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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/12/2025, n. 4988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4988 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro NN PI ET, presso il Tribunale di
Napoli Nord, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 11237/24
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Raffaele Ciccarelli e dall'avv.to Alessandro Di
Genova
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: ripetizione d'indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 17.09.2024 parte ricorrente in epigrafe, titolare di pensione n. 044-510007211642 Cat INVCIV, ha esposto di aver ricevuto dall' nota del 6.03.2024 con la quale si chiedeva CP_1 la restituzione della somma di € 362,17 per le seguenti motivazioni: rideterminazione della maggiorazione sociale;
rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria
2002 per il periodo da gennaio 2020 a dicembre 2020.
Avendo quindi eccepito l'assenza di dolo e la irripetibilità delle somme pretese, ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità della pretesa avanzata dall' il tutto con CP_1 vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
13.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il “solvens” a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno, nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997,
n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto, il convenuto in un giudizio di ripetizione di indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione
(ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276).
Tanto premesso in relazione alla ripartizione degli oneri probatori, nell'ipotesi di errore contestuale alla liquidazione o riliquidazione della pensione, la Cassazione ha chiarito che l'assenza di dolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie (una condizione dell'azione di ripetizione) e, quindi, il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito indipendentemente dal fatto che sia stato eccepito dall' Tuttavia, Controparte_2 sull'assicurato non grava l'onere di provare l'assenza di dolo, il quale ai fini della decisione può ritenersi sussistente solo se positivamente provato (cfr. Cass. 3728/1997). Inoltre, dopo la riformulazione della disciplina dell'indebito ad opera della L. n. 88 del 1989, art. 52 (come interpretato dall'art. 13 della legge 412 del
1991), la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sent.
25/01/2018 n. 1919) si è orientata nel senso di ritenere che “il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della CP_1 sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986): più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996). E' alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, sia individuabile un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del
1993). Prova ne sia che lo stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare che, quando ricorra tale ipotesi, diventa irrilevante l'accertamento in punto di fatto del dolo dell'interessato”.
Nella sentenza del 2018 n. 1919 è ribadito anche che “l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma
1, - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 c.c., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento). Simmetricamente, la medesima regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità”. In proposito, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può, dunque, costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008).
Secondo Cassazione civile, sez. lav., 17/05/2013, n. 12097 “Questa
Corte ha già più volte affermato (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n.
21019; id. 15 giugno 2010, n. 14347) che nell'indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale (ovvero, come nella specie, lavorativa) dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro. Conseguentemente, costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha l'obbligo di dichiarare, onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, di non svolgere altra attività ed a ravvisare il detto stato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolento comportamento essendo sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto (nella specie in ragione dello svolgimento di altra prestazione lavorativa)”.
Nella diversa ipotesi di verifica annuale dei requisiti reddituali e notifica del provvedimento di recupero entro l'anno successivo o nell'ipotesi indicate con decreto ministeriale entro i due anni successivi, in caso di notifica intempestiva le somme sono irrecuperabili. L'art. 35 co. 10 bis d.l. 2017/2008 introduce l'onere per i pensionati di trasmettere all'agenzia dell'entrate o all' CP_1 il proprio reddito, pena la sospensione della prestazione e decorsi
60 giorni dalla sospensione la prestazione viene revocata (Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017 n. 18551). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 3802/2019) in relazione a quanto stabilito dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 2, si è affermato il principio per cui “l'obbligo dell' di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla
L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (Cass. 24 gennaio 2012, n.
953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio
2017, n. 18551,). La questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e, quindi, alla sfera della non ripetibilità, CP_1 soggiacendo, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano “immessi CP_2 nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.), tempi sui quali si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico.
È stato osservato dalla Suprema Corte che “il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare "annualmente", ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un "anno successivo" entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio ("annualmente")
è plurimo e fondante dell'intera disciplina. Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale
(a quo) del successivo termine ("entro l'anno successivo") il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della
P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass.
953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è dunque quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. D'altra parte, e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire "entro un anno" dalla verifica, ma "entro l'anno successivo", ove l'aggiunta di un aggettivo ("successivo") risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. Pertanto l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (cfr. Corte di Cassazione – Sentenza 08 febbraio 2019, n.
3802).
Quanto allo stato soggettivo dell'accipiens, la Cassazione ha chiarito che l'assenza di dolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie (una condizione dell'azione di ripetizione) e, quindi, il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito indipendentemente dal fatto che sia stato eccepito dall' Tuttavia, sull'assicurato non grava Controparte_2
l'onere di provare l'assenza di dolo, il quale ai fini della decisione può ritenersi sussistente solo se positivamente provato
(cfr. Cass. 3728/1997).
Nella fattispecie de quo l' ha dedotto che l'indebito in esame CP_1 deriva dall'aver percepito la ricorrente una maggiorazione sociale non dovuta. Il ricalcolo dell'assegno di invalidità della ricorrente, avvenuto sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020, pervenuta all'ente in seguito a sollecito, ha rilevato redditi incidenti non già della ricorrente, ma del coniuge a Persona_1 seguito di liquidazione della pensione di vecchiaia in data 12.2020 con decorrenza 11.2019 per l'importo di euro 15.199,47.
Considerato quindi che la situazione reddituale della ricorrente, con riferimento al nucleo familiare, è stata appurata dall' solo in CP_1 sede di verifica, si ritiene non doversi tutelare alcuna posizione di affidamento della ricorrente. Quest'ultima era infatti consapevole del superamento della soglia reddituale relativamente all'anno 2020.
