TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/09/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA EX ART 281 SEXIES CPC
Addì 24/09/2025 dinanzi al Giudice dott.ssa Nella Mori, è presente l'Avv. Antonio Sciacca che precisa come in nota conclusiva.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assente il Procuratore di parte attrice, pronuncia la seguente sentenza.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA In persona del giudice unico dott. Nella Mori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2399/2022 RG
promossa da
Parte_1
Avv. Sciacca Antonio
Avv. Donini Roberto
ATTRICE nei confronti di
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza.
Sinteticamente: ha convenuto in giudizio il dott. Parte_1
deducendo: Controparte_1
di essersi sottoposta nel mese di aprile 2011 a visita odontoiatrica dall'odierno convenuto, a seguito della quale il medico le proponeva un piano di trattamento consistente in trattamento protesico, posizionamento di corone provvisorie, tre impianti in titanio nell'arcata superiore, due impianti in titanio nell'arcata inferiore ed inserimento di protesi fissa in metal-ceramica sia nell'arcata superiore che in quella inferiore, per il costo complessivo di € 14.200;
• che gli interventi venivano eseguiti e terminati nel settembre del 2011 e tutti saldati dalla sig.ra Pt_1
• che da subito l'attrice manifestava disagio sino a subire progressivamente effetti sempre più dannosi sia dal punto di vista funzionale che estetico;
• che i tentativi posti in essere dal dott. per rimediare CP_1 ai numerosi problemi si rivelarono inutili e che il quadro clinico subiva un peggioramento tanto che il convenuto attivava la propria compagnia di , con Controparte_2 la quale, però non si riusciva ad addivenire ad una soluzione;
• non potendo aspettare oltre, la sig.ra proponeva Pt_1 ricorso ex art. 696 cpc nanti il Tribunale della Spezia, durante il quale il Ctu nominato concludeva che i difetti ed i danni lamentati dalla ricorrente erano da mettere in relazione causale unicamente con l'operato professionale del dott. e le riconosceva una ITP tra il 5% ed il 10% per il CP_1 periodo dal 19.09.2011 al 12.03.2014, determinando altresì gli interventi necessari a porre rimedio agli errori commessi dal dott. CP_1
2 • che, le trattative intercorse successivamente al deposito dell'elaborato peritale e la procedura di mediazione instaurata non portavano ad alcun risultato e che, pertanto, era stata costretta ad instaurare il presente giudizio di merito formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto Dr.
[...] per gli errati interventi medico-odontoiatrici eseguiti sulla CP_1 persona dell'odierna attrice, come descritti in atti, e quindi per i danni occorsi a parte attrice, come descritti in atti;
per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attrice in conseguenza degli eventi descritti in atti, patrimoniali e non patrimoniali, per invalidità temporanea, invalidità permanente, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale, danno morale, anche a titolo di personalizzazione del danno, ed insomma tutti i danni e le spese sopportati dalla stessa attrice nella misura che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
condannare la parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice di tutte le spese, diritti ed onorari relativi al procedimento per a.t.p. ex art. 696 c.p.c. e alla presente causa”. Il convenuto, pur regolarmente citato, non si costituiva e, all'udienza del 30/3/2023, il Giudice ne dichiarava la contumacia. La causa è stata istruita mediante integrazione della Consulenza svolta in ATP. La domanda attorea è fondata per quanto di ragione nei confronti del dott. per i seguenti motivi: CP_1
- È documentato che tra ed il dott. Parte_1 CP_1
è stato stipulato (nell'aprile 2011) un contratto di
[...] prestazione d'opera professionale;
è prodotto il preventivo del dott. è pacifico che quanto programmato è CP_1 stato eseguito;
è documentato che l'attrice ha versato al convenuto il corrispettivo pattuito di euro 14.200,00 come da ricevute sottoscritte dal professionista.
- La CTU ha rilevato che la foto della OPT eseguita in data 28/1/2014, la TC Cone Bean eseguita in data 5/2/2014 e le foto
3 scattate dal dott. prima di intervenire Controparte_3 terapeuticamente sulla periziata consentono di oggettivare che il dottor ha confezionato alla signora Controparte_1 Pt_1
una riabilitazione protesica fissa su denti naturali e
[...] impianti;
tale documentazione unitamente alla visita della perizianda ed all'anamnesi, hanno consentito al CTU di ritenere, motivatamente, che la protesizzazione realizzata dal dott. era errata dal punto di vista occlusale, cioè CP_1 riguardo alla realizzazione degli opportuni parametri di combaciamento e di funzione fra le due arcate, superiore ed inferiore;
il CTU ha chiaramente spiegato che i due circolari in metallo-ceramica presentavano, infatti, un rapporto occlusale, in senso verticale e trasversale, del tutto incongruo: allorquando la occlusione portava al combaciamento dell'emiarcata superiore destra con l'emiarcata inferiore destra permaneva uno spazio libero, incongruo e indesiderato, stimabile in circa 4-5 millimetri, tra le emiarcate superiore ed inferiore di sinistra. Il CTU dà conto di come tale problematica è visibile in maniera inconfutabile nelle fotografie che ritraggono la bocca della signora in occlusione centrica e che ciò Pt_1 non può in alcun modo essere considerato un artefatto di posizione né fotografico dal momento che, a differenza del movimento in senso antero-posteriore della bocca che la persona può volontariamente modificare, il movimento sul piano frontale non può volontariamente essere modificato per creare combaciamento da un lato e non dall'altro dell'arcata.
- Ancora, il CTU ha chiaramente spiegato che tale costruzione errata della protesi giustifica e sostiene la originaria sintomatologia denunciata dalla e, cioè, la impossibilità Pt_1 di masticare come pure la contestuale insorgenza di sintomatologia algica alla articolazione temporo-mandibolare e ai muscoli masticatori con frequenti morsicature alla guancia a destra.
- Il CTU ha rilevato altra significativa criticità dell'operato del dott. infatti, inserendo l'impianto in zona 46 (quarto CP_1 quadrante della bocca, emiarcata inferiore destra) ha invaso il canale del nervo alveolare inferiore (NAI). Ciò è oggettivato da
4 OPT e soprattutto dalla TC Cone Bean, esame tridimensionale refertato:”L'elemento implantare al quarto quadrante comprime il tetto del canale per il nervo mandibolare.” Sempre a carico del quarto quadrante le radiografie mostrano la presenza di radiotrasparenze apicali a carico delle radici degli elementi 43 e 44. Non si conosce, in quanto manca opportuna documentazione al riguardo, se le terapie endodontiche siano state o meno eseguite dal dottor CP_1
- È documentato e verificato dal CTU che , nel Parte_1
2014 si è rivota ad altro professionista, il dott. , Controparte_3 che, sulla base della documentazione da essa fornita e di una valutazione critica dell'esistente, ha posto in essere un intervento (parziale) ma decisamente migliorativo della condizione clinica dell'attrice; detto professionista ha provveduto alla rimozione dell'impianto in sede 46, accompagnata contestualmente da quella della relativa corona protesica di 46 e della corona di 45; ha effettuato molaggio a carico degli elementi del settore 4; il risultato è stato quello (confermato dalla di eliminare il formicolio al labbro e di Pt_1 migliorare la masticazione.
- Il CTU ha ritenuto che il sacrificio della superficie protesica coronale degli elementi del quarto quadrante (43 e 44) causata dal molaggio sia assolutamente giustificato e necessario al fine del ripristino occlusale.
- Il CTU ha evidenziato che residua dolore e dolorabilità a carico degli elementi 43 e 44 persistendo le lesioni endodontiche e che sussiste la necessità di rimozione di entrambe le corone 43 e 44 per sottoporre le radici di 43 e 44 a ritrattamento endodontico.
- Il CTU ha altresì indicato la necessità di intervenire sulle incongruenti componentistiche protesiche (mesostruttura e corona) e sugli impianti presenti in sede 14 e 16, che sono all'origine di problematiche estetiche ma soprattutto di detersione nella zona, unitamente alla frattura della porzione estetica del rivestimento degli elementi protesici 15 e 16 attribuibili a sovraccarico occlusale a lungo sopportato dalle emiarcate protesiche del settore destro della bocca;
ha indicato
5 come necessario il rifacimento della protesi superiore per quanto riguarda il tratto 13-16 e cioè di n. 4 corone e due mesotrutture, sezionando il circolare distalmente all'elemento 12, questo per evitare che la corona di 13, elemento di travata, si vada a trovare nella condizione di elemento in estensione distale al moncone naturale 12.
- Il CTU ha valutato gli interventi già realizzati del dott. CP_3
e quelli ancora da effettuarsi (ma espressamente indicati in CTU) in euro 9.100,00.
- Sulla base di quanto sopra evidenziato e previo integrale rinvio all'elaborato di CTU ed al suo supplemento, ritiene questo giudice che si possa fondatamente affermare che l'intervento del dott. complessivamente considerato, CP_1 sia stato concepito erroneamente ed eseguito in modo imperito, con la conseguenza che l'opera professionale del convenuto non ha assolutamente raggiunto il suo scopo, neppure in quota parte.
- Non osta a tale affermazione il fatto che il valore delle opere indicate dal CTU per ripristinare la situazione orale dell'attrice (euro 9.100) sia inferiore al costo della prestazione pattuito e versato dall'attrice al dott. il CTU ha, infatti, ben CP_1 spiegato che pur a fronte dell'intervento migliorativo del dott.
e pur a fronte degli ulteriori interventi indicati dal CTU, CP_3 permane un difetto occlusale che al momento è ben tollerato dalla Pt_1
Accertata come sopra la responsabilità del professionista convenuto, per quanto concerne la domanda attorea di risarcimento del danno sono riconoscibili e liquidabili all'attrice le seguenti voci di danno, non patrimoniale e patrimoniale:
- Per quanto concerne il danno non patrimoniale patito da decisiva è la CTU che ha chiaramente e Parte_1 motivatamente escluso la sussistenza di un danno non patrimoniale permanente, riconoscendo, invece, un danno da temporanea di giorni 1460 così ripartiti: tra il 19/9/2011 (data in cui è terminata la prestazione del convenuto) e il 12/3/2014 (data in cui è intervenuto il dott. apportando un CP_3 miglioramento) 900 giorni al 10%; tale danno è dal CTU
6 collegato alla lesione transitoria del NAI;
tra il 12/3/2014 ed il 20/11/2015 (data della CTU), la ITP è riconosciuta per 560 giorni al 5% e collegata alla sintomatologia da lesioni apicali di 43 e 44. In sede di supplemento il CTU ha ritenuto di non prolungare la temporanea riscontrando, alla visita, solo un riferito leggero fastidio e assenza di indici di infiammazione.
- Il predetto danno da temporanea viene liquidato applicando la diaria di euro 56,18 prevista, in relazione al danno da colpa medica, dal d.m. per le micropermanenti cui rinvia il d.lgv 209/2005; nel caso di specie, neppure sussiste invalidità permanente di talchè non è in alcun modo applicabile la diaria prevista dal altro d.m. per le macropermanenti (da colpa medica); tale danno è liquidabile in complessivi euro 7.955,09 e comprende già l'incremento del 20% per danno morale ed esistenziale ai sensi dell'art 139, comma 3 del predetto d. lgv;
infatti, non può dubitarsi che dal trattamento eseguito dal dott. siano derivate all'attrice anche limitazioni dinamico- CP_1 relazionali e sofferenza psico-fisica, componenti la cui liquidazione è, ovviamente, da ragguagliarsi al riconoscimento di sola temporanea (900 gg di ITP al 10% + 20% per art 139, comma 3 = euro 6.067,44; 560 gg di ITP al 5% + 20% ex art 139, comma 3 = euro 1.8887,65; totale: euro 7.955,09).
- L'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale è aggiornato all'attualità; trattandosi di debito di valore sulla somma liquidata di euro 7.955,09 sono dovuti gli interessi legali secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995 a decorrere da settembre 2011 allorchè è terminata la prestazione professionale del convenuto (come accertato dal CTU).
- Poiché l'opera professionale del dott. , in Controparte_1 quanto concepita erroneamente ed eseguita in modo imperito, non ha raggiunto lo scopo che si era prefigurata al Parte_1 tempo dell'incarico (e che il professionista si era obbligato a procurare) costituisce voce di danno patrimoniale il compenso versato, nel senso che l'intervento eseguito dal convenuto deve essere considerato privo di controvalore e, quindi, l'attrice ha diritto alla restituzione del compenso pagato;
la restituzione
7 dell'importo versato di euro 14.200,00 è maggiorata di interessi in misura legale a decorrere dai singoli pagamenti parziali.
- Non costituisce, invece, voce di danno patrimoniale risarcibile il costo indicato dal CTU per i ripristini (euro 9.100,00 comprensivo delle prestazioni già rese dal dott. e di CP_3 quelle ulteriori da eseguirsi, indicate dal CTU) perché costituirebbe un arricchimento ingiustificato, essendo già riconosciuto il diritto di ad ottenere la restituzione Parte_1 della somma pagata per quello mal riuscito;
è evidente che l'attrice si è rivolta al dott. per problematiche del suo CP_1 apparato odontostomatologico, problematiche la cui risoluzione ha un costo che deve essere a suo carico;
neppure vi sono elementi per ritenere che la sopra accertata responsabilità del convenuto ha aggravato la situazione originaria o prodotto maggiori costi (anche tenuto conto dei costi indicati dal CTU per i ripristini). Sulle spese di lite: sono a carico di parte convenuta le spese sia del procedimento di ATP che del presente procedimento;
parimenti è posta a carico del convenuto sia la spesa della CTU dell'ATP che di quella integrativa licenziata nel presente giudizio.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide: dichiara che il dott. è responsabile per i danni Controparte_1 patiti dall'attrice, conseguenti all'erronea esecuzione dell'intervento ad esso commissionato;
condanna il convenuto a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento del danno:
- euro 7.955,09 per danno non patrimoniale, somma aggiornata all'attualità, sulla quale sono dovuti gli interessi legali secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995 a decorrere da settembre 2011.
- Euro 14.200,00 per danno patrimoniale oltre interessi in misura legale a decorrere dai singoli pagamenti parziali.
8 Condanna il dott. a rifondere all'attrice le spese di Controparte_1 lite che liquida, per il procedimento di ATP, in euro 286,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge;
per il presente procedimento, in euro 545,00 per esborsi di iscrizione a ruolo, euro 48,80 per la mediazione obbligatoria;
euro 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge. Pone a carico del convenuto dott. sia la spesa Controparte_1 della CTU dell'ATP che di quella integrativa licenziata nel presente giudizio.
La Spezia, 24/9/2025 Il Giudice
Dott. Nella Mori
9
Addì 24/09/2025 dinanzi al Giudice dott.ssa Nella Mori, è presente l'Avv. Antonio Sciacca che precisa come in nota conclusiva.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assente il Procuratore di parte attrice, pronuncia la seguente sentenza.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA In persona del giudice unico dott. Nella Mori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2399/2022 RG
promossa da
Parte_1
Avv. Sciacca Antonio
Avv. Donini Roberto
ATTRICE nei confronti di
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza.
Sinteticamente: ha convenuto in giudizio il dott. Parte_1
deducendo: Controparte_1
di essersi sottoposta nel mese di aprile 2011 a visita odontoiatrica dall'odierno convenuto, a seguito della quale il medico le proponeva un piano di trattamento consistente in trattamento protesico, posizionamento di corone provvisorie, tre impianti in titanio nell'arcata superiore, due impianti in titanio nell'arcata inferiore ed inserimento di protesi fissa in metal-ceramica sia nell'arcata superiore che in quella inferiore, per il costo complessivo di € 14.200;
• che gli interventi venivano eseguiti e terminati nel settembre del 2011 e tutti saldati dalla sig.ra Pt_1
• che da subito l'attrice manifestava disagio sino a subire progressivamente effetti sempre più dannosi sia dal punto di vista funzionale che estetico;
• che i tentativi posti in essere dal dott. per rimediare CP_1 ai numerosi problemi si rivelarono inutili e che il quadro clinico subiva un peggioramento tanto che il convenuto attivava la propria compagnia di , con Controparte_2 la quale, però non si riusciva ad addivenire ad una soluzione;
• non potendo aspettare oltre, la sig.ra proponeva Pt_1 ricorso ex art. 696 cpc nanti il Tribunale della Spezia, durante il quale il Ctu nominato concludeva che i difetti ed i danni lamentati dalla ricorrente erano da mettere in relazione causale unicamente con l'operato professionale del dott. e le riconosceva una ITP tra il 5% ed il 10% per il CP_1 periodo dal 19.09.2011 al 12.03.2014, determinando altresì gli interventi necessari a porre rimedio agli errori commessi dal dott. CP_1
2 • che, le trattative intercorse successivamente al deposito dell'elaborato peritale e la procedura di mediazione instaurata non portavano ad alcun risultato e che, pertanto, era stata costretta ad instaurare il presente giudizio di merito formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto Dr.
[...] per gli errati interventi medico-odontoiatrici eseguiti sulla CP_1 persona dell'odierna attrice, come descritti in atti, e quindi per i danni occorsi a parte attrice, come descritti in atti;
per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dall'attrice in conseguenza degli eventi descritti in atti, patrimoniali e non patrimoniali, per invalidità temporanea, invalidità permanente, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale, danno morale, anche a titolo di personalizzazione del danno, ed insomma tutti i danni e le spese sopportati dalla stessa attrice nella misura che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
condannare la parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice di tutte le spese, diritti ed onorari relativi al procedimento per a.t.p. ex art. 696 c.p.c. e alla presente causa”. Il convenuto, pur regolarmente citato, non si costituiva e, all'udienza del 30/3/2023, il Giudice ne dichiarava la contumacia. La causa è stata istruita mediante integrazione della Consulenza svolta in ATP. La domanda attorea è fondata per quanto di ragione nei confronti del dott. per i seguenti motivi: CP_1
- È documentato che tra ed il dott. Parte_1 CP_1
è stato stipulato (nell'aprile 2011) un contratto di
[...] prestazione d'opera professionale;
è prodotto il preventivo del dott. è pacifico che quanto programmato è CP_1 stato eseguito;
è documentato che l'attrice ha versato al convenuto il corrispettivo pattuito di euro 14.200,00 come da ricevute sottoscritte dal professionista.
- La CTU ha rilevato che la foto della OPT eseguita in data 28/1/2014, la TC Cone Bean eseguita in data 5/2/2014 e le foto
3 scattate dal dott. prima di intervenire Controparte_3 terapeuticamente sulla periziata consentono di oggettivare che il dottor ha confezionato alla signora Controparte_1 Pt_1
una riabilitazione protesica fissa su denti naturali e
[...] impianti;
tale documentazione unitamente alla visita della perizianda ed all'anamnesi, hanno consentito al CTU di ritenere, motivatamente, che la protesizzazione realizzata dal dott. era errata dal punto di vista occlusale, cioè CP_1 riguardo alla realizzazione degli opportuni parametri di combaciamento e di funzione fra le due arcate, superiore ed inferiore;
il CTU ha chiaramente spiegato che i due circolari in metallo-ceramica presentavano, infatti, un rapporto occlusale, in senso verticale e trasversale, del tutto incongruo: allorquando la occlusione portava al combaciamento dell'emiarcata superiore destra con l'emiarcata inferiore destra permaneva uno spazio libero, incongruo e indesiderato, stimabile in circa 4-5 millimetri, tra le emiarcate superiore ed inferiore di sinistra. Il CTU dà conto di come tale problematica è visibile in maniera inconfutabile nelle fotografie che ritraggono la bocca della signora in occlusione centrica e che ciò Pt_1 non può in alcun modo essere considerato un artefatto di posizione né fotografico dal momento che, a differenza del movimento in senso antero-posteriore della bocca che la persona può volontariamente modificare, il movimento sul piano frontale non può volontariamente essere modificato per creare combaciamento da un lato e non dall'altro dell'arcata.
- Ancora, il CTU ha chiaramente spiegato che tale costruzione errata della protesi giustifica e sostiene la originaria sintomatologia denunciata dalla e, cioè, la impossibilità Pt_1 di masticare come pure la contestuale insorgenza di sintomatologia algica alla articolazione temporo-mandibolare e ai muscoli masticatori con frequenti morsicature alla guancia a destra.
- Il CTU ha rilevato altra significativa criticità dell'operato del dott. infatti, inserendo l'impianto in zona 46 (quarto CP_1 quadrante della bocca, emiarcata inferiore destra) ha invaso il canale del nervo alveolare inferiore (NAI). Ciò è oggettivato da
4 OPT e soprattutto dalla TC Cone Bean, esame tridimensionale refertato:”L'elemento implantare al quarto quadrante comprime il tetto del canale per il nervo mandibolare.” Sempre a carico del quarto quadrante le radiografie mostrano la presenza di radiotrasparenze apicali a carico delle radici degli elementi 43 e 44. Non si conosce, in quanto manca opportuna documentazione al riguardo, se le terapie endodontiche siano state o meno eseguite dal dottor CP_1
- È documentato e verificato dal CTU che , nel Parte_1
2014 si è rivota ad altro professionista, il dott. , Controparte_3 che, sulla base della documentazione da essa fornita e di una valutazione critica dell'esistente, ha posto in essere un intervento (parziale) ma decisamente migliorativo della condizione clinica dell'attrice; detto professionista ha provveduto alla rimozione dell'impianto in sede 46, accompagnata contestualmente da quella della relativa corona protesica di 46 e della corona di 45; ha effettuato molaggio a carico degli elementi del settore 4; il risultato è stato quello (confermato dalla di eliminare il formicolio al labbro e di Pt_1 migliorare la masticazione.
- Il CTU ha ritenuto che il sacrificio della superficie protesica coronale degli elementi del quarto quadrante (43 e 44) causata dal molaggio sia assolutamente giustificato e necessario al fine del ripristino occlusale.
- Il CTU ha evidenziato che residua dolore e dolorabilità a carico degli elementi 43 e 44 persistendo le lesioni endodontiche e che sussiste la necessità di rimozione di entrambe le corone 43 e 44 per sottoporre le radici di 43 e 44 a ritrattamento endodontico.
- Il CTU ha altresì indicato la necessità di intervenire sulle incongruenti componentistiche protesiche (mesostruttura e corona) e sugli impianti presenti in sede 14 e 16, che sono all'origine di problematiche estetiche ma soprattutto di detersione nella zona, unitamente alla frattura della porzione estetica del rivestimento degli elementi protesici 15 e 16 attribuibili a sovraccarico occlusale a lungo sopportato dalle emiarcate protesiche del settore destro della bocca;
ha indicato
5 come necessario il rifacimento della protesi superiore per quanto riguarda il tratto 13-16 e cioè di n. 4 corone e due mesotrutture, sezionando il circolare distalmente all'elemento 12, questo per evitare che la corona di 13, elemento di travata, si vada a trovare nella condizione di elemento in estensione distale al moncone naturale 12.
- Il CTU ha valutato gli interventi già realizzati del dott. CP_3
e quelli ancora da effettuarsi (ma espressamente indicati in CTU) in euro 9.100,00.
- Sulla base di quanto sopra evidenziato e previo integrale rinvio all'elaborato di CTU ed al suo supplemento, ritiene questo giudice che si possa fondatamente affermare che l'intervento del dott. complessivamente considerato, CP_1 sia stato concepito erroneamente ed eseguito in modo imperito, con la conseguenza che l'opera professionale del convenuto non ha assolutamente raggiunto il suo scopo, neppure in quota parte.
- Non osta a tale affermazione il fatto che il valore delle opere indicate dal CTU per ripristinare la situazione orale dell'attrice (euro 9.100) sia inferiore al costo della prestazione pattuito e versato dall'attrice al dott. il CTU ha, infatti, ben CP_1 spiegato che pur a fronte dell'intervento migliorativo del dott.
e pur a fronte degli ulteriori interventi indicati dal CTU, CP_3 permane un difetto occlusale che al momento è ben tollerato dalla Pt_1
Accertata come sopra la responsabilità del professionista convenuto, per quanto concerne la domanda attorea di risarcimento del danno sono riconoscibili e liquidabili all'attrice le seguenti voci di danno, non patrimoniale e patrimoniale:
- Per quanto concerne il danno non patrimoniale patito da decisiva è la CTU che ha chiaramente e Parte_1 motivatamente escluso la sussistenza di un danno non patrimoniale permanente, riconoscendo, invece, un danno da temporanea di giorni 1460 così ripartiti: tra il 19/9/2011 (data in cui è terminata la prestazione del convenuto) e il 12/3/2014 (data in cui è intervenuto il dott. apportando un CP_3 miglioramento) 900 giorni al 10%; tale danno è dal CTU
6 collegato alla lesione transitoria del NAI;
tra il 12/3/2014 ed il 20/11/2015 (data della CTU), la ITP è riconosciuta per 560 giorni al 5% e collegata alla sintomatologia da lesioni apicali di 43 e 44. In sede di supplemento il CTU ha ritenuto di non prolungare la temporanea riscontrando, alla visita, solo un riferito leggero fastidio e assenza di indici di infiammazione.
