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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza del 12/02/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4677/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente TRA
rapp.ta e difesa dall'avvocato Sergio Como ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 olella sito in Caserta (CE) alla via Leonetti n. 34
RICORRENTE
E
, in persona del suo l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to Stefano Vanorio ed elett.te CP_1 domiciliata presso lo studio legale sito in Caserta (CE) via Unità Italiana n. 28
RESISTENTE
E
CP
, in persona del legale rappresentante rapp.to e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala de CP_2 tis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e ola Fumo ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena, Località S. Benedetto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 28/07/2021, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, medico specializzato in psichiatria, esponeva di aver sottoscritto in data 7.10.2015 con l Controparte_4
contratto individuale di lavoro prot. 8056, a tempo determinato, con decorrenza dal
[...]
16 novembre 2015 al 15 novembre 2016 ai sensi dell'art. 15 octies del D.Lgs. n. 502/1999, che non prevedeva vincoli di subordinazione e di dipendenza, in qualità di medico specialista in psichiatria per lo svolgimento di attività di studio e ricerca nell'ambito dell'attuazione della linea progettuale Azione
Salute Mentale 19.2 della Regione Campania. Sosteneva, tuttavia, di avere sempre svolto attività di natura subordinata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge. Rilevava di avere sempre lavorato con le medesime modalità occupandosi delle mansioni sanitarie ordinarie, garantendo le esigenze e la continuità tipiche della struttura sanitaria di Aversa e Caserta e di essere stata stabilmente inserita Cont nell'organizzazione della nei turni ferie del servizio;
di avere costantemente seguito le direttive dal responsabile del servizio.
1 Tanto premesso, atteso che non aveva percepito una retribuzione commisurata alla quantità e qualità di lavoro espletato, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo dal 15 novembre 2015 al 30 ottobre 2016, con diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello di dirigente medico psichiatra e, per l'effetto, chiedeva di condannare la società resistente al pagamento dell'importo di € 2.700,00 a titolo di retribuzione mensile netta, da cui decurtarsi gli importi già percepiti, in subordine, in caso di mancato accoglimento di detta domanda, riconoscere il risarcimento del danno generato dalla perdita di riconoscimento dell' anzianità di sevizio a fini pensionistici, pari ad € 20.000,00.
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione dell'importo pari ad € 30.000,00 a titolo di 13^ mensilità, tfr, retribuzione per lavoro straordinario per festivi, notturni, mancati permessi oltre accessori come per legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con ricorso notificato in data 15.09.2021, in data 30.09.2022 si costituiva in giudizio la resistente la quale eccepiva, preliminarmente la prescrizione CP_1 quinquennale, ex art. 2948 c.c, delle pretese fatte valere della ricorrente;
la nullità del ricorso introduttivo, per violazione dell'art. 414 c.p.c. e, nel merito, contestava la ricostruzione in fatto ed in diritto prospettata dalla ricorrente, opponendosi all'ammissione delle richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda. Il tutto con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite. CP_ Si costituiva l' che, in merito al profilo contributivo della ricorrente chiedeva di condannare la resistente datore di lavoro al pagamento dei contributi evasi/omessi non prescritti, oltre sanzioni ed ulteriori accessori di legge;
chiedeva il rigetto di ogni domanda nei confronti dell' . Controparte_5
Con vittoria delle spese di lite.
Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
*********
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. sollevata dalla parte resistente.
È pacifico in giurisprudenza, infatti, che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - effettuabile anche d'ufficio e in grado di appello con apprezzamento del giudice di merito, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in quanto indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso, e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di
2 motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, al lorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (Cass. Civ. Sez. Lav., 8.2.2011 n. 3126).
Nel caso che occupa, dalla prospettazione dei fatti delineata nell'atto introduttivo, è chiaro che il petitum della presente controversia investe il diritto della ricorrente al riconoscimento di un rapporto lavorativo subordinato con la parte convenuta, con liquidazione degli importi dovuti a titolo di differenze di retributive, per un arco temporale specificamente allegato, e risarcimento danni.
Inoltre, l'omessa o insufficiente allegazione delle ragioni di fatto a fondamento della domanda si riflette sulla validità del ricorso introduttivo, ex art. 156 comma 2 c.p.c., solo se ed in quanto tale atto non consenta al destinatario di individuare l'esatta pretesa della quale si chiede riconoscimento (cfr. per tutte
Cass. 10048/2001) – non potendo ritenersi, in ipotesi di tal fatta, validamente instaurato il contraddittorio.
Non risulta, nel caso di specie, che la resistente abbia subìto lesione delle sue difese, visto che pare sia riuscita a sollevare articolate deduzioni in ordine a tutte le questioni ricomprese nel thema decidendum.
****
Venendo al merito il ricorso è fondato per quanto di ragione e merita accoglimento nei limiti della presente motivazione.
