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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dr.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro n. 1204/2023 RG promossa con ricorso ex art 414 cpc depositato il
21.6.2023 da da
Parte_1 con l' avv.to Mirko Arena, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 22.10.2024
- ricorrente -
contro
CP_1 con l'avv.to Luca Michele, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione
- resistente –
IN PUNTO: malattia professionale – differenze retributive per riduzione oraria e omesso anticipo/integrazione indennità di malattia - risarcimento danni per mobbing/straining
FATTO
Il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio ex art 414 cpc quale ex dipendente, dal 31.10.2012 al 14.2.2023, della corrente in Fiesso D' Artico e operante nel settore della produzione di CP_1 scarpe, deducendo:
➢ di essere stato dalla stessa assunto il 31.10.2012 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e mansione di “operaio addetto alla manovia” (= montaggio a mano delle calzature), con inquadramento al IV° livello del CCNL per i Lavoratori Addetti all'Industria delle Calzature;
➢ di avere svolto le mansioni assegnate senza soluzione di continuità, per (almeno) 8 ore al giorno per
5 giorni a settimana, oltre a straordinari reiteratamente richiesti, espletando le seguenti operazioni
: prelevava la calzatura dalla manovia (id est da un macchinario composto da una serie di carrelli tra loro incatenati che scorrono su un binario lungo il quale sono dislocate le postazioni degli artigiani addetti al montaggio della scarpa); riponeva quest'ultima su un piantone;
manovrando una tenaglia, stirava la pelle a misura per chiudere i fianchi ed il tallone, fissandoli altresì con dei chiodini che ribatteva con la tenaglia stessa;
conclusa siffatta operazione, la scarpa veniva riposta nella manovia;
il ricorrente prelevava un'altra calzatura e ripeteva, senza soluzione di continuità, siffatta operazione per (almeno) 8 ore al giorno, montando quotidianamente più di 300 pezzi;
➢ di avere subìto sin dal 2013 reiterati atti vessatori imputabili precipuamente al datore di lavoro, ma anche ai colleghi, in particolare , quali atti discriminatori fondati sulla sua nazionalità, Persona_1 minacce e ingiurie quali “albanese di merda”, ed inoltre violenza fisica tale da incutergli fondato timore per la propria incolumità personale nel posto di lavoro, espressione nel loro insieme di una strategia tesa alla sua estromissione dall'azienda;
➢ di avere per tali fatti in data 8.12.2014 sporto querela;
➢ di essere stato inoltre esposto, in ragione delle mansioni svolte, a rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, foriero di patologie muscolo-scheletriche tabellate, segnatamente, dal 2019, sindrome del tunnel carpale, “dito a scatto” ed epicondilite omerale, riconosciute dall' CP_2
a seguito di visita collegiale in data 29.9.2021 come di origine professionale ed imputabili ex art
2087 cc lla datrice di lavoro, responsabile per omessa formazione e informazioni, assenza di un piano di lavoro specifico, inosservanza delle prescrizioni del medico del lavoro avendo la stessa perseverato nell' assegnazione alle mansioni di addetto alla manovia pur a fronte di valutazione di inidoneità alle operazioni di montaggio a mano da parte del medico competente fin dal 14.10.2019
e poi via via confermate;
➢ di avere altresì subìto illegittima riduzione di oraria e retributiva costretto a rendere la sua prestazione per sole due ore giornaliere con corrispondente riduzione sino al mese di maggio 2020 della retribuzione;
➢ di essere stato bersaglio tra il 2020 e il 2021 di sistematici atti formalmente legittimi ma sorretti da un palese intento lesivo, quali reiterate contestazioni disciplinari cui seguiva l'irrogazione di plurime sanzioni illegittime destituite di fondamento, in quanto fondate su addebiti pretestuosi
(contestazione di taluni giorni di assenza ingiustificata in realtà corrispondenti a malattia tempestivamente comunicata + altro) ed inoltre omessa corresponsione della retribuzione maggiorata dovuta a titolo di lavoro straordinario (ai sensi dell'art. 34 CCNL), poi riconosciuta con Co verbale di conciliazione davanti all' ;
➢ di essere inoltre in credito per complessivi € 22.812,17 di emolumenti retributivi non corrisposti, in particolare per omessa integrazione/anticipazione dell' indennità economica Inps di malattia ex art. 86 CCNL da marzo 2020 al febbraio 2023 (ad eccezione del lasso temporale intercorrente tra maggio 2021 e aprile 2022 ove il rapporto veniva sospeso ed il ricorrente posto in cassa integrazione guadagni) in relazione ad assenze certificate ( doc 23 ric).
➢ di essere stato in data 28.5.2021 licenziato per asserito superamento del periodo di comporto, con provvedimento dichiarato dal Tribunale illegittimo (ordinanza fornero del 28.3.2022, non opposta) attesa la riconducibilità delle assenze a malattia professionale e dunque non computabili nel comporto ex art. 55 CCNL;
➢ di essere stato adibito anche dopo la reintegra disposta dal Tribunale a mansioni incompatibili con le patologie sofferte, da cui un nuovo periodo di assenza per malattia;
➢ di essersi in data 14.2.2023, a causa dell' assegnazione a mansioni non consone al suo stato di salute, delle illegittime decurtazioni dalla retribuzione e delle continue vessazioni dei colleghi, dimessosi per giusta causa (doc. 29 ric).
Tanto dedotto, e ascritta a la violazione dell'art. 2087 c.c. e del D.lgs. 81/2008 in materia di igiene CP_1
e di sicurezza sul luogo di lavoro, chiede al Tribunale :
Nel merito in via principale:
1) previo accertamento dell'eziologia professionale della malattia del ricorrente e del nesso causale tra la stessa e le condotte dolose (o quantomeno colpose) di condannare quest'ultima al CP_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal ricorrente a titolo di danno biologico differenziale che si quantificano, in applicazione alle Tabelle di Milano, in Euro €
10.621,00 o nella diversa somma, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di
CTU medico legale;
2) accerti e dichiari la responsabilità di ai sensi dell'art. 2087 c.c. per le condotte perpetrate, CP_1 integranti mobbing, e, per l'effetto, condanni la resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal ricorrente in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale sia diretto che ex art. 2049 c.c., danni che si quantificano in € 59.114,00 o in quell'altra maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., da determinarsi in via equitativa
o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medico-legale, e in € 6.433,94 a titolo di rifusione di spese mediche o in quell'altra maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226
c.c., da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medico-legale;
3) accerti e dichiari la violazione dell'art. 86 CCNL per i Lavoratori Addetti all'Industria delle Calzature ratione temporis vigente (id est l'obbligo di di anticipare al ricorrente il 100% della retribuzione CP_1 globale di fatto nei suoi periodi di malattia) e, per l'effetto, condanni la resistente alla restituzione degli importi retributivi indebitamente trattenuti pari ad € 22.812,17 o a quell'altra somma, anche maggiore, che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito di CTU contabile, per il periodo intercorrente tra marzo 2020 e febbraio 2023 (ad eccezione del lasso temporale intercorrente tra maggio 2021 e aprile 2022 ove il rapporto veniva sospeso ed il ricorrente posto in cassa integrazione guadagni);
4) accerti e dichiari l'illegittimità della riduzione oraria e retributiva operata dalla resistente dal
21.1.2020 al 31.5.2020 e, per l'effetto, condanni la resistente alla corresponsione degli importi retributivi dovuti, da quantificarsi a seguito di CTU contabile;
5) previo accertamento della sussistenza della giusta causa di dimissioni per tutti i motivi esposti in ricorso, condannare alla restituzione della somma indebitamente trattenuta dalla busta CP_1 paga a titolo di indennità di mancato preavviso ammontante ad € 959,66 ed altresì, alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di € 959,66 a titolo di indennità di mancato preavviso ai sensi degli artt. 2118 e 2119 c.c..
In via subordinata, in relazione al punto 2: - accerti e dichiari la responsabilità di er le condotte CP_1 assunte, integranti straining ai sensi dell'art. 2087 c.c. e, per l'effetto, condanni la resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale sia diretto che ex art. 2049 c.c., danni che si quantificano in € 59.114,00, o in quell'altra maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medico-legale, e in € 6.433,94 a titolo di rifusione di spese mediche
o in quell'altra maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche ex art. 1226 c.c., da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medico-legale.
In ogni caso: condannarsi alla rifusione totale delle spese di giudizio, comprensive di compensi CP_1 professionali, rimborso spese forfettarie al 15%, spese vive, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dello scrivente procuratore
La convenuta si è costituita contestando ogni pretesa.
La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione offerta, testi e ctu medico legale.
In data odierna, a fronte di esito negativo di nuovo tentativo di conciliazione, è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale in udienza in presenza.
MOTIVI
Il ricorso è fondato limitatamente alla domanda n 1 del petitum, avente ad oggetto l' accertamento dell' eziologia professionale delle malattie lamentate e la condanna di al risarcimento di tutti i CP_1 danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, quantificati in ricorso, in applicazione delle
Tabelle di Milano in allora vigenti, in Euro € 10.621,00, e comunque chiesti “ nella diversa somma, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU medico legale”.
Come noto, secondo consolidati principi giurisprudenziali l' art. 2087 c.c. non configura un' ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità del datore di lavoro, direttamente fondata sul rapporto contrattuale ed eventualmente concorrente con la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., deriva dal mancato adempimento dell' obbligo di adottare, nell' esercizio dell' impresa, le misure che secondo la particolarità del lavoro, l' esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l' integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti: va quindi collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale ovvero suggeriti dalle conoscenze specifiche e tecniche del momento.
La responsabilità in questione non è basata su un criterio puramente oggettivo di imputazione dell' evento lesivo collegato al rischio inerente l' attività svolta nel suo interesse, nel senso che il datore di lavoro può fornire la prova dell' avvenuto adempimento dell' obbligo previsto dall' art. 2087 c.c. e cioè di avere adottato tutte le misure e le cautele necessarie per prevenire ed evitare i rischi connessi all' attività lavorativa.
La previsione dell' obbligo contrattuale di sicurezza comporta - in linea con i principi generali in tema di obbligazione affermati dalle ss.uu. Cass. nella nota pronuncia 30.10.2001 n. 13533 e già in precedenza applicati nella materia specifica degli infortuni sul lavoro con orientamento consolidato dalla sezione semplice - che al lavoratore è sufficiente provare il danno e il nesso causale;
spetta poi all' imprenditore provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno con la conseguenza che solo l' effettiva interruzione del nesso di causalità tra malattia (o infortunio) e un comportamento colpevole dell' imprenditore esclude la responsabilità di costui non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore, per condotta negligente o imprudente dello stesso, ma occorrendo o una di lui condotta dolosa (o quantomeno assolutamente anomala) ovvero la presenza di un rischio effettivo generato da un' attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso.
Il datore di lavoro è in particolare responsabile non solo quando ometta di adottare le idonee misure protettive, ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente non assumendo alcun valore esimente per l' imprenditore l' eventuale concorso di colpa del lavoratore e potendo configurarsi un esonero di responsabilità per il datore stesso soltanto quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell' abnormità e dell' assoluta inopinabilità, da valutarsi anche con riferimento al livello di esperienza del singolo lavoratore
La prova c.d. liberatoria, gravante sul datore di lavoro, nel caso di specie non è stata fornita non essendo da dimostrato né di avere fornito adeguata formazione e informazione sulle specifiche mansioni, CP_1 né di avere approntato tempestivamente modalità di organizzazione del lavoro atte a preservare il lavoratore dal rischio a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, foriero di patologie muscolo- scheletriche tabellate, tempestivamente segnalato, sia pure in termini generali, dal medico competente dr . Persona_2
Il medesimo sentito come teste ha in effetti dichiarato: “ Durante le visite periodiche dal 2017 il Per_2 ricorrente mi ha piu' volte segnalato sintomatologia dolorosa alla mano destra. Per tali dolori nel 2019 è andato al PS e da lì poi a ottobre 2019 ho redatto il primo certificato per malattia professionale e a seguire ulteriori certificati con limitazioni. Già nei due anni precedenti mi aveva però appunto segnalato il disturbo da sovraccarico con dolori alla mano;
non ho ritenuto che tale dolore fosse indicativo di un' inidoneità alla mansione . All' azienda ho semplicemente segnalato sul piano generale, senza riferimenti al singolo ricorrente, il rischio della ripetitività dei movimenti al montaggio. Relativamente al ricorrente mi sono espresso come da certificati senza ulteriori comunicazioni informali alla società ”. .
La pretesa risarcitoria è dunque fondata avendo invece il ricorrente provato la sussistenza delle patologie lamentate e la loro riconducibilità all' attività lavorativa svolta alle dipendenze di CP_1 CP_ Sussistenza e natura professionale delle patologie risultano già a monte dalla valutazione all' esito della visita collegiale del 29.9.2021, come da seguente verbale doc 8 ricorso: “I sottoscritti collegialmente riuniti, hanno visitato l'assicurato per cui concludono in maniera concorde che: si visiona DVR, si riscontra la sussistenza di un rischio per sovraccarico biomeccanico degli AASS che seppur lieve è presente;
rilevante risulta la durata dell'esposizione nel tempo, per cui si concorda per l'accoglimento della domanda. In merito alla valutazione del danno, considerata la monolateralità della patologia, si concorda una valutazione del danno pari al 2% ed una valutazione complessiva, tenuto conto della preesistenza e della concorrenza delle menomazioni, pari al 5%.”.
Tale origine, appunto professionale, delle patologie lamentate dal ricorrente è, d' altro canto, pienamente confermata dalle risultanze dell' espletata ctu medico legale affidata alla dr.ssa
[...]
Per_3
La stessa, tenuto conto di documentazione agli atti e deposizioni testimoniali assunte, conferma, infatti, che il ricorrente è affetto da “ sindrome del tunnel carpale mano Dx ed esiti intervento di puleggiotomia per IV dito a scatto, epicondilite Dx” da ricondursi causalmente all' attività di operaio calzaturiero alle dipendenze di CP_1
Non avendo la convenuta dimostrato di avere adottato tutte le misure e le cautele necessarie per prevenire ed evitare i rischi connessi all' attività lavorativa, segnatamente approntando un' idonea modalità operativa atta ad evitare la prolungata ripetitività dei movimenti al montaggio pur a fronte di indicazione in tal senso fin dal 2017 da parte del medico competente dr (come da sopra Persona_2 riportata deposizione testimoniale), la domanda risarcitoria ex art 2087 cc avanzata dal ricorrente va accolta.
Quanto all' entità del danno in misura pari, in base alla ctu, al 6%, è ben vero che - come lamentato dal difensore della convenuta all' odierna udienza di discussione - la stessa risulta impropriamente CP_ effettuata in ambito con riferimento al D. Lgs. 38/2000, e non già, come dovuto, quale danno civilistico.
La stima va, tuttavia, cionondimeno recepita tenuto conto che il ctu dr.ssa ha nel contempo Per_3 confermato la sussistenza, dall' insorgenza della patologia nel 2019 ad oggi, di persistente sintomatologia dolorosa, che - difformemente dalla qualifica proposta dal medesimo ctu - non è configurabile come danno temporaneo in senso proprio, corrispondendo lo stesso, come noto, a nozione affatto diversa, ma appare in concreto atta a supportare una compromissione permanente complessiva del bene salute in ambito civilistico nella stimata misura del 6%.
Sulla base delle Tabelle di Milano attualmente vigenti, da applicarsi, trattandosi di lesione inferiore al
10%, anche all' esito della Tabella Unica Nazionale ex DPR n. 12 del 13/01/2025, il danno non patrimoniale complessivo sofferto dal ricorrente va liquidato in euro 11.208,17, determinato, tenuto conto:
- quale valore del punto base di IP di euro 947,30;
- di età pari, al momento dell' evento lesivo, ad anni 36, essendo infatti il ricorrente stesso nato il
6.8.1983 e risalendo la manifestazione della patologia all' agosto 2019; da cui euro 8.406,34 per biologico permanente + euro 2.801,83 ( 33%) per danno morale, e così tot euro
11.208,17, ricompresi nel petitum (vd nelle conclusioni “ o nella diversa somma, anche maggiore, che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU medico legale”) e da maggiorarsi, trattandosi di stima attualizzata (Tabelle vigenti), dei soli interessi legali dall' insorgenza nell' agosto 2019 al saldo .
