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Articolo 46 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
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Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 46 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Versione
11 maggio 1956
Art. 46.
L'ufficiale in congedo assoluto e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado.
Entrata in vigore il 11 maggio 1956
Vedi fonte istituzionale
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