In punto di fatto, risulta per tabulas che la ricorrente, in qualità di medico specialista in Psichiatria, ha Con prestato attività lavorativa in favore della convenuta con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15 octies del d.lgs. 502/1992. per il periodo dal 16 novembre 2015 al 15 novembre 2016 per lo svolgimento di “attività professionali nell'ambito dell'attuazione della linea progettuale Azione Salute
Mentale 19.2.
Nel suddetto contratto si dà atto della assenza di vincolo di subordinazione e di dipendenza della autonomia di esecuzione della prestazione.
Inoltre si legge che tale contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 15 octies del d.lgs. 502/1992 che prevede quanto segue “
1. Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge
23 dicembre 1996, n.662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso, di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonché di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista”
3 PE , come può evincersi dal tenore letterale della normativa innanzi richiamata, la stessa consente, alle , la stipula di contratti a termine di diritto privato (come nella specie) con Parte_2 professionisti, in possesso dei requisiti indicati, per l'attuazione di progetti finalizzati, i quali tuttavia non possono essere sostitutivi dell'attività ordinaria.
Nel caso in esame l'istruttoria compiuta ha dimostrato inequivocabilmente che il contratto sottoscritto tra le parti ha dato luogo ad una assunzione in violazione della disposizioni anzidetta, atteso che la ricorrente ha espletato le mansioni sanitarie ordinarie di dirigente medico psichiatrico, con l'inserimento stabile della medesima nei turni di servizio.
Oltre a ciò la prova testimoniale ha dimostrato che il rapporto dedotto in giudizio non si è svolto in sostanziale autonomia bensì con modalità di esecuzione della prestazione che prevedeva un effettivo assoggettamento della ricorrente al potere conformativo datoriale. In particolare, le prestazioni lavorative richieste sono risultate legate a parametri temporali e quantitativi la cui determinazione era rimessa completamente ad una decisione dei responsabili del servizio, dal momento che la ricorrente non era liberi di autodeterminare la tempistica della propria attività lavorativa, organizzando autonomamente le relative turnazioni, ma era vincolata alle disposizioni impartite dai responsabili.
Il teste , escusso su istanza della ricorrente, ha riferito: “Sono stato responsabile del reparto Testimone_1 di psichiatria dal 1990 al 2014, più meno. Successivamente sono stato primario sostituto della Unità Operativa di
Salute Mentale di Caserta e, poi, sono rientrato in Ospedale come responsabile nel reparto di psichiatria fino al pensionamento. Ho lavorato insieme alla ricorrente nel reparto di psichiatria. Svolgeva tutte le mansioni di dirigente psichiatrico : assistenza clinica dei pazienti in carico al servizio, attività ambulatoriale, attività di turno. La ricorrente Con veniva sempre inserita nei turni anche se per il contratto che aveva stipulato con l' ciò non era possibile. Io avevo informato ripetutamente di tale carenza sia il capo dipartimento di salute mentale, dott. sia il direttore Per_1 generale Risorse Umane, senza alcun esito. I turni erano firmati dallo scrivente ma potevano essere impediti se irregolari dal capo dipartimento. Il Capo Dipartimento non si è mai opposto anzi li coofirmava. Ciò accadeva per tutti gli operatori cocopro.
La ricorrente osservava tutti i turni, anche notturni e festivi. Non so dire se la ricorrente ha goduto di ferie e permessi.
Preciso che tutti i medici del reparto facevano istanza di ferie ed io le autorizzavo.
Preciso che tali richieste venivano trasmesse al dipartimento di salute mentale, settore amministrativo, che poteva anche revocarle. Ribadisco che la ricorrente ha lavorato con me quanto operavo presso l'Ospedale di Caserta presso SP .
Confermo che la ricorrente ha espletato attività di consulenza psichiatrica presso il Pronto Soccorso ed i reparti. Io cercavo di garantire a tutti i medici del reparto il godimento di ferie e permessi.” (Cfr. verbale di udienza del 24.01.2024).
La seconda teste escussa su istanza della ricorrente, ha riferito: “Sono dipendente Testimone_2 dell' dal 1991, sono infermiera Professionale e lavoro da sempre presso il Dipartimento di Salute Mentale. CP_1
Conosco la ricorrente abbiamo lavorato insieme per un periodo nel SP di Caserta se non sbaglio dal novembre 2015 fino al 2016. Era un dirigente medico: svolgeva le attività di tutti i medici psichiatrici in servizio;
osservava i turni di
4 mattina pomeriggio e notte come tutti i medici del reparto. Nel turno di pomeriggio e di notte vi era solo un medico. La ricorrente svolgeva anche attività di consulenza in reparto ed in pronto soccorso” (Cfr. verbale di udienza del
24.01.2024).
