Sentenza 21 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 7 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/06/2025, n. 5468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5468 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05468/2025REG.PROV.COLL.
N. 00623/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 623 del 2023, proposto da Fibe S.p.A. in proprio e quale Incorporante la Fibe Campania S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Giovanni Carbone, Ennio Magrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio “Centro Sportivo Meridionale – Bacino Sa3”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Caterina, Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania, Presidenza Consiglio Ministri - Unità Tecnico amministrativa ex art. 15 O.p.c.m. n. 3920 2011, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Ugo Cornetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13611/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio “Centro Sportivo Meridionale – Bacino Sa3”, del Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania, della Provincia di Salerno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità Tecnico amministrativa ex art. 15 O.p.c.m. n. 3920 del 2011;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con decreto ingiuntivo n. 3731/2009, su ricorso proposto dal Centro sportivo meridionale, Consorzio di bacino SA3, il Tribunale di Napoli condannava la Fibe S.p.A. (d’ora innanzi Fibe), quale affidataria del servizio di smaltimento di rifiuti nella Regione Campania, al pagamento in favore del Consorzio medesimo della soma di € 863.797,95 per prestazioni di stoccaggio rifiuti rese da quest’ultimo in favore della Fibe durante il periodo (compreso tra il 16 dicembre 2005 e il 30 giugno 2008) di gestione ex lege - da parte di Fibe - del ciclo dei rifiuti in Campania.
2. Il Tribunale di Napoli, a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo proposto da Fibe, con sentenza n. 10903/2015:
- revocava il decreto ingiuntivo;
- condannava Fibe a pagare al Consorzio Centro sportivo meridionale – bacino SA3 la minor somma di € 583.752,75, anziché quella originariamente ingiunta, ritenendo la sussistenza della propria giurisdizione solo fino al 31 dicembre 2007;
- dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sia in ordine alla domanda di rimborso - o manleva - avanzata da Fibe nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo periodo a cui si riferiva la condanna (e, dunque, fino al 31 dicembre 2007), sia in ordine al preteso credito maturato, in favore del Consorzio SA3, per prestazioni rese dopo tale data, in ragione dell’esercizio di poteri pubblicistici nella gestione dell’attività di raccolta dei rifiuti tali da radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.
In esito a ricorso in riassunzione del Consorzio conseguente, dapprima, alla predetta declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, successivamente, a declaratoria di incompetenza territoriale del T.a.r. per la Campania, il T.a.r. per il Lazio con sentenza 13611 del 2022:
- ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Salerno estromettendola dal giudizio;
- ha respinto le eccezioni preliminari sollevate da FIBE relative:
a) ad una pretesa violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 10903 del 2015 che, nel ritenere fondata la pretesa del Consorzio SA3 per la parte del rapporto sino al 31 dicembre 2007, l’avrebbe invece già respinta, declinando la giurisdizionale per il periodo successivo;
b) al proprio difetto di legittimazione passiva, argomentata in forza della tesi per cui Fibe avrebbe operato quale mera esecutrice di prestazioni nell’interesse della gestione commissariale statale per l’emergenza dei rifiuti nella Regione Campania, con conseguente riferibilità di tutti i rapporti direttamente in capo alla gestione commissariale, come tale tenuta, in via diretta, al pagamento dei debiti maturati;
- ha accolto la domanda con la quale il Consorzio SA3 ha chiesto di condannare la FIBE S.p.a. a pagare, in proprio favore, le somme già esposte nel ricorso monitorio, ed in particolare, l’importo € 280.045,20 pari a sei fatture, ciascuna di € 46.675,20 emesse per il periodo gennaio - giugno 2008, e/o del maggior o minor importo accertato in corso di causa, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., senza tuttavia riconoscere gli interessi legali richiesti;
- ha respinto la domanda di manleva e/o rimborso proposta in via riconvenzionale da FIBE nei confronti della gestione commissariale e della Presidenza del Consiglio nel cui interesse FIBE ha agito, ritenendo che per il periodo sino al 31 dicembre 2007 la somma riconosciuta al Consorzio dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10903/2015 fosse stata già restituita a Fibe dalla Presidenza del Consiglio in esito a distinto contenzioso mentre per il periodo successivo – pur riconoscendo la fondatezza della pretesa - occorresse procedere con la necessaria preventiva rendicontazione come previsto dall’ all’OPCM 3479/2005;
3.Avverso tale sentenza ha interposto appello la FIBE s.p.a. per chiederne la riforma in quanto errata in diritto.
Si è costituito in giudizio il Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3 per resistere all’appello chiedendone la reiezione in quanto infondato.
Ha anche proposto appello incidentale per chiedere la riforma del capo di sentenza appellata con cui il T.a.r. ha respinto la domanda di pagamento, relativamente agli interessi, ed appello incidentale condizionato per l’ipotesi di accoglimento del motivo dell’appello principale incentrato sul difetto di legittimazione passiva di Fibe sulla domanda di condanna del Consorzio.
Si sono costituiti in giudizio anche il Commissario di Governo per l’Emergenza Rifiuti Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania con la Presidenza Consiglio Ministri - Unità Tecnico amministrativa ex Art 15 O.p.c.m. n. 3920 2011 per resistere all’appello, chiedendone la reiezione in quanto infondato, con conferma della sentenza appallata sia nella parte in cui ha confermato la legittimazione passiva di FIBE rispetto alla domanda del Consorzio sia nella parte in cui ha respinto la domanda di manleva proposta da FIBE nei confronti della Presidenza del Consiglio:
- per i crediti maturati dal Consorzio per il periodo anteriore al 31 dicembre 2007 e pagati da Fibe, in quanto già rimborsati dalla Presidenza del Consiglio, all’esito di distinto contenzioso;
- per il periodo successivo, in mancanza del presupposto procedimento di rendicontazione dei rapporti di dare e avere, pur riconoscendo in astratto il diritto al rimborso di Fibe.
Anche la Provincia di Salerno si è costituita in giudizio concludendo per la reiezione dell’appello e ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva, già riconosciuto dal T.a.r. con statuizione passata in giudicato.
4. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie conclusive e di replica con le quali le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive ed eccezioni.
L’appello principale è infondato.
FIBE s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 13611 del 2022 che l’ha condannata al pagamento della tariffa dovuta al Consorzio Centro Sportivo Meridionale per lo stoccaggio del rifiuto codice CER 190501 nel sito di Polla durante l’emergenza rifiuti in Campania per il periodo successivo al 31.12.2007.
Il giudizio viene da declinatoria parziale della giurisdizione del giudice ordinario che, per il periodo antecedente al 31.12.2007, ha accolto identica domanda di pagamento del Consorzio, sempre nei confronti di FIBE, senza riconoscere tuttavia gli interessi legali, disattendendo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da FIBE anche in quella fase del giudizio.
5. Con il primo motivo di appello FIBE ha dedotto “ Erronea applicazione del dimezzamento dei termini processuali ex art. 119 c.p.a .”.
Premette di avere eccepito con la memoria di replica depositata innanzi al Ta.r. in data 2.9.22, l’inammissibilità del deposito della documentazione, eseguito dalla PCM il 22.7.2022, per tardività ex art. 73, co. 1 c.p.a., evidenziando che il termine processuale perentorio di 40 gg. liberi prima dell’udienza pubblica del 23.9.2022 scadeva il 13.7.2022, di tal che la sua violazione determinava “l’inammissibilità” del deposito del 22.7.2022 e “ l’inutilizzabilità processuale dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent ”.
