Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/05/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RG VG N 1865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro SCIALABBA Presidente rel/est dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice dott. Alberto BALZANI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG 1814/2024 (V.G.), avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promosso da
, nata a [...], il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
Parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefania Gerbino, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
e
, nato a [...], il [...], c.f. CP_1 C.F._2
Parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.Iuliana, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
- ricorrenti -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg.e , hanno contratto matrimonio in Fratautii Noi Parte_1 CP_1
(Romania), in data 21.7.2007 (atto n. 29, serie CE, n. 040271).
Dalla unione è nata la prole: nato a [...] il [...]. Persona_1
I coniugi si sono separati in virtù di sentenza di separazione del Tribunale di Ivrea n. 105/2024, pubblicata il 24.1.2024.
Con ricorso iscritto in data 7.8.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui
“1. Il figlio minorenne viene affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, con Persona_1
esercizio separato della responsabilità genitoriale nei periodi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggior interesse relative al minore, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo prioritariamente conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. Il figlio avrà collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
3. Il signor contribuirà al mantenimento del figlio versando sul conto corrente intestato CP_1 alla sig.ra la somma mensile di € 300,00 (trecento/00) rivalutabile annualmente Parte_1
secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese.
4. La signora potrà beneficiare nella misura del 100% dell'assegno unico ed il Parte_1
signor si impegna a collaborare per le pratiche amministrative. CP_1
5. Tutte le spese straordinarie relative al figlio saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per la corretta individuazione delle spese straordinarie, per la richiesta di accordo e quant'altro necessario, si richiama il Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea –
“Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016. I rimborsi e/o le compensazioni tra i genitori dovranno essere eseguiti, alla fine di ogni mese, nel termine di 15 giorni dalla presentazione dei regolari giustificativi.
6. Il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta il padre CP_1 Persona_1
ne manifesti il desiderio, previo accordo con la madre, nonché secondo il gradimento del figlio.
In ogni caso e in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati da sabato, dalle ore 10.00, sino alla domenica alle ore 19.00;
- una settimana nel periodo delle vacanze di Natale (dal 25 Dicembre al 31 dicembre un anno e la sera del 24 dicembre e dal 31 dicembre al 6 Gennaio compreso l'anno successivo). I genitori si accorderanno di anno in anno sull'alternanza per la Vigilia di Natale ed il II periodo e per il pranzo di Natale ed il I periodo. In caso di disaccordo, a partire dall'anno 2024, trascorrerà Persona_1
con il padre il 24 dicembre ed il II periodo e con la madre il 25 dicembre ed il I periodo;
- Ad anni alterni le vacanze di Pasqua (Pasqua 2025 con il padre); - Due settimane, tendenzialmente nel mese di agosto, durante le vacanze estive da individuarsi entro il giorno 30 del mese di aprile di ogni anno. In difetto di accordo, le prime due settimane del mese di agosto con il padre, le ultime due settimane di agosto con la madre;
- Le altre vacanze infrasettimanali e gli altri giorni festivi, alternandosi con la madre.
7. I coniugi, vicendevolmente, autorizzano il rilascio del passaporto del figlio minore;
8. I coniugi dichiarano di essere autonomi dal punto di vista economico e nulla hanno a pretendere uno dall'altro;
9. Anche ai fini della trascrizione del divorzio in Romania si precisa che la sig.ra Parte_1
a seguito del divorzio ritornerà al proprio cognome da nubile, ossia mentre Persona_2 il sig. continuerà a mantenere il proprio cognome “ . CP_1 CP_1
10. Le spese legali sono compensate tra le parti”.
Il P.M., in data 30.8.24, concludeva per l'accoglimento del ricorso congiunto.
I coniugi hanno insistito, nelle note di trattazione scritta, rassegnando le medesime conclusioni di cui al ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 10.4.2025.
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Detto che i coniugi sono di nazionalità romena, si rileva che sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda di separazione - scioglimento del matrimonio formulata dalla parte ricorrente, atteso che in Italia si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e tuttora la parte ricorrente vi risiede
[art. 3, lett. a), punto ii) Reg. UE 1111/2019].
È applicabile la normativa italiana perché legge dello Stato di cui è adita l'autorità giurisdizionale
[art. 8, lett. d) Reg. UE 1259/2010]
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Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970
n. 898.
La separazione dura ininterrottamente dal tempo della comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, nel giudizio di separazione, per concorde affermazione delle parti.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da oltre 12 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla prole ed alla regolamentazione dei reciproci rapporti economici.
Ritiene il Collegio che detto accordo possa essere integralmente recepito, in quanto non contrario a disposizioni imperative o norme di ordine pubblico e rispondente all'interesse delle parti e della prole.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite sono integralmente compensate (come richiesto dalle parti).
Il Collegio provvede in via separata circa il patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti e delle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, in Fratautii Noi (Romania), in data 21.07.2007, i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
- prende atto delle conclusioni congiunte e provvede in conformità.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 29.4.25
IL PRESIDENTE rel/est
Alessandro Scialabba