Come condivisibilmente obiettato dalla difesa di parte convenuta all' odierna udienza, nulla può essere liquidato invece per invalidità temporanea trattandosi di voce non azionata ( non risulta dalla relazione di parte allegata al ricorso e non è ricompresa nel petitum) e comunque non riscontrata dalla ctu.
All' importo per danno non patrimoniale di euro 11.208,17 va aggiunto a ristoro del danno patrimoniale il duplice esborso di euro 778,15 per spese mediche documentate ritenute congrue dal ctu e di euro
1.335,00 per relazione medico-legale.
Nessun' altra voce di danno risulta provata, così come l' ulteriore domanda risarcitoria per mobbing, o in subordine straining, va disattesa per inadempimento dell' onere di prova gravante sul ricorrente tenuto conto che le risultanze dell' istruttoria non forniscono riscontro alcuno né in merito alle allegate condotte vessatorie e persecutorie da parte dei colleghi, né quanto a malessere/disagio provocato da disfunzione organizzativa.
In senso contrario la testimonianza di attesta piuttosto un atteggiamento Testimone_1 aggressivo del ricorrente verso il titolare e i colleghi laddove conferma in particolare una reazione scomposta verso il titolare nel periodo 2018-2019 ed offese verso i colleghi ( vd: “ durante l' Pt_1 orario di lavoro alla presenza dei colleghi, ha chiesto un aumento di stipendio al titolare , che gli ha Pt_2 proposto di fare degli straordinari, al che stesso si è arrabbiato , lo ha mandato con un gesto a quel Pt_3 paese e si è allontanato in malo modo” + “ tendeva a offendere in generale noi colleghi, e noi Pt_1 cercavamo di prendere le sue uscite come battute”).
L' ulteriore domanda di pagamento di differenze retributive per omesso anticipo/integrazione dell' indennità di malattia risulta, d' altro canto, utilmente contrastate dalle difese formulate dalla convenuta nella comparsa di costituzione e dall' allegata documentazione (vd relazione doc 41) e fin dalla prima udienza è stata dall' originario difensore attoreo in concreto di fatto abbandonata.
Non così la domanda di pagamento di differenze retributive per riduzione dell' orario di lavoro da otto a due ore riconosciuta da parte convenuta fondata per euro 1.200,00 e come tale da accogliersi.
Considerato l' accoglimento del ricorso limitatamente alla domanda ex art 2087 cc + euro 1200,00 per differenze retributive e tenuto conto della congruità dell' offerta transattiva formulala da all' CP_1 udienza 3.4.2025 (euro 14.000,00 netti migliorata a 15.000,00 netti accettando proposta in tali termini dello scrivente giudicante, dal ricorrente invece rifiutata), le spese di lite vanno poste a carico della convenuta limitatamente a 1/2 e per il resto compensate - liquidazione come in dispositivo e spese di ctu per intero a carico della medesima convenuta
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. accerta la responsabilità della resistente ex art 2087 cc nella causazione di “sindrome del tunnel carpale mano Dx ed esiti intervento di puleggiotomia per IV dito a scatto, epicondilite Dx”, e condanna la medesima resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, euro
11.108,17 (danno non patrimoniale) oltre ad interessi al tasso legale dal marzo 2019 al saldo effettivo + euro 778,15 per spese mediche + euro 1.335,00 per spese di relazione medico-legale;
2. condanna inoltre parte convenuta a corrispondere al ricorrente per riduzione dell' orario di lavoro euro 1.200,00 oltre accessori ex art 429 cpc;
3. dichiara le spese di lite compensate per ½ e condanna la resistente alla rifusione dell' ulteriore metà, che liquida, per la quota e al netto di accessori di legge, in complessivi € 3.500,00; pone le spese di ctu in via definitiva per intero a carico della medesima resistente.
Così deciso in Venezia – udienza 15.4.2025
Il Giudice
Dott. Margherita Bortolaso