Tali circostanze, elementi sintomatici della subordinazione, trovano, altresì, riscontro, oltre che nella prova orale espletata, anche nella documentazione allegata dalla parte ricorrente ( cfr. allegati n.. 8 seguenti produzione parte ricorrente, quali ad esempio: nota del dr. responsabile dell'SP di Tes_1
Caserta del 1.12.2015 prot. 91725 recante comunicazione della presa in servizio della dr.ssa
[...] con orario 20,00-8,00 come da turno generale dicembre 2015; Copia della richiesta della Parte_1 dr.ssa al responsabile del SP di Caserta di poter effettuare un cambio orario della Parte_1 turnazione;
copia dei turni di servizio in cui risulta inserita la ricorrente;
schede redatte dal medico psichiatrico esaminante, dr.ssa a far tempo dal febbraio 2016 all'ottobre 2016 svolte Parte_1 presso il Pronto Soccorso dell' Caserta per consulenze psichiatriche richieste da vari sanitari Pt_3 relativamente a pazienti ricoverati presso il pronto soccorso o altri reparti dell'Azienda Ospedaliera
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, ove era localizzato il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di
Caserta della Parte_4
Come la giurisprudenza ha più volte affermato, ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, non sono sufficienti le mere indicazioni circa l'asserita continuità ed esclusività delle prestazioni rese dal lavoratore, l'elevato grado della collaborazione, l'impegno a tempo pieno, né la tipologia delle mansioni;
ciò in quanto, potendo ogni attività umana esplicarsi tanto in regime di autonomia, quanto di subordinazione, tali elementi risultano neutri, se non accompagnati dalla prova della sussistenza di un reale rapporto gerarchico e disciplinare nonché della soggezione alle direttive del datore di lavoro. La giurisprudenza ha inoltre precisato che il criterio fondamentale per l'accertamento della natura, autonoma o subordinata, del rapporto di lavoro rimane quello dell'esistenza di un potere direttivo del datore di lavoro;
tale potere, in particolare, deve avere un'ampiezza di estrinsecazione tale da consentire al datore di disporre, in maniera piena, della prestazione nell'ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva (così Cass., 13 aprile 2002, n. 5366, nonché
Cass., 29.4.2003, n. 6673 e successive conformi).
Si rileva ancora che, ove le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere (come nel caso in esame) la natura subordinata di un rapporto di lavoro, è possibile pervenire ad una diversa qualificazione di esso, soltanto se si dimostra in concreto l'elemento della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale, che assoggetta il prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, che si deve estrinsecare nella specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore medesimo;
subordinazione che deve essere in fatto provata nello svolgimento del rapporto di lavoro (Cassazione civile , sez. lav., 25 novembre 2002, n. 16582). In buona sostanza, l'eventuale dimostrazione che il
5 contratto dissimulava altre finalità di lavoro subordinato deve essere effettuata con onere della prova a carico della parte impugnante l'accordo, in modo tale da provare, per facta concludentia, che le modalità della prestazione erano diverse da quelle pattuite.
Nella fattispecie per quanto detto risulta dimostrato che la ricorrente ha sempre messo a disposizione le proprie competenze professionali secondo le esigenze specifiche del datore di lavoro essendo richiesta la sua presenza durante tutto l'orario di apertura del servizio sanitario alla quale era addetta in aperto contrasto con la prestazione oraria pattuita ovvero la presenza della medesima nei turni di lavoro analogamente agli altri medici dipendenti della azienda convenuta e lo svolgimento di tutte le attività e mansioni dei dirigenti medici psichiatrici in servizio;
ciò a dimostrazione del suo assoggettamento al potere conformativo datoriale incidente anche nelle modalità di organizzazione delle ferie, delle assenze e dei singoli compiti da svolgere.
In conclusione a parere del Tribunale, ricorrono congiuntamente i requisiti della continuità (intesa quale non occasionalità della prestazione) e della eterodirezione e si versa quindi chiaramente in una ipotesi di subordinazione. Oltre a ciò anche ammettendo che le mansioni svolte dalla ricorrente fossero di elevata professionalità e necessarie al perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione conferente, non Cont risulta allegato e dimostrato dalla che l'oggetto della prestazione corrispondesse a obiettivi e progetti specifici e determinati (al contrario risultava che la ricorrente veniva adibita a compiti istituzionali e tipici dei dirigenti medici del reparto di psichiatria).
Si deve dunque concludere che l'attività espletata dalla ricorrente, nel periodo dedotto, sia sostanzialmente riconducibile alla figura del lavoro subordinato alle dipendenze della P.A.
In quanto prestazioni qualificabili come prestazioni di lavoro subordinato rese in via di fatto alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, esse danno luogo all'applicazione della sola tutela apprestata dall'art. 2126 c.c., trattandosi di prestazioni rese in violazione delle norme imperative di legge vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego (art. 97, comma 4, Cost. e art. 35 d.lgs.
n.165/2001), che, in base al disposto dell'art. 36, comma 5, del d.lgs n. 368/2001, non possono in ogni caso dare luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
.L'art. 2126 c.c. dispone , infatti , che “ la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione , salvo il caso di illiceità ( pacificamente estranea alla fattispecie dedotta in giudizio ) ed esso costituisce esplicitazione del principio della effettività della prestazione lavorativa e della corrispettività tra questa e la controprestazione retributiva .
Con l'art. 2126 c.c. il Legislatore ha, infatti , voluto affermare che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non può pregiudicare la posizione del lavoratore , il quale vanta una serie di diritti connessi all'attività svolta , prima fra tutti quello ad un'adeguata retribuzione e alla copertura previdenziale , in conformità ai principi sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione .
6 E la disposizione trova applicazione anche nella ipotesi di nullità del rapporto di lavoro costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni ( Cass. SS.UU.n. 8519/2012 ; n.26829/2009 , n. 22669/2016 , n. 22485/2016 , n.
24120/2016 , n. 7680/2014, n. 1639/2012 , n. 12749/2008 ; n. 18276/2006 ; n. 20009/2005 ; n.
10376/2001) , in quanto gli obblighi retributivi sono connessi con l'attività lavorativa prestata in via di fatto e senza che rilevi che il rapporto sia nullo perché instaurato in violazione delle norme che regolano le assunzioni alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ( Cass. SS.UU. n.8519/2012 ;
Cass. 13940/2017)
PEo, con riferimento al periodo oggetto di causa , deve dirsi fondata la domanda in quanto non esisteva alcuna “ragione obiettiva” che giustificasse la differenza di trattamento economico tra i lavoratori comparabili a tempo indeterminato e i lavoratori precari, con la conseguenza che esiste una pretesa, di natura risarcitoria, al versamento delle correlate differenze retributive, da limitarsi al trattamento economico base e alla tredicesima mensilità spettanti al lavoratore dipendente a tempo indeterminato comparabile.
Consegue, a quanto osservato, che il danno subito dal lavoratore derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, risarcibile ai sensi dell'art. 36 cost. coincide con le retribuzioni non percepite e ciò in virtù del principio di corrispettività affermato dall'art. 2126 c.c. con riguardo alle prestazioni di lavoro svolte in via di fatto
Va, pertanto accertato il diritto della ricorrente a percepire il trattamento economico, previsto dal
CCNL di categoria, per gli anni 2016-2019 dei dirigenti medici psichiatrici (pari ad euro 2.700 netti mensili) - oltre la tredicesima mensilità, ed il trattamento di fine rapporto - per il periodo dal 16 novembre 2015 al 15 novembre 2016, detratte le somme già percepite dalla medesima quale collaboratrice coordinata e continuativa, per il medesimo periodo, con condanna dell al CP_1 pagamento delle dette differenze retributive e contributive, oltre interessi legali dalla data di matura dei crediti al soddisfo.
Non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive a titolo di straordinario permessi e malattia sia per carenza di adeguate allegazioni non avendo la parte ricorrente adeguatamente dedotto e specificato in ricorso , le ore di lavoro in eccedenza espletate e delle quali ha richiesto e il pagamento;
né indicato i giorni festivi di lavoro ovvero i giorni in cui la medesima si è assentata per malattia, sia per assenza di prova dei fatti costitutivi fondanti tali ulteriori pretese azionate. Con Va infine rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta atteso che la ricorrente ha interrotto tempestivamente la stessa notificando il ricorso entro il quinquennio.
Le spese di lite sono compensate nella misura della metà tenuto conto dell'accoglimento di parte della domanda. La restante metà è posta a carico dell' e si liquida come da dispositivo. CP_1
7 CP_ Spese di lite compensate tra la ricorrente e l' atteso che alcuna domanda è stata spiegata nei riguardi dell' . CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e dichiara che l'attività lavorativa espletata dalla ricorrente, in favore dell' si è svolta secondo le modalità tipiche del lavoro subordinato per il periodo CP_1 dal 16 novembre 2015 al 15 novembre 2016
2) accerta il diritto della ricorrente a percepire il trattamento economico, previsto dal CCNL di categoria, per gli anni 2016-2019 dei dirigenti medici psichiatrici (pari ad euro 2.700,00 mensili) - oltre la tredicesima mensilità, ed il trattamento di fine rapporto – per il periodo dal 16 novembre 2015 al 15 novembre 2016, detratte le somme già erogate alla medesima quale collaboratrice coordinata e continuativa, per il medesimo periodo, con condanna dell' al pagamento, in suo favore, CP_1 delle relative differenze retributive e contributive, oltre interessi legali dalla data di matura dei crediti al soddisfo
3) rigetta nel resto il ricorso
4) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro CP_1
2.600,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge, compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite CP_ 5) compensa le spese di lite tra la ricorrente e l'
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
8
rapp.ta e difesa dall'avvocato Sergio Como ed elettivamente domiciliata presso Parte_1 olella sito in Caserta (CE) alla via Leonetti n. 34
RICORRENTE
E
, in persona del suo l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to Stefano Vanorio ed elett.te CP_1 domiciliata presso lo studio legale sito in Caserta (CE) via Unità Italiana n. 28
RESISTENTE
E
CP
, in persona del legale rappresentante rapp.to e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala de CP_2 tis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e ola Fumo ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena, Località S. Benedetto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 28/07/2021, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, medico specializzato in psichiatria, esponeva di aver sottoscritto in data 7.10.2015 con l Controparte_4
contratto individuale di lavoro prot. 8056, a tempo determinato, con decorrenza dal
[...]
16 novembre 2015 al 15 novembre 2016 ai sensi dell'art. 15 octies del D.Lgs. n. 502/1999, che non prevedeva vincoli di subordinazione e di dipendenza, in qualità di medico specialista in psichiatria per lo svolgimento di attività di studio e ricerca nell'ambito dell'attuazione della linea progettuale Azione
Salute Mentale 19.2 della Regione Campania. Sosteneva, tuttavia, di avere sempre svolto attività di natura subordinata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge. Rilevava di avere sempre lavorato con le medesime modalità occupandosi delle mansioni sanitarie ordinarie, garantendo le esigenze e la continuità tipiche della struttura sanitaria di Aversa e Caserta e di essere stata stabilmente inserita Cont nell'organizzazione della nei turni ferie del servizio;
di avere costantemente seguito le direttive dal responsabile del servizio.
1 Tanto premesso, atteso che non aveva percepito una retribuzione commisurata alla quantità e qualità di lavoro espletato, ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo dal 15 novembre 2015 al 30 ottobre 2016, con diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello di dirigente medico psichiatra e, per l'effetto, chiedeva di condannare la società resistente al pagamento dell'importo di € 2.700,00 a titolo di retribuzione mensile netta, da cui decurtarsi gli importi già percepiti, in subordine, in caso di mancato accoglimento di detta domanda, riconoscere il risarcimento del danno generato dalla perdita di riconoscimento dell' anzianità di sevizio a fini pensionistici, pari ad € 20.000,00.
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione dell'importo pari ad € 30.000,00 a titolo di 13^ mensilità, tfr, retribuzione per lavoro straordinario per festivi, notturni, mancati permessi oltre accessori come per legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con ricorso notificato in data 15.09.2021, in data 30.09.2022 si costituiva in giudizio la resistente la quale eccepiva, preliminarmente la prescrizione CP_1 quinquennale, ex art. 2948 c.c, delle pretese fatte valere della ricorrente;
la nullità del ricorso introduttivo, per violazione dell'art. 414 c.p.c. e, nel merito, contestava la ricostruzione in fatto ed in diritto prospettata dalla ricorrente, opponendosi all'ammissione delle richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda. Il tutto con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite. CP_ Si costituiva l' che, in merito al profilo contributivo della ricorrente chiedeva di condannare la resistente datore di lavoro al pagamento dei contributi evasi/omessi non prescritti, oltre sanzioni ed ulteriori accessori di legge;
chiedeva il rigetto di ogni domanda nei confronti dell' . Controparte_5
Con vittoria delle spese di lite.
Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
*********
Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. sollevata dalla parte resistente.
È pacifico in giurisprudenza, infatti, che “nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - effettuabile anche d'ufficio e in grado di appello con apprezzamento del giudice di merito, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in quanto indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso, e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di
2 motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, al lorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore” (Cass. Civ. Sez. Lav., 8.2.2011 n. 3126).
Nel caso che occupa, dalla prospettazione dei fatti delineata nell'atto introduttivo, è chiaro che il petitum della presente controversia investe il diritto della ricorrente al riconoscimento di un rapporto lavorativo subordinato con la parte convenuta, con liquidazione degli importi dovuti a titolo di differenze di retributive, per un arco temporale specificamente allegato, e risarcimento danni.
Inoltre, l'omessa o insufficiente allegazione delle ragioni di fatto a fondamento della domanda si riflette sulla validità del ricorso introduttivo, ex art. 156 comma 2 c.p.c., solo se ed in quanto tale atto non consenta al destinatario di individuare l'esatta pretesa della quale si chiede riconoscimento (cfr. per tutte
Cass. 10048/2001) – non potendo ritenersi, in ipotesi di tal fatta, validamente instaurato il contraddittorio.
Non risulta, nel caso di specie, che la resistente abbia subìto lesione delle sue difese, visto che pare sia riuscita a sollevare articolate deduzioni in ordine a tutte le questioni ricomprese nel thema decidendum.
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Venendo al merito il ricorso è fondato per quanto di ragione e merita accoglimento nei limiti della presente motivazione.
