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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1558/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù giusta delega di funzioni presidenziali di cui alle Tabelle di organizzazione dell'intestato Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado ex artt. 15 d.lgs. 150/2011 e 170 d.P.R. 115/2002 iscritta al n. r.g.
1558/2024, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
avv. STEFANIA DI (CF , costituita in proprio C.F._1
RICORRENTE
contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
INTIMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza delli 11/02/2025:
Il procuratore di STEFANIA DI ha insistito nel ricorso chiedendo, pertanto: «previo accertamento della prestazione d'opera professionale svolta dall'Avv. Stefania Rindi altresì provata documentalmente, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare al ricorrente il pagamento della somma di euro 1.302.95= oltre accessori di legge o quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, nonché alle competenze e spese del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/07/2024 l'avv. DI STEFANIA ha proposto opposizione avverso il decreto dep. li 11 luglio 2024 pronunciato da questo Tribunale, sezione penale, nel procedimento RGNR
7514/2014 RG DIB 2045/2016 con il quale è stata liquidata la somma di € 600,00 a titolo di compenso per l'attività professionale prestata in qualità di difensore di imputato irreperibile.
A fondamento dell'opposizione ha allegato e dedotto:
pagina 1 di 3 - di aver svolto, nel procedimento sopra indicato, definito con sentenza pronunciata il 9 febbraio
2022, le funzioni di difensore d'ufficio di , nato in [...] in data [...]; CP_2
- di aver presentato istanza di liquidazione il 29.1.2024;
- che era stato liquidato il compenso unicamente con riferimento alla fase di studio e decisionale;
- che, tuttavia, la liquidazione doveva ritenersi incongrua e sproporzionata, essendo stata svolta attività istruttoria con escussione di testi (in numero di due) ed esame di documenti, e lka celebrazione di sette udienza, come anche risulta dal testo della sentenza.
Non costituendosi in giudizio il convenuto, ritenuta la regolarità della notifica ne è stata CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita sulle produzioni documentali ma senza acquisizione degli atti del procedimento penale, che da attestazione di cancelleria del 12.12.24 non sono stati reperiti in archivio.
Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 11/02/2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. L'opposizione è fondata e, pertanto meritevole di accoglimento.
1.1. Ai sensi dell'art. 117 d.P.R. 115/2002 «l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall' articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84». Tale ipotesi ricorre pacificamente nel caso di specie, dandosene atto in sede di decreto opposto.
1.2. Il provvedimento opposto è censurata nella parte in cui ha omesso la liquidazione per la fase istruttoria. La censura coglie nel segno.
Invero, benché, nonostante le richieste, non sia stato possibile acquisire gli atti del procedimento penale, dalla documentazione prodotta dalle parte ricorrente si evince lo svolgimento della fase istruttoria del procedimento: in sentenza, infatti, si dà atto dell'escussione della persona offesa, il che emerge anche dal verbale dell'udienza del 3 aprile 2020, ove è indicata l'assunzione di altro teste del Pubblico Ministero.
Occorre, dunque, procedere in questa sede alla liquidazione del compenso spettante all'avv. DI
STEFANIA, per la fase istruttoria, non risultando mosse censure con riferimento alla quantificazione del compenso liquidato per le altre fasi.
1.3. Sul punto, mette conto rilevare che, ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002, «l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa»; Soggiunge, poi, l'art. 106 bis d.P.R. 115/2002 che «gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».
pagina 2 di 3 Al fine di individuare degli standard comuni per la liquidazione dei compensi professionali, il Tribunale di Prato, assieme al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato e alla Camera Penale di Prato, ha elaborato, nel corso degli anni, vari protocolli d'intesa, e, da ultimo, il “Protocollo sui profili procedimentali per la celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato (art. 74 T.U. spese di giustizia) ed equiparati: collaboratori di giustizia (art. 115 T.U.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U.) e imputati irreperibili, di fatto o dichiarati a seguito di specifico provvedimento (art. 117 T.U.)”, siglato il 7 novembre 2021.
Ritiene il Tribunale in sede di opposizione che — ferma restando la non vincolabilità per via convenzionale della discrezionalità giudiziale, garantita dall'art. 101 Cost. — non vi siano, nel caso di specie, ragioni per discostarsi dalle “tabelle standardizzate” accluse al Protocollo (del resto, espressamente richiamato nell'istanza di liquidazione), con riferimento all'ipotesi base (meno di tre testi), ove si sia tenuto un numero di udienze superiore a 5.
Ferma restando la liquidazione dei compensi per le fasi di studio (€ 225,00) e decisionale (€ 675,00) — come segnalato, non oggetto di censura — occorre, pertanto, riconoscere, per la fase istruttoria, il compenso di € 700,00, per un totale di € 1.600,00 sui cui occorre applicare la riduzione di un terzo.
Conclusivamente, accolta l'opposizione, deve liquidarsi all'avv. DI STEFANIA, il compenso di
€ 1.066,67 oltre rimborso spese generali, iva e CPA.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa e della natura del procedimento, dei valori medi per lo scaglione fino a € 1.100,00 con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo. Debbono altresì essere riconosciuti i seguenti esborsi:
€ 98,00 per CU ed € 27,00 per anticipazioni forfettarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando in unico grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione avverso il decreto di accoglimento parziale dell'istanza ex art. 117 TUSG formulata dall'avv. DI STEFANIA, pronunciato dal Tribunale di Prato e depositato li 11 luglio 2024 nel procedimento RGNR 7514/2014 RG DIB 2045/2016;
- liquida in favore dell'avv. STEFANIA DI la somma di € 1.066,67 oltre al rimborso spese generali, iva e CPA come per legge;
- condanna il a rimborsare all'avv. STEFANIA DI le spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 125,00 per spese, € 462,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 14 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù giusta delega di funzioni presidenziali di cui alle Tabelle di organizzazione dell'intestato Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado ex artt. 15 d.lgs. 150/2011 e 170 d.P.R. 115/2002 iscritta al n. r.g.
