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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/08/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 226/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 226/2023 r.g. promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3 C.F._3
PERONI CESARE e dall'avv. CERINI MICHELA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Verbania, C.so Europa n. 12,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, Signora rappresentato e difeso dall'avv. VALCAVI GIAN PAOLO Controparte_2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, C.so Europa n.15,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per gli attori:
“Voglia l'lll.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza e/o eccezione respinta, accertata e/o dichiarata le responsabilità extra contrattuale della convenuta per i fatti di cui alla narrativa,
CONDANNARE
pagina 1 di 21 “ a pagare, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 62.000,00 a favore di Controparte_1
e la somma di € 20.000,00 ciascuno a favore dei sigg. e Parte_1 Parte_2 [...]
, ovvero le eventuali somme diverse ritenute di giustizia, oltre interessi di mora dal fatto al Parte_3 saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. In via istruttoria: ammettersi le prove per testi dedotte nella memoria ex art. 183 co. 6° n. 2 c.p.c. che qui si ritrascrivono: 1) Vero che Parte_1 svolge attività di giocatore di basket ed ha militato in squadre di serie C-B-A2; 2) Vero che
[...]
è titolare d'azienda di floricoltura che si occupa di realizzare e manutenere giardini, Parte_2 operando in tutto il Piemonte, la Lombardia ed anche in Svizzera;
3) Vero che nella prima parte della stagione agonistica 2021/2022 giocando nella squadra del ha Parte_1 CP_3 avuto risultati positivi ed è stato sempre stato fra i protagonisti delle partite, ben voluto dai suoi compagni-giocatori e dai dirigenti della società; 4) Vero che in data 07/11/22, a seguito di sconfitta con la squadra della al termine dell'incontro si allontanava dallo CP_4 Parte_1 spogliatoio e tornava alla propria residenza di 5) Vero che nella notte fra l'8 e il 9/11/22, CP_5
dopo aver mandato messag adre che sarebbe tornato a Parte_1 Parte_3
si allontanava da 6) Vero che, a seguito del ritrovamento dell'auto di in CP_3 CP_5 Parte_1 io di Pallanza, il nella notte si recava presso i Carabinie ia Parte_2 per denunciarne la scomparsa in quanto aveva lasciato sulla macchina portafoglio e Parte_1 cellulare e non dava notizie di sé; 7) Vero c erbania si attivavano subito con le ricerche 8) Vero che, nella prima mattinata del 09/11/22, mentre si trovava dai CC di Verbania, Parte_2
fratello di , dalla Spagna ov il padre e gli diceva d'aver letto Persona_1 Parte_1 sul sito on line de della morte di e del ritrovamento del suo cadavere nel lago. CP_1 Parte_1
9) Vero che avvisava subito la moglie ed il General Manager del Parte_2 Parte_3
che la notizia della morte di Parte_4 CP_1
e del ritrovamento del suo cadavere nel lago. 10) Vero che assumeva Parte_1 Parte_2 ni dagli operanti che stavano effettuando ricerche nel lago i quali he nessun cadavere era stato trovato nel lago11) Vero che la notizia della morte di apparsa sui Parte_1 media online de , veniva subito riportata da siti di notizie ali ed esteri, CP_1 Contr su quelli di sport e di basket, sulle reti televisive nazionali di e Mediaset, nonché sui maggiori social network (Facebook e Instagram). 12) Vero che i compa i squadra di Parte_1 apprendevano la notizia della sua presunta morte attraverso internet. 13) Vero che ha Persona_1 pubblicato il post sub doc. 1 avversario dopo che il padre lo aveva informato che nessun Pt_2 cadavere del fratello era stato trovato ma alcuna smentita e pubblicata da 14) CP_1
Vero che il giorno 11/11/22 rientrava a casa, spiegando che si era allontanato Parte_1 volontariamente assieme ad ecessità di riflettere e standosene isolato e senza contatti. 15) Vero che nella stagione 2021/2022 il ha conquistato i playoff di categoria. CP_3
16) Vero che, in caso di rinnovo del contratt per la stagione 2022/2023, CP_3 avrebbe percepito quantomeno il medesimo compenso previsto dal contratto per la Parte_1
. 17) Vero che la sig.ra a seguito dei fatti di causa e dell'avere Parte_3 appreso della morte del figlio, per tutto l'anno successivo ha dovuto assumere psicofarmaci. 18) Vero che il giorno 11/11/2021 un giornalista de si è recato c/o l'abitazione dei sigg. per CP_1 Pt_1 avere un'intervista ma è stato respinto se stessi venisse rilasciata alcuna di ne. 19) Vero che l'auto in uso a (tg. FS058TT) è a noleggio ed il localizzatore è montato Parte_1 pagina 2 di 21 dalla società proprietaria del veicolo. Testi: Plaza Junta Suprema 18, La Laguna 38201, Persona_1
Tenerife”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, disattesa ogni contraria domanda, ed eccezione e premessa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
a) Nel merito: - rigettare le domande proposte dagli Attori nei confronti del , per tutti i CP_1 motivi esposti nei precedenti scritti difensivi da intendersi in questa sede in itrascritti e richiamati.
b) In via istruttoria: - per i motivi precisati in sede di memorie ex art. 183, sesto comma, nn. 2 e 3, c.p.c., ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte. e, senza inversione dell'onere della prova e laddove occorrer possa, si chiede l'ammissione per testi dei capitoli di prova formulati in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. e precisamente: 1) Vero che i dati diffusi da Audiweb e le metodologie da quest'ultima applicate nei report e nelle rilevazioni dalle stesse diffuse differiscono notevolmente dai criteri di rilevazione normalmente utilizzate dagli operatori del settore;
2) Vero che a è stata, di fatto, impedita ogni effettiva verifica circa i dati riportati CP_1 nel doc. 12 di parte i si rammostra, poiché accessibili solo con apposite credenziali di accesso;
3) Vero che il documento n. 12 prodotto da controparte che mi si rammostra riporta dei dati errati, poiché contrari alla reale e concreta affluenza degli utenti all'articolo del 9 novembre 2021 (doc. 2 fascicolo degli Attori che mi si rammostra); 4) Vero che l'erroneità dei dati avversari di cui al capitolo di prova che precede è emersa, con chiarezza, all'esito della perizia avviata a sul reale CP_1 afflusso degli utenti all'articolo del 9 novembre 2021 (doc. 2 fascicolo degli Atto e all'esito della perizia di cui al capitolo di prova che precede, è stato redatto il documento di sintesi prodotto dalla Convenuta al doc. n. 9 che mi si rammostra;
6) Vero che nella perizia di cui al capitolo di prova che precede è stata presa in considerazione l'affluenza all'articolo del 9 novembre 2021 (doc. 2 fascicolo degli Attori) apparso sul sito https://www.prelapina.it nel periodo 7 novembre - 31 dicembre 2021; 7) Vero che nella perizia di cui al capitolo di prova 5) che precede è emerso, in via preliminare, che l'articolo del 9 novembre 2021 (doc. 2 fascicolo degli Attori) è stato visualizzato da 13.529 utenti unici;
8) Vero che a seguito di ulteriori approfondimenti è, tuttavia, emerso che il 95,6% circa degli utenti che hanno cercato di visualizzare l'articolo del 9 novembre 2021 (doc. 2 fascicolo degli Attori) sono stati, in realtà, automaticamente reindirizzati alla pagina web contenente il messaggio di errore (404); 9) Vero che ha, infatti, immediatamente rimosso dal sito internet https://www.prelapina.it CP_1
l'art vembre 2021 (doc. 2 fascicolo degli Attori), pubblicando, in sua sostituzione, il messaggio di errore (404); 10) Vero che il messaggio di errore (404) costituisce una pratica globalmente utilizzata per indicare la mancanza di una pagina web;
11) Vero che l'URL assegnata all'articolo del 9 novembre 2021 (doc. 2 fascicolo degli Attori) https://www.prealpina.it/pages/verbania-ragazzo-trovato- morto-nellgo-261879.html è la medesima nella sua formulazione, sia che, la stessa, rimandi all'articolo
o alla pagina di “errore 404; 12) Vero che all'esito della perizia disposta da è emerso, con CP_1
pagina 3 di 21 chiarezza, che l'effettivo traffico registrato sull'articolo del 9 novembre 2021 (doc. 2 fascicolo degli Attori) è stato di 600 utenti unici che hanno effettuato 651 visualizzazioni. 13) Vero che a seguito di una preliminare verifica dei dati riportati nel doc. n 12 di parte avversa che mi si rammostra, è emerso che, all'interno di quest'ultimo, è stato omesso di considerare l'accesso di circa il 95,6% degli utenti alla pagina di “errore 404”, anziché all'articolo del 9 novembre 2021 (doc. 2 fascicolo degli Attori); 14) Vero che a seguito degli eventi legati alla sparizione volontaria del Signor in data 9 novembre Pt_1
2021, il Signor in qualità di giornalista de ha tatti con il Signor CP_7 CP_1
15) Vero che a seguito degli eventi legati alla sparizione volontaria del Signor Persona_1 Pt_1 bre 2021, il Signor in qualità di giornalista de , ha, inolt CP_7 CP_1 contatti con il Signor 16) Vero che all'esito dei contatti di cui ai capitoli di prova nn. Parte_2
14 e 15 che precedo veniva invitato presso la residenza dei Signori CP_7 Pt_2
e 17) Vero che all'esito dell'incontro di cui al capitolo di prova n. 16 che
[...] Parte_3 precede, veniva pubblicato, in accordo coni Signori e da Parte_2 Parte_3 [...]
l'articolo del 12 novembre 2021 (cfr. doc. n. 6 ac CP_1 Pt_2
e l'articolo del 12 novembre 2021 (cfr. doc. n. 6) ha rappresentato il punto di
[...] Parte_3 azione alla vicenda riguardante il di loro figlio, del 9 Persona_2 novembre 2021. Si indicano, quali testimoni, i Signori: • , presso Miles S.r.l., Via Testimone_1 Co Certosa 48, (20156) Milano (capitoli da n. 1 a n. 13); • presso Testimone_2 CP_1 con sede in Varese, Via Tamagno, 13 (capitoli da n. 14 a n. 18); • presso
[...] Testimone_3 con sede in Varese, Via Tamagno, 13 (capitoli da n. Controparte_1 Controparte_1 chiede, fin d'ora, che nell'ipotesi in cui le deduzioni istruttorie eventualmente ex adverso capitolate dovessero essere assentite, di essere ammessa a prova contraria con i testi qui indicati. c) In ogni caso: - con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio chiedendo che quest'ultima fosse Parte_3 Controparte_1
condannata, a titolo di risarcimento dei danni, a corrispondere la somma di € 62.000,00 a favore di e la somma di € 20.000,00 ciascuno a favore di e Parte_1 Parte_2
. In particolare, hanno esposto: Parte_3
- che era giocatore di pallacanestro noto nell'ambiente del basket non Parte_1 professionistico avendo, nel corso degli anni, militato in diverse squadre di Piemonte e
Lombardia nei campionati italiani di serie C – B - A2;
- che per la stagione agonistica 2021/2022 aveva concluso un accordo con la Parte_1 società “Junior Knights Legnano S.S.D.A.R.L.”, iscritta al campionato di serie B, che gli pagina 4 di 21 avrebbe consentito di percepire un compenso netto di € 18.000,00 dal 30/09/21 al 30/06/22, oltre a bonus di € 1.000,00 per l'eventuale raggiungimento dei playoff, nonché l'uso d'appartamento quale alloggio nel corso del campionato;
- che, dopo una sconfitta nel derby contro la in data 07/11/21, turbato anche per CP_4
problemi personali, a fine partita si era allontanato dal palazzetto e, anziché andare nell'alloggio messo a sua disposizione dalla società, era tornato alla residenza di;
CP_5
- che, nel corso della notte fra l'8 e il 9/11/21, aveva però inviato un messaggio alla madre avvisandola che sarebbe tornato a perché non riusciva a dormire, Parte_3 CP_3
comportamento che, conoscendo la difficile situazione psicologica del figlio, aveva creato preoccupazione nei genitori i quali, attraverso le telecamere di sicurezza della casa, avevano visto che era partito in auto verso le 00:30 caricando un borsone, dei pesi ed una Parte_1
corda;
- che, successivamente, tramite GPS installato sull'auto di , avevano verificato che Parte_1
questa era ferma parcheggiata a Pallanza nei pressi dell'ex porto turistico ma, chiamandolo più volte sul cellulare, non avevano ottenuto risposta;
- che verso le 3:00 il padre aveva deciso di andare sul posto e aveva trovato la Pt_2
macchina aperta, con all'interno portafoglio, cellulare e il borsone, ma non vi era traccia di
; Parte_1
- che allarmato per le sorti del figlio, aveva allertato i Carabinieri di Parte_2
Verbania che già di prima mattina avevano attivato le ricerche anche nella zona di lago di fronte al luogo ove era stata rinvenuta l'auto, senza però trovare nulla;
- che, mentre si trovava in caserma per formalizzare la denuncia di scomparsa, fra le 10:30 e le
11:30 del 09/11/21, aveva ricevuto una telefonata dall'altro figlio, Parte_2 Per_1
in quel momento in Spagna, che sconvolto gli aveva domandato se fosse vero che il
[...]
fratello era morto perché sul sito on line della testata “ ” (www.prealpina.it), di CP_1 cui la società convenuta era editrice e proprietaria, era apparsa la notizia del ritrovamento del cadavere nel lago;
pagina 5 di 21 - che la notizia era del seguente tenore “Un cadavere è affiorato questa mattina martedì 9 novembre, sul lago nei pressi di Villa Taranto. Si tratta di classe 1992, nato ad [...]
Omegna ma residente a [...], molto noto negli ambienti del basket: giocava nel in serie CP_3
B, dove era tornato quest'estate dopo averci già militato in A2. Il corpo è stato visto da alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause della morte”;
- che, dopo aver letto la notizia, i genitori di si erano precipitati sul luogo delle Parte_1
ricerche convinti di trovarvi la salma del figlio, ma il personale impegnato nelle ricerche aveva riferito loro di non aver trovato alcun cadavere;
- che, come era emerso in seguito, la notizia pubblicata on line da “ ” era CP_1
completamente falsa ed inventata, atteso che nessuno aveva segnalato la presenza di un cadavere nel lago, né lo stesso era stato rinvenuto;
- che la notizia della “morte” di aveva trovato immediata eco su siti di notizie on Parte_1 line locali, nazionali ed esteri, sui siti di sport e di basket, nonché sui social network;
- che la falsa notizia diffusa tramite internet non era stata smentita e l'assenza di Parte_1
Cont era diventata un “caso”, venendo ripresa sui quotidiani cartacei, nei tg di e Mediaset e sulle testate sportive;
- che le ricerche erano proseguite senza esito anche mercoledì 10/11/21, ma il giorno successivo rientrava a casa, spiegando che si era semplicemente allontanato Parte_1
volontariamente assieme ad un'amica, avendo necessità di riflettere;
- che, a causa del clamore suscitato dall'iniziale (falsa) notizia della sua morte, i riflessi negativi della vicenda avevano avuto effetto anche sul rapporto di collaborazione sportiva, in quanto, dopo poco più di un mese dai fatti sopra descritti, e il Parte_1 CP_3
risolsero consensualmente il contratto;
- che aveva fortunatamente trovava nuovo ingaggio con la “Sangiorgese Basket Parte_1
Ssdrl”, ma a condizioni economiche peggiorative rispetto a quelle ottenute nel precedente contratto;
pagina 6 di 21 - che, quindi, a causa della falsa notizia della sua morte colpevolmente diffusa dal sito on line di “ ”, una situazione privata era stata trasformata in un caso mediatico che aveva CP_1
leso la reputazione del protagonista, aveva sconvolto di dolore i suoi genitori, aveva violato il diritto alla riservatezza esponendo fatti privati al giudizio della rete internet e, infine, aveva inciso negativamente sulla prosecuzione del rapporto lavorativo con il CP_3
- che aveva anche dovuto subire una sorta di “linciaggio” morale da parte di Parte_1 utenti di social network che, sulla chat sottostante all'articolo incriminato, gli imputavano le conseguenze dell'accaduto;
- che il comportamento tenuto dalla giornalista della testata on line de “ ” nella CP_1 vicenda era connotato anzitutto dalla colpevole e grave violazione dei più elementari doveri del giornalismo e delle norme a tutela della reputazione e della privacy delle persone;
- che l'aver pubblicato su internet una notizia completamente falsa, senza neppure smentirla nell'immediatezza, erano in contrasto, in primo luogo, con le norme del “Testo Unico dei
Doveri del Giornalista” in vigore da gennaio 2021;
- che era stato violato anche l'art. 528 c.p. in relazione all'art. 15 L. 47/481 (legge sulla stampa, pacificamente applicabile anche alle testate on line cfr. Cass. S.U. 17 luglio 2015, n. 31022) perché il (falso) rinvenimento di cadavere nel lago, precisando che erano in corso gli accertamenti sulle cause, rappresentava un particolare raccapricciante idoneo a turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare;
- che la falsa notizia della morte di , lasciando pure intendere che si potesse trattare Parte_1 di un suicidio, integrava il reato diffamazione aggravata (art. 595 c.p.) perché idonea a ledere la reputazione di;
Parte_1
- che tale notizia aveva anche violato la riservatezza degli attori perché, senza autorizzazione alcuna, aveva propalato fatti e situazioni che dovevano rimanere nella sfera privata degli interessati, esponendoli al “giudizio” della rete;
- che il comportamento censurato (falsa notizia della morte di una persona) costituiva diffusione illecita di dati sullo stato di salute ed era in contrasto con le norme sulla privacy;
pagina 7 di 21 - che tutti gli elementi evidenziati, e anche il disposto dell'art. 11 L. 47/1948, concorrevano a determinare la responsabilità civile della convenuta per violazione del principio del naeminem laedere con colpa grave se non con dolo eventuale, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., tale da giustificare il diritto degli attori ad essere risarciti dei danni subiti;
- che il danno patrimoniale subito per lo scioglimento del contratto con CP_3
ammontava ad € 2.000,00, al quale s'aggiungeva quello da perdita di chance per non aver potuto prolungare alla stagione 2022/2023 il contratto con quest'ultimo anche alle medesime condizioni;
- che il danno per la violazione del diritto alla riservatezza e della privacy poteva essere quantificato in via equitativa nella misura di euro 10.000,00;
- che la diffamazione subita da poteva essere classificata “di elevata Parte_1
gravità”, con risarcimento non patrimoniale di valore medio pari ad € 40.000,00;
- che, inoltre, ai sensi dell'art. 12 L. 47/48, trattandosi di diffamazione a mezzo stampa,
l'istante aveva diritto ad ulteriore somma a titolo di riparazione pecuniaria, nella misura sempre media di 1/5 del danno e quindi pari ad € 8.000,00;
- che il danno totale a favore di ammontava ad € 62.000,00, oltre interessi Parte_1
di mora dalla data del fatto al soddisfo;
- che, riguardo ai genitori di , andava anzitutto ristorato il danno non patrimoniale Parte_1
scaturito dallo shock, dalla sofferenza, dallo sgomento, dal dolore e dall'angoscia derivanti dall'avere appreso della morte figlio mentre ne erano iniziate da poco le ricerche;
- che, in particolare, per la sig.ra , la sofferenza, il dolore e l'ansia determinate dalla Parte_3
notizia della morte del figlio erano stati di tale intensità che, per tutto l'anno successivo al fatto, aveva dovuto assumere psicofarmaci;
- che, non esistendo parametri legali per quantificarlo, si formulava una richiesta risarcitoria in via equitativa pari ad € 15.000,00 a testa;
- che gli stessi avevano, inoltre, subito la lesione del diritto alla riservatezza, posto che la falsa notizia della morte del figlio e la campagna mediatica che ne era seguita, avevano reso pagina 8 di 21 manifeste situazioni inerenti ai rapporti familiari personali con danno, in via equitativa, pari ad € 5.000,00 a testa.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree. In particolare, ha dedotto:
- che non era stata convenuta come editore del quotidiano cartaceo, ma Controparte_1
quale responsabile del sito www.prealpina.it, essendo l'articolo in questione apparso solo on- line su un sito che godeva di una limitata visibilità, proprio per le caratteristiche del lettore tipico dell'edizione cartacea, che aveva un'età medio-alta e che, come tale, era meno propeso alla fruizione di notizie on-line;
- che a tale scarsa visibilità, per il non elevato numero di accessi, si doveva aggiungere un secondo elemento di cui doveva tenersi conto, ovvero che l'articolo era apparso solo per pochi minuti, esattamente 15, in quanto il Direttore, dopo la sua apparizione, ne aveva disposto l'immediata rimozione dal sito, in attesa di ulteriori conferme;
- che da un post del fratello poteva evincersi che l'articolo aveva avuto scarsa visibilità Per_1
e credibilità;
- che prima di allontanarsi senza dare alcuna notizia di sé, aveva avuto Parte_1
dopo la partita un forte scontro con l'allenatore, scontro che si era concluso con una serie di inaccettabili aggressioni verbali da parte del giocatore nei confronti del proprio allenatore, mettendone in discussione l'autorevolezza;
- che in un contesto che aveva già registrato da tempo una mancanza di fiducia reciproca tra giocatore e allenatore si era giunti ad una risoluzione consensuale del contratto, su cui non aveva avuto alcuna incidenza la notizia apparsa su sito dell'esponente;
- che il sito www.prealpina.it aveva proceduto all'immediata rimozione dell'articolo dopo appena 15 minuti dalla sua pubblicazione, avendo, altresì cura di deindicizzarlo, per fare sì che lo stesso non fosse in alcun modo rintracciabile, neppure dai motori di ricerca;
- che, una volta effettuato questo primo intervento, aveva chiesto ad uno dei CP_1
propri giornalisti più esperti di prendere immediati contatti con la famiglia per presentare le pagina 9 di 21 proprie scuse e per dare spazio alla loro voce, sicché il giornalista aveva contattato CP_7
(fratello di e figlio degli attori); Persona_1 Parte_1
- che il giornalista aveva, altresì, preso contatti con il Sig. sempre allo CP_7 Parte_2
scopo di presentare le scuse del giornale e di poter fornire spazio al contraddittorio informativo e, all'esito di tale incontro, ne era nato l'articolo del 12 novembre 2021;
- che l'interruzione dei rapporti tra il giocatore e la società non era CP_3 assolutamente dipesa dalla pubblicazione dell'articolo, né risultava a quest'ultimo collegata;
- che non si era verificata alcuna lesione della privacy, atteso che i “dati personali” utilizzati erano costituiti soltanto dal nome e dal cognome del giocatore e questi erano stati legittimamente acquisiti da fonti pubbliche;
- che i genitori di non avevano fornito alcuna prova del pregiudizio non Parte_1
patrimoniale lamentato;
- che, successivamente alla pubblicazione dell'articolo, erano stati gli stessi genitori del giocatore a decidere di interfacciarsi con , come dimostra l'articolo del 12 CP_1 novembre 2021 nel quale il giornalista dopo essere stato accolto in casa, Testimone_2
aveva raccolto le sensazioni della famiglia e, soprattutto, di Parte_2
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 7.6.2023 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ed è stata fissata per la disamina dei mezzi istruttori l'udienza del 15.11.2023. All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 9.10.2024, poi differita, a seguito dell'assegnazione del fascicolo alla scrivente. Con ordinanza dell'11.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
Gli attori hanno domandato voci di danno conseguenti alla falsa notizia della morte di pubblicata sul sito on line della testata giornalistica “ ” Parte_1 CP_1
pagina 10 di 21 (www.prealpina.it), deducendo, in primo luogo, che la condotta integrasse il reato di diffamazione ex art. 595 c.p.
