TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/10/2025, n. 3910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3910 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9812/2023
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 24 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9812/2023 R.G. promosso da
, (C.F. , nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata in Adrano (CT), via F. Brunelleschi n. 86, presso lo studio dell'avv. Nicola Mazzaglia che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore;
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore;
, in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore;
pagina 1 di 11 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: indennità professionale ex art. 11 del CCIR del 27 aprile 2001 e successivi contratti integrativi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 settembre 2023, parte ricorrente ha esposto di essere operaio forestale e di avere lavorato come operario a tempo determinato per i convenuti indicati in epigrafe fino al deposito del ricorso come bracciante agricolo qualificato come da documentazione in atti.
Ha dedotto di aver svolto la propria attività lavorativa in ambito forestale in virtù della
L.R. n. 16/1996, oltreché di essere stata inserita nella graduatoria unica degli operai forestali addetti alla manutenzione e addetti al servizio di prevenzione e repressione degli incendi ai sensi dell'art. 12 Legge della Regione Siciliana n. 5/2014, con la mansione di bracciante agricolo, figurando come operaia qualificata a tempo determinato OTD con garanzia occupazionale di 101 giornate lavorative ex art. 48 L.R. n. 16/1996 dal 2001, appartenente al
Distretto di . CP_3
Ha, altresì, lamentato l'omessa corresponsione degli scatti di anzianità a decorrere dal
2001, contrariamente a quanto previsto per gli operai e braccianti agricoli assunti a tempo indeterminato, chiarendo che – indipendentemente dal termine del contratto – il datore di lavoro è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed il Contratto
Integrativo Regionale di Lavoro per i dipendenti addetti alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
Ed ancora, avendo l'art. 41 del predetto C.C.N.L. previsto, a parità di mansioni, il diritto agli scatti di anzianità solo in favore degli impiegati e non anche degli operai, parte ricorrente ha puntualizzato come l'art. 11 Contratto Integrativo Regionale del 2000-2001, onde evitare qualsivoglia discriminazione, abbia introdotto un'indennità professionale mensile - legata all'anzianità di inserimento nelle fasce per operai a tempo indeterminato per ogni anno maturato sino ad un massimo di sedici anni - dall'importo pari a £ 7.500.
Ha, pertanto, rilevato l'insussistenza di una valida ragione oggettiva, basata su criteri logici e trasparenti, volta a giustificare la disparità di trattamento ricevuta, richiamando sul pagina 2 di 11 tema l'art. 6 D.Lgs. n. 368/01, secondo cui al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano i medesimi trattamenti in atto nell'impresa per i lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili, “intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva ed in proporzione al periodo lavorativo prestato”.
Tanto premesso, la ricorrente ha, quindi, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare per i motivi di cui in narrativa gli enti resistenti alla corresponsione in favore del ricorrente delle differenze retributive a titolo di mancato pagamento scatti di anzianità e licenziamento anticipato prima di 101 giorni, alla somma di € 28170,95 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche in seguito ad esperimento di consulenza tecnica d'ufficio, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria”, instando per la rifusione delle spese di lite.
Di contro, non si sono costituite le amministrazioni convenute sebbene regolarmente evocate in giudizio.
In esito all'udienza del 24 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia delle amministrazioni convenute in quanto non costituitesi in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza.
Nel merito, oggetto della controversia è l'accertamento del diritto della ricorrente al pagamento in proprio favore dell'indennità professionale ex art. 11 del CCIR del 27 aprile
2001.
Parte ricorrente, nonostante in seno al ricorso richiami l'art. 41 del CCNL del 2001 che riconosce agli impiegati per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda il diritto per ogni biennio di anzianità ad un aumento retributivo in cifra fissa, sostanzialmente si duole che l'amministrazione datrice di lavoro non le abbia riconosciuto le maggiorazioni di cui all'art. 11 del CCIR 1998-2001, che riconosce agli operai a tempo indeterminato un'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento pari ad € 3,87 da corrispondersi pagina 3 di 11 mensilmente per ogni anno maturato fino ad un massimo di 16 anni, tenuto conto degli anni di occupazione presso l'amministrazione forestale e delle giornate annualmente espletate da ciascun lavoratore.
Ciò posto, il ricorso appare parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo, può invero richiamarsi quanto già ritenuto dalla Corte di Appello di
Catania nella sentenza n. 150/2020 del 27.2.2020 – come già recepita in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio – alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (nello stesso senso, cfr. altresì sentenze del Tribunale di Catania, sez. lav., n. 2365/2020 emessa in data 7.7.2020 nel proc. n. 11787/2017 R.G. – est. dott.ssa L. Renda –, n. 3007/2020 emessa in data 22.9.2020 nel proc. n. 12825/2017 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda – e n. 4670/2020 emessa in data 11.12.2020 nel proc. n. 6590/2015 R.G. – est. dott.ssa R. Nicosia).
«Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale siciliana n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del 2017).
Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura
pagina 4 di 11 ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico).
Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati,
e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata- come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale.
Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto
pagina 5 di 11 intervento; addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”.
La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale. La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del
1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14,
è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996.
Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”).
L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al Controparte_5
(già della titolarità dei rapporti di lavoro
[...] Controparte_6
pagina 6 di 11 con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016).
Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale
e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual- collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l.
n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) CP_1
e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL
16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una
“indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla
“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni» (cfr. sentenza della Corte di
Appello di Catania n. 150/2020 del 27.2.2020).
pagina 7 di 11 I principi espressi dalla Corte d'Appello con riguardo all'art. 11 del contratto integrativo del 2001 sono validi anche con riguardo all'art. 4 del contratto integrativo del
2018, che prevede l'indennità professionale pari a 4 euro mensili per ogni anno di servizio maturato fino ad un massimo di sedici anni per i soli lavoratori a tempo indeterminato.
Al riguardo, il contratto collettivo e il contratto integrativo tardivamente depositati in atti con note ex art. 127 ter c.p.c. del 22 ottobre 2025 vanno acquisiti ex art. 421 c.p.c. .
Ulteriori precisazioni in materia emergono dalla sentenza n. 4803/2023 di questo
Ufficio ove si legge
Catania, che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza;
ne discende che l'indennità mensile va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. Deve poi precisarsi che essa è divenuta pari ad €
4,00 solo a decorrere (non già da gennaio del 2018, ma) dal settembre del 2018, data di decorrenza giuridica ed economica del CIRL siccome indicata nella deliberazione della
Giunta regionale n. 387 del 19 ottobre 2018 di approvazione del CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria pubblicata (unitamente al
CIRL) nella Gazzetta Ufficiale della n. 55 del 21 dicembre 2018; fino ad Controparte_1 agosto del 2018 essa era pari ad € 3,873…>>.
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, alla parte ricorrente spetta l'indennità professionale di cui agli articoli 11 del CCIR del 27 aprile 2001
e 4 del CCIR del 2018 nei limiti - tuttavia - dei mesi di lavoro svolto sì come effettivamente comprovati dalle buste paga prodotte in giudizio, dalle quali sono desumibili una prima data di assunzione a decorrere dal 18 settembre 2017 e la cessazione dal servizio in data 31 luglio
2023 (cfr. documentazione allegata al ricorso depositato in data 27.09.2023).
Invero, è possibile dedurre l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e, dunque, gli anni di occupazione presso l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, nonché le giornate annualmente espletate dalla lavoratrice, con riferimento alle seguenti annualità: 2017 (dal mese di settembre a quello di dicembre), 2018 (giugno, luglio, agosto, ottobre e novembre), 2019 (da giugno ad ottobre), 2020 (dal mese di giugno al mese di pagina 8 di 11 novembre), 2021 (luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre), 2022 (maggio, giugno, luglio, ottobre e novembre) e 2023 (giugno e luglio).
In conclusione, alla ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta a tempo determinato negli anni dal 2017 al 2023, sì come comprovata dai cedolini paga in atti (cfr. documentazione allegata al ricorso depositato in data 27.09.2023), spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale.
Essa va calcolata rapportando l'indennità mensile in questione alle giornate espletate dalla ricorrente negli anni intercorsi tra il 2017 ed il 2023 (come risultante dalle buste paga in atti), individuando l'indennità giornaliera mediante suddivisione dell'importo mensile di
€ 64,00 (a decorrere dall'anno 2019) per il numero convenzionale di 26 giornate e, dunque, moltiplicando il quoziente ottenuto per le giornate complessivamente svolte nell'indicato arco temporale.
Il numero di giornate lavorative annue costituisce, infatti, la misura dell'impegno lavorativo degli operai forestali a tempo determinato.
Facendo applicazione dei suddetti criteri, parte ricorrente ha diritto, dunque, alla somma complessiva di € 1.485,84 (id est: € 2,46 x 65 giorni lavorati nel 2017; € 2,46 x 92 giorni lavorati nel 2018; € 2,46 x 99 giorni lavorati nel 2019; € 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2020;
€ 2,46 x 99 giorni lavorati nel 2021; € 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2022; ed infine, € 2,46
x 47 giorni lavorati nel 2023), a fronte dell'importo indicato in ricorso pari ad € 28.170,95.
Alla stregua delle superiori considerazioni, le Amministrazioni regionali convenute devono essere condannate a corrispondere in favore della ricorrente il detto importo, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, come per legge.
In merito ad ogni pretesa retributiva concernente le restanti annualità oggetto di causa, ricorre, di contro, un difetto di prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze delle amministrazioni convenute e della sua effettiva durata.
In assenza di qualsivoglia prova documentale al riguardo, la domanda di parte ricorrente non può, quindi, trovare accoglimento.
Va rigettata, altresì, la domanda di condanna delle amministrazioni convenute alla corresponsione in favore della ricorrente delle differenze retributive per un presunto licenziamento anticipato prima di 101 giorni, stante l'assoluta carenza di allegazione e di prova.
pagina 9 di 11 È, infatti, onere di chi agisce in giudizio asserire specificatamente e dimostrare i fatti costituenti il fondamento del diritto fatto valere.
Ad avviso di questo giudice, la rilevata carenza in punto di allegazioni può giustificare ex se la reiezione della domanda attorea, “dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414
c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite”, non potendo nemmeno
“i documenti a esso allegati servire per supplire le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” (cfr. C. Cass. n. 13989/2008).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'erario come da dispositivo ex d.m. 55/2024 tenuto conto della natura e del valore della controversia in relazione al decisum, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 27 settembre 2023 nei confronti della Controparte_1
, dello , della
[...] Controparte_1
, dell' Controparte_2 Controparte_3
e del
[...] Controparte_4
, udito il procuratore di parte ricorrente e disattesa ogni contraria istanza,
[...] eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia delle amministrazioni convenute;
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara della parte ricorrente a percepire in relazione ai periodi di lavoro intercorsi negli anni dal 2017 al 2023, l'indennità professionale prevista dagli articoli 11 cirl 24 luglio 2001 e 4 del cirl 2018 per i lavoratori a tempo indeterminato, calcolata secondo i criteri di cui alla parte motiva;
- condanna, per l'effetto, i convenuti, ciascuno per quanto di competenza, al pagamento in favore di parte ricorrente delle conseguenti differenze pari € 1.485,84, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna le Amministrazioni regionali convenute al pagamento in favore pagina 10 di 11 dell'erario delle spese di lite che liquida – senza alcun dimezzamento – in € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Catania, 31 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 24 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9812/2023 R.G. promosso da
, (C.F. , nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata in Adrano (CT), via F. Brunelleschi n. 86, presso lo studio dell'avv. Nicola Mazzaglia che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
Controparte_1
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore;
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore;
, in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore;
pagina 1 di 11 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: indennità professionale ex art. 11 del CCIR del 27 aprile 2001 e successivi contratti integrativi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 settembre 2023, parte ricorrente ha esposto di essere operaio forestale e di avere lavorato come operario a tempo determinato per i convenuti indicati in epigrafe fino al deposito del ricorso come bracciante agricolo qualificato come da documentazione in atti.
Ha dedotto di aver svolto la propria attività lavorativa in ambito forestale in virtù della
L.R. n. 16/1996, oltreché di essere stata inserita nella graduatoria unica degli operai forestali addetti alla manutenzione e addetti al servizio di prevenzione e repressione degli incendi ai sensi dell'art. 12 Legge della Regione Siciliana n. 5/2014, con la mansione di bracciante agricolo, figurando come operaia qualificata a tempo determinato OTD con garanzia occupazionale di 101 giornate lavorative ex art. 48 L.R. n. 16/1996 dal 2001, appartenente al
Distretto di . CP_3
Ha, altresì, lamentato l'omessa corresponsione degli scatti di anzianità a decorrere dal
2001, contrariamente a quanto previsto per gli operai e braccianti agricoli assunti a tempo indeterminato, chiarendo che – indipendentemente dal termine del contratto – il datore di lavoro è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed il Contratto
Integrativo Regionale di Lavoro per i dipendenti addetti alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
Ed ancora, avendo l'art. 41 del predetto C.C.N.L. previsto, a parità di mansioni, il diritto agli scatti di anzianità solo in favore degli impiegati e non anche degli operai, parte ricorrente ha puntualizzato come l'art. 11 Contratto Integrativo Regionale del 2000-2001, onde evitare qualsivoglia discriminazione, abbia introdotto un'indennità professionale mensile - legata all'anzianità di inserimento nelle fasce per operai a tempo indeterminato per ogni anno maturato sino ad un massimo di sedici anni - dall'importo pari a £ 7.500.
