Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/04/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 760 anno 2024 del R.G, riservato all'udienza del 27.03.2025, promosso:
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. Annichiarico Vito;
Parte_1
-RICORRENTE-
AVVERSO
CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
, rappresentato e difeso dall'avv. Malvani Alessandra CP_2
-RESISTENTE-
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
All'udienza del 27.03.2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbali in atti.
Motivi della decisione - Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 20 02 2024 la sig.ra , conveniva in giudizio i Parte_1 signori. e deducendo quanto segue: CP_1 CP_2
che da una relazione more uxorio tra e nascevano le figlie gemelle Parte_1 CP_1
e il 28.06.2014; Per_1 Per_2
che nei primi anni, seppur in modo sporadico, si occupava delle figlie versando CP_1 piccoli contributi con l'aiuto del padre, sig. fino a febbraio 2020; CP_2
che il sig. si era trasferito a Como ed ivi viveva con una nuova compagna, aveva CP_1 trovato un' occupazione lavorativa e si rifiutava di versare contributi per il mantenimento delle figlie;
che la sig. ra non aveva alcun reddito da lavoro, dovendosi occupare delle bambine, aveva Pt_1 goduto del reddito di cittadinanza pari a circa euro 650,00 mensili e dell'assegno unico nella misura del 50% ed aveva acquistato una casa di abitazione , in Taranto,alla via General Messina n.87, con l'aiuto del proprio padre, accollandosi il pagamento rateale di euro 400,00 mensili;
che le minori, di anni nove, frequentavano la scuola elementare, il loro stato di salute era discreto, soffriva di un leggero disturbo dell'apprendimento e aveva un leggero problema Per_1 Per_2 asmatico e di loro si occupava ella ricorrente , mentre il padre non si era mai occupato di nulla che riguardasse le necessità delle figlie.
Alla luce di tali considerazioni la ricorrente adiva questo Tribunale chiedendo di disporre l'affidamento esclusivo delle minori e alla madre;
determinare l'assegno di Per_2 Persona_3 mantenimento per le minori nella misura non inferiore di euro 250,00 per figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie;
condannare a versare gli arretrati di mantenimento maturati;
in CP_1 via sussidiaria dichiarare l'obbligo di di versare il determinando assegno di CP_2 mantenimento nel caso in cui non provvedesse;
con condanna al pagamento delle CP_1 spese e competenze di giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente, sig. non si costituiva in giudizio CP_1
e ne veniva dichiarata la contumacia.
Con comparsa di risposta, depositata in data 05.09.2024, si costituiva in giudizio il sig. CP_2
nonno paterno delle minori, il quale, eccependo la carenza dei presupposti in diritto della
[...] domanda a lui rivolta dalla ricorrente, chiedeva accertarsi nei suoi confronti il difetto di legittimazione passiva, disponendo la di lui estromissione dal giudizio.
Con atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. del 12.09.24 agli atti , la ricorrente rinunciava alla domanda proposta nei confronti di proposta in via sussidiaria. CP_2
Con ordinanza del 27.09.2024, e relativa correzione materiale dell'08.10.2024, il G.D. adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, affidando le minori e in via esclusiva Per_1 Persona_4 alla madre;
ponendo a carico del sig. la somma mensile di euro 400,00, in ragione di CP_1 euro 200,00 per il contributo al mantenimento di ciascuna figlia;
disponendo la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio e disponendo l'acquisizione di informative patrimoniali per mezzo della Guardia Di Finanza.
La causa, istruita con prove documentali e accertamenti patrimoniali, veniva riservata per la decisione all'udienza del 27.03.2025.
Questo Collegio ritiene opportuno confermare l'affido esclusivo delle minori alla madre, signora derogando al principio della bigenitorialita' tenuto conto che il dedotto Parte_1 disinteresse del padre nei confronti delle figlie non risulta resistito da alcun dato istruttorio di segno contrario, vista la contumacia del resistente ,che, peraltro, non costituendosi e non comparendo in giudizio, ha confermato sostanzialmente il di lui disinteresse per la prole. Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali ,si osserva che dalle informative della Guardia di
Finanza, depositate in data 10.12.2024, emerge che il sig. ha percepito, CP_1 relativamente all'anno 2023, redditi lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato pari ad euro 3.257,86, euro 2.013,08 ed euro 351,49 e redditi dall'Inps per un totale di euro 499,69; relativamente all'anno 2022, redditi dall'Inps per un totale di euro 3.139,52.
In riferimento alla situazione reddituale della signora emergono redditi Inps pari a Parte_1 euro 9.949,60 relativamente all'anno 2023, e pari a euro 12.754,08 relativamente all'anno 2022. Invero, l'art. 30 della Costituzione prevede in forma solenne il dovere dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, di mantenere, educare e istruire i figli, imponendo perciò al genitore naturale che ha riconosciuto il figlio l'obbligo di mantenerlo ed educarlo ed istruirlo in adempimento ad un obbligo personale e solidale.
Alla luce di tali considerazioni, appare equo confermare l'assegno mensile posto a carico del sig. in favore della signora a titolo di mantenimento delle figlie CP_1 Parte_1 Per_1
e nella misura di euro 400,00, in ragione di euro 200,00 ciascuna, assegno che per il suo Per_2 modesto importo, ben puo' considerarsi di natura alimentare, oltre il 50% delle spese straordinarie relative alle minori, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre il 100% dell'assegno unico come per legge, con scadenza anticipata il giorno 10 di ogni mese a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Per quanto concerne, invece, l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario(resistente) con le figlie minori, si osserva che con relazione del 03.12.24, i Servizi Sociali delegati, rilevata la conflittualità tra i genitori e constatato che le minori trascorrono in modo sporadico del tempo con il di loro padre che non vive nella loro stessa citta' e si incontra con le predette solo quando viene a Taranto, richiedono all'A.G. di regolarizzare gli incontri padre/figlie.
Alla luce di tali considerazioni, questo Tribunale ritiene opportuno che l'esercizio del diritto e il dovere del padre di incontrare le figlie e tenerle con sé, possa esercitarsi ,compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori e gli impegni lavorativi del sig. salvo diverso accordo tra le CP_1 parti, come di seguito disposto: 1) Almeno una volta al mese, da concordare almeno dieci giorni prima tra le parti, preferibilmente il fine settimana dal venerdi' all'uscita da scuola sino alla domenica alle ore 20,00(inizialmente senza pernotto ,per i primi tre mesi ,per poi via via gradualmente prevedere il pernotto delle minori presso il padre), quindi nei giorni di venerdi e sabato dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 e la domenica ed il sabato (nel caso in cui le minori non vadano a scuola il sabato) dalle ore 11,00 alle ore 20,00;
2) nel periodo estivo (luglio - agosto), per quindici giorni consecutivi, previo accordo tra i coniugi da concludersi entro il 30 giugno di ogni anno;
3) nel periodo natalizio anno 2025 -2026 dalle ore 11,00 del 30 dicembre alle ore 20,00 del 3 gennaio e nel periodo natalizio anno 2026 -2027 dalle ore 11,00 del 23 dicembre alle ore
20,00 del 27 dicembre e così via , via di seguito in modo alternato;
4) nel periodo pasquale dalle ore 11,00 del giorno di Pasqua sino alle ore 20,00 nell'anno 2026 e dalle ore 11,00 sino alle ore 20,00 del Lunedì dell'Angelo nell'anno 2025 e via via in modo alternato . I Servizi Sociali competenti per territorio gia' delegati provvederanno a monitorare l'esercizio del diritto di visita, così come disciplinato, interloquendo con le parti, favorendo l'esercizio del diritto di visita padre - minori nel superiore interesse delle predette per i primi quattro mesi.
Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia, della contumacia di parte resistente e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
il Tribunale, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di respinta ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
1) CONFERMA l'affido esclusivo delle minori e alla madre, signora Per_1 Persona_4 [...]
, con diritto di visita delle minori con il padre, come meglio disciplinato nella parte Parte_1 motiva;
2) CONFERMA i provvedimenti provvisori relativi all'obbligo del sig. di CP_1 contribuire al mantenimento delle figlie versando mensilmente alla signora la Parte_1 somma di euro 400,00, in ragione di euro 200,00 per ciascuna figlia, entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione monetaria automatica agli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale, oltre il 100% dell'assegno unico come per legge alla ricorrente.
Cosi deciso in Taranto, nella Camera di consiglio del 09.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Rondinelli tirocinante ex art- 73 del d.l. 69/2013 e succ. mod..