le parti che hanno dichiarato di essere d'accordo sulla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essere economicamente autonomi, con compensazione delle spese di lite e il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
17/02/1991, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione 3 alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52092/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
MA in data 17/02/1991 tra (MA (RM), Parte_1
16/09/1961) e (MA (RM), 27/01/1964) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MA al n.
107, Parte II, Serie A01, Anno 1991;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi