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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/09/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3239 del 2024, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Pt_1 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIO FERRO Controparte_1
VITO, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Prestazione: assegno ordinario di invalidità
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 21.10.2024 l' Parte_2
adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito
[...] di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c.. Premetteva che la resistente aveva presentato ricorso per accertamento preventivo al fine di accertare i requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, all'esito del quale l' aveva presentato rituale dissenso e nel termine Pt_2 di legge incardinato il ricorso di merito ritenendo che il giudizio di invalidità espresso dal CTU di prima fase non produce effetti in ambito previdenziale, e segnatamente, in ordine al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex L.
n. 222/1984.
Ritualmente citato in giudizio si costituiva la resistente, la quale deduceva variamente l'infondatezza delle ragioni di insistendo per il rigetto. Pt_1
La causa, istruita mediante CTU medica, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025.
1 Motivi della decisione
Va innanzitutto rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav.,
n. 6084/2014).
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dall'Istituto ricorrente nei confronti delle conclusioni del
CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445- bis, ult. co., c.p.c.).
All'esito delle contestazioni all'elaborato peritale di prima fase da parte di è Pt_1 stato disposto il rinnovo della consulenza medica.
Nel caso in esame l'ausiliario nominato in sede di accertamento tecnico preventivo aveva posto in evidenza le molteplici patologie da cui la ricorrente risultava affetta, descrivendone in modo analitico la genesi e l'evoluzione, nonché gli esiti funzionali a carico dell'apparato muscolo-scheletrico. Aveva proceduto a una quantificazione percentuale delle menomazioni, attribuendo rilievo all'ipoevolutismo degli arti superiori e al grave deficit delle articolazioni scapolo-omerali e dei gomiti, oltre che alle discopatie multiple lombari e cervicali e agli esiti della frattura sacro-coccigea. Applicando il criterio riduzionistico, l'ausiliario aveva stimato un'invalidità complessiva pari al 78%, ritenendo pertanto integrato il requisito della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, necessario per l'accesso all'assegno ordinario di invalidità.
Tuttavia, il consulente nominato nella fase di merito ha invece sviluppato una ricostruzione differente, precisando che la valutazione medico-legale richiesta dall'art. 1 della legge n. 222/1984 non si fonda sulla mera quantificazione del danno biologico, né sull'applicazione di parametri propri dell'invalidità civile, ma sulla
2 verifica della residua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali dell'assicurato.
Ha correttamente chiarito che tale concetto implica la considerazione di variabili quali l'età, il sesso, il livello di istruzione, la professionalità acquisita e la concreta adattabilità al lavoro, distinguendo l'accertamento previdenziale da quello civilistico.
Applicando tali principi, il consulente ha evidenziato come la ricorrente, laureata e da decenni occupata in mansioni amministrative di tipo sedentario, avesse svolto la propria attività nonostante la condizione di paralisi ostetrica, vizio preesistente e conosciuto già al momento dell'assunzione.
L'Ausiliario, invero, ha ritenuto che tale menomazione, pur certamente rilevante, sia stata compensata da meccanismi adattativi, non tali da precludere lo svolgimento dell'attività lavorativa semispecifica.
Quanto alle discopatie documentate, ha rilevato che le stesse non risultavano accompagnate da segni clinici di severa compromissione funzionale né da certificazioni specialistiche attestanti necessità di trattamenti continuativi o invalidanti.
Ha altresì considerato irrilevante, in assenza di aggiornati riscontri diagnostici, la condizione di aritmia cardiaca, e ha ricondotto a marginalità le ulteriori infermità
(alluce valgo bilaterale, meniscopatia) in quanto non invalidanti rispetto alla mansione svolta e comunque suscettibili di correzione chirurgica.
Sulla base di tali rilievi, il consulente del merito ha concluso che la riduzione della capacità lavorativa semispecifica della ricorrente non potesse ritenersi superiore ai due terzi, escludendo così la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Tra i due elaborati, il Tribunale ritiene maggiormente convincente e conforme al parametro normativo quello reso in questa fase di merito.
Esso ha infatti operato la necessaria distinzione tra invalidità civile e invalidità previdenziale, evitando impropri travasi concettuali e ponendo al centro dell'indagine l'effettiva capacità lavorativa residua in relazione alle mansioni confacenti. Al contrario, l'ausiliario della fase preventiva, pur avendo svolto un'analisi clinica approfondita e di ampio respiro, aveva fondato le proprie conclusioni su criteri di quantificazione percentuale relativi all'invalidità civile, non idonei a misurare il requisito legale richiesto per l'assegno ordinario.
La maggiore coerenza metodologica, l'aderenza al dato normativo e la congruenza delle argomentazioni inducono pertanto ad aderire alle conclusioni del consulente del merito.
Di conseguenza, alla luce dell'esame peritale deve ritenersi che la riduzione della capacità lavorativa della ricorrente in attività confacenti non superi la soglia dei due
3 terzi, non sussistendo pertanto i requisiti richiesti per l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso non può trovare accoglimento.
Sono dichiarate irripetibili le spese del giudizio stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti e di conseguenza vengono poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, che si Pt_1 liquidano separatamente.
Così deciso in Agrigento, 09/09/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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