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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/05/2025, n. 3220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3220 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 878/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 26.02.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
quali eredi (c.f. ) Parte_3 C.F._3 entrambi elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato
Riccardo Izzi (c.f. ), che li rappresenta e difende per procura in C.F._4
atti - APPELLANTI -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._5 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Rossella
Grassi (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._6
APPELLATA -
Oggetto: appello di e quali eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
nei confronti di , avverso la sentenza, resa Parte_3 Controparte_1
tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Latina n. 1482/2020, pubblicata in data
24.07.2020, a definizione del giudizio recante n° R.G. 1751/2018 promosso da
[...]
nei confronti di – proprietà e distanze legali Parte_3 Controparte_1
-
IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 1 conviene in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, Parte_3 [...]
e rassegna le seguenti conclusioni: Controparte_1
<< (…) condannare la convenuta sig.ra , alla rimozione Controparte_1
delle su descritte opere ed alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi e del muro perimetrale di proprietà esclusiva dell'attrice sig.ra sul quale le Parte_3 opere si poggiano”.
A fondamento della domanda, la allega: Parte_3
- Di essere proprietaria del terreno in ON (Lt), Via G. Caboto 12,
identificato al foglio 9, particella 1305, sub 2, e sub 3, adibito a giardino e ricovero autovetture, nonché di un appartamento posto al piano primo dell'immobile “Condominio Novecos”.
- Sul terreno di sua proprietà, insiste un muro di recinzione, con annessa ringhiera a maglie metalliche, adiacente il giardino del condominio Novecos, muro edificato dalla deducente e dunque sua proprietà esclusiva.
- Nel maggio 2017, , proprietaria Controparte_1 dell'appartamento posto al piano seminterrato del condominio Novecos, realizza, arbitrariamente, un forno in muratura, di grosse dimensioni, ancorandolo al muro di proprietà della , sul quale appone un tubolare Parte_3
per il passaggio dei cavi elettrici e àncora un cancelletto di legno. Inoltre, in prossimità del muro sono piantumati, dalla convenuta, rampicanti lasciati incolti e che invadono anche la proprietà esclusiva della deducente.
- Tali opere risultano realizzate in assenza delle necessarie autorizzazioni da parte della proprietaria e in violazione delle distanze legali e che impediscono, alla proprietaria, di effettuare la necessaria manutenzione del muro.
- Il forno concretizza un pericolo per solidità, salubrità e sicurezza della sua abitazione.
Con comparsa del 16.07.2018 si costituisce la contesta la domanda attorea e CP_1
ne chiede il rigetto, allegando che si controverte di un muro di confine edificato dalla comune dante causa, dunque, in comproprietà tra le parti. Non Controparte_2
contesta di aver realizzato il forno nelle vicinanze del muro in oggetto, ma contesta le violazioni allegate da controparte.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. ed espletate le prove testimoniali, la sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
r.g. n. 2 <<-in parziale accoglimento della domanda attorea condanna la convenuta alla
rimozione immediata del forno/barbecue in muratura costruito a ridosso delle proprietà delle parti in violazione dell'art. 890 c.c., - rigetta le ulteriori domande avanzate dall'attrice, - compensa le spese di lite>>.
Di seguito, i motivi della decisione, per quanto di rilievo al fine della valutazione delle censure proposte in questa sede.
- La produzione della sentenza di usucapione del 2018 e dell'atto di trasferimento del 1973, allegati da parte convenuta solo in sede di comparsa conclusionale è tardiva, inammissibile e inutilizzabile ai fini della decisione.
- Per la domanda avente ad oggetto la edificazione del forno, assistita da presunzione di pericolosità, non è necessario accertare la proprietà del muro;
il forno non rispetta le distanze legali e deve essere rimosso.
- La lamenta che la ha apposto, sullo stesso muro, un tubolato Parte_3 CP_1
per il passaggio dei cavi elettrici;
vi ha ancorato un cancelletto di legno e, in aderenza, ha piantumato rampicanti lasciati completamente incolti, che invadono la proprietà ”. “(…) oltre alla genericità della domanda e al mancato Parte_3 inquadramento giuridico, nonché all'assenza di prova”, in accoglimento della eccezione di parte convenuta, la istruttoria non dimostra la proprietà esclusiva del muro di confine in capo alla;
le dichiarazioni dei due testi, sul Parte_3
punto, sono infatti generiche, contraddittorie e inattendibili anche perché i fatti su cui i testi sono stati chiamati a riferire sono risalenti.
- Non vi è prova documentale della proprietà del muro.
- Ai sensi dell'art. 880 c.c., il muro che serve da divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto e si presume, parimenti, comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi e la parte non ha superato tale presunzione per cui, a parte per quanto concerne il rispetto delle distanze, non può dolersi dell'uso che del muro divisorio venga fatto da parte della convenuta sul lato prospicente la sua proprietà.
- Le altre domande vanno, quindi, rigettate.