- Il predetto danno da temporanea viene liquidato applicando la diaria di euro 56,18 prevista, in relazione al danno da colpa medica, dal d.m. per le micropermanenti cui rinvia il d.lgv 209/2005; nel caso di specie, neppure sussiste invalidità permanente di talchè non è in alcun modo applicabile la diaria prevista dal altro d.m. per le macropermanenti (da colpa medica); tale danno è liquidabile in complessivi euro 7.955,09 e comprende già l'incremento del 20% per danno morale ed esistenziale ai sensi dell'art 139, comma 3 del predetto d. lgv;
infatti, non può dubitarsi che dal trattamento eseguito dal dott. siano derivate all'attrice anche limitazioni dinamico- CP_1 relazionali e sofferenza psico-fisica, componenti la cui liquidazione è, ovviamente, da ragguagliarsi al riconoscimento di sola temporanea (900 gg di ITP al 10% + 20% per art 139, comma 3 = euro 6.067,44; 560 gg di ITP al 5% + 20% ex art 139, comma 3 = euro 1.8887,65; totale: euro 7.955,09).
- L'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale è aggiornato all'attualità; trattandosi di debito di valore sulla somma liquidata di euro 7.955,09 sono dovuti gli interessi legali secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995 a decorrere da settembre 2011 allorchè è terminata la prestazione professionale del convenuto (come accertato dal CTU).
- Poiché l'opera professionale del dott. , in Controparte_1 quanto concepita erroneamente ed eseguita in modo imperito, non ha raggiunto lo scopo che si era prefigurata al Parte_1 tempo dell'incarico (e che il professionista si era obbligato a procurare) costituisce voce di danno patrimoniale il compenso versato, nel senso che l'intervento eseguito dal convenuto deve essere considerato privo di controvalore e, quindi, l'attrice ha diritto alla restituzione del compenso pagato;
la restituzione
7 dell'importo versato di euro 14.200,00 è maggiorata di interessi in misura legale a decorrere dai singoli pagamenti parziali.
- Non costituisce, invece, voce di danno patrimoniale risarcibile il costo indicato dal CTU per i ripristini (euro 9.100,00 comprensivo delle prestazioni già rese dal dott. e di CP_3 quelle ulteriori da eseguirsi, indicate dal CTU) perché costituirebbe un arricchimento ingiustificato, essendo già riconosciuto il diritto di ad ottenere la restituzione Parte_1 della somma pagata per quello mal riuscito;
è evidente che l'attrice si è rivolta al dott. per problematiche del suo CP_1 apparato odontostomatologico, problematiche la cui risoluzione ha un costo che deve essere a suo carico;
neppure vi sono elementi per ritenere che la sopra accertata responsabilità del convenuto ha aggravato la situazione originaria o prodotto maggiori costi (anche tenuto conto dei costi indicati dal CTU per i ripristini). Sulle spese di lite: sono a carico di parte convenuta le spese sia del procedimento di ATP che del presente procedimento;
parimenti è posta a carico del convenuto sia la spesa della CTU dell'ATP che di quella integrativa licenziata nel presente giudizio.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide: dichiara che il dott. è responsabile per i danni Controparte_1 patiti dall'attrice, conseguenti all'erronea esecuzione dell'intervento ad esso commissionato;
condanna il convenuto a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento del danno:
- euro 7.955,09 per danno non patrimoniale, somma aggiornata all'attualità, sulla quale sono dovuti gli interessi legali secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995 a decorrere da settembre 2011.
- Euro 14.200,00 per danno patrimoniale oltre interessi in misura legale a decorrere dai singoli pagamenti parziali.
8 Condanna il dott. a rifondere all'attrice le spese di Controparte_1 lite che liquida, per il procedimento di ATP, in euro 286,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge;
per il presente procedimento, in euro 545,00 per esborsi di iscrizione a ruolo, euro 48,80 per la mediazione obbligatoria;
euro 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge. Pone a carico del convenuto dott. sia la spesa Controparte_1 della CTU dell'ATP che di quella integrativa licenziata nel presente giudizio.
La Spezia, 24/9/2025 Il Giudice
Dott. Nella Mori
9