Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/03/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere
Terza sezione civile
R.G.1689/2017
Verbale di udienza del 07.03.2025 celebrata ex art. 127 ter cpc
Il Gop, dato atto che i difensori delle parti hanno depositato nel termine indicato note conclusive richiamando le eccezioni sollevate e riportandosi ai propri atti introduttivi per l'udienza disposta per il 07.03.25 ex art. 127 ter cpc;
preso atto delle osservazioni e conclusioni delle parti formulate con le note autorizzate in luogo della discussione orale, all'esito delle stesse decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott.ssa Raffaelina Chioccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1689 del registro generale per gli affari civili contenziosi dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza del 7/3/2025, con assegnazione contestuale dei termini di legge per il deposito di note conclusionali ex art. 281 sexies cpc
TRA
(C.F. ), in persona della sua procuratrice Parte_1 C.F._1 speciale (C.F. , rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._2 giusta procura in atti, dall' Avv.to Osvaldo Bellocchio (C.F. ), C.F._3
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del , legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Giorgio Magliocca (C.F. ), presso il cui studio, sito inTeano C.F._4
(CE), in viale Italia, 118, elegge domicilio
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento ex RD. 639/1910
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge 18/06/09 n. 69, indicando la succinta esposizione dello svolgimento dei fatti processuali, consistente in un sintetico resoconto inerente al contenuto sostanziale della causa e contenente gli elementi di fatto e di diritto valutati nella decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO:
Con atto notificato in data 6/2/2017, l'attore ha citato in giudizio il
[...]
per far dichiarare la nullità dell'atto di ingiunzione di pagamento Controparte_1 di 29,635,63 euro, somma dovuta per canoni enfiteutici di terreni di proprietà del predetto Ente e relativi alle annualità 2008-2013.
In particolare, questi lamenta l'omessa indicazione dei criteri adottati per la quantificazione dei canoni, risultando, così, l'oggetto dell'obbligazione indeterminato e indeterminabile.
Inoltre, si rileva che l'atto de quo non contempla il termine entro il quale proporre ricorso, né fa riferimento all'Autorità da adire a tal fine. Viene contestato, altresì, l'importo del canone liquidato dall'Amministrazione, ritenendosi che questo corrisponda a 986,52 euro, anziché a 29,6345,63 euro, secondo quanto preteso dall'opposto.
Si è costituito in giudizio il convenuto, che ha confutato la fondatezza dell'eccezione di nullità sollevata dall'attore, rilevando che la mancanza degli elementi richiesti dalla legge non sia causa di invalidità del provvedimento amministrativo, in conformità a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità e dal Consiglio di Stato.
Questi ha, altresì, evidenziato l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta riguardo alla determinazione del canone, essendosi conformato ai dettami della Corte Costituzionale in materia.
A tale proposito, la Consulta ha stabilito l'aggiornamento periodico dei canoni enfiteutici secondo coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.
Non essendo, tuttavia, prerogativa di tale organo dettare una regolamentazione specifica e non avendo il legislatore emanato una o in assenza di una disciplina legislativa di dettaglio o di previsioni legislative dettagliate, l'Ente convenuto si è uniformato ai criteri dettati dalla Circolare della Regione Campania del 7/11/2007, ove è stabilito che un equo canone enfiteutico non può essere inferiore a cinque volte il reddito dominicale del 1939.
Si osserva, altresì, che il canone enfiteutico, quale onere gravante sul fondo, è imprescrittibile e perpetuo fino all'affrancazione e che il suo aggiornamento opera anche in relazione ai canoni pregressi, che sono dovuti maggiorati di interessi.
La natura del canone in oggetto esclude, infine, la rilevanza delle vicende circolatorie del bene, potendo il concedente ricavare forzatamente dal fondo il valore della prestazione che gli è dovuta da chiunque abbia il possesso del bene.
La circostanza che i terreni oggetto di enfiteusi siano stati concessi anche ad altri componenti della famiglia non costituisce, poi, un ostacolo o un limite Parte_2 all'adempimento per intero da parte dell'opponente della prestazione dovuta, posto che, ai sensi dell'art. 1294 c.c., la solidarietà tra condebitori in solido si presume, salvo che dalla legge o dal titolo non risulti diversamente.
Nel corso della prima udienza, celebrata in data 28/6/2017, l'attore ha contestato la scelta del convenuto di non essersi attenuto a parametri normativi o contrattuali, avendo optato per criteri non vincolanti per la quantificazione delle prestazioni, in quanto contenuti in una circolare. E' stata, poi, dedotta la sproporzione per eccesso del canone richiesto sia rispetto alle presumibili utilità che l'enfiteuta ricaverebbe dai fondi, sia rispetto al valore convenzionale della piena proprietà, pari alla metà di quello riconosciuto o attribuito al diritto parziario.
Si è contestato, altresì, la mancata dimostrazione dell'esistenza del credito o il mancato assolvimento dell'onere della prova del fatto costitutivo del credito da parte del convenuto, richiedendosi la sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento opposto.
Il convenuto ha ribadito quanto riportato nella comparsa di risposta in ordine alle modalità di calcolo del canone, evidenziando che, in assenza di riferimenti normativi per la sua determinazione, l'unico atto disponibile a regolamentare la materia de qua è la circolare citata.
Si oppone, infine, alla richiesta di sospensiva dell'ingiunzione.
In corso di causa, concessi i termini ex art. 183 c.6 cpc, le parti hanno depositato memorie istruttorie.
L'attore ha ribadito i rilievi svolti in punto di riparto dell'onere della prova, sottolineando, altresì, l'illogicità dei criteri adottati o utilizzati per la determinazione dei canoni enfiteutici, posto che la circolare richiamata disciplina un caso diverso da quello di specie e riguardante l'occupazione abusiva di terreni gravati da uso civico.
Si osserva, poi, che tale provvedimento ha stabilito l'obbligo per tali enti di emanare uno specifico regolamento per la riscossione dei suddetti canoni, adempimento che nel caso di specie non è stato assolto.
Ove venga accertata l'esistenza del titolo costitutivo del credito, l'attore propone di ricalcolare i canoni adottando, quale parametro di riferimento, quello del reddito dominicale rivalutato dell'80% ai sensi dell'art. 3 c.50 l.662/96, a cui va aggiunta l'ulteriore rivalutazione monetaria secondo i coefficienti ISTAT.
Il convenuto ha prodotto in giudizio copia della delibera, datata 29/1/2019, in cui si illustra il criterio adottato per l'adeguamento dei canoni enfiteutici, reiterando le considerazioni precedentemente svolte al riguardo e dando atto, con un puntuale excursus normativo o con puntuali riferimenti normativi, della competenza regionale nella materia in esame o in materia di usi civici.
Questi ha chiesto l'ammissione di una CTU per verificare l'esattezza dei criteri applicati, stante la contestazione degli stessi dalla parte attrice. Ammessa la CTU, risulta affidato l'incarico al consulente di determinare la misura del canone annuo di natura enfiteutica relativo ai terreni oggetto di causa.
Il perito o il consulente ha ritenuto applicabile il coefficiente di aggiornamento del 1,80% del reddito dominicale utilizzato ai fini del calcolo delle imposte sui redditi indicato dall'art. 3, comma 50, della legge n. 662 del 23/12/1996, moltiplicando questo per il coefficiente ISTAT.
All'udienza cartolare del 10/5/2022, con l'assegnazione alle parti di un termine sino a 5 gg prima per il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Nelle predette note l'attore ha dichiarato di associarsi alle conclusioni del CTU, che ha corroborato il criterio dallo stesso suggerito.
Il ctu ha infatti così determinato il canone enfiteutico dovuto per gli anni 2008-2013:
“Calcolo dei canoni enfiteusi.
Per i terreni allibrati nel catasto terreni del Comune di al foglio Controparte_1
3, particella 52, 53, 84, 91, 102, foglio 4, particella 2, 3, 7, 10, foglio 5, particella 6,
9, con un reddito dominicale complessivo di € 591,91 ed intestati, per il periodo considerato, a:
- per ½, dal 1/1/2008 al 31/12/2013; Parte_3
- a , per ½, dal /1/2008 al 26/03/2013; Parte_4
- a , per ½, dal 26/03/2013 al 31/12/2013, Parte_5
i canoni risultano i seuenti:
Canone anno 2008
RD x 1,80 x 1.259 = € 591,91 x 1,80 x 1.259 = € 1.341,39
Canone anno 2009
RD x 1,80 x 1. 272= € 591,91 x 1,80 x 1.272 = € 1.355,24
Canone anno 2010
RD x 1,80 x 1.296 = € 591,91 x 1,80 x 1.296 = € 1.380,81
Canone anno 2011
RD x 1,80 x 1.337 = € 591,91 x 1,80 x 1.337 = € 1.424,49
Canone anno 2012
RD x 1,80 x 1.369 = € 591,91 x 1,80 x 1.369 = € 1.458,59 Canone anno 2013
RD x 1,80 x 1.377 = € 591,91 x 1,80 x 1.377 = € 1.467,11
Totale canoni € 8.427,63
La somma di € 8.427,63, oltre interessi legali semplici su ciascuna annualità fino al soddisfo, è dovuta, salva l'applicazione dell'art. 1294 c.c., per una metà dall'opponente e per l'altra metà da e Parte_3 Parte_4
.” Parte_5
Il convenuto, invece, ha reiterato o ha ribadito le argomentazioni esposte nelle memorie istruttorie, contestando l'iniziativa dell'autorità giudiziaria di sostituirsi al CP_1 nella quantificazione del canone, attribuzione che rientra nella competenza del predetto
Ente e che costituisce espressione di discrezionalità tecnica.
La causa è stata, quindi, rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc per l'udienza del 07.03.2025, disponendosi lo svolgimento della discussione mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
La domanda attrice è fondata.
Si rileva che il convenuto non ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente, non avendo prodotto in giudizio copia del provvedimento concessorio di legittimazione in favore del possessore del fondo o di altro titolo costitutivo del diritto reale.
A tale proposito, la Cassazione ha statuito che spetta al creditore provare i fatti che costituiscono il fondamento del suo diritto, in ossequio al disposto dell'art 2697 c.c., nonché il danno subito e la scadenza del termine previsto per l'adempimento. (cf. S.U. 577/2008)
L'opposto si è limitato, invece, a indicare nella comunicazione del 24/11/2015 i titoli legittimanti la sua pretesa, senza, tuttavia, produrne copia in giudizio.
Sono state allegate, infatti, solo copie delle visure catastali dei terreni concessi all'attore, che non costituiscono, però, documenti idonei a dimostrare la pretesa creditoria.
Al riguardo, la Cassazione ha statuito che, “essendo il catasto preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può, in assenza di altri e più qualificanti elementi e in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti, essere provato in base alla mera annotazione dei dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze solo il valore di semplici indizi.” (cfr. Cass., Sez. 2, n.9096, del 24/8/1991; Sez.2 n.3398 del 05/06/1984). Pur tuttavia tenuto conto della richiesta resa dal opposto, e stante la CP_1 riformulazione del calcolo dei canoni dovuti, cui ha aderito parte opponente, dichiara cessata la materia del contendere, e nel contempo annulla l'ingiunzione opposta.
Spese compensate.
PQM
- Accoglie la domanda attrice, in quanto fondata nel merito.
- Annulla l'ordinanza opposta resa dal Controparte_1
- Compensa tra le parti le spese e compensi del giudizio, comprese quelle liquidate per la CTU espletata, dichiarando cessata la materia del contendere come da dichiarazione resa dall'opposto comune cui ha dato adesione parte opponente. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 07.03.2025
Il Gop
Dr.Raffaelina Chioccarelli