In punto di fatto, risulta per tabulas che la ricorrente, in qualità di medico specialista in Psichiatria, ha Con prestato attività lavorativa in favore della convenuta con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15 octies del d.lgs. 502/1992. per il periodo dal 16 novembre 2015 al 15 novembre 2016 per lo svolgimento di “attività professionali nell'ambito dell'attuazione della linea progettuale Azione Salute
Mentale 19.2.
Nel suddetto contratto si dà atto della assenza di vincolo di subordinazione e di dipendenza della autonomia di esecuzione della prestazione.
Inoltre si legge che tale contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 15 octies del d.lgs. 502/1992 che prevede quanto segue “
1. Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge
23 dicembre 1996, n.662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso, di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonché di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista”
3 PE , come può evincersi dal tenore letterale della normativa innanzi richiamata, la stessa consente, alle , la stipula di contratti a termine di diritto privato (come nella specie) con Parte_2 professionisti, in possesso dei requisiti indicati, per l'attuazione di progetti finalizzati, i quali tuttavia non possono essere sostitutivi dell'attività ordinaria.
Nel caso in esame l'istruttoria compiuta ha dimostrato inequivocabilmente che il contratto sottoscritto tra le parti ha dato luogo ad una assunzione in violazione della disposizioni anzidetta, atteso che la ricorrente ha espletato le mansioni sanitarie ordinarie di dirigente medico psichiatrico, con l'inserimento stabile della medesima nei turni di servizio.
Oltre a ciò la prova testimoniale ha dimostrato che il rapporto dedotto in giudizio non si è svolto in sostanziale autonomia bensì con modalità di esecuzione della prestazione che prevedeva un effettivo assoggettamento della ricorrente al potere conformativo datoriale. In particolare, le prestazioni lavorative richieste sono risultate legate a parametri temporali e quantitativi la cui determinazione era rimessa completamente ad una decisione dei responsabili del servizio, dal momento che la ricorrente non era liberi di autodeterminare la tempistica della propria attività lavorativa, organizzando autonomamente le relative turnazioni, ma era vincolata alle disposizioni impartite dai responsabili.
Il teste , escusso su istanza della ricorrente, ha riferito: “Sono stato responsabile del reparto Testimone_1 di psichiatria dal 1990 al 2014, più meno. Successivamente sono stato primario sostituto della Unità Operativa di
Salute Mentale di Caserta e, poi, sono rientrato in Ospedale come responsabile nel reparto di psichiatria fino al pensionamento. Ho lavorato insieme alla ricorrente nel reparto di psichiatria. Svolgeva tutte le mansioni di dirigente psichiatrico : assistenza clinica dei pazienti in carico al servizio, attività ambulatoriale, attività di turno. La ricorrente Con veniva sempre inserita nei turni anche se per il contratto che aveva stipulato con l' ciò non era possibile. Io avevo informato ripetutamente di tale carenza sia il capo dipartimento di salute mentale, dott. sia il direttore Per_1 generale Risorse Umane, senza alcun esito. I turni erano firmati dallo scrivente ma potevano essere impediti se irregolari dal capo dipartimento. Il Capo Dipartimento non si è mai opposto anzi li coofirmava. Ciò accadeva per tutti gli operatori cocopro.
La ricorrente osservava tutti i turni, anche notturni e festivi. Non so dire se la ricorrente ha goduto di ferie e permessi.
Preciso che tutti i medici del reparto facevano istanza di ferie ed io le autorizzavo.
Preciso che tali richieste venivano trasmesse al dipartimento di salute mentale, settore amministrativo, che poteva anche revocarle. Ribadisco che la ricorrente ha lavorato con me quanto operavo presso l'Ospedale di Caserta presso SP .
Confermo che la ricorrente ha espletato attività di consulenza psichiatrica presso il Pronto Soccorso ed i reparti. Io cercavo di garantire a tutti i medici del reparto il godimento di ferie e permessi.” (Cfr. verbale di udienza del 24.01.2024).
La seconda teste escussa su istanza della ricorrente, ha riferito: “Sono dipendente Testimone_2 dell' dal 1991, sono infermiera Professionale e lavoro da sempre presso il Dipartimento di Salute Mentale. CP_1
Conosco la ricorrente abbiamo lavorato insieme per un periodo nel SP di Caserta se non sbaglio dal novembre 2015 fino al 2016. Era un dirigente medico: svolgeva le attività di tutti i medici psichiatrici in servizio;
osservava i turni di
4 mattina pomeriggio e notte come tutti i medici del reparto. Nel turno di pomeriggio e di notte vi era solo un medico. La ricorrente svolgeva anche attività di consulenza in reparto ed in pronto soccorso” (Cfr. verbale di udienza del
24.01.2024).