Lamenta che tale eccezione sarebbe stata respinta dal Ta.r. che avrebbe erroneamente ritenuto possibile l’applicabilità del dimezzamento dei termini processuali ai sensi dell’art. 119 c.p.a., trattando la controversia questioni inerenti ordinanze adottate in situazioni emergenziali laddove nel caso di specie non si controverte di ordinanze emergenziali bensì di meri atti applicativi delle stesse relativi a prestazioni di stoccaggio di rifiuti di cui ha beneficiato la Fibe durante il periodo in cui è stata affidataria ex lege del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti durante l’emergenza in Campania.
Il motivo è infondato.
Il Collegio condivide quanto osservato al riguardo dal T.a.r. e cioè che “ la controversia in esame involge questioni concernenti ordinanze adottate in una situazione di emergenza dichiarata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e i consequenziali provvedimenti commissariali. Per tale tipologia di ricorsi, opera, ai sensi dell’art. 119, commi 1, lett. h) e 2, il dimidiamento di tutti i termini processuali, con esclusione di quelli di cui al medesimo comma 2, tra i quali non rientra il deposito di memorie e documenti. ”.
Del resto, proprio le motivazioni addotte dal Tribunale di Napoli per declinare la giurisdizione confermano la centralità dell’esercizio dei poteri commissariali, tramite l’adozione di ordinanze adottate in situazione di emergenza dichiarata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che conformano, a vario titolo, anche il rapporto oggetto del giudizio e che giustificano l’applicazione del regime dei termini dimezzati.
Il deposito deve pertanto considerarsi tempestivo.
6. Con il secondo motivo di appello ha dedotto: “ Error in procedendo ed in judicando - Violazione del divieto del “ne bis in idem”. Violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 10903/2015 - Inammissibilità della domanda formulata dal Consorzio ricorrente, nei confronti della Fibe S.p.A., in sede di traslatio judicii ex art. 11 c.p.a.. Difetto di motivazione .”.
Lamenta che il Ta.r. con la sentenza impugnata avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di “ ne bis in idem ” e di giudicato formatosi “ inter partes ” sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 10903/2015, non appellata, formulata dalla FIBE nei confronti del Consorzio ricorrente in primo grado.
Con tale sentenza infatti sarebbe stata “ respinta ” ogni “ domanda del suddetto Consorzio per il pagamento a carico di FIBE s.p.a. anche per il periodo contrattuale successivo al 31.12.2007 ”.
Il motivo è infondato.
Non sussiste un presunto giudicato circa l’insussistenza del credito del Consorzio nei confronti di Fibe per il periodo successivo al 31.12.2007, desumibile dalla sentenza del Tribunale di Napoli che relativamente a tale periodo si è limitato a dichiarato il difetto di giurisdizione.
Merita condivisione quanto osservato sul punto dal T.a.r. nel senso che: “…dalla lettura complessiva della sentenza (comprensiva della motivazione e dello stesso dispositivo), emerge inequivocabilmente che, con riferimento a tale parte di domanda (periodo successivo al 31 dicembre 2007), il giudice ordinario ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, non assumendo (né potendo validamente assumere), sul punto, alcuna statuizione di merito .”
“ A nulla può pertanto rilevare l’utilizzo del termine “respinge” utilizzata del dispositivo, atteso che l’espressione, come condivisibilmente rappresentato anche dalla ricorrente principale, va intesa come meramente descrittiva del mancato accoglimento, in parte qua, della domanda di condanna, proprio in ragione della ravvista carenza di giurisdizione ”.
Una volta accertato il difetto di giurisdizione per il periodo successivo al 31 dicembre 2007, ogni riferimento contenuto nella sentenza del Tribunale civile al novero dei soggetti tra cui individuare il legittimato passivo rispetto alla domanda di pagamento del Consorzio, limitatamente a tale periodo, deve ritenersi mero “ obiter dictum ” e non quale affermazione suscettibile di passare in giudicato, proprio in ragione della acclarata carenza della “ potestas iudicandi ” rilevata dal Tribunale.
