Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 39
CS
Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Qualificazione dell'abuso come ristrutturazione edilizia

    La Corte ha ritenuto che il manufatto, di mq 48,00, comportando un aumento superiore al 50% della superficie originaria, costituisce un abuso di non trascurabile consistenza, escludendo la qualifica di mera ristrutturazione. Inoltre, ha confermato che la valutazione sulla sanzione pecuniaria sostitutiva è una fase esecutiva successiva all'ordine di demolizione e non ne inficia la validità.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    Il Consiglio di Stato ha confermato che l'ordine di demolizione è espressione di un potere vincolato e doveroso, per cui la mancata comunicazione di avvio del procedimento non ne infirma la validità se il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Le circostanze addotte dall'appellante non sono idonee a modificare l'ordinanza.

  • Inammissibile
    Mancanza parere Sovrintendenza per scelta sanzione

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto mera riproposizione della censura di primo grado senza un'argomentazione specifica per superare la motivazione della sentenza impugnata. La sentenza di primo grado ha correttamente interpretato che le tutele violate sono di fonte comunale e che il Comune ha un potere di vigilanza e repressione degli abusi edilizi anche in assenza di vincoli statali specifici sull'immobile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 39
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 39
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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