1558/2024, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
avv. STEFANIA DI (CF , costituita in proprio C.F._1
RICORRENTE
contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
INTIMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza delli 11/02/2025:
Il procuratore di STEFANIA DI ha insistito nel ricorso chiedendo, pertanto: «previo accertamento della prestazione d'opera professionale svolta dall'Avv. Stefania Rindi altresì provata documentalmente, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare al ricorrente il pagamento della somma di euro 1.302.95= oltre accessori di legge o quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, nonché alle competenze e spese del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/07/2024 l'avv. DI STEFANIA ha proposto opposizione avverso il decreto dep. li 11 luglio 2024 pronunciato da questo Tribunale, sezione penale, nel procedimento RGNR
7514/2014 RG DIB 2045/2016 con il quale è stata liquidata la somma di € 600,00 a titolo di compenso per l'attività professionale prestata in qualità di difensore di imputato irreperibile.
A fondamento dell'opposizione ha allegato e dedotto:
pagina 1 di 3 - di aver svolto, nel procedimento sopra indicato, definito con sentenza pronunciata il 9 febbraio
2022, le funzioni di difensore d'ufficio di , nato in [...] in data [...]; CP_2
- di aver presentato istanza di liquidazione il 29.1.2024;
- che era stato liquidato il compenso unicamente con riferimento alla fase di studio e decisionale;
- che, tuttavia, la liquidazione doveva ritenersi incongrua e sproporzionata, essendo stata svolta attività istruttoria con escussione di testi (in numero di due) ed esame di documenti, e lka celebrazione di sette udienza, come anche risulta dal testo della sentenza.
Non costituendosi in giudizio il convenuto, ritenuta la regolarità della notifica ne è stata CP_1 dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita sulle produzioni documentali ma senza acquisizione degli atti del procedimento penale, che da attestazione di cancelleria del 12.12.24 non sono stati reperiti in archivio.
Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 11/02/2025, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. L'opposizione è fondata e, pertanto meritevole di accoglimento.
1.1. Ai sensi dell'art. 117 d.P.R. 115/2002 «l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall' articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84». Tale ipotesi ricorre pacificamente nel caso di specie, dandosene atto in sede di decreto opposto.
1.2. Il provvedimento opposto è censurata nella parte in cui ha omesso la liquidazione per la fase istruttoria. La censura coglie nel segno.
Invero, benché, nonostante le richieste, non sia stato possibile acquisire gli atti del procedimento penale, dalla documentazione prodotta dalle parte ricorrente si evince lo svolgimento della fase istruttoria del procedimento: in sentenza, infatti, si dà atto dell'escussione della persona offesa, il che emerge anche dal verbale dell'udienza del 3 aprile 2020, ove è indicata l'assunzione di altro teste del Pubblico Ministero.
Occorre, dunque, procedere in questa sede alla liquidazione del compenso spettante all'avv. DI
STEFANIA, per la fase istruttoria, non risultando mosse censure con riferimento alla quantificazione del compenso liquidato per le altre fasi.
1.3. Sul punto, mette conto rilevare che, ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002, «l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa»; Soggiunge, poi, l'art. 106 bis d.P.R. 115/2002 che «gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».
pagina 2 di 3 Al fine di individuare degli standard comuni per la liquidazione dei compensi professionali, il Tribunale di Prato, assieme al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato e alla Camera Penale di Prato, ha elaborato, nel corso degli anni, vari protocolli d'intesa, e, da ultimo, il “Protocollo sui profili procedimentali per la celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato (art. 74 T.U. spese di giustizia) ed equiparati: collaboratori di giustizia (art. 115 T.U.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U.) e imputati irreperibili, di fatto o dichiarati a seguito di specifico provvedimento (art. 117 T.U.)”, siglato il 7 novembre 2021.
Ritiene il Tribunale in sede di opposizione che — ferma restando la non vincolabilità per via convenzionale della discrezionalità giudiziale, garantita dall'art. 101 Cost. — non vi siano, nel caso di specie, ragioni per discostarsi dalle “tabelle standardizzate” accluse al Protocollo (del resto, espressamente richiamato nell'istanza di liquidazione), con riferimento all'ipotesi base (meno di tre testi), ove si sia tenuto un numero di udienze superiore a 5.
Ferma restando la liquidazione dei compensi per le fasi di studio (€ 225,00) e decisionale (€ 675,00) — come segnalato, non oggetto di censura — occorre, pertanto, riconoscere, per la fase istruttoria, il compenso di € 700,00, per un totale di € 1.600,00 sui cui occorre applicare la riduzione di un terzo.
Conclusivamente, accolta l'opposizione, deve liquidarsi all'avv. DI STEFANIA, il compenso di
€ 1.066,67 oltre rimborso spese generali, iva e CPA.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa e della natura del procedimento, dei valori medi per lo scaglione fino a € 1.100,00 con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo. Debbono altresì essere riconosciuti i seguenti esborsi:
€ 98,00 per CU ed € 27,00 per anticipazioni forfettarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando in unico grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione avverso il decreto di accoglimento parziale dell'istanza ex art. 117 TUSG formulata dall'avv. DI STEFANIA, pronunciato dal Tribunale di Prato e depositato li 11 luglio 2024 nel procedimento RGNR 7514/2014 RG DIB 2045/2016;
- liquida in favore dell'avv. STEFANIA DI la somma di € 1.066,67 oltre al rimborso spese generali, iva e CPA come per legge;
- condanna il a rimborsare all'avv. STEFANIA DI le spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 125,00 per spese, € 462,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 14 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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