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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/02/2024, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 20.12.2023 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Rosa Taccogna ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 19.01.2024 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) la SI.ra resterà ad abitare nell'appartamento sito in Monza via F. D. Guerrazzi Parte_1
n. 10 di comproprietà degli stessi nella misura del 50% ciascuno, mantenendo i mobili e le suppellettili, di esclusiva proprietà della stessa, con esclusione dei beni personali di proprietà del coniuge e precisamente Credenza in legno con vetrina, Quadrone con Scimmia- Quadri di proprietà, tv, beni che il SI. ritirerà concordando i tempi con la SI.ra Parte_2 Pt_1
2) i coniugi hanno deciso che dal 15.12.2025 l'immobile di Via Francesco Guerrazzi, 10 a Monza sarà posto in vendita al prezzo di 250.000,00 euro, e tale impegno a vendere consentirà agli stessi di affidare ad una agenzia immobiliare il relativo incarico di vendita;
il ricavato della vendita sarà ripartito tra le parti nella misura del 50% decurtati oneri di competenza connessi all'immobile di qualunque natura (a mero titolo di esempi: spese agenzia, spese notarili, spese straordinarie, imposte e tasse, ecc…); le parti potranno altresì decidere di acquistare la quota dell'altro alle medesime condizioni comunicando il loro interesse a mezzo email e/o altro mezzo idoneo a tale fine;
3) La SI.ra resterà ad abitare la casa e resteranno a suo carico le spese ordinarie, Parte_1
mentre le spese straordinarie restano a carico di entrambi i proprietari nella misura del 50%.
4) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di mantenimento anticipato, Parte_2 Parte_1
la somma pari ad E. 14.400,00, a mezzo bonifico istantaneo entro 2 gg. dalla data della sottoscrizione del ricorso, corrispondente a E. 300,00 al mese per i 4 anni;
5) L'auto verrà trasferita dal SI. alla SI.ra entro 10gg dalla data CP_1 Parte_2 Parte_1
del ricorso, a titolo gratuito e le spese di trapasso e voltura assicurazione saranno ripartite al 50%.
6) Il SI. è formalmente titolare di una Moto Honda Integra 750 targata Parte_2
EF22921 ed un'auto Meriva targata DZ356VY, ma la SI.ra ha contribuito all'acquisto Parte_1
degli stessi versato il 50% del prezzo;
ad oggi i beni hanno il seguente valore commerciale: Moto
Honda E. 6.500,00, Auto Meriva E. 4.800,00, pertanto il SI. restituirà e verserà Parte_2
alla SI.ra il 50% del valore commerciale della moto e della macchina, e tenuto conto altresì Pt_1
che la SI.ra ha pagato tutte le spese di gestione auto e moto il SI. , Parte_1 Parte_2
verserà alla la somma pari ad E. 5.650,00 complessivo a mezzo bonifico istantaneo entro 2 Pt_1
gg. dalla data della firma del ricorso;
7) Che le parti hanno sostenuto spese di gestione varie della famiglia e che alla data del 17.12.2023 il SI. vanta un credito di soli E. 106,00 nei confronti della SI.ra Parte_2 Pt_1
8) Che il passaggio di proprietà della vettura sopra indicata ha il costo di E. 500,00, e che il SI.
verserà entro 2 gg alla SI.ra il suo 50% pari ad E. 250,00 Parte_2 Pt_1
9) Pertanto il SI. verserà alla SI.ra entro 2 gg dalla firma del ricorso la somma Parte_2 Pt_1
complessiva pari ad E. 20.194,00 a mezzo bonifico istantaneo (già decurtato il credito dallo stesso vantato apri ad E. 106,00) con la seguente modalità di pagamento il 50% entro la data di fissazione della data di udienza presidenziale, che avverrà con scambio di note da depositare telematicamente.
10) Il SI. ha già lasciato la casa familiare, e potrà farvi accesso sino a quando la SI.ra Parte_2 occuperà l'immobile e su accordo con la SI.ra con anche semplice comunicazione Pt_1 Pt_1
messaggistica;
11) Il cane viene assegnato alla SI.ra la quale se ne prenderà cura in via esclusiva. Pt_1
12) Le parti dichiarano di aver regolato le posizioni economiche alla data del 17.12.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza e, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Monza in data
13.07.2013;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monza per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 92, parte I, anno 2013);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di ConSIlio in data 02.02.2024
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di conSIlio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 20.12.2023 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Rosa Taccogna ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 19.01.2024 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) la SI.ra resterà ad abitare nell'appartamento sito in Monza via F. D. Guerrazzi Parte_1
n. 10 di comproprietà degli stessi nella misura del 50% ciascuno, mantenendo i mobili e le suppellettili, di esclusiva proprietà della stessa, con esclusione dei beni personali di proprietà del coniuge e precisamente Credenza in legno con vetrina, Quadrone con Scimmia- Quadri di proprietà, tv, beni che il SI. ritirerà concordando i tempi con la SI.ra Parte_2 Pt_1
2) i coniugi hanno deciso che dal 15.12.2025 l'immobile di Via Francesco Guerrazzi, 10 a Monza sarà posto in vendita al prezzo di 250.000,00 euro, e tale impegno a vendere consentirà agli stessi di affidare ad una agenzia immobiliare il relativo incarico di vendita;
il ricavato della vendita sarà ripartito tra le parti nella misura del 50% decurtati oneri di competenza connessi all'immobile di qualunque natura (a mero titolo di esempi: spese agenzia, spese notarili, spese straordinarie, imposte e tasse, ecc…); le parti potranno altresì decidere di acquistare la quota dell'altro alle medesime condizioni comunicando il loro interesse a mezzo email e/o altro mezzo idoneo a tale fine;
3) La SI.ra resterà ad abitare la casa e resteranno a suo carico le spese ordinarie, Parte_1
mentre le spese straordinarie restano a carico di entrambi i proprietari nella misura del 50%.
4) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di mantenimento anticipato, Parte_2 Parte_1
la somma pari ad E. 14.400,00, a mezzo bonifico istantaneo entro 2 gg. dalla data della sottoscrizione del ricorso, corrispondente a E. 300,00 al mese per i 4 anni;
5) L'auto verrà trasferita dal SI. alla SI.ra entro 10gg dalla data CP_1 Parte_2 Parte_1
del ricorso, a titolo gratuito e le spese di trapasso e voltura assicurazione saranno ripartite al 50%.
6) Il SI. è formalmente titolare di una Moto Honda Integra 750 targata Parte_2
EF22921 ed un'auto Meriva targata DZ356VY, ma la SI.ra ha contribuito all'acquisto Parte_1
degli stessi versato il 50% del prezzo;
ad oggi i beni hanno il seguente valore commerciale: Moto
Honda E. 6.500,00, Auto Meriva E. 4.800,00, pertanto il SI. restituirà e verserà Parte_2
alla SI.ra il 50% del valore commerciale della moto e della macchina, e tenuto conto altresì Pt_1
che la SI.ra ha pagato tutte le spese di gestione auto e moto il SI. , Parte_1 Parte_2
verserà alla la somma pari ad E. 5.650,00 complessivo a mezzo bonifico istantaneo entro 2 Pt_1
gg. dalla data della firma del ricorso;
7) Che le parti hanno sostenuto spese di gestione varie della famiglia e che alla data del 17.12.2023 il SI. vanta un credito di soli E. 106,00 nei confronti della SI.ra Parte_2 Pt_1
8) Che il passaggio di proprietà della vettura sopra indicata ha il costo di E. 500,00, e che il SI.
verserà entro 2 gg alla SI.ra il suo 50% pari ad E. 250,00 Parte_2 Pt_1
9) Pertanto il SI. verserà alla SI.ra entro 2 gg dalla firma del ricorso la somma Parte_2 Pt_1
complessiva pari ad E. 20.194,00 a mezzo bonifico istantaneo (già decurtato il credito dallo stesso vantato apri ad E. 106,00) con la seguente modalità di pagamento il 50% entro la data di fissazione della data di udienza presidenziale, che avverrà con scambio di note da depositare telematicamente.
10) Il SI. ha già lasciato la casa familiare, e potrà farvi accesso sino a quando la SI.ra Parte_2 occuperà l'immobile e su accordo con la SI.ra con anche semplice comunicazione Pt_1 Pt_1
messaggistica;
11) Il cane viene assegnato alla SI.ra la quale se ne prenderà cura in via esclusiva. Pt_1
12) Le parti dichiarano di aver regolato le posizioni economiche alla data del 17.12.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza e, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Monza in data
13.07.2013;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monza per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 92, parte I, anno 2013);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese di lite
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di ConSIlio in data 02.02.2024
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti