Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 11636/2022 R.G., chiamato all'udienza del 3/2/2025, promosso da
,rappresentata e difesa dall'avv. F. Chietera Parte 1
Ricorrente
CONTRO
Controparte 1 rappresentata e difesa dall'avv. E. C. Schiavone
Resistente
Oggetto: quantificazione risarcimento danni per illegittima C.I.G.S.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/10/2022, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, esponeva che, con sentenza n. 5418/2019 del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, depositata in data 5/12/2019 - confermata dalla sentenza n. 2399/2022 pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari, divenuta irrevocabile - veniva dichiarata l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro di parte ricorrente con la società resistente,
con condanna della CP 1 a corrispondere il risarcimento dei danni in misura pari alla differenza tra la retribuzione spettante ed il trattamento di integrazione salariale in favore della ricorrente per il periodo dal
26/10/2006 al 15/10/2015, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex artt. 429 e 150 disp. att. c.p.c. dal sorgere dei singoli crediti al saldo effettivo.
Lamentava che la società convenuta non aveva ottemperato a quanto stabilito dal Tribunale e ha adito il
Tribunale di Bari, sezione Lavoro, chiedendo la condanna della a titolo di risarcimento del CP 1
,
danno del pagamento della somma di euro 91.088,71, oltre interessi e rivalutazione del dovuto al soddisfo.
Ha resistito la società.
Espletata consulenza tecnica di ufficio, alla odierna udienza, previa discussione, la causa è stata discussa e decisa.
Si premette che la presente sentenza è redatta, ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonea a definire il giudizio, in applicazione del principio della c.d. "ragione più liquida" (Cass., Sez Un., 08/05/2014, n. 9936).
La presente decisione concerne la richiesta di condanna della resistente al risarcimento del danno in favore di
Parte 1 pari ad euro 91.088,71, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale di Bari con sentenza n. 5418/2019. A tal fine, questo Giudice ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, a mezzo della dott.ssa Persona 1 per determinare l'importo dovuto alla ricorrente con riferimento alla citata '
Espletata c.t.u. tecnico-contabile e depositato il relativo elaborato peritale in data 20/1/2025, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
In assenza di contestazione nella stesura definitiva sui criteri adottati dal c.t.u., quanto dovuto alla parte ricorrente può essere determinato dalla misura dallo stesso indicata, come di seguito riportata: «A conclusione delle operazioni peritali, il CTU attenutosi pedissequamente a quanto disposto dall'Ill. mo Giudice, ritiene di poter affermare che le differenze retributive in favore della ricorrente calcolate per differenza tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo 21.10.2006 -
15.10.2015 ivi compresa la tredicesima mensilità ammonta ad € 77.784,40, di cui € 63.514,29 ed €
14.270,11 a titolo di quote di tredicesima mensilità", sulla quale vanno calcolati interessi e rivalutazione sino al soddisfo come per legge.
Le conclusioni a cui è giunto il c.t.u., in quanto immuni da vizi logici e di merito, vanno interamente condivise.
Ed, invero, per quel che riguarda il pregiudizio da risarcire, non può trascurarsi il principio cardine della responsabilità di diritto civile, secondo cui il risarcimento non può attribuire al soggetto danneggiato più di quanto gli sarebbe spettato in assenza del fatto illecito o dell'inadempimento, poiché altrimenti si assegnerebbe alla tutela de qua una funzione punitiva estranea al nostro ordinamento.
Ne deriva, in applicazione di detto principio, che correttamente il c.t.u. ha defalcato dalle somme a credito gli importi percepiti dalla ricorrente a titolo di contratto di solidarietà, con la conseguenza che la domanda della lavoratrice va accolta nei suddetti limiti. In conclusione, la CP_1 deve essere condannata alla corresponsione in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 77.784,40, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al soddisfo.
In considerazione del carattere ripetitivo e seriale delle questioni affrontate e dell'accoglimento solo parziale della domanda, le spese possono essere compensate per un terzo, mentre per i restanti due terzi seguono la soccombenza e sono poste a carico della società convenuta e liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità del giudizio, che si è limitato alla sola quantificazione degli importi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 28/10/2022 da Parte 1 nei confronti di CP 1 così provvede: CP 1 a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di euro 77.784,40, oltre condanna rivalutazione monetaria e interessi legali maturati sino al soddisfo;
condanna CP 1 alla corresponsione delle spese di c.t.u., liquidate separatamente;
condanna CP 1 alla corresponsione dei due terzi delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida per l'intero in complessivi euro 6.900,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP nelle misure di legge, con distrazione;
compensa tra le parti il restante terzo.
Bari, 3/2/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Foggetti RE PU BLICA ITALIANA