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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4933 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara- Presidente - -
dr. Antonio Quaranta- Consigliere –
dr. Paola Mastroianni- Consigliere Relatore –
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2349/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3740/2019, emessa dal Tribunale di Napoli – VIII
Sezione Civile -, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. 34934/2011, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti (C.F. ), e Parte_2 C.F._1 Parte_3
, (C.F. , giusta procura in calce all'atto di appello
[...] C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ); (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
); (C.F. ); C.F._4 Parte_5 CodiceFiscale_5 Parte_6
(C.F. ; (C.F.
[...] CodiceFiscale_6 Parte_7 C.F._7 ); rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Liguori in virtù di procura alle liti
[...]
allegata alla comparsa conclusionale del 21.4.2022
APPELLATI / APPELLANTI INCIDENTALI
C.F , in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_2
p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Faustino DO, (C.F. C.F._8
) e CL DO (C.F. )
[...] CodiceFiscale_9
APPELLATA INCIDENTALE
Oggetto: risarcimento danni conseguenti a responsabilità medica.
Conclusioni:
per l'appellante: “… disponga una nuova Consulenza Tecnica con le ovvie professionalità del caso, affinchè diradi i dubbi nascenti dal mancato esame e considerazione della “leucomalacia periventricolare” quale causa preponderante, nonchè diradi i dubbi nascenti dalla evidente diversità di conclusioni cui pervengono gli Ausiliari del primo e del secondo grado. In subordine, in linea gradata, si chiede che vengano riconvocati i CCTTU affinchè esaminino e si esprimino sulla
“leucomalacia periventricolare”, quale causa preponderante degli eventi dannosi lamentati…Si chiede accogliersi l'appello proposto, con la conseguente riforma totale della sentenza impugnata, che si basa su erronei presupposti di fatto e di diritto ed errate valutazioni mediche e per l'effetto dichiararsi l'assenza di responsabilità della appellante e del personale Parte_1
medico…nella denegata ipotesi di riconferma totale e/o parziale dell'an debeatur, si chiede ridursi sensibilmente e/o eliminare le voci di danno, rivisitando i criteri di calcolo …”;
per i danneggiati appellanti incidentali: “ … rigettare l'appello principale in quanto inammissibile ed infondato;
- rigettare l'appello incidentale della
[...] in quanto inammissibile ed infondato;
- accogliere l'appello incidentale CP_2
degli appellati-appellanti incidentali e le conclusioni (anche istruttorie) rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 27/9/2019, che abbiansi qui per ripetute e trascritte integralmente;
…”;
per “…accolga l'appello proposto dalla CP_2 Parte_8
, al quale essa ha aderito, ed in riforma della sentenza impugnata, dichiari
[...]
inammissibili ed infondate, e, in entrambi i casi, rigetti le domande che gli appellanti avevano proposto nei confronti della stessa;
in via subordinata e salvo gravame, perché accolga quanto meno quello che la stessa ha proposto, e che essa ha ugualmente fatto suo, con il quale ha censurato la sentenza impugnata in relazione al diverso rapporto causale che, semmai fosse stato configurabile, avrebbe dovuto essere riconosciuto alla stessa, rispetto al verificarsi del danno nonché al quantum debeatur ed alle spese di giudizio liquidati nella stessa, riducendo in entrambi i casi correlativamente al giusto ed all'equo, e, comunque, a somme inferiori, le condanne al riguardo rese a carico della stessa ed favore degli appellati e;
CP_1 Pt_4
b) subordinatamente … accolga quello incidentale che essa ha proposto nei confronti della , e, sempre in riforma della Controparte_3
sentenza impugnata, dichiari inammissibile ed infondata, e, comunque, rigetti la domanda di manleva che la stessa aveva proposto nei suoi confronti;
…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 30.11.2011, gli appellati, nelle qualità sopra spiegate, citavano, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Parte_8
deducendo: che, in data 14.3.1998, a allorché era in corso la sua Parte_4
terza gravidanza, si rompevano spontaneamente le membrane e, lo stesso giorno alle ore 900 si ricoverava presso l " in Napoli;
che, la Controparte_3 Parte_8 diagnosi di ingresso fu la seguente: "III gravida, III para 32 sett+4 gg. rottura prematura delle membrane"; che i sanitari ivi in servizio, dopo aver sottoposto a visita l'istante, rilevavano collo raccorciato pervio al dito e sacco rotto con fuoriuscita di liquido amniotico chiaro e le prescrissero una fiala di per la maturazione CP_4
fetale, oltreché la somministrazione di flebo con RI per cercare di mantenere l'utero decontratto e l'esecuzione del tracciato cardiotocografico;
che, tuttavia, il tracciato cardiotocografico non veniva effettuato;
che dopo il ricovero, insorgeva una sofferenza fecale acuta che si prolungava per molto tempo, della quale i sanitari non si accorgevano;
che, alle ore 13.30 dello stesso giorno, essa istante
[...]
veniva sottoposta ad intervento chirurgico di taglio cesareo d'urgenza e, alle ore Pt_4
13.40, venne alla luce il neonato, poi chiamato;
che, il piccolo , a causa Pt_5 Pt_5
della sofferenza ipossica cerebrale, subiva una lesione cerebrale grave con conseguente tetra paresi spastica ed epilessia;
che le condizioni del piccolo , a Pt_5
dispetto di un indice di Apgar attribuitogli dai sanitari (punteggio di 6-7, e, cioè, al limite della normalità), apparvero subito gravi tant'è che lo stesso veniva intubato per
3 giorni e poi gradualmente iniziava un lento recupero di autonomia respiratoria;
che, il piccolo rimase ricoverato presso il centro di terapia intensiva neonatale del Pt_5
convento nosocomio sino al 25.4.1998 e seguiva un lunghissimo calvario di ricoveri, trattamenti e visite specialistiche che, seppur eseguiti a regola d'arte, non gli consentivano di conseguire una perfetta guarigione;
che gli operatori della
[...]
, nel corso del ricovero, non redigevano un partogramma, non eseguirono un Pt_8
tracciato cardiotocografico, pur prescritto, un esame Eco-doppler od altri esami strumentali ad hoc come imponevano i protocolli e le linee guida, per un corretto monitoraggio del feto;
che, sempre nel corso del ricovero, i detti sanitari non si accorgevano della grave e prolungata sofferenza fetale, non monitorarono correttamente le condizioni del feto e, nel corso della mattinata di ricovero, si limitarono ad eseguire 3 superficiali visite ostetriche nel corso delle quali non furono in grado, per errore diagnostico, di riconoscere tempestivamente la detta sofferenza fetale in atto;
che, quindi, l'intervento chirurgico di taglio cesareo fu eseguito con ritardo, allorché, la sofferenza fetale aveva già cagionato danni irreversibili;
che, solo alle ore 13.30, i sanitari si accorsero della sofferenza fetale e ricorsero ad un taglio cesareo d'urgenza e, ciò nonostante, omisero colposamente a dolosamente di menzionare sia la grave e prolungata sofferenza fetale, sia quale sia stata l'indicazione al taglio cesareo d'urgenza; che, il personale in servizio, colposamente o dolosamente, attribuiva al piccolo un punteggio Apgar 6-7 che era di gran lunga superiore a Pt_5
quello reale;
che la cartella clinica veniva redatta in maniera incompleta ed infedele;
che, in virtù di quanto innanzi, l'inadempimento da parte dei sanitari della
[...]
, dell'obbligazione di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., ha concorso a cagionare Pt_8
la sofferenza ipossica cerebrale e/o la lesione cerebrale grave subita dal piccolo
, con le conseguenti menomazioni innanzi descritte;
che il nesso di causalità Pt_5
tra l'errato ed inadeguato trattamento tecnico-assistenziale e chirurgico ricevuta dalla e dal nascituro e le lesioni patite da quest'ultimo emerge dalla Pt_4
documentazione clinica e dalla relazione di parte;
che il nesso di causalità tra l'errato ed inadeguato trattamento tecnico-assistenziale e chirurgico ricevuta dalla e Pt_4
dal nascituro e le lesioni patite da quest'ultimo, è da ravvisarsi alla stregua del criterio probabilistico, ispirato alla regola del “più probabile che non”; che, nella fattispecie de qua, è ravvisabile sia una responsabilità contrattuale ex artt. 1212 1228 c.cu, sia una responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 cc, della Parte_8
; che tali responsabilità sono configurabili, non solo nei confronti del
[...]
piccolo , ma anche nei confronti di e di Parte_5 Controparte_1 Parte_4
concretizzandosi in una perdita di chance dal punto di vista lavorativo e,
[...]
conseguenzialmente, reddituale, nonché, nei soli confronti della , per avere Pt_4
la stessa sviluppato, a causa degli eventi per cui è causa, una sindrome ansioso- depressiva, di natura reattiva, di grado medio, ad andamento cronico.
Per tutto quanto innanzi esposto, i e , nelle vesti sopra specificate, CP_1 Pt_4
citavano, dinanzi al Tribunale di Napoli, la , per Parte_8
ivi sentire emettere le seguenti conclusioni: <dichiararsi l'esclusiva responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale della convenuta
[...] e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto per Parte_8
inadempimento, condannare la convenuta al risarcimento in favore degli istanti dei danni tutti subiti, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, nonché al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori>>.
Si costituiva la la quale richiedeva il rigetto delle Parte_1
domande nonché la chiamata in causa in garanzia della Controparte_5
in virtù della polizza denominata "R.C. GENERALE” N. di polizza G69522
[...]
avente validità dalle ore 24 del 27.03.1997 alle ore 24 del 27.03.2000, al fine di essere garantita e manlevata.
Costituitasi anche la (oggi ), venivano Controparte_5 CP_2
concessi termini ex art. 183 comma Vl cpc.
Ammessa ed espletata CTU medico-legale, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, all'udienza del 30.6.2016; in tale data la causa veniva riservata in decisione e poi rimessa sul ruolo per chiarimenti al CTU;
all'esito dei chiesti chiarimenti, la causa veniva nuovamente riservata in decisione.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva: <in accoglimento delle domande giudiziali, condanna la convenuta
Controparte_6
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore come
[...]
indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore degli attori sigg. CP_1
e quali genitori del minore
[...] Parte_4 Parte_5
, in solido tra loro (dal lato attivo), della somma di €. 2.966.199,00 …, a
[...]
TITOLO di RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli INTERESSI LEGALI, al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione;
CO, altresì, la convenuta
[...]
in persona del Presidente e legale Controparte_6
rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore dell'attore sig. , in proprio, della somma complessiva di €. Controparte_1
268.498,00 … a TITOLO di RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli INTERESSI
LEGALI, al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione;
CO, ancora, la convenuta
[...]
in persona del Presidente e legale Controparte_6
rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore dell'attrice sig.ra , in proprio, della somma complessiva di Parte_4
€. 277.450,00 …, a TITOLO di RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli INTERESSI
LEGALI, al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione;
CO, ancora, la convenuta
[...]
in persona del Presidente e legale Controparte_6
rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore degli attori sigg. e , in solido tra Controparte_1 Parte_4
loro (dal lato attivo), della somma complessiva di €. 8.000,00 (euro ottomila/00), a
TITOLO di RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli INTERESSI LEGALI, al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione;
In ACCOGLIMENTO delle DOMANDE proposte dalle interventrici volontarie sigg.
e CO la convenuta Parte_7 Parte_6
Controparte_6
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore come
[...]
indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore di ciascuna delle predette interventrici volontarie sigg. e , della Parte_7 Parte_6 somma di €. 128.997,00 … a TITOLO di RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli
INTERESSI LEGALI, al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione;
CO, ancora, la convenuta
[...]
in persona del Presidente e legale Controparte_6
rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore degli attori sigg. e , in proprio e Controparte_1 Parte_4
quali genitori del minore , in solido tra loro, delle SPESE del Parte_5
PRESENTE GIUDIZIO che si liquidano, complessivamente, in €. 77.216,34 … di cui
€. 7.216,34 … per spese vive ed €. 70.000,00 … per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
DISPONE la DISTRAZIONE delle SPESE di LITE come sopra liquidate, in favore in favore dell'avv. MICHELE LIGUORI, difensore degli attori sigg. CP_1
e in proprio e quali genitori del minore
[...] Parte_4
, e dichiaratosi anticipatario delle medesime;
Parte_5
CO, ancora, la convenuta
[...]
in persona del Presidente e legale Controparte_6
rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore dell'interventrice volontaria sig.ra , delle SPESE del Parte_7
PRESENTE GIUDIZIO che si liquidano, complessivamente, in €. 15.332,61 … di cui
€. 332,61 … per spese vive ed €. 15.000,00 … per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
DISPONE la DISTRAZIONE delle SPESE di LITE come sopra liquidate, in favore in favore dell'avv. PASQUALINA SPIGNESE, difensore dell'interventrice volontaria sig.ra , e dichiaratasi anticipataria delle medesime;
Parte_7
CO, infine, la convenuta
[...]
in persona del Presidente e legale Controparte_6
rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore dell'interventrice volontaria sig.ra , delle SPESE del PRESENTE Parte_6
GIUDIZIO che si liquidano, complessivamente, in €. 15.328,49 … di cui €. 328,49 … per spese vive ed €. 15.000,00 … per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
DISPONE la DISTRAZIONE delle SPESE di LITE come sopra liquidate, in favore in favore dell'avv. GIOVANNI ROMANO, difensore dell'interventrice volontaria sig.ra
, e dichiaratosi anticipatario delle medesime;
Parte_6
In ACCOGLIMENTO della DOMANDA di GARANZIA IMPROPRIA proposta dalla convenuta Controparte_6
”, CO la chiamata in causa società
[...] [...]
(già “ ), in persona del Controparte_7 Controparte_8
procuratore speciale pro tempore come indicato in epigrafe, a TENERE INDENNE la suddetta convenuta Controparte_6
in persona del Presidente e legale
[...]
rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, dal PAGAMENTO di TUTTE
LE SOMME che quest'ultima è tenuta a corrispondere, in favore degli attori sigg.
e , in proprio e quali genitori del Controparte_1 Parte_4
minore , nonché delle interventrici volontarie sigg. Parte_5 Parte_7
e , ed indicate nei PRECEDENTI CAPOVERSI del
[...] Parte_6
presente dispositivo (incluse le spese di lite e di Consulenza Tecnica d'Ufficio), fino a
CONCORRENZA del MASSIMALE assicurativo di €. 1.032.913,79 …;
DICHIARA INTERAMENTE COMPENSATE, tra la convenuta
[...]
e la Controparte_6
chiamata in causa società (già Controparte_7 [...]
), le SPESE del PRESENTE GIUDIZIO>>. Controparte_8
§ 2. Avverso la suddetta sentenza, notificata l'8-04-2019, la Parte_1
, con citazione notificata il 7-5-2019, e, dunque, nel rispetto del termine di cui
[...]
all'art. 325 c.p.c., la interponeva appello per i motivi Parte_1
infra indicati, così concludendo: “… accogliere l'appello proposto, con la conseguente riforma totale della sentenza impugnata, che si basa su erronei presupposti di fatto e di diritto ed errate valutazioni mediche e per l'effetto dichiarare l'assenza di responsabilità della appellante Parte_1
e del personale medico. 3)IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di
[...]
riconferma totale e/o parziale dell'an debeatur, ridurre sensibilmente e/o eliminare le voci di danno, rivisitando i criteri di calcolo alla luce di tutto quanto innanzi esposto. 4)In ogni caso, condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede che l'Ecc.ma Corte di
Appello adita Voglia disporre nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio, con un Collegio
Peritale, formato da un esperto in Ginecologia, Ostetricia e Neonatologia, di chiara fama, da nominarsi anche al di fuori della Regione Campania, ed un Medico-Legale, anch'Egli di chiara fama, da nominare, se del caso, fuori della Regione Campania, alla luce anche di quanto disposto dalla Legge cd Gelli-Bianco.”
Si costituivano in data 02-10-2019 i convenuti , Controparte_1 Parte_4
, e , interponendo appello
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
incidentale e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ …… rigettare l'appello principale …; ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello incidentale e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza;
in accoglimento del primo motivo di appello incidentale: - in caso di liquidazione definitiva del danno in epoca precedente al 14/3/2021 (che è la data di compimento del 23° anno di età del leso) liquidare al Sig. il danno patrimoniale da lucro cessante futuro Parte_5
per la riduzione della capacità lavorativa: mediante lo stesso conteggio tabellare utilizzato dal giudice di primo grado - utilizzando a tal fine il presunto reddito utilizzato per il calcolo pari al triplo annuo della pensione sociale (€ 17.862,00), la percentuale di I.P. utilizzata per il calcolo (70%) e l'età di presunto inizio dell'attività lavorativa (22 anni) - ma sostituendo al coefficiente di capitalizzazione utilizzato (19,077) quello corrispondente all'atteso di vita di un uomo di 22 anni
(data di presumibile inizio dell'attività lavorativa del Sig. ) nell'anno Parte_5
2014, che è pari a 58,804, come risulta dalle prodotte tavole di mortalità uomini dell'Istituto Nazionale di Statistica del 2014; nella complessiva misura di almeno €
661.724,94, con riferimento al valore della moneta all'epoca del deposito dell'impugnata sentenza e, quindi, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici
Istat da tale data, così specificato: € 17.862,00 (reddito) x 70% (percentuale di I.P.)
x 58,804 (coefficiente di sopravvivenza) - 10% (scarto vita fisica-vita lavorativa ed anticipata capitalizzazione, quest'ultima ad un tasso medio non superiore allo 0,3% annuo); - in caso di liquidazione definitiva del danno in epoca successiva al
14/3/2021 (che è la data di compimento del 23° anno di età del leso) liquidare al Sig.
il danno patrimoniale da lucro cessante per la riduzione della Parte_5
capacità lavorativa mediante un doppio conteggio tabellare: il primo per la liquidazione del danno da lucro cessante da inabilità permanente passato e, cioè, quello già verificatosi dalla data del raggiungimento del 22° anno di età (età di presunto inizio dell'attività lavorativa) alla data della decisione definitiva (che è quello della liquidazione); il secondo per la liquidazione del danno da lucro cessante da inabilità permanente futuro e, cioè, quello ancora non verificatosi, determinato secondo un calcolo congetturale basato sulla durata media della vita dalla data della decisione definitiva, assumendo come coefficiente di capitalizzazione quello corrispondente all'età che il leso avrà a tale data e desunto dalle vigenti tavole di mortalità uomini dell'Istituto Nazionale di Statistica;
in ogni caso liquidare al Sig. il danno patrimoniale da lucro cessante da inabilità Parte_5
permanente per la riduzione della capacità lavorativa nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta secondo giustizia;
liquidare ai comparenti: - la rivalutazione monetaria di tutte le somme da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento, per le somme da liquidarsi e dal dì 8/4/2019, per le somme già liquidate dal giudice di primo grado, alla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva successivamente fino al soddisfo;
- il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante consistente nel mancato godimento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi sotto forma di interessi al tasso rilevato dall'indice “Rendistato” (rendimento medio dei titoli pubblici) calcolato dalla Banca
d'Italia, … ovvero al tasso maggiore o minore che verrà ritenuto secondo giustizia e, comunque, non inferiore a quello legale, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento alla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva, sia per le qualità soggettive dei comparenti che, quali abituali risparmiatori, reinvestono il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento, sia per la consistenza dell'importo dovuto che, ove posseduto ex tunc, sarebbe stato certamente o, quantomeno, molto probabilmente investito per ricavarne un lucro;
; - gli interessi legali su tutte le somme così determinate e, cioè, capitale maggiorato di rivalutazione monetaria e di danno da ritardo, dalla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva, all'effettivo soddisfo;
in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale: - liquidare ai comparenti la maggiorazione di legge del 30% sui compensi del giudizio di primo grado, liquidati o da liquidarsi, per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione;
- concederne la distrazione, ex art. 93
c.p.c., in favore del rispettivi difensori (avv. Michele Liguori per i compensi dei
Sigg.ri , e , avv. Giovanni Controparte_1 Parte_4 Parte_5
Romano per i compensi della Sig.ra e avv. Pasqualina Spignese per i Parte_6
compensi della Sig.ra ) …; in accoglimento del terzo motivo di Parte_7
appello incidentale: - liquidare ai Sigg.ri , e Controparte_1 Parte_4
la maggiorazione di legge del 60% sui compensi del giudizio di Parte_5
primo grado, liquidati o da liquidarsi, per assistenza plurima per assistenza di più parti;
- concederne la distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che ha anticipato le spese e non ha riscosso i compensi ed in favore del quale sono state già distratte le spese di lite del giudizio di primo grado;
in accoglimento del quarto ed ultimo motivo di appello incidentale: iquidare ai comparenti la maggiorazione di legge del 30% sui compensi del giudizio di primo grado, liquidati o da liquidarsi, per assistenza plurima per assistenza contro più parti;
concederne la distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del rispettivi difensori
(avv. Michele Liguori per i compensi dei Sigg.ri , Controparte_1 Parte_4
e , avv. Giovanni Romano per i compensi della Sig.ra
[...] Parte_5
e avv. Pasqualina Spignese per i compensi della Sig.ra Parte_6 Parte_7
) che hanno anticipato le spese e non hanno riscosso i compensi ed in favore
[...]
dei quali sono state già distratte le spese di lite del giudizio di primo grado;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di secondo grado oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per manifesta fondatezza delle tesi difensive dei comparenti (e manifesta infondatezza delle tesi difensive avverse), redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, assistenza plurima per assistenza di più parti e contro più parti, spese generali, I.V.A. e C.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che ha anticipato le spese e - analogamente all'altro difensore avv. Tiziana Conte - non ha riscosso i compensi;
..>>..
Il 27.09.2019 si costituiva altresì la convenuta interponendo Controparte_2
anch'essa appello incidentale per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) in accoglimento dell'appello che la ha proposto al Parte_8
quale essa ha aderito facendolo, come lo ha fatto, suo, ed in riforma della sentenza impugnata, dichiari inammissibili ed infondate e, comunque, rigetti le domande che i sigg,ri ed in proprio e nella qualità di Controparte_1 Parte_4
genitori del minore e le sigg.re e hanno Parte_5 Pt_6 Parte_7
proposto nei confronti della stessa;
b) subordinatamente e salvo gravame accolga quantomeno quello ugualmente proposto dalla prima e che essa ha ugualmente fatto suo, in relazione al diverso apporto causale che, semmai sussistente, avrebbe dovuto essere riconosciuto al comportamento della prima ed al quantum ed alle spese di giudizio, riducendo in tutti i casi correlativamente ed al giusto ed all'equo, e, comunque, a somme minori, le condanne rese a favore dei medesimi ed a carico della stessa;
) in qualunque caso di mancato accoglimento dell'appello di cui al punto sub a), accolga quello incidentale che essa ha proposto nei confronti della
[...]
e, in riforma della sentenza impugnata, dichiari Parte_8
inammissibili ed infondata e, comunque, rigetti la domanda di manleva che la medesima ha proposto nei suoi confronti;
in tutti i casi con la condanna di chi di ragione a pagarle le spese e le competenze del doppio grado di giudizio…”.
All'esito della prima udienza del 18.10.2019, a seguito di scioglimento di riserva, la
Corte sospendeva parzialmente l'impugnata sentenza (ovvero per l'importo eccedente il massimale assicurativo di € 1.032.913,79) e rinviava per precisazione delle conclusioni al 16.4.2021, udienza rinviata per esigenze di ruolo;
all'udienza del
10.06.2022, celebrata nella forma della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione;
con ordinanza del
5.7.2022, la causa veniva rimessa sul ruolo per rinnovazione della consulenza tecnica medico – legale;
conferito incarico all'esito dell'udienza del 7.10.2022 e depositata la relazione il 19.4.2023, il 24.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto la domanda, con le seguenti motivazioni:
<<. ... passando alla disamina della “res controversa”, le domande giudiziali proposte dagli attori e dalle interventrici volontarie sono fondate e meritano, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati. 3. …. -
Nel caso di specie, gli attori sigg. e Controparte_1 Parte_4
in proprio e quali genitori del minore , hanno
[...] Parte_5 allegato come quest'ultimo avesse subito, al momento della sua nascita in data 14 marzo 1998, presso la struttura sanitaria convenuta (
[...]
una “sofferenza Controparte_6
ipossica cerebrale” ed una “lesione cerebrale grave con conseguente tetraparesi spastica ed epilessia” (cfr., all'uopo, il capoverso contrassegnato dal numero “11.” della premessa in fatto contenuta nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio), prodottesi nel corso del ricovero della gestante sig.ra Parte_4
dalle ore 09,00 fino alle ore 13,30 – 13,40, allorquando i sanitari
[...]
avevano proceduto a sottoporre la predetta ad intervento chirurgico di taglio cesareo
(cfr., all'uopo, i capoversi contrassegnati dai numeri “8.”, “9.” e “10.” della premessa in fatto contenuta nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio).
La fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale trae origine, dunque, da tale intervento di parto e dalla pregressa fase di travaglio nel corso della quale – in base alla prospettazione fornita nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio – non venne adeguatamente monitorato il battito cardiaco fetale mediante esecuzione di un tracciato cardiotocografico, né venne tempestivamente diagnosticata – se, del caso, anche mediante realizzazione di adeguati esami strumentali (eco - doppler) – e conseguentemente fronteggiata l'emergenza rappresentata dalla sofferenza fetale acuta con conseguente insorgenza delle complicanze specificamente indicate e descritte nei capoversi contrassegnati dai numeri “11.”, “12.”, “13.” e “14.” della premessa in fatto contenuta nell'atto di citazione. 8. - Gli odierni attori sigg.
e , in proprio e quali genitori del Controparte_1 Parte_4
minore , dunque, nell'atto di citazione introduttivo del presente Parte_5
giudizio, lamentano specificamente la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità contrattuale a carico della convenuta
[...]
per non avere agito secondo le Controparte_6
leggi proprie dell'arte medica, violando l'obbligo di curare il paziente ed espletare il parto nel migliore dei modi, assunto al momento del ricovero della gestante sig.ra ed, in particolare, omettendo di eseguire un completo Parte_4 monitoraggio cardiotocografico e delle condizioni generali del feto, con conseguente mancata diagnosi della sofferenza fetale in atto e mancata realizzazione di tutte le misure valevoli a prevenire la sofferenza ipossica cerebrale e le conseguenti lesioni prodottesi a carico del minore . Dunque, in definitiva, in base Parte_5
alla prospettazione contenuta nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio,
l'assistenza fornita alla gestante sig.ra sarebbe stata Parte_4
difforme rispetto a “tutte quelle misure che la natura dell'obbligazione, le circostanze concrete del caso, le cognizioni scientifiche e gli accorgimenti tecnici imponevano” (cfr., all'uopo, il capoverso contrassegnato dal numero “18.” della premessa in fatto contenuta nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio).
n. 34934/2011 R. G. A. C. 7 9. - Orbene, è appena il caso di evidenziare come gli elementi circostanziali relativi al ricovero della gestante ed all'espletamento del parto, in data 14 marzo 1998, oltre ad essere ampiamente comprovati alla stregua della copiosa documentazione sanitaria prodotta in giudizio dalla difesa degli attori
(cfr., all'uopo, i docc. contrassegnati dai numeri “51.” e “52.” dell'indice – foliario relativo alla produzione di parte attrice), nemmeno abbiano formato oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera dei convenuti (cfr., all'uopo, la comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data 23 febbraio 2012 nell'interesse della convenuta Controparte_6
”) e siano, pertanto, da ritenersi comprovati ai sensi della
[...]
disposizione normativa di cui all'art. 115, comma primo, cod. proc. civ., come modificato mediante l'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 10. - Gli istanti hanno, pertanto, certamente fornito la prova del titolo, in forza del quale essi hanno esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria convenuta. … Per quanto riguarda, invece, i professionisti sanitari che, presso la suddetta struttura, intervennero con riguardo al ricovero della gestante sig.ra
[...]
ed al successivo intervento di taglio cesareo (e che, nella Parte_4
specie, non sono stati convenuti nel presente giudizio), si tratta di un'ipotesi di cd.
“contatto sociale”, …- Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della struttura sanitaria convenuta
(e, per essa, giusta il disposto dell'art. 1228 cod. civ., dei sanitari che intervennero con riguardo al ricovero, presso tale struttura ospedaliera, della gestante sig.ra
[...]
ed al successivo intervento di parto) e l'evento lesivo, Parte_4
rappresentato, secondo la prospettazione degli attori, dal sopraggiungere di una
“sofferenza ipossica cerebrale” e da una “lesione cerebrale grave con conseguente tetraparesi spastica ed epilessia” a carico del minore;
b) se la Parte_5
condotta della struttura sanitaria convenuta (e, per essa, giusta il disposto dell'art. 1228 cod. civ., dei sanitari che intervennero con riguardo al ricovero, presso tale struttura ospedaliera, della gestante sig.ra ed al successivo Parte_4
intervento di parto), sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza dell'”homo eiusdem generis et condicionis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati (commissivi e… 22. - È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se le lesioni subite dal minore , Parte_5
siano eziologicamente collegabili alla condotta dei medici che ebbero in cura la gestante attrice sig.ra a seguito del suo ricovero, in data 14 Parte_4
marzo 1998, presso la convenuta
[...]
e che, dopo la fase del travaglio, Controparte_6
provvidero altresì all'espletamento del parto all'esito del quale vide la luce il suddetto minore. 23. …. - Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dagli attori sigg. e , in proprio e Controparte_1 Parte_4
quali genitori del minore , possono ritenersi ampiamente Parte_5
acclarati alla stregua della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in
Cancelleria in data 15 dicembre 2014 [ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta (… con l'unica eccezione di quanto in seguito si dirà, in ordine all'incidenza dello stato di prematurità del feto sul danno biologico patito dal minore ] e che ha riconosciuto, tra l'altro, come le lesioni subite Parte_5
dal minore siano derivate da plurimi profili di negligenza Parte_5
suscettibili di essere riscontrati a carico dei sanitari che ebbero ad assistere al travaglio della gestante (ed odierna attrice) sig.ra , presso Parte_4
la struttura sanitaria convenuta. In particolare, l'ausiliario di questo giudice, nella parte conclusiva della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in
Cancelleria in data 15 dicembre 2014 (alle pagg. 31 - 41), ha testualmente affermato: “L'esame della documentazione in atti consente di rilevare che la Signora
IIIa gravida, durante il periodo di gestazione veniva seguita dal Parte_4
Dott. , quale ginecologo di fiducia, che previ esami ecografici, Persona_1
ostetrici e visite specialistiche, accertava il decorso fisiologico della gravidanza. Non risultavano fattori di rischio […] e gli esami praticati durante la gravidanza non mostravano significative anomalie. Tra l'altro alla 17° settimana praticava anche un esame citogenetico prenatale che non mostrava alcuna alterazione genetica nel feto.
La signora condusse regolarmente la gravidanza fino alla 32^ Parte_4
settimana quando alle ore 09.00 del 14.03.1998, si ricoverava nel reparto Ostetrico dell ” di Napoli poiché si era verificata la rottura delle CP_6 Parte_8
membrane. In tale sede veniva visitata e sottoposta a terapia per via endovenosa fino alle ore 13.30 in cui veniva operata di taglio cesareo d'urgenza. […] Da un punto di cista tecnico si può quindi affermare che, ex ante, a carico della Signora Pt_4
non sussistevano fattori di n. 34934/2011 R. G. A. C. 15 rischio e che, pertanto, fino alla 32^ settimana la sua gravidanza poteva essere definita a basso rischio. Dal momento del ricovero, invece, vista la minaccia di parto pretermine con OT
Prematura delle Membrane, si delineava una gravidanza “ad alto rischio”, e pertanto sarebbe stato doveroso un monitoraggio continuo del benessere fetale, la cui sorveglianza in quel momento sarebbe stata particolarmente importante soprattutto ai fini di una scelta terapeutica più tempestiva. […] Il management della minaccia di parto pretermine con OT Prematura delle Membrane consiste in: 1)
Esame con speculum sterile per la valutazione della cervice uterina ed eventuale perdita di liquido dalla vagina;
valutazione del Ph vaginale e prelievo colturale del secreto cervico-vaginale (prima e dopo la somministrazione di antibiotico); 2)
Valutazione ecografica per controllare l'epoca gestazionale, identificare la parte presentata e quantificare il volume di liquido amniotico. Profilo biofisico fetale e velocimetria Doppler materno-fetale ogni 47 ore;
3) Monitoraggio CONTINUO della frequenza cardiaca fetale;
4) Se l'epoca fetale risulta inferiore alla 34^ settimana e non sussistono altre indicazioni materno-fetali all'espletamento del parto, la gestante viene attentamente controllata per ogni segno di travaglio, infezione o rischio fetale;
5) Profilassi AM (somministrazione da 12 mg/24 ore per 2 giorni) per la maturazione polmonare;
6) Antibioticoterapia da iniziare entro 24 ore con antibiotico ad ampio spettro;
7) Accurato colloquio con in genitori in relazione alla scelta della via di espletamento del parto. Dall'analisi della Cartella clinica ginecologica è possibile desumere che i sanitari dell'ospedale , rispetto Parte_8
a quelle che sono le regole da seguire in casi di rottura prematura delle membrane in pretermine, hanno provveduto SOLO alla visita ginecologica ed alla somministrazione di una fiala di Bentelan da 12 mg e.v. in bolo + vasosuprina al fine di posticipare il parto proprio per il tempo necessario a instaurare una terapia per la profilassi delle complicanze più temute nel neonato pretermine. Pur se somministrata la terapia cortisonica, al fine di indurre la maturazione polmonare del feto, non si è atteso il tempo opportuno affinché la stessa esortisse gli effetti desiderati: è consenso unanime che la somministrazione di deve essere effettuata secondo uno CP_4
schema preciso di 2 dosi di da 12 mg distanziate di 24 ore. Non è stato CP_4
effettuato né un esame ecografico, né la profilassi antibiotica né tantomeno un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale e/o del travaglio di parto mediante la compilazione del partogramma. È importante precisare che, il feto pretermine, in quanto tale, è più soggetto a insulti di natura infettiva, ipossica e meccanica. Ciò lo espone maggiormente al rischio emorragico, specie a livello cerebrale. Pera tali motivi nel travaglio pretermine è indicato il monitoraggio intensivo del feto con CTG, anche se spesso di difficile esecuzione (a causa dei movimenti fetali generalmente frequenti), e interpretazione (per la tendenza ad una maggiore frequenza di base ed una ridotta variabilità rispetto al n. 34934/2011 R. G.
A. C. 16 feto a termine). In una paziente senza complicazioni il tracciato FHR deve essere visionato all'incirca ogni 30 minuti nel primo stadio del travaglio e ogni 15 minuti durante il secondo stadio. La frequenza corrispondente per pazienti con complicazioni è approssimativamente ogni 15 minuti nel primo stadio e ogni 5 durante il secondo stadio. Gli operatori sanitari dovrebbero periodicamente documentare che essi hanno visionato il tracciato. Il tracciato FHR, come parte di una registrazione medica, dovrebbe essere etichettato e disponibile per una revisione se nasce la necessità. Quadri FHR non rassicuranti possono avvenire in più del 60% delle partorienti pretermine, essendo la più comune anormalità la decelerazione e la bradicardia seguite da tachicardia e tracciato piatto... Le decelerazioni variabili sono più comuni nei parti pretermine (55-70%) piuttosto che a termine (20-30%). poiché i feti pretermine possono essere più suscettibili ad ipossiemia intrapartum, essi dovrebbero essere monitorati. Se le anormalità FHR sono persistenti dovrebbero essere eseguiti rianimazione intrauterina, tests complementari per assicurarsi il benessere fetale e possibilmente il parto (ACOG Controparte_9
Monitoraggio della fcf intrapartum Linee guida di conduzione clinica per Ostetrici-
Ginecologi). Di conseguente, la condotta dei sanitari dell di Controparte_6
Napoli che hanno assistito al parto della sig.ra risulta essere connotata da Pt_4
profili di responsabilità in termini di negligenza, imperizia ed imprudenza per diverse ragioni. Prima di tutto, da quanto emerge dall'analisi della cartella clinica ostetrica, non hanno messo in atto e rispettato tutte le misure e le raccomandazioni previste nei casi di minaccia di parto pretermine con OT Prematura delle
Membrane, non avendo eseguito né un esame ecografico, né la profilassi antibiotica né tantomeno un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale e/o del travaglio di parto mediante la compilazione del partogramma. Un altro dato importante e da prendere in considerazione ai fini della valutazione della condotta dei sanitari dell di Napoli, è che, per negligenza, i sanitari Controparte_6
non hanno provveduto alla compilazione della Cartella clinica, per cui non è possibile desumere dal dato documentale presente in Atti, ciò che è realmente avvenuto dalle ore 09,00 alle ore 13,30 ora in cui la sig.ra è stata Pt_4 trasportata in sala parto per eseguire un intervento di taglio cesareo in Urgenza.
L'urgenza è desumibile dal fatto che il taglio cesareo non risulta essere il trattamento di scelta in una donna III gravida, II para, alla 32^ settimana, con feto in presentazione cefalica ed alla quale si decide, all'ingresso in nosocomio di somministrare + vasosuprina proprio per far in modo che la terapia CP_4
cortisonica esortisca l'effetto desiderato. A questo punto appare lecito dedurre che le ragioni che hanno indotto il ginecologo dell n. 34934/2011 R. Controparte_6
G. A. C. 17 all'esecuzione del taglio cesareo erano diverse dalla sola diagnosi di prematurità del neonato. Infatti, se da un lato le condizioni della sig.ra Pt_4
all'ingresso (ore 09,00) in nosocomio non erano così gravi da necessitare di un trattamento chirurgico immediato in quanto l'esame ginecologico eseguito non mostrava elementi clinicopatogenetici allarmanti, dall'altro è ingiustificabile la condotta dei sanitari della che non hanno tenuto sotto controllo il Parte_8
travaglio della sig.ra e senza un'indicazione precisa, alle ore 13,30 la Pt_4
sottoponevano ad intervento di taglio cesareo d'urgenza, verosimilmente per l'insorgenza di un quadro di sofferenza fetale che come già affermato, è andato ad aggravare lo stato di prematurità del feto. È verosimile che qualora la sig.ra
[...]
fosse stata monitorata durante il periodo di degenza mediante tracciati Pt_4
ecocardiotocografici si sarebbe potuto evitare l'insulto ipossico e di conseguenza si sarebbe potuto intervenire in maniera più tempestiva per evitare tutta la sequela di disordini clinici sul piccolo .”. 30. - Alla stregua delle considerazioni Parte_5
finora sviluppate può, dunque, senz'altro essere fornita risposta positiva all'interrogativo in precedenza posto nel capoverso contrassegnato dalle lettere “a)”
[se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della struttura sanitaria convenuta (e, per essa, giusta il disposto dell'art. 1228 cod. civ., dei sanitari che intervennero con riguardo al ricovero, presso tale struttura ospedaliera, della gestante sig.ra ed al successivo intervento di parto) e Parte_4
l'evento lesivo, rappresentato, secondo la prospettazione degli attori, dal sopraggiungere di una “sofferenza ipossica cerebrale” e da una “lesione cerebrale grave con conseguente tetraparesi spastica ed epilessia” a carico del minore
] e negativa al quesito contenuto nel capoverso contrassegnato Parte_5
dalla lettera “b)” [se la condotta della struttura sanitaria convenuta (e, per essa, giusta il disposto dell'art. 1228 cod. civ., dei sanitari che intervennero con riguardo al ricovero, presso tale struttura ospedaliera, della gestante sig.ra Parte_4
ed al successivo intervento di parto), sia stata conforme alle “leges
[...]
artis” ed alla diligenza dell'”homo eiusdem generis et condicionis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati (commissivi e/o omissivi) specificamente indicati e descritti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (cfr., in particolare, i capoversi contrassegnati dai numeri “20.”, “21.”, “22.”, “23.”, “24.”
e “25.” di tale atto introduttivo) ed allegati a sostegno della pretesa risarcitoria azionata mediante la proposizione della domanda giudiziale]. 31. - Sussiste, dunque,
l'elevata “probabilità logica” che una più attenta condotta dei sanitari che ebbero ad assistere al travaglio di cui si tratta, avrebbe evitato l'evento lesivo, verificatosi a carico del minore . Aggiungasi che, nel caso di specie, dal fatto Parte_5
noto che lo sviluppo fetale fosse stato regolare fino al momento del ricovero della gestante (elemento circostanziale che, oltre ad essere stato ampiamente acclarato dal
Consulente Tecnico d'Ufficio dott.ssa risulta agevolmente Persona_2
suscettibile di essere desunto da tutta documentazione sanitaria relativa alla gravidanza dell'attrice sig.ra prodotta in giudizio dalla Parte_4
difesa degli attori), è agevole risalire ex art. 2727 cod. civ. al fatto ignorato che un'attenta condotta dei sanitari durante il travaglio avrebbe sicuramente impedito l'insulto ipossico e, quindi, le gravissime lesioni subite dal minore Parte_5
. 32. - In conclusione, alla luce delle considerazioni finora sviluppate sulla
[...]
base degli elementi probatori (di natura essenzialmente documentale) acquisiti al presente giudizio (non avendo, del resto alcuna delle parti convenute e chiamate in causa, avanzato richieste di tipo istruttorio con specifico riguardo al concreto svolgimento degli accadimenti allegati dagli attori a sostegno della domanda giudiziale da essi proposta), deve certamente essere affermata la responsabilità della convenuta Controparte_6
”, la quale, del resto, nulla ha dedotto, né, “a fortiori”, ha
[...]
dimostrato con riguardo alla sussistenza di eventuali circostanze valevoli ad integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, così come previsto dall'art. 1218 cod. civ., né, infine, tanto meno ha allegato, in maniera specifica, la sussistenza di un'ipotesi implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 cod. civ.). 33. - Peraltro, con specifico riguardo alle gravi lacune in cartella clinica riscontrate dall'ausiliario di questo giudice, è appena il caso di rammentare il principio, più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e secondo cui “In tema di responsabilità professionale del medico, le omissioni nella tenuta della cartella clinica al medesimo imputabili rilevano sia ai fini della figura sintomatica dell'inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale dell'art. 1176 comma 2 c.c., sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l'imperfetta compilazione della cartella non può, in linea di principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria.” … - In punto di “quantum debeatur”, sulla scorta della
Consulenza Tecnica d'Ufficio, i postumi permanenti accertati e suscettibili di essere posti in relazione alle negligenze riscontrate a carico della struttura sanitaria convenuta, configurano una riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) del minore , nella misura del 70% (settanta percento). Peraltro, Parte_5
l'ausiliario di questo giudice non ha mancato di evidenziare l'insussistenza di un cd.
“danno biologico temporaneo”, trattandosi di “malattia insorta nella sua gravità al momento della nascita.” … Non condivisibile risulta, invece, l'affermazione dell'ausiliario del giudice e secondo cui il danno biologico permanente attualmente suscettibile di essere acclarato a carico del minore sarebbe solo Parte_5
in parte [e, cioè, per una quota pari al 25% (venticinque percento) – 30% (trenta percento), poi modificata in una quota pari al 35% (trentacinque percento) – 40%
(quaranta percento) nella nota di chiarimenti alla Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria, con modalità telematica, in data 20 luglio 2018] attribuibile alla condotta dei sanitari della struttura convenuta, in quanto, per la parte residua, esso dovrebbe essere ascritto a carico dello stato di prematurità … E ciò, in quanto, alle pagg. 24 – 25 dell'elaborato peritale di cui si tratta, è lo stesso ausiliario di questo giudice ad affermare testualmente che: “La catena causale ipossia → encefalopatia neonatale (leucomalacia periventricolare) → paralisi cerebrale infantile rappresenta quanto si è verificato nel minore;
in Parte_5
particolare, risulta documentato come alla nascita il p. abbia manifestato una forma di leucomalacia periventricolare. La leucomalacia periventricolare è un tipo di lesione encefalica che determina lo sviluppo di paralisi cerebrale, epilessia, ritardo dello sviluppo e disabilità dell'intelletto e disturbi della vista. Specificamente, la leucomalacia periventricolare consiste nell'ammorbidimento o necrosi della sostanza bianca cerebrale vicina ai ventricoli cerebrali laterali. Le principali cause di leucomalacia periventricolare sono la carenza di ossigeno (ipossia), e la carenza di sangue (ischemia). Quanto più è bassa l'età gestazionale del bambino, tanto più alte sono le probabilità che questo sia affetto da leucomalacia periventricolare. I bambini con rischio più alto di sviluppare la leucomalacia periventricolare sono quelli con un'età gestazionale inferiore alla 32 settimane. La leucomalacia periventricolare, tuttavia, può svilupparsi in ogni età gestazionale, e quindi anche nei bambini nati in età gestazionale più avanzata, specialmente se il feto ha sofferto un insulto ipossico ischemico. I nati prematuri sono particolarmente suscettibili a questo tipo di lesioni perché i loro sistemi cardiovascolare ed immunitario non sono completamente sviluppati e non hanno la capacità di autoregolare il flusso sanguigno cerebrale … È del tutto ovvio ricordare che al diminuire dell'età gestazionale, aumentano mortalità, complicanze e handicap nei sopravvissuti. Il rischio di handicap grave tra i neonati sopravvissuti dopo parto pretermine è strettamente legato all'epoca gestazionale al parto essendo di circa il 65% per quelli nati prima della 23^ settimana e meno del
10% per quelli nati prima della 30^ settimana. Inoltre, il rischio di sviluppare paralisi cerebrale aumenta con il diminuire dell'età gestazionale e con il peso del neonato: questo rischio aumenta di 20 volte nei neonati di peso inferiore ai 1500 g. In altre parole, il quadro clinico riscontrabile in un neonato nato alla 32^ settimana con un peso pari a 1850 gr (come nel piccolo ) sarà meno grave di Persona_3
uno stesso nato in [...] precedente con un peso più basso alla nascita. Secondo quanto appena riportato, non si ritiene possibile imputare come unica causa delle gravi sequele riscontrate nel piccolo , la sola prematurità alla 32^ Parte_5
settimana anche in considerazione del fatto che è altamente probabile che durante il travaglio di parto si sia innescata una sofferenza fetale che abbia portato i sanitari dell ad intervenire d'urgenza mediante taglio cesareo.”. 38. – Controparte_6
A ciò si aggiunga che gli specifici chiarimenti, richiesti sul punto al Consulente
Tecnico d'Ufficio, non hanno contribuito a dissipare le discrasie nella valutazione operata dal medesimo, in ordine all'incidenza causale dello stato di prematurità rispetto agli accertati danni. In particolare, con ordinanza in data 28 giugno 2017 sono state evidenziate le contraddizioni presenti nell'elaborato peritale, depositato in
Cancelleria in data 15 dicembre 2014, e, dunque, l'ausiliario è stato convocato con la seguente finalità: “chiarisca e precisi su quali evidenze medico – scientifiche (e su quali pubblicazioni validate dalle letteratura medico scientifica nazionale ed internazionale) riposi la valutazione di cui si tratta e chiarisca e precisi, altresì (ed ove possibile), quale fosse, alla stregua della letteratura medico scientifica nazionale ed internazionale dell'epoca (anno 1998), il tasso di incidenza statistico - probabilistica della leucomalacia periventricolare a carico dei neonati pretermine con un'età gestazionale pari a trentadue settimane e con un peso notevolmente superiore a 1.500 (millecinquecento) chilogrammi, indipendentemente dalla insorgenza di insulti di tipo ipossico e/o ischemico”. 39. – Alla richiesta di chiarimenti l'ausiliario ha risposto ribadendo, sostanzialmente, le determinazioni cui era già addivenuto. Tuttavia, non ha fornito indicazioni chiare ed univoche in ordine alla pur specifica richiesta, relativa al tasso di incidenza statistico-probabilistica della leucomalacia periventricolare nei casi assimilabili a quello di specie, ritenendo di non poter procedere ad una quantificazione in tal senso. Innanzitutto, va dato atto che, in occasione dell'udienza fissata al 12 febbraio 2018, visto il proprio impedimento a comparire, l'ausiliario aveva provveduto al deposito di una prima nota di chiarimenti. In tale elaborato, il Consulente Tecnico d'Ufficio aveva affermato: “In particolare le considerazioni che mi hanno spinto a dare alla prematurità un ruolo rilevante nel determinismo delle lesioni del piccolo sono Pt_5
le seguenti: il parto prematuro è, ovviamente, un'anomalia. Nascere a 32 settimane non è normale, poiché normalmente si nasce circa due mesi più tardi. Spesso non si evidenzia una causa, ma ciò non significa che essa non vi sia! Sta di fatto che la cartella clinica è assai povera di informazioni. Ad esempio, spesso sono in gioco fatti infettivi;
nella valutazione ex post, è giocoforza attenersi alla documentazione in atti ed in base ad essa fare ragionamenti logici. E' chiaro che la paziente è afferita a con una patologia in atto, la cui genesi non è certo attribuibile ai Parte_8
medici di quella struttura. In sintesi, si deve ritenere che vi fosse una patologia alla base del parto prematuro, che, con ragionevole probabilità, ha influito sul benessere fetale. Sappiamo che i sanitari di hanno provveduto alla visita Parte_8
ginecologica ed alla somministrazione di una fiala di da 12 mg e.v. in bolo CP_4
+ vasosuprina al fine di posticipare il parto proprio per il tempo necessario a instaurare una terapia per la profilassi delle complicanze più temute nel neonato pretermine. Pur se somministrata la terapia cortisonica, al fine di indurre la maturazione polmonare del feto, si è instaurata una sofferenza fetale che ha indotto i sanitari di ad operare la paziente in Urgenza. La degenza della Parte_8
paziente è durata 4 ore e mezzo. Esistono innegabili carenze assistenziali, ampiamente descritte, ma comunque un certo tempo era necessario per l'inquadramento della paziente e per studiare il caso in esame;
poi di fronte ad una complicazione si è deciso per un intervento di taglio cesareo in urgenza ed anche in condizione di urgenza, e' necessario un tempo organizzativo di almeno 30 minuti;
altri minuti sono necessari per l 'estrazione del feto. Il neonato è nato con evidente insufficienza respiratoria, solo parzialmente compensata dall' intubazione e presentava pneumotorace. Quindi, a parte qualsiasi considerazione statistica, è ovvio che, in questo specifico caso, il neonato prematuro ha avuto problemi di adattamento alla vita postnatale. Questi ultimi si manifestano diversamente nei vari soggetti;
in questo caso, hanno inciso sul determinismo della patologia neurologica e quindi sulla manifestazione della paralisi cerebrale infantile. Pertanto, in questo caso la quota parte dovuta alla prematurità è significativa e si è espressa con l'insufficienza respiratoria, poiché l'immaturità più pericolosa per un neonato, come è ovvio, è quella respiratoria: in utero l'ossigeno viene fornito dalla placenta, dopo la nascita il feto deve attivare i suoi propri polmoni. Lo sviluppo polmonare è considerato completo solo dalla 34 settimana;
questo è il motivo per cui un neonato prematuro ha un rischio più elevato di sviluppare conseguenze a breve e lungo termine (se sopravvissuti) se nati in epoche gestazionali precoci (< = 32 settimane). Tali sequele sono rappresentate dalla sindrome da distress respiratorio (RDS), dalla leucomalacia periventricolare, dall'emorragia intraventricolare (IVH) e periventricolare (PVH) e dall'enterocolite necrotizzante (NEC), responsabili di disfunzioni polmonari, problemi dello sviluppo somatico e neuropsico-motorio, disturbi cognitivi e deficit del visus... Questi sono i motivi, che NEL CASO DI
SPECIE, mi hanno spinto a conferire alla prematurità un ruolo determinante nella manifestazione della paralisi cerebrale infantile attribuendo una percentuale del 35 -
40% in conformità con il lavoro scientifico di e coll. secondo cui se un CP_10
neonato PREMATURO con un peso < a 1500 g ha la possibilità di sviluppare fino al
60% encefalopatia ipossico-ischemica, un neonato PREMATURO con peso di 1850 avrebbe avuto statisticamente una percentuale più bassa. Quindi l'ipossia fetale causalmente riconducibile all'operato dei sanitari di dovrà sommarsi Parte_8
alla sofferenza perinatale subentrata durante il ricovero per la quale i sanitari di hanno dovuto agire con un taglio cesareo di urgenza, ed alla sofferenza Parte_8
postnatale da insufficienza respiratoria anch'essa indipendente dall'operato dei sanitari e conseguente solo alla prematurità del neonato ed all'impossibilità di attendere il tempo necessario affinché la terapia cortisonica facesse il suo corso portando a maturazione i polmoni del feto. L'insieme di tutti questi fattori ha indotto la leucomalacia ventricolare e la conseguente paralisi cerebrale infantile di cui il piccolo risulta affetto”(cfr., all'uopo, le note di chiarimenti alla relazione di Pt_5
Consulenza Tecnica d'Ufficio, depositate, con modalità telematica, in data 12 febbraio 2018, alle pagg. 5 - 6). In estrema sintesi, l'ausiliario ha ritenuto che le specificità del caso sottoposto al suo esame fossero idonee a giustificare una maggiore valorizzazione dello stato di prematurità, in considerazione anche del concreto svolgimento dei fatti. Infatti, mutuando quanto affermato dal Consulente
Tecnico d'Ufficio, tanto farebbe propendere per una applicazione non così rigorosa delle percentuali probabilistico - statistiche estrapolate dagli studi, anche molto specifici, operati dagli esperti con riguardo alle patologie ed alle conseguenze dannose analizzate nel caso di specie. 40. - Successivamente, all'udienza del 26 marzo 2018, veniva assegnato specifico termine all'ausiliario, per rendere chiarimenti scritti con riferimento a quanto rilevato dal Giudice nell'ordinanza in data 28 giugno 2017. Con note di chiarimenti depositate in Cancelleria, con modalità telematica, in data 20 luglio 2018, il Consulente Tecnico d'Ufficio ha ulteriormente approfondito quanto già precedentemente analizzato, evidenziando in particolare quanto segue: “A tal uopo, val la pena segnalare che la più aggiornata bibliografia sull'argomento dimostra in maniera chiara che l'asfissia cerebrale neonatale si determina con assai maggior frequenza nelle fasi antecedenti alla gravidanza, atteso che secondo la più autorevole letteratura scientifica sull'argomento ben il 75% dei danni cerebrali neonatali si realizzano nel secondo o all'inizio del terzo trimestre di gravidanza e quindi configurano un'encefalopatia antepartum e non intrapartum. Ciò precisato, risulta opportuno ricordare che gli studi recenti sull'argomento hanno evidenziato 2 quadri fondamentali di lesione cerebrale: a) lesione ipossica delle strutture profonde (matrice germinale e gangli della base) del cervello immaturo che provoca la paralisi cerebrale nel feto prematuro e nel neonato pretermine;
b) lesione ipossica della corteccia cerebrale
(sostanza grigia superficiale) del cervello maturo, che provoca la disabilità con ritardo mentale, epilessia e cecità nel feto a termine e nel travaglio di parto.
L'ipossia della corteccia cerebrale nel feto a termine e nel travaglio di parto non può estendersi, per ragioni anatomiche, alle strutture profonde del cervello e non può perciò provocare una paralisi cerebrale. All'opposto, l'ipossia delle strutture profonde del cervello (paralisi cerebrale) quando è grave si può estendere alla corteccia cerebrale e condurre in aggiunta alla paralisi cerebrale la disabilità con ritardo mentale... Il diverso quadro clinico mostrato dal nascituro è quindi imputabile alla differente localizzazione del danno ipossico: l'interessamento delle strutture cerebrali profonde (matrice germinale, gangli della base e tessuto periventricolare) sarà responsabile dei disordini della motilità e della coordinazione motoria;
diversamente, il coinvolgimento della corteccia si esprimerà, a seconda delle circonvoluzioni encefaliche colpite dal danno ipossico, con deficit intellettivi, ritardo mentale, psicopatie, paralisi, disturbi visivi, uditivi, foniatrici, alterazione della sensibilità tattile, etc. La sede profonda della lesione ipossica nella paralisi cerebrale è determinata dal concorso di 3 fattori biologici, tutti condizionati dall'epoca di gravidanza e rappresentati dalla presenza della matrice germinale, dalla rapida organogenesi delle strutture profonde e dall'aumento della vascolarizzazione. Successivamente, dopo la 35a settimana di gestazione, il rapido ed intensivo processo di maturazione delle formazioni nervose e la simultanea estensiva distribuzione della vascolarizzazione migrano verso la corteccia, che quindi diviene sede d'azione specifica di un insulto ipossico (Towbin, 1999). Nella paralisi cerebrale il danno ipossico si localizza elettivamente nelle strutture profonde e soprattutto nella matrice germinale. Formulare una diagnosi di paralisi cerebrale equivale a suggerire un marcatore del tempo, una sorta di orologio calendario (a time marker) che consente di stabilire in un neonato a termine che la lesione del cervello si è prodotta settimane o mesi prima del parto (Towbin, 1999). Questi dati di tipo fisiopatologico depongono quindi per il fatto che la patologia a localizzazione cerebrale nel feto pretermine e a termine è il fattore più importante di danno a distanza, patologia condizionata da anomalie circolatorie di varia eziologia
(geniche, cromosomiche, virali) insorte prima della nascita, sia da parto spontaneo per le vie naturali, sia da taglio cesareo.”. In buona sostanza, valorizzando il dato che in questa sede maggiormente interessa, la presenza di lesione ipossica della struttura profonda del cervello funge da “marcatore del tempo, una sorta di orologio calendario (a time marker) che consente di stabilire in un neonato a termine che la lesione del cervello si è prodotta settimane o mesi prima del parto (Towbin, 1999)”...
