Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00039/2026REG.PROV.COLL.
N. 09267/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9267 del 2023, proposto da NO ZZ, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alfredo Riccardi, con domicilio eletto presso lo studio AN GI in Roma, via Stella della Giuliana n.32;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Eleonora Carpentieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 02178/2023,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. CE PI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.NO ZZ ha impugnato il provvedimento n. 142/A del 19 maggio 2020, notificatagli in data 16 ottobre 2010, con cui il Comune di Napoli gli ha ordinato la demolizione del manufatto in legno e vetri, occupante la superficie di mq. 48,00, realizzato nella unità immobiliare di sua proprietà sita in Napoli, Via di Piedigrotta n. 60.
Il T.a.r. ha rigettato il ricorso.
Avverso tale sentenza l’originario ricorrente ha proposto appello, deducendo: 1) la violazione degli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380 del 2001, visto che l’abuso contestato configura una mera ristrutturazione edilizia e non una nuova costruzione, in considerazione delle modeste dimensioni, ed è, pertanto, soggetto al regime sanzionatorio di cui all’art. 33, essendo, peraltro, impossibile la demolizione (impossibilità non accertata dal Comune); 2) la violazione degli artt. 33 d.P.R. n. 380 del 2001 e 3 e 7 della legge n. 241 del 1990, stante la mancata comunicazione di avvio del procedimento, in quanto la propria partecipazione al procedimento avrebbe inciso sul suo esito, facendo emergere la natura di mera ristrutturazione dell’intervento e la impossibilità della demolizione; 3) la violazione dell’artt. 33, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, essendo stata effettuata la scelta tra sanzione demolitoria e pecuniaria senza il previo parere della Sovrintendenza, nonostante la collocazione del bene in zona A e, cioè, in insediamento di interesse storico.
Il Comune si è costituito, concludendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza del 3 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
2. L’appello è infondato.
2.1. Il primo motivo, con cui si è denunciata la violazione degli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380 del 2001, è infondato.
In primo luogo, l’appellante ha riproposto la sua tesi, secondo cui la qualificazione dell’abuso in termini di mera ristrutturazione e la sua valutazione avrebbero dovuto escludere la sanzione della demolizione, e non si è confrontato con il contenuto della sentenza, che ha evidenziato la non trascurabile consistenza del nuovo manufatto, adibito ad angolo cottura e salone, e, dunque, la gravità dell’abuso. Più precisamente il nuovo manufatto ha una superficie di mq 48,00 ed ha comportato, quindi, un aumento dell’originaria unità immobiliare (la cui iniziale superficie era pari a mq 73,00) superiore al 50%.
Relativamente all’ulteriore profilo denunciato con il motivo in esame, la sentenza ha correttamente applicato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la valutazione circa la possibilità di dare corso alla sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire: con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell'ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l'accertamento delle conseguenze derivanti dall'omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell'incidenza della demolizione sulle opere non abusive” (tra le tante: Consiglio di Stato, Sez. VII, 21 maggio 2025, n. 4382).
2.2. Neppure può essere accolto il secondo motivo, con cui si è denunciata la violazione degli artt. 33 d.P.R. n. 380 del 2001 e 3 e 7 della legge n. 241 del 1990, visto che l'ordine di demolizione di opere abusive costituisce espressione di un potere vincolato e doveroso in presenza dei requisiti previsti dalla legge, per cui la mancata comunicazione di avvio del procedimento non ne infirma la validità se è palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere differente (v. Cons. Stato, Sez. VII, 18 luglio 2025, n. 6353). In proposito deve aggiungersi che le circostanze evidenziate in questa sede dall’appellante, come già risulta dal punto 2.1, non sono idonee ad incidere sul contenuto dell’impugnata ordinanza.
2.3. Il terzo motivo, con cui si è denunciata la violazione dell’artt. 33, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, essendo stata effettuata la scelta tra sanzione demolitoria e pecuniaria senza il previo parere della Sovrintendenza, nonostante la collocazione del bene in zona A e, cioè, in insediamento di interesse storico, costituisce una mera riproposizione della censura formulata in primo grado. L’appellante non ha, difatti, sviluppato alcuna argomentazione diretta a superare quelle contenute nella sentenza di primo grado a sostegno dell’interpretazione seguita, che, peraltro, costituisce espressione di un orientamento giurisprudenziale, allo stato, prevalente (nella sentenza impugnata si legge: “le specifiche disposizioni di tutela che nel caso in esame risultano violate sono tutte e solo di fonte comunale; ai Comuni spetta un generalizzato potere di vigilanza e repressione di abusi edilizi ..; un’interpretazione costituzionalmente orientata ..non consente di ritenere illegittimo un provvedimento di rimessione in pristino che abbia ad oggetto un abuso realizzato su immobile ubicato in centro storico ma non sottoposto ad alcun vincolo di fonte statale”: in questo senso, vedi Cons. Stato, Sez. VII, 18 gennaio 2023, n. 612; Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2014, n. 855). Il motivo è, pertanto, inammissibile.
Va, difatti, ricordato che, ai sensi dell’articolo 101, primo comma, c.p.a., il ricorso in appello deve contenere specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, non potendo risolversi nella mera riproposizione dei motivi di prime cure disattesi dal giudice di primo grado, pena l'inammissibilità dell'appello. Pertanto, l'appello deve sempre sviluppare, accanto alla parte volitiva, anche una parte critica, a confutazione della sentenza di primo grado, non trattandosi di un novum iudicium ma di una revisio prioris istantiae. A tal fine, pur non richiedendosi l'impiego di formule sacramentali, si esige l'onere specifico, a carico dell'appellante, di formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza appellata in modo che il giudice di appello sia posto nelle condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente (Cons. Stato, Sez. IV, 21 luglio 2025, n. 6410).
3.In conclusione, l’appello deve essere rigettato.
Le spese devono essere integralmente compensate, stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, rigetta l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco AR, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
CE PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE PI | Marco AR |
IL SEGRETARIO