Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 02001/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02764/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2764 del 2024, proposto da
Eg Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Marrapese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti - Aria Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo, Giuseppina Squillace, Alice Castrogiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
in relazione alla procedura CIG B277DD3585
- della Nota del 17.9.2024 con la quale ARIA, nell’ambito della procedura aperta multilotto ARIA_2024_008.5 ha escluso la ricorrente, con riferimento al lotto n. 19 relativo al principio attivo rivaroxaban 10 mg, per la mancata allegazione in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, del Modello di “Dichiarazione di offerta economica”;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ivi compresi: la comunicazione di ARIA del 4.9.2024 recante l’avvio del procedimento di esclusione, nonché gli atti costituenti la lex specialis di gara (determina di indizione della procedura, bando, progetto di gara, disciplinare, schema di convenzione, capitolato tecnico e tabella prodotti), con particolare riferimento alle previsioni del disciplinare (art. 15.4 offerta economica – step 3 punto 7 lettera b) che richiedono l’allegazione della “Dichiarazione di offerta economica” a pena di esclusione, nonché di quelle (art. 16) che escludono il soccorso istruttorio per le carenze formali afferenti all’offerta economica, oltre che di quelle che prevedono la possibilità di escludere l’operatore economico in caso di presentazione di offerte ritenute dal RUP irregolari/incomplete in quanto non rispettano i documenti di gara, ove da interpretare in senso pregiudizievole alla posizione della ricorrente;
nonché per la declaratoria
- in via principale, del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione per il lotto n. 19, con conseguente dichiarazione dell’inefficacia del contratto che venisse sottoscritto medio tempore e del diritto di subentro della ricorrente nella fornitura, con espressa richiesta della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione della gara e per essere subito disponibile all'immediata stipula del contratto;
- in subordine, del diritto della ricorrente al risarcimento del danno per equivalente ai sensi dell’art. 124, comma 1, CPA, comprensivo del danno emergente, del lucro cessante e della perdita di chance, mediante pagamento di una somma corrispondente al danno subito per l’intero periodo contrattuale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aria Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel ricorso in epigrafe, con atto depositato il 16 aprile 2025 e previamente notificato, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che « nelle more della trattazione del ricorso si è determinata la sopravvenuta carenza di interesse di EG S.p.A. alla definizione del giudizio »; ha inoltre chiesto la compensazione delle spese di lite.
Aria Spa, ritualmente costituita in giudizio, nulla ha opposto rispetto alla dichiarazione predetta e alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 3 giugno 2025.
In conformità alla richiesta, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, alla luce delle dichiarazioni di parte ricorrente.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in ragione della concorde richiesta di ricorrente e amministrazione resistente e della limitata attività difensiva svolta dalle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Patelli | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO