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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/12/2024, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3250/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3250/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Beatrice Parte_1 C.F._1
Maglioni e Giovanna Gasdia, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Ravenna, viale
Randi n. 37, in virtù di procura allegata al ricorso
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Controparte_1 C.F._2
Emaldi, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), Corso Garibaldi n. 19, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Faenza;
2. pur non ricorrendo i requisiti per poter procedere ad una formale assegnazione dell'immobile - la casa coniugale resta formalmente assegnata al sig. sino al termine del contatto di Parte_1
locazione del 4.06.2021 per cui la possiede (salvo rinnovi a suo favore), anche se di fatto attualmente
pagina 1 di 3 detenuta ed abitata dalla sola sig.ra , con impegno da parte della stessa a riconsegnarla al sig. CP_1
non appena possibile, completa dei beni che ella vi aveva trovato al suo arrivo;
Pt_1
3. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano vicendevolmente all'assegno divorzile;
4. quanto ad eventuali pendenze con per canoni arretrati precedenti all'1 Controparte_2 marzo 2023 (giorno in cui ha lasciato l'immobile nell'esclusiva disponibilità della moglie), il sig. Pt_1
si assume il relativo onere rinunciando espressamente a pretendere la quota della moglie;
5. la sig.ra , dal canto suo, per tutto il tempo di esclusiva permanenza nell'immobile (quindi a far CP_1 data dall'1.03.2023) s'impegna a provvedere al pagamento intero dei canoni di locazione nonché delle utenze tutte, tenendo indenne il marito da qualsivoglia pretesa in merito;
6. per quanto riguarda eventuali debiti arretrati per le utenze afferenti consumi fino alla data dell'1.03.2023, qualora richiesti, i coniugi si impegnano a provvedervi pro-quota;
7. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
8. le spese del presente giudizio sono interamente compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 371/2024, pubblicata il 03/04/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e, con separata ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il
23/11/2024.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta. Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi. Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 371/2024, pubblicata il
03/04/2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
pagina 2 di 3 2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Il Tribunale dà altresì atto degli accordi tra le parti di cui ai nn. 2,4,5,6,7 non rientranti nel contenuto necessario delle statuizioni accessorie del divorzio.
3. Spese compensate tra le parti come da domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3250/2023 R.G., così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), celebrato a Faenza (RA) il 18/11/2021, iscritto Controparte_1 C.F._2 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2021 al n. 94, p. 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro e prende atto degli ulteriori diversi accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo ai nn. 2,4,5,6,7;
d) spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 2/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3250/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Beatrice Parte_1 C.F._1
Maglioni e Giovanna Gasdia, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Ravenna, viale
Randi n. 37, in virtù di procura allegata al ricorso
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Controparte_1 C.F._2
Emaldi, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), Corso Garibaldi n. 19, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Faenza;
2. pur non ricorrendo i requisiti per poter procedere ad una formale assegnazione dell'immobile - la casa coniugale resta formalmente assegnata al sig. sino al termine del contatto di Parte_1
locazione del 4.06.2021 per cui la possiede (salvo rinnovi a suo favore), anche se di fatto attualmente
pagina 1 di 3 detenuta ed abitata dalla sola sig.ra , con impegno da parte della stessa a riconsegnarla al sig. CP_1
non appena possibile, completa dei beni che ella vi aveva trovato al suo arrivo;
Pt_1
3. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano vicendevolmente all'assegno divorzile;
4. quanto ad eventuali pendenze con per canoni arretrati precedenti all'1 Controparte_2 marzo 2023 (giorno in cui ha lasciato l'immobile nell'esclusiva disponibilità della moglie), il sig. Pt_1
si assume il relativo onere rinunciando espressamente a pretendere la quota della moglie;
5. la sig.ra , dal canto suo, per tutto il tempo di esclusiva permanenza nell'immobile (quindi a far CP_1 data dall'1.03.2023) s'impegna a provvedere al pagamento intero dei canoni di locazione nonché delle utenze tutte, tenendo indenne il marito da qualsivoglia pretesa in merito;
6. per quanto riguarda eventuali debiti arretrati per le utenze afferenti consumi fino alla data dell'1.03.2023, qualora richiesti, i coniugi si impegnano a provvedervi pro-quota;
7. entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
8. le spese del presente giudizio sono interamente compensate.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 371/2024, pubblicata il 03/04/2024, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e, con separata ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il
23/11/2024.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta. Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi. Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 371/2024, pubblicata il
03/04/2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
pagina 2 di 3 2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si pongono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Il Tribunale dà altresì atto degli accordi tra le parti di cui ai nn. 2,4,5,6,7 non rientranti nel contenuto necessario delle statuizioni accessorie del divorzio.
3. Spese compensate tra le parti come da domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3250/2023 R.G., così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), celebrato a Faenza (RA) il 18/11/2021, iscritto Controparte_1 C.F._2 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2021 al n. 94, p. 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Faenza (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro e prende atto degli ulteriori diversi accordi intercorsi tra le parti, sopra riportati in corsivo ai nn. 2,4,5,6,7;
d) spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 2/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
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