In tale prospettiva, il riscontro operato dal Consulente Tecnico d'Ufficio circa le condizioni del minore darebbe piena conferma di una Parte_5
circostanza: le lesioni occorse al medesimo sarebbero coerenti con il suo stato di prematurità. All'uopo, infatti, l'ausiliario ha testualmente affermato: “Tra l'altro il piccolo ha manifestato una disabilità solo motoria a dimostrazione del fatto Pt_5
che si è verificata una lesione ipossica delle strutture profonde (matrice germinale e gangli della base) del cervello di un neonato pretermine.” (cfr., all'uopo la nota di chiarimenti depositata in Cancelleria, con modalità telematica, in data 20 luglio
2018, alla pag. 4). Dunque, le lesioni riscontrate a carico del minore, sarebbero da qualificarsi alla stregua di lesioni ipossiche della struttura profonda del cervello che, come evidenziato e chiarito dall'ausiliario, possono originarsi a condizione che il feto/nascituro/neonato abbia un'età inferiore alle 35 (trentacinque) settimane, mentre le lesioni alla corteccia cerebrale risulterebbero suscettibili di prodursi solo successivamente alla trentacinquesima settimana di gestazione. Orbene, se è certamente vero che, al momento del parto il minore era entrato Parte_5
nella trentaduesima settimana di gestazione, risulta nondimeno altrettanto innegabile come l'affermazione secondo cui “il piccolo ha manifestato una disabilità solo Pt_5
motoria a dimostrazione del fatto che si è verificata una lesione ipossica delle strutture profonde (matrice germinale e gangli della base) del cervello di un neonato pretermine” si ponga in contrasto con quanto evidenziato dallo stesso ausiliario nell'ambito della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in
Cancelleria in data 15 dicembre 2014 e secondo cui il predetto minore, oltre ad aver mostrato, fin dalla nascita, un'encefalopatia epilettogena (con necessità di specifica terapia fino al mese di settembre dell'anno 2009: cfr., all'uopo, la suddetta relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio, alla pag. 24), ebbe a subire anche un ritardo dello sviluppo psichico di media entità, poi esitato in un ritardo mentale di grado medio
(cfr., all'uopo, sempre la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in
Cancelleria in data 15 dicembre 2014, alla pag. 29). Tale quadro menomativa risulta, dunque, non suscettibile di essere ascritto allo stato di prematurità del feto, trattandosi, con tutta evidenza (e stando a quanto affermato dallo stesso ausiliario), di danni riconducibili ad insulti a carico della corteccia cerebrale che possono realizzarsi solo a partire dalla trentacinquesima settimana di gestazione. È appena il caso di sottolineare, infatti, come, alla pag. 2 - 3 della nota di chiarimenti alla
Consulenza Tecnica d'Ufficio sopra menzionata, l'ausiliario avesse espressamente evidenziato che, mentre le lesioni ipossiche delle strutture profonde del cervello immaturo provocano la paralisi cerebrale nel feto prematuro e nel neonato pretermine, le lesioni ipossiche della corteccia cerebrale (cioè della sostanza grigia superficiale) del cervello maturo, provocano disabilità connotate, tra l'altro, da ritardo mentale ed epilessia, nel feto a termine e nel travaglio di parto. In altri termini, il Consulente Tecnico d'Ufficio non ha fornito adeguata spiegazione delle ragioni per cui, ai fini della valutazione circa l'incidenza dello stato di prematurità fetale sul danno subito dal minore , abbia ritenuto di valorizzare Parte_5
esclusivamente il dato dei disordini di tipo motorio da cui il predetto è risultato essere affetto, a fronte di specifici dati anamnestici dai quali emergeva (secondo quanto evidenziato dallo stesso ausiliario nella relazione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 15 dicembre 2014) un quadro menomativo
– consistente in encefalopatia epilettogena e ritardo mentale – suscettibile di trovare giustificazione anche alla stregua di insulti ipossici verificatisi a carico delle strutture cerebrali di tipo superficiale e che, peraltro, risultava incompatibile con l'epoca gestazionale del feto (trentaduesima settimana), atteso che – come affermato sempre dal Consulente Tecnico d'Ufficio - “Successivamente, dopo la 35a settimana di gestazione, il rapido ed intensivo processo di maturazione delle formazioni nervose e la simultanea estensiva distribuzione della vascolarizzazione migrano verso la corteccia, che quindi diviene sede d'azione specifica di un insulto ipossico” (cfr., all'uopo, la nota di chiarimenti depositata in Cancelleria, con modalità telematica, in data 20 luglio 2018, alla pag. 3). Risultano, pertanto, insuperate le contraddizioni valutative operate dall'ausiliario, allorquando riconduce un'ingiustificata incidenza causale alla naturale condizione di prematurità del nascituro, a fronte della circostanza (valorizzata dal medesimo ausiliario nell'elaborato peritale) per la quale “non si ritiene possibile imputare come unica causa delle gravi sequele riscontrate nel piccolo , la sola prematurità Parte_5
alla 32^ settimana anche in considerazione del fatto che è altamente probabile che durante il travaglio di parto si sia innescata una sofferenza fetale che abbia portato i sanitari dell' ad intervenire d'urgenza mediante taglio Controparte_6
cesareo.”. In questa prospettiva, le precisazioni ed i chiarimenti offerti dall'ausiliario si sono rivelati non del tutto conferenti, sebbene abbiano comunque contribuito a ricostruire in maniera più definita la relazione tra la tipologia di lesioni in questione ed età del prematuro. 41. - È evidente, dunque, come, alla stregua di tali affermazioni, la valutazione, operata dall'ausiliario, alla pag. 30 della relazione di
Consulenza Tecnico d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 15 dicembre 2014 e ribadita nei successivi chiarimenti resi, secondo cui lo stato di prematurità del feto avrebbe influito in maniera piuttosto elevata – pari, secondo il consulente, a circa il
35% (trentacinque percento) – 40% (quaranta percento) – sull'insorgenza dell'encefalopatia ipossico – ischemica, risulti, senza dubbio, eccessiva ed in contrasto con l'affermazione, già sopra riportata, secondo cui “Il rischio di handicap grave tra i neonati sopravvissuti dopo parto pretermine è strettamente legato all'epoca gestazionale al parto essendo di circa il 65% per quelli nati prima della
23^ settimana e meno del 10% per quelli nati prima della 30^ settimana.”. 42. - Del resto, la suddetta valutazione risulta essere stata operata dall'ausiliario, secondo quanto dal medesimo riferito sempre alla pag. 30 della relazione di Consulenza
Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 15 dicembre 2014, in base ad una pubblicazione scientifica contenuta negli Annali dell'Istituto Superiore di Sanità del
2001, volume 37, n. 4, denominata “Encefalopatia ipossico-ischemica nel neonato”....Orbene, se è certamente vero che da tale lavoro ... è possibile desumere l'affermazione – parimenti riportata dal Consulente Tecnico d'Ufficio alla pag. 30 dell'elaborato peritale – secondo cui “l'incidenza stimata di encefalopatia ipossico- ischemica è di circa 1-2/1000 nati a termine e FINO al 60% per i prematuri con peso
< a 1500 g.”, risulta nondimeno altrettanto innegabile come, in alcun passaggio di tale pubblicazione siano contenute affermazioni suscettibili di giustificare la valutazione operata dall'ausiliario ed in base alla quale in un neonato pretermine tardivo (trentadue settimane) con peso alla nascita di 1.850 … grammi, le probabilità di sviluppare un'encefalopatia ipossico – ischemica potrebbero essere stimate intorno al 35% (trentacinque percento) – 40% (quaranta percento). Al contrario, la pubblicazione scientifica di cui si tratta contiene un paragrafo specificamente dedicato alla leucomalacia periventricolare nei neonati pretermine in cui testualmente si legge “L'incidenza della leucomalacia periventricolare non è nota. Anche se una percentuale variabile tra il 25 e il 75% dei neonati con peso molto basso alla nascita (VLBW) che muoiono hanno lesioni leucomalaciche riscontrate al tavolo autoptico, l'incidenza tra i sopravvissuti, stimata tra il 5 e 10%, non è certa. Infatti, studi comparativi tra ecografie cerebrali transfontanellari e autopsie hanno dimostrato che solo il 30-40% delle lesioni leucomalaciche sono diagnosticate prima del decesso.”. Tali affermazioni risultano, infatti, pur nell'incertezza che le connota, sostanzialmente in contrasto con la valutazione operata dall'ausiliario di questo giudice [e secondo cui lo stato di prematurità del feto avrebbe influito in maniera piuttosto elevata – pari, secondo il consulente, a circa il 35% (trentacinque percento) – 40% (quaranta percento) – sull'insorgenza dell'encefalopatia ipossico – ischemica] ed in linea, invece, con l'affermazione contenuta nella pag. 25 dell'elaborato peritale e secondo cui “Il rischio di handicap grave tra i neonati sopravvissuti dopo parto pretermine è strettamente legato all'epoca gestazionale al parto essendo di circa il 65% per quelli nati prima della
23^ settimana e meno del 10% per quelli nati prima della 30^ settimana.”. 44. – Del resto, è appena il caso di evidenziare come questo giudice, mediante l'ordinanza del 28 giugno 2017, aveva disposto che l'ausiliario dott.ssa fornisse Persona_2
specifica indicazione in ordine a “quale fosse, alla stregua della letteratura medico scientifica nazionale ed internazionale dell'epoca (anno 1998), il tasso di incidenza statistico - probabilistica della leucomalacia periventricolare a carico dei neonati pretermine con un'età gestazionale pari a trentadue settimane e con un peso notevolmente superiore a 1.500 (millecinquecento) chilogrammi, indipendentemente dalla insorgenza di insulti tipo ipossico e/o ischemico”. Nondimeno, la nota di chiarimenti alla Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria, con modalità telematica, in data 20 luglio 2018, dalla dott.ssa , non ha Persona_2
tenuto minimamente conto di tale quesito, né ha fornito specifiche indicazioni ulteriori rispetto a quanto già affermato nella precedente nota di chiarimenti del 12 febbraio 2018, in cui la predetta ausiliaria aveva già sostanzialmente ammesso la sostanziale carenza, nell'ambito della letteratura medico - scientifica concernente le questioni sopra esaminate, di indicazioni statistiche univoche e suscettibili di essere utilizzate con specifico riguardo alla fattispecie in esame (cfr., all'uopo, la nota di chiarimenti depositata in Cancelleria, con modalità telematica, in data 12 febbraio
2018). 45. - Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate [e, in particolare, dimostrative di come l'incidenza della leucomalacia periventricolare sui bambini nati pretermine (prima della trentesima settimana) e sopravvissuti, si attesti all'interno di un intervallo ricompreso tra il 5% (cinque percento) ed il 10% (dieci percento)], questo giudice reputa, dunque, maggiormente aderente alla fattispecie in esame ritenere che lo stato di prematurità del feto possa aver assunto, sulle lesioni patite dal minore , incidenza in misura non superiore al 7% (sette Parte_5
percento), dovendosi necessariamente tenere conto anche del fatto che la nascita del predetto ebbe a verificarsi alla trentaduesima settimana di gestazione (e, dunque, ben oltre la trentesima settimana) e che il peso alla nascita era pari a 1.850 … grammi, dunque notevolmente superiore a 1.500 … grammi e sostanzialmente prossimo ai 2
(due) chilogrammi. Dunque, sono proprio le specificità del caso, collocate nello spettro probabilistico sopra indicato, che inducono questo giudice a non poter condividere la valutazione operata dall'ausiliario circa la misura dell'incidenza causale dello stato di prematurità del feto. 46. - Del resto, la più avvertita dottrina processualcivilistica (facente capo ad Autori che il divieto contenuto nell'art. 118, comma secondo, disp. att. cod. proc. civ., impedisce tuttavia di citare mediante indicazione nominativa), ha chiarito come il divieto di ricorso alla scienza privata del giudice, implicitamente suscettibile di essere desunto dall'art. 115, comma secondo, cod. proc. civ., il quale impedisce al giudice di acquisire la conoscenza di fatti obiettivi al di fuori del processo, non gli impedisce di certo di acquisire autonomamente la conoscenza di regole, principi o formule delle arti o delle scienze, da utilizzare nel processo. Parimenti, l'art. 115, comma secondo, cod. proc. civ., vieta (implicitamente) al giudice di porre a fondamento della decisione nozioni di fatto che non rientrino nella comune esperienza, ma tale divieto concerne esclusivamente i cd. “fatti semplici” (cioè concretamente accaduti), e non certo le
“leges artis” di discipline scientifiche (come, ad esempio, la chimica, la meccanica e la medicina). Anche la giurisprudenza di legittimità, infine, si è espressa nel senso di ritenere che “Il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, ma può ben fare ricorso alle conoscenze specialistiche che abbia acquisito direttamente attraverso studi o ricerche personali.” … 47. …con conseguente riduzione, in misura pari al 7% (sette percento), dell'ammontare risarcitorio che sarà liquidato in favore del minore . 48. - Ciò posto, trattandosi di lesioni suscettibili di Parte_5
rientrare nel novero delle cosiddette “macropermanenti”, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati dal
Tribunale di Napoli, i quali, peraltro, com'è noto, sono mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano con riguardo all'anno 2018. 49. … -
Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 70% (settanta percento), questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione del fatto che, per il minore , il momento Parte_5
dell'evento lesivo ebbe sostanzialmente a coincidere con quello della sua nascita (e, dunque, ancor prima che il predetto compisse un anno di vita), ritiene di determinare il “quantum debeatur”, all'attualità, per l'invalidità permanente, nella somma di €.
803.888,00, corrispondente a quella suscettibile di essere riconosciuta, per tale percentuale di invalidità permanente, in favore di un bambino che abbia già compiuto un anno di vita. 51. - Inoltre, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, in astratto ed ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. in relazione all'art. 185 c. p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, tuttavia, risulta già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (… Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva (ed, anzi, addirittura espressamente contemplano) la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione …
Nella specie, dalla relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in
Cancelleria in data 15 dicembre 2014 (logicamente argomentata e pienamente condivisa da questo giudice, con l'unica eccezione del profilo di cui si è già sopra ampiamente detto) è emersa la particolare gravità degli esiti lesivi scaturiti dall'encefalopatia ipossico-ischemica subita dal minore … Parte_5
“Allo stato il minore è affetto dai seguenti esiti anatomo-patologici: Parte_5
Grave deficit motorio in soggetto con paralisi cerebrale infantile da esiti di encefalopatia anossica perinatale determinante ritardo nello sviluppo psichico di media entità e tetraparesi spastica caratterizzata da ipertonicità dei muscoli del tronco e degli arti inferiori (mentre gli arti superiori sono pressoché normali), retrazioni muscolo tendinee a carico delle articolazioni coxo-femorali e delle ginocchia (trattate chirurgicamente), deformità articolari (piedi), scoliosi, in attuale trattamento fisioterapico. Si fa presente che allo stato il minore non presenta disturbi sfinterici, presenta un ritardo mentale di media entità, l'eloquio è comprensibile, è in grado di interagire con le persone e con l'ambiente circostante e non risulta più in terapia con antiepilettici da diversi anni, manifesta una dipendenza parziale da terzi nell'attuazione degli atti quotidiani della vita: si precisa che ha acquisito una buona autonomia in carrozzina, essendo in grado di spingersi autonomamente e non presenta particolari disabilità manuali. Si ritiene, di conseguenza possibile un recupero funzionale, seppur parziale, nel tempo.”). Tenendo conto di tale gravità,
l'ausiliario del giudice ha concluso affermando che: “Tali postumi potranno essere quantificati – sulla base dei più accreditati e recenti riferimenti tabellari utilizzati in ambito medico – legale … con un tasso percentuale intorno al settanta percento
(70%) comprensivo anche delle ripercussioni socio – relazionali sul minore.” (cfr., all'uopo, sempre la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in
Cancelleria in data 15 dicembre 2014, alla pag. 40) con la conseguenza che gli aspetti dinamico relazionali sono da ritenersi già inclusi nella percentuale di invalidità permanente riconosciuta a carico del minore da parte del Consulente
Tecnico d'Ufficio … Peraltro la particolare gravità delle lesioni patite dal minore, benché tenute nella debita considerazione dall'ausiliario di questo giudice ai fini della determinazione della percentuale di invalidità permanente, comporta, senza dubbio alcuno, la necessità di riconoscere, a titolo risarcitorio, anche gli aspetti di sofferenza soggettiva certamente suscettibili di derivare dal nocumento di cui si tratta. Del resto, è proprio l'ausiliario di questo giudice che, nella suddetta relazione, ha espressamente affermato la necessità di una valutazione “a parte” del “danno morale comprensivo delle accreditabili ripercussioni psichiche che un danno del genere può determinare in un soggetto molto giovane, in fase di crescita.” (cfr., all'uopo, la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 15 dicembre 2014, alla pag. 40). Tale conclusione risulta, peraltro, in linea con i recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, … … Pur in difetto di specifica attività istruttoria sul punto, infatti, questo giudicante ritiene di procedere all'accertamento in via presuntiva della sussistenza della sofferenza soggettiva.
Pertanto, in considerazione delle limitazioni subite con riguardo alla vita di relazione ed alla conseguente sensazione di sofferenza provata, soprattutto per un bambino che ha dovuto convivere con il proprio “handicap” fin dai primi momenti della sua vita, può fondarsi il riconoscimento di tale componente del danno non patrimoniale. Occorre, invero, evidenziare come, per effetto degli esiti lesivi residuati a carico del minore , quest'ultimo non possa esprimere Parte_5
appieno la propria personalità e svilupparla, essendo notevolmente limitata la sua capacità di relazione con il mondo esterno. In particolare, rilevano, tra l'altro, il ritardo mentale di media entità, lo strabismo convergente, nonché l'inadeguato controllo dei muscoli del tronco e degli arti inferiori derivante dalla tetraparesi spastica e la (anche conseguente) parziale dipendenza da terzi nel compimento degli atti della vita quotidiana. In altri termini, molteplici aspetti della vita del minore nell'ambito di buona parte delle aree all'interno delle quali l'individuo esplica – anche in prospettiva futura (e, dunque, tenendo conto altresì dell'evoluzione e del conseguente raggiungimento dell'età adulta) - la propria personalità (affetti, famiglia, lavoro e partecipazione sociale, scuola, arte, scienza, poesia, cultura, svago, giochi, vacanza e ambiente) risultano notevolmente compromessi, con conseguente possibilità di affermare la configurabilità, nel caso di specie, di una sofferenza soggettiva di elevata intensità (proprio nei sensi affermati dalla recente giurisprudenza di legittimità e, cioè: dolore dell'animo per la propria vicenda umana;
vergogna per la propria situazione psicofisica e – conseguente - disistima di sé, anche a seguito dell'inevitabile confronto con gli altri;
paura per il proprio futuro;
disperazione per le notevoli difficoltà incontrate nell'agire quotidiano), tali da giustificare un aumento della liquidazione già sopra operata. 57. - Sotto tale profilo (quello, cioè, della sofferenza soggettiva), deve essere evidenziato che il giovane ha mostrato una buona capacità di comprensione, come Parte_5
evidenziato nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 15 dicembre 2014 (cfr., in particolare, la suddetta relazione alla pag. 10, laddove testualmente si legge, tra l'altro: “Appare disponibile al colloquio e risponde alle domande poste dall'interlocutore mostrando una buona capacità di comprensione.”), con conseguente buona capacità anche percettiva degli stimoli esterni, tanto da riuscire ad interagire con l'ambiente che lo circonda. In tale ottica, dunque, può senz'altro ritenersi che il predetto sia in grado di provare sofferenza
(intesa empiricamente) per la propria condizione e sia tragicamente destinato a provare questa sofferenza in modo rilevante per tutti i giorni della propria vita anche a causa dei numerosi trattamenti medici cui è stato sottoposto. Del resto, tale conclusione risulta confortata anche dalla documentazione prodotta in giudizio dalla difesa degli attori (cfr., all'uopo, i docc. contrassegnati dal numero “82.” dell'indice
– foliario relativo alla produzione di parte attrice) e che comprovano anche l'avvenuta sottoposizione del minore a sedute di consulenza psicologica nell'anno
2011. 58. - L'intensità di tale sofferenza e la sua (verosimile) persistenza nel tempo giustificano un aumento della liquidazione del danno non patrimoniale. Valutando, quindi, anche tale “voce” di danno e tenendo conto del grado assunto dalle lesioni patite dal minore , il danno non patrimoniale (nelle componenti Parte_5
del danno biologico, già “ex se” comprensivo del danno alla vita di relazione, e del danno da sofferenza morale soggettiva) può essere liquidato, in via equitativa, riconoscendo un appesantimento della somma già sopra indicata nell'importo di €.
803.888,00 … nella misura del 15% (quindici percento) della stessa, in conformità, dunque, con quanto previsto dalle tabelle predisposte dall'Osservatorio per la
Giustizia Civile di Milano con riguardo all'anno 2018 che contemplano, infatti, per un'invalidità permanente pari al 70% (settanta percento), la possibilità di un appesantimento a scopo di personalizzazione, fino ad un massimo complessivamente pari al 25% (venticinque percento) dei valori medi relativi al danno non patrimoniale. 60. - In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, agli attori sigg. e , quali genitori del Controparte_1 Parte_4
minore , deve essere riconosciuto, a titolo di risarcimento danni, Parte_5
l'importo complessivo di €. 924.471,00 … scaturente dalla della sommatoria delle voci di danno già sopra indicate e liquidate all'attualità. Nondimeno, da tale importo deve essere detratta, per le ragioni già sopra ampiamente chiarite, una percentuale pari al 7% (sette percento) del medesimo, così pervenendosi alla somma di €. 859.758,00 … Gli attori hanno reclamato altresì il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di lavoro e guadagno. Al riguardo, non sembra potersi dubitare del fatto che la gravità della patologia riportata dal minore comprometta in maniera notevole la Parte_5
possibilità di ingresso del medesimo nel mondo del lavoro. Pertanto, è configurabile una compromissione della sua capacità di guadagno che può essere stimata in misura pari alla percentuale di invalidità permanente residuata a carico del predetto e, quindi, al 70% (settanta percento). Questo danno deve essere liquidato facendo ricorso alla prova presuntiva ed, in particolare, attraverso una prognosi finalizzata all'accertamento della futura attività occupazionale della minore, basata su presunzioni ricollegabili al suo contesto familiare e sociale, nonché agli orientamenti che tale contesto avrebbe potuto ingenerare nella stessa, con la precisazione però che “in assenza di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti, (e, perciò, del possibile ricorso alla prova presuntiva), la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale” … Nel caso di specie, mancando qualsivoglia allegazione con riguardo ai futuri orientamenti occupazionali del minore danneggiato, deve quindi farsi ricorso al criterio base del triplo della pensione sociale [attualmente pari ad €. 5.954,00 (… come previsto dall'art. 137, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. L'importo complessivo che ne scaturisce, pari alla somma annua di €. 17.862,00 (… deve essere capitalizzato avendo riguardo a tutta la vita lavorativa futura del minore Parte_5
. A tal fine possono essere utilizzati i coefficienti per la costituzione delle
[...]
rendite vitalizie previsti dal Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1403 (idonei ad esprimere il valore capitale di un rendita vitalizia i cui ratei annui siano corrispondenti alla aliquota di reddito perduta dal danneggiato), escludendo, però, qualsiasi forma di decurtazione a titolo di scarto tra la vita media, su cui sono modulati i coefficienti su indicati, e l'età lavorativa media di un uomo, e ciò tenuto conto dell'innalzamento della vita media e dell'età lavorativa rispetto ai dati considerati dalle tabelle previste in tale provvedimento normativo (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15738). Questo giudice, infatti, non sconosce il fatto che, come del resto osservato anche in comparsa conclusionale dalla difesa dell'attore, la tabella allegata al R. D. 9 ottobre 1922, n. 1403 sia stata realizzata utilizzando i parametri di sopravvivenza della popolazione italiana riferiti al primo decennio del 1900. È evidente, infatti, che la vita media negli ultimi cento anni sia decisamente aumentata. Pertanto, al fine di effettuare una capitalizzazione con valori che risultino più vicini a quelli che potrebbero ottenersi utilizzando dati riferibili alla vita media attuale, appare equo eliminare del tutto la sottrazione con la percentuale di scarto tra la vita lavorativa e la vita fisica. 64. - Pertanto, applicando il coefficiente base previsto dalle suddette tabelle (19,077) e tenuto conto che il quadro menomativo residuato a carico del minore è di gravità tale da renderlo incapace allo svolgimento di attività lavorativa in misura pari al 70% (settanta percento), si ha un importo complessivo di €. 238.527,36 … Tale importo, in quanto espressivo del valore di una rendita futura che sarebbe stata percepita solo a partire dall'ingresso del danneggiato nel mondo lavorativo, deve essere attualizzato attraverso i coefficienti di capitalizzazione anticipata (che consentono la detrazione del montante di anticipazione: cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1215). In particolare, ipotizzando (secondo l'”id quod plerumque accidit” ed a fronte della rilevata carenza di allegazioni su possibili percorsi di studio del giovane Parte_5
) un ingresso nel mondo del lavoro all'età di 22 (ventidue) anni, si può
[...]
presumere che il minore avrebbe iniziato a percepire un reddito da attività lavorativa tra un (1) anno e quindi il danno patrimoniale dallo stesso subito deve essere attualizzato mediante detrazione dello 0,8% (zero virgola otto percento)
[corrispondente a un anno di interessi legali da decurtare (in ragione dell'anticipata liquidazione di cui il creditore fruisce) calcolati tenendo conto dell'attuale saggio di interessi come risultante dal Decreto del Ministro dell'Economia del 12 dicembre
2018], risultando così pari ad €. 236.619,00 … in cifra tonda. 65. - Parimenti condivisibili risultano le considerazioni sviluppate, dalla difesa degli attori sigg.
e , in proprio e quali genitori del Controparte_1 Parte_4 minore nel capoverso contrassegnato dal numero “98.” alle Parte_5
pagg. 22 e 23 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. È senz'altro ragionevole, infatti, ritenere che, proprio alla stregua delle osservazioni sviluppate dal predetto ausiliario nella pag. 39 della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 15 dicembre 2014 (secondo cui il minore
“manifesta una dipendenza parziale da terzi nell'attuazione Parte_5
degli atti quotidiani della vita”), il giovane , una volta raggiunta Parte_5
l'età adulta (e, dunque, allorquando, non potrà, anche in ragione del naturale evolversi della vita umana, fare più affidamento sull'assistenza dei genitori e dei componenti della propria famiglia nucleare), dovrà destinare una parte non esigua delle proprie sostanze al soddisfacimento di esigenze di assistenza generica che, inevitabilmente, verranno in rilievo a causa dell'invalidità permanente da cui il medesimo è affetto. 66. - Ai fini della quantificazione di tali perdite patrimoniali, giova, ancora una volta, evidenziare come, dalla relazione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 15 dicembre 2014, emerga, in maniera piuttosto chiara, che: “allo stato il minore non presenta disturbi sfinterici, presenta un ritardo mentale di media entità, l'eloquio è comprensibile, è in grado di interagire con le persone e con l'ambiente circostante e non risulta più in terapia con antiepilettici da diversi anni, manifesta una dipendenza parziale da terzi nell'attuazione degli atti quotidiani della vita: si precisa che ha acquisito una buona autonomia in carrozzina, essendo in grado di spingersi autonomamente e non presenta particolari disabilità manuali. Si ritiene, di conseguenza possibile un recupero funzionale, seppur parziale, nel tempo.”. È, peraltro, appena il caso di chiarire come rispetto al complesso di menomazioni acclarato a carico del giovane alcuna incidenza possa avere l'eventuale ammissione a Parte_5
trattamenti previdenziali, atteso che dal quadro sopra tratteggiato emerge un soggetto che avrà bisogno, per tutta la sua vita dell'aiuto di un terzo per lo svolgimento di parte delle funzioni quotidiane sia nell'ambiente domestico che nell'ambiente esterno. 67. - Pertanto, tenuto conto del menzionato quadro menomativo e della conseguente tipologia di assistenza necessaria in relazione a quest'ultimo, in considerazione dell'aspettativa di vita media degli individui di sesso maschile (circa ottanta anni), può senz'altro riconoscersi, mediante la realizzazione di una liquidazione da operarsi necessariamente in via equitativa (art. 1226 cod. civ.), una quantificazione pari all'importo complessivo di €. 20.000,00 (euro ventimila/00) annui, che dovranno essere, presumibilmente, destinati dal danneggiato al soddisfacimento delle esigenze relative al proprio accudimento ed assistenza ai fini dello svolgimento di parte delle funzioni quotidiane sia nell'ambiente domestico che nell'ambiente esterno. Ne deriva, pertanto, la quantificazione complessiva di tale “voce” di danno nell'importo di €. 1.160.000,00
… sì che, potendosi presumere che il minore avrebbe iniziato a sostenere tali esborsi tra un (1) anno (cioè a far tempo dal compimento dei 22 anni di età), il danno patrimoniale dallo stesso subito deve essere attualizzato con il sistema della rendita temporanea annua al tasso medio dello 0,1% (zero virgola uno percento), mediante la medesima tipologia di decurtazione già sopra operata con riguardo al danno da perdita di capacità di lavoro e di guadagno. Si perviene così all'importo di €.
1.158.840,00 … 68. - Quindi il danno patrimoniale complessivamente subito dal minore deve essere quantificato nella somma complessiva di €. Parte_5
1.395.459,00 … Da tale importo dovrà essere detratta, per le ragioni già sopra ampiamente chiarite, una somma pari al 7% (sette percento) dello stesso, così pervenendosi alla somma di €. 1.297.776,00 … 69. - In conclusione, in favore degli attori sigg. e , quali genitori del Controparte_1 Parte_4
minore , deve essere riconosciuto un risarcimento complessivo Parte_5
(cioè risultano dalla sommatoria del danno non patrimoniale con le voci di danno patrimoniale), pari alla somma di €. 2.157.534,00 … 70. - Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed “ex multis”,
Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo
2000, n. 2796). 71. - Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta
[...]
al Controparte_6
pagamento, in favore degli attori sigg. e Controparte_1 Parte_4
quali genitori del minore , degli interessi al tasso
[...] Parte_5
legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data del 14 marzo 1998
(data di verificazione dell'illecito) sull'importo di €. 1.535.611,39, pari alla devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), alla data del 14 marzo
1998 - quale momento in cui gli effetti dannosi dell'illecito ebbero a stabilizzarsi – di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 14 marzo 1999, fino al momento della pubblicazione della presente decisione
(mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo. 72. - Pertanto, in favore degli attori sigg. e , quali genitori del minore Controparte_1 Parte_4
, deve essere liquidata la somma complessiva di €. 2.966.199,00 Parte_5
… in cifra tonda, atteso che, alla stregua dei criteri di calcolo già sopra indicati
[interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data del 14 marzo 1998 sull'importo di €. 1.535.611,39 … e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 14 marzo 1999, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo], gli interessi suddetti risultano di ammontare pari ad €. 808.664,87 … somma che va ad aggiungersi alla sorta capitale dovuta all'attualità (e comprensiva della rivalutazione monetaria), pari, come chiarito, ad €. 2.157.534,00(… all'attualità.
In definitiva ed alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, in favore degli attori sigg. e , quali genitori del Controparte_1 Parte_4
minore , deve essere liquidato, a titolo risarcitorio, l'importo Parte_5
complessivo di €. 2.966.199,00 …. 74. - Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto (art. 1284, comma primo, cod. civ.), ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030). Peraltro, è appena il caso di rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali
(compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, ….
- È orientamento pacifico e consolidato, nella giurisprudenza della Suprema Corte, quello secondo cui “Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale, a condizione che si tratti di lesioni seriamente invalidanti, giacché lesioni minime o prive di postumi non rendono configurabile una sofferenza psicologica inquadrabile nella nozione di danno morale.” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2004, n. 10816….Nella specie, dunque, come si è visto, sussistono senz'altro le condizioni per il risarcimento del danno riflesso ai genitori in considerazione della tipologia ed entità del danno permanente subito dalla vittima primaria [pari al 70% (settanta percento)] che ne consente la riconducibilità alla categoria del cd. “macroleso” (Cass. civ., sez. un., 1° luglio 2002, n. 9556). Quindi, può senza dubbio essere individuato un danno non patrimoniale “iure proprio” dei prossimi congiunti della vittima, danno suscettibile di essere ricondotto alla categoria del danno morale di cui all'art. 2059 cod. civ., anche alla stregua dell'ampia interpretazione offerta dalle sentenze della Corte di legittimità del mese di novembre 2008. 76. - Nel caso di specie, come appare di tutta evidenza, il bene leso afferente la personalità e di rango costituzionale, deve essere individuato nel diritto a conservare e coltivare la relazione genitore - figlio e, quindi, a godere nel quotidiano di quell'insieme di relazioni a presidio delle quali si collocano gli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, fermo restando che, secondo la tassonomia approntata dalla
CA (sentenze 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828 e sostanzialmente portata a definitivo compimento dalle sentenze n. 26972, 26973, 26974 e 26975 delle sezioni unite dell'11 novembre 2008), in questa sede, oltre al profilo esterno della perdita della relazione parentale, non si può prescindere dal dare adeguata valutazione anche alla lesione di carattere interno connessa alla sofferenza patita per le gravi lesioni patite dalla minore. 77. -… - Rispetto alla sofferenza interna, il pregiudizio subito dagli attori può ritenersi connaturato all'evento lesioni patite dal minore, cosicché non è possibile dubitare a proposito dell'elevato grado di sofferenza legato al coinvolgimento del figlio in un evento dannoso quale quello oggi esame. In relazione all'alterazione del rapporto genitore – figlio [che, nella specie, è da ritenersi comunque di notevole entità, sebbene non prossima ad un vero e proprio annientamento di tale relazione parentale, risultando il minore Parte_5
affetto da menomazione valevoli a comprometterne le capacità di movimento (tetraparesi spastica) ed intellettive (ritardo mentale di grado medio), senza tuttavia impedirgli di parlare e di interagire con il mondo che lo circonda: cfr., al riguardo, la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 15 dicembre 2014, alla pag. 10, alla pag. 39, laddove testualmente si legge: “Allo stato il minore è affetto dai seguenti esiti anatomo-patologici: Grave Parte_5
deficit motorio in soggetto con paralisi cerebrale infantile da esiti di encefalopatia anossica perinatale determinante ritardo nello sviluppo psichico di media entità e tetraparesi spastica caratterizzata da ipertonicità dei muscoli del tronco e degli arti inferiori (mentre gli arti superiori sono pressoché normali), retrazioni muscolo tendinee a carico delle articolazioni coxo-femorali e delle ginocchia (trattate chirurgicamente), deformità articolari (piedi), scoliosi, in attuale trattamento fisioterapico. Si fa presente che allo stato il minore non presenta disturbi sfinterici, presenta un ritardo mentale di media entità, l'eloquio è comprensibile, è in grado di interagire con le persone e con l'ambiente circostante e non risulta più in terapia con antiepilettici da diversi anni, manifesta una dipendenza parziale da terzi nell'attuazione degli atti quotidiani della vita: si precisa che ha acquisito una buona autonomia in carrozzina, essendo in grado di spingersi autonomamente e non presenta particolari disabilità manuali. Si ritiene, di conseguenza possibile un recupero funzionale, seppur parziale, nel tempo.”), tenuto conto dell'età della vittima primaria e correlativamente del tempo durante il quale i rapporti all'interno del famiglia nucleare potranno esplicarsi, è possibile pervenire, sulla base del criterio tabellare attualmente in uso presso il Tribunale di Milano per il danno non patrimoniale scaturente dalla morte di un congiunto, opportunamente rimodulato in ragione del grado percentuale di invalidità permanente riconosciuto al minore, alla determinazione, in valori attuali, dell'importo da liquidarsi in favore di ciascuno dei genitori istanti. 81. - Nel caso di specie, infatti, considerato il livello di compromissione dello stato di salute del minore avvenuto in tenerissima età, sì da incidere in maniera notevole sul rapporto genitore – figlio, appare corretto prendere a riferimento i livelli tabellari relativi all'ipotesi del genitore sopravvissuto al decesso del figlio, rimodulandolo in ragione del grado percentuale di invalidità permanente residuato a carico del minore [70% (settanta percento)]. 82. - Pertanto, condividendo l'orientamento emerso nel Tribunale di Milano in ordine ad una valutazione del danno per perdita del figlio in una “forbice” che va da un minimo di
€. 165.960,00 … ad un massimo di €. 331.920,00 …, questo giudice ritiene adeguato alla fattispecie in esame operare una liquidazione in misura pari al 70% (settanta percento) dell'importo di €. 300.000,00 … per l'attore sig. Controparte_1
e di €. 310.000,00 …) per l'attrice sig.ra – entrambi Parte_4
prossimi a valori massimi della cd. “forbice” sopra indicata – e, dunque, corrispondente alla somma di €. 210.000,00 … per il sig. Controparte_1
ed a quello di €. 217.000,00… per la sig.ra , da intendersi Parte_4
espressi in valori monetari attuali, a titolo di danno non patrimoniale, comprensivi sia del cosiddetto danno morale subiettivo, sia del cosiddetto danno da compromissione del rapporto parentale. In tale quantificazione, necessariamente equitativa, non può non tenersi conto: 1) della sussistenza di un effettivo stato di convivenza tra gli attori e la vittima;
2) del grave sconvolgimento delle abitudini di vita subito dagli attori, che hanno subito entrambi una notevole compromissione di uno dei legami affettivi e parentali più intensi tra quelli che, secondo l'”id quod plaerumque accidit”, caratterizza l'esistenza umana (e, cioè quello instaurato con il proprio figlio, peraltro fin dalla nascita di quest'ultimo), pur nella consapevolezza della continua assistenza di cui lo stesso necessita, in maniera continua e quotidiana ed in ragione delle gravi condizioni in cui egli ha versato e continua a versare;
3) del costante e quotidiano confronto che i genitori hanno dovuto e dovranno affrontare sia con le sofferenze del giovane figlio, sia con la grave compromissione della relazione parentale derivata dalle menomazioni residuate a carico dello stesso, sia, infine, con tutte le attività di assistenza e di cura di cui il giovane necessita (e di cui necessiterà) e che, in maniera assolutamente inevitabile ed ineludibile, devono e dovranno essere prestate (anche) da essi;
4) del “vulnus” alla serenità familiare certamente scaturito da quanto finora posto in evidenza;
5) della proiezione futura, in termini di durata, di tale “vulnus”, destinato a protrarsi, presumibilmente, per tutta la vita degli attori e della conseguente necessità per gli attori di doversi confrontare, quotidianamente e, sostanzialmente, per tutto il resto della propria esistenza, con tale sconvolgimento;
6) della comprovata sussistenza di una sindrome ansioso – depressiva, sviluppata dall'attrice sig.ra a causa Parte_4
del grave n. evento dannoso di cui si tratta (cfr., all'uopo, il doc. contrassegnato dal numero “78.” dell'indice – foliario relativo alla produzione di parte attrice). 83. -
Trattasi di elementi che, complessivamente considerati, suggeriscono una liquidazione delle voci di danno già sopra menzionate, attestata, senza dubbio alcuno, su importi prossimi ai massimi scaturenti dalla tabella di liquidazione sopra prescelta (Tribunale di Milano 2018, “Danno non patrimoniale per la morte di un congiunto”). 84. - Detti importi, secondo il sistema tabellare in uso presso il
Tribunale, riflettono il grado di prossimità rispetto alla vittima primaria, tengono conto del dato (innegabile) della convivenza e mirano a “compensare” e
“reintegrare” tanto il profilo squisitamente interno, connesso alla sofferenza morale e psichica, quanto il profilo esterno legato alla grave compromissione del rapporto genitore - figlio. Se, come sostenuto, al cospetto della lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e delle relazioni familiari non è possibile accedere all'idea di un danno “in re ipsa”, nondimeno la relativa prova può essere anche fondata su presunzioni, che non siano adeguatamente contrastate da altre prove contrarie (…. 86. - Quindi, il danno complessivamente subito, in proprio, da ciascuno dei genitori del giovane , deve essere quantificato nella Parte_5
somma di €. 195.300,00 … in favore dell'attore sig. e nella Controparte_1
somma di €. 201.810,00 …in favore dell'attrice sig.ra Parte_4
all'attualità, atteso che, in base a quanto già sopra chiarito nei paragrafi contrassegnati dai numeri da “41.” a “47.”, anche alle somme di €. 210… Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta
[...] al pagamento, in favore dell'attore Controparte_6
sig. , in proprio, degli interessi al tasso legale previsto Controparte_1
dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data del 14 marzo 1998 (di verificazione dell'evento dannoso) sull'importo di €. 139.000,…), pari alla devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), alla data del 14 marzo
1998 - quale momento in cui gli effetti dannosi dell'illecito ebbero a prodursi – di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 14 marzo 1999, fino al momento della pubblicazione della presente decisione
(mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo. 89. - Pertanto, in favore dell'attore sig. , in proprio, deve essere liquidata la somma Controparte_1
complessiva di €. 268.498,00 … atteso che, alla stregua dei criteri di calcolo già sopra indicati [interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data del 14 marzo 1998 sull'importo di €. 139.000,00 … e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 14 marzo 1998, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo], gli interessi suddetti risultano di ammontare pari ad €. 73.198,00 … somma che va ad aggiungersi alla sorta capitale dovuta all'attualità (e comprensiva della rivalutazione monetaria), pari, come si è già sopra chiarito, ad €. 195.300,00 … Analogo discorso
(ed analogo calcolo) deve essere fatto con riguardo all'attrice sig.ra Parte_4
per la quale gli interessi compensativi risultano di ammontare pari ad
[...]
€. 75.640,00 … somma che va ad aggiungersi alla sorta capitale dovuta all'attualità
(e comprensiva della rivalutazione monetaria), pari, come si è già sopra chiarito, ad
€. 201.810,00 … L'importo complessivo spettante alla suddetta attrice risulta, così, pari ad €. 277.450,00 … 90. - In definitiva, in favore dell'attore sig. CP_1 , in proprio, deve essere liquidata, a titolo di danno non patrimoniale
[...]
all'attualità, la somma complessiva di €. 268.498,00 … in favore dell'attrice sig.ra
, in proprio, deve essere liquidata, a titolo di danno non Parte_4
patrimoniale all'attualità, la somma complessiva di €. 277.450,00 (…). Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, su ciascuna delle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto …. Con riguardo, infine, ai danni patrimoniali invocati dagli attori sigg. e Controparte_1 Parte_4
in proprio, deve anzitutto essere riconosciuta la somma di €. 7.386,74
[...]
… relativa alle spese sanitarie sostenute e comprovate alla stregua della documentazione prodotta in giudizio (cfr., al riguardo, anche la relazione di
Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 15 dicembre 2014, alla pag. 41). Tale importo, in quanto espresso in valori monetari risalenti al periodo
1998 – 2011, tenuto conto di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi, può essere certamente arrotondato alla somma di €. 8.000,00 .. all'attualità. 93. - Nulla può essere riconosciuto, a titolo di cd. “lucro cessante” in favore dell'attore sig.
, atteso che, a tacer d'altro, la documentazione reddituale Controparte_1
prodotta in giudizio dalla difesa degli attori (cfr., all'uopo, le dichiarazioni fiscali di cui ai docc. contrassegnati dai numeri da “18.” a “33.” dell'indice – foliario relativo alla produzione di parte attrice) comprova come il predetto abbia fruito, nel corso degli anni ed anche successivamente alla nascita del figlio , di Parte_5
un costante aumento del proprio reddito da lavoro dipendente, cosicché la sussistenza di perdite di prospettive o possibilità di crescita lavorativa (e di carriera) alle quali l'attore sig. avrebbe rinunciato a causa della Controparte_1
necessità di assistere il figlio (cioè il minore ) costituisce Parte_5
elemento circostanziale da reputarsi sostanzialmente smentito alla stregua della stessa documentazione fiscale prodotta in giudizio dalla difesa degli istanti. 94. -
Discorso analogo deve essere svolto con riguardo all'attrice sig.ra Parte_4
atteso che la documentazione reddituale prodotta in giudizio dalla
[...] difesa degli attori (cfr., all'uopo, le dichiarazioni fiscali di cui ai docc. contrassegnati dai numeri da “36.” a “41.” dell'indice – foliario relativo alla produzione di parte attrice) comprova come la società di cui la predetta era amministratrice avesse maturato, durante l'intero anno 1997 (e, dunque, in epoca anteriore, alla nascita del minore ), un profitto estremamente esiguo [pari ad appena Lit. Parte_5
1.006.000 (lire un milione e seimila)], cosicché anche la sussistenza di perdite di prospettive o possibilità di crescita lavorativa (e di carriera) alle quali la stessa attrice sig.ra quale amministratrice della società Parte_4
denominata “IL CONDOR S.a.s. di DE LC ON & C.”, avrebbe rinunciato a causa della necessità di assistere il figlio (cioè il minore Parte_5
) costituisce elemento circostanziale che è rimasto circoscritto al piano delle
[...]
mere allegazioni e, dunque, non sostenuto da elementi di prova valevoli a comprovare l'esistenza, in favore della menzionata società ed in epoca anteriore all'evento dannoso, delle “brillanti n. prospettive di lancio” (e, dunque, di una florida e promettente situazione economica) affermate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (cfr., all'uopo, il capoverso contrassegnato dal numero “127.” di tale atto). 95. - Nulla compete nemmeno con riguardo alle spese che gli attori hanno affermato aver sostenuto al fine di ampliare la loro proprietà e realizzare un'altra abitazione priva di barriere architettoniche e munita di strumenti ed impianti idonei a soddisfare le esigenze assistenziali del giovane Parte_5
. E ciò in quanto, se è certamente vero che gli attori hanno provveduto a
[...]
produrre in giudizio il contratto di appalto concluso per la realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato con ampliamento pari al 35%
(trentacinque percento) (cfr., all'uopo, il doc. contrassegnato dal numero “44.” dell'indice – foliario relativo alla produzione di parte attrice), risulta nondimeno altrettanto innegabile come da tale regolamento negoziale nulla risulta desumibile in ordine alla sussistenza, o meno, nel novero dei lavori da realizzarsi a cura dell'impresa appaltatrice, di opere finalizzate alla rimozione di barriere architettoniche ovvero alla installazione di impianti o strumenti valevoli a soddisfare le esigenze di assistenza del minore . A ciò aggiungasi come Parte_5
anche il rogito notarile prodotto in giudizio dalla difesa degli attori (cfr., all'uopo, il doc. contrassegnato dal numero “43.” dell'indice – foliario relativo alla produzione di parte attrice) concerna l'acquisto, da parte dell'attore sig. CP_1
, di due particelle di terreno agricolo diverse da quella menzionata nel
[...]
contratto di appalto sopra menzionato quale area di sedime sulla quale sarebbero state realizzate le opere di demolizione e ricostruzione di fabbricato formanti oggetto di tale appalto. 96. - Anche con riguardo alle ulteriori spese che gli istanti hanno affermato di aver sostenuto “a causa dell'eccezionale gravità delle lesioni subite dal piccolo macroleso e delle devastanti menomazioni residuate” (cfr., in particolare, i paragrafi contrassegnati dalle lettere “D.”, “E.” ed “F.”, alle pagg. 227 e 228 della prima memoria di discussione depositata in Cancelleria con modalità telematica) e di cui hanno richiesto la liquidazione, a titolo di danno emergente, passato e futuro, nell'importo di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), nulla può essere riconosciuto, trattandosi, anche in tal caso, di esborsi che non risultano essere stati, in modo alcuno, comprovati mediante idonea documentazione, cosicché, in mancanza di qualsivoglia dimostrazione relativa a quelle, di tali spese, che gli attori avrebbero già sostenuto, nemmeno è possibile operarne alcuna liquidazione in proiezione futura. Né, del resto, risulta possibile fare applicazione delle presunzioni, atteso che, come chiarito sempre dalla giurisprudenza di legittimità “Il ricorso alla presunzione deve ritenersi consentito al giudice alla sola condizione che i fatti su cui essa si fonda siano stati allegati e possano ritenersi provati, potendo il giudice avvalersene, in presenza di tale evenienza, senza apposita sollecitazione delle parti e in difetto di contraddittorio tra le stesse.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2013, n. 12248). - Con riguardo al danno non patrimoniale subito dalle interventrici volontarie sigg. e , entrambe Parte_7 Parte_6
sorelle maggiori del giovane e conviventi con il medesimo (oltre Parte_5
che con i comuni genitori, cioè gli attori sigg. e Controparte_1 [...]
, come desumibile dalle certificazioni anagrafiche prodotte in Parte_4 giudizio dalla difesa degli istanti (cfr., all'uopo, i docc. contrassegnati dal numero
“17.” dell'indice – foliario relativo alla produzione di parte attrice), lo stesso può essere senz'altro riconosciuto alla stregua delle medesime considerazioni generali già ampiamente sviluppate nei paragrafi contrassegnati dai numeri “5.” - “5.7.”. 98.
- Pertanto, condividendo l'orientamento emerso nel Tribunale di Milano in ordine ad una valutazione del danno per perdita del fratello o sorella in una “forbice” che va da un minimo di €. 24.020,00 … ad un massimo di €. 144.130,00 … questo giudice ritiene adeguato alla fattispecie in esame operare una liquidazione in misura pari a quella massima dei valori sopra indicati e, cioè, complessivamente, pari al 70%
(settanta percento) dell'importo di €. 144.130,00 …. e, dunque, ad €. 100.891,00 … in favore di ciascuna delle interventrici volontarie, da intendersi espresso in valori monetari attuali, a titolo di danno non patrimoniale. In tale quantificazione, necessariamente equitativa, non può non tenersi conto: 1) del grave sconvolgimento delle abitudini di vita subito, a causa dell'evento dannoso, da ciascuna delle interventrici volontarie, che hanno visto gravemente compromesso, quando erano ancora in età infantile (l'interventrice volontaria sig.ra aveva Parte_7
circa dieci anni e la sig.ra circa dodici), non soltanto il sereno Parte_6
sviluppo e svolgimento di uno dei legami affettivi e parentali più intensi tra quelli che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, caratterizza l'esistenza umana (cioè quello con il proprio fratello), ma altresì la propria serenità familiare e, dunque (ed inevitabilmente), anche il rapporto con i genitori, certamente assorbiti per intero dalla necessità di far fronte sia all'emergenza rappresentata dalle gravi condizioni di salute in cui si è trovato a versare il giovane fin dal momento Parte_5
della sua nascita, che alle conseguenti necessità assistenziali venute in rilievo con riguardo a quest'ultimo; 2) del dolore e della sofferenza provata da ciascuna delle interventrici nel convivere quotidianamente con il loro fratellino gravemente malato;
3) della necessità di affrontare tale sofferenza e confrontarsi con essa quotidianamente e, sostanzialmente, per tutto il resto della propria esistenza, oltre che con la realtà rappresentata dalla compromissione non soltanto di un legame di carattere strettamente parentale, ma altresì della possibilità di vedere crescere ed ulteriormente svilupparsi in maniera piena e secondo l'”id quod plerumque accidit”, anche nel corso dell'età adulta, quella comunione di vita, di affetti e talvolta anche di intenti che, pur nella diversità delle scelte di vita individuale, solitamente caratterizza i rapporti tra fratelli;
4) della consapevolezza, maturata fin dall'età di dieci e dodici anni, di dover contribuire, con il proprio apporto personale, alle attività cura, accudimento ed assistenza che si svolgevano (e si svolgono), all'interno del nucleo familiare, in favore del fratello (cioè del giovane ). Parte_5
99. - Trattasi di fattori che, complessivamente considerati, suggeriscono una liquidazione delle voci di danno già sopra menzionate, attestata, senza dubbio alcuno, in prossimità dei valori già sopra indicati. 100. - Alcun importo può, invece, essere riconosciuto, a titolo di danno patrimoniale, atteso che: 1) non risulta dimostrata, in maniera certa e convincente, anche in ragione della mancanza di elementi probatori offerti in ordine all'andamento ed al profitto scolastico anteriore all'illecito, la sussistenza di un nesso di derivazione diretta tra la sofferenza il grave sconvolgimento delle abitudini di vita subiti a causa dell'evento dannoso e i modesti risultati ottenuti, da ciascuna delle interventrici, negli studi (anche universitari) e comprovati alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa di ciascuna di esse (cfr., all'uopo, i docc. contrassegnati dai numeri “7.” e “9.” dell'indice – foliario relativo alla produzione dell'interventrice sig.ra Parte_7
, nonché i docc. contrassegnati dai numeri “7.” e “11.” dell'indice – foliario
[...]
relativo alla produzione dell'interventrice sig.ra ); 2) nemmeno Parte_6
può ritenersi dimostrata, in maniera certa e convincente, la sussistenza di un nesso di derivazione diretta tra i modesti risultati ottenuti, da ciascuna delle interventrici, negli studi (anche universitari) e la perdita di “chances” di inserimento nel mondo del lavoro, ben potendo, del resto, tale inserimento realizzarsi, com'è noto, anche indipendentemente dal conseguimento di un diploma di laurea ed anche indipendentemente dal conseguimento di un titolo siffatto con elevata votazione finale;
3) in ogni caso, trattandosi – come già sopra chiarito - di responsabilità suscettibile di essere ascritta a carico della convenuta struttura sanitaria a titolo di colpa, tali poste di danno appaiono manifestamente esulanti dal paradigma della prevedibilità, secondo l'ordinaria diligenza, contemplato nell'art. 1225 cod. civ. (“Se
l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.). 101.
- Da ultimo, è appena il caso di considerare come, l'avvenuto riconoscimento, nel paragrafo contrassegnato dal numero “67.” della presente motivazione, direttamente in favore del minore , dell'importo di €. 1.158.840,00 (euro …), Parte_5
a titolo di danno patrimoniale scaturente dalle spese che il medesimo dovrà presumibilmente sostenere “pro futuro”, in ragione della necessità di provvedere, in maniera autonoma (e, dunque, indipendente anche da eventuali contributi economici provenienti da componenti della sua famiglia), alle proprie esigenze di cura, accudimento ed assistenza, esclude “in radice” (a meno di non voler pervenire ad un'inammissibile duplicazione risarcitoria) qualsivoglia possibilità di riconoscere tale voce di danno anche in favore delle interventrici volontarie sigg. Parte_7
e . …102. - In definitiva, in favore di ciascuna delle
[...] Parte_6
interventrici volontarie sigg. e , deve essere Parte_7 Parte_6
riconosciuto l'importo di €. 100.891,00 … decurtato, anche in tal caso e per le ragioni già sopra ampiamente chiarite, della percentuale del 7% (sette percento), così pervenendosi alla somma di €. 93.829,00 …. in cifra tonda. 103. - … Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta
[...]
al pagamento, in favore di ciascuna Controparte_6
delle suddette interventrici volontarie, degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data del 14 marzo 1998 (di verificazione dell'evento dannoso) sull'importo di €. 66.782,00 … pari alla devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), alla data del 14 marzo 1998 - quale momento in cui gli effetti dannosi dell'illecito ebbero a prodursi – di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 14 marzo 1999, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in
Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo. 105. - Pertanto, in favore di ciascuna delle menzionate interventrici volontarie, deve essere liquidata la somma complessiva di €. 128.997,00
… atteso che, alla stregua dei criteri di calcolo già sopra indicati [interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data del 14 marzo 1998 sull'importo di €. 66.782,00 …) e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 14 marzo
1998, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato
(“FOI”), con divieto di anatocismo], gli interessi suddetti risultano di ammontare pari ad €. 35.168,00 … somma che va ad aggiungersi alla sorta capitale dovuta all'attualità (e comprensiva della rivalutazione monetaria), pari, come si è già sopra chiarito, ad €. 93.829,00 … 106. - Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, su ciascuna delle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto (art. 1284, comma primo, cod. civ.), ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, …- In applicazione del principio di causalità (art. 91 cod. proc. civ.), le spese di lite
(incluse quelle relative alla Consulenza Tecnica d'Ufficio, interamente anticipate dagli attori: cfr., all'uopo, i docc. contrassegnati dai numeri “106.”, “107.”, “108.”
e “109.”) seguono la soccombenza della struttura sanitaria convenuta e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto delle somme concretamente riconosciute in favore degli attori e delle interventrici volontarie, a titolo risarcitorio, così come previsto dall'art. 5, comma 1, del Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55. 108. - Va osservato, al riguardo, che il Decreto-Legge 24 gennaio 2012,
n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2012, n. 19), recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ha previsto, all'art. 9, comma 1, l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.. - L'art. 9 citato, al comma 2, prevede che - ferma restando l'abrogazione delle tariffe – “nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante”. Nella specie, tale regolamento è da identificarsi, anche in ragione di quanto attualmente previsto dall'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”), con il Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n.
55, peraltro recentemente modificato mediante il Decreto del Ministro della Giustizia
8 marzo 2018, n. 37. 110. – Peraltro, nell'ammontare complessivo delle “spese vive”, deve tenersi conto anche dell'importo pari ad €. 1.686,53 …), oltre I.V.A. e contributo assistenziale e previdenziale come per legge, liquidato come da provvedimento in atti (decreto del 19 ottobre 2015, depositato in Cancelleria in data
20 ottobre 2015) a titolo di spese e compensi in favore del Consulente Tecnico
d'Ufficio e che risulta essere stato anticipato dalla difesa degli attori. 111. - Deve, peraltro, disporsi, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. MICHELE LIGUORI, difensore degli attori sigg. CP_1
e in proprio e quali genitori del minore
[...] Parte_4
, e dichiaratosi anticipatario delle stesse, già a far tempo dalla Parte_5
notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Analoga distrazione deve essere disposta, rispettivamente in favore dell'avv. PASQUALINA
SPIGNESE, difensore dell'interventrice volontaria sig.ra , Parte_7
nonché dell'avv. GIOVANNI ROMANO, difensore dell'interventrice volontaria sig.ra
, anch'essi dichiaratisi anticipatari ai sensi dell'art. 93 cod. proc. Parte_6
civ. 112. - Meritevole di trovare accoglimento (sia pure entro i limiti di cui si dirà tra breve) risulta, infine, la domanda di garanzia impropria proposta dalla convenuta Controparte_6
nei confronti della chiamata in causa società
[...] Controparte_7
atteso che, del resto, le contestazioni sviluppate, dalla difesa della predetta
[...]
compagnia assicuratrice nel paragrafo contrassegnato dal numero “1-” della comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data 26 luglio 2012 si infrangono irrimediabilmente contro le conclusioni raggiunte dall'ausiliario di questo giudice (e compendiate nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in
Cancelleria in data 15 dicembre 2014) e dalle quali può agevolmente desumersi l'impossibilità di individuare ulteriori responsabilità oltre a quelle della struttura sanitaria convenuta: in particolare, giova evidenziare come, al momento del ricovero della gestante presso quest'ultima, alle ore 09,00 del 14 marzo 1998, pur in presenza di una situazione indicativa dell'avvenuta rottura delle membrane, il battito cardiaco fetale fosse ancora regolare (e, dunque, non indicativo di sofferenza fetale) tanto che lo stesso ausiliario chiarisce come la predetta gestante si trovasse ancora in una fase iniziale del travaglio (cfr., all'uopo, la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 15 dicembre. Il che conduce a ritenere dimostrato come tutta la serie causale che condusse alla produzione dell'evento dannoso (con l'unica eccezione di quanto già sopra chiarito in ordine alla nascita pretermine ed alle probabilità di sviluppo della leucomalacia periventricolare) ebbe a verificarsi allorquando l'attrice sig.ra era già ricoverata presso la Parte_4
convenuta Controparte_6
. Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In
[...]
tema di cd. obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c., mentre il dovere di evitare il danno si concretizza in un contegno commissivo od omissivo che si colloca utilmente nella fattispecie potenzialmente causativa del danno, valendo ad evitarlo, quello di diminuire il danno si riferisce ad un'azione od omissione che, inserendosi nella serie causale quando il pregiudizio già si è determinato, ne impedisce la crescita ulteriore” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2016, n. 14992), sicché non appare riconducibile all'ipotesi dell'art. 1914 cod. civ. un eventuale comportamento assunto dall'assicurato in sede processuale quale – nella specie – quello di non chiamare in causa la struttura sanitaria dalla quale la gestante sig.ra Parte_4
risultava provenire al momento del suo ricovero presso la convenuta
[...]
Controparte_6
in data 14 marzo 1998. 113. - Non può, infine, tenersi conto di tutte le
[...]
deduzioni difensive sviluppate, dalla difesa della compagnia assicuratrice chiamata in causa, soltanto nella memoria di discussione depositata in Cancelleria con modalità telematica, trattandosi di contestazioni tardive in quanto sollevate ben oltre il termine contemplato dall'art. 183, comma sesto, n. 1), cod. proc. civ. 114. -
Trattandosi, tuttavia, di polizza assicurativa che prevede un massimale pari ad €.
1.032.913,79 … per sinistro [cioè per ciascun evento dannoso: cfr., all'uopo, la polizza assicurativa prodotta in copia dalla difesa della struttura sanitaria convenuta, doc. contrassegnato dal numero “3)” dell'indice – foliario relativo alla produzione della convenuta Controparte_6
], la suddetta chiamata in causa
[...] [...]
deve senz'altro essere condannata a tenere indenne la Controparte_11
struttura sanitaria convenuta (
[...]
, entro i limiti di tale massimale, Controparte_6
dal pagamento di tutte le somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere in favore degli attori sigg. e , in proprio e Controparte_1 Parte_4
quali genitori del minore , nonché in favore delle interventrici Parte_5
volontarie sigg. e , per le causali in Parte_7 Parte_6
commento (incluse le spese di lite e di Consulenza Tecnica d'Ufficio). 115. - Priva di fondatezza e, dunque, immeritevole di trovare accoglimento risulta l'azione surrogatoria, esperita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1917, comma secondo e 2900, cod. civ., sia dagli attori che da ciascuna delle interventrici volontarie, nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, invero, “Il mancato esercizio da parte dell'assicurato della facoltà di chiedere all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., non è sufficiente a configurare l'inerzia del debitore che costituisce presupposto per l'esercizio della azione surrogatoria da parte del detto danneggiato” (cfr., all'uopo,
Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2010, n. 11948), purché l'assicurato abbia posto in essere iniziative ed accorgimenti diretti a mantenere integra la garanzia del proprio diritto all'indennizzo verso l'assicuratore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2007, n. 13391, nonché, Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 1991, n. 155). Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non è chi non veda come la struttura sanitaria convenuta in giudizio abbia dimostrato di aver intrapreso, nei confronti della chiamata in causa società tutte le iniziative Controparte_7
utili al fine di mantenere l'integrità della garanzia del diritto all'indennizzo verso la stessa, proponendo domanda di garanzia impropria e provvedendo a comunicare, ai sensi dell'art. 1913 cod. civ., l'avvenuta verificazione dell'evento dannoso oggetto di controversia (trattasi, invero, di elemento circostanziale assolutamente incontroverso tra le parti). Nell'ambito del rapporto processuale tra la convenuta
[...]
”, la Controparte_6
natura della controversia e l'esito della stessa, complessivamente considerati, costituiscono motivi idonei ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ...”.
§ 4.
Con il primo motivo la struttura sanitaria appellante critica le risultanze peritali e la conclusione cui è giunto il Tribunale secondo cui sussiste l'elevata "probabilità logica" che una più attenta condotta dei sanitari che ebbero ad assistere al travaglio avrebbe evitato l'evento lesivo verificatosi a carico del minore e che Parte_5
nel caso di specie dal fatto noto che lo sviluppo fetale fosse stato regolare fino al momento del ricovero della gestante è agevole risalire ex art. 2727 cod civ. al fatto ignorato che un'attenta condotta dei sanitari durante il travaglio avrebbe sicuramente impedito l'insulto ipossico e, quindi, le gravissime lesioni subite dal minore Parte_5
; in particolare, parte appellante sostiene che non si rinvengono elementi tecnici
[...] indicativi e/o a supporto di una sofferenza fetale, in antitesi con quanto prospettato e concluso dal C.T.U.; assume che, a seguito ed in conseguenza di un episodio di ipossia fetale, consegue un'acidosi metabolica e che, nella specie, così come rinvenuto nell'immediato post-partum e puntualmente riportato in cartella clinica, all'atto ricovero in T.I.N., il Ph è risultato essere pari a 7.22 ed il distress respiratorio
è stato risolto nel giro di pochi giorni;
che tale dato è di per sé indicativo di assenza di sofferenza fetale e che va pure considerato il valore di BE (6,1 alla nascita) unitamente all'indice di Apgar stimato alla nascita che, in uno con quanto sopra, consentono di affermare che il feto non ha patito alcuna sofferenza intra uterina;
che laddove si fosse provveduto ad eseguire un tracciato CTGrafico, stante l'età gestazionale del feto (32W), è molto probabile, anzi certo, che sarebbe stata rilevata una bradicardia fetale connessa alla pre-maturità, scarsamente utile a fini diagnostici;
di fatto, come è noto in ambito ostetrico-ginecologico, la CTGrafia diventa sensibile ed attendibile dopo le 40 settimane mentre di fronte a feti prematuri ha una ridotta attendibilità; esclusa la sofferenza perinatale, un ruolo etiopatogenetico unico di quanto manifestato dal minore va riconosciuto alla prematurità fetale, posto che all'atto dell'accesso presso l' la era gravida Controparte_6 Pt_4
alla 32^W in iniziale travaglio di parto.
Con il secondo motivo parte appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui non condivide le conclusioni peritali in relazione alla percentuale di incidenza della prematurità del feto non addebitabile all'operato dei sanitari, ovvero, sostiene che la prematurità nel piccolo , non addebitabile ai della , non ha Pt_5 CP_12 CP_6
inciso nella misura del 35/40% come stabilito dal CTU, ma nella misura del 7%; evidenzia di aver richiesto parere al prof. Specialista in Ostetricia e Persona_4
Ginecologia, secondo cui, “di fronte alla paucità descrittiva della cartella ostetrica vi è una cartella neonatologica della TIN molto ricca di dati e di informazioni cliniche dalle quali evincere informazioni concrete ed obiettive sulle condizioni del neonato.
In particolare è doveroso rilevare che i dati salienti dell'emogasanalisi eseguita alle ore 14,25 dopo circa 45 minuti dalla nascita del minore, avvenuta alle ore 13,40, mostrano una condizione di normalità assolutamente incompatibile con una presunta condizione di asfissia intrapartum;
che già all'epoca dei fatti erano ben noti i criteri imprescindibili per attribuire una paralisi cerebrale ad un evento ipossico intrapartum e il criterio principe è l'evidenza di uno stato di acidosi metabolica alla nascita diagnosticata mediante il rilievo dell'equilibrio acido-base su un campione di sangue prelevato dal cordone ombelicale o direttamente dal neonato precocemente
(entro un'ora dalla nascita)”; che pertanto, il detto prof. conclude nel Persona_4
senso che va escluso che sia intervenuto nelle ore precedenti il taglio cesareo una condizione di asfissia intrauterina.
Sulla base di tali assunti, parte appellante ha chiesto la rinnovazione della CTU.
I motivi su trascritti sono infondati.
Come accennato nella premessa in fatto, alla luce delle contestazioni alla CTU espletata in primo grado e alle statuizioni della grava sentenza in distonia con le risultanze peritali e tenuto conto delle ulteriori deduzioni tecniche esposte nel proposto appello, è stata disposta la rinnovazione dalla CTU, demandando al nominato collegio di verificare se se vi siano stati errori e/o omissioni o negligenze nel management dell'assistenza fornita a prima del praticato Parte_4
taglio cesareo;
se le menomazioni riportate dal minore siano suscettibili di essere causalmente ricondotte, in tutto o in parte, agli errori e/o omissioni o negligenze o vadano, invece, attribuite, in tutto o in parte, a complicanze sopraggiunte ed indipendenti dalle manovre dei sanitari, verificando, in quest'ultima ipotesi, se le stesse fossero prevedibili o meno ed ancora se furono correttamente e tempestivamente fronteggiate nel rispetto della diligenza professionale, tenuto conto delle linee guida dell'epoca e delle condizioni di salute di all'atto Parte_4
del ricovero presso la Struttura sanitaria appellante;
se le menomazioni riportate dal minore siano riconducibili ad una sofferenza fetale in travaglio di parto le cui conseguenze lesive erano prevedibili ed evitabili, secondo il criterio probabilistico, tenuto conto delle linee guida dell'epoca e delle condizioni di salute di Parte_4 all'atto del ricovero presso la Struttura sanitaria appellante;
è stato, poi
[...]
richiesto ai nominati CTU di precisare, in caso di accertato errore medico, la percentuale di contributo causale apportato dallo stato di prematurità del feto nell'insorgenza delle patologie da cui è affetto . Parte_5
I nominati CTU hanno concluso nei seguenti termini: <…ad una prima fase scevra di criticità nella condotta dei Sanitari seguì una fase priva di qualsivoglia accertamento clinico o strumentale cui conseguiva, tramite condotta incongrua, imprudente ed immotivata, la nascita prematura del neonato mediante taglio cesareo. Le menomazioni riportate da , a nostro avviso, sono Parte_5
riconducibili alla prematurità alla nascita. Non è possibile esprimere pareri rispetto all'assistenza neonatale in quanto di competenza di altri specialisti. Per quanto riguarda la condotta ostetrica si ritiene perita fino al taglio cesareo che, di fatto, determina la nascita prematura del feto. Si può sintetizzare che se vi fosse stata una reale ipotesi di sofferenza fetale sarebbe stato corretto anticipare la nascita correndo il rischio di esporre il neonato ai rischi della prematurità (comunque pressoché inevitabile viste le percentuali di parto a distanza dalla rottura delle membrane), ma mitigati dalla completa profilassi RDS. Se, invece, non vi fossero state indicazioni concrete ad eseguire il taglio cesareo (vedi quesito 3), certamente l'intervento è corresponsabile (assieme alla PROM) della prematurità del neonato>>.
Al quesito se le menomazioni riportate dal minore siano riconducibili ad una sofferenza fetale in travaglio di parto le cui conseguenze lesive erano prevedibili ed evitabili, secondo il criterio probabilistico, i CTU hanno risposto: <on è possibile dare una risposta probabilistica mancando il tracciato cardiotocografico che avrebbe potuto individuare la sofferenza fetale e porre indicazione al taglio cesareo.
Quello che si può sostenere è che i valori biochimici ematici del cordone e i dati clinici relativi al neonato alla nascita non farebbero pensare una grave sofferenza prenatale, ma potrebbe anche essere un “merito” dell'esecuzione del taglio cesareo che, eseguito tempestivamente, avrebbe potuto ridurre l'esposizione del feto alla sofferenza instauratasi e riconosciuta precocemente….Allo stato attuale il sig.
[...] presenta il seguente quadro menomativo costituito da un deficit grave della Pt_5
funzione statica, motoria e deambulatoria dovuta al deficit motorio e anatomico degli arti inferiori, deficit grave della sensibilità a livello degli arti inferiori e lieve compromissione degli arti superiori con difficoltà nella scrittura, si evidenzia altresì un lieve deficit cognitivo. Alla luce dei Baremes di utilizzo in medicina legale
(SIMLA. Linee Guida per la Valutazione del danno alla persona in ambito civilistico.
Milano; Giuffrè: 2016) detto quadro menomativo può essere congruamente valutato nella misura del 75%.>>.
In particolare, i CTU sono giunti alla su trascritta conclusione, rilevando quanto segue: <la signora accedeva ai servizi sanitari, il 13.03.1998, alla pt_4
32esima settimana di gestazione per la rottura prematura delle membrane amniocoriali. Per rottura prematura delle membrane si intende la rottura del sacco amniotico prima del travaglio, quando ciò accade prima della 37esima settima di gestazione si parla di pPROM (Preterm PROM). L'approccio terapeutico prevede anzitutto la valutazione della probabilità di parto, del benessere fetale e dell'eventuale presenza di un'infezione materna/fetale. A tale scopo è utile effettuare all'ingresso: ecografia transaddominale per valutare la quantità di liquido amniotico e presenza di oligoidramnios, la presentazione fetale, l'inserzione placentare, la biometria fetale, la stima del peso fetale e la presenza di eventuali malformazioni fetali. Si dovrà poi eseguire una valutazione ecografica transvaginale, eseguire tamponi a livello cervico- vaginale e vagino-rettali, inoltre di fondamentale importanza risulta essere la rilevazione del benessere fetale tramite tracciato cardiotocografico. In assenza di complicanze che impongono un rapido espletamento del parto (alterazioni gravi della CTG, corioamniosite clinica, distacco di placenta),
l'epoca gestazionale è il fattore più importante per valutare rischi e benefici materno-fetali di un management conservativo rispetto alla scelta di interrompere la gravidanza. Si indicano differenti modalità di approccio clinico a seconda che la pPROM sia “remote from term” (23-33+6 settimane) o “near term” (34-36+6 settimane). Nel caso di specie ci troviamo di fronte ad un caso di “pPROM remote from term”, ovvero rottura prematura delle acque alla 32esima settimana di gestazione che, come anzidetto, prevede un management conservativo ospedalizzando la donna, somministrando cortisonici, antibiotici in caso di infezioni o sospette tali e farmaci tocolitici per ridurre le contrazioni che potrebbero insorgere, al fine di porre la madre ed il feto in condizioni tali da poter ritardare il parto. Dunque, sino al raggiungimento della 37esima settimana di gestazione è generalmente raccomandata una condotta d'attesa. Nel caso de quo, la signora è stata correttamente ricoverata presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell di Napoli, struttura dotata di TIN (terapia Controparte_6
intensiva neonatale) e, quindi, correttamente gestita con la somministrazione intramuscolo di un cortisonico (12 mg di Bentelan) come prima dose della profilassi per la sindrome da distress respiratorio del neonato (RDS - tipicamente a maggior rischio di risultarne affetto a causa dell'immaturità polmonare) e, contestualmente, la somministrazione di un farmaco tocolitico (RI, all'epoca dei fatti molto utilizzata), proprio per offrire maggiori probabilità al nascituro di permanere ancora in utero almeno per il tempo necessario affinché si possa considerare completata la profilassi RDS (idealmente 24 ore dopo la seconda dose di , effettuata 24 CP_4
ore dopo la prima)…. Malgrado quanto sopra argomentato, non risulta dalla disamina della documentazione in atti che i sanitari sottoponevano la donna alla valutazione del benessere fetale tramite esame cardiotocografico e tantomeno dello stato di salute della donna tramite ecografie e tamponi. Alle successive ore 13:30, i in assenza di qualsiasi documentata complicanza che avrebbe imposto un CP_12
rapido espletamento del parto ed in assenza di qualsivoglia accertamento strumentale, decidevano di sottoporre la donna ad un taglio cesareo urgente. In pari data, il neonato, con punteggio di Apgar (6 e 7 al primo e quinto minuto dalla nascita) e valori emogasanalitici nella norma (pH 7,22 e BE -6,1), veniva trasferito presso la – del medesimo nosocomio con diagnosi Controparte_13
di ammissione di “Distress respiratorio in pretermine”, ovvero un'insufficienza respiratoria o RDS, che comporta un'evidente compromissione degli scambi gassosi e degli equilibri metabolici con conseguente necessità di trattamento con surfactante e supporto respiratorio. Il neonato, veniva, infatti, correttamente intubato e successivamente supportato con ossigenoterapia e CPAP, monitorato tramite esami strumentali quali ecografia cerebrale che mostrava la presenza di un quadro di leucomalacia periventricolare, confermato altresì da un indagine strumentale di secondo livello (RM) eseguito 5 anni dopo, nel 2003, presso il Dipartimento di
Pediatria Neuropsichiatria Infantile dell ove, i Sanitari, deponevano CP_14
per “ritardo dello sviluppo psicomotorio in paz con PCI da sofferenza perinatale
…La diagnosi di PCI non è una diagnosi etiologica ma si è visto che tra le possibili cause vi è proprio la prematurità del neonato, la sofferenza fetale perinatale e le infezioni materne. Sebbene tutte e tre possibilmente presenti nel caso di specie,
l'unica certa e incontrovertibile è la prematurità che, come anticipato sopra, troverebbe dei riscontri neuroradiologici oltre che l'oggettività dell'epoca gestazionale alla nascita…. si riterrebbe di poter escludere in modo abbastanza solido che la patogenesi del danno neurologico possa ricondursi ad una natura infettiva considerando che: - la rottura delle membrane (importante fattore di rischio per infezioni del feto e degli annessi) insisteva da meno di 24 ore (tempo ritenuto significativamente ad aumentato rischio, pur in presenza di una profilassi antibiotica); - il liquido amniotico descritto scolare dai genitali della signora
[...]
era chiaro (nelle infezioni spesso vira verso colori verde-oro); - non è mai Pt_4
descritta tachicardia fetale (segno di una possibile infezione degli annessi o del feto stesso); - la madre non ha mai avuto febbre né in travaglio, né successivamente (ad eccezione di un lieve rialzo termico il 22.03.98 – 37.6°C); - i valori ematochimici sulla madre e sul feto non mostravano segni di flogosi. Dunque, sebbene fosse consigliata una profilassi antibiotica, non si ritiene che la stessa abbia avuto un ruolo casuale o concausale nel determinismo del danno neurologico manifestatosi nel neonato. In definitiva, si ritiene che, benché la signora in un primo Pt_4
momento sia stata correttamente sottoposta a trattamenti profilattici attendisti con somministrazione di farmaci tocolitici e cortisonici da parte dei Sanitari di
[...] , inspiegabilmente e contrariamente a quanto previsto dalla letteratura Pt_8
scientifica internazionale coeva all'epoca dei fatti veniva sottoposta a taglio cesareo urgente, in assenza di qualsivoglia motivazione clinica e/o accertamento strumentale, cui conseguiva, tramite condotta incongrua, imprudente ed immotivata, la nascita prematura del neonato e, dunque, la sofferenza del parenchima Parte_5
encefalico con conseguente insorgenza della Paralisi cerebrale infantile, responsabile del quadro menomativo ad oggi presente … Ad abundantiam, si sottolinea come nonostante il piccolo avesse una probabilità pari al 27% di Pt_5
nascere entro 48 ore dalla rottura delle membrane o del 56% di nascere entro 7 giorni, quanto occorso, circa la nascita prematura è da attribuirsi esclusivamente all'immotivato espletamento del parto alla 32 esima settimana di gestazione.
Decisione, perdipiù, non supportata da alcuna evidenza clinica, laboratoristica o strumentale evincibile dalla disamina della documentazione clinica e tantomeno dalle evidenze scientifiche in materia.>>.
In risposta alle osservazione dei ctp, i nominati ausiliari hanno osservato: “In primo luogo non appare corretto attribuire la prematurità come una diretta conseguenza della prematura rottura delle membrane, in quanto, seppur vero che da tale evento ne possa derivare un parto anticipato, è ancor più vero che il non aver espletato tutta quella serie di accertamenti atti a valutare il benessere materno-fetale non ha permesso di effettuare una valutazione dei rischi e benefici tra un approccio conservativo, quello più indicato in assenza di condizioni di gravità, e un rapido espletamento del parto. Occorre ricordare che, nel caso in questione, i Sanitari si trovavano di fronte ad un caso di “pPROM remote from term”, ovvero rottura prematura delle acque alla 32esima settimana di gestazione, in cui l'obiettivo principale è quello di ritardare il parto nel momento in cui non sussistono delle condizioni di gravità che ne giustifichino l'espletamento, mentre i Sanitari in questione non attendevano il tempo necessario per completare la profilassi cortisonica per la sindrome da distress respiratorio. La letteratura di merito pone grande importanza sul trattamento corticosteroideo nella prevenzione di eventi avversi quali morte neonatale, la sindrome da distress respiratorio, l'emorragia intraventricolare, l'enterocolite necrotizzante e la durata del supporto respiratorio neonatale, evidenziando una riduzione media del rischio di insorgenza di quest'ultimi compresa tra il 30 ed il 60%, senza, tra l'altro, riscontrare un aumento della possibilità di un'infezione materna o neonatale nel caso di una atteggiamento attendista. Nel caso in questione appare opportuno sottolineare che non erano presenti indicazioni concrete ad eseguire urgentemente il taglio cesareo;
pertanto,
l'intervento è certamente responsabile della prematurità del neonato. I valori biochimici ematici rilevati del cordone e i dati clinici relativi al neonato alla nascita non fanno evincere una sofferenza prenatale. Da questa considerazione ne deriva che un trattamento di attesa avrebbe potuto determinare un migliore “outcome” in termini probabilistici nello sviluppo di danni neurologici neonatali, in quanto si sarebbero ridotti notevolmente i rischi di una sindrome da distress respiratorio e conseguentemente emendata una delle cause peri-natali di PCI (encefalopatia ipossico-ischemica); anche relativamente alla possibilità della presenza di una noxa infettiva che possa aver comportato la , non sussistono elementi che Pt_9
suggeriscono la presenza di un processo infettivo in atto come febbre, dolore addominale della madre, secrezioni maleodoranti, aumento degli indici di flogosi, aumentata frequenza cardiaca del feto e/o della madre, ma soprattutto la rottura delle membrane – uno dei più importanti fattori di rischio per infezioni del feto e degli annessi – si era instaurata da meno di 24 ore. In secondo luogo, si procede ad argomentare in merito all'inquadramento della leucomalacia periventricolare, una condizione associata sicuramente al neonato pretermine tra la 28° e 34° settimana di gestazione, ma che nel caso in questione non si è instaurata e quindi non ha assunto un ruolo causale nel determinare la PCI. Tale considerazione si avvale dalle risultanze delle risonanze magnetiche eseguite sul piccolo , dove non si evince Pt_5
la presenza di danni a carico dei nuclei della base così come spesso succede nei neonati colpiti da eventi ipossici acuti prenatali. Il ruolo predominante è stato esercitato dalla sofferenza ipossico-ischemica intrapartum, laddove il taglio cesareo intempestivo del nascituro ha determinato una sofferenza del parenchima encefalico.
Tra l'altro appare doveroso riportare la relazione dell'ecografia ostetrica effettuata in data 13.03.1998 “Feto singolo in situazione longitudinale con estremo cefalico in basso e dorso a sinistra. Placenta anteriore omogenea nell'ecostruttura normoinserita (stadio 1). Liquido amniotico anecoico in quantità regolare. D.B.P.
82, F.L. 63, Om 58. Parametri biometrici corrispondenti alla 32settimana di amenorrea (50 percentile). Valori flussimetrici nella norma ...” dai quali non si evincono, al contrario di quanto descritto dai CTP, segni di sofferenza fetale. Alla luce di queste considerazioni, appare difficile comprendere come il danno iatrogeno abbia inciso soltanto per 1/3 sugli esiti ad oggi obiettivati identificando un eventuale danno da “perdita di chances”, tra l'altro non indicando alcun range di valutazione.
Ma tal assunto risulta privo di fondamento se si considera nel dettaglio l'operato dei che omettevano di CP_15 Controparte_16
effettuare quegli accertamenti clinici o strumentali atti ad un inquadramento corretto del quadro clinico, e perciò privi di aderenza alle Linee Guida, e optavano, erroneamente, per un intervento chirurgico di taglio cesareo anticipato. È evidente che la nascita prematura del neonato è da attribuire del tutto al comportamento professionale inadeguato dei da cui ne è derivata una sofferenza fetale, che CP_12
si estrinsecava clinicamente con un quadro di PCI e con gli esiti menomativi ad oggi obiettivati e valutati nella misura del 75%.>>.
Alla stregua dei su trascritti esiti peritali, improntati su un ragionamento immune da censure, siccome espresso sulla scorta di criteri logici e tecnici oltre che della disamina delle linee guida vigenti al tempo dei fatti, non è dubitabile la responsabilità della struttura sanitaria appellante anche se per un errore tecnico diverso da quello allegato. Al riguardo, va evidenziato che dalle pronunce emesse in argomento dalla
Suprema Corte, l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento dell'azione risarcitoria "non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore... dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate, possono avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato” (cfr. Cass. n. 13269/2012); ai fini dell'allegazione di un inadempimento qualificato del medico non è necessario, dunque, che l'attore individui specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo invece sufficiente la deduzione di una prestazione mal adempiuta e di un'incidenza causale della stessa sul pregiudizio lamentato (cfr. Cass. n. 26516/2017). In sostanza, va escluso che in ambito di responsabilità professionale sanitaria, l'accertamento demandato al giudice sia rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni (quanto all'individuazione delle specifiche condotte costituenti la causa del danno), dovendosi invece ritenere che l'oggetto del giudizio sia costituito dall'accertamento della responsabilità in relazione al danno lamentato e che, entro tale cornice, possa ben pervenirsi all'accoglimento della domanda in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli originariamente ipotizzati dall'attore; tale conclusione si impone a fronte dell'alto tasso "tecnico" che connota le controversie in materia di responsabilità sanitaria e della inesigibilità della specifica individuazione ex ante di elementi tecnico/scientifici che - di norma - possono acquisirsi compiutamente soltanto all'esito dell'istruttoria e con l'espletamento di una c.t.u; invero, ove si opinasse diversamente, si finirebbe col gravare l'attore di un onere di preventiva individuazione delle cause del danno e delle condotte colpose (anziché di mera allegazione della derivazione del danno dall'inesatto adempimento dell'obbligazione) che si tradurrebbe in un limite ingiustificato all'esercizio del suo diritto di azione (cfr.
CA civile sez. III - 20/03/2018, n. 6850)
§ 5.
Con il terzo motivo l'appellante contesta il quantum riconosciuto a Parte_5
pari a € 2.966.199,00 a titolo di danno biologico e patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, in primo luogo, siccome sebbene il CTU, nei chiesti chiarimenti, abbia attribuito una percentuale del 35/40% del danno complessivo patito da Parte_5 ad una prematurità non addebitabile ad essa appellante, il Tribunale ha
[...]
ritenuto, invece, di riconoscere allo stato di prematurità del feto un ruolo causale, nell'insorgenza delle patologie da cui è affetto il predetto, del solo 7%; sicché la struttura sanitaria chiede la riduzione della somma da risarcire applicando la percentuale del 35% o del 40%, anziché del 7%.
Il motivo è infondato. Ed invero, posto che, secondo i nominati CTU, la nascita prematura del neonato è da attribuire del tutto al comportamento professionale inadeguato dei sanitari, da cui ne è derivata una sofferenza fetale, che si estrinseca clinicamente con un quadro di PCI e con gli esiti menomativi ad oggi obiettivati e valutati nella misura del 75%, non sussiste alcuna condizione di salute preesistente che abbia concorso nella causazione dei lamentati danni;
da tanto, peraltro, conseguirebbe una maggior misura del danno risarcibile, ma tanto è irrilevante non essendo stato sul punto proposto appello incidentale.
§ 6.
Con il quarto motivo parte appellante deduce che dall'ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato dell'indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'Inps in conseguenza di quel fatto;
sostiene che è pacifica la circostanza che Parte_5
, risultando invalido civile al 100%, ha percepito, sino al compimento del 18°
[...]
anno di età, l'indennità di accompagnamento;
inoltre, coloro che, come Parte_5
percepiscono l'indennità di accompagnamento, al raggiungimento dell'età di
[...]
18 anni e sino all'età di 65 anni e 3 mesi, sono anche invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa e quindi percepiscono anche la pensione di inabilità per invalidi civili;
deduce se si considera che l'indennità di accompagnamento ammontava ad €
516,35 mensili, e cioè € 6.185,00 annuali, ne sovviene che sino Parte_5
all'età di 18 anni ha percepito una somma complessiva pari ad almeno € 111.330,00; inoltre, al compimento del 18° anno di vita e sino al raggiungimento del 65° anno di età, sommando, come anzidetto, l'indennità di accompagnamento con la pensione di inabilità, percepirà una somma mensile di € 915,18, e cioè € Parte_5
10.982,00 mensili, che, moltiplicati per 45 anni (65-18=45), conduce alla complessiva somma di almeno € 516.154,00; pertanto, , sino all'età di Parte_5
65 anni, percepirà, a titolo di indennità di accompagnamento e pensione di inabilità, la somma complessiva di almeno € 627.484,00, che secondo parte appellante, va detratta dall'importo di €. 1.158.840,00, riconosciuto per la causale in questione. Parte appellante sostiene poi che il Tribunale ha computato il detto danno, oltre che quello da incapacità lavorativa, pari a € 236.619,00 dalla nascita sino all'età di 80 anni, ma assume che tali somme sono sproporzionate per le aspettative di vita di
[...]
che non sono tali da giustificare la detta durata oltre per la pensione di Pt_5
inabilità che percepirà fino al 65 ° anno di età.
Il motivo è fondato nei limiti di cui infra.
Secondo la Suprema Corte, dall'ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare ed a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto. La
Suprema Corte ha, tuttavia, chiarito che il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato (cfr., fra le ultime,
CA 19/11/2024, n.29815). Questo principio sta a significare che l'applicazione di tale regola non può costituire il frutto di una sorta di opzione teorica resa necessaria per affermare la correttezza del principio, ma deve essere conseguenza di un'effettiva dimostrazione, da parte del debitore, del fatto che il versamento di una somma ulteriore a titolo di risarcimento dei danni verrebbe a determinare un'ingiustificata locupletazione a favore del creditore.
Inoltre, va evidenziato che l'eccezione di "compensatio lucri cum damno", essendo finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non già a verificare l'esistenza di contrapposti crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto e non è soggetta a preclusioni, sicché può essere proposta per la prima volta in appello, trattandosi di mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio ed è, quindi, rilevabile dal giudice che, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può far riferimento, per il principio di acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio, anche a quelle intervenute successivamente in corso di causa (cfr. CA civile sez. VI,
22/09/2022, n.27736; CA civile sez. III, 04/12/2023, n.33900 In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ammesso la documentazione prodotta solo in appello).
Ciò posto, se sul punto- tantomeno sotto il profilo allegativo – nulla emerge negli atti del procedimento di primo grado né dalla documentazione prodotta dai danneggiati, per converso, in seno alla consulenza tecnica espletata nel presente grado, ove è riportata “anamnesi lavorativa”, si legge che non lavora ma Parte_5
percepisce pensione d'invalidità con indennità di accompagnamento: trattandosi di informazione acquisita direttamente dal danneggiato, la stessa è sufficiente per ritenere provata la percezione dell'indennità di accompagnamento da parte del danneggiato e presumere ragionevolmente che di tale indennità il danneggiato godesse già a decorrere dal 2020, ovvero da quando il Tribunale ha riconosciuto il danno in questione, stante la sussistenza delle condizioni di invalidità fin dalla nascita. Dall'importo riconosciuto di € 1.158.840,00 va detratto l'importo annuale dell'indennità di accompagnamento del 2020 ( € 6.243,48 ), del 2021 (€ 6.289,92),
2022 (€ 6.302,04) 2023 ( € 6.325,56), 2024 (€ 6.373,92) e l'importo corrispondente a dieci mesi del 2025 (€ 5.420,00) nonché quelli che percepirà fino agli Parte_5
ottanta di vita quale aspettativa di vita media, ovvero, per 53 anni e due mesi, dunque l'importo di € 345.796,00; pertanto, l'importo complessivo da detrarre dal riconosciuto danno patrimoniale è pari a € 382.651,92 (€ 6.243,48 +€ 6.289,92+ €
6.302,04+€ 6.325,56+ € 6.373,92+ € 5.420,00+€ 345.796,00), sicché per la causale in questione a spetta l'importo di € 776.188,08. Parte_5
Inoltre, è pur vero che per la liquidazione del danno patrimoniale futuro per spese di cura e assistenza nel rispetto del principio di integralità del risarcimento del pregiudizio, occorre considerare la prognosi di durata della vita dello specifico soggetto danneggiato e non può assumere a riferimento la speranza di vita media nazionale, ma occorre che la prognosi individuale sia possibile (cfr. CA civile sez. III, 02/05/2022, n.13727). Tuttavia, parte appellante afferma che le somme riconosciute per la causale in questione sono sproporzionate per le aspettative di vita di , ma non precisa le circostanze del caso per le quali le aspettative di Parte_5
vita del danneggiato debbano essere inferiori a quella della media nazionale.
La circostanza, invece, che percepisca la pensione – rectius assegno – Parte_5
di invalidità assume rilevanza in tema di risarcimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa – esaminato nel successivo punto 7 -, avendo anche su tale punto la Suprema Corte affermato che dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale dell'assegno di invalidità erogato dall'INPS, attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore (cfr. CA civile sez. III, 19/02/2019, n.4734 che ha affermato il principio detto in relazione all'assegno ordinario di invalidità corrisposto, ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, dall'INPS alla vittima di un incidente stradale).
§ 7.
Con il gravame incidentale i danneggiati contestano i criteri utilizzati dal Tribunale per liquidare il danno patrimoniale da lucro cessante per la riduzione della capacità lavorativa e in particolare, i coefficienti di capitalizzazione di cui al R.D. 9/10/1922
n. 1403, i quali, essendo fondati su dati risalenti all'inizio del secolo scorso e su un tasso di interesse del 4,5%, forniscono criteri di valutazione non più attendibili, sicché il Tribunale, con l'adozione del su indicato coefficiente di capitalizzazione rilevato dalla tabella di cui al R.D. 9/10/1922 n. 1403, non ha risarcito integralmente il danno. I detti appellanti incidentali ritengono che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare a il danno patrimoniale da lucro cessante futuro per la Parte_5
riduzione della capacità lavorativa, utilizzando il reddito rappresentato da triplo annuo della pensione sociale (€ 17.862,00), la percentuale di I.P. utilizzata per il calcolo (70%) e l'età di presunto inizio dell'attività lavorativa (22 anni), ma sostituendo al coefficiente di capitalizzazione utilizzato (19,077) quello corrispondente all'atteso di vita di un uomo di 22 anni (data di presumibile inizio dell'attività lavorativa di nell'anno 2014), che è pari a 58,804, come Parte_5
risulta dalle tavole di mortalità uomini dell'Istituto Nazionale di Statistica del 2014 e, dunque, nella complessiva misura di almeno € 661.724,94, con riferimento al valore della moneta all'epoca del deposito dell'impugnata sentenza e, quindi, oltre rivalutazione monetaria. I predetti precisano, altresì, che in caso di liquidazione definitiva del danno in epoca successiva al 14/3/2021 la data di compimento del 23° anno di età del leso, occorre liquidare il danno patrimoniale da lucro cessante per la riduzione della capacità lavorativa mediante un doppio conteggio tabellare, il primo per la liquidazione del danno da lucro cessante da inabilità permanente passato e, cioè, quello già verificatosi dalla data del raggiungimento del 22° anno di età (età di presunto inizio dell'attività lavorativa) alla data della decisione definitiva (che è quello della liquidazione), il secondo per la liquidazione del danno da lucro cessante da inabilità permanente futuro e, cioè, quello ancora non verificatosi, determinato secondo un calcolo congetturale basato sulla durata media della vita dalla data della decisione definitiva, assumendo come coefficiente di capitalizzazione quello corrispondente all'età che il leso avrà a tale data e desunto dalle vigenti tavole di mortalità uomini dell'Istituto Nazionale di Statistica.
Il motivo è fondato. Secondo la Suprema Corte il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato secondo i coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, che, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantisce l'integrale ristoro del danno e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. (cfr. Cass. 21 marzo 2022 n.
9002 e Cass. 2 maggio 2022 n. 13727); precisamente, i coefficienti di capitalizzazione del 1922 sono inapplicabili perché sono stati calcolati sulla base di tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 e non distinguono tra aspettativa di vita dei maschi e delle femmine, mentre i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica attestano un pluriannuale incremento dell'aspettativa di vita evincibile dalle tavole di mortalità dei decenni successivi;
inoltre, i detti criteri presuppongono una rendita di capitale del 4,5%, ovvero, maggiore di multipli rispetto a quella attuale.
La Suprema Corte, annullando le decisioni che hanno applicato le obsolete tabelle del
1922, ha offerto anche una prospettiva di soluzione, ovvero, applicare coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, dacché aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano ( cfr.
Cass., 28 aprile 2017 n. 10499).
Al riguardo, soccorre la tabella realizzata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di
Milano il 14 dicembre 2022, la quale utilizza una formula finanziaria attuariale che tiene conto di tutti i seguenti parametri: la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato, l'età del soggetto danneggiato al momento della capitalizzazione, la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica, il sesso del danneggiato per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione;
un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente e variabile in relazione alla effettiva durata da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani.
La Suprema Corte ha altresì precisato che occorre differenziare il lucro cessante c.d. passato da quello c.d. futuro, (cfr. Cass., 30/04/2018, n. 10321 e Cass., 12/04/2018, n.
9048), posto che sino al momento della liquidazione, il lucro cessante si è già verificato e dev'essere accertato, seppure con criterio probabilistico (ricostruendo, cioè, i redditi da considerare definitivamente perduti perché, senza l'evento di danno, sarebbero stati acquisiti), mentre solo dopo la liquidazione andranno necessariamente capitalizzati i redditi futuri, che la vittima presumibilmente perderà vivendo ancora, in base a un coefficiente corrispondente all'età della stessa al momento in cui si compie l'operazione di capitalizzazione (Cass. 22741/2019 n;
Cass. 12186/2019).
Prima di procedere alla liquidazione del reclamato danno patrimoniale secondo gli anzidetti criteri, va precisato che non sono oggetto di censura l'importo del presunto reddito utilizzato per il conteggio tabellare pari al triplo annuo della pensione sociale, la percentuale di I.P. utilizzata per il conteggio tabellare (70%) e l'età di presunto inizio dell'attività lavorativa utilizzata per il conteggio tabellare pari a 22 anni.
Pertanto, riguardo al danno da lucro cessante, tenuto conto dei detti criteri e del triplo dell'importo annuo della pensione sociale a decorrere dal 2020 (ovvero da quando ha compiuto l'età di presunto inizio dell'attività lavorativa) ad oggi Parte_5
(ovvero € 16.553,88, € 14.793,87, € 13,915,44, € 18.117,72, € 19.238,76, €
16.160,70) e della percentuale di invalidità pari al 70 % si perviene al risultato di €
69.146,25.
Per quanto concerne il danno da lucro cessante futuro, utilizzando i criteri elaborati dal detto Osservatorio sulla base dei detti parametri, che, in breve, si fondano su una formula finanziaria, corretta con l'età e il sesso della vittima, con le tavole di mortalità, con i tassi di interesse dinamici (rapportati ai diversi archi temporali) e con l'inflazione attesa, tenuto conto dell'età di ad oggi, ovvero 27 e del Parte_5
numero di anni futuri per i quali il reddito non verrà percepito, ovvero 40 anni, stante l'attuale età pensionabile di 67 anni, si individua il coefficiente numerico moltiplicativo, nella specie, 47,19, che va moltiplicato per l'importo di reddito annuo perso e per la percentuale di invalidità pari al 70 %; il risultato della moltiplicazione è
l'attualizzazione (c.d. capitalizzazione) della serie annuale degli importi futuri.
Considerando quale reddito annuo il triplo dell'importo ad oggi della pensione sociale di € 19.392,84, moltiplicato per 47,19 e 70 %, si perviene al risultato di €
640.603,68, che rappresenta la capitalizzazione di quella rendita per la durata di 40 anni.
In relazione al solo danno da lucro cessante passato, pari a € 69.146,25, a Parte_5
vanno riconosciuti, interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante
[...]
orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno. Nella specie,
l'importo di € 69.146,25 devalutato” alla data del 14.3.2020, data di presunto inizio dell'attività lavorativa, come statuita dal Tribunale e come già evidenziato non oggetto di contestazione, risulta pari a € 58.252,95 (indice a quo 102,6- indice ad quem 121,8) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino al 31.8.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -, pari ad € 6.879,36.
In virtù di quanto su evidenziato dai detti importi (€69.146,25+ € 6.879,36 + €
640.603,68), pari a complessivi € 716.629,29 va detratto l'assegno di invalidità erogato dall'INPS, a decorrere dall'annualità 2020 per le ragioni predette, ovvero,
l'importo annuale del 2020 (€ 3.523,20), del 2021 (€ 3.441,72), del 2022 (€
3.445,08), 2023 ( € 3.766,92) e 2024 (€ 3.999,96) e dieci mesi del 2025 ( € 3.360,00) nonché gli importi che percepirà fino all'attuale età pensionabile di Parte_5
67 anni, ovvero per 40 anni e due mesi, pari all'importo complessivo di € 161.952,00; pertanto, l'importo complessivo da detrarre dal riconosciuto danno patrimoniale è pari a € 183.488,88 (€ 3.523,20+€ 3.441,72+ € 3.445,08+€ 3.766,92+€ 3.999,96+ €
3.360,00+€ 161.952,00), sicché per la causale in questione a spetta Parte_5
l'importo di € 533.140,41. § 8.
Dal detto l'importo di € 533.140,41 riconosciuto a titolo di danno da riduzione della capacità lavorativa specifica e da quello di € 776.188,08 quale danno da spese di assistenza e, dunque, dalla somma complessiva di € 1.309.328,49, va detratta una corrispondente al 7 % della stessa, come disposto dal Tribunale e non oggetto di censura ad opera degli odierni appellanti incidentali, così pervenendo all'importo di €
1.217.675,49.
Atteso che le somme a titolo di danno patrimoniale riconosciute nel presente grado sono diverse da quelle attribuite dal Tribunale e posto che nella gravata sentenza interessi compensativi e rivalutazione monetaria sono stati riconosciuti sull'importo complessivo riconosciuto a titolo di danno sia non patrimoniale che patrimoniale, occorre conteggiare i predetti accessori sull'importo di danno non patrimoniale non oggetto di appello. Pertanto, l'importo di € 859.758,00 riconosciuto dal Tribunale a titolo di danno non patrimoniale, devalutato” alla data del 14.3.1998, data del fatto illecito, risulta pari a € 610.190,21 (indice a quo 102,6- indice ad quem 107,1) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino all'8.4.2019 – data di pubblicazione della gravata sentenza -, pari ad € 322.069,03.
Pertanto, per la causale in questione a spetta l'importo complessivo di Parte_5
€ 1.181.827,94 (€ 859.758,00 +€ 322.069,03).
Pertanto, il danno complessivamente riconosciuto a è pari a € Parte_5
2.399.503,43.
Parte appellante ha dedotto e dimostrato di aver corrisposto, il 29.1.2020, l'importo di
€ 788.423,39 a titolo di danno riconosciuto a . Posto che nella specie Parte_5
il pagamento è intervenuto dopo la liquidazione giudiziale, non si ritiene di applicare l'orientamento secondo cui nel caso di pagamento di un acconto, al fine di detrarre quest'ultimo dall'intero importo dovuto, il credito risarcitorio e l'acconto devono essere resi omogenei, (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero, rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione) e una volta detratto l'acconto dal credito risarcitorio, vanno calcolati gli interessi compensativi da applicarsi sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto e sulla somma che residua dopo la detrazione, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr., da ultimo, CA civile sez. III - 07/08/2023, n. 23927).
Precisamente, il credito risarcitorio e l'acconto sono omogenei, posto che quest'ultimo è stato corrisposto poco dopo nove mesi l'emissione della gravata sentenza, intervenuta l'8.4.2019. Pertanto, detraendo l'acconto, pari a € 788.423,39, al credito risarcitorio come sopra liquidato, pari a € 2.399.503,43, si giunge alla somma di € 1.611.080,04 ancora da corrispondere a . Parte_5
§ 9.
Con il quinto motivo la struttura sanitaria contesta il danno riconosciuto ai prossimi congiunti, deducendo che, seppur si volesse equiparare la grave lesione alla morte, in ogni caso, i precedenti della VIII Sezione del Tribunale di Napoli depongono per un risarcimento base, in favore dei genitori del macroleso, pari ad € 200.000,00 e non certo ad € 300.000,00, come previsto dal massimo della forbice delle Tabelle
Milanesi.
Con riguardo al danno non patrimoniale riconosciuto alle interventrici volontarie e sorelle maggiori di , parte Parte_7 Parte_6 Parte_5
appellante ripropone le stesse argomentazioni svolte con riguardo al danno riconosciuto in favore dei genitori, aggiungendo che seppur le predette abbiano dedotto di essersi diplomate con un voto basso, non hanno prodotto alcuna documentazione sulle valutazioni scolastiche precedenti al Diploma;
deduce, pertanto, che manca qualsiasi prova circa il nesso causale tra i lamentati danni e l'operato dei sanitari.
Il motivo è inammissibile. Come noto, l'atto di appello deve soddisfare il requisito della specificità degli argomenti, idonei a contrastare la ratio decidendi della sentenza di primo grado;
in particolare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appellante deve presentare motivazioni dettagliate e precise che incidano sulla base giuridica della decisione impugnata (cfr., fra le ultime, CA civile , sez. II , 24/06/2025 , n. 16885).
In merito al danno non patrimoniale riconosciuto ai parenti del macroleso, il
Tribunale ha, in particolare, motivato nei termini seguenti: <<… Rispetto alla sofferenza interna, il pregiudizio subito dagli attori può ritenersi connaturato all'evento lesioni patite dal minore, cosicché non è possibile dubitare a proposito dell'elevato grado di sofferenza legato al coinvolgimento del figlio in un evento dannoso quale quello oggi esame. In relazione all'alterazione del rapporto genitore – figlio [che, nella specie, è da ritenersi comunque di notevole entità, sebbene non prossima ad un vero e proprio annientamento di tale relazione parentale, risultando il minore affetto da menomazione valevoli a comprometterne le Parte_5
capacità di movimento (tetraparesi spastica) ed intellettive (ritardo mentale di grado medio), senza tuttavia impedirgli di parlare e di interagire con il mondo che lo circonda: … tenuto conto dell'età della vittima primaria e correlativamente del tempo durante il quale i rapporti all'interno del famiglia nucleare potranno esplicarsi, è possibile pervenire, sulla base del criterio tabellare attualmente in uso presso il Tribunale di Milano per il danno non patrimoniale scaturente dalla morte di un congiunto, opportunamente rimodulato in ragione del grado percentuale di invalidità permanente riconosciuto al minore, alla determinazione, in valori attuali, dell'importo da liquidarsi in favore di ciascuno dei genitori istanti. 81. - Nel caso di specie, infatti, considerato il livello di compromissione dello stato di salute del minore avvenuto in tenerissima età, sì da incidere in maniera notevole sul rapporto genitore – figlio, appare corretto prendere a riferimento i livelli tabellari relativi all'ipotesi del genitore sopravvissuto al decesso del figlio, rimodulandolo in ragione del grado percentuale di invalidità permanente residuato a carico del minore [70%
(settanta percento)]. 82. - … In tale quantificazione, necessariamente equitativa, non può non tenersi conto: 1) della sussistenza di un effettivo stato di convivenza tra gli attori e la vittima;
2) del grave sconvolgimento delle abitudini di vita subito dagli attori, che hanno subito entrambi una notevole compromissione di uno dei legami affettivi e parentali più intensi tra quelli che, secondo l'”id quod plaerumque accidit”, caratterizza l'esistenza umana (e, cioè quello instaurato con il proprio figlio, peraltro fin dalla nascita di quest'ultimo), pur nella consapevolezza della continua assistenza di cui lo stesso necessita, in maniera continua e quotidiana ed in ragione delle gravi condizioni in cui egli ha versato e continua a versare;
3) del costante e quotidiano confronto che i genitori hanno dovuto e dovranno affrontare sia con le sofferenze del giovane figlio, sia con la grave compromissione della relazione parentale derivata dalle menomazioni residuate a carico dello stesso, sia, infine, con tutte le attività di assistenza e di cura di cui il giovane necessita (e di cui necessiterà) e che, in maniera assolutamente inevitabile ed ineludibile, devono e dovranno essere prestate (anche) da essi;
4) del “vulnus” alla serenità familiare certamente scaturito da quanto finora posto in evidenza;
5) della proiezione futura, in termini di durata, di tale “vulnus”, destinato a protrarsi, presumibilmente, per tutta la vita degli attori e della conseguente necessità per gli attori di doversi confrontare, quotidianamente e, sostanzialmente, per tutto il resto della propria esistenza, con tale sconvolgimento;
6) della comprovata sussistenza di una sindrome ansioso – depressiva, sviluppata dall'attrice sig.ra a causa Parte_4
del grave evento dannoso di cui si tratta … condividendo l'orientamento emerso nel
Tribunale di Milano in ordine ad una valutazione del danno per perdita del fratello o sorella in una “forbice” che va da un minimo di €. 24.020,00 … ad un massimo di €.
144.130,00 … questo giudice ritiene adeguato alla fattispecie in esame operare una liquidazione in misura pari a quella massima dei valori sopra indicati e, cioè, complessivamente, pari al 70% (settanta percento) dell'importo di €. 144.130,00 ….
e, dunque, ad €. 100.891,00 … in favore di ciascuna delle interventrici volontarie, da intendersi espresso in valori monetari attuali, a titolo di danno non patrimoniale. In tale quantificazione, necessariamente equitativa, non può non tenersi conto: 1) del grave sconvolgimento delle abitudini di vita subito, a causa dell'evento dannoso, da ciascuna delle interventrici volontarie, che hanno visto gravemente compromesso, quando erano ancora in età infantile (l'interventrice volontaria sig.ra Parte_7
aveva circa dieci anni e la sig.ra circa dodici), non
[...] Parte_6
soltanto il sereno sviluppo e svolgimento di uno dei legami affettivi e parentali più intensi tra quelli che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, caratterizza l'esistenza umana (cioè quello con il proprio fratello), ma altresì la propria serenità familiare e, dunque (ed inevitabilmente), anche il rapporto con i genitori, certamente assorbiti per intero dalla necessità di far fronte sia all'emergenza rappresentata dalle gravi condizioni di salute in cui si è trovato a versare il giovane fin Parte_5
dal momento della sua nascita, che alle conseguenti necessità assistenziali venute in rilievo con riguardo a quest'ultimo; 2) del dolore e della sofferenza provata da ciascuna delle interventrici nel convivere quotidianamente con il loro fratellino gravemente malato;
3) della necessità di affrontare tale sofferenza e confrontarsi con essa quotidianamente e, sostanzialmente, per tutto il resto della propria esistenza, oltre che con la realtà rappresentata dalla compromissione non soltanto di un legame di carattere strettamente parentale, ma altresì della possibilità di vedere crescere ed ulteriormente svilupparsi in maniera piena e secondo l'”id quod plerumque accidit”, anche nel corso dell'età adulta, quella comunione di vita, di affetti e talvolta anche di intenti che, pur nella diversità delle scelte di vita individuale, solitamente caratterizza i rapporti tra fratelli;
4) della consapevolezza, maturata fin dall'età di dieci e dodici anni, di dover contribuire, con il proprio apporto personale, alle attività cura, accudimento ed assistenza che si svolgevano (e si svolgono), all'interno del nucleo familiare, in favore del fratello (cioè del giovane
)….>>. Parte_5
Ciò posto, la gravata sentenza nel liquidare il danno in questione avvalendosi, quale parametro equitativo, delle tabelle di Milano si è uniformato all'orientamento della
Suprema Corte (cfr., fra le tante, Cass. n. 12470 del 2017), secondo cui nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica "ex post" del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono. La gravata sentenza ha pertanto utilizzando il range del danno previsto dalle Tabelle di Milano vigenti al tempo dell'emanazione della sentenza quale parametro per la relativa quantificazione, avallando tale liquidazione con argomentazioni non affatto poste in discussione dal motivo di gravame in esame.
Alla luce di tali considerazioni, la censura, secondo cui il riferimento alle Tabelle di
Milano è di per sé errato solo perché i criteri di liquidazione in concreto utilizzati sono previsti per la morte del congiunto, ovvero, quella secondo cui i precedenti del
Tribunale di Napoli circa la misura del danno riconosciuto in casi simili depongono per una liquidazione inferiore sono inammissibili, siccome non introducono alcuna critica argomentata alle su trascritte statuizioni della gravata sentenza, la quale si è avvalsa delle Tabelle dette quale parametro di liquidazione, tenendo conto del rapporto parentale gravemente leso e opportunamente adattandolo e calibrandolo al caso concreto;
in tal modo, la gravata sentenza non ha fatto ricorso a una liquidazione equitativa pura, che non consente di comprendere il ragionamento seguito.
Le considerazioni circa la carenza di prova del dedotto scarso rendimento scolastico delle sorelle del macroleso sono ininfluenti, posto che come si evince dalle seguenti statuizioni della gravata sentenza le deduzioni sul punto non sono state valutate proprio perché sfornite di supporto probatorio << … non risulta dimostrata, in maniera certa e convincente, anche in ragione della mancanza di elementi probatori offerti in ordine all'andamento ed al profitto scolastico anteriore all'illecito, la sussistenza di un nesso di derivazione diretta tra la sofferenza il grave sconvolgimento delle abitudini di vita subiti a causa dell'evento dannoso e i modesti risultati ottenuti, da ciascuna delle interventrici, negli studi (anche universitari) e comprovati alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa di ciascuna di esse …>>.
§ 10.
con il gravame proposto in via incidentale, oltre ad avallare i Controparte_2
motivi di gravame proposti dalla struttura sanitaria, ha chiesto il rigetto della domanda di manleva, deducendo che in primo grado, con la comparsa di costituzione depositata il 26.7.2012, oltre alle questioni esaminate dal Tribunale – che ha escluso la violazione dell'obbligo di salvataggio in relazione alla denunciata omessa chiamata in causa della struttura sanitaria dalla quale proveniva al momento Parte_4
del suo ricovero presso l'odierna appellante -, ha dedotto anche che la struttura sanitaria appellante era tenuta a chiamare in causa i medici che l'assunsero in cura qualora non fossero suoi dipendenti in adempimento dell'obbligo di fare quanto in proprio potere per evitare l'aggravamento dell'evento dannoso;
ha chiesto, per l'effetto, di dichiarare la perdita della garanzia, ovvero, di ridurla proporzionalmente al pregiudizio che il detto inadempimento le ha procurato. A sostegno, la compagnia deduce che l'invocata polizza condiziona l'estensione e, dunque, l'operatività della garanzia alla circostanza che i medici responsabili siano dipendenti iscritti nei libri obbligatori dell'assicurata struttura sanitaria.
Il motivo è infondato.
A prescindere dalla sussistenza di una specifica contestazione sul punto, in presenza della quale soltanto sussisterebbe l'onere a carico dell'assicurata struttura sanitaria di provare la sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'invocata garanzia, si osserva che le condizioni speciali allegate alla polizza – e al fascicolo della compagnia - prevedono che l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell nello svolgimento delle loro mansioni con Parte_10
rinuncia della compagnia al diritto di rivalsa nei confronti dei medesimi medici. La detta clausola copre il rischio di depauperamento del patrimonio del medico dipendente, oltre a quello del patrimonio della struttura sanitaria, tanto è vero che è esclusa azione di rivalsa della compagnia, ma non esclude, come pretenderebbe la compagnia appellante, dall'operatività della polizza l'ipotesi in cui la struttura sanitaria debba rispondere non già per fatto proprio ma per fatto dei terzi, ovvero del personale che ivi opera, senza distinzione tra dipendenti e non – distinzione non emergente dalla polizza prodotta -.
§ 11.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, va accolto parzialmente sia l'appello proposto dalla che quello incidentale proposto dai Parte_1
danneggiati, mentre va rigettato l'appello incidentale proposto da
[...]
Ne consegue che la gravata sentenza va in parte riformata e per Controparte_2
l'effetto, la va condannata al pagamento del residuo Parte_1
importo di 1.611.080,04, a titolo di risarcimento danni, in favore di , Parte_5
oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Posto che la struttura sanitaria resta soccombente non vi sono motivi per una diversa regolamentazione delle spese di primo grado, ma sul punto sono stati avanzati motivi di censura.
In particolare, la struttura sanitaria si duole dell'importo riconosciuto ai difensori di
, e siccome ritenuto esoso, Controparte_1 Parte_5 Parte_4
così come quello liquidato ai rispettivi difensori delle interventrici. La contestazione, in tali termini articolata, è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. non avendo parte appellante eccepito alcuna violazione dei massimi previsti ex lege. Dal loro canto, i danneggiati si dolgono del mancato riconoscimento della maggiorazione di legge sui compensi per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 nonché della maggiorazione di legge sui compensi per assistenza di più parti e contro più parti ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014.
Al riguardo, va osservato che dalle statuizioni della gravata sentenza non emerge de plano l'omessa applicazione delle invocate maggiorazioni di legge sui compensi;
ed invero, tenuto conto dello scaglione applicabile, ovvero quello relativo alle controversie di valore fino a € 4.000.000 e dell'importo riconosciuto dal Tribunale, maggiore del compenso tabellare, non può ritenersi fondata la doglianza come sollevata dai danneggiati.
Inoltre, la struttura sanitaria si duole della disposta compensazione delle spese di lite nel rapporto con l' seppur sia stata accolta la domanda di garanzia CP_2
dalla stessa proposta;
tale motivo di censura è fondato. Ed invero, ai sensi dell' art. 92
c.p.c. , come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall' art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. CA civile , sez. VI , 18/02/2020 , n. 3977). Dunque, a seguito della modifica dell' articolo 92, del Cpc di cui alla legge 10 novembre 2014,
n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, al di fuori delle quali è preclusa la possibilità di compensare le spese di lite (cfr. CA civile , sez. II ,
04/07/2024 n. 18345). Nella specie la domanda proposta dalla Struttura sanitaria nei confronti della compagnia assicuratrice, nonostante le contestazioni da questa sollevate, è stata accolta, sicché non sussiste alcuna delle circostanze suddette che giustifichi la disposta compensazione che è stata, quindi, determinata da fattori estranei al dettato normativo. Pertanto, le spese del primo grado di giudizio, nel rapporto tra la struttura sanitaria e vanno poste a Controparte_2
carico di quest'ultima ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 2.000.000 e applicando i compensi tabellari.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante l'accoglimento di un motivo di gravame e l'esito della CTU espletata, vanno compensate nella misura di 1/3 nel rapporto tra la struttura sanitaria e i danneggiati, mentre il residuo va posto a carico della prima ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidato come in dispositivo, a norma del
D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 4.000.000 e applicando i compensi tabellari. Va riconosciuta la maggiorazione del compenso per la redazione degli atti mediante modalità telematiche ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55 2014 e quella per assistenza di più parti ai sensi dell'art. 4, comma 2 D.M. 55 2014 nella sola misura del 30 % , posto che può ritenersi che siano state esaminate questioni di diritto e di fatto distinte rispetto a e a tutti i parenti, mentre la singola difesa di Parte_5
quest'ultimi non ha implicato lo svolgimento di attività difensiva aggiuntiva. Al riguardo, va evidenziato che la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, D.M. n.
55/2014 prevede una mera facoltà di maggiorazione del compenso (cfr. Cass.
28/12/2022, n.37930). Non è, poi, applicabile la maggiorazione contemplata per la difesa contro più parti stante l'identità delle posizioni difensive assunte dalla struttura sanitaria e dalla compagnia assicuratrice. Gli esborsi riconosciuti ai danneggiati sono comprensivi delle spese di CTP, come da fattura prodotta con la comparsa conclusionale.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto nel presente grado, vanno poste definitivamente a carico della . Controparte_17 Nel rapporto tra la Struttura sanitaria e le spese di Controparte_2
lite vanno poste a carico di quest'ultima ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 2.000.000.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante incidentale dell'ulteriore importo a Controparte_2
titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con citazione notificata il 7-5-2019, avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello proposto dalla , Parte_1
b) accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da , Controparte_1 [...]