Ha, pertanto, rilevato l'insussistenza di una valida ragione oggettiva, basata su criteri logici e trasparenti, volta a giustificare la disparità di trattamento ricevuta, richiamando sul pagina 2 di 11 tema l'art. 6 D.Lgs. n. 368/01, secondo cui al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano i medesimi trattamenti in atto nell'impresa per i lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili, “intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva ed in proporzione al periodo lavorativo prestato”.
Tanto premesso, la ricorrente ha, quindi, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare per i motivi di cui in narrativa gli enti resistenti alla corresponsione in favore del ricorrente delle differenze retributive a titolo di mancato pagamento scatti di anzianità e licenziamento anticipato prima di 101 giorni, alla somma di € 28170,95 o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche in seguito ad esperimento di consulenza tecnica d'ufficio, anche secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria”, instando per la rifusione delle spese di lite.
Di contro, non si sono costituite le amministrazioni convenute sebbene regolarmente evocate in giudizio.
In esito all'udienza del 24 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia delle amministrazioni convenute in quanto non costituitesi in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza.
Nel merito, oggetto della controversia è l'accertamento del diritto della ricorrente al pagamento in proprio favore dell'indennità professionale ex art. 11 del CCIR del 27 aprile
2001.
Parte ricorrente, nonostante in seno al ricorso richiami l'art. 41 del CCNL del 2001 che riconosce agli impiegati per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda il diritto per ogni biennio di anzianità ad un aumento retributivo in cifra fissa, sostanzialmente si duole che l'amministrazione datrice di lavoro non le abbia riconosciuto le maggiorazioni di cui all'art. 11 del CCIR 1998-2001, che riconosce agli operai a tempo indeterminato un'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento pari ad € 3,87 da corrispondersi pagina 3 di 11 mensilmente per ogni anno maturato fino ad un massimo di 16 anni, tenuto conto degli anni di occupazione presso l'amministrazione forestale e delle giornate annualmente espletate da ciascun lavoratore.
Ciò posto, il ricorso appare parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo, può invero richiamarsi quanto già ritenuto dalla Corte di Appello di
Catania nella sentenza n. 150/2020 del 27.2.2020 – come già recepita in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio – alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (nello stesso senso, cfr. altresì sentenze del Tribunale di Catania, sez. lav., n. 2365/2020 emessa in data 7.7.2020 nel proc. n. 11787/2017 R.G. – est. dott.ssa L. Renda –, n. 3007/2020 emessa in data 22.9.2020 nel proc. n. 12825/2017 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda – e n. 4670/2020 emessa in data 11.12.2020 nel proc. n. 6590/2015 R.G. – est. dott.ssa R. Nicosia).
«Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale siciliana n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del 2017).
Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura
pagina 4 di 11 ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico).
Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati,
e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata- come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale.
Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto
pagina 5 di 11 intervento; addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”.
La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale. La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del
1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14,
è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996.
Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”).
L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al Controparte_5
(già della titolarità dei rapporti di lavoro
[...] Controparte_6
pagina 6 di 11 con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016).
Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale
e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual- collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l.
n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) CP_1
e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL
16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una
“indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla
“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni» (cfr. sentenza della Corte di
Appello di Catania n. 150/2020 del 27.2.2020).
pagina 7 di 11 I principi espressi dalla Corte d'Appello con riguardo all'art. 11 del contratto integrativo del 2001 sono validi anche con riguardo all'art. 4 del contratto integrativo del
2018, che prevede l'indennità professionale pari a 4 euro mensili per ogni anno di servizio maturato fino ad un massimo di sedici anni per i soli lavoratori a tempo indeterminato.
Al riguardo, il contratto collettivo e il contratto integrativo tardivamente depositati in atti con note ex art. 127 ter c.p.c. del 22 ottobre 2025 vanno acquisiti ex art. 421 c.p.c. .
Ulteriori precisazioni in materia emergono dalla sentenza n. 4803/2023 di questo
Ufficio ove si legge
Catania, che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza;
ne discende che l'indennità mensile va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. Deve poi precisarsi che essa è divenuta pari ad €
4,00 solo a decorrere (non già da gennaio del 2018, ma) dal settembre del 2018, data di decorrenza giuridica ed economica del CIRL siccome indicata nella deliberazione della
Giunta regionale n. 387 del 19 ottobre 2018 di approvazione del CIRL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria pubblicata (unitamente al
CIRL) nella Gazzetta Ufficiale della n. 55 del 21 dicembre 2018; fino ad Controparte_1 agosto del 2018 essa era pari ad € 3,873…>>.
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, alla parte ricorrente spetta l'indennità professionale di cui agli articoli 11 del CCIR del 27 aprile 2001
e 4 del CCIR del 2018 nei limiti - tuttavia - dei mesi di lavoro svolto sì come effettivamente comprovati dalle buste paga prodotte in giudizio, dalle quali sono desumibili una prima data di assunzione a decorrere dal 18 settembre 2017 e la cessazione dal servizio in data 31 luglio
2023 (cfr. documentazione allegata al ricorso depositato in data 27.09.2023).
Invero, è possibile dedurre l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e, dunque, gli anni di occupazione presso l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, nonché le giornate annualmente espletate dalla lavoratrice, con riferimento alle seguenti annualità: 2017 (dal mese di settembre a quello di dicembre), 2018 (giugno, luglio, agosto, ottobre e novembre), 2019 (da giugno ad ottobre), 2020 (dal mese di giugno al mese di pagina 8 di 11 novembre), 2021 (luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre), 2022 (maggio, giugno, luglio, ottobre e novembre) e 2023 (giugno e luglio).
In conclusione, alla ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta a tempo determinato negli anni dal 2017 al 2023, sì come comprovata dai cedolini paga in atti (cfr. documentazione allegata al ricorso depositato in data 27.09.2023), spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale.
Essa va calcolata rapportando l'indennità mensile in questione alle giornate espletate dalla ricorrente negli anni intercorsi tra il 2017 ed il 2023 (come risultante dalle buste paga in atti), individuando l'indennità giornaliera mediante suddivisione dell'importo mensile di
€ 64,00 (a decorrere dall'anno 2019) per il numero convenzionale di 26 giornate e, dunque, moltiplicando il quoziente ottenuto per le giornate complessivamente svolte nell'indicato arco temporale.
Il numero di giornate lavorative annue costituisce, infatti, la misura dell'impegno lavorativo degli operai forestali a tempo determinato.
Facendo applicazione dei suddetti criteri, parte ricorrente ha diritto, dunque, alla somma complessiva di € 1.485,84 (id est: € 2,46 x 65 giorni lavorati nel 2017; € 2,46 x 92 giorni lavorati nel 2018; € 2,46 x 99 giorni lavorati nel 2019; € 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2020;
€ 2,46 x 99 giorni lavorati nel 2021; € 2,46 x 101 giorni lavorati nel 2022; ed infine, € 2,46
x 47 giorni lavorati nel 2023), a fronte dell'importo indicato in ricorso pari ad € 28.170,95.
Alla stregua delle superiori considerazioni, le Amministrazioni regionali convenute devono essere condannate a corrispondere in favore della ricorrente il detto importo, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, come per legge.
In merito ad ogni pretesa retributiva concernente le restanti annualità oggetto di causa, ricorre, di contro, un difetto di prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze delle amministrazioni convenute e della sua effettiva durata.
In assenza di qualsivoglia prova documentale al riguardo, la domanda di parte ricorrente non può, quindi, trovare accoglimento.
Va rigettata, altresì, la domanda di condanna delle amministrazioni convenute alla corresponsione in favore della ricorrente delle differenze retributive per un presunto licenziamento anticipato prima di 101 giorni, stante l'assoluta carenza di allegazione e di prova.
pagina 9 di 11 È, infatti, onere di chi agisce in giudizio asserire specificatamente e dimostrare i fatti costituenti il fondamento del diritto fatto valere.
Ad avviso di questo giudice, la rilevata carenza in punto di allegazioni può giustificare ex se la reiezione della domanda attorea, “dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414
c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite”, non potendo nemmeno
“i documenti a esso allegati servire per supplire le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” (cfr. C. Cass. n. 13989/2008).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'erario come da dispositivo ex d.m. 55/2024 tenuto conto della natura e del valore della controversia in relazione al decisum, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 27 settembre 2023 nei confronti della Controparte_1
, dello , della
[...] Controparte_1
, dell' Controparte_2 Controparte_3
e del
[...] Controparte_4
, udito il procuratore di parte ricorrente e disattesa ogni contraria istanza,
[...] eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la contumacia delle amministrazioni convenute;
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara della parte ricorrente a percepire in relazione ai periodi di lavoro intercorsi negli anni dal 2017 al 2023, l'indennità professionale prevista dagli articoli 11 cirl 24 luglio 2001 e 4 del cirl 2018 per i lavoratori a tempo indeterminato, calcolata secondo i criteri di cui alla parte motiva;
- condanna, per l'effetto, i convenuti, ciascuno per quanto di competenza, al pagamento in favore di parte ricorrente delle conseguenti differenze pari € 1.485,84, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna le Amministrazioni regionali convenute al pagamento in favore pagina 10 di 11 dell'erario delle spese di lite che liquida – senza alcun dimezzamento – in € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Catania, 31 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 11 di 11