In termini generali, giova premettere che il reato di diffamazione previsto dall'articolo 595
c.p. è fattispecie che si perfeziona solo se sussistono due precisi elementi: un elemento oggettivo che si integra offendendo l'altrui reputazione comunicando con più persone ed un elemento soggettivo che si identifica necessariamente col dolo non essendo configurabile una diffamazione colposa. Quanto all'elemento soggettivo la Suprema Corte insegna che se è vero che nei diritti contro l'onore non si richiede il dolo specifico nel senso che non occorre l'animus nocendi, è pur vero che si richiede la prova della consapevolezza e della volontà di arrecare offesa all'altrui patrimonio morale non potendosi prescindere dal requisito della volontarietà dell'azione e dell'evento (cfr. ex multis, Cass. Pen, V 11/02/1981 n. 847). Il dolo si identifica, quindi, con la volontà libera e cosciente di propalare notizie o informazioni con la consapevolezza della loro attitudine a ledere l'altrui reputazione. (Cass. Pen. V 28/05/1985 n.
5258). Evidenziato ciò, deve ancora premettersi che in tema di diffamazione, qualora il fatto non sia stato già valutato in sede penale, il giudice civile deve svolgere un accertamento preordinato alla verifica dell'esistenza dei presupposti della responsabilità civile ed in definitiva di un danno risarcibile, presupposti che si possono ravvisare nella consapevole diffusione del fatto lesivo dell'onore e del prestigio del soggetto passivo, nel danno e nel discredito che ne è derivato a quest'ultimo, nella esistenza di un nesso di adeguata causalità tra la condotta e l'evento.
E', altresì, noto che l'esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero trova fondamento nell'art. 21 della Costituzione e può porsi talvolta in contrasto con la sfera della persona, recando pregiudizio alla sua riservatezza o alla sua reputazione. Il diritto alla libera manifestazione del pensiero, di cui il diritto di cronaca e di critica rappresentano sue declinazioni, è tutelato anche a livello sovranazionale dall'art.10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, recepita in Italia con legge di ratifica nr. 848/1955. La libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di comunicare, diffondere e pubblicare notizie e pagina 11 di 21 opinioni alla generalità dei consociati costituisce un “valore cardine dell'ordinamento democratico” (cfr. Corte Cost. nr. 1/1981) e non tollera generalmente restrizioni in quanto “non riguarda solo le informazioni e le opinioni accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti…” ma anche “le informazioni e le opinioni che urtano o inquietano…” perché ciò è richiesto dal
“…pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura senza i quali non si ha una società democratica” (cfr. Corte Europea Diritti dell'Uomo 8.7.1986 c.Ligens).
Al fine di risolvere il conflitto tra le due posizioni, entrambe tutelate dall'ordinamento, la giurisprudenza ha da tempo elaborato una serie di principi, che consentono il giusto bilanciamento degli interessi coinvolti: in particolare, il diritto alla riservatezza e/o all'integrità della propria reputazione, quali diritti personalissimi, cedono il passo all'interesse generale a conoscere le opinioni e le valutazioni critiche su determinati avvenimenti e comportamenti, purché ricorrano determinate rigorose condizioni. In particolare, con specifico riferimento alla attività giornalistica, affinché la stessa possa legittimamente ricondursi all'esercizio del diritto di cronaca, si richiede: a) che la notizia pubblicata sia oggettivamente vera o che comunque ne sia stata accuratamente accertata e controllata la verità (dimodoché possa essere eventualmente invocata la verità putativa da parte dell'autore): in altri termini, che il contenuto dell'articolo o comunque della pubblicazione corrisponda alla realtà dei fatti e che il giornalista abbia compiuto tutte le ricerche e le indagini necessarie per assicurare tale corrispondenza;
b) che vi sia un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti stessi, in relazione alla loro rilevanza ed alla loro attitudine a coinvolgere l'intera comunità sociale: il diritto di critica e di cronaca, nella configurazione datane dalla Costituzione, prevede che esso sia assistito da un interesse generale, tale da trascendere quello dei singoli soggetti coinvolti nella vicenda;
c) che l'informazione venga mantenuta entro i limiti dell'obiettività informativa e non contenga, quindi, valutazioni o apprezzamenti non continenti o non conformi alla effettiva realtà della vicenda: la notizia deve essere riportata nella sua oggettiva verità, senza coloriture o sottolineature non pertinenti.
pagina 12 di 21 In primo luogo, occorre, pertanto, che ricorra la a verità della notizia, in termini, perlomeno, di verità putativa, essendo necessario, in quest'ultimo caso, che il giornalista fornisca la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, verificatosi nonostante un controllo – effettuato con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico – della fonte e della attendibilità di essa.
Costituisce, invero, principio di diritto consolidato, quello secondo cui “In tema di responsabilità civile per diffamazione, se il legittimo esercizio del diritto di cronaca esonera il giornalista dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, l'applicabilità della esimente del diritto di cronaca, quantomeno putativa, gli impone di verificare in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione” (Cass., ord.
12 ottobre 2020, n. 21969). Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nessuna incidenza è attribuibile all'affidamento, anche in buona fede, maturato nei confronti della fonte in sé, occorrendo comunque, da parte di chi intende diffondere, verificare attentamente l'inconsistenza di ogni dubbio (Cass. pen., sez. 5, 11 marzo 2005, n. 15643 insegna che "è configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo, a tal fine, sufficiente l'affidamento ritenuto in buona fede sulla fonte"; Cass. pen., sez. 5, 13 luglio 2010 n. 27106 inequivocamente afferma:
"La scriminante putativa del diritto di cronaca giudiziaria può essere invocata in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia provveduto comunque a verificare i fatti narrati, ma abbia altresì offerto la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti"; Cass. pen., sez. 5, 13 novembre 2017 n. 51619 ribadisce che la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca "è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio"; Cass. pen., sez. 5, 10 ottobre
2018 n. 45813 conferma che per godere dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria in pagina 13 di 21 relazione alla fattispecie penale della diffamazione a mezzo stampa "il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito l'affidamento in buona fede sulla fonte informativa"; vedi, altresì, Cass. pen., sez. 5, 4 novembre 2019 n. 50189; Cass. pen., sez. 1, 27 settembre 2013 n. 40930 e Cass. pen., sez. 5, 18 aprile 2019 n. 21145). A questo consolidato insegnamento della Suprema Corte penale è coerentemente sintonica anche l'interpretazione nomofilattica civile, la quale ha, infatti, sempre affermato che, per godere dell'esimente anche putativa del diritto di cronaca, occorre che la notizia sia "frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca", vale a dire che il giornalista "l'abbia accuratamente verificata" (così, p. es., Cass. sez. 3, 8 febbraio 2007 n. 2751;
Cass., sez. 3, 16 maggio 2007 n. 11259; Cass, sez. 3, 20 ottobre 2009 n 22190 e Cass., sez. 3, 4 settembre 2012 n. 14822; cfr., altresì, i più risalenti Cass., sez. 3, 10 gennaio 2003 n. 196; Cass., sez. 3, 13 febbraio 2002 n. 2066; Cass., sez. 1, 24 settembre 1997 n. 9391; Cass., sez. 3, 2 luglio
1997 n. 5947 e Cass., sez. 3, 29 agosto 1990 n. 8963).
Nella specie, il fatto storico riportato nella notizia diffusa sul sito di “ ” è risultato CP_1
del tutto inventato, posto che non era morto e nessun cadavere era stato Parte_1
rinvenuto nel lago. Al momento della diffusione della notizia non sussisteva neanche la verità putativa della stessa, in quanto la convenuta non ha fornito alcuna prova in merito all'attività di verifica svolta dal giornalista per accertare la sua attendibilità e non ha neppure indicato la fonte da cui l'asserita notizia era stata appresa.
Difetta, pertanto, una delle condizioni necessarie per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, la cui mancanza non giustifica, quindi, una prevalenza della libertà di manifestazione del pensiero sul diritto all'onere e alla reputazione del singolo.
Posto ciò, non si reputa, tuttavia, che la condotta illecita della convenuta – consistente nell' aver diffuso sul proprio sito una notizia falsa senza una preventiva verifica della sua fondatezza – integri la fattispecie penale di diffamazione, in quanto non si ravvisa, in concreto, una lesione del bene giuridico dell'onore.
pagina 14 di 21 Com'è noto, la tutela dell'onore personale trova fondamento negli artt. 2 e 3 della
Costituzione, i quali danno copertura a tutti i diritti inviolabili dell'uomo, inteso sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità, i quali costituiscono patrimonio irretrattabile della persona umana e sono funzionali a garantirne il pieno sviluppo. In particolare, l'onore è la valutazione interna che ciascuno dà di sé, della propria dignità e del proprio valore, ed è comprensivo del decoro, ossia del comportamento e dell'immagine che un individuo proietta nel mondo esterno a sé, e della reputazione, ossia della percezione che la società ha dell'onore e del decoro di una persona in base al comportamento dalla stessa tenuto (cfr. Corte cost. n. 86/1974). Lo stesso assume, pertanto, sia una connotazione oggettiva coincidente con la stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, sia una connotazione soggettiva intesa come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale e della somma di qualità che ciascuno attribuisce a se stesso.
