Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/06/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1030/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di L'Aquila
Sezione Civile – Controversie Locatizie
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 05/06/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429, 437 e 447 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. MANGIA GIOVANNI, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, non costituito in giudizio;
Controparte_1
-appellato-
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo. Appello avverso la sentenza n. 1153/2024 del 01/10/2024 emessa dal Tribunale di Pescara.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 21/11/2024 ha impugnato la sentenza Parte_1
indicata in oggetto, pronunciata il 01/10/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale (a seguito di citazione per convalida di sfratto per finita locazione e mutamento del rito per opposizione dell'intimato) era stata dichiarata la risoluzione della locazione per uso transitorio dell'appartamento per civile abitazione sito in Pescara alla Via Regina Elena n.140, condotto da esso appellante in base a contratto stipulato in data 25/09/2022 con il locatore
concesso in sub-locazione l'appartamento a terzi e di avervi alloggiato ragazze che vi avevano esercitato la prostituzione, nell'averlo, successivamente, affittato come B&B ed averlo privato di gran parte degli arredi di proprietà del oltre ad aver occupato una stanza in cui CP_1
erano custodite vestiario, masserie e mezzi di sempre dello stesso proprietario, e di cui era stato riservato il dominio, appropriandosene indebitamente.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto l'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi, dalle quali non emergeva la prova degli asseriti inadempimenti, nonché l'omessa pronuncia sulla sollevata eccezione di nullità della clausola di transitorietà per mancanza di effettive esigenze transitorie.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, e previa sospensione dell'esecutività di essa, il rigetto della domanda proposta dall'appellato in primo grado. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, eccependone Controparte_1
l'inammissibilità per tardività e nel merito deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, dopo alcuni rinvii chiesti dalle parti per avvenuto raggiungimento di accordo di bonario componimento della controversia, in attesa della formalizzazione di esso, all'udienza camerale del 22/05/2025 è stato dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di inibitoria per mancata comparizione delle parti;
indi, all'udienza ex art. 435 c.p.c. fissata per il 22/05/2025 né l'appellante né l'appellato sono comparsi, sicché questa Corte ha disposto rinvio all'odierna udienza ex art. 348 c.p.c..
L'ordinanza di rinvio è stata comunicata telematicamente al procuratore dell'appellante in data 23/05/2025.
All'odierna udienza l'appellante non è comparso.
Motivi della decisione
L'appello va dichiarato improcedibile ex art. 348 c. 2 c.p.c., non essendo l'appellante comparsa né all'udienza del 22/05/2025 fissata ex art. 435 c.p.c. con decreto del 25/11//2024, regolarmente comunicatogli in data stessa come risulta dagli atti del fascicolo informatico, né all'odierna udienza, nonostante regolare comunicazione dell'ordinanza di rinvio pronunciata all'udienza stessa, come risulta dagli atti del fascicolo informatico.
Le spese di lite del grado possono essere compensate, avendo le parti raggiunto accordo transattivo stragiudiziale. Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1153/2024 in data 01/10/2024 del Tribunale di Pescara, così provvede: dichiara improcedibile l'appello e compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 05/06/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -