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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3500/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 5 e pubblicata il 10/09/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09420181460000256004 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1323/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: A) Accogliere il presente appello e, per gli effetti, riformare integralmente la sentenza impugnata con conseguente conferma della piena validità ed efficacia della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
09420181460000256004 e delle sottese cartelle di pagamento, dichiarando conseguentemente non intervenuta alcuna prescrizione, nonché dichiarando la piena legittimità, validità ed efficacia della condotta assunta dall'Agente della Riscossione nei riguardi dell'appellata;
B) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Appellato: Rigettare il gravame interposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché infondato;
Condannare, per l'effetto, e per le ragioni superiormente esposte, parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi anche del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Appellata Agenzia delle Entrate : confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio con condanna alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello Agenzia delle Entrate Riscossione ha impugnato innanzi a questa Corte di
Giustizia Tributaria di II Grado la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Reggio Calabria,
Sezione 5, n. 6311/2024 pronunciata il 12/06/2024, depositata il 10/09/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Resistente_1 che aveva impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09420181460000256004, notificata in data 26/10/2022, ed il sotteso ruolo emesso dalla Agenzia delle entrate-Riscossione di Reggio Calabria limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
- Cartella di pagamento n. 09420160025460318000, notificata in data 04/02/2027, relativa ad IRPEF dovuta per l'anno 2013;
- Cartella di pagamento n. 09420170015515563000, notificata in data 31/01/2018, relativa ad IRPEF dovuta per l'anno 2014;
- Cartella di pagamento n. 09420180014508722000, notificata in data 05/10/2018, relativa ad IMU dovuta per l'anno 2012.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate aderendo alle richieste dell'appellante.
All'odierna udienza camerale l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata da AD era stata accolta la censura avanzata dalla ricorrente in virtù della quale non risultava dimostrata la rituale notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n.
09476201900000169000; al riguardo il primo giudice rilevava che AD aveva prodotto solo copia delle relate di notifica ma non la copia del preavviso medesimo. Contesta ale affermazione l'appellante rilevando come in realtà ciò non corrisponda alla verità dei fatti, poiché, come si può chiaramente evincere dal fascicolo di primo grado, DE aveva allegato alle proprie controdeduzioni sia le relate di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09476201900000169000 che copia del preavviso medesimo. Derivava da tale circostanza che le cartelle sottese al preavviso (costituente a sua volta atto prodromico rispetto alla successiva iscrizione ipotecaria oggetto dell'odierno giudizio) non essendo state impugnate erano divenute definitive con conseguente consolidamento dei relativi crediti.Peraltro tutte le cartelle erano state ritualmente notificate per cui legittima risultava secondo l'appellante la procedura ipotecaria oggetto d'impugnazione.
Secondo l'appellata invece - indipendentemente dalla sussistenza o meno in atti della documentazione di controparte - la censura avanzata dall'appellante rispetto alla sentenza che non ha ritenuto allegato il documento contenente il preavviso viene superata dall'assoluto vizio di notifica atteso che, dal contenuto della relata de qua emerge inoppugnabilmente l'omessa notifica alla ricorrente del preavviso, in quanto notificato a persona che si è qualificata come “vicina di casa”. Tale atto, pertanto, non era comuqnue mai entrato nella sfera di conoscenza della signora Resistente_1, come sostenuto già dal ricorso introduttivo e nelle note difensive e l'omessa notifica di tale atto inficia in ogni caso la validità del successivo oggi impugnato.
L'appello, ad avviso della Corte, è fondato e merita accoglimento.
Diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice infatti al fasciciolo telematico risulta tempestivamente depositata sia copia del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09476201900000169000, sia la relativa relata di notifica effettuata in data 15.5.2019 a mani di tale Nominativo_2 che si era qualificata come vicina di casa;
nella stessa relata il notificatore inoltre aveva dato atto di aver inviato al destinatario rituale raccomandata.
Tale procedura è certamente corretta in quanto effettuata secondo i dettami dell'articolo 139 c.p.c. vigente ratione temporis a tale data per cui - secondo costante e consolidato orientamento della Corte di Cassazione
- (cfr. per tutte Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 8418 del 05/04/2018 Rv. 648194 - 01) "In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario".
Onere che nel caso odierno l'appellato non ha adempiuto.
In riforma della sentenza appellata va pertanto confermata la legittimità dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado conferma l'atto impugnato. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi € 7000,00 per ciascuna, oltre accessori come per legge.
Reggio Calabria 2 ottobre 2025
Il Presidente estensore dr.IU ST
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3500/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 5 e pubblicata il 10/09/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09420181460000256004 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1323/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: A) Accogliere il presente appello e, per gli effetti, riformare integralmente la sentenza impugnata con conseguente conferma della piena validità ed efficacia della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
09420181460000256004 e delle sottese cartelle di pagamento, dichiarando conseguentemente non intervenuta alcuna prescrizione, nonché dichiarando la piena legittimità, validità ed efficacia della condotta assunta dall'Agente della Riscossione nei riguardi dell'appellata;
B) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Appellato: Rigettare il gravame interposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché infondato;
Condannare, per l'effetto, e per le ragioni superiormente esposte, parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi anche del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Appellata Agenzia delle Entrate : confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio con condanna alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello Agenzia delle Entrate Riscossione ha impugnato innanzi a questa Corte di
Giustizia Tributaria di II Grado la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Reggio Calabria,
Sezione 5, n. 6311/2024 pronunciata il 12/06/2024, depositata il 10/09/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Resistente_1 che aveva impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 09420181460000256004, notificata in data 26/10/2022, ed il sotteso ruolo emesso dalla Agenzia delle entrate-Riscossione di Reggio Calabria limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento:
- Cartella di pagamento n. 09420160025460318000, notificata in data 04/02/2027, relativa ad IRPEF dovuta per l'anno 2013;
- Cartella di pagamento n. 09420170015515563000, notificata in data 31/01/2018, relativa ad IRPEF dovuta per l'anno 2014;
- Cartella di pagamento n. 09420180014508722000, notificata in data 05/10/2018, relativa ad IMU dovuta per l'anno 2012.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate aderendo alle richieste dell'appellante.
All'odierna udienza camerale l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata da AD era stata accolta la censura avanzata dalla ricorrente in virtù della quale non risultava dimostrata la rituale notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n.
09476201900000169000; al riguardo il primo giudice rilevava che AD aveva prodotto solo copia delle relate di notifica ma non la copia del preavviso medesimo. Contesta ale affermazione l'appellante rilevando come in realtà ciò non corrisponda alla verità dei fatti, poiché, come si può chiaramente evincere dal fascicolo di primo grado, DE aveva allegato alle proprie controdeduzioni sia le relate di notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09476201900000169000 che copia del preavviso medesimo. Derivava da tale circostanza che le cartelle sottese al preavviso (costituente a sua volta atto prodromico rispetto alla successiva iscrizione ipotecaria oggetto dell'odierno giudizio) non essendo state impugnate erano divenute definitive con conseguente consolidamento dei relativi crediti.Peraltro tutte le cartelle erano state ritualmente notificate per cui legittima risultava secondo l'appellante la procedura ipotecaria oggetto d'impugnazione.
Secondo l'appellata invece - indipendentemente dalla sussistenza o meno in atti della documentazione di controparte - la censura avanzata dall'appellante rispetto alla sentenza che non ha ritenuto allegato il documento contenente il preavviso viene superata dall'assoluto vizio di notifica atteso che, dal contenuto della relata de qua emerge inoppugnabilmente l'omessa notifica alla ricorrente del preavviso, in quanto notificato a persona che si è qualificata come “vicina di casa”. Tale atto, pertanto, non era comuqnue mai entrato nella sfera di conoscenza della signora Resistente_1, come sostenuto già dal ricorso introduttivo e nelle note difensive e l'omessa notifica di tale atto inficia in ogni caso la validità del successivo oggi impugnato.
L'appello, ad avviso della Corte, è fondato e merita accoglimento.
Diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice infatti al fasciciolo telematico risulta tempestivamente depositata sia copia del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09476201900000169000, sia la relativa relata di notifica effettuata in data 15.5.2019 a mani di tale Nominativo_2 che si era qualificata come vicina di casa;
nella stessa relata il notificatore inoltre aveva dato atto di aver inviato al destinatario rituale raccomandata.
Tale procedura è certamente corretta in quanto effettuata secondo i dettami dell'articolo 139 c.p.c. vigente ratione temporis a tale data per cui - secondo costante e consolidato orientamento della Corte di Cassazione
- (cfr. per tutte Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 8418 del 05/04/2018 Rv. 648194 - 01) "In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario".
Onere che nel caso odierno l'appellato non ha adempiuto.
In riforma della sentenza appellata va pertanto confermata la legittimità dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado conferma l'atto impugnato. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado in favore delle parti resistenti, liquidate in complessivi € 7000,00 per ciascuna, oltre accessori come per legge.
Reggio Calabria 2 ottobre 2025
Il Presidente estensore dr.IU ST