Art. 60. (Delega al Governo)
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia, un testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari. Nella formazione del testo unico il Governo provvede al coordinamento delle norme suddette, apportandovi, ove necessario ai fini del coordinamento stesso, le occorrenti modificazioni. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 4 giugno 1984 , n. 194 ha disposto (con l'art. 18) che "il termine, previsto dall' articolo 60 della legge 3 maggio 1982, n. 203 , per la emanazione del testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari, e' prorogato al 31 dicembre 1984."
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia, un testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari. Nella formazione del testo unico il Governo provvede al coordinamento delle norme suddette, apportandovi, ove necessario ai fini del coordinamento stesso, le occorrenti modificazioni. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 4 giugno 1984 , n. 194 ha disposto (con l'art. 18) che "il termine, previsto dall' articolo 60 della legge 3 maggio 1982, n. 203 , per la emanazione del testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari, e' prorogato al 31 dicembre 1984."