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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITA LIANO
TR IBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del giorno 27/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3188/2021 R.G.L., avente ad oggetto: lavoro subordinato;
differenze retributive,
PROMOSSA DA
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Passanisi e dall'avv. Anna Buda, giuste procure in atti;
- Ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Guerrera Grimaldi, P.IVA_1 dall'avv. Manuela Guerrera e dall'avv. Stefania Guerrera, come da procura in atti;
- Resistente -
CONTRO
, nato a [...], il [...], C.F. Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Guerrera Grimaldi, C.F._2 dall'avv. Manuela Guerrera e dall'avv. Stefania Guerrera, come da procura in atti;
- Resistente -
E NEI CONFRONTI DI
, in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. , rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'avv. Valentina Schilirò per procura generale alle liti;
- Resistente -
Conclusioni: come in atti
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.05.2021, adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere solo fittiziamente ricoperto la carica di amministratore della società che opera come Controparte_1 istituzione socio assistenziale e che gestisce una casa di riposo per anziani presso la propria sede sita nel Comune di Acicastello (CT), dal mese di gennaio 2017 fino al mese di ottobre 2020, ma, nella realtà e per il medesimo arco temporale , di avere prestato attività lavorativa presso la suddetta casa di riposo in qualità di lavoratore
1 dipendente, assoggettato per l'intero periodo al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del dott. . Controparte_2
Quest'ultimo, invero, era sempre stato l'effettivo ed unico titolare dell'attività imprenditoriale e della gestione della struttura in questione e, prima ancora, della società unipersonale - in liquidazione al momento del deposito del CP_4 ricorso - e precedentemente gestrice della stessa casa di riposo con ubicazione nel
Comune di San Giovanni La Punta (CT), di cui il è stato socio unico e CP_2 amministratore e, successivamente, liquidatore.
Affermava di avere accettato “siffatto ruolo di prestanome” soltanto per bisogno di lavorare, ciò essendo stato posto come condizione per essere assunto presso la Casa di riposo.
Con riferimento alla specifica attività di dipendente asseritamente svolta, aggiungeva di avere lavorato, stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale della società resistente, nei giorni della settimana da lunedì a venerdì, dalle ore
09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00, per un totale di n. 39 ore settimanali, espletando, concretamente, mansioni attinenti alla direzione amministrativa, al coordinamento e all'organizzazione della Struttura, senza che vi fosse alcun'altra figura ad egli sovraordinata, all'infuori del alle cui direttive soltanto, pertanto, doveva CP_2 attenersi.
In particolare, deduceva che per l'intero periodo di lavoro si era occupato di tutti gli adempimenti connessi (a titolo esemplificativo, e non esaustivo): - agli ingressi degli ospiti, e quindi alla predisposizione e sottoscrizione di tutti i relativi atti, compresi i contratti di ingresso, nonché i documenti di competenza della Struttura nei casi di decesso;
- alla gestione delle prenotazioni per l'accoglienza degli ospiti, intrattenendo i necessari contatti con i familiari, ai quali esponeva e mostrava tutti i servizi offerti dalla Struttura, gli arredi ed i comfort delle singole stanze e dei locali comuni, le condizioni di vitto, i livelli di assistenza socio-sanitaria, ed ogni altra condizione riguardante il contratto di ospitalità; - alla predisposizione ed all'assegnazione delle stanze per gli ospiti;
- alla predisposizione, alla compilazione ed all'inoltro di tutta la documentazione di ricovero, anche verso l'esterno (es.
Questura); - alla fatturazione elettronica, ovvero alla elaborazione delle fatture attive, al controllo delle fatture passive, che venivano poi trasmesse al per CP_2
i pagamenti;
- all'incasso ed ai versamenti delle rette;
- alla regolamentazione ed alla gestione delle visite dei parenti, ed in generale ai rapporti con i familiari degli ospiti;
- al controllo degli ingressi, delle uscite e delle turnazioni del personale, e degli operatori in servizio, disposti dal - al controllo ed alla gestione delle CP_2 scorte di magazzino, quindi agli ordini di acquisto di quanto occorrente per generi alimentari e per le altre necessità ordinarie dei pazienti;
- alla supervisione ed alla sorveglianza delle attività e della struttura, delle parti comuni, dei servizi, delle singole stanze ecc. …
Sottolineava, quindi, che, per il tipo di attività lavorativa descritto e per le effettive mansioni dallo stesso svolte, dovesse essere inquadrato nel CCNL del Settore Enti ed Istituzioni Private, Istituzioni Socio-Assistenziali - UNEBA, allegato al ricorso,
2 con le funzioni di Direttore e che, in luogo di quanto erogatogli per l'attività di amministratore unico solo fittiziamente attribuitagli (consistito, fino al gennaio
2020, in un compenso mensile di € 1.000,00, nonché di € 400,00 mensili a titolo di indennità, fittiziamente indicata come “trasferta”; successivamente, da febbraio 2020 e sino ad agosto 2020, in un compenso mensile di € 1.200,00, oltre a una presunta “indennità di trasferta” di € 280,00, ovvero di 264,00 in alcuni mesi), gli spettasse, anche ai sensi del disposto dell'art. 36 Cost., la retribuzione mensile corrispondente all'inquadramento preteso (€ 1.665,09, e da gennaio 2020 €
1.690,17), oltre a tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché le ulteriori indennità previste per il lavoro straordinario svolto, per il mancato preavviso del recesso (essendosi il rapporto lavorativo bruscamente interrotto per volontà del
, per ferie e per permessi non goduti, per T.F.R.; e così, in totale, la somma CP_2 di € 41.895,58, coma da analitici conteggi predisposti in seno al ricorso. Lamentava, inoltre, l'elusione da parte del presunto datore di lavoro dell'obbligo del corrispondente versamento contributivo su di esso incombente nei suoi riguardi, chiedendone espressamente la condanna al relativo pagamento, quantificato complessivamente nella somma di € 29.025,79, direttamente nei confronti dell' . CP_3
Concludeva, quindi, chiedendo: “- Ritenere e dichiarare che dal 01/01/2017 al
30/09/2020 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra la CP_5
(datore di lavoro), nonché personalmente il Dr. , ed il
[...] Controparte_2 ricorrente, con mansioni di Direttore previste dal CCNL del Settore Istituzioni
Socio-Assistenziali - UNEBA (dal 01.11.96), e successive modifiche, integrazioni e rinnovi;
- conseguentemente, condannare la società resistente, in solido al detto
Dr. o comunque, in subordine, della in persona del CP_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 41.895,58, per le causali analiticamente indicate nei conteggi allegati al ricorso (per farne parte integrante), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, o comunque della maggiore o minore somma che il
Tribunale riterrà dovuta, anche all'esito (ove occorra) di CTU;
- accertare l'omissione contributiva relativa al rapporto per cui è causa per l'intero periodo di lavoro, e conseguentemente condannare il datore di lavoro al pagamento all' (chiamato in causa) dei contributi previdenziali spettanti per la posizione CP_3 del ricorrente, per come quantificati nei conteggi allegati, o comunque nella maggiore o minore misura che risulterà dovuta all'esito del giudizio;
- condannare
i resistenti al pagamento delle spese del giudizio.”.
Con memoria tempestivamente depositata in data 27/10/2021 si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso, di cui chiedeva il rigetto in quanto infondato.
La società resistente evidenziava, innanzitutto, la contraddittorietà della domanda avversaria tesa al riconoscimento, contemporaneamente, della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata con la resistente stessa e lo svolgimento di mansioni dirigenziali e superiori quali quelle rivendicate di Direttore presso la medesima resistente.
3 Aggiungeva che, comunque, la narrazione dei fatti di causa offerta da parte attrice non trovava riscontro nella documentazione che appositamente versava in atti, dalla quale può evincersi incontrovertibilmente come il conferimento al ricorrente della carica di amministratore unico della società convenuta non fosse stato affatto fittizio, ma effettivo (essendo stato conferito al momento stesso della costituzione della società, per atto da Notaio, in data 28.1.2016, ed avendo il Pt_1 personalmente sottoscritto l'atto costitutivo), avendo lo stesso peraltro potuto disporre di poteri molto ampi, necessari allo svolgimento delle funzioni attinenti alla gestione ordinaria e straordinaria della società convenuta, ivi compreso il potere concernente il conferimento dell'incarico libero-professionale di Direttore
Sanitario allo stesso indicato nel ricorso come il reale gestore della società, CP_2 nonché il potere di disporre, nel periodo in esame, delle risorse economico- finanziarie della società.
Contestava, in ogni caso, lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività lavorativa specificamente indicata in ricorso allo scopo di dimostrare lo svolgimento delle mansioni superiori di direttore, trattandosi di fatto di prestazioni prevalentemente espletate dal diverso personale menzionato in memoria e, comunque, rilevava il difetto di prova della sussistenza del vincolo di subordinazione dell'attore nei confronti della società e di un suo eventuale assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita dallo stesso, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso e, tanto meno, del il quale, all'interno della società, CP_2 rivestiva esclusivamente la funzione di Direttore Sanitario conferita proprio dal ricorrente.
Contestava, infine, lo svolgimento di funzioni direttive, di coordinamento e controllo delle attività medesime, nonché di funzioni professionali di contenuto altamente specialistico e dunque la specifica richiesta di riconoscimento del diritto a mansioni superiori direttive, avanzata dal ricorrente senza la deduzione utile allo svolgimento da parte del giudice del c.d. procedimento trifasico, dalla costante giurisprudenza di legittimità ritenuto necessario per potere assecondare le richieste di un inquadramento ad un livello superiore e di corresponsione della retribuzione conseguente.
Concludeva, quindi, chiedendo: “… dichiarare inammissibile ovvero rigettare nel merito, perché infondata e comunque non provata, ogni avversa domanda.”.
Con memoria tempestivamente depositata in data 28/10/2021, si costituiva anche
, eccependo la nullità del ricorso relativamente alle domande Controparte_2 dispiegate nei suoi confronti e, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva, solamente la società resistente essendo legittimata ad instaurare, in ipotesi, un rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente.
Contestava, comunque, nel merito, l'infondatezza della domanda avversaria con riguardo alle modalità e ai tempi del presunto rapporto di natura subordinata indicato in ricorso, evidenziando l'incompatibilità della domanda volta al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società resistente e di quella volta al riconoscimento dello stesso tipo di rapporto intercorso
4 con il oltre che di ciascuna delle suddette domande con quella tesa al CP_2 riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori dirigenziali.
Specificava che il conferimento al ricorrente della carica di amministratore unico della società resistente, avvenuto peraltro al momento stesso della costituzione della società, in data 28.01.2016 (antecedentemente alla data del gennaio 2017 non correttamente riportata nell'atto introduttivo) e poi revocato a ottobre 2020 a causa del suo comportamento negligente, è stato effettivo e non fittizio, avendo disposto parte attrice di poteri molto ampi e necessari allo svolgimento delle proprie funzioni di direzione e di rappresentanza della società, ivi compreso quello concernente il conferimento allo stesso dell'incarico di Direttore Sanitario. CP_2
Dopo avere precisato di non avere mai intrattenuto personalmente rapporti di alcun tipo con soggetti esterni alla società, quali Istituti bancari, Comuni, Questura,
Pubblica Amministrazione o fornitori di servizi o merce della società
[...] medesima e, pertanto, di non avere mai esercitato alcun potere di CP_1 rappresentanza verso l'esterno della società stessa, né eventuali poteri direttivi o di firma, deduceva la assoluta mancanza di prova in atti del contrario, siccome della sussistenza di un rapporto di natura subordinata eventualmente intercorso tra lui ed il ricorrente nel periodo in considerazione, sottolineando anch'egli, per quanto riguarda più specificamente la rivendicazione del livello superiore di direttore della società, la mancata enunciazione dei tratti differenziali tra le mansioni attribuitegli e quelle che si assumono svolte e caratterizzanti il livello superiore reclamato, sì da consentire al giudice di adottare ai fini del decidere il criterio c.d. trifasico.
Alla stregua delle superiori considerazioni, pertanto, deduceva l'insussistenza dei presupposti fondanti le richieste di differenze retributive avanzate dal ricorrente e concludeva: “… dichiarare la nullità dell'atto introduttivo, in ogni caso il difetto di legittimazione passiva del Dott. , ovvero dichiarare Controparte_2 inammissibile o rigettare, nel merito, perché infondata e comunque non provata, ogni avversa domanda.”. Con memoria depositata in data 4/06/2021 si costituiva anche l' Controparte_6 convenuto, il quale, concludeva chiedendo: “… pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa e previdenziale, ritenendo, dichiarando ed accertando - nel caso di accoglimento - la relativa retribuzione imponibile, il periodo di competenza, il CCNL applicabile secondo i criteri prescritti dall'art.1 d.l. n°338/1989 conv. in legge n°389/1989, entro i limiti della prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art.3, della legge n°335/1995. Per l'ipotesi di accoglimento della domanda, si chiede che la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali sia limitata ai contributi per i quali non sia intervenuta prescrizione, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione della contribuzione prescritta (Cass n.1703 del 1991 e 23142 del 2020). Con il favore di spese ed onorari di causa a carico di chi di ragione, come per legge.”. Constatata l'infruttuosità del tentativo volto ad addivenire ad un bonario componimento della lite intrapresa, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed assunzione di prove orali.
5 Quindi, autorizzato il deposito di memorie, l'udienza del 27/05/2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note, depositate come in atti e, a seguito della stessa, la causa, ritenuta matura per la decisione, è decisa con la presente sentenza. Si dà atto, ai fini del deposito della presente sentenza del verificarsi di mancanza di connessione con il server che - nonostante ripetuti tentativi di deposito sin dalle 23,45 del 28.05.2025 alle ore 23,59 e successivi non ha reso sin qui possibile il deposito del presente provvedimento.
****
In via preliminare devono confermarsi i provvedimenti anche istruttori adottati in corso di giudizio.
Ribadito il contenuto delle ordinanze in data 13 gennaio 2023 e 28 maggio 2024, deve rimarcarsi come, ferma la dichiarata tardività della produzione richiesta dalla parte ricorrente (come da ordinanze citate a cui integralmente si rimanda), non si ritiene di acquisire ulteriormente al presente giudizio la documentazione dal medesimo proposta, ritenuto di non diretta e decisiva rilevanza quanto si intende introdurre in giudizio circa gli assetti societari – finanziari riconducibili al CP_7 con quanto immediatamente concerne il rapporto di lavoro del ricorrente, i cui caratteri distintivi andavano idoneamente tratteggiati nel ricorso introduttivo.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per sua asserita genericità, sollevata dal atteso che l'atto introduttivo CP_2 appare, sia pure con le limitazioni di cui si infra dirà, sufficientemente dettagliato quanto ad individuazione del petitum e della causa petendi.
Non sussiste, peraltro, il difetto di legittimazione passiva dello stesso e va CP_2 quindi rigettata la relativa richiesta di declaratoria in tal senso, essendo stata prospettata in ricorso, alternativamente e/o in subordine, l'eventualità della sussistenza del rapporto lavorativo intercorso direttamente con tale soggetto.
Nel merito, il ricorso è comunque infondato e va, pertanto, rigettato, in considerazione del mancato raggiungimento della prova, da parte del ricorrente, dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 c.c..
Il ricorrente agisce in giudizio onde ottenere il riconoscimento della Parte_1 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il medesimo e la CP_5
nonché personalmente con per il periodo dedotto in
[...] Controparte_2 ricorso, nonché della spettanza, affermata dal ricorrente e recisamente negata dalle parti resistenti, di una serie di emolumenti retributivi che sarebbero maturati in favore dell'attore in conseguenza tanto della natura effettiva del rapporto lavorativo presuntivamente intercorso tra le parti in causa nel periodo in considerazione, prospettato dall'attore come di natura subordinata, quanto dello svolgimento di mansioni attinenti al profilo superiore di direttore reclamato.
Sul tema va rammentato che, secondo il consolidato insegnamento della Corte di
Cassazione, "l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare
6 del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva". (Cass. Sez. lav., 6.8.2004, n. 15275; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. lav., 27.3.2018,
n. 7587/ord.; Cass. Sez. lav., 25.10.2004, n. 20669; Cass. Sez. lav., 23.7.2004, n.
13884; Cass. Sez. lav., 25.5.2004, n. 10043; Cass. Sez. lav., 13.5.2004, n. 9151;
Cass. Sez. lav., 17.7.2003, n. 11203; Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770).
Coerentemente si è affermato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di soggezione gerarchica del lavoratore consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale, elemento che deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (così Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n.
5645; Cass. Sez. lav., 8.6.2017, n. 14296; Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass.
Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943, la quale ha ulteriormente sottolineato che nei tempi attuali i due tipi di rapporto di lavoro, subordinato e autonomo, “non compaiono che raramente nelle loro forme e prospettazioni primordiali e più semplici, in quanto gli aspetti molteplici di una vita quotidiana e di una realtà sociale in continuo sviluppo e le diuturne sollecitazioni che ne promanano hanno insinuato in ognuno di essi elementi per così dire perturbatori che appannano, turbano, appunto, la primigenia simplicitas del “tipo legale” e fanno dei medesimi, non di rado, qualcosa di ibrido e, comunque, di difficilmente definibile. Per cui la qualificazione sub specie di locatio operis o locatio operarum e la sua sussunzione sotto l'uno o l'altro nomen iuris diventa più delicata e richiede una più approfondita opera di accertamento della realtà fattuale”).
Sul tema la Corte di legittimità ha avuto, altresì, modo di ribadire che, qualora sia difficile, per la peculiarità del rapporto, individuare il discrimine, “ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto” (Cass. Sez. lav. 14.6.2018, n. 15631; Cass. Sez. lav., 8.6.2017, n. 14296;
Cass. Sez. Lav., 28.3.2003, n. 4770; Cass. Sez. lav., 15.6.1999, n. 5960), con la precisazione che i suddetti indici rivelatori della subordinazione consistono nella retribuzione fissa mensile in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa, nell'orario di lavoro fisso e continuativo, nella continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali, nel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere
7 organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia, nell'inserimento nell'organizzazione aziendale
(Cass. Sez. lav., 8.4.2015, n. 7024; Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n. 18943).
E sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (così, tra le numerose altre, Cass. Sez. lav. 5.7.2021, n.
18943; Cass., Sez. lav., 3.8.2017, n. 19436; Cass. Sez. lav., 22.5.2017, n. 12801;
Cass., Sez. lav. 14.5.2013, n. 11530; Cass. Sez. lav., 8.2.2010, n. 2728; Cass., Sez. lav. 17.11.2009, n. 2728).
In applicazione di tali principi, si ricava che la parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato adeguatamente assolto dal ricorrente a ciò onerato, dal momento che l'istruttoria orale e le produzioni documentali non hanno fornito elementi decisivi a conforto della tesi sostenuta in ricorso.
Deve, innanzitutto, osservarsi che il ricorso stesso risulta estremamente generico e carente già in punto di fatto e sotto il profilo dell'allegazione degli elementi distintivi della subordinazione, il ricorrente essendosi limitato ad affermare, in maniera del tutto insufficiente, che, al di là del ruolo fittiziamente attribuitogli di amministratore unico della società, “nella realtà lo stesso ha sempre svolto solo e soltanto attività lavorativa come dipendente” e che “era stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale della e soggetto al potere direttivo, CP_1 organizzativo e disciplinare del Dr. … senza alcuna figura Controparte_2 sovraordinata, ma soggetto soltanto al detto potere direttivo del Dr.
[...]
, alle cui direttive pertanto doveva attenersi.” (cfr. pag. 3 del ricorso), CP_2 senza però meglio specificare in cosa consistesse il concreto atteggiarsi dell'accennato potere direttivo, di controllo e di gestione del rapporto da parte del presunto datore di lavoro.
Manca, invero, nell'atto introduttivo la rappresentazione di eventuali e precisi episodi dai quali possa desumersi il concreto esercizio del presunto potere direttivo datoriale e la deduzione in ordine al contenuto e alle modalità con cui tali eventuali ordini venivano impartiti al ricorrente da parte dell'asserito datore di lavoro, costituendo la eterodirezione, che si realizza con sottoposizione del prestatore al potere datoriale, l'elemento decisivo di qualificazione del rapporto (cfr. Cass. n.
2728/2010, Cass. n.16254/2011).
Analogamente, alcun elemento è stato fornito dal ricorrente per risalire all'esercizio di un potere disciplinare ovvero di controllo e/o di vigilanza da parte sempre della società resistente e/o del nell'esecuzione delle proprie prestazioni, non CP_2 essendo stato dedotto alcunché in ordine alle conseguenze alle quali il ricorrente sarebbe rimasto assoggettato in caso di mancata osservanza dell'asserito orario di
8 lavoro e/o dei compiti affidati ovvero circa la necessità di giustificazione di sue eventuali assenze.
Né parte ricorrente ha formulato alcun articolato di prova su circostanze di fatto concretamente manifestanti nei suoi confronti la sussistenza del potere di direzione, di controllo e disciplinare da parte della società resistente e/o del essendosi CP_2 limitato ad elencare e a demandare al ricordo dei testimoni citati tutta una serie di attività che avrebbe svolto in astratto, e senza la precisazione di specifici episodi di manifestazione del potere datoriale nei suoi riguardi, sotto la direzione esclusiva della società o del o di chi per lui. CP_2
Difetta, quindi, già a monte una allegazione ben precisa (manca finanche l'indicazione specifica degli articoli e delle declaratorie del CCNL ritenuto applicabile, alla stregua del quale sono stati sviluppati i conteggi relativi alla retribuzione vantata per il caso di riconoscimento della pretesa natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti e dello svolgimento delle mansioni superiori dirigenziali parimenti pretese), non consentendosi, così, una ricostruzione fattuale della vicenda in termini pregnanti.
Né dall'istruttoria orale e documentale espletata in corso di causa sono emersi elementi ulteriori comprovanti la natura subordinata dell'attività svolta dal ricorrente in favore della società resistente o del direttamente. CP_2
A fronte di tali scarne asserzioni e allegazioni, infatti, le risultanze dell'istruttoria orale non hanno offerto elementi sufficienti per potersi considerare raggiunta la prova della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti;
nessuno dei testimoni escussi, infatti, ha fornito elementi ulteriori utili per poter ricondurre il presunto rapporto di lavoro al paradigma della subordinazione.
Preso atto che dall'interrogatorio formale delle parti resistenti avvenuto all'udienza dell'11/07/2022 non è scaturita la confessione delle circostanze di fatto oggetto dell'incombente - non si ritiene di dare credito alla deposizione resa all'udienza del
27/03/2023 dal teste di parte ricorrente e questo non tanto per il Testimone_1 fatto che si sia trattato della zia del ricorrente, quanto, piuttosto, perché la stessa, ancor prima di essere escussa, ha dichiarato candidamente: “sono qui per difendere mio nipote” svalutando così, il contenuto della sua testimonianza.
Talune dichiarazioni del teste riguardanti le attività svolte, per un verso, appaiono genericamente descrittive di talune incombenze senza tuttavia esprimere elementi caratterizzanti la subordinazione, per altro verso appaiono contraddette dalle dichiarazioni rese dagli altri testimoni, come ad esempio in punto di orario di lavoro. Sotto certi aspetti appaiono scontrarsi con la documentazione agli atti (come quelle riguardanti il riferito accesso esclusivo ai conti correnti e alle risorse economiche da parte del , laddove non siano da considerare prive di CP_2 rilevanza perché riportate come riguardanti circostanze conosciute tramite le narrazioni del medesimo ricorrente.
Invero, parecchie delle circostanze di fatto riferite dalla parente del ricorrente sono state apprese dalla teste de relato actoris (ADR art. n. 7: “Mio nipote mi riferiva degli adempimenti che svolgeva”; ADR art. n. 13: “sono a conoscenza della
9 suddetta circostanza in quanto riferitami dal ), il che rende maggiormente Pt_1 inservibile allo scopo prefissato la deposizione resa dalla congiunta del ricorrente.
Giova ricordare al riguardo la nullità della valenza probatoria della testimonianza resa dall'escusso de relato actoris, e questo anche in presenza di ulteriori risultanze probatorie a suo suffragio (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 18 maggio 2017 n.
12477).
Anche le dichiarazioni rese alla medesima udienza del 27/03/2023 dall'altro teste di parte ricorrente vanno valutate con le dovute riserve e ciò Testimone_2 ancorché sia perfettamente ammissibile la relativa deposizione, avendo la stessa
“dichiara[to] preliminarmente di aver introdotto un giudizio ancora pendente nei confronti della società avente ad oggetto l'impugnazione del CP_1 proprio licenziamento.”.
Non può non tenersi conto della probabile e comprensibile risentimento nutrito dal teste nei confronti delle parti resistenti, a causa proprio delle tensioni processuali ancora in corso con le stesse in quel momento, che inevitabilmente ne compromette l'attendibilità.
Molte delle circostanze di fatto riferite dalla detta teste con riguardo allo svolgimento di determinate attività da parte del ricorrente, peraltro, sono state attribuite a quest'ultimo in termini probabilistici e di mera e personale supposizione, oltre che per il fatto di averne sentito parlare ai colleghi di lavoro, quindi senza averne avuto mai personale contezza (ADR art. n. 6: “presumo che poi le rette venissero consegnare al in quanto era il titolare”; ADR art. n. 8: CP_2
“Sulla predisposizione della documentazione di accettazione, ne sentivo parlare sul luogo di lavoro e presumo che era il ricorrente ad occuparsene in quanto mi era stato presentato come amministratore unico.”); inoltre, assume rilevanza l'accenno fatto dalla stessa teste ad un indubbio grado di autonomia che avrebbe goduto il ricorrente nell'espletamento della propria attività, che mal si concilia con la pretesa natura subordinata del rapporto lavorativo presuntivamente intercorso tra le parti in causa (A.D.R. art. n. 9): “è vero, soprattutto durante la pandemia era il ricorrente
a regolamentare le visite dei parenti degli ospiti della struttura;
ricordo che lo stesso operava in autonomia ed, in particolare, che in caso di modifica degli orari di visita era lui che provvedeva sulla base di un documento sul quale segnava gli appuntamenti.”). D'altronde, dalla narrazione fatta sempre dal teste in considerazione si evince come il ricorrente, coerentemente con il grado di autonomia riconosciutogli e con il ruolo di amministratore unico della società ricoperto, desse disposizioni a tutto quanto il personale dipendente (A.D.R. art. n. 8: “le disposizioni ci venivano date a volte dal
e a volte dal ), e che, per forza di cose, nella maggior parte dei Pt_1 CP_2 casi le direttive non potevano che essere impartite esclusivamente da lui, stanti le continue assenze dalla struttura del per motivi legati alla sua professione CP_2 di medico del 118 (ADR art. n. 8: “Ricordo che il mancava spesso.”). CP_2
Eguale considerazione di limitata attendibilità va fatta pure con riguardo alla deposizione resa dall'ulteriore teste di parte ricorrente, ascoltato Tes_3 all'udienza del 5/06/2023, per il presumibile risentimento nei confronti delle parti
10 resistenti, dato che la cessazione del suo rapporto lavorativo intercorso con la società convenuta è avvenuta a seguito del licenziamento intimato dalla resistente
(“conosco il ricorrente in quanto siamo stati colleghi di lavoro dal 2017 al 2021, data del mio licenziamento, se ricordo bene.”).
Parimenti, anche per detto teste, talune dichiarazioni riguardanti le attività svolte appaiono genericamente descrittive di taluni compiti, senza tuttavia esprimere elementi caratterizzanti la subordinazione in relazione al rapporto con il ricorrente.
Nel corso della sua deposizione, nonostante abbia tratteggiato un quadro per cui tutti i poteri all'interno della società resistente fossero concentrati in capo al tuttavia l'affermazione generica secondo cui il ha lavorato per la CP_2 Pt_1 società resistente sotto la direzione del dott. è priva di concreti contenuti, CP_2 laddove la teste non chiarisce in che modo si sia estrinsecato tale potere di direzione del nei confronti del CP_2 Pt_1
Inoltre, la teste, contraddicendosi, ha rivelato come il ricorrente curava egli stesso personalmente, piuttosto che il - che al bisogno vi faceva espressamente CP_2 rinvio, la gestione del personale dipendente (ADR art. n. 5 “Mi è capitato di chiedere al le ferie, la busta paga e altro e quest'ultimo si rivolgeva al CP_2
”). Pt_1
Ancora, la dichiarazione della teste circa il fatto che lo stipendio le veniva pagato con bonifico che veniva elargito direttamente dal dott. er cui “il nome del CP_2
i rinveniva inoltre in seno al bonifico che mi veniva fatto” appare smentita CP_2 dalla documentazione agli atti (come prodotta dalla società resistente in allegato alle note del 16/05/2024 - cfr ordinanza del 28/05/2024: - bonifici intestati alla società . Controparte_5
Ferme restando le riscontrate carenze in punto di allegazione, a fronte del formale rapporto intercorso tra le parti, detto teste - così come anche i testi precedentemente esaminati - non ha evidenziato specifiche e dirimenti circostanze in merito agli eventuali indici sintomatici della subordinazione, necessari per accertare l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del presunto datore di lavoro e, quindi, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società resistente (o il dott. . CP_2
In particolare, le dichiarazioni dei detti testi non consentono di ritenere confermata la configurabilità e l'esercizio di alcun potere disciplinare della società resistente nei confronti del ricorrente, né la necessità per il ricorrente di giustificare e documentare eventuali assenze dal lavoro.
Nel descritto contesto, fin troppo lacunoso ed incerto, delineatosi all'esito delle deposizioni rese dai testi indicati da parte ricorrente, assumono rilevanza le dichiarazioni rilasciate da entrambi i testimoni indicati da parte resistente, i quali hanno smentito gli assunti di parte ricorrente.
La teste ascoltata all'udienza del 27/03/2023, ha, innanzitutto, Testimone_4 chiarito ruoli rispettivamente ricoperti all'interno della struttura dal ricorrente, riconosciuto come l'amministratore della resistente, e dal quest'ultimo, CP_2 peraltro e come già esposto alla medesima udienza dal teste di parte ricorrente
[...]
spesso e volentieri assente dalla struttura per ragioni legale al suo lavoro Tes_2
11 di medico del 118 (ADR art. n. 1: “Non è vero che il dott. osse visto come CP_2 unico riferimento della società, lo stesso era unicamente il direttore sanitario, non era sempre presente in quanto lavorava per il 118 e veniva chiamato in caso di necessità. Detto ultimo pertanto si occupava degli aspetti sanitari mentre il riferimento della società era il signor ”), competendo Parte_1 esclusivamente al primo la gestione del personale, fatta eccezione per la turnazione dei dipendenti di competenza della teste, ed al secondo solamente ciò che concerneva prettamente gli aspetti sanitari (ADR art. n.2: “della turnazione dei dipendenti me ne occupo io, mentre per quanto attiene alle assunzioni, ai licenziamenti e alla gestione del personale in genere se ne è occupato sempre il ricorrente. …; ribadisco che della turnazione me ne occupo io e, dunque, non è di competenza del che viene interpellato solo per gli aspetti sanitari.”). CP_2
Con riferimento specifico alle modalità di svolgimento dell'attività effettuata dal ricorrente, la teste in questione, interrogata sull'art. n.3, ha “escluso che lo stesso abbia lavorato sotto la direzione del e in osservanza di un orario di CP_2 lavoro”, precisando che “lo stesso infatti non osservava alcun orario di lavoro e non era sempre presente”.
Dal prosieguo della sua deposizione risulta ridimensionata la portata degli impegni lavorativi vantati nel ricorso, negando che il ricorrente si fosse mai occupato della spesa per generi alimentari e degli ordini relativi alla stessa (ADR artt. n. 3 e n. 11), degli adempimenti relativi agli ospiti, alla assegnazione delle stanze sulla base delle loro patologie ed al contatto di questi con i rispettivi parenti (ADR artt. n. 4, n. 7 e n. 8), di controllare ingressi, uscite e turnazioni del personale (ADR art. n. 10), occupandosi in tutti tali casi solo ed esclusivamente della fatturazione e dei pagamenti (ADR art. n. 5): “è vero che il ricorrente si occupava della fatturazione;
quanto ai pagamenti, ribadisco che se ne occupava sempre il ricorrente e non il
”; ADR art. n.13: “ribadisco che ai pagamenti provvedeva il ricorrente ed CP_2 anche agli acquisti;
era munito di carta di credito e agiva in autonomia.”). Tutto ciò a riprova del fatto che il ricorrente era soggetto che all'interno della struttura poteva disporre nel periodo in considerazione delle risorse economico- finanziarie della società.
L'altro teste di parte ricorrente escusso all'udienza del Testimone_5
5/06/2023, ha confermato quelli che sono stati i ruoli rispettivamente ricoperti all'interno della struttura dal ricorrente e dal domandato sull'art. 1 ha CP_2 risposto, infatti, che “il dott. è stato unicamente il direttore sanitario CP_2 dell'azienda. Era il l'amministratore dell'azienda e dunque lui assumeva Pt_1
i riferiti poteri di comando ed era il riferimento per tutti i dipendenti. Il CP_2 veniva per il controllo dei pazienti e per i colloqui con i familiari.” e che, in ogni caso, “quest'ultimo veniva interpellato per quanto attiene agli aspetti sanitari del paziente.”. Ha ribadito, quindi, (ADR art. n. 3), che “il era l'amministratore” e che Pt_1 lo stesso “non rispettava un preciso orario di lavoro”, precisando, a comprova del ruolo effettivo di amministratore svolto dal ricorrente, “Io sono stata assunta direttamente dal signor ” e poi ulteriormente riferendo (ADR art. n.13) Pt_1
12 che “l'accesso ai conti correnti l'aveva il signor che provvedeva anche a Pt_1 pagare gli stipendi. Lo stipendio mi veniva pagato con bonifico che veniva fatto dalla società nella persona dell'amministratore, signor e, Pt_1 successivamente, dalla signora , attuale legale rappresentante Controparte_8 della società. Ci rivolgevamo direttamente al ricorrente per avere il cud e le buste paga. Le ferie venivano concordate fra la e il Al momento del Tes_4 Pt_1 colloquio per la mia assunzione erano presenti il ricorrente, la dott.ssa Tes_4 dott. e la psicologa, dott.ssa .” CP_2 Per_1
Ha smentito, infine, anch'ella lo svolgimento da parte di quest'ultimo di tutta una serie di adempimenti volti a corroborare nella prospettazione del ricorrente la spettanza del livello di inquadramento superiore domandato, connessi agli ingressi degli ospiti, alla assegnazione delle stanze sulla base delle loro patologie ed al contatto di questi con i rispettivi parenti (ADR artt. n. 4, n. 7 , n. 8 e n. 9), che sono stati attribuiti dalla teste a la quale, a sua volta, in sede di sua Testimone_4 escussione se ne è attribuita la personale responsabilità; siccome ha negato che fosse il ricorrente ad occuparsi del controllo e della gestione delle scorte di magazzino, riferendo (ADR art. n. 11) che “fin dall'inizio e a tutt'oggi sono i cuochi stessi a prendere contatto con i fornitori e dunque a rifornire la cucina. Per gli altri acquisti, c'è la figura del manutentore che controlla personalmente ciò che manca e qualche volta va lui stesso a fare la spesa.”.
Le circostanze complessivamente riferite (concernenti le attività svolte dal ricorrente, la generica ricezione di disposizioni e direttive sulle modalità di svolgimento e gestione dell'attività) non appaiono sufficienti a delineare la sottoposizione del ricorrente al potere direttivo e disciplinare della società resistente
(ovvero del dott. . CP_2
Gli esiti testimoniali, in sostanza, non hanno determinato l'ingresso nel processo di dati concreti e decisivi alla stregua dei quali verificare l'effettiva esistenza della soggezione della ricorrente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della società, apparendo generici riferimenti ivi contenuti a orari di lavoro, direttive e disposizioni.
Sono rimasti, inoltre, non dimostrati (né a monte idoneamente dedotti) elementi come la circostanza che il ricorrente fosse effettivamente tenuto a presentarsi al lavoro nei giorni e negli orari richiesti dal dedotto datore di lavoro, nonché quali l'obbligo di comunicazione delle proprie presenze e/o assenze dal posto di lavoro e di concordare con il datore di lavoro i periodi per il godimento delle ferie;
la previa autorizzazione dell'assenza e l'obbligo di giustificare le assenze per malattia o per altri motivi;
la sottoposizione al potere direttivo, la sottoposizione al potere disciplinare.
I testi addotti dal ricorrente si sono limitati a dichiarare che il ricorrente fosse sottoposto al potere direttivo del senza tuttavia in concreto rappresentare CP_2 le modalità o gli atti attraverso i quali detto potere si sia manifestato.
In definitiva, considerata la vaghezza delle allegazioni di parte ricorrente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta non è emersa la prova né dell'esistenza di un vincolo sanzionabile ad un prestabilito orario lavorativo, né della configurabilità di
13 un generale potere disciplinare in capo alla società resistente/dott. nei CP_2 confronti del ricorrente.
A fronte del quadro probatorio carente e delle contrastanti dichiarazioni rese dai testi escussi, non può sopperire ai fini della decisione la verifica in ordine all'attendibilità dei testi, tenuto conto di quanto al riguardo si è detto e considerato per un verso che due testimoni di parte ricorrente ( e erano state Tes_6 Tes_3 licenziate e in particolare una era all'epoca della deposizione parte in un procedimento pendente avente ad oggetto l'impugnazione del proprio licenziamento e per l'altro che i testi di parte resistente erano all'epoca della deposizione dipendenti della società resistente e quindi in una naturale situazione psicologica di metus.
Il contesto probatorio che scaturisce dalle circostanze esaminate appare oggettivamente incerto in quanto gli elementi raccolti non sono decisivi, perché privi di sufficiente consistenza ed univocità; pertanto non può dirsi raggiunta la prova in merito alla sussistenza del dedotto e contestato rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società resistente.
Si ritiene, invero, che parte ricorrente non abbia dimostrato, pur avendone l'onere, ed essendoci specifica contestazione di controparte, i presupposti per il riconoscimento dell'invocato diritto di credito e del livello di inquadramento richiesto, posto che non ha fornito prova degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro fondanti il detto credito e la detta pretesa.
In definitiva, dal contesto probatorio complessivamente ricostruito non è possibile affermare che nel periodo che va dall'1/01/2017 al 30/09/2020 tra il ricorrente e la società resistente sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato, atteso che l'attività lavorativa prestata dal primo non appare idoneamente riconducibile allo schema della subordinazione, risultando viceversa coerente con le risultanze della documentazione versata in atti dalla società resistente.
Tale decisione, inoltre, si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della
Corte di Cassazione secondo cui “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr. C. Cass. 28/09/2006 n. 21028 in motivazione). La parte ricorrente, a ciò onerata secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c. (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001), subisce le conseguenze di tale carenza probatoria. Donde, assorbita ogni ulteriore questione, la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le odierne parti in causa – al pari di tutte le altre domande in questa sede proposte (ivi compresa quella al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali asseritamente omessi), fondate sul superiore assunto – non può che essere rigettata.
Stante la peculiarità e complessità della fattispecie in esame, altresì tenuto conto della posizione delle parti, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra tutte le parti.
14 L'esito della controversia nonché la posizione processuale rivestita dall' CP_3 inducono a compensare integralmente le spese nei confronti dell'
[...]
. CP_9
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3188/2021 R.G. Lavoro, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali;
Compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' . CP_3
Così deciso in Catania in data 28 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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