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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/07/2024, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3991/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3991/2021 promossa da:
LO RU , C.F..: , e , C.F..: CP_1 C.F._1 CP_2
entrambe elettivamente domiciliate in Avellino alla via Tagliamento n. 283 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Nicola D'Archi (c.f. Pec: C.F._3
, che le rappresenta e difende Email_1
ATTORE contro
, (c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Mario Controparte_3 C.F._4
RU (c.f.: ) e dall'avv. Claudio Gagliardo (c.f.: ), con C.F._5 C.F._6
i quali elettivamente domicilia in Avellino alla via Dante n.16 presso lo Studio Legale pec:
Email_2 Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo,
n. 901/2021 del 20/07/2021 - R.G.n° 2938/21, reso già provvisoriamente esecutivo per il pagamento della somma di € 19.200, in accoglimento del ricorso proposto da sulla scorta Controparte_3 dell'allegato inadempimento della restituzione integrale della somma corrisposta dal ricorrente a pagina 1 di 6 quale anticipo del prezzo per la compravendita di un appartamento, Controparte_4
compravendita immobiliare che non si concludeva.
Il ricorrente in via monitoria esponeva infatti che , in un primo momento, emetteva Controparte_4
l'assegno bancario non trasferibile n.8000720671-08 tratto sulla Banca Sella SUD Arditi Galati S.p.A. con valuta 6 ottobre 2011 che, portato dal ricorrente all'incasso il 7 ottobre 2011, venne però
“richiamato” dalla banca per mancanza di provvista;
successivamente anche un altro assegno bancario non trasferibile, dell'importo analogo di euro 24.000,00 tratto sulla Banca Unicredit n. 3593535819-03, con valuta 30 novembre 2011, con avallo di , negoziato il 9 gennaio 2012, rimaneva CP_2 impagato per “difetto di provvista. Il ricorrente precisava che veniva versato, a fronte della somma da restituire pari ad euro 24.000,00, il solo importo di euro 4.800,00 ed agiva in via monitoria per la rimanente somma.
La parte opponente ha esposto di essere stata assolta dal reato di appropriazione indebita, per il quale aveva sporto denuncia presso la competenza Procura della Repubblica, perché il Controparte_3 fatto non sussiste, evidenziando che in parte motiva il giudice penale così argomentava: “…Tali essendo le risultanze istruttorie ben può ritenersi (o comunque non si può escluderlo) che l'importo di euro 24.000,00 sia stato consegnato dal alla non a titolo di caparra per CP_3 CP_4
l'acquisto di un non meglio identificato appartamento, bensì a titolo di prestito”; l'opponente CP_4
ha altresì disconosciuto la scrittura privata, priva di data, depositata al fascicolo monitorio dal
[...]
e nella quale si afferma che la stessa avrebbe ricevuto la somma in contanti di Euro CP_3
24.000,00 quale anticipo pagamento di una vendita di un appartamento che in fase di definizione non sarebbe andata a buon fine.
L'opponente ha altresì eccepito l'insufficienza della prova in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito nonché l'avvenuto adempimento dell'obbligazione sì come qualificata dal giudice penale, avendo già l'odierna opponente provveduto alla restituzione del prestito, mediante pagamento in contanti ed avendo restituito al l'assegno bancario a fronte Controparte_3 Controparte_4
del pagamento in contanti della somma indicata nel titolo in questione.
Infine, l'opponente ha sollevato eccezione di prescrizione “del diritto di ottenere la restituzione delle somme date in prestito e/o, comunque, della caparra” atteso che il creditore asserisce di aver consegnato la somma in contante “in data 8 maggio 2011”, laddove il decreto ingiuntivo è stato richiesto solo in data 15/07/2021 (data di iscrizione a ruolo del giudizio monitorio).
Si costituiva in giudizio la parte opposta, chiedendo il rigetto della proposta opposizione perché infondata e la conferma del d.i., precisando che per il Giudice penale, la mancata restituzione del pagina 2 di 6 danaro al non comporterebbe il reato di appropriazione indebita, ma soltanto CP_3
l'inadempimento di un'obbligazione, proponendo, ai sensi dell'art.216 c.p.c., istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta.
Rigettata la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e concessi i richiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, senza ulteriore attività istruttoria il giudizio veniva introitato per la decisione all'udienza ex art. 281quinquies c.p.c. sostituita dallo scambio di note scritte.
***
L'opposizione è infondata.
Nel caso in lite, l'impugnato decreto ingiuntivo si fonda, oltre che sulle scritture private di riconoscimento del debito, anche sugli assegni emessi in pagamento.
Tali scritture private contengono una inequivoca ricognizione di debito.
In materia, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'assegno bancario ben può essere ritenuto come espressione di una promessa di pagamento ex art. 1988 c. c., che il traente rivolge al prenditore, a mezzo dell'ordine di pagamento impartito alla banca trattaria
(Cassazione Civile, Ordinanza n. 24144/2018, sentenze n. 10710/2016; n. 20449/2016; n. 10806/2014;
n. 26913/2008). Ed invero, l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario) deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'articolo 1988 c.c., comporta una presunzione dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova – che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito – dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (Cassazione Civile, sentenze n. 8712/1998; n. 18259/2006; n. 19929 del
29/09/2011; da ultimo, Cassazione Civile, ordinanza n. 19051/2021). Viene meno ogni effetto vincolante della promessa solo se si accerta giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto (Cassazione Civile, sentenza n. 10574/2007).
Viene, dunque, a configurarsi una presunzione semplice inerente all'esistenza, tra le parti, di un rapporto di debito-credito, per vincere la quale grava sul debitore l'onere della prova circa l'inesistenza o l'invalidità del rapporto stesso ovvero circa l'avvenuto adempimento della propria prestazione (ex multis Tribunale di Vicenza, Sez. II, 01/07/2010).
Il mancato disconoscimento delle sottoscrizioni apposte agli assegni cristallizza la promessa di pagamento ivi resa e rende irrilevante l'avvenuto disconoscimento della scrittura privata prodotta in pagina 3 di 6 sede monitoria. Ed invero, per costante giurisprudenza di legittimità “la parte che abbia, tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura privata a lei riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza, che, ove ciò avvenga in spregio ad elementari principi di correttezza e buona fede, la controparte sia tenuta a chiedere la verificazione” (ex multis Cass. civ, sentenza n.
10849/2012; Cass. 25047/2009; Cass. 18748/2004)”.
In materia, l'art. 1988 c.c. disciplina sia la promessa di pagamento che la ricognizione di debito, prevedendo che “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione conoscitiva” (Cassazione Civile, ordinanza n.
9097/2018).
La ricognizione del debito, al pari della promessa di pagamento, peraltro, secondo la normativa codicistica, dispensa colui in favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza viene presunta fino a prova contraria.
Ed invero, secondo l'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, “La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. - nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate – un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o
l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Ne consegue che qualora il promissario, agendo per l'adempimento dell'obbligazione, dia la prova della promessa, incombe sul promittente l'onere di provare la inesistenza o la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale. A tal fine non è sufficiente che lo stesso alleghi e dimostri che 'altro' rapporto fondamentale è stato estinto, dovendo viceversa provare l'identità tra tale rapporto e quello presunto per effetto della ricognizione di debito, non bastando una mera 'compatibilità' astratta tra i due titoli”
(Cassazione civile, sentenza n. 11766/2018, ordinanza n. 13215/2023; in senso conforme Cassazione pagina 4 di 6 Civile, ordinanza n. 2091/2022 secondo cui: La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento).
Di conseguenza, la ricognizione di debito è idonea a determinare una presunzione della sussistenza del debito con inversione dell'onere della prova.
È opportuno, inoltre, evidenziare che il riconoscimento di debito, può essere di due tipi, puro o titolato,
a seconda che faccia o meno riferimento al rapporto sostanziale che giustifica il debito.