, e;
Controparte_18 Parte_6 Parte_7
c) per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna
[...]
al pagamento, in favore di , del residuo importo di Parte_1 Parte_5
1.611.080,04, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
d) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2
e) in riforma parziale della gravata sentenza condanna al Controparte_2
pagamento, in favore della , delle spese del primo CP_6 Controparte_6
grado, che liquida in € 37.951,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore degli avv.ti e;
Parte_2 Parte_3
f) compensa le spese del presente grado nella misura di 1/3 nel rapporto tra
[...]
e , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_18
e e condanna al Parte_6 Parte_7 Parte_1 pagamento del residuo che liquida in € 1.201,00 per esborsi ed € 47.147,73 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Liguori;
g) pone a carico di le spese di CTU, liquidate con Parte_1
separato decreto nel presente grado di giudizio;
h) condanna al pagamento, in favore della Controparte_2 [...]
, delle spese del grado di appello, che liquida in € 34.001,00 per Parte_1
compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge con distrazione in favore degli avv.ti e Parte_2
; Parte_3
i) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante incidentale a versare un ulteriore importo a titolo di Controparte_2
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, il 10.07.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara- Presidente - -
dr. Antonio Quaranta- Consigliere –
dr. Paola Mastroianni- Consigliere Relatore –
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2349/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3740/2019, emessa dal Tribunale di Napoli – VIII
Sezione Civile -, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. 34934/2011, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti (C.F. ), e Parte_2 C.F._1 Parte_3
, (C.F. , giusta procura in calce all'atto di appello
[...] C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ); (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
); (C.F. ); C.F._4 Parte_5 CodiceFiscale_5 Parte_6
(C.F. ; (C.F.
[...] CodiceFiscale_6 Parte_7 C.F._7 ); rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Liguori in virtù di procura alle liti
[...]
allegata alla comparsa conclusionale del 21.4.2022
APPELLATI / APPELLANTI INCIDENTALI
C.F , in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_2
p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Faustino DO, (C.F. C.F._8
) e CL DO (C.F. )
[...] CodiceFiscale_9
APPELLATA INCIDENTALE
Oggetto: risarcimento danni conseguenti a responsabilità medica.
Conclusioni:
per l'appellante: “… disponga una nuova Consulenza Tecnica con le ovvie professionalità del caso, affinchè diradi i dubbi nascenti dal mancato esame e considerazione della “leucomalacia periventricolare” quale causa preponderante, nonchè diradi i dubbi nascenti dalla evidente diversità di conclusioni cui pervengono gli Ausiliari del primo e del secondo grado. In subordine, in linea gradata, si chiede che vengano riconvocati i CCTTU affinchè esaminino e si esprimino sulla
“leucomalacia periventricolare”, quale causa preponderante degli eventi dannosi lamentati…Si chiede accogliersi l'appello proposto, con la conseguente riforma totale della sentenza impugnata, che si basa su erronei presupposti di fatto e di diritto ed errate valutazioni mediche e per l'effetto dichiararsi l'assenza di responsabilità della appellante e del personale Parte_1
medico…nella denegata ipotesi di riconferma totale e/o parziale dell'an debeatur, si chiede ridursi sensibilmente e/o eliminare le voci di danno, rivisitando i criteri di calcolo …”;
per i danneggiati appellanti incidentali: “ … rigettare l'appello principale in quanto inammissibile ed infondato;
- rigettare l'appello incidentale della
[...] in quanto inammissibile ed infondato;
- accogliere l'appello incidentale CP_2
degli appellati-appellanti incidentali e le conclusioni (anche istruttorie) rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 27/9/2019, che abbiansi qui per ripetute e trascritte integralmente;
…”;
per “…accolga l'appello proposto dalla CP_2 Parte_8
, al quale essa ha aderito, ed in riforma della sentenza impugnata, dichiari
[...]
inammissibili ed infondate, e, in entrambi i casi, rigetti le domande che gli appellanti avevano proposto nei confronti della stessa;
in via subordinata e salvo gravame, perché accolga quanto meno quello che la stessa ha proposto, e che essa ha ugualmente fatto suo, con il quale ha censurato la sentenza impugnata in relazione al diverso rapporto causale che, semmai fosse stato configurabile, avrebbe dovuto essere riconosciuto alla stessa, rispetto al verificarsi del danno nonché al quantum debeatur ed alle spese di giudizio liquidati nella stessa, riducendo in entrambi i casi correlativamente al giusto ed all'equo, e, comunque, a somme inferiori, le condanne al riguardo rese a carico della stessa ed favore degli appellati e;
CP_1 Pt_4
b) subordinatamente … accolga quello incidentale che essa ha proposto nei confronti della , e, sempre in riforma della Controparte_3
sentenza impugnata, dichiari inammissibile ed infondata, e, comunque, rigetti la domanda di manleva che la stessa aveva proposto nei suoi confronti;
…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 30.11.2011, gli appellati, nelle qualità sopra spiegate, citavano, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Parte_8
deducendo: che, in data 14.3.1998, a allorché era in corso la sua Parte_4
terza gravidanza, si rompevano spontaneamente le membrane e, lo stesso giorno alle ore 900 si ricoverava presso l " in Napoli;
che, la Controparte_3 Parte_8 diagnosi di ingresso fu la seguente: "III gravida, III para 32 sett+4 gg. rottura prematura delle membrane"; che i sanitari ivi in servizio, dopo aver sottoposto a visita l'istante, rilevavano collo raccorciato pervio al dito e sacco rotto con fuoriuscita di liquido amniotico chiaro e le prescrissero una fiala di per la maturazione CP_4
fetale, oltreché la somministrazione di flebo con RI per cercare di mantenere l'utero decontratto e l'esecuzione del tracciato cardiotocografico;
che, tuttavia, il tracciato cardiotocografico non veniva effettuato;
che dopo il ricovero, insorgeva una sofferenza fecale acuta che si prolungava per molto tempo, della quale i sanitari non si accorgevano;
che, alle ore 13.30 dello stesso giorno, essa istante
[...]
veniva sottoposta ad intervento chirurgico di taglio cesareo d'urgenza e, alle ore Pt_4
13.40, venne alla luce il neonato, poi chiamato;
che, il piccolo , a causa Pt_5 Pt_5
della sofferenza ipossica cerebrale, subiva una lesione cerebrale grave con conseguente tetra paresi spastica ed epilessia;
che le condizioni del piccolo , a Pt_5
dispetto di un indice di Apgar attribuitogli dai sanitari (punteggio di 6-7, e, cioè, al limite della normalità), apparvero subito gravi tant'è che lo stesso veniva intubato per
3 giorni e poi gradualmente iniziava un lento recupero di autonomia respiratoria;
che, il piccolo rimase ricoverato presso il centro di terapia intensiva neonatale del Pt_5
convento nosocomio sino al 25.4.1998 e seguiva un lunghissimo calvario di ricoveri, trattamenti e visite specialistiche che, seppur eseguiti a regola d'arte, non gli consentivano di conseguire una perfetta guarigione;
che gli operatori della
[...]
, nel corso del ricovero, non redigevano un partogramma, non eseguirono un Pt_8
tracciato cardiotocografico, pur prescritto, un esame Eco-doppler od altri esami strumentali ad hoc come imponevano i protocolli e le linee guida, per un corretto monitoraggio del feto;
che, sempre nel corso del ricovero, i detti sanitari non si accorgevano della grave e prolungata sofferenza fetale, non monitorarono correttamente le condizioni del feto e, nel corso della mattinata di ricovero, si limitarono ad eseguire 3 superficiali visite ostetriche nel corso delle quali non furono in grado, per errore diagnostico, di riconoscere tempestivamente la detta sofferenza fetale in atto;
che, quindi, l'intervento chirurgico di taglio cesareo fu eseguito con ritardo, allorché, la sofferenza fetale aveva già cagionato danni irreversibili;
che, solo alle ore 13.30, i sanitari si accorsero della sofferenza fetale e ricorsero ad un taglio cesareo d'urgenza e, ciò nonostante, omisero colposamente a dolosamente di menzionare sia la grave e prolungata sofferenza fetale, sia quale sia stata l'indicazione al taglio cesareo d'urgenza; che, il personale in servizio, colposamente o dolosamente, attribuiva al piccolo un punteggio Apgar 6-7 che era di gran lunga superiore a Pt_5
quello reale;
che la cartella clinica veniva redatta in maniera incompleta ed infedele;
che, in virtù di quanto innanzi, l'inadempimento da parte dei sanitari della
[...]
, dell'obbligazione di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., ha concorso a cagionare Pt_8
la sofferenza ipossica cerebrale e/o la lesione cerebrale grave subita dal piccolo
, con le conseguenti menomazioni innanzi descritte;
che il nesso di causalità Pt_5
tra l'errato ed inadeguato trattamento tecnico-assistenziale e chirurgico ricevuta dalla e dal nascituro e le lesioni patite da quest'ultimo emerge dalla Pt_4
documentazione clinica e dalla relazione di parte;
che il nesso di causalità tra l'errato ed inadeguato trattamento tecnico-assistenziale e chirurgico ricevuta dalla e Pt_4
dal nascituro e le lesioni patite da quest'ultimo, è da ravvisarsi alla stregua del criterio probabilistico, ispirato alla regola del “più probabile che non”; che, nella fattispecie de qua, è ravvisabile sia una responsabilità contrattuale ex artt. 1212 1228 c.cu, sia una responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 cc, della Parte_8
; che tali responsabilità sono configurabili, non solo nei confronti del
[...]
piccolo , ma anche nei confronti di e di Parte_5 Controparte_1 Parte_4
concretizzandosi in una perdita di chance dal punto di vista lavorativo e,
[...]
conseguenzialmente, reddituale, nonché, nei soli confronti della , per avere Pt_4
la stessa sviluppato, a causa degli eventi per cui è causa, una sindrome ansioso- depressiva, di natura reattiva, di grado medio, ad andamento cronico.
Per tutto quanto innanzi esposto, i e , nelle vesti sopra specificate, CP_1 Pt_4
citavano, dinanzi al Tribunale di Napoli, la , per Parte_8
ivi sentire emettere le seguenti conclusioni: <dichiararsi l'esclusiva responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale della convenuta
[...] e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto per Parte_8
inadempimento, condannare la convenuta al risarcimento in favore degli istanti dei danni tutti subiti, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, nonché al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori>>.
Si costituiva la la quale richiedeva il rigetto delle Parte_1
domande nonché la chiamata in causa in garanzia della Controparte_5
in virtù della polizza denominata "R.C. GENERALE” N. di polizza G69522
[...]
avente validità dalle ore 24 del 27.03.1997 alle ore 24 del 27.03.2000, al fine di essere garantita e manlevata.
Costituitasi anche la (oggi ), venivano Controparte_5 CP_2
concessi termini ex art. 183 comma Vl cpc.
Ammessa ed espletata CTU medico-legale, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, all'udienza del 30.6.2016; in tale data la causa veniva riservata in decisione e poi rimessa sul ruolo per chiarimenti al CTU;
all'esito dei chiesti chiarimenti, la causa veniva nuovamente riservata in decisione.
All'esito del giudizio, l'adito Tribunale emetteva la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così provvedeva: <in accoglimento delle domande giudiziali, condanna la convenuta
Controparte_6
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore come
[...]
indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore degli attori sigg. CP_1
e quali genitori del minore
[...] Parte_4 Parte_5
, in solido tra loro (dal lato attivo), della somma di €. 2.966.199,00 …, a
[...]
TITOLO di RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli INTERESSI LEGALI, al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione;
CO, altresì, la convenuta
[...]
in persona del Presidente e legale Controparte_6
rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore dell'attore sig. , in proprio, della somma complessiva di €. Controparte_1
268.498,00 … a TITOLO di RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli INTERESSI
LEGALI, al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione;
CO, ancora, la convenuta
[...]
in persona del Presidente e legale Controparte_6
rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore dell'attrice sig.ra , in proprio, della somma complessiva di Parte_4
€. 277.450,00 …, a TITOLO di RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli INTERESSI
LEGALI, al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione;
CO, ancora, la convenuta
[...]
in persona del Presidente e legale Controparte_6
rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore degli attori sigg. e , in solido tra Controparte_1 Parte_4
loro (dal lato attivo), della somma complessiva di €. 8.000,00 (euro ottomila/00), a
TITOLO di RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli INTERESSI LEGALI, al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione;
In ACCOGLIMENTO delle DOMANDE proposte dalle interventrici volontarie sigg.
e CO la convenuta Parte_7 Parte_6
Controparte_6
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore come
[...]
indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore di ciascuna delle predette interventrici volontarie sigg. e , della Parte_7 Parte_6 somma di €. 128.997,00 … a TITOLO di RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli
INTERESSI LEGALI, al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione;
CO, ancora, la convenuta
[...]
in persona del Presidente e legale Controparte_6
rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore degli attori sigg. e , in proprio e Controparte_1 Parte_4
quali genitori del minore , in solido tra loro, delle SPESE del Parte_5
PRESENTE GIUDIZIO che si liquidano, complessivamente, in €. 77.216,34 … di cui
€. 7.216,34 … per spese vive ed €. 70.000,00 … per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
DISPONE la DISTRAZIONE delle SPESE di LITE come sopra liquidate, in favore in favore dell'avv. MICHELE LIGUORI, difensore degli attori sigg. CP_1
e in proprio e quali genitori del minore
[...] Parte_4
, e dichiaratosi anticipatario delle medesime;
Parte_5
CO, ancora, la convenuta
[...]
in persona del Presidente e legale Controparte_6
rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore dell'interventrice volontaria sig.ra , delle SPESE del Parte_7
PRESENTE GIUDIZIO che si liquidano, complessivamente, in €. 15.332,61 … di cui
€. 332,61 … per spese vive ed €. 15.000,00 … per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
DISPONE la DISTRAZIONE delle SPESE di LITE come sopra liquidate, in favore in favore dell'avv. PASQUALINA SPIGNESE, difensore dell'interventrice volontaria sig.ra , e dichiaratasi anticipataria delle medesime;
Parte_7
CO, infine, la convenuta
[...]
in persona del Presidente e legale Controparte_6
rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore dell'interventrice volontaria sig.ra , delle SPESE del PRESENTE Parte_6
GIUDIZIO che si liquidano, complessivamente, in €. 15.328,49 … di cui €. 328,49 … per spese vive ed €. 15.000,00 … per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
DISPONE la DISTRAZIONE delle SPESE di LITE come sopra liquidate, in favore in favore dell'avv. GIOVANNI ROMANO, difensore dell'interventrice volontaria sig.ra
, e dichiaratosi anticipatario delle medesime;
Parte_6
In ACCOGLIMENTO della DOMANDA di GARANZIA IMPROPRIA proposta dalla convenuta Controparte_6
”, CO la chiamata in causa società
[...] [...]
(già “ ), in persona del Controparte_7 Controparte_8
procuratore speciale pro tempore come indicato in epigrafe, a TENERE INDENNE la suddetta convenuta Controparte_6
in persona del Presidente e legale
[...]
rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, dal PAGAMENTO di TUTTE
LE SOMME che quest'ultima è tenuta a corrispondere, in favore degli attori sigg.
e , in proprio e quali genitori del Controparte_1 Parte_4
minore , nonché delle interventrici volontarie sigg. Parte_5 Parte_7
e , ed indicate nei PRECEDENTI CAPOVERSI del
[...] Parte_6
presente dispositivo (incluse le spese di lite e di Consulenza Tecnica d'Ufficio), fino a
CONCORRENZA del MASSIMALE assicurativo di €. 1.032.913,79 …;
DICHIARA INTERAMENTE COMPENSATE, tra la convenuta
[...]
e la Controparte_6
chiamata in causa società (già Controparte_7 [...]
), le SPESE del PRESENTE GIUDIZIO>>. Controparte_8
§ 2. Avverso la suddetta sentenza, notificata l'8-04-2019, la Parte_1
, con citazione notificata il 7-5-2019, e, dunque, nel rispetto del termine di cui
[...]
all'art. 325 c.p.c., la interponeva appello per i motivi Parte_1
infra indicati, così concludendo: “… accogliere l'appello proposto, con la conseguente riforma totale della sentenza impugnata, che si basa su erronei presupposti di fatto e di diritto ed errate valutazioni mediche e per l'effetto dichiarare l'assenza di responsabilità della appellante Parte_1
e del personale medico. 3)IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di
[...]
riconferma totale e/o parziale dell'an debeatur, ridurre sensibilmente e/o eliminare le voci di danno, rivisitando i criteri di calcolo alla luce di tutto quanto innanzi esposto. 4)In ogni caso, condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede che l'Ecc.ma Corte di
Appello adita Voglia disporre nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio, con un Collegio
Peritale, formato da un esperto in Ginecologia, Ostetricia e Neonatologia, di chiara fama, da nominarsi anche al di fuori della Regione Campania, ed un Medico-Legale, anch'Egli di chiara fama, da nominare, se del caso, fuori della Regione Campania, alla luce anche di quanto disposto dalla Legge cd Gelli-Bianco.”
Si costituivano in data 02-10-2019 i convenuti , Controparte_1 Parte_4
, e , interponendo appello
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
incidentale e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ …… rigettare l'appello principale …; ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello incidentale e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza;
in accoglimento del primo motivo di appello incidentale: - in caso di liquidazione definitiva del danno in epoca precedente al 14/3/2021 (che è la data di compimento del 23° anno di età del leso) liquidare al Sig. il danno patrimoniale da lucro cessante futuro Parte_5
per la riduzione della capacità lavorativa: mediante lo stesso conteggio tabellare utilizzato dal giudice di primo grado - utilizzando a tal fine il presunto reddito utilizzato per il calcolo pari al triplo annuo della pensione sociale (€ 17.862,00), la percentuale di I.P. utilizzata per il calcolo (70%) e l'età di presunto inizio dell'attività lavorativa (22 anni) - ma sostituendo al coefficiente di capitalizzazione utilizzato (19,077) quello corrispondente all'atteso di vita di un uomo di 22 anni
(data di presumibile inizio dell'attività lavorativa del Sig. ) nell'anno Parte_5
2014, che è pari a 58,804, come risulta dalle prodotte tavole di mortalità uomini dell'Istituto Nazionale di Statistica del 2014; nella complessiva misura di almeno €
661.724,94, con riferimento al valore della moneta all'epoca del deposito dell'impugnata sentenza e, quindi, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici
Istat da tale data, così specificato: € 17.862,00 (reddito) x 70% (percentuale di I.P.)
x 58,804 (coefficiente di sopravvivenza) - 10% (scarto vita fisica-vita lavorativa ed anticipata capitalizzazione, quest'ultima ad un tasso medio non superiore allo 0,3% annuo); - in caso di liquidazione definitiva del danno in epoca successiva al
14/3/2021 (che è la data di compimento del 23° anno di età del leso) liquidare al Sig.
il danno patrimoniale da lucro cessante per la riduzione della Parte_5
capacità lavorativa mediante un doppio conteggio tabellare: il primo per la liquidazione del danno da lucro cessante da inabilità permanente passato e, cioè, quello già verificatosi dalla data del raggiungimento del 22° anno di età (età di presunto inizio dell'attività lavorativa) alla data della decisione definitiva (che è quello della liquidazione); il secondo per la liquidazione del danno da lucro cessante da inabilità permanente futuro e, cioè, quello ancora non verificatosi, determinato secondo un calcolo congetturale basato sulla durata media della vita dalla data della decisione definitiva, assumendo come coefficiente di capitalizzazione quello corrispondente all'età che il leso avrà a tale data e desunto dalle vigenti tavole di mortalità uomini dell'Istituto Nazionale di Statistica;
in ogni caso liquidare al Sig. il danno patrimoniale da lucro cessante da inabilità Parte_5
permanente per la riduzione della capacità lavorativa nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta secondo giustizia;
liquidare ai comparenti: - la rivalutazione monetaria di tutte le somme da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento, per le somme da liquidarsi e dal dì 8/4/2019, per le somme già liquidate dal giudice di primo grado, alla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva successivamente fino al soddisfo;
- il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante consistente nel mancato godimento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi sotto forma di interessi al tasso rilevato dall'indice “Rendistato” (rendimento medio dei titoli pubblici) calcolato dalla Banca
d'Italia, … ovvero al tasso maggiore o minore che verrà ritenuto secondo giustizia e, comunque, non inferiore a quello legale, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento alla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva, sia per le qualità soggettive dei comparenti che, quali abituali risparmiatori, reinvestono il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento, sia per la consistenza dell'importo dovuto che, ove posseduto ex tunc, sarebbe stato certamente o, quantomeno, molto probabilmente investito per ricavarne un lucro;
; - gli interessi legali su tutte le somme così determinate e, cioè, capitale maggiorato di rivalutazione monetaria e di danno da ritardo, dalla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva, all'effettivo soddisfo;
in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale: - liquidare ai comparenti la maggiorazione di legge del 30% sui compensi del giudizio di primo grado, liquidati o da liquidarsi, per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione;
- concederne la distrazione, ex art. 93
c.p.c., in favore del rispettivi difensori (avv. Michele Liguori per i compensi dei
Sigg.ri , e , avv. Giovanni Controparte_1 Parte_4 Parte_5
Romano per i compensi della Sig.ra e avv. Pasqualina Spignese per i Parte_6
compensi della Sig.ra ) …; in accoglimento del terzo motivo di Parte_7
appello incidentale: - liquidare ai Sigg.ri , e Controparte_1 Parte_4
la maggiorazione di legge del 60% sui compensi del giudizio di Parte_5
primo grado, liquidati o da liquidarsi, per assistenza plurima per assistenza di più parti;
- concederne la distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che ha anticipato le spese e non ha riscosso i compensi ed in favore del quale sono state già distratte le spese di lite del giudizio di primo grado;
in accoglimento del quarto ed ultimo motivo di appello incidentale: iquidare ai comparenti la maggiorazione di legge del 30% sui compensi del giudizio di primo grado, liquidati o da liquidarsi, per assistenza plurima per assistenza contro più parti;
concederne la distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del rispettivi difensori
(avv. Michele Liguori per i compensi dei Sigg.ri , Controparte_1 Parte_4
e , avv. Giovanni Romano per i compensi della Sig.ra
[...] Parte_5
e avv. Pasqualina Spignese per i compensi della Sig.ra Parte_6 Parte_7
) che hanno anticipato le spese e non hanno riscosso i compensi ed in favore
[...]
dei quali sono state già distratte le spese di lite del giudizio di primo grado;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di secondo grado oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per manifesta fondatezza delle tesi difensive dei comparenti (e manifesta infondatezza delle tesi difensive avverse), redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, assistenza plurima per assistenza di più parti e contro più parti, spese generali, I.V.A. e C.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore avv. Michele Liguori che ha anticipato le spese e - analogamente all'altro difensore avv. Tiziana Conte - non ha riscosso i compensi;
..>>..
Il 27.09.2019 si costituiva altresì la convenuta interponendo Controparte_2
anch'essa appello incidentale per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) in accoglimento dell'appello che la ha proposto al Parte_8
quale essa ha aderito facendolo, come lo ha fatto, suo, ed in riforma della sentenza impugnata, dichiari inammissibili ed infondate e, comunque, rigetti le domande che i sigg,ri ed in proprio e nella qualità di Controparte_1 Parte_4
genitori del minore e le sigg.re e hanno Parte_5 Pt_6 Parte_7
proposto nei confronti della stessa;
b) subordinatamente e salvo gravame accolga quantomeno quello ugualmente proposto dalla prima e che essa ha ugualmente fatto suo, in relazione al diverso apporto causale che, semmai sussistente, avrebbe dovuto essere riconosciuto al comportamento della prima ed al quantum ed alle spese di giudizio, riducendo in tutti i casi correlativamente ed al giusto ed all'equo, e, comunque, a somme minori, le condanne rese a favore dei medesimi ed a carico della stessa;
) in qualunque caso di mancato accoglimento dell'appello di cui al punto sub a), accolga quello incidentale che essa ha proposto nei confronti della
[...]
e, in riforma della sentenza impugnata, dichiari Parte_8
inammissibili ed infondata e, comunque, rigetti la domanda di manleva che la medesima ha proposto nei suoi confronti;
in tutti i casi con la condanna di chi di ragione a pagarle le spese e le competenze del doppio grado di giudizio…”.
All'esito della prima udienza del 18.10.2019, a seguito di scioglimento di riserva, la
Corte sospendeva parzialmente l'impugnata sentenza (ovvero per l'importo eccedente il massimale assicurativo di € 1.032.913,79) e rinviava per precisazione delle conclusioni al 16.4.2021, udienza rinviata per esigenze di ruolo;
all'udienza del
10.06.2022, celebrata nella forma della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione;
con ordinanza del
5.7.2022, la causa veniva rimessa sul ruolo per rinnovazione della consulenza tecnica medico – legale;
conferito incarico all'esito dell'udienza del 7.10.2022 e depositata la relazione il 19.4.2023, il 24.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto la domanda, con le seguenti motivazioni:
<<. ... passando alla disamina della “res controversa”, le domande giudiziali proposte dagli attori e dalle interventrici volontarie sono fondate e meritano, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati. 3. …. -
Nel caso di specie, gli attori sigg. e Controparte_1 Parte_4
in proprio e quali genitori del minore , hanno
[...] Parte_5 allegato come quest'ultimo avesse subito, al momento della sua nascita in data 14 marzo 1998, presso la struttura sanitaria convenuta (
[...]
una “sofferenza Controparte_6
ipossica cerebrale” ed una “lesione cerebrale grave con conseguente tetraparesi spastica ed epilessia” (cfr., all'uopo, il capoverso contrassegnato dal numero “11.” della premessa in fatto contenuta nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio), prodottesi nel corso del ricovero della gestante sig.ra Parte_4
dalle ore 09,00 fino alle ore 13,30 – 13,40, allorquando i sanitari
[...]
avevano proceduto a sottoporre la predetta ad intervento chirurgico di taglio cesareo
(cfr., all'uopo, i capoversi contrassegnati dai numeri “8.”, “9.” e “10.” della premessa in fatto contenuta nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio).
La fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale trae origine, dunque, da tale intervento di parto e dalla pregressa fase di travaglio nel corso della quale – in base alla prospettazione fornita nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio – non venne adeguatamente monitorato il battito cardiaco fetale mediante esecuzione di un tracciato cardiotocografico, né venne tempestivamente diagnosticata – se, del caso, anche mediante realizzazione di adeguati esami strumentali (eco - doppler) – e conseguentemente fronteggiata l'emergenza rappresentata dalla sofferenza fetale acuta con conseguente insorgenza delle complicanze specificamente indicate e descritte nei capoversi contrassegnati dai numeri “11.”, “12.”, “13.” e “14.” della premessa in fatto contenuta nell'atto di citazione. 8. - Gli odierni attori sigg.
e , in proprio e quali genitori del Controparte_1 Parte_4
minore , dunque, nell'atto di citazione introduttivo del presente Parte_5
giudizio, lamentano specificamente la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità contrattuale a carico della convenuta
[...]
per non avere agito secondo le Controparte_6
leggi proprie dell'arte medica, violando l'obbligo di curare il paziente ed espletare il parto nel migliore dei modi, assunto al momento del ricovero della gestante sig.ra ed, in particolare, omettendo di eseguire un completo Parte_4 monitoraggio cardiotocografico e delle condizioni generali del feto, con conseguente mancata diagnosi della sofferenza fetale in atto e mancata realizzazione di tutte le misure valevoli a prevenire la sofferenza ipossica cerebrale e le conseguenti lesioni prodottesi a carico del minore . Dunque, in definitiva, in base Parte_5
alla prospettazione contenuta nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio,
l'assistenza fornita alla gestante sig.ra sarebbe stata Parte_4
difforme rispetto a “tutte quelle misure che la natura dell'obbligazione, le circostanze concrete del caso, le cognizioni scientifiche e gli accorgimenti tecnici imponevano” (cfr., all'uopo, il capoverso contrassegnato dal numero “18.” della premessa in fatto contenuta nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio).
n. 34934/2011 R. G. A. C. 7 9. - Orbene, è appena il caso di evidenziare come gli elementi circostanziali relativi al ricovero della gestante ed all'espletamento del parto, in data 14 marzo 1998, oltre ad essere ampiamente comprovati alla stregua della copiosa documentazione sanitaria prodotta in giudizio dalla difesa degli attori
(cfr., all'uopo, i docc. contrassegnati dai numeri “51.” e “52.” dell'indice – foliario relativo alla produzione di parte attrice), nemmeno abbiano formato oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera dei convenuti (cfr., all'uopo, la comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data 23 febbraio 2012 nell'interesse della convenuta Controparte_6
”) e siano, pertanto, da ritenersi comprovati ai sensi della
[...]
disposizione normativa di cui all'art. 115, comma primo, cod. proc. civ., come modificato mediante l'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 10. - Gli istanti hanno, pertanto, certamente fornito la prova del titolo, in forza del quale essi hanno esercitato l'azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria convenuta. … Per quanto riguarda, invece, i professionisti sanitari che, presso la suddetta struttura, intervennero con riguardo al ricovero della gestante sig.ra
[...]
ed al successivo intervento di taglio cesareo (e che, nella Parte_4
specie, non sono stati convenuti nel presente giudizio), si tratta di un'ipotesi di cd.
“contatto sociale”, …- Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della struttura sanitaria convenuta
(e, per essa, giusta il disposto dell'art. 1228 cod. civ., dei sanitari che intervennero con riguardo al ricovero, presso tale struttura ospedaliera, della gestante sig.ra
[...]
ed al successivo intervento di parto) e l'evento lesivo, Parte_4
rappresentato, secondo la prospettazione degli attori, dal sopraggiungere di una
“sofferenza ipossica cerebrale” e da una “lesione cerebrale grave con conseguente tetraparesi spastica ed epilessia” a carico del minore;
b) se la Parte_5
condotta della struttura sanitaria convenuta (e, per essa, giusta il disposto dell'art. 1228 cod. civ., dei sanitari che intervennero con riguardo al ricovero, presso tale struttura ospedaliera, della gestante sig.ra ed al successivo Parte_4
intervento di parto), sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza dell'”homo eiusdem generis et condicionis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati (commissivi e… 22. - È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se le lesioni subite dal minore , Parte_5
siano eziologicamente collegabili alla condotta dei medici che ebbero in cura la gestante attrice sig.ra a seguito del suo ricovero, in data 14 Parte_4
marzo 1998, presso la convenuta
[...]
e che, dopo la fase del travaglio, Controparte_6
provvidero altresì all'espletamento del parto all'esito del quale vide la luce il suddetto minore. 23. …. - Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dagli attori sigg. e , in proprio e Controparte_1 Parte_4
quali genitori del minore , possono ritenersi ampiamente Parte_5
acclarati alla stregua della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in
Cancelleria in data 15 dicembre 2014 [ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta (… con l'unica eccezione di quanto in seguito si dirà, in ordine all'incidenza dello stato di prematurità del feto sul danno biologico patito dal minore ] e che ha riconosciuto, tra l'altro, come le lesioni subite Parte_5
dal minore siano derivate da plurimi profili di negligenza Parte_5
suscettibili di essere riscontrati a carico dei sanitari che ebbero ad assistere al travaglio della gestante (ed odierna attrice) sig.ra , presso Parte_4
la struttura sanitaria convenuta. In particolare, l'ausiliario di questo giudice, nella parte conclusiva della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in
Cancelleria in data 15 dicembre 2014 (alle pagg. 31 - 41), ha testualmente affermato: “L'esame della documentazione in atti consente di rilevare che la Signora
IIIa gravida, durante il periodo di gestazione veniva seguita dal Parte_4
Dott. , quale ginecologo di fiducia, che previ esami ecografici, Persona_1
ostetrici e visite specialistiche, accertava il decorso fisiologico della gravidanza. Non risultavano fattori di rischio […] e gli esami praticati durante la gravidanza non mostravano significative anomalie. Tra l'altro alla 17° settimana praticava anche un esame citogenetico prenatale che non mostrava alcuna alterazione genetica nel feto.
La signora condusse regolarmente la gravidanza fino alla 32^ Parte_4
settimana quando alle ore 09.00 del 14.03.1998, si ricoverava nel reparto Ostetrico dell ” di Napoli poiché si era verificata la rottura delle CP_6 Parte_8
membrane. In tale sede veniva visitata e sottoposta a terapia per via endovenosa fino alle ore 13.30 in cui veniva operata di taglio cesareo d'urgenza. […] Da un punto di cista tecnico si può quindi affermare che, ex ante, a carico della Signora Pt_4
non sussistevano fattori di n. 34934/2011 R. G. A. C. 15 rischio e che, pertanto, fino alla 32^ settimana la sua gravidanza poteva essere definita a basso rischio. Dal momento del ricovero, invece, vista la minaccia di parto pretermine con OT
Prematura delle Membrane, si delineava una gravidanza “ad alto rischio”, e pertanto sarebbe stato doveroso un monitoraggio continuo del benessere fetale, la cui sorveglianza in quel momento sarebbe stata particolarmente importante soprattutto ai fini di una scelta terapeutica più tempestiva. […] Il management della minaccia di parto pretermine con OT Prematura delle Membrane consiste in: 1)
Esame con speculum sterile per la valutazione della cervice uterina ed eventuale perdita di liquido dalla vagina;
valutazione del Ph vaginale e prelievo colturale del secreto cervico-vaginale (prima e dopo la somministrazione di antibiotico); 2)
Valutazione ecografica per controllare l'epoca gestazionale, identificare la parte presentata e quantificare il volume di liquido amniotico. Profilo biofisico fetale e velocimetria Doppler materno-fetale ogni 47 ore;
3) Monitoraggio CONTINUO della frequenza cardiaca fetale;
4) Se l'epoca fetale risulta inferiore alla 34^ settimana e non sussistono altre indicazioni materno-fetali all'espletamento del parto, la gestante viene attentamente controllata per ogni segno di travaglio, infezione o rischio fetale;
5) Profilassi AM (somministrazione da 12 mg/24 ore per 2 giorni) per la maturazione polmonare;
6) Antibioticoterapia da iniziare entro 24 ore con antibiotico ad ampio spettro;
7) Accurato colloquio con in genitori in relazione alla scelta della via di espletamento del parto. Dall'analisi della Cartella clinica ginecologica è possibile desumere che i sanitari dell'ospedale , rispetto Parte_8
a quelle che sono le regole da seguire in casi di rottura prematura delle membrane in pretermine, hanno provveduto SOLO alla visita ginecologica ed alla somministrazione di una fiala di Bentelan da 12 mg e.v. in bolo + vasosuprina al fine di posticipare il parto proprio per il tempo necessario a instaurare una terapia per la profilassi delle complicanze più temute nel neonato pretermine. Pur se somministrata la terapia cortisonica, al fine di indurre la maturazione polmonare del feto, non si è atteso il tempo opportuno affinché la stessa esortisse gli effetti desiderati: è consenso unanime che la somministrazione di deve essere effettuata secondo uno CP_4
schema preciso di 2 dosi di da 12 mg distanziate di 24 ore. Non è stato CP_4
effettuato né un esame ecografico, né la profilassi antibiotica né tantomeno un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale e/o del travaglio di parto mediante la compilazione del partogramma. È importante precisare che, il feto pretermine, in quanto tale, è più soggetto a insulti di natura infettiva, ipossica e meccanica. Ciò lo espone maggiormente al rischio emorragico, specie a livello cerebrale. Pera tali motivi nel travaglio pretermine è indicato il monitoraggio intensivo del feto con CTG, anche se spesso di difficile esecuzione (a causa dei movimenti fetali generalmente frequenti), e interpretazione (per la tendenza ad una maggiore frequenza di base ed una ridotta variabilità rispetto al n. 34934/2011 R. G.
A. C. 16 feto a termine). In una paziente senza complicazioni il tracciato FHR deve essere visionato all'incirca ogni 30 minuti nel primo stadio del travaglio e ogni 15 minuti durante il secondo stadio. La frequenza corrispondente per pazienti con complicazioni è approssimativamente ogni 15 minuti nel primo stadio e ogni 5 durante il secondo stadio. Gli operatori sanitari dovrebbero periodicamente documentare che essi hanno visionato il tracciato. Il tracciato FHR, come parte di una registrazione medica, dovrebbe essere etichettato e disponibile per una revisione se nasce la necessità. Quadri FHR non rassicuranti possono avvenire in più del 60% delle partorienti pretermine, essendo la più comune anormalità la decelerazione e la bradicardia seguite da tachicardia e tracciato piatto... Le decelerazioni variabili sono più comuni nei parti pretermine (55-70%) piuttosto che a termine (20-30%). poiché i feti pretermine possono essere più suscettibili ad ipossiemia intrapartum, essi dovrebbero essere monitorati. Se le anormalità FHR sono persistenti dovrebbero essere eseguiti rianimazione intrauterina, tests complementari per assicurarsi il benessere fetale e possibilmente il parto (ACOG Controparte_9
Monitoraggio della fcf intrapartum Linee guida di conduzione clinica per Ostetrici-
Ginecologi). Di conseguente, la condotta dei sanitari dell di Controparte_6
Napoli che hanno assistito al parto della sig.ra risulta essere connotata da Pt_4
profili di responsabilità in termini di negligenza, imperizia ed imprudenza per diverse ragioni. Prima di tutto, da quanto emerge dall'analisi della cartella clinica ostetrica, non hanno messo in atto e rispettato tutte le misure e le raccomandazioni previste nei casi di minaccia di parto pretermine con OT Prematura delle
Membrane, non avendo eseguito né un esame ecografico, né la profilassi antibiotica né tantomeno un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale e/o del travaglio di parto mediante la compilazione del partogramma. Un altro dato importante e da prendere in considerazione ai fini della valutazione della condotta dei sanitari dell di Napoli, è che, per negligenza, i sanitari Controparte_6
non hanno provveduto alla compilazione della Cartella clinica, per cui non è possibile desumere dal dato documentale presente in Atti, ciò che è realmente avvenuto dalle ore 09,00 alle ore 13,30 ora in cui la sig.ra è stata Pt_4 trasportata in sala parto per eseguire un intervento di taglio cesareo in Urgenza.
L'urgenza è desumibile dal fatto che il taglio cesareo non risulta essere il trattamento di scelta in una donna III gravida, II para, alla 32^ settimana, con feto in presentazione cefalica ed alla quale si decide, all'ingresso in nosocomio di somministrare + vasosuprina proprio per far in modo che la terapia CP_4
cortisonica esortisca l'effetto desiderato. A questo punto appare lecito dedurre che le ragioni che hanno indotto il ginecologo dell n. 34934/2011 R. Controparte_6
G. A. C. 17 all'esecuzione del taglio cesareo erano diverse dalla sola diagnosi di prematurità del neonato. Infatti, se da un lato le condizioni della sig.ra Pt_4
all'ingresso (ore 09,00) in nosocomio non erano così gravi da necessitare di un trattamento chirurgico immediato in quanto l'esame ginecologico eseguito non mostrava elementi clinicopatogenetici allarmanti, dall'altro è ingiustificabile la condotta dei sanitari della che non hanno tenuto sotto controllo il Parte_8
travaglio della sig.ra e senza un'indicazione precisa, alle ore 13,30 la Pt_4
sottoponevano ad intervento di taglio cesareo d'urgenza, verosimilmente per l'insorgenza di un quadro di sofferenza fetale che come già affermato, è andato ad aggravare lo stato di prematurità del feto. È verosimile che qualora la sig.ra
[...]
fosse stata monitorata durante il periodo di degenza mediante tracciati Pt_4
ecocardiotocografici si sarebbe potuto evitare l'insulto ipossico e di conseguenza si sarebbe potuto intervenire in maniera più tempestiva per evitare tutta la sequela di disordini clinici sul piccolo .”. 30. - Alla stregua delle considerazioni Parte_5
finora sviluppate può, dunque, senz'altro essere fornita risposta positiva all'interrogativo in precedenza posto nel capoverso contrassegnato dalle lettere “a)”
[se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della struttura sanitaria convenuta (e, per essa, giusta il disposto dell'art. 1228 cod. civ., dei sanitari che intervennero con riguardo al ricovero, presso tale struttura ospedaliera, della gestante sig.ra ed al successivo intervento di parto) e Parte_4
l'evento lesivo, rappresentato, secondo la prospettazione degli attori, dal sopraggiungere di una “sofferenza ipossica cerebrale” e da una “lesione cerebrale grave con conseguente tetraparesi spastica ed epilessia” a carico del minore
] e negativa al quesito contenuto nel capoverso contrassegnato Parte_5
dalla lettera “b)” [se la condotta della struttura sanitaria convenuta (e, per essa, giusta il disposto dell'art. 1228 cod. civ., dei sanitari che intervennero con riguardo al ricovero, presso tale struttura ospedaliera, della gestante sig.ra Parte_4
ed al successivo intervento di parto), sia stata conforme alle “leges
[...]
artis” ed alla diligenza dell'”homo eiusdem generis et condicionis”, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati (commissivi e/o omissivi) specificamente indicati e descritti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (cfr., in particolare, i capoversi contrassegnati dai numeri “20.”, “21.”, “22.”, “23.”, “24.”
e “25.” di tale atto introduttivo) ed allegati a sostegno della pretesa risarcitoria azionata mediante la proposizione della domanda giudiziale]. 31. - Sussiste, dunque,
l'elevata “probabilità logica” che una più attenta condotta dei sanitari che ebbero ad assistere al travaglio di cui si tratta, avrebbe evitato l'evento lesivo, verificatosi a carico del minore . Aggiungasi che, nel caso di specie, dal fatto Parte_5
noto che lo sviluppo fetale fosse stato regolare fino al momento del ricovero della gestante (elemento circostanziale che, oltre ad essere stato ampiamente acclarato dal
Consulente Tecnico d'Ufficio dott.ssa risulta agevolmente Persona_2
suscettibile di essere desunto da tutta documentazione sanitaria relativa alla gravidanza dell'attrice sig.ra prodotta in giudizio dalla Parte_4
difesa degli attori), è agevole risalire ex art. 2727 cod. civ. al fatto ignorato che un'attenta condotta dei sanitari durante il travaglio avrebbe sicuramente impedito l'insulto ipossico e, quindi, le gravissime lesioni subite dal minore Parte_5
. 32. - In conclusione, alla luce delle considerazioni finora sviluppate sulla
[...]
base degli elementi probatori (di natura essenzialmente documentale) acquisiti al presente giudizio (non avendo, del resto alcuna delle parti convenute e chiamate in causa, avanzato richieste di tipo istruttorio con specifico riguardo al concreto svolgimento degli accadimenti allegati dagli attori a sostegno della domanda giudiziale da essi proposta), deve certamente essere affermata la responsabilità della convenuta Controparte_6
”, la quale, del resto, nulla ha dedotto, né, “a fortiori”, ha
[...]
dimostrato con riguardo alla sussistenza di eventuali circostanze valevoli ad integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, così come previsto dall'art. 1218 cod. civ., né, infine, tanto meno ha allegato, in maniera specifica, la sussistenza di un'ipotesi implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 cod. civ.). 33. - Peraltro, con specifico riguardo alle gravi lacune in cartella clinica riscontrate dall'ausiliario di questo giudice, è appena il caso di rammentare il principio, più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e secondo cui “In tema di responsabilità professionale del medico, le omissioni nella tenuta della cartella clinica al medesimo imputabili rilevano sia ai fini della figura sintomatica dell'inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale dell'art. 1176 comma 2 c.c., sia come possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, poiché l'imperfetta compilazione della cartella non può, in linea di principio, tradursi in un danno nei confronti di colui il quale abbia diritto alla prestazione sanitaria.” … - In punto di “quantum debeatur”, sulla scorta della
Consulenza Tecnica d'Ufficio, i postumi permanenti accertati e suscettibili di essere posti in relazione alle negligenze riscontrate a carico della struttura sanitaria convenuta, configurano una riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) del minore , nella misura del 70% (settanta percento). Peraltro, Parte_5
l'ausiliario di questo giudice non ha mancato di evidenziare l'insussistenza di un cd.
“danno biologico temporaneo”, trattandosi di “malattia insorta nella sua gravità al momento della nascita.” … Non condivisibile risulta, invece, l'affermazione dell'ausiliario del giudice e secondo cui il danno biologico permanente attualmente suscettibile di essere acclarato a carico del minore sarebbe solo Parte_5
in parte [e, cioè, per una quota pari al 25% (venticinque percento) – 30% (trenta percento), poi modificata in una quota pari al 35% (trentacinque percento) – 40%
(quaranta percento) nella nota di chiarimenti alla Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria, con modalità telematica, in data 20 luglio 2018] attribuibile alla condotta dei sanitari della struttura convenuta, in quanto, per la parte residua, esso dovrebbe essere ascritto a carico dello stato di prematurità … E ciò, in quanto, alle pagg. 24 – 25 dell'elaborato peritale di cui si tratta, è lo stesso ausiliario di questo giudice ad affermare testualmente che: “La catena causale ipossia → encefalopatia neonatale (leucomalacia periventricolare) → paralisi cerebrale infantile rappresenta quanto si è verificato nel minore;
in Parte_5
particolare, risulta documentato come alla nascita il p. abbia manifestato una forma di leucomalacia periventricolare. La leucomalacia periventricolare è un tipo di lesione encefalica che determina lo sviluppo di paralisi cerebrale, epilessia, ritardo dello sviluppo e disabilità dell'intelletto e disturbi della vista. Specificamente, la leucomalacia periventricolare consiste nell'ammorbidimento o necrosi della sostanza bianca cerebrale vicina ai ventricoli cerebrali laterali. Le principali cause di leucomalacia periventricolare sono la carenza di ossigeno (ipossia), e la carenza di sangue (ischemia). Quanto più è bassa l'età gestazionale del bambino, tanto più alte sono le probabilità che questo sia affetto da leucomalacia periventricolare. I bambini con rischio più alto di sviluppare la leucomalacia periventricolare sono quelli con un'età gestazionale inferiore alla 32 settimane. La leucomalacia periventricolare, tuttavia, può svilupparsi in ogni età gestazionale, e quindi anche nei bambini nati in età gestazionale più avanzata, specialmente se il feto ha sofferto un insulto ipossico ischemico. I nati prematuri sono particolarmente suscettibili a questo tipo di lesioni perché i loro sistemi cardiovascolare ed immunitario non sono completamente sviluppati e non hanno la capacità di autoregolare il flusso sanguigno cerebrale … È del tutto ovvio ricordare che al diminuire dell'età gestazionale, aumentano mortalità, complicanze e handicap nei sopravvissuti. Il rischio di handicap grave tra i neonati sopravvissuti dopo parto pretermine è strettamente legato all'epoca gestazionale al parto essendo di circa il 65% per quelli nati prima della 23^ settimana e meno del
10% per quelli nati prima della 30^ settimana. Inoltre, il rischio di sviluppare paralisi cerebrale aumenta con il diminuire dell'età gestazionale e con il peso del neonato: questo rischio aumenta di 20 volte nei neonati di peso inferiore ai 1500 g. In altre parole, il quadro clinico riscontrabile in un neonato nato alla 32^ settimana con un peso pari a 1850 gr (come nel piccolo ) sarà meno grave di Persona_3
uno stesso nato in [...] precedente con un peso più basso alla nascita. Secondo quanto appena riportato, non si ritiene possibile imputare come unica causa delle gravi sequele riscontrate nel piccolo , la sola prematurità alla 32^ Parte_5
settimana anche in considerazione del fatto che è altamente probabile che durante il travaglio di parto si sia innescata una sofferenza fetale che abbia portato i sanitari dell ad intervenire d'urgenza mediante taglio cesareo.”. 38. – Controparte_6
A ciò si aggiunga che gli specifici chiarimenti, richiesti sul punto al Consulente
Tecnico d'Ufficio, non hanno contribuito a dissipare le discrasie nella valutazione operata dal medesimo, in ordine all'incidenza causale dello stato di prematurità rispetto agli accertati danni. In particolare, con ordinanza in data 28 giugno 2017 sono state evidenziate le contraddizioni presenti nell'elaborato peritale, depositato in
Cancelleria in data 15 dicembre 2014, e, dunque, l'ausiliario è stato convocato con la seguente finalità: “chiarisca e precisi su quali evidenze medico – scientifiche (e su quali pubblicazioni validate dalle letteratura medico scientifica nazionale ed internazionale) riposi la valutazione di cui si tratta e chiarisca e precisi, altresì (ed ove possibile), quale fosse, alla stregua della letteratura medico scientifica nazionale ed internazionale dell'epoca (anno 1998), il tasso di incidenza statistico - probabilistica della leucomalacia periventricolare a carico dei neonati pretermine con un'età gestazionale pari a trentadue settimane e con un peso notevolmente superiore a 1.500 (millecinquecento) chilogrammi, indipendentemente dalla insorgenza di insulti di tipo ipossico e/o ischemico”. 39. – Alla richiesta di chiarimenti l'ausiliario ha risposto ribadendo, sostanzialmente, le determinazioni cui era già addivenuto. Tuttavia, non ha fornito indicazioni chiare ed univoche in ordine alla pur specifica richiesta, relativa al tasso di incidenza statistico-probabilistica della leucomalacia periventricolare nei casi assimilabili a quello di specie, ritenendo di non poter procedere ad una quantificazione in tal senso. Innanzitutto, va dato atto che, in occasione dell'udienza fissata al 12 febbraio 2018, visto il proprio impedimento a comparire, l'ausiliario aveva provveduto al deposito di una prima nota di chiarimenti. In tale elaborato, il Consulente Tecnico d'Ufficio aveva affermato: “In particolare le considerazioni che mi hanno spinto a dare alla prematurità un ruolo rilevante nel determinismo delle lesioni del piccolo sono Pt_5
le seguenti: il parto prematuro è, ovviamente, un'anomalia. Nascere a 32 settimane non è normale, poiché normalmente si nasce circa due mesi più tardi. Spesso non si evidenzia una causa, ma ciò non significa che essa non vi sia! Sta di fatto che la cartella clinica è assai povera di informazioni. Ad esempio, spesso sono in gioco fatti infettivi;
nella valutazione ex post, è giocoforza attenersi alla documentazione in atti ed in base ad essa fare ragionamenti logici. E' chiaro che la paziente è afferita a con una patologia in atto, la cui genesi non è certo attribuibile ai Parte_8
medici di quella struttura. In sintesi, si deve ritenere che vi fosse una patologia alla base del parto prematuro, che, con ragionevole probabilità, ha influito sul benessere fetale. Sappiamo che i sanitari di hanno provveduto alla visita Parte_8
ginecologica ed alla somministrazione di una fiala di da 12 mg e.v. in bolo CP_4
+ vasosuprina al fine di posticipare il parto proprio per il tempo necessario a instaurare una terapia per la profilassi delle complicanze più temute nel neonato pretermine. Pur se somministrata la terapia cortisonica, al fine di indurre la maturazione polmonare del feto, si è instaurata una sofferenza fetale che ha indotto i sanitari di ad operare la paziente in Urgenza. La degenza della Parte_8
paziente è durata 4 ore e mezzo. Esistono innegabili carenze assistenziali, ampiamente descritte, ma comunque un certo tempo era necessario per l'inquadramento della paziente e per studiare il caso in esame;
poi di fronte ad una complicazione si è deciso per un intervento di taglio cesareo in urgenza ed anche in condizione di urgenza, e' necessario un tempo organizzativo di almeno 30 minuti;
altri minuti sono necessari per l 'estrazione del feto. Il neonato è nato con evidente insufficienza respiratoria, solo parzialmente compensata dall' intubazione e presentava pneumotorace. Quindi, a parte qualsiasi considerazione statistica, è ovvio che, in questo specifico caso, il neonato prematuro ha avuto problemi di adattamento alla vita postnatale. Questi ultimi si manifestano diversamente nei vari soggetti;
in questo caso, hanno inciso sul determinismo della patologia neurologica e quindi sulla manifestazione della paralisi cerebrale infantile. Pertanto, in questo caso la quota parte dovuta alla prematurità è significativa e si è espressa con l'insufficienza respiratoria, poiché l'immaturità più pericolosa per un neonato, come è ovvio, è quella respiratoria: in utero l'ossigeno viene fornito dalla placenta, dopo la nascita il feto deve attivare i suoi propri polmoni. Lo sviluppo polmonare è considerato completo solo dalla 34 settimana;
questo è il motivo per cui un neonato prematuro ha un rischio più elevato di sviluppare conseguenze a breve e lungo termine (se sopravvissuti) se nati in epoche gestazionali precoci (< = 32 settimane). Tali sequele sono rappresentate dalla sindrome da distress respiratorio (RDS), dalla leucomalacia periventricolare, dall'emorragia intraventricolare (IVH) e periventricolare (PVH) e dall'enterocolite necrotizzante (NEC), responsabili di disfunzioni polmonari, problemi dello sviluppo somatico e neuropsico-motorio, disturbi cognitivi e deficit del visus... Questi sono i motivi, che NEL CASO DI
SPECIE, mi hanno spinto a conferire alla prematurità un ruolo determinante nella manifestazione della paralisi cerebrale infantile attribuendo una percentuale del 35 -
40% in conformità con il lavoro scientifico di e coll. secondo cui se un CP_10
neonato PREMATURO con un peso < a 1500 g ha la possibilità di sviluppare fino al
60% encefalopatia ipossico-ischemica, un neonato PREMATURO con peso di 1850 avrebbe avuto statisticamente una percentuale più bassa. Quindi l'ipossia fetale causalmente riconducibile all'operato dei sanitari di dovrà sommarsi Parte_8
alla sofferenza perinatale subentrata durante il ricovero per la quale i sanitari di hanno dovuto agire con un taglio cesareo di urgenza, ed alla sofferenza Parte_8
postnatale da insufficienza respiratoria anch'essa indipendente dall'operato dei sanitari e conseguente solo alla prematurità del neonato ed all'impossibilità di attendere il tempo necessario affinché la terapia cortisonica facesse il suo corso portando a maturazione i polmoni del feto. L'insieme di tutti questi fattori ha indotto la leucomalacia ventricolare e la conseguente paralisi cerebrale infantile di cui il piccolo risulta affetto”(cfr., all'uopo, le note di chiarimenti alla relazione di Pt_5
Consulenza Tecnica d'Ufficio, depositate, con modalità telematica, in data 12 febbraio 2018, alle pagg. 5 - 6). In estrema sintesi, l'ausiliario ha ritenuto che le specificità del caso sottoposto al suo esame fossero idonee a giustificare una maggiore valorizzazione dello stato di prematurità, in considerazione anche del concreto svolgimento dei fatti. Infatti, mutuando quanto affermato dal Consulente
Tecnico d'Ufficio, tanto farebbe propendere per una applicazione non così rigorosa delle percentuali probabilistico - statistiche estrapolate dagli studi, anche molto specifici, operati dagli esperti con riguardo alle patologie ed alle conseguenze dannose analizzate nel caso di specie. 40. - Successivamente, all'udienza del 26 marzo 2018, veniva assegnato specifico termine all'ausiliario, per rendere chiarimenti scritti con riferimento a quanto rilevato dal Giudice nell'ordinanza in data 28 giugno 2017. Con note di chiarimenti depositate in Cancelleria, con modalità telematica, in data 20 luglio 2018, il Consulente Tecnico d'Ufficio ha ulteriormente approfondito quanto già precedentemente analizzato, evidenziando in particolare quanto segue: “A tal uopo, val la pena segnalare che la più aggiornata bibliografia sull'argomento dimostra in maniera chiara che l'asfissia cerebrale neonatale si determina con assai maggior frequenza nelle fasi antecedenti alla gravidanza, atteso che secondo la più autorevole letteratura scientifica sull'argomento ben il 75% dei danni cerebrali neonatali si realizzano nel secondo o all'inizio del terzo trimestre di gravidanza e quindi configurano un'encefalopatia antepartum e non intrapartum. Ciò precisato, risulta opportuno ricordare che gli studi recenti sull'argomento hanno evidenziato 2 quadri fondamentali di lesione cerebrale: a) lesione ipossica delle strutture profonde (matrice germinale e gangli della base) del cervello immaturo che provoca la paralisi cerebrale nel feto prematuro e nel neonato pretermine;
b) lesione ipossica della corteccia cerebrale
(sostanza grigia superficiale) del cervello maturo, che provoca la disabilità con ritardo mentale, epilessia e cecità nel feto a termine e nel travaglio di parto.
L'ipossia della corteccia cerebrale nel feto a termine e nel travaglio di parto non può estendersi, per ragioni anatomiche, alle strutture profonde del cervello e non può perciò provocare una paralisi cerebrale. All'opposto, l'ipossia delle strutture profonde del cervello (paralisi cerebrale) quando è grave si può estendere alla corteccia cerebrale e condurre in aggiunta alla paralisi cerebrale la disabilità con ritardo mentale... Il diverso quadro clinico mostrato dal nascituro è quindi imputabile alla differente localizzazione del danno ipossico: l'interessamento delle strutture cerebrali profonde (matrice germinale, gangli della base e tessuto periventricolare) sarà responsabile dei disordini della motilità e della coordinazione motoria;
diversamente, il coinvolgimento della corteccia si esprimerà, a seconda delle circonvoluzioni encefaliche colpite dal danno ipossico, con deficit intellettivi, ritardo mentale, psicopatie, paralisi, disturbi visivi, uditivi, foniatrici, alterazione della sensibilità tattile, etc. La sede profonda della lesione ipossica nella paralisi cerebrale è determinata dal concorso di 3 fattori biologici, tutti condizionati dall'epoca di gravidanza e rappresentati dalla presenza della matrice germinale, dalla rapida organogenesi delle strutture profonde e dall'aumento della vascolarizzazione. Successivamente, dopo la 35a settimana di gestazione, il rapido ed intensivo processo di maturazione delle formazioni nervose e la simultanea estensiva distribuzione della vascolarizzazione migrano verso la corteccia, che quindi diviene sede d'azione specifica di un insulto ipossico (Towbin, 1999). Nella paralisi cerebrale il danno ipossico si localizza elettivamente nelle strutture profonde e soprattutto nella matrice germinale. Formulare una diagnosi di paralisi cerebrale equivale a suggerire un marcatore del tempo, una sorta di orologio calendario (a time marker) che consente di stabilire in un neonato a termine che la lesione del cervello si è prodotta settimane o mesi prima del parto (Towbin, 1999). Questi dati di tipo fisiopatologico depongono quindi per il fatto che la patologia a localizzazione cerebrale nel feto pretermine e a termine è il fattore più importante di danno a distanza, patologia condizionata da anomalie circolatorie di varia eziologia
(geniche, cromosomiche, virali) insorte prima della nascita, sia da parto spontaneo per le vie naturali, sia da taglio cesareo.”. In buona sostanza, valorizzando il dato che in questa sede maggiormente interessa, la presenza di lesione ipossica della struttura profonda del cervello funge da “marcatore del tempo, una sorta di orologio calendario (a time marker) che consente di stabilire in un neonato a termine che la lesione del cervello si è prodotta settimane o mesi