Art. 2. Domanda di riconoscimento 1. Per ottenere il riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica, le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale presentano domanda, tramite posta elettronica certificata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
2. La domanda contiene:
a) la denominazione dell'associazione o dell'ente nautico di livello nazionale e l'indirizzo della sede legale;
b) la documentazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa, ove ammessa, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 49-octies, comma 5, del Codice;
c) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneita' di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto, notificato mediante posta elettronica certificata.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 :
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 49-octies, comma 5, del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 :
«Art. 49-octies (Centri di istruzione per la nautica). - Omissis.
5. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica puo' essere presentata da soggetti che:
a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;
b) hanno compiuto gli anni ventuno;
c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane;
d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
e) soddisfano i requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice.
Omissis.».
2. La domanda contiene:
a) la denominazione dell'associazione o dell'ente nautico di livello nazionale e l'indirizzo della sede legale;
b) la documentazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa, ove ammessa, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 49-octies, comma 5, del Codice;
c) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneita' di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto, notificato mediante posta elettronica certificata.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 :
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 49-octies, comma 5, del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 :
«Art. 49-octies (Centri di istruzione per la nautica). - Omissis.
5. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica puo' essere presentata da soggetti che:
a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;
b) hanno compiuto gli anni ventuno;
c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane;
d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
e) soddisfano i requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice.
Omissis.».