Tali circostanze, elementi sintomatici della subordinazione, trovano, altresì, riscontro, oltre che nella prova orale espletata, anche nella documentazione allegata dalla parte ricorrente ( cfr. allegati n.. 8 seguenti produzione parte ricorrente, quali ad esempio: nota del dr. responsabile dell'SP di Tes_1
Caserta del 1.12.2015 prot. 91725 recante comunicazione della presa in servizio della dr.ssa
[...] con orario 20,00-8,00 come da turno generale dicembre 2015; Copia della richiesta della Parte_1 dr.ssa al responsabile del SP di Caserta di poter effettuare un cambio orario della Parte_1 turnazione;
copia dei turni di servizio in cui risulta inserita la ricorrente;
schede redatte dal medico psichiatrico esaminante, dr.ssa a far tempo dal febbraio 2016 all'ottobre 2016 svolte Parte_1 presso il Pronto Soccorso dell' Caserta per consulenze psichiatriche richieste da vari sanitari Pt_3 relativamente a pazienti ricoverati presso il pronto soccorso o altri reparti dell'Azienda Ospedaliera
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, ove era localizzato il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di
Caserta della Parte_4
Come la giurisprudenza ha più volte affermato, ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, non sono sufficienti le mere indicazioni circa l'asserita continuità ed esclusività delle prestazioni rese dal lavoratore, l'elevato grado della collaborazione, l'impegno a tempo pieno, né la tipologia delle mansioni;
ciò in quanto, potendo ogni attività umana esplicarsi tanto in regime di autonomia, quanto di subordinazione, tali elementi risultano neutri, se non accompagnati dalla prova della sussistenza di un reale rapporto gerarchico e disciplinare nonché della soggezione alle direttive del datore di lavoro. La giurisprudenza ha inoltre precisato che il criterio fondamentale per l'accertamento della natura, autonoma o subordinata, del rapporto di lavoro rimane quello dell'esistenza di un potere direttivo del datore di lavoro;
tale potere, in particolare, deve avere un'ampiezza di estrinsecazione tale da consentire al datore di disporre, in maniera piena, della prestazione nell'ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva (così Cass., 13 aprile 2002, n. 5366, nonché
Cass., 29.4.2003, n. 6673 e successive conformi).
Si rileva ancora che, ove le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere (come nel caso in esame) la natura subordinata di un rapporto di lavoro, è possibile pervenire ad una diversa qualificazione di esso, soltanto se si dimostra in concreto l'elemento della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale, che assoggetta il prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, che si deve estrinsecare nella specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore medesimo;
subordinazione che deve essere in fatto provata nello svolgimento del rapporto di lavoro (Cassazione civile , sez. lav., 25 novembre 2002, n. 16582). In buona sostanza, l'eventuale dimostrazione che il
5 contratto dissimulava altre finalità di lavoro subordinato deve essere effettuata con onere della prova a carico della parte impugnante l'accordo, in modo tale da provare, per facta concludentia, che le modalità della prestazione erano diverse da quelle pattuite.
Nella fattispecie per quanto detto risulta dimostrato che la ricorrente ha sempre messo a disposizione le proprie competenze professionali secondo le esigenze specifiche del datore di lavoro essendo richiesta la sua presenza durante tutto l'orario di apertura del servizio sanitario alla quale era addetta in aperto contrasto con la prestazione oraria pattuita ovvero la presenza della medesima nei turni di lavoro analogamente agli altri medici dipendenti della azienda convenuta e lo svolgimento di tutte le attività e mansioni dei dirigenti medici psichiatrici in servizio;
ciò a dimostrazione del suo assoggettamento al potere conformativo datoriale incidente anche nelle modalità di organizzazione delle ferie, delle assenze e dei singoli compiti da svolgere.
In conclusione a parere del Tribunale, ricorrono congiuntamente i requisiti della continuità (intesa quale non occasionalità della prestazione) e della eterodirezione e si versa quindi chiaramente in una ipotesi di subordinazione. Oltre a ciò anche ammettendo che le mansioni svolte dalla ricorrente fossero di elevata professionalità e necessarie al perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione conferente, non Cont risulta allegato e dimostrato dalla che l'oggetto della prestazione corrispondesse a obiettivi e progetti specifici e determinati (al contrario risultava che la ricorrente veniva adibita a compiti istituzionali e tipici dei dirigenti medici del reparto di psichiatria).
Si deve dunque concludere che l'attività espletata dalla ricorrente, nel periodo dedotto, sia sostanzialmente riconducibile alla figura del lavoro subordinato alle dipendenze della P.A.
In quanto prestazioni qualificabili come prestazioni di lavoro subordinato rese in via di fatto alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, esse danno luogo all'applicazione della sola tutela apprestata dall'art. 2126 c.c., trattandosi di prestazioni rese in violazione delle norme imperative di legge vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego (art. 97, comma 4, Cost. e art. 35 d.lgs.
n.165/2001), che, in base al disposto dell'art. 36, comma 5, del d.lgs n. 368/2001, non possono in ogni caso dare luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
.L'art. 2126 c.c. dispone , infatti , che “ la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione , salvo il caso di illiceità ( pacificamente estranea alla fattispecie dedotta in giudizio ) ed esso costituisce esplicitazione del principio della effettività della prestazione lavorativa e della corrispettività tra questa e la controprestazione retributiva .
Con l'art. 2126 c.c. il Legislatore ha, infatti , voluto affermare che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non può pregiudicare la posizione del lavoratore , il quale vanta una serie di diritti connessi all'attività svolta , prima fra tutti quello ad un'adeguata retribuzione e alla copertura previdenziale , in conformità ai principi sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione .
6 E la disposizione trova applicazione anche nella ipotesi di nullità del rapporto di lavoro costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni ( Cass. SS.UU.n. 8519/2012 ; n.26829/2009 , n. 22669/2016 , n. 22485/2016 , n.
24120/2016 , n. 7680/2014, n. 1639/2012 , n. 12749/2008 ; n. 18276/2006 ; n. 20009/2005 ; n.
10376/2001) , in quanto gli obblighi retributivi sono connessi con l'attività lavorativa prestata in via di fatto e senza che rilevi che il rapporto sia nullo perché instaurato in violazione delle norme che regolano le assunzioni alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ( Cass. SS.UU. n.8519/2012 ;
Cass. 13940/2017)
PEo, con riferimento al periodo oggetto di causa , deve dirsi fondata la domanda in quanto non esisteva alcuna “ragione obiettiva” che giustificasse la differenza di trattamento economico tra i lavoratori comparabili a tempo indeterminato e i lavoratori precari, con la conseguenza che esiste una pretesa, di natura risarcitoria, al versamento delle correlate differenze retributive, da limitarsi al trattamento economico base e alla tredicesima mensilità spettanti al lavoratore dipendente a tempo indeterminato comparabile.
Consegue, a quanto osservato, che il danno subito dal lavoratore derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, risarcibile ai sensi dell'art. 36 cost. coincide con le retribuzioni non percepite e ciò in virtù del principio di corrispettività affermato dall'art. 2126 c.c. con riguardo alle prestazioni di lavoro svolte in via di fatto
Va, pertanto accertato il diritto della ricorrente a percepire il trattamento economico, previsto dal
CCNL di categoria, per gli anni 2016-2019 dei dirigenti medici psichiatrici (pari ad euro 2.700 netti mensili) - oltre la tredicesima mensilità, ed il trattamento di fine rapporto - per il periodo dal 16 novembre 2015 al 15 novembre 2016, detratte le somme già percepite dalla medesima quale collaboratrice coordinata e continuativa, per il medesimo periodo, con condanna dell al CP_1 pagamento delle dette differenze retributive e contributive, oltre interessi legali dalla data di matura dei crediti al soddisfo.
Non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive a titolo di straordinario permessi e malattia sia per carenza di adeguate allegazioni non avendo la parte ricorrente adeguatamente dedotto e specificato in ricorso , le ore di lavoro in eccedenza espletate e delle quali ha richiesto e il pagamento;
né indicato i giorni festivi di lavoro ovvero i giorni in cui la medesima si è assentata per malattia, sia per assenza di prova dei fatti costitutivi fondanti tali ulteriori pretese azionate. Con Va infine rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta atteso che la ricorrente ha interrotto tempestivamente la stessa notificando il ricorso entro il quinquennio.
Le spese di lite sono compensate nella misura della metà tenuto conto dell'accoglimento di parte della domanda. La restante metà è posta a carico dell' e si liquida come da dispositivo. CP_1
7 CP_ Spese di lite compensate tra la ricorrente e l' atteso che alcuna domanda è stata spiegata nei riguardi dell' . CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e dichiara che l'attività lavorativa espletata dalla ricorrente, in favore dell' si è svolta secondo le modalità tipiche del lavoro subordinato per il periodo CP_1 dal 16 novembre 2015 al 15 novembre 2016
2) accerta il diritto della ricorrente a percepire il trattamento economico, previsto dal CCNL di categoria, per gli anni 2016-2019 dei dirigenti medici psichiatrici (pari ad euro 2.700,00 mensili) - oltre la tredicesima mensilità, ed il trattamento di fine rapporto – per il periodo dal 16 novembre 2015 al 15 novembre 2016, detratte le somme già erogate alla medesima quale collaboratrice coordinata e continuativa, per il medesimo periodo, con condanna dell' al pagamento, in suo favore, CP_1 delle relative differenze retributive e contributive, oltre interessi legali dalla data di matura dei crediti al soddisfo
3) rigetta nel resto il ricorso
4) condanna l' al pagamento di metà delle spese di lite, detta metà che liquida in euro CP_1
2.600,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge, compensando tra le parti la restante metà delle spese di lite CP_ 5) compensa le spese di lite tra la ricorrente e l'
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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