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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1934/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall' Avv. Fulvia VENTURA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via dell'Indipendenza n. 67, RICORRENTI
* * * Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti private hanno concluso come da verbale d'udienza del 27 marzo 2025.
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 7 febbraio 2025. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 27 marzo 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna l'8 marzo 2011. Perso Dall'unione sono nati il 30 luglio 2014, e , il 20 gennaio 2018. Per_2
La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale del 28 settembre 2023 nel procedimento di separazione pagina 1 di 4 consensuale alle condizioni omologate con sentenza n. 1980/2023 pubblicata il 9 ottobre 2023 . La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 20 febbraio 2025.
La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il 23
[...] Parte_2 febbraio 1979, unitisi in matrimonio a Bologna l'8 marzo 2011 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto N. 9 P. 2 S. A - anno 2011; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: Perso
1) affida e a entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_2 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. In caso di disaccordo, la decisione verrà rimessa al Giudice;
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza dei figli con sé;
2) dispone che la residenza dei minori sia fissata con la madre, presso la casa coniugale di proprietà esclusiva della stessa;
3) prevede che, salvi diversi accordi tra i genitori, i minori:
- stiano con il padre e la madre a settimane alternate dalla domenica sera sino alla sera di quella successiva;
pagina 2 di 4 - nelle vacanze natalizie restino il 24 dicembre con la madre e il giorno di Natale con il padre o viceversa, in base agli accordi presi tra le parti;
la sera del 31 dicembre e il giorno di Capodanno ad anni alterni con ciascun genitore;
- nelle festività pasquali trascorrano ad anni alterni il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre, in base agli accordi presi tra le parti;
- in estate (luglio/agosto) stiano con il padre e la madre due settimane anche consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- in occasione delle ulteriori festività e ricorrenze (quali ad esempio compleanno dei figli, dei genitori, onomastici, etc.) il signor la signora si Pt_2 Parte_1 accorderanno di volta in volta al fine di assicurare, nei limiti del possibile, la loro presenza alternata o contestuale;
4) prende atto che le parti hanno concordato che:
- ciascuno di loro nella settimana in cui non avrà con sé i figli potrà comunicare con loro, telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo, tutti i giorni e frequentarli anche quotidianamente, previo accordo con l'altro genitore, tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei minori;
- i ricorrenti, quando avranno con loro i figli, dovranno comunicarsi reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico, nonché gli eventuali spostamenti in altre località per periodi di durata superiore alle quarantotto ore;
Perso
5) dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto di e per il Per_2 tempo in cui li avranno con sé;
6) con decorso dalla domanda dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 3 di 4 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto per i minori;
8) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato:
- di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di rinunciare a qualsiasi contributo personale per il proprio mantenimento;
- di aver già regolato tra loro ogni questione di carattere patrimoniale e non avere nulla a che pretendere reciprocamente;
9) dispone che la signora perda il cognome che aveva aggiunto al Parte_1 proprio a seguito del matrimonio.
Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 2 aprile 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall' Avv. Fulvia VENTURA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, Via dell'Indipendenza n. 67, RICORRENTI
* * * Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti private hanno concluso come da verbale d'udienza del 27 marzo 2025.
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 7 febbraio 2025. I ricorrenti, sentiti all'udienza del 27 marzo 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna l'8 marzo 2011. Perso Dall'unione sono nati il 30 luglio 2014, e , il 20 gennaio 2018. Per_2
La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale del 28 settembre 2023 nel procedimento di separazione pagina 1 di 4 consensuale alle condizioni omologate con sentenza n. 1980/2023 pubblicata il 9 ottobre 2023 . La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 20 febbraio 2025.
La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il 23
[...] Parte_2 febbraio 1979, unitisi in matrimonio a Bologna l'8 marzo 2011 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto N. 9 P. 2 S. A - anno 2011; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: Perso
1) affida e a entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_2 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. In caso di disaccordo, la decisione verrà rimessa al Giudice;
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza dei figli con sé;
2) dispone che la residenza dei minori sia fissata con la madre, presso la casa coniugale di proprietà esclusiva della stessa;
3) prevede che, salvi diversi accordi tra i genitori, i minori:
- stiano con il padre e la madre a settimane alternate dalla domenica sera sino alla sera di quella successiva;
pagina 2 di 4 - nelle vacanze natalizie restino il 24 dicembre con la madre e il giorno di Natale con il padre o viceversa, in base agli accordi presi tra le parti;
la sera del 31 dicembre e il giorno di Capodanno ad anni alterni con ciascun genitore;
- nelle festività pasquali trascorrano ad anni alterni il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre, in base agli accordi presi tra le parti;
- in estate (luglio/agosto) stiano con il padre e la madre due settimane anche consecutive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- in occasione delle ulteriori festività e ricorrenze (quali ad esempio compleanno dei figli, dei genitori, onomastici, etc.) il signor la signora si Pt_2 Parte_1 accorderanno di volta in volta al fine di assicurare, nei limiti del possibile, la loro presenza alternata o contestuale;
4) prende atto che le parti hanno concordato che:
- ciascuno di loro nella settimana in cui non avrà con sé i figli potrà comunicare con loro, telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo, tutti i giorni e frequentarli anche quotidianamente, previo accordo con l'altro genitore, tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei minori;
- i ricorrenti, quando avranno con loro i figli, dovranno comunicarsi reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico, nonché gli eventuali spostamenti in altre località per periodi di durata superiore alle quarantotto ore;
Perso
5) dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto di e per il Per_2 tempo in cui li avranno con sé;
6) con decorso dalla domanda dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 3 di 4 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto per i minori;
8) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato:
- di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di rinunciare a qualsiasi contributo personale per il proprio mantenimento;
- di aver già regolato tra loro ogni questione di carattere patrimoniale e non avere nulla a che pretendere reciprocamente;
9) dispone che la signora perda il cognome che aveva aggiunto al Parte_1 proprio a seguito del matrimonio.
Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 2 aprile 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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