Ad avviso della Suprema Corte, l'onore, protetto dalla norma incriminatrice quale esplicazione della propria personalità "morale", racchiude, quindi, in sé una duplice nozione: in senso soggettivo si identifica col sentimento che ciascuno ha della propria dignità "morale"
e designa quella somma di valori che l'individuo attribuisce a se stesso (onore in senso stretto); in senso oggettivo è la stima o l'opinione che gli altri hanno di noi, rappresenta cioè il patrimonio morale che deriva dall'altrui considerazione ed è anche definita come reputazione.
Inoltre, il soggetto danneggiato, a seguito della condotta diffamatoria, deve trovarsi in una situazione in cui la “considerazione che di questi hanno le persone con cui interagisce sia diminuita, al punto da potersi dire lesi la sua reputazione e il suo onore (Cass. n. 8397/2016): quest'ultimi da valutare "in abstracto", cioè per come formatisi nella comune coscienza sociale di un determinato momento, e non "quam suis", cioè in base alla considerazione che ciascuno ha del danneggiato” (cfr., all'uopo, Cass. 10 maggio 2001, n. 6507)”.
pagina 15 di 21 Posto ciò, non si reputa che la notizia, pur se inveritiera, presentasse, altresì, un contenuto diffamatorio. Nell'articolo non è stato, infatti, scritto che si era trattato di un suicidio, né erano stati forniti dettagli da cui si sarebbe stato potuto desumere che il ragazzo si fosse tolto la vita.
L'incertezza che trapela dal brano sul motivo del decesso è corroborata dalla circostanza che era stato, altresì, specificato che erano ancora in corso accertamenti sulla causa della morte.
Nel testo, non era stato neanche specificato che si era allontanato la sera Parte_1 prima dalla propria abitazione senza lasciare tracce, particolare che avrebbe potuto suggerire l'intento dello stesso di porre fine alla propria vita.
L'informazione di una morte di natura suicidaria non può, quindi, essere ricavata dal significato letterale del testo, ma avrebbe potuto soltanto essere il frutto di una libera interpretazione della vicenda da parte del singolo lettore. Inoltre, il tragico evento non è stato descritto con modalità ingiuriose tali da gettare discredito sulla figura del presunto suicida.
Va, infine, osservato che l'attore non ha fornito alcuna prova del danno, ovvero dell'incidenza che ha avuto la condotta della convenuta sulla considerazione che del mediamo hanno le persone con le quali interagisce.
Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che la diffusione della notizia integri il reato di diffamazione, essendo priva dell'attitudine a ledere l'onore e la reputazione dell'attore.
La condotta della convenuta non può essere sussunta neanche nel reato di cui all' art. 528 c.p. invocato dagli attori, in quanto la descrizione del fatto non è stata svolta aggiungendo particolari impressionanti o raccapriccianti tali da sconvolgere la sensibilità della collettività.
Parimenti non sussistono gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 656 c.p., non essendo la notizia del ritrovamento di un cadavere idonea a turbare l'ordine pubblico.
Il comportamento tenuto da non è, quindi, inquadrabile in una fattispecie CP_1
penalmente rilevante.
Sul piano civilistico, gli attori hanno dedotto che la falsa notizia della morte di una persona costituisce diffusione illecita di dati sullo stato di salute e, quindi, una violazione del codice sulla privacy. Nella specie, non si ravvisa alcun trattamento illecito dei dati personali di pagina 16 di 21 non essendo stati divulgati dati sensibili e non rappresentando la notizia Parte_1 della morte di per sé un dato personale. ha, inoltre, lamentato la violazione del diritto alla riservatezza, in quanto, Parte_1
a causa della notizia infondata, erano stati propalati fatti e situazioni che dovevano rimanere nella sua sfera, esponendolo al giudizio della rete. Al riguardo, va osservato che la diffusione della falsa notizia della morte di ha rappresentato il fattore che ha Parte_1 consentito alla collettiva di venire a conoscenza dell'effettiva scomparsa di quest'ultimo e di generare, così, l'attenzione del pubblico sulla vicenda che, altrimenti, sarebbe probabilmente rimasta privata.
Sebbene l'ingerenza nella sfera privata sia stata determinata, altresì, da altri fattori, tra cui le dichiarazioni scritte dal fratello dell'attore, su un social network, non può Persona_1
dubitarsi del fatto che la pubblicazione della notizia della morte di abbia reso noto Parte_1
alla collettività un fatto, ovvero il momentaneo allontanamento da casa di un ragazzo, che attiene alla sfera privata di quest'ultimo. Inoltre, in relazione a tale evento non sussisteva un interesse pubblico alla diffusione della notizia da ritenersi prevalente rispetto al diritto alla riservatezza dell'attore, anche considerato il grado non elevato di notorietà di quest'ultimo.
Sulla base di tali considerazioni, può, quindi, essere riconosciuto in capo a Parte_1 un danno non patrimoniale per la lesione del suo diritto alla riservatezza da determinarsi, in assenza di parametri legislativi di riferimento, nella misura equitativa pari a euro 5.000,00. La condotta, pur se violativa della sfera privata e personale, non è connotata da particolare gravità, posto che il fatto storico dell'allontanamento volontario è realmente accaduto, sicché
l'attore non può dolersi di aver ricevuto dei commenti negativi sui social network in conseguenza del comportamento tenuto.
La responsabilità della convenuta per tale danno risarcibile non può essere esclusa sulla base delle deduzioni di quest'ultima, secondo cui il video è rimasto online per soli quindici minuti ed è stato visualizzato da un numero esiguo d'utenti.
pagina 17 di 21 Il lasso temporale di quindici minuti, non breve nella comunicazione digitale caratterizzata da una rapida diffusività delle informazioni, è smentito dalla documentazione prodotta dalla convenuta stessa dove si legge “I dati ufficiali evidenziano chiaramente che il contenuto è stato visibile solamente per un lasso di tempo di due ore, dalle 10:00 alle 12:00 del giorno 9 novembre 2021”
(doc. 9a). L'articolo è, quindi, rimasto online per un tempo sufficiente a consentire ad altre testate giornalistiche di riproporre la notizia e favorirne la sua diffusione. Parimenti, il numero di 651 visualizzazione non è esiguo ed è risultato in concreto idoneo a diffondere la notizia, come dimostrano gli articoli apparsi in seguito su altri siti d'informazione (doc. 3-4).
Difatti, anche il fratello stesso di che all'epoca si trovava in Spagna, è stato Parte_1 raggiunto alla notizia. Inoltre, contrariamente a quanto argomentato dalla convenuta, la scarsa credibilità della notizia non può essere desunta dal post di dal quale, al Persona_1
contrario, può essere ricavato che lo stesso nutrisse dubbi sulla permanenza in vita del fratello.
Pertanto, nella sua qualità editrice e proprietaria della testata giornalistica, Controparte_1
a causa della condotta illecita di diffusione di una notizia falsa, deve essere condannata al risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto alla riservatezza subito da
Parte_1
Non è, invece, meritevole di risarcimento il danno patrimoniale invocato con riferimento alla risoluzione anticipata del contratto con la società sportiva Junior Knights Legnano
S.S.D.A.R.L, essendo rimasto del tutto indimostrato il nesso di derivazione causale tra la condotta della convenuta e il danno patrimoniale lamentato. Difatti, lo scioglimento del vincolo contrattuale non è intervenuto per un recesso attuato unilateralmente dalla società bensì per mutuo consenso (doc. 5 attori). Inoltre, a sostegno del collegamento causale, prospettabile in astratto, tra la condotta e l'evento pregiudizievole, non è stato allegato alcun elemento concreto idoneo a suffragare tale deduzione. Parimenti è del tutto astratta la perdita della chance di non aver potuto prolungare il contratto con alla stagione 2022/2023. CP_3
pagina 18 di 21 Infine, gli attori e , genitori di hanno Parte_2 Parte_3 Parte_1 domandando il risarcimento del danno non patrimoniale. Gli stessi hanno lamentato il pregiudizio “scaturito dallo shock, dalla sofferenza, dallo sgomento, dal dolore e dall'angoscia derivanti dall'avere appreso della morte figlio mentre ne erano iniziate da poco le ricerche”. Sul punto, va osservato che "Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale” (Cass. civ.,
SS.UU., n. 26972/2008).
Nel caso concreto, con riferimento alla posizione dei genitori e , non ricorre Pt_1 Parte_3
un'ipotesi di danno derivante da reato, né una fattispecie in cui la legge espressamente consenta (ex ante) il ristoro del danno non patrimoniale, né sussiste la grave violazione di diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale.
Come già illustrato, la notizia non aveva un contenuto diffamatorio e non sussiste alcuna lesione del diritto all'integrità psico-fisica, posto che anche la documentata prescrizione a di psicofarmaci non è sufficiente a dimostrare un eventuale vulnus del bene Parte_3 giuridico della salute in termini di danno psichico. Inoltre, non può ritenersi che sia stata lesa la sfera di riservatezza dei due attori, in quanto mediante la diffusione della notizia non sono state divulgate, altresì, informazioni relative alla sfera familiare o alla vita privata dei due pagina 19 di 21 genitori. Può, infatti, riconoscersi un'ingerenza nella sfera privata del figlio , ma Parte_1 non, altresì, in quella dei genitori, i quali hanno vissuto soltanto indirettamente la lesione del diritto alla riservatezza del figlio con riferimento alla vicenda dell'allontanamento da casa.
Peraltro, proprio uno dei componenti della famiglia, ha contribuito, mediante Persona_1
messaggi sul proprio profilo, a rendere noto gli sviluppi della vicenda.
In assenza di un danno-evento, e, quindi, della lesione di un interesse giuridicamente rilevante, non può riconoscersi alcun danno conseguenza risarcibile, atteso che la mera sofferenza non è di per sé fonte di tutela risarcitoria se non è assistita dalla violazione di un bene giuridico cui l'ordinamento riconosce protezione.
Deve, quindi, essere rigettata la domanda di e di Parte_2 Parte_3
risarcimento del danno non patrimoniale lamentato.
Alla luce delle considerazioni esposte, le domande attoree di risarcimento dei danni devono essere accolte limitatamente al riconoscimento della somma di euro 5.000,00 equitativamente determinata per la violazione del diritto alla riservatezza di A tale Parte_1 somma, trattandosi di debito di valore, vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, computati sulla somma via via rivalutata anno per anno, dalla data del fatto sino alla presente sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta;
successivamente spetteranno gli interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla data della presente pronuncia sino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, La deve essere Controparte_1 condannata a rifondere in favore degli attori le spese di lite liquidate, sulla base dei parametri ministeriali medi (minimi per la fase istruttoria, considerata la mancata assunzione di mezzi di prova), così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del decisum, in euro 789,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 2.127 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
pagina 20 di 21 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- condanna a corrispondere a titolo di risarcimento del danno in Controparte_1
favore di la somma di euro 5.000,00 oltre rivalutazione monetaria e Parte_1
interessi come specificati in parte motiva;
- condanna a rifondere favore degli attori le spese di lite liquidate in Controparte_1 euro 789,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 2.127,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 3.8.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 226/2023 r.g. promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3 C.F._3
PERONI CESARE e dall'avv. CERINI MICHELA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Verbania, C.so Europa n. 12,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, Signora rappresentato e difeso dall'avv. VALCAVI GIAN PAOLO Controparte_2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, C.so Europa n.15,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per gli attori:
“Voglia l'lll.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza e/o eccezione respinta, accertata e/o dichiarata le responsabilità extra contrattuale della convenuta per i fatti di cui alla narrativa,
CONDANNARE
pagina 1 di 21 “ a pagare, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 62.000,00 a favore di Controparte_1
e la somma di € 20.000,00 ciascuno a favore dei sigg. e Parte_1 Parte_2 [...]
, ovvero le eventuali somme diverse ritenute di giustizia, oltre interessi di mora dal fatto al Parte_3 saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. In via istruttoria: ammettersi le prove per testi dedotte nella memoria ex art. 183 co. 6° n. 2 c.p.c. che qui si ritrascrivono: 1) Vero che Parte_1 svolge attività di giocatore di basket ed ha militato in squadre di serie C-B-A2; 2) Vero che
[...]
è titolare d'azienda di floricoltura che si occupa di realizzare e manutenere giardini, Parte_2 operando in tutto il Piemonte, la Lombardia ed anche in Svizzera;
3) Vero che nella prima parte della stagione agonistica 2021/2022 giocando nella squadra del ha Parte_1 CP_3 avuto risultati positivi ed è stato sempre stato fra i protagonisti delle partite, ben voluto dai suoi compagni-giocatori e dai dirigenti della società; 4) Vero che in data 07/11/22, a seguito di sconfitta con la squadra della al termine dell'incontro si allontanava dallo CP_4 Parte_1 spogliatoio e tornava alla propria residenza di 5) Vero che nella notte fra l'8 e il 9/11/22, CP_5
dopo aver mandato messag adre che sarebbe tornato a Parte_1 Parte_3
si allontanava da 6) Vero che, a seguito del ritrovamento dell'auto di in CP_3 CP_5 Parte_1 io di Pallanza, il nella notte si recava presso i Carabinie ia Parte_2 per denunciarne la scomparsa in quanto aveva lasciato sulla macchina portafoglio e Parte_1 cellulare e non dava notizie di sé; 7) Vero c erbania si attivavano subito con le ricerche 8) Vero che, nella prima mattinata del 09/11/22, mentre si trovava dai CC di Verbania, Parte_2
fratello di , dalla Spagna ov il padre e gli diceva d'aver letto Persona_1 Parte_1 sul sito on line de della morte di e del ritrovamento del suo cadavere nel lago. CP_1 Parte_1
9) Vero che avvisava subito la moglie ed il General Manager del Parte_2 Parte_3
che la notizia della morte di Parte_4 CP_1
e del ritrovamento del suo cadavere nel lago. 10) Vero che assumeva Parte_1 Parte_2 ni dagli operanti che stavano effettuando ricerche nel lago i quali he nessun cadavere era stato trovato nel lago11) Vero che la notizia della morte di apparsa sui Parte_1 media online de , veniva subito riportata da siti di notizie ali ed esteri, CP_1 Contr su quelli di sport e di basket, sulle reti televisive nazionali di e Mediaset, nonché sui maggiori social network (Facebook e Instagram). 12) Vero che i compa i squadra di Parte_1 apprendevano la notizia della sua presunta morte attraverso internet. 13) Vero che ha Persona_1 pubblicato il post sub doc. 1 avversario dopo che il padre lo aveva informato che nessun Pt_2 cadavere del fratello era stato trovato ma alcuna smentita e pubblicata da 14) CP_1
Vero che il giorno 11/11/22 rientrava a casa, spiegando che si era allontanato Parte_1 volontariamente assieme ad ecessità di riflettere e standosene isolato e senza contatti. 15) Vero che nella stagione 2021/2022 il ha conquistato i playoff di categoria. CP_3
16) Vero che, in caso di rinnovo del contratt per la stagione 2022/2023, CP_3 avrebbe percepito quantomeno il medesimo compenso previsto dal contratto per la Parte_1
. 17) Vero che la sig.ra a seguito dei fatti di causa e dell'avere Parte_3 appreso della morte del figlio, per tutto l'anno successivo ha dovuto assumere psicofarmaci. 18) Vero che il giorno 11/11/2021 un giornalista de si è recato c/o l'abitazione dei sigg. per CP_1 Pt_1 avere un'intervista ma è stato respinto se stessi venisse rilasciata alcuna di ne. 19) Vero che l'auto in uso a (tg. FS058TT) è a noleggio ed il localizzatore è montato Parte_1 pagina 2 di 21 dalla società proprietaria del veicolo. Testi: Plaza Junta Suprema 18, La Laguna 38201, Persona_1
Tenerife”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, disattesa ogni contraria domanda, ed eccezione e premessa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:
a) Nel merito: - rigettare le domande proposte dagli Attori nei confronti del , per tutti i CP_1 motivi esposti nei precedenti scritti difensivi da intendersi in questa sede in itrascritti e richiamati.
b) In via istruttoria: - per i motivi precisati in sede di memorie ex art. 183, sesto comma, nn. 2 e 3, c.p.c., ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte. e, senza inversione dell'onere della prova e laddove occorrer possa, si chiede l'ammissione per testi dei capitoli di prova formulati in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. e precisamente: 1) Vero che i dati diffusi da Audiweb e le metodologie da quest'ultima applicate nei report e nelle rilevazioni dalle stesse diffuse differiscono notevolmente dai criteri di rilevazione normalmente utilizzate dagli operatori del settore;
2) Vero che a è stata, di fatto, impedita ogni effettiva verifica circa i dati riportati CP_1 nel doc. 12 di parte i si rammostra, poiché accessibili solo con apposite credenziali di accesso;
3) Vero che il documento n. 12 prodotto da controparte che mi si rammostra riporta dei dati errati, poiché contrari alla reale e concreta affluenza degli utenti all'articolo del 9 novembre 2021 (doc. 2 fascicolo degli Attori che mi si rammostra); 4) Vero che l'erroneità dei dati avversari di cui al capitolo di prova che precede è emersa, con chiarezza, all'esito della perizia avviata a sul reale CP_1 afflusso degli utenti all'articolo del 9 novembre 2021 (doc. 2 fascicolo degli Atto e all'esito della perizia di cui al capitolo di prova che precede, è stato redatto il documento di sintesi prodotto dalla Convenuta al doc. n. 9 che mi si rammostra;
6) Vero che nella perizia di cui al capitolo di prova che precede è stata presa in considerazione l'affluenza all'articolo del 9 novembre 2021 (doc. 2 fascicolo degli Attori) apparso sul sito https://www.prelapina.it nel periodo 7 novembre - 31 dicembre 2021; 7) Vero che nella perizia di cui al capitolo di prova 5) che precede è emerso, in via preliminare, che l'articolo del 9 novembre 2021 (doc. 2 fascicolo degli Attori) è stato visualizzato da 13.529 utenti unici;
8) Vero che a seguito di ulteriori approfondimenti è, tuttavia, emerso che il 95,6% circa degli utenti che hanno cercato di visualizzare l'articolo del 9 novembre 2021 (doc. 2 fascicolo degli Attori) sono stati, in realtà, automaticamente reindirizzati alla pagina web contenente il messaggio di errore (404); 9) Vero che ha, infatti, immediatamente rimosso dal sito internet https://www.prelapina.it CP_1
l'art vembre 2021 (doc. 2 fascicolo degli Attori), pubblicando, in sua sostituzione, il messaggio di errore (404); 10) Vero che il messaggio di errore (404) costituisce una pratica globalmente utilizzata per indicare la mancanza di una pagina web;
11) Vero che l'URL assegnata all'articolo del 9 novembre 2021 (doc. 2 fascicolo degli Attori) https://www.prealpina.it/pages/verbania-ragazzo-trovato- morto-nellgo-261879.html è la medesima nella sua formulazione, sia che, la stessa, rimandi all'articolo
o alla pagina di “errore 404; 12) Vero che all'esito della perizia disposta da è emerso, con CP_1
pagina 3 di 21 chiarezza, che l'effettivo traffico registrato sull'articolo del 9 novembre 2021 (doc. 2 fascicolo degli Attori) è stato di 600 utenti unici che hanno effettuato 651 visualizzazioni. 13) Vero che a seguito di una preliminare verifica dei dati riportati nel doc. n 12 di parte avversa che mi si rammostra, è emerso che, all'interno di quest'ultimo, è stato omesso di considerare l'accesso di circa il 95,6% degli utenti alla pagina di “errore 404”, anziché all'articolo del 9 novembre 2021 (doc. 2 fascicolo degli Attori); 14) Vero che a seguito degli eventi legati alla sparizione volontaria del Signor in data 9 novembre Pt_1
2021, il Signor in qualità di giornalista de ha tatti con il Signor CP_7 CP_1
15) Vero che a seguito degli eventi legati alla sparizione volontaria del Signor Persona_1 Pt_1 bre 2021, il Signor in qualità di giornalista de , ha, inolt CP_7 CP_1 contatti con il Signor 16) Vero che all'esito dei contatti di cui ai capitoli di prova nn. Parte_2
14 e 15 che precedo veniva invitato presso la residenza dei Signori CP_7 Pt_2
e 17) Vero che all'esito dell'incontro di cui al capitolo di prova n. 16 che
[...] Parte_3 precede, veniva pubblicato, in accordo coni Signori e da Parte_2 Parte_3 [...]
l'articolo del 12 novembre 2021 (cfr. doc. n. 6 ac CP_1 Pt_2
e l'articolo del 12 novembre 2021 (cfr. doc. n. 6) ha rappresentato il punto di
[...] Parte_3 azione alla vicenda riguardante il di loro figlio, del 9 Persona_2 novembre 2021. Si indicano, quali testimoni, i Signori: • , presso Miles S.r.l., Via Testimone_1 Co Certosa 48, (20156) Milano (capitoli da n. 1 a n. 13); • presso Testimone_2 CP_1 con sede in Varese, Via Tamagno, 13 (capitoli da n. 14 a n. 18); • presso
[...] Testimone_3 con sede in Varese, Via Tamagno, 13 (capitoli da n. Controparte_1 Controparte_1 chiede, fin d'ora, che nell'ipotesi in cui le deduzioni istruttorie eventualmente ex adverso capitolate dovessero essere assentite, di essere ammessa a prova contraria con i testi qui indicati. c) In ogni caso: - con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio chiedendo che quest'ultima fosse Parte_3 Controparte_1
condannata, a titolo di risarcimento dei danni, a corrispondere la somma di € 62.000,00 a favore di e la somma di € 20.000,00 ciascuno a favore di e Parte_1 Parte_2
. In particolare, hanno esposto: Parte_3
- che era giocatore di pallacanestro noto nell'ambiente del basket non Parte_1 professionistico avendo, nel corso degli anni, militato in diverse squadre di Piemonte e
Lombardia nei campionati italiani di serie C – B - A2;
- che per la stagione agonistica 2021/2022 aveva concluso un accordo con la Parte_1 società “Junior Knights Legnano S.S.D.A.R.L.”, iscritta al campionato di serie B, che gli pagina 4 di 21 avrebbe consentito di percepire un compenso netto di € 18.000,00 dal 30/09/21 al 30/06/22, oltre a bonus di € 1.000,00 per l'eventuale raggiungimento dei playoff, nonché l'uso d'appartamento quale alloggio nel corso del campionato;
- che, dopo una sconfitta nel derby contro la in data 07/11/21, turbato anche per CP_4
problemi personali, a fine partita si era allontanato dal palazzetto e, anziché andare nell'alloggio messo a sua disposizione dalla società, era tornato alla residenza di;
CP_5
- che, nel corso della notte fra l'8 e il 9/11/21, aveva però inviato un messaggio alla madre avvisandola che sarebbe tornato a perché non riusciva a dormire, Parte_3 CP_3
comportamento che, conoscendo la difficile situazione psicologica del figlio, aveva creato preoccupazione nei genitori i quali, attraverso le telecamere di sicurezza della casa, avevano visto che era partito in auto verso le 00:30 caricando un borsone, dei pesi ed una Parte_1
corda;
- che, successivamente, tramite GPS installato sull'auto di , avevano verificato che Parte_1
questa era ferma parcheggiata a Pallanza nei pressi dell'ex porto turistico ma, chiamandolo più volte sul cellulare, non avevano ottenuto risposta;
- che verso le 3:00 il padre aveva deciso di andare sul posto e aveva trovato la Pt_2
macchina aperta, con all'interno portafoglio, cellulare e il borsone, ma non vi era traccia di
; Parte_1
- che allarmato per le sorti del figlio, aveva allertato i Carabinieri di Parte_2
Verbania che già di prima mattina avevano attivato le ricerche anche nella zona di lago di fronte al luogo ove era stata rinvenuta l'auto, senza però trovare nulla;
- che, mentre si trovava in caserma per formalizzare la denuncia di scomparsa, fra le 10:30 e le
11:30 del 09/11/21, aveva ricevuto una telefonata dall'altro figlio, Parte_2 Per_1
in quel momento in Spagna, che sconvolto gli aveva domandato se fosse vero che il
[...]
fratello era morto perché sul sito on line della testata “ ” (www.prealpina.it), di CP_1 cui la società convenuta era editrice e proprietaria, era apparsa la notizia del ritrovamento del cadavere nel lago;
pagina 5 di 21 - che la notizia era del seguente tenore “Un cadavere è affiorato questa mattina martedì 9 novembre, sul lago nei pressi di Villa Taranto. Si tratta di classe 1992, nato ad [...]
Omegna ma residente a [...], molto noto negli ambienti del basket: giocava nel in serie CP_3
B, dove era tornato quest'estate dopo averci già militato in A2. Il corpo è stato visto da alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause della morte”;
- che, dopo aver letto la notizia, i genitori di si erano precipitati sul luogo delle Parte_1
ricerche convinti di trovarvi la salma del figlio, ma il personale impegnato nelle ricerche aveva riferito loro di non aver trovato alcun cadavere;
- che, come era emerso in seguito, la notizia pubblicata on line da “ ” era CP_1
completamente falsa ed inventata, atteso che nessuno aveva segnalato la presenza di un cadavere nel lago, né lo stesso era stato rinvenuto;
- che la notizia della “morte” di aveva trovato immediata eco su siti di notizie on Parte_1 line locali, nazionali ed esteri, sui siti di sport e di basket, nonché sui social network;
- che la falsa notizia diffusa tramite internet non era stata smentita e l'assenza di Parte_1
Cont era diventata un “caso”, venendo ripresa sui quotidiani cartacei, nei tg di e Mediaset e sulle testate sportive;
- che le ricerche erano proseguite senza esito anche mercoledì 10/11/21, ma il giorno successivo rientrava a casa, spiegando che si era semplicemente allontanato Parte_1
volontariamente assieme ad un'amica, avendo necessità di riflettere;
- che, a causa del clamore suscitato dall'iniziale (falsa) notizia della sua morte, i riflessi negativi della vicenda avevano avuto effetto anche sul rapporto di collaborazione sportiva, in quanto, dopo poco più di un mese dai fatti sopra descritti, e il Parte_1 CP_3
risolsero consensualmente il contratto;
- che aveva fortunatamente trovava nuovo ingaggio con la “Sangiorgese Basket Parte_1
Ssdrl”, ma a condizioni economiche peggiorative rispetto a quelle ottenute nel precedente contratto;
pagina 6 di 21 - che, quindi, a causa della falsa notizia della sua morte colpevolmente diffusa dal sito on line di “ ”, una situazione privata era stata trasformata in un caso mediatico che aveva CP_1
leso la reputazione del protagonista, aveva sconvolto di dolore i suoi genitori, aveva violato il diritto alla riservatezza esponendo fatti privati al giudizio della rete internet e, infine, aveva inciso negativamente sulla prosecuzione del rapporto lavorativo con il CP_3
- che aveva anche dovuto subire una sorta di “linciaggio” morale da parte di Parte_1 utenti di social network che, sulla chat sottostante all'articolo incriminato, gli imputavano le conseguenze dell'accaduto;
- che il comportamento tenuto dalla giornalista della testata on line de “ ” nella CP_1 vicenda era connotato anzitutto dalla colpevole e grave violazione dei più elementari doveri del giornalismo e delle norme a tutela della reputazione e della privacy delle persone;
- che l'aver pubblicato su internet una notizia completamente falsa, senza neppure smentirla nell'immediatezza, erano in contrasto, in primo luogo, con le norme del “Testo Unico dei
Doveri del Giornalista” in vigore da gennaio 2021;
- che era stato violato anche l'art. 528 c.p. in relazione all'art. 15 L. 47/481 (legge sulla stampa, pacificamente applicabile anche alle testate on line cfr. Cass. S.U. 17 luglio 2015, n. 31022) perché il (falso) rinvenimento di cadavere nel lago, precisando che erano in corso gli accertamenti sulle cause, rappresentava un particolare raccapricciante idoneo a turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare;
- che la falsa notizia della morte di , lasciando pure intendere che si potesse trattare Parte_1 di un suicidio, integrava il reato diffamazione aggravata (art. 595 c.p.) perché idonea a ledere la reputazione di;
Parte_1
- che tale notizia aveva anche violato la riservatezza degli attori perché, senza autorizzazione alcuna, aveva propalato fatti e situazioni che dovevano rimanere nella sfera privata degli interessati, esponendoli al “giudizio” della rete;
- che il comportamento censurato (falsa notizia della morte di una persona) costituiva diffusione illecita di dati sullo stato di salute ed era in contrasto con le norme sulla privacy;
pagina 7 di 21 - che tutti gli elementi evidenziati, e anche il disposto dell'art. 11 L. 47/1948, concorrevano a determinare la responsabilità civile della convenuta per violazione del principio del naeminem laedere con colpa grave se non con dolo eventuale, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c., tale da giustificare il diritto degli attori ad essere risarciti dei danni subiti;
- che il danno patrimoniale subito per lo scioglimento del contratto con CP_3
ammontava ad € 2.000,00, al quale s'aggiungeva quello da perdita di chance per non aver potuto prolungare alla stagione 2022/2023 il contratto con quest'ultimo anche alle medesime condizioni;
- che il danno per la violazione del diritto alla riservatezza e della privacy poteva essere quantificato in via equitativa nella misura di euro 10.000,00;
- che la diffamazione subita da poteva essere classificata “di elevata Parte_1
gravità”, con risarcimento non patrimoniale di valore medio pari ad € 40.000,00;
- che, inoltre, ai sensi dell'art. 12 L. 47/48, trattandosi di diffamazione a mezzo stampa,
l'istante aveva diritto ad ulteriore somma a titolo di riparazione pecuniaria, nella misura sempre media di 1/5 del danno e quindi pari ad € 8.000,00;
- che il danno totale a favore di ammontava ad € 62.000,00, oltre interessi Parte_1
di mora dalla data del fatto al soddisfo;
- che, riguardo ai genitori di , andava anzitutto ristorato il danno non patrimoniale Parte_1
scaturito dallo shock, dalla sofferenza, dallo sgomento, dal dolore e dall'angoscia derivanti dall'avere appreso della morte figlio mentre ne erano iniziate da poco le ricerche;
- che, in particolare, per la sig.ra , la sofferenza, il dolore e l'ansia determinate dalla Parte_3
notizia della morte del figlio erano stati di tale intensità che, per tutto l'anno successivo al fatto, aveva dovuto assumere psicofarmaci;
- che, non esistendo parametri legali per quantificarlo, si formulava una richiesta risarcitoria in via equitativa pari ad € 15.000,00 a testa;
- che gli stessi avevano, inoltre, subito la lesione del diritto alla riservatezza, posto che la falsa notizia della morte del figlio e la campagna mediatica che ne era seguita, avevano reso pagina 8 di 21 manifeste situazioni inerenti ai rapporti familiari personali con danno, in via equitativa, pari ad € 5.000,00 a testa.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree. In particolare, ha dedotto:
- che non era stata convenuta come editore del quotidiano cartaceo, ma Controparte_1
quale responsabile del sito www.prealpina.it, essendo l'articolo in questione apparso solo on- line su un sito che godeva di una limitata visibilità, proprio per le caratteristiche del lettore tipico dell'edizione cartacea, che aveva un'età medio-alta e che, come tale, era meno propeso alla fruizione di notizie on-line;
- che a tale scarsa visibilità, per il non elevato numero di accessi, si doveva aggiungere un secondo elemento di cui doveva tenersi conto, ovvero che l'articolo era apparso solo per pochi minuti, esattamente 15, in quanto il Direttore, dopo la sua apparizione, ne aveva disposto l'immediata rimozione dal sito, in attesa di ulteriori conferme;
- che da un post del fratello poteva evincersi che l'articolo aveva avuto scarsa visibilità Per_1
e credibilità;
- che prima di allontanarsi senza dare alcuna notizia di sé, aveva avuto Parte_1
dopo la partita un forte scontro con l'allenatore, scontro che si era concluso con una serie di inaccettabili aggressioni verbali da parte del giocatore nei confronti del proprio allenatore, mettendone in discussione l'autorevolezza;
- che in un contesto che aveva già registrato da tempo una mancanza di fiducia reciproca tra giocatore e allenatore si era giunti ad una risoluzione consensuale del contratto, su cui non aveva avuto alcuna incidenza la notizia apparsa su sito dell'esponente;
- che il sito www.prealpina.it aveva proceduto all'immediata rimozione dell'articolo dopo appena 15 minuti dalla sua pubblicazione, avendo, altresì cura di deindicizzarlo, per fare sì che lo stesso non fosse in alcun modo rintracciabile, neppure dai motori di ricerca;
- che, una volta effettuato questo primo intervento, aveva chiesto ad uno dei CP_1
propri giornalisti più esperti di prendere immediati contatti con la famiglia per presentare le pagina 9 di 21 proprie scuse e per dare spazio alla loro voce, sicché il giornalista aveva contattato CP_7
(fratello di e figlio degli attori); Persona_1 Parte_1
- che il giornalista aveva, altresì, preso contatti con il Sig. sempre allo CP_7 Parte_2
scopo di presentare le scuse del giornale e di poter fornire spazio al contraddittorio informativo e, all'esito di tale incontro, ne era nato l'articolo del 12 novembre 2021;
- che l'interruzione dei rapporti tra il giocatore e la società non era CP_3 assolutamente dipesa dalla pubblicazione dell'articolo, né risultava a quest'ultimo collegata;
- che non si era verificata alcuna lesione della privacy, atteso che i “dati personali” utilizzati erano costituiti soltanto dal nome e dal cognome del giocatore e questi erano stati legittimamente acquisiti da fonti pubbliche;
- che i genitori di non avevano fornito alcuna prova del pregiudizio non Parte_1
patrimoniale lamentato;
- che, successivamente alla pubblicazione dell'articolo, erano stati gli stessi genitori del giocatore a decidere di interfacciarsi con , come dimostra l'articolo del 12 CP_1 novembre 2021 nel quale il giornalista dopo essere stato accolto in casa, Testimone_2
aveva raccolto le sensazioni della famiglia e, soprattutto, di Parte_2
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 7.6.2023 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. ed è stata fissata per la disamina dei mezzi istruttori l'udienza del 15.11.2023. All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 9.10.2024, poi differita, a seguito dell'assegnazione del fascicolo alla scrivente. Con ordinanza dell'11.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
Gli attori hanno domandato voci di danno conseguenti alla falsa notizia della morte di pubblicata sul sito on line della testata giornalistica “ ” Parte_1 CP_1
pagina 10 di 21 (www.prealpina.it), deducendo, in primo luogo, che la condotta integrasse il reato di diffamazione ex art. 595 c.p.
In termini generali, giova premettere che il reato di diffamazione previsto dall'articolo 595
c.p. è fattispecie che si perfeziona solo se sussistono due precisi elementi: un elemento oggettivo che si integra offendendo l'altrui reputazione comunicando con più persone ed un elemento soggettivo che si identifica necessariamente col dolo non essendo configurabile una diffamazione colposa. Quanto all'elemento soggettivo la Suprema Corte insegna che se è vero che nei diritti contro l'onore non si richiede il dolo specifico nel senso che non occorre l'animus nocendi, è pur vero che si richiede la prova della consapevolezza e della volontà di arrecare offesa all'altrui patrimonio morale non potendosi prescindere dal requisito della volontarietà dell'azione e dell'evento (cfr. ex multis, Cass. Pen, V 11/02/1981 n. 847). Il dolo si identifica, quindi, con la volontà libera e cosciente di propalare notizie o informazioni con la consapevolezza della loro attitudine a ledere l'altrui reputazione. (Cass. Pen. V 28/05/1985 n.
5258). Evidenziato ciò, deve ancora premettersi che in tema di diffamazione, qualora il fatto non sia stato già valutato in sede penale, il giudice civile deve svolgere un accertamento preordinato alla verifica dell'esistenza dei presupposti della responsabilità civile ed in definitiva di un danno risarcibile, presupposti che si possono ravvisare nella consapevole diffusione del fatto lesivo dell'onore e del prestigio del soggetto passivo, nel danno e nel discredito che ne è derivato a quest'ultimo, nella esistenza di un nesso di adeguata causalità tra la condotta e l'evento.
E', altresì, noto che l'esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero trova fondamento nell'art. 21 della Costituzione e può porsi talvolta in contrasto con la sfera della persona, recando pregiudizio alla sua riservatezza o alla sua reputazione. Il diritto alla libera manifestazione del pensiero, di cui il diritto di cronaca e di critica rappresentano sue declinazioni, è tutelato anche a livello sovranazionale dall'art.10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, recepita in Italia con legge di ratifica nr. 848/1955. La libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di comunicare, diffondere e pubblicare notizie e pagina 11 di 21 opinioni alla generalità dei consociati costituisce un “valore cardine dell'ordinamento democratico” (cfr. Corte Cost. nr. 1/1981) e non tollera generalmente restrizioni in quanto “non riguarda solo le informazioni e le opinioni accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti…” ma anche “le informazioni e le opinioni che urtano o inquietano…” perché ciò è richiesto dal
“…pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura senza i quali non si ha una società democratica” (cfr. Corte Europea Diritti dell'Uomo 8.7.1986 c.Ligens).
Al fine di risolvere il conflitto tra le due posizioni, entrambe tutelate dall'ordinamento, la giurisprudenza ha da tempo elaborato una serie di principi, che consentono il giusto bilanciamento degli interessi coinvolti: in particolare, il diritto alla riservatezza e/o all'integrità della propria reputazione, quali diritti personalissimi, cedono il passo all'interesse generale a conoscere le opinioni e le valutazioni critiche su determinati avvenimenti e comportamenti, purché ricorrano determinate rigorose condizioni. In particolare, con specifico riferimento alla attività giornalistica, affinché la stessa possa legittimamente ricondursi all'esercizio del diritto di cronaca, si richiede: a) che la notizia pubblicata sia oggettivamente vera o che comunque ne sia stata accuratamente accertata e controllata la verità (dimodoché possa essere eventualmente invocata la verità putativa da parte dell'autore): in altri termini, che il contenuto dell'articolo o comunque della pubblicazione corrisponda alla realtà dei fatti e che il giornalista abbia compiuto tutte le ricerche e le indagini necessarie per assicurare tale corrispondenza;
b) che vi sia un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti stessi, in relazione alla loro rilevanza ed alla loro attitudine a coinvolgere l'intera comunità sociale: il diritto di critica e di cronaca, nella configurazione datane dalla Costituzione, prevede che esso sia assistito da un interesse generale, tale da trascendere quello dei singoli soggetti coinvolti nella vicenda;
c) che l'informazione venga mantenuta entro i limiti dell'obiettività informativa e non contenga, quindi, valutazioni o apprezzamenti non continenti o non conformi alla effettiva realtà della vicenda: la notizia deve essere riportata nella sua oggettiva verità, senza coloriture o sottolineature non pertinenti.
pagina 12 di 21 In primo luogo, occorre, pertanto, che ricorra la a verità della notizia, in termini, perlomeno, di verità putativa, essendo necessario, in quest'ultimo caso, che il giornalista fornisca la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, verificatosi nonostante un controllo – effettuato con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico – della fonte e della attendibilità di essa.
Costituisce, invero, principio di diritto consolidato, quello secondo cui “In tema di responsabilità civile per diffamazione, se il legittimo esercizio del diritto di cronaca esonera il giornalista dall'obbligo di verificare l'attendibilità della fonte informativa nel caso in cui questa provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, l'applicabilità della esimente del diritto di cronaca, quantomeno putativa, gli impone di verificare in modo completo e specifico, mediante un necessario aggiornamento temporale, la veridicità della notizia al momento della sua divulgazione” (Cass., ord.
12 ottobre 2020, n. 21969). Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nessuna incidenza è attribuibile all'affidamento, anche in buona fede, maturato nei confronti della fonte in sé, occorrendo comunque, da parte di chi intende diffondere, verificare attentamente l'inconsistenza di ogni dubbio (Cass. pen., sez. 5, 11 marzo 2005, n. 15643 insegna che "è configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare la notizia, in modo da superare ogni dubbio, non essendo, a tal fine, sufficiente l'affidamento ritenuto in buona fede sulla fonte"; Cass. pen., sez. 5, 13 luglio 2010 n. 27106 inequivocamente afferma:
"La scriminante putativa del diritto di cronaca giudiziaria può essere invocata in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia provveduto comunque a verificare i fatti narrati, ma abbia altresì offerto la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti"; Cass. pen., sez. 5, 13 novembre 2017 n. 51619 ribadisce che la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca "è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio"; Cass. pen., sez. 5, 10 ottobre
2018 n. 45813 conferma che per godere dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria in pagina 13 di 21 relazione alla fattispecie penale della diffamazione a mezzo stampa "il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito l'affidamento in buona fede sulla fonte informativa"; vedi, altresì, Cass. pen., sez. 5, 4 novembre 2019 n. 50189; Cass. pen., sez. 1, 27 settembre 2013 n. 40930 e Cass. pen., sez. 5, 18 aprile 2019 n. 21145). A questo consolidato insegnamento della Suprema Corte penale è coerentemente sintonica anche l'interpretazione nomofilattica civile, la quale ha, infatti, sempre affermato che, per godere dell'esimente anche putativa del diritto di cronaca, occorre che la notizia sia "frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca", vale a dire che il giornalista "l'abbia accuratamente verificata" (così, p. es., Cass. sez. 3, 8 febbraio 2007 n. 2751;
Cass., sez. 3, 16 maggio 2007 n. 11259; Cass, sez. 3, 20 ottobre 2009 n 22190 e Cass., sez. 3, 4 settembre 2012 n. 14822; cfr., altresì, i più risalenti Cass., sez. 3, 10 gennaio 2003 n. 196; Cass., sez. 3, 13 febbraio 2002 n. 2066; Cass., sez. 1, 24 settembre 1997 n. 9391; Cass., sez. 3, 2 luglio
1997 n. 5947 e Cass., sez. 3, 29 agosto 1990 n. 8963).
Nella specie, il fatto storico riportato nella notizia diffusa sul sito di “ ” è risultato CP_1
del tutto inventato, posto che non era morto e nessun cadavere era stato Parte_1
rinvenuto nel lago. Al momento della diffusione della notizia non sussisteva neanche la verità putativa della stessa, in quanto la convenuta non ha fornito alcuna prova in merito all'attività di verifica svolta dal giornalista per accertare la sua attendibilità e non ha neppure indicato la fonte da cui l'asserita notizia era stata appresa.
Difetta, pertanto, una delle condizioni necessarie per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, la cui mancanza non giustifica, quindi, una prevalenza della libertà di manifestazione del pensiero sul diritto all'onere e alla reputazione del singolo.
Posto ciò, non si reputa, tuttavia, che la condotta illecita della convenuta – consistente nell' aver diffuso sul proprio sito una notizia falsa senza una preventiva verifica della sua fondatezza – integri la fattispecie penale di diffamazione, in quanto non si ravvisa, in concreto, una lesione del bene giuridico dell'onore.
pagina 14 di 21 Com'è noto, la tutela dell'onore personale trova fondamento negli artt. 2 e 3 della
Costituzione, i quali danno copertura a tutti i diritti inviolabili dell'uomo, inteso sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità, i quali costituiscono patrimonio irretrattabile della persona umana e sono funzionali a garantirne il pieno sviluppo. In particolare, l'onore è la valutazione interna che ciascuno dà di sé, della propria dignità e del proprio valore, ed è comprensivo del decoro, ossia del comportamento e dell'immagine che un individuo proietta nel mondo esterno a sé, e della reputazione, ossia della percezione che la società ha dell'onore e del decoro di una persona in base al comportamento dalla stessa tenuto (cfr. Corte cost. n. 86/1974). Lo stesso assume, pertanto, sia una connotazione oggettiva coincidente con la stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, sia una connotazione soggettiva intesa come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale e della somma di qualità che ciascuno attribuisce a se stesso.
Ad avviso della Suprema Corte, l'onore, protetto dalla norma incriminatrice quale esplicazione della propria personalità "morale", racchiude, quindi, in sé una duplice nozione: in senso soggettivo si identifica col sentimento che ciascuno ha della propria dignità "morale"
e designa quella somma di valori che l'individuo attribuisce a se stesso (onore in senso stretto); in senso oggettivo è la stima o l'opinione che gli altri hanno di noi, rappresenta cioè il patrimonio morale che deriva dall'altrui considerazione ed è anche definita come reputazione.
Inoltre, il soggetto danneggiato, a seguito della condotta diffamatoria, deve trovarsi in una situazione in cui la “considerazione che di questi hanno le persone con cui interagisce sia diminuita, al punto da potersi dire lesi la sua reputazione e il suo onore (Cass. n. 8397/2016): quest'ultimi da valutare "in abstracto", cioè per come formatisi nella comune coscienza sociale di un determinato momento, e non "quam suis", cioè in base alla considerazione che ciascuno ha del danneggiato” (cfr., all'uopo, Cass. 10 maggio 2001, n. 6507)”.
pagina 15 di 21 Posto ciò, non si reputa che la notizia, pur se inveritiera, presentasse, altresì, un contenuto diffamatorio. Nell'articolo non è stato, infatti, scritto che si era trattato di un suicidio, né erano stati forniti dettagli da cui si sarebbe stato potuto desumere che il ragazzo si fosse tolto la vita.
L'incertezza che trapela dal brano sul motivo del decesso è corroborata dalla circostanza che era stato, altresì, specificato che erano ancora in corso accertamenti sulla causa della morte.
Nel testo, non era stato neanche specificato che si era allontanato la sera Parte_1 prima dalla propria abitazione senza lasciare tracce, particolare che avrebbe potuto suggerire l'intento dello stesso di porre fine alla propria vita.
L'informazione di una morte di natura suicidaria non può, quindi, essere ricavata dal significato letterale del testo, ma avrebbe potuto soltanto essere il frutto di una libera interpretazione della vicenda da parte del singolo lettore. Inoltre, il tragico evento non è stato descritto con modalità ingiuriose tali da gettare discredito sulla figura del presunto suicida.
Va, infine, osservato che l'attore non ha fornito alcuna prova del danno, ovvero dell'incidenza che ha avuto la condotta della convenuta sulla considerazione che del mediamo hanno le persone con le quali interagisce.
Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che la diffusione della notizia integri il reato di diffamazione, essendo priva dell'attitudine a ledere l'onore e la reputazione dell'attore.
La condotta della convenuta non può essere sussunta neanche nel reato di cui all' art. 528 c.p. invocato dagli attori, in quanto la descrizione del fatto non è stata svolta aggiungendo particolari impressionanti o raccapriccianti tali da sconvolgere la sensibilità della collettività.
Parimenti non sussistono gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 656 c.p., non essendo la notizia del ritrovamento di un cadavere idonea a turbare l'ordine pubblico.
Il comportamento tenuto da non è, quindi, inquadrabile in una fattispecie CP_1
penalmente rilevante.
Sul piano civilistico, gli attori hanno dedotto che la falsa notizia della morte di una persona costituisce diffusione illecita di dati sullo stato di salute e, quindi, una violazione del codice sulla privacy. Nella specie, non si ravvisa alcun trattamento illecito dei dati personali di pagina 16 di 21 non essendo stati divulgati dati sensibili e non rappresentando la notizia Parte_1 della morte di per sé un dato personale. ha, inoltre, lamentato la violazione del diritto alla riservatezza, in quanto, Parte_1
a causa della notizia infondata, erano stati propalati fatti e situazioni che dovevano rimanere nella sua sfera, esponendolo al giudizio della rete. Al riguardo, va osservato che la diffusione della falsa notizia della morte di ha rappresentato il fattore che ha Parte_1 consentito alla collettiva di venire a conoscenza dell'effettiva scomparsa di quest'ultimo e di generare, così, l'attenzione del pubblico sulla vicenda che, altrimenti, sarebbe probabilmente rimasta privata.
Sebbene l'ingerenza nella sfera privata sia stata determinata, altresì, da altri fattori, tra cui le dichiarazioni scritte dal fratello dell'attore, su un social network, non può Persona_1
dubitarsi del fatto che la pubblicazione della notizia della morte di abbia reso noto Parte_1
alla collettività un fatto, ovvero il momentaneo allontanamento da casa di un ragazzo, che attiene alla sfera privata di quest'ultimo. Inoltre, in relazione a tale evento non sussisteva un interesse pubblico alla diffusione della notizia da ritenersi prevalente rispetto al diritto alla riservatezza dell'attore, anche considerato il grado non elevato di notorietà di quest'ultimo.
Sulla base di tali considerazioni, può, quindi, essere riconosciuto in capo a Parte_1 un danno non patrimoniale per la lesione del suo diritto alla riservatezza da determinarsi, in assenza di parametri legislativi di riferimento, nella misura equitativa pari a euro 5.000,00. La condotta, pur se violativa della sfera privata e personale, non è connotata da particolare gravità, posto che il fatto storico dell'allontanamento volontario è realmente accaduto, sicché
l'attore non può dolersi di aver ricevuto dei commenti negativi sui social network in conseguenza del comportamento tenuto.
La responsabilità della convenuta per tale danno risarcibile non può essere esclusa sulla base delle deduzioni di quest'ultima, secondo cui il video è rimasto online per soli quindici minuti ed è stato visualizzato da un numero esiguo d'utenti.
pagina 17 di 21 Il lasso temporale di quindici minuti, non breve nella comunicazione digitale caratterizzata da una rapida diffusività delle informazioni, è smentito dalla documentazione prodotta dalla convenuta stessa dove si legge “I dati ufficiali evidenziano chiaramente che il contenuto è stato visibile solamente per un lasso di tempo di due ore, dalle 10:00 alle 12:00 del giorno 9 novembre 2021”
(doc. 9a). L'articolo è, quindi, rimasto online per un tempo sufficiente a consentire ad altre testate giornalistiche di riproporre la notizia e favorirne la sua diffusione. Parimenti, il numero di 651 visualizzazione non è esiguo ed è risultato in concreto idoneo a diffondere la notizia, come dimostrano gli articoli apparsi in seguito su altri siti d'informazione (doc. 3-4).
Difatti, anche il fratello stesso di che all'epoca si trovava in Spagna, è stato Parte_1 raggiunto alla notizia. Inoltre, contrariamente a quanto argomentato dalla convenuta, la scarsa credibilità della notizia non può essere desunta dal post di dal quale, al Persona_1
contrario, può essere ricavato che lo stesso nutrisse dubbi sulla permanenza in vita del fratello.
Pertanto, nella sua qualità editrice e proprietaria della testata giornalistica, Controparte_1
a causa della condotta illecita di diffusione di una notizia falsa, deve essere condannata al risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto alla riservatezza subito da
Parte_1
Non è, invece, meritevole di risarcimento il danno patrimoniale invocato con riferimento alla risoluzione anticipata del contratto con la società sportiva Junior Knights Legnano
S.S.D.A.R.L, essendo rimasto del tutto indimostrato il nesso di derivazione causale tra la condotta della convenuta e il danno patrimoniale lamentato. Difatti, lo scioglimento del vincolo contrattuale non è intervenuto per un recesso attuato unilateralmente dalla società bensì per mutuo consenso (doc. 5 attori). Inoltre, a sostegno del collegamento causale, prospettabile in astratto, tra la condotta e l'evento pregiudizievole, non è stato allegato alcun elemento concreto idoneo a suffragare tale deduzione. Parimenti è del tutto astratta la perdita della chance di non aver potuto prolungare il contratto con alla stagione 2022/2023. CP_3
pagina 18 di 21 Infine, gli attori e , genitori di hanno Parte_2 Parte_3 Parte_1 domandando il risarcimento del danno non patrimoniale. Gli stessi hanno lamentato il pregiudizio “scaturito dallo shock, dalla sofferenza, dallo sgomento, dal dolore e dall'angoscia derivanti dall'avere appreso della morte figlio mentre ne erano iniziate da poco le ricerche”. Sul punto, va osservato che "Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
(b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale” (Cass. civ.,
SS.UU., n. 26972/2008).
Nel caso concreto, con riferimento alla posizione dei genitori e , non ricorre Pt_1 Parte_3
un'ipotesi di danno derivante da reato, né una fattispecie in cui la legge espressamente consenta (ex ante) il ristoro del danno non patrimoniale, né sussiste la grave violazione di diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale.
Come già illustrato, la notizia non aveva un contenuto diffamatorio e non sussiste alcuna lesione del diritto all'integrità psico-fisica, posto che anche la documentata prescrizione a di psicofarmaci non è sufficiente a dimostrare un eventuale vulnus del bene Parte_3 giuridico della salute in termini di danno psichico. Inoltre, non può ritenersi che sia stata lesa la sfera di riservatezza dei due attori, in quanto mediante la diffusione della notizia non sono state divulgate, altresì, informazioni relative alla sfera familiare o alla vita privata dei due pagina 19 di 21 genitori. Può, infatti, riconoscersi un'ingerenza nella sfera privata del figlio , ma Parte_1 non, altresì, in quella dei genitori, i quali hanno vissuto soltanto indirettamente la lesione del diritto alla riservatezza del figlio con riferimento alla vicenda dell'allontanamento da casa.
Peraltro, proprio uno dei componenti della famiglia, ha contribuito, mediante Persona_1
messaggi sul proprio profilo, a rendere noto gli sviluppi della vicenda.
In assenza di un danno-evento, e, quindi, della lesione di un interesse giuridicamente rilevante, non può riconoscersi alcun danno conseguenza risarcibile, atteso che la mera sofferenza non è di per sé fonte di tutela risarcitoria se non è assistita dalla violazione di un bene giuridico cui l'ordinamento riconosce protezione.
Deve, quindi, essere rigettata la domanda di e di Parte_2 Parte_3
risarcimento del danno non patrimoniale lamentato.
Alla luce delle considerazioni esposte, le domande attoree di risarcimento dei danni devono essere accolte limitatamente al riconoscimento della somma di euro 5.000,00 equitativamente determinata per la violazione del diritto alla riservatezza di A tale Parte_1 somma, trattandosi di debito di valore, vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, computati sulla somma via via rivalutata anno per anno, dalla data del fatto sino alla presente sentenza, che trasforma il debito di valore in debito di valuta;
successivamente spetteranno gli interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla data della presente pronuncia sino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, La deve essere Controparte_1 condannata a rifondere in favore degli attori le spese di lite liquidate, sulla base dei parametri ministeriali medi (minimi per la fase istruttoria, considerata la mancata assunzione di mezzi di prova), così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del decisum, in euro 789,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 2.127 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
pagina 20 di 21 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- condanna a corrispondere a titolo di risarcimento del danno in Controparte_1
favore di la somma di euro 5.000,00 oltre rivalutazione monetaria e Parte_1
interessi come specificati in parte motiva;
- condanna a rifondere favore degli attori le spese di lite liquidate in Controparte_1 euro 789,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 2.127,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 3.8.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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