- Le spese della presente procedura seguono la soccombenza reciproca e sono compensate.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_3
r.g. n. 3 << (…) in parziale riforma e/o annullamento della sentenza impugnata (…), accertata la proprietà del muro in capo all'attrice, accogliere le domande proposte originariamente dalla sig.ra con condanna della al Parte_3 CP_1
ripristino dello stato dei luoghi, con consequenziale rimozione del cancelletto apposto a ridosso del muro di cinta e delle altre opere sullo stesso realizzate, nonché alla rimozione delle piante nel rispetto delle distanze legali. Questo al fine di consentire alla sig.ra la possibilità di effettuare la necessaria manutenzione edile Parte_3
del muro di cinta in questione, che prima degli abusi posti in essere dalla sig.ra
era possibile in quanto vi era un vialetto, esterno al suddetto muro, all'uopo CP_1
proposto; Voglia altresì condannare la sig.ra al Controparte_1
risarcimento ex art 872 c.c., da liquidarsi in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio. IN VIA
ISTRUTTORIA, si chiede di voler disporre CTU tecnica per accertare che il muro sia stato edificato prima della linea di confine o sulla stessa linea, al fine di attribuire la proprietà esclusiva o la comunione dello stesso e per verificare se le opere realizzate e le piante posizionate dalla convenuta rispettano le distanze legali>>.
Con comparsa del 18.06.2021, si costituisce e Controparte_1 rassegnale seguenti conclusioni: prima volta in questa fase. respingere la domanda di riforma della sentenza (…) e confermarla in ogni sua parte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di appello>>.
articola quattro motivi di appello. Parte_3
1) Rubricato: “Omessa, errata, insufficiente e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui ritiene non raggiunta la prova della proprietà esclusiva del muro di confine. A tal fine, allega la errata valutazione delle dichiarazioni del teste , sulla avvenuta Tes_1
costruzione del muro per incarico della e delle dichiarazioni del teste Parte_3
, sulla avvenuta costruzione del muro ad opera del nonché la Tes_2 Tes_1 omessa valutazione della documentazione versata in atti. Secondo l'appellante, dalla istruttoria complessivamente espletata, emerge che il muro è edificato sulla proprietà esclusiva della dell'attrice, come risulta dalla perizia tecnica di parte a firma dell'arch. . Per_1
2) Rubricato: “Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla valutazione delle eccezioni e contestazioni formulate da parte
r.g. n. 4 opponente – omessa, errata valutazione delle risultanze istruttorie”.
L'appellante censura la decisione nella parte in cui ritiene non superata la presunzione di comproprietà del muro che, a detta dell'appellante, non è un muro divisorio, ma un muro di cinta.
3) Rubricato: “Errata valutazione in ordine all'inquadramento giuridico della domanda attorea”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui ritiene generica la domanda attorea. A tal fine, allega di aver chiesto accertarsi il mancato rispetto della distanza legale anche rispetto alla piantumazione esistente suoi luoghi di causa (piante di non alto fusto posizionate ad una distanza di circa
85 centimetri dal muro di confine con la particella 1305, nonché piante rampicanti posizionate a ridosso del muro di cinta), in violazione delle prescrizioni degli artt. 892 e 894 cc.
4) Rubricato: “Omessa condanna al risarcimento del danno ex art. 872 c.c.”.
L'appellante censura la decisione di omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno. A tal fine, allega che in materia di violazione delle distanze tra le costruzioni, il danno è “in re ipsa”; non deve essere oggetto di specifica attività probatoria e deve essere liquidato in via equitativa.
Con comparsa del 19.02.2025 e , quali di eredi di Parte_1 Parte_2
(deceduta in data 03.02.2023), intervengono nel giudizio e Parte_3
rassegnano le seguenti conclusioni.
< (…) accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma e/o annullamento della sentenza impugnata n.1482/2020 emessa dal Tribunale di Latina in data 24.07.2020, accertata la proprietà del muro in capo all'attrice, accogliere le domanda proposta originariamente dalla sig.ra con condanna Parte_3
della al ripristino dello stato dei luoghi con consequenziale rimozione del CP_1
cancelletto apposto a ridosso del muro di cinta e delle altre opere sullo stesso realizzate, nonché alla rimozione delle piante nel rispetto delle distanze legali;
- Voglia altresì condannare la sig.ra al risarcimento ex Controparte_1
art 872 c.c.
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede che volersi disporre CTU tecnica per accertare che il muro sia stato edificato prima della linea di confine o sulla stessa linea al fine di attribuire la proprietà esclusiva o la comunione dello stesso>>.
L'appello non ha pregio.
r.g. n. 5 I motivi di appello sub 1) e sub 2) attengono entrambi all'accertamento della proprietà del muro e vengono trattati congiuntamente.
Dalla documentazione fotografica in atti, emerge che il muro ha funzione divisoria tra due aree omogenee, un giardino e una area aperta.
Si applica la presunzione di cui all'art. 880 c.c.
La istruttoria espletata non dimostra che , e per essa i suoi eredi Parte_3 oggi costituiti in prosecuzione dell'azione a seguito del suo decesso, è proprietaria del muro in oggetto.
La documentazione versata nel corso del giudizio di primo grado non prova che il muro insiste sulla particella di proprietà esclusiva della , tanto che la relazione Parte_3
versata in atti dalla parte solo nel presente grado di giudizio, pur astrattamente ammissibile nella sua funzione di mera allegazione difensiva, ricostruisce la proprietà del suolo su cui è edificato il muro, sulla base del frazionamento depositato presso la
Direzione Generale del Catasto di Latina al prot. N. 31 del 17.12.1975, che non è tra gli atti del giudizio di primo grado e dalla produzione del quale, in questa sede, la parte deve ritenersi decaduta, come decaduta è dalla produzione dell'atto di vendita a rogito del notaio in Latina, 27.10.1986, n.rep. 9964. Per_2
Quanto alle dichiarazioni dei testi escussi.
Dalla stessa articolazione dei capitoli di prova orale sottoposti ai testi, emerge che parte attrice ha inteso dimostrare la edificazione di un muro divisorio e non di cinta, sul confine delle due proprietà e tale ricostruzione attorea è confermata dal teste Tes_3
La circostanza del pagamento poi è genericamente articolata, non contenendo nemmeno la indicazione del prezzo corrisposto e le modalità con le quali il prezzo è stato corrisposto, avendo solo il teste, irritualmente e di sua iniziativa, introdotto la circostanza di un pagamento avvenuto a mezzo assegni, non riscontrata in atti.
Con particolare riferimento alle dichiarazioni del teste , risentono della Tes_2 genericità della capitolazione istruttoria che colloca genericamente nel corso dell'anno
1987 la edificazione del muro
In ogni caso, alla edificazione a proprie spese del muro comune (in quanto, ripetesi) sul confine tra i fondi) non consegue la proprietà esclusiva del muro, ma esclusivamente, e in astratto, un diritto al parziale rimborso delle spese sostenute, domanda non proposta dalla . Parte_3
Motivo di appello sub 3).
r.g. n. 6 All'accertamento della proprietà comune del muro, segue il rigetto della domanda avente ad oggetto la rimozione, dal muro, del corrugato per il passaggio dei cavi elettrici e dell'ancoraggio del cancelletto: l'allegato uso, esclusa la prova della proprietà esclusiva del muro, non può ritenersi di per sé in contrasto con la disciplina dell'art. 1102 c.c.
Generica, contestata e indimostrata è la presenza di piante rampicanti che invadono la proprietà degli appellanti, dato che della documentazione fotografica, pur versata, in atti non è stata chiesta conferma testimoniale e la convenuta, con la comparsa di costituzione e risposta, contesta la circostanza.
Nessuna domanda è stata prospettata con riguardo alla distanza di impianto delle piante rampicanti, con riguardo alle quali la si limita ad allegare la incuria e la Parte_3
invasione della sua proprietà, tanto che la questione delle distanze, anche avuto riguardo alla disciplina normativa (art. 873 c.c. e art 890 c.c.) e alla giurisprudenza richiamata, oltre che alla allegazione in fatto, è riferita esclusivamente alla costruzione del forno oggetto di condanna alla rimozione.
Motivo di appello sub 4).
In caso di violazione di distanze legali, l'esistenza del danno deve essere provata, e può esserlo anche attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore (Cass.n. 17758 del
27/06/2024), ma con riguardo alla presenza del forno, la parte attrice, che non ha depositato memoria integrativa ai sensi dell'articolo 183 VI comma c.p.c. n. 1, allega esclusivamente e assertivamente la configurabilità di un “pericolo alla solidità, salubrità e sicurezza” , dell'abitazione e del fondo di proprietà dell'attrice; richiamando, sempre in termini di “ pericolo”, anche alle non meglio precisate autovetture di famiglia che vengono messe in sosta nell'area, fumi e odori che la cottura è in grado di sviluppare, nonché al disagio arrecato da tale pericolo di emissione alla abitazione di proprietà della e alla qualità della vita sua e della sua famiglia. L'accensione Parte_3
del forno è contestata e indimostrata;
non vi è alcun riferimento alle circostanze concrete da valutare, diverse dall'accertata edificazione del forno e dalla proprietà del terreno nonché dell'appartamento, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria.
Spese del grado.
r.g. n. 7 Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00; compensi medi;
esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata).
Ulteriore tributo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da Pt_1
e , quali eredi di nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Controparte_1
Latina n. 1482/2020, pubblicata in data 24.07.2020, a definizione del giudizio recante n°
R.G. 1751/2018 promosso da nei confronti di Parte_3 Controparte_1
ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
[...]
- Rigetta l'appello.
- Condanna e , n.q, in solido nei confronti Parte_1 Parte_2 dell'appellata e nei rapporti interni in ragione delle rispettive quote ereditarie, a rifondere, a le spese di lite che liquida, in euro 3.966,00 per Controparte_1
compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n.115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 14.05.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 8