Il ricorso, dunque, non può essere accolto.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c., le spese sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Aversa, 11.12.2025
Il Giudice
NN PI ET
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro NN PI ET, presso il Tribunale di
Napoli Nord, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 11237/24
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Raffaele Ciccarelli e dall'avv.to Alessandro Di
Genova
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: ripetizione d'indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 17.09.2024 parte ricorrente in epigrafe, titolare di pensione n. 044-510007211642 Cat INVCIV, ha esposto di aver ricevuto dall' nota del 6.03.2024 con la quale si chiedeva CP_1 la restituzione della somma di € 362,17 per le seguenti motivazioni: rideterminazione della maggiorazione sociale;
rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria
2002 per il periodo da gennaio 2020 a dicembre 2020.
Avendo quindi eccepito l'assenza di dolo e la irripetibilità delle somme pretese, ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità della pretesa avanzata dall' il tutto con CP_1 vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
13.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il “solvens” a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno, nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997,
n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto, il convenuto in un giudizio di ripetizione di indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione
(ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276).
Tanto premesso in relazione alla ripartizione degli oneri probatori, nell'ipotesi di errore contestuale alla liquidazione o riliquidazione della pensione, la Cassazione ha chiarito che l'assenza di dolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie (una condizione dell'azione di ripetizione) e, quindi, il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito indipendentemente dal fatto che sia stato eccepito dall' Tuttavia, Controparte_2 sull'assicurato non grava l'onere di provare l'assenza di dolo, il quale ai fini della decisione può ritenersi sussistente solo se positivamente provato (cfr. Cass. 3728/1997). Inoltre, dopo la riformulazione della disciplina dell'indebito ad opera della L. n. 88 del 1989, art. 52 (come interpretato dall'art. 13 della legge 412 del
1991), la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sent.
25/01/2018 n. 1919) si è orientata nel senso di ritenere che “il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della CP_1 sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986): più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996). E' alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, sia individuabile un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del
1993). Prova ne sia che lo stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare che, quando ricorra tale ipotesi, diventa irrilevante l'accertamento in punto di fatto del dolo dell'interessato”.
Nella sentenza del 2018 n. 1919 è ribadito anche che “l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma
1, - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 c.c., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento). Simmetricamente, la medesima regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità”. In proposito, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può, dunque, costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008).
Secondo Cassazione civile, sez. lav., 17/05/2013, n. 12097 “Questa
Corte ha già più volte affermato (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n.
21019; id. 15 giugno 2010, n. 14347) che nell'indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale (ovvero, come nella specie, lavorativa) dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro. Conseguentemente, costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha l'obbligo di dichiarare, onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, di non svolgere altra attività ed a ravvisare il detto stato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolento comportamento essendo sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto (nella specie in ragione dello svolgimento di altra prestazione lavorativa)”.
Nella diversa ipotesi di verifica annuale dei requisiti reddituali e notifica del provvedimento di recupero entro l'anno successivo o nell'ipotesi indicate con decreto ministeriale entro i due anni successivi, in caso di notifica intempestiva le somme sono irrecuperabili. L'art. 35 co. 10 bis d.l. 2017/2008 introduce l'onere per i pensionati di trasmettere all'agenzia dell'entrate o all' CP_1 il proprio reddito, pena la sospensione della prestazione e decorsi
60 giorni dalla sospensione la prestazione viene revocata (Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017 n. 18551). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 3802/2019) in relazione a quanto stabilito dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 2, si è affermato il principio per cui “l'obbligo dell' di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla
L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (Cass. 24 gennaio 2012, n.
953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio
2017, n. 18551,). La questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e, quindi, alla sfera della non ripetibilità, CP_1 soggiacendo, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano “immessi CP_2 nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.), tempi sui quali si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico.
È stato osservato dalla Suprema Corte che “il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare "annualmente", ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un "anno successivo" entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio ("annualmente")
è plurimo e fondante dell'intera disciplina. Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale
(a quo) del successivo termine ("entro l'anno successivo") il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della
P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass.
953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è dunque quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. D'altra parte, e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire "entro un anno" dalla verifica, ma "entro l'anno successivo", ove l'aggiunta di un aggettivo ("successivo") risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. Pertanto l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (cfr. Corte di Cassazione – Sentenza 08 febbraio 2019, n.
3802).
Quanto allo stato soggettivo dell'accipiens, la Cassazione ha chiarito che l'assenza di dolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie (una condizione dell'azione di ripetizione) e, quindi, il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito indipendentemente dal fatto che sia stato eccepito dall' Tuttavia, sull'assicurato non grava Controparte_2
l'onere di provare l'assenza di dolo, il quale ai fini della decisione può ritenersi sussistente solo se positivamente provato
(cfr. Cass. 3728/1997).
Nella fattispecie de quo l' ha dedotto che l'indebito in esame CP_1 deriva dall'aver percepito la ricorrente una maggiorazione sociale non dovuta. Il ricalcolo dell'assegno di invalidità della ricorrente, avvenuto sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020, pervenuta all'ente in seguito a sollecito, ha rilevato redditi incidenti non già della ricorrente, ma del coniuge a Persona_1 seguito di liquidazione della pensione di vecchiaia in data 12.2020 con decorrenza 11.2019 per l'importo di euro 15.199,47.
Considerato quindi che la situazione reddituale della ricorrente, con riferimento al nucleo familiare, è stata appurata dall' solo in CP_1 sede di verifica, si ritiene non doversi tutelare alcuna posizione di affidamento della ricorrente. Quest'ultima era infatti consapevole del superamento della soglia reddituale relativamente all'anno 2020.
Il ricorso, dunque, non può essere accolto.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c., le spese sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Aversa, 11.12.2025
Il Giudice
NN PI ET