Il fatto quindi che il Tribunale, tra i chiamati in causa potenzialmente legittimati passivi rispetto alla domanda di pagamento post 31 dicembre 2007, non abbia espressamente ricompreso anche la Fibe è circostanza irrilevante e non vale quale accertamento negativo della legittimazione passiva di Fibe s.p.a., essendo un tale accertamento specificamente demandato al giudice munito di giurisdizione ed individuato dal Tribunale ordinario nel Tribunale amministrativo regionale davanti al quale ha espressamente rimesso le parti fissando il termine per la riassunzione ex art. 11 c.p.a.
In questa linea l’appellante, sempre al fine di sostenere l’esistenza di un giudicato a se favorevole in punto di legittimazione passiva, richiama il principio di diritto secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, “ l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, pur se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il "petitum" del primo .” (Cfr. Cass. Sez. III, 13.10.2016 n. 20629; Cass. 21.12.2010, n. 25862).
Osserva il Collegio che il principio in questione conduce a conclusioni opposte a quelle sostenute dalla appellante poiché, avendo il Tribunale di Napoli confermato la legittimazione passiva di Fibe per la frazione di rapporto contrattuale sino al 31 dicembre 2007, condannandola al pagamento dei crediti maturati dal Consorzio per le prestazioni di stoccaggio rifiuti rese, la medesima legittimazione, in quanto accertata con sentenza passata in giudicato, dovrebbe sussistere per la frazione di rapporto contrattuale successiva alla predetta data, sebbene il giudice ordinario abbia ritenuto di dover declinare la propria giurisdizione, in ragione della intervenuta spendita di poteri pubblicistici nella gestione del servizio pubblico che impone la devoluzione della cognizione del rapporto al giudice amministrativo, come poi in effetti disposto.
E ad una tale conclusione il Collegio in effetti ritiene di dover pervenire anche e soprattutto alla luce di quanto si dirà nella disamina del terzo motivo di appello.
Da altra angolazione l’appellante Fibe lamenta che, in sede di riassunzione del giudizio dinanzi al T.a.r. per la Campania, il Consorzio avrebbe inammissibilmente introdotto una domanda di pagamento nuova in quanto fondata su titolo giuridico diverso, rappresentato dal richiamo all’art. 2041 c.c., con la conseguenza che avrebbe modificato la causa petendi introducendo una domanda nuova rispetto a quella proposta in sede civile e fondata su titolo negoziale (il contratto stipulato con il Consorzio).
Osserva il Collegio che la questione della presunta proposizione di una domanda nuova ex art. 2041 c.c. da parte del Consorzio in sede di riassunzione davanti al T.a.r. è irrilevante poiché la domanda è stata accolta dal T.a.r. non ai sensi dell’art. 2041 c.c. ma in forza di titolo contrattuale (cfr. p. 12 della sentenza ove si legge: “ L’accertata debenza delle somme a titolo contrattuale rende irrilevante l’eccezione di parziale inammissibilità del ricorso in riassunzione per ampliamento del petitum in sede di translatio judici, formulata da Fibe con riferimento alla domanda del Consorzio di condanna dell’intimata a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c .”), analogamente a quanto deciso dal Tribunale di Napoli per il periodo anteriore al 31 dicembre 2007 in relazione alla medesima prestazione resa (stoccaggio di rifiuti).
7. Con il terzo motivo l’appellante ha dedotto in via subordinata: “ Erroneità ed illegittimità della sentenza del TAR - Carenza di legittimazione e titolarità passiva della Fibe S.p.A.. – Travisamento dei fatti – Erronea ed insufficiente motivazione. ”.
Lamenta che il T.a.r. avrebbe respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della FIBE in ordine alla domanda di pagamento del Consorzio per le attività effettuate dopo il 31.12.2007, erroneamente interpretando il quadro normativo e regolamentare dettato in materia dal legislatore, con travisamento dei fatti di causa.
Assume che dal 1.1.2008 ogni prestazione sarebbe stata resa in ossequio a provvedimenti autoritativi del Commissario di Governo in capo al quale si sarebbe concentrato ogni ruolo, funzione ed obbligo di pagamento oltre che, a decorrere dal 15.12.2005, la esclusiva titolarità del servizio.
In particolare, a seguito del D.L. n. 245 del 30.11.2005, convertito in L. 21 del 27.1.2006, la FIBE SpA avrebbe operato in esecuzione di un obbligo di legge, nell’accertata qualità di “mera esecutrice” della P.A., esclusiva titolare del servizio di smaltimento rifiuti
Il motivo è infondato.
La questione verte sulla legittimazione passiva diretta di FIBE, nel periodo post 31.12.2007, per i debiti contratti nella esecuzione dei compiti affidati dalla gestione commissariale, con particolare riferimento allo stoccaggio dei rifiuti affidato al Consorzio appellato: è controverso, in particolare, se, in alternativa a Fibe, debbano rispondere di tali debiti direttamente gli organi della gestione commissariale nel cui interesse ha agito Fibe ottemperando alle ordinanze a tal fine adottate dagli stessi organi, senza margini di autonomia decisionale.
Il Collegio reputa che non vi siano motivi per discostarsi dalle articolate e puntuali motivazioni rese sul punto dal T.a.r. (da p. 9 a p. 12 della sentenza cui si rinvia) che, in particolare a p. 11, richiama specifici precedenti della Corte di cassazione (Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 18152/2022) e in particolare del Consiglio di Stato (sez. IV, 3 aprile 2014, n. 1586) che si richiama quale precedente conforme ai sensi dell’art. 88, comma 2 lett. d) c.p.a. le cui motivazioni resistono alla critica appellatoria.
8.Con il quarto motivo di appello Fibe ha riproposto la domanda articolata con ricorso incidentale in primo grado avente ad oggetto la domanda di manleva e/o rimborso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri per le somme anticipate nell’ambito della gestione commissariale e solo in parte accolta dal T.a.r.
In particolare, ha chiesto l’accoglimento della domanda di rimborso formulata con conseguente condanna della P.C.M. al pagamento in favore della FIBE S.p.A. delle somme versate al Consorzio Centro Sportivo Meridionale in virtù della sentenza del Tribunale di Napoli n. 10903/15 e dell’accordo del 27.10.2015, per l’importo di € 525.000,00 oltre interessi maturati dal 27.10.2015 sino al soddisfo, nonché al pagamento diretto in proprio favore, senza onere di ulteriore attività di rendicontazione di cui all’articolo 1, comma 4, dell’O.P.C.M. n. 3479/2005, affermato invece dal T.a.r., delle somme riconosciute a carico di FIBE in favore del Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3 dalla stessa sentenza del TAR Lazio n. 13611/2022 qui appellata, per il periodo successivo al 31.12.2007 (da gennaio a giugno 2008), assumendo che nessuna attività di rendicontazione previa occorresse ai fini della restituzione di quanto anticipato nell’interesse della gestione commissariale.
Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Quanto al credito restitutorio maturato da FIBE nei confronti della gestione commissariale al 31.12.2007 pari ad euro 525.000,00 trattasi di somma già ricompresa tra quelle oggetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 970/2020, in parte oggetto di revocazione ad opera della sentenza n. 1674/2021 il cui pagamento è stato già disposto in altra procedura contabile: in particolare dopo l’annullamento del decreto UTA ad opera di Cons. Stato, sez. IV, n. 6598 del 2024 si è insediato il commissario ad acta in data 7.8.2024 ed è sorta l’esigenza istruttoria di chiedere conferma dell’intervenuto pagamento di tale posta creditoria al fine di accertare i presupposti per poter confermare la sentenza del T.a.r. Lazio che, sul punto, ha rilevato l’intervenuto pagamento e la duplicazione di poste creditorie azionate da FIBE con il presente giudizio.
I chiarimenti sono stati richiesti dal Collegio con ordinanza n. 8036 del 2024 ed è stata acquisita conferma dalle parti dell’avvenuto pagamento integrale della predetta somma sicché la statuizione del T.a.r. sul punto può essere confermata nel senso che nulla è dovuto a FIBE in quanto già soddisfatta.
Resta, pertanto, da decidere l’ulteriore questione relativa alla analoga domanda di rimborso, proposta dalla FIBE, delle somme da quest’ultima pagate allo stesso Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA 3 per le prestazioni di stoccaggio da questo effettuate nella successiva frazione temporale dell’anno 2008 (periodo 01.01.2008 - 30.06.2008) quantificate in €. 260.597,20, oltre interessi dal 30.01.2023 (data del pagamento in favore del Consorzio).
Su tale ultimo punto FIBE lamenta che il T.a.r., dopo aver accertato il diritto del terzo fornitore Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA 3 a conseguire da FIBE il pagamento delle fatture emesse per le prestazioni rese nel 2008, e dopo aver condannato la FIBE al pagamento delle stesse, ha, si, accertato il correlativo e conseguente diritto della FIBE a conseguirne il rimborso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto richiesto con ricorso incidentale di Fibe, ma, anziché pronunciare la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento di tali somme in favore di FIBE, si sarebbe limitato a condannare l’amministrazione debitrice ad effettuare nuovamente l’attività di verifica e rendicontazione, propedeutica al pagamento, onerando Fibe di fornire la documentazione giustificativa del pagamento oggetto della domanda di rimborso.
Il motivo è infondato alla luce del principio di diritto sancito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1674 del 2021, anch’essa relativa ai crediti di FIBE verso la Presidenza riferiti al periodo sino al 31.12.2007, dove il Consiglio ha ribadito la necessità della preventiva rendicontazione di cui all’articolo 1, comma 4, dell’O.P.C.M. n. 3479/2005, sebbene la necessità del rispetto di tale formalità sia invece stata esclusa dalla Corte di cassazione nelle recenti sentenze citate dalla appellante con la memoria di replica, su analoghe pronunce, in analoga fattispecie, rese nell’ambito della giurisdizione ordinaria.
Non sussistono infatti ragioni per discostarsi dalle motivazioni rese con il citato pronunciamento del Consiglio di Stato n. 1674 del 2021 cui si rinvia quale precedente conforme ai sensi dell’art. 88, comma 2 lett. d), dovendosi ritenere comunque prevalenti le esigenze di una corretta rendicontazione quale operazione propedeutica alla esigibilità del credito restitutorio, stante la peculiare complessità delle reciproche pretese di dare e avere generatesi nella vicenda della gestione emergenziale dei rifiuti nella Regione Campania che impone una preliminare verifica di carattere contabile al fine di evitare duplicazioni, errori od omissioni, ben possibili (e già verificatisi) anche in ragione delle plurime azioni contemporaneamente proposte dalle parti dinanzi al giudice amministrativo ed ordinario che spesso si sovrappongono e si cumulano, in toto o in parte, in ragione anche della presenza di reciproche domande o eccezioni riconvenzionali, eccezioni di litispendenza e declinatorie parziali o totali di giurisdizionale da parte di entrambe le giurisdizioni, generando il rischio di duplicazioni di poste creditorie e, rispettivamente, debitorie.
Il motivo pertanto è infondato e l’appello principale deve, pertanto, essere respinto nel suo complesso.
9.Può passarsi all’esame dell’appello incidentale proposto dal Consorzio Centro Sportivo meridionale Bacino SA 3 che ha chiesto la riforma della sentenza appellata nella parte in cui non ha riconosciuto gli interessi di mora ex d. lgs. n. 231 del 2002 – e, in subordine, gli interessi legali - sul credito maturato e riconosciuto dal T.a.r. per il periodo successivo al 31 dicembre 2007.
Il T.a.r., in particolare, ha rilevato sul punto che: “ Alla luce del giudicato esterno formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 10903/2015, non impugnata dal Consorzio e formatosi con riferimento a identica questione, quanto a petitum e causa petendi - atteso che è riferita al medesimo
rapporto tra le stesse parti, differenziandosene solo per la frazione temporale considerata - va poi respinta la domanda di condanna al pagamento degli interessi ”.
L’appellante incidentale critica tale statuizione rilevando che il giudicato civile richiamato dal T.a.r. non esplicherebbe i propri effetti nel giudizio in oggetto, mancando l’identità di petitum tra i due giudizi in quanto l’efficacia preclusiva del giudicato, operando nei limiti dell'accertamento che ha formato oggetto di un determinato giudizio, non si estende ad altri accertamenti pur della stessa natura ma riguardanti diversi periodi di tempo.
L’appello è fondato.
Cass. civ. n. 23077 del 2021 ha chiarito che “ L'eventuale giudicato formatosi su una frazione del complessivo credito non è idoneo a spiegare effetti sul successivo giudizio avente ad oggetto una diversa frazione del credito, non potendosi configurare né un giudicato interno, trattandosi di un diverso processo, né di un giudicato esterno o implicito, non relativo ad un rapporto presupposto, ma riguardando un'autonoma porzione del medesimo rapporto obbligatorio vertente tra le stesse parti ” (cfr. in termini Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 7400 del 08 agosto 1997; Cass. civ, Sez. 3, Sentenza n. 18205 del 03 luglio 2008).
Che si tratti di una autonoma porzione del medesimo rapporto obbligatorio è confermato dal fatto che la domanda di pagamento da cui decorrono gli interessi di mora è collegata, nel caso di specie, al ricevimento di distinte fatture che rappresentano il dies a quo per la maturazione dei relativi interessi.
La stessa natura del servizio si è poi connotata diversamente a decorrere dal 31 dicembre 2007 per una maggiore incidenza delle potestà pubblicistiche dell’autorità commissariale tanto che il giudice ordinario ha ritenuto di declinare la giurisdizione, confermando la diversa natura del rapporto, maggiormente connotato in chiave pubblicistica e quindi la parziale diversità dei fatti costitutivi che hanno generato la pretesa creditoria.
Gli interessi moratori saranno calcolati secondo i criteri propri dei crediti valuta applicando il saggio legale degli interessi, decorsi 120 giorni dal ricevimento delle fatture, tenuto conto che il credito diviene esigibile solo dopo il completamento della procedura di rendicontazione, per la quale stimasi ragionevole un termine per l’appunto di 120 giorni.
Non può invece trovare applicazione la disciplina speciale prevista per i crediti collegati a transazioni commerciali ai sensi dell’art 2, comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 231 del 2002 (“ “transazioni commerciali”: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; ”) stante la peculiare natura del contratto stipulato che, come rilevato anche dal giudice ordinario, non rappresenta un ordinario contratto tra soggetti imprenditoriali ma di un contratto stipulato per scopi emergenziali con finalità pubblica di tutela della salute pubblica che non giustifica il più rigoroso regime di calcolo degli interessi di mora previsto per le transazioni commerciali ordinarie.
10. In conclusione l’appello principale deve essere respinto mentre quello incidentale va accolto, nei limiti precisati, con conseguente riforma in parte qua del relativo capo della sentenza appellata, e condanna di Fibe al pagamento degli interessi legali sul credito maturato dal Consorzio per il periodo successivo al 31 dicembre 2007.
11. La presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi circa la modalità di pagamento dei crediti restitutori maturati da FIBE nel corso dell’emergenza commissariale per i rifiuti nella Regione Campania e tenuto conto che l’accoglimento dell’appello incidentale è conseguente ad un errore del T.a.r., il Collegio reputa sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge l’appello principale;
- accoglie l’appello incidentale nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese del grado tra tutte le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Luca Lamberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Monteferrante | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO