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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 2 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 1743/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento (L.18/1980) e riconoscimento dei benefici di cui all'art.3, comma 3, della legge
104/92 “ e vertente
T R A
C.F. , rappresentato e difeso giusta procura in calce al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo dall' avv. Francesco Scafa, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Roberto Santamaria n. 86
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove CP_1
RESISTENTE
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2025 , premesso che aveva promosso un Parte_1 ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento (L.18/1980) e della qualità di portatore di disabilità grave con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 104/92; che il giudice assegnava al consulente tecnico dott. Persona_1
l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, lo esprimeva il proprio motivato Pt_1 dissenso ex art. 445, bis co.4 c.p.c. ; tanto premesso adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché verificate le incongruità della consulenza tecnica, anche alla luce di un aggravamento della sua situazione sanitaria, dichiarasse che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento (L.18/1980) sin dalla data della domanda amministrativa. Chiedeva infine di condannare, altresì, l' , in persona del CP_1
Presidente p.t. al pagamento delle spese ed onorario del difensore, con attribuzione.
Costituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle CP_2 argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti;
in subordine indicava dei consulenti di parte qualora il giudice del lavoro si fosse determinato per disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
All'odierna udienza il giudice, acquisita la consulenza medico legale del dott. , Persona_2 disposta all'udienza del 10.6.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
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La domanda merita accoglimento alla stregua delle conclusioni a cui è pervenuto il CTU nella relazione di perizia espletata nel corso del presente giudizio. Tale consulenza tecnica medico-legale, forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico-legali.
Il CTU, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha formulato la seguente diagnosi, affermando che la ricorrente era affetta da “gravi difficoltà motorie in soggetto con artrosi polidistrettuale e pregresso intervento di protesi d'anca a sinistra (in attesa di protesi a destra); incontinenza urinaria;
severa depressione involutiva con compromissione della capacità di critica e di giudizio.”. A tal punto occorre precisare che l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognano di assistenza continua. In virtù di quanto detto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due, e precisamente:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Venendo a fare il punto sull'aspetto medico-legale si rileva che il soggetto, in questione, è inabile ed abbisognevole di assistenza continua in quanti incapace di provvedere autonomamente al compimento delle minime funzioni vegetative e di relazione quali deambulazione, vestizione, nutrizione, igiene personale e dell'ambiente domestico, espletamento di minimi passatempi nella propria dimora.
Bisogna argomentare che attualmente le condizioni che hanno dato luogo al riconoscimento dell'invalidità totale sono variate in senso peggiorativo e si sono aggiunte nuove patologie al complesso morboso, tali da ridurre sensibilmente sia l'autonomia deambulatoria che la capacità di espletamento degli atti quotidiani della vita.
Quanto al coordinamento del nuovo procedimento con l'art. 149 disp. att. c.p.c. il preciso riferimento della norma ad entrambe le fasi, sia amministrativa che giudiziaria, consente di affermare che l'art. 149 trova integrale applicazione all'intera procedura, potendo dunque la parte allegare gli aggravamenti – ma anche i miglioramenti, atteso che secondo un orientamento ormai acquisito l'istituto giuridico trova applicazione anche in favore dell'ente previdenziale (Cass. n. 9559/2006) – non solo in sede di ATP, ma anche con il ricorso introduttivo del giudizio di merito, dando luogo in tal caso ad un motivo specifico autonomo, o anche nel corso del giudizio stesso, fino al deposito della consulenza tecnica (Cass. n. 8651/2001).
Va rilevato, invece, che il consulente non è pervenuto alle medesime conclusione con riguardo alla sussistenza delle condizioni di portatore di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, nel senso che non ha ritenuto sussistere tali condizioni.
Tenuto conto dell'esito complessivo della causa e della decorrenza fissata, successiva alla relazione peritale redatta nel procedimento per ATP, è d'uopo compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, mentre quelle peritali, liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico dell' . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1 così provvede:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto dichiara che parte ricorrente, a partire dal luglio 2025, è invalida con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente;
2) rigetta la domanda di riconoscimento della qualità di portatore di disabilità grave con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 104/92;
3) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
4) pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica liquidate con separato decreto CP_1
Salerno, 2 dicembre 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio