Articolo 645 del Codice penale
Articolo 518 sexiesdeciesArticolo 518 duodevicies
Versione
1 luglio 1931
Art. 645.

(Frode in emigrazione)

Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per se' o per altri, denaro o altra utilita', come compenso per farlo emigrare, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso a danno di due o piu' persone.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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