Tale riferimento, evidentemente, rende più agevole la posizione del creditore aggravando quella del debitore.
Quest'ultimo, infatti, per vincere la presunzione, dovrà fornire la prova contraria con preciso riferimento al titolo dedotto. In entrambi i casi, al creditore che intenda agire in giudizio per ottenere il pagamento, sarà sufficiente dedurre l'inadempimento del debitore e richiedere la condanna all'adempimento dello stesso allegando e provando l'esistenza del riconoscimento di debito.
Orbene, l'opponente deduce una diversa causa del pagamento della somma della quale l'opposto chiede la restituzione, rispetto a quanto dedotto in sede monitoria, posto che dalla comunicazione dell'avv.
e dalla sentenza penale sarebbe emerso che la dazione della somma sarebbe avvenuta a titolo di CP_5
un prestito personale, in luogo della dedotta compravendita;
tuttavia, pur nella apparente fondatezza di tale ricostruzione, non è contestata dalle opponenti la spettanza dell'importo richiesto, avendo le stesse eccepito l'avvenuto pagamento in contanti senza fornire la relativa prova.
A tal fine non può peraltro invocarsi la avvenuta restituzione dell'assegno, essendo questo risultato privo di provvista.
Infatti, in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito,
pagina 5 di 6 l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, ma tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento è eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali che per loro natura presuppongono un'obbligazione cartolare (cfr. Cass. 26275/2017).
Quanto all'eccezione di prescrizione, c'è stata costituzione di parte civile nel processo penale, revocata per omesse conclusioni, evenienza che consente di ritenere comunque interrotta fino al 2015 (Cass.
5961/2000 e 17226/2014) la eccepita prescrizione.
In definitiva, la proposta opposizione non può essere accolta e va confermato il d.i.
§ Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri ex
D.M. 147/2022, tenendo conto dell'istruttoria meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. 901/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opposta a rifondere le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
AVELLINO, 13 luglio 2024
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3991/2021 promossa da:
LO RU , C.F..: , e , C.F..: CP_1 C.F._1 CP_2
entrambe elettivamente domiciliate in Avellino alla via Tagliamento n. 283 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Nicola D'Archi (c.f. Pec: C.F._3
, che le rappresenta e difende Email_1
ATTORE contro
, (c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Mario Controparte_3 C.F._4
RU (c.f.: ) e dall'avv. Claudio Gagliardo (c.f.: ), con C.F._5 C.F._6
i quali elettivamente domicilia in Avellino alla via Dante n.16 presso lo Studio Legale pec:
Email_2 Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo,
n. 901/2021 del 20/07/2021 - R.G.n° 2938/21, reso già provvisoriamente esecutivo per il pagamento della somma di € 19.200, in accoglimento del ricorso proposto da sulla scorta Controparte_3 dell'allegato inadempimento della restituzione integrale della somma corrisposta dal ricorrente a pagina 1 di 6 quale anticipo del prezzo per la compravendita di un appartamento, Controparte_4
compravendita immobiliare che non si concludeva.
Il ricorrente in via monitoria esponeva infatti che , in un primo momento, emetteva Controparte_4
l'assegno bancario non trasferibile n.8000720671-08 tratto sulla Banca Sella SUD Arditi Galati S.p.A. con valuta 6 ottobre 2011 che, portato dal ricorrente all'incasso il 7 ottobre 2011, venne però
“richiamato” dalla banca per mancanza di provvista;
successivamente anche un altro assegno bancario non trasferibile, dell'importo analogo di euro 24.000,00 tratto sulla Banca Unicredit n. 3593535819-03, con valuta 30 novembre 2011, con avallo di , negoziato il 9 gennaio 2012, rimaneva CP_2 impagato per “difetto di provvista. Il ricorrente precisava che veniva versato, a fronte della somma da restituire pari ad euro 24.000,00, il solo importo di euro 4.800,00 ed agiva in via monitoria per la rimanente somma.
La parte opponente ha esposto di essere stata assolta dal reato di appropriazione indebita, per il quale aveva sporto denuncia presso la competenza Procura della Repubblica, perché il Controparte_3 fatto non sussiste, evidenziando che in parte motiva il giudice penale così argomentava: “…Tali essendo le risultanze istruttorie ben può ritenersi (o comunque non si può escluderlo) che l'importo di euro 24.000,00 sia stato consegnato dal alla non a titolo di caparra per CP_3 CP_4
l'acquisto di un non meglio identificato appartamento, bensì a titolo di prestito”; l'opponente CP_4
ha altresì disconosciuto la scrittura privata, priva di data, depositata al fascicolo monitorio dal
[...]
e nella quale si afferma che la stessa avrebbe ricevuto la somma in contanti di Euro CP_3
24.000,00 quale anticipo pagamento di una vendita di un appartamento che in fase di definizione non sarebbe andata a buon fine.
L'opponente ha altresì eccepito l'insufficienza della prova in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito nonché l'avvenuto adempimento dell'obbligazione sì come qualificata dal giudice penale, avendo già l'odierna opponente provveduto alla restituzione del prestito, mediante pagamento in contanti ed avendo restituito al l'assegno bancario a fronte Controparte_3 Controparte_4
del pagamento in contanti della somma indicata nel titolo in questione.
Infine, l'opponente ha sollevato eccezione di prescrizione “del diritto di ottenere la restituzione delle somme date in prestito e/o, comunque, della caparra” atteso che il creditore asserisce di aver consegnato la somma in contante “in data 8 maggio 2011”, laddove il decreto ingiuntivo è stato richiesto solo in data 15/07/2021 (data di iscrizione a ruolo del giudizio monitorio).
Si costituiva in giudizio la parte opposta, chiedendo il rigetto della proposta opposizione perché infondata e la conferma del d.i., precisando che per il Giudice penale, la mancata restituzione del pagina 2 di 6 danaro al non comporterebbe il reato di appropriazione indebita, ma soltanto CP_3
l'inadempimento di un'obbligazione, proponendo, ai sensi dell'art.216 c.p.c., istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta.
Rigettata la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e concessi i richiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, senza ulteriore attività istruttoria il giudizio veniva introitato per la decisione all'udienza ex art. 281quinquies c.p.c. sostituita dallo scambio di note scritte.
***
L'opposizione è infondata.
Nel caso in lite, l'impugnato decreto ingiuntivo si fonda, oltre che sulle scritture private di riconoscimento del debito, anche sugli assegni emessi in pagamento.
Tali scritture private contengono una inequivoca ricognizione di debito.
In materia, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'assegno bancario ben può essere ritenuto come espressione di una promessa di pagamento ex art. 1988 c. c., che il traente rivolge al prenditore, a mezzo dell'ordine di pagamento impartito alla banca trattaria
(Cassazione Civile, Ordinanza n. 24144/2018, sentenze n. 10710/2016; n. 20449/2016; n. 10806/2014;
n. 26913/2008). Ed invero, l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario) deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'articolo 1988 c.c., comporta una presunzione dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova – che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito – dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (Cassazione Civile, sentenze n. 8712/1998; n. 18259/2006; n. 19929 del
29/09/2011; da ultimo, Cassazione Civile, ordinanza n. 19051/2021). Viene meno ogni effetto vincolante della promessa solo se si accerta giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto (Cassazione Civile, sentenza n. 10574/2007).
Viene, dunque, a configurarsi una presunzione semplice inerente all'esistenza, tra le parti, di un rapporto di debito-credito, per vincere la quale grava sul debitore l'onere della prova circa l'inesistenza o l'invalidità del rapporto stesso ovvero circa l'avvenuto adempimento della propria prestazione (ex multis Tribunale di Vicenza, Sez. II, 01/07/2010).
Il mancato disconoscimento delle sottoscrizioni apposte agli assegni cristallizza la promessa di pagamento ivi resa e rende irrilevante l'avvenuto disconoscimento della scrittura privata prodotta in pagina 3 di 6 sede monitoria. Ed invero, per costante giurisprudenza di legittimità “la parte che abbia, tacitamente, riconosciuto, prima del giudizio, una scrittura privata a lei riconducibile, non può successivamente disconoscerla, senza, che, ove ciò avvenga in spregio ad elementari principi di correttezza e buona fede, la controparte sia tenuta a chiedere la verificazione” (ex multis Cass. civ, sentenza n.
10849/2012; Cass. 25047/2009; Cass. 18748/2004)”.
In materia, l'art. 1988 c.c. disciplina sia la promessa di pagamento che la ricognizione di debito, prevedendo che “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione conoscitiva” (Cassazione Civile, ordinanza n.
9097/2018).
La ricognizione del debito, al pari della promessa di pagamento, peraltro, secondo la normativa codicistica, dispensa colui in favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza viene presunta fino a prova contraria.
Ed invero, secondo l'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, “La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. - nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate – un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o
l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Ne consegue che qualora il promissario, agendo per l'adempimento dell'obbligazione, dia la prova della promessa, incombe sul promittente l'onere di provare la inesistenza o la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale. A tal fine non è sufficiente che lo stesso alleghi e dimostri che 'altro' rapporto fondamentale è stato estinto, dovendo viceversa provare l'identità tra tale rapporto e quello presunto per effetto della ricognizione di debito, non bastando una mera 'compatibilità' astratta tra i due titoli”
(Cassazione civile, sentenza n. 11766/2018, ordinanza n. 13215/2023; in senso conforme Cassazione pagina 4 di 6 Civile, ordinanza n. 2091/2022 secondo cui: La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento).
Di conseguenza, la ricognizione di debito è idonea a determinare una presunzione della sussistenza del debito con inversione dell'onere della prova.
È opportuno, inoltre, evidenziare che il riconoscimento di debito, può essere di due tipi, puro o titolato,
a seconda che faccia o meno riferimento al rapporto sostanziale che giustifica il debito.
Tale riferimento, evidentemente, rende più agevole la posizione del creditore aggravando quella del debitore.
Quest'ultimo, infatti, per vincere la presunzione, dovrà fornire la prova contraria con preciso riferimento al titolo dedotto. In entrambi i casi, al creditore che intenda agire in giudizio per ottenere il pagamento, sarà sufficiente dedurre l'inadempimento del debitore e richiedere la condanna all'adempimento dello stesso allegando e provando l'esistenza del riconoscimento di debito.
Orbene, l'opponente deduce una diversa causa del pagamento della somma della quale l'opposto chiede la restituzione, rispetto a quanto dedotto in sede monitoria, posto che dalla comunicazione dell'avv.
e dalla sentenza penale sarebbe emerso che la dazione della somma sarebbe avvenuta a titolo di CP_5
un prestito personale, in luogo della dedotta compravendita;
tuttavia, pur nella apparente fondatezza di tale ricostruzione, non è contestata dalle opponenti la spettanza dell'importo richiesto, avendo le stesse eccepito l'avvenuto pagamento in contanti senza fornire la relativa prova.
A tal fine non può peraltro invocarsi la avvenuta restituzione dell'assegno, essendo questo risultato privo di provvista.
Infatti, in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito,
pagina 5 di 6 l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, ma tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento è eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali che per loro natura presuppongono un'obbligazione cartolare (cfr. Cass. 26275/2017).
Quanto all'eccezione di prescrizione, c'è stata costituzione di parte civile nel processo penale, revocata per omesse conclusioni, evenienza che consente di ritenere comunque interrotta fino al 2015 (Cass.
5961/2000 e 17226/2014) la eccepita prescrizione.
In definitiva, la proposta opposizione non può essere accolta e va confermato il d.i.
§ Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri ex
D.M. 147/2022, tenendo conto dell'istruttoria meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. 901/2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna parte opposta a rifondere le spese di lite che si liquidano in € 2.540,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
AVELLINO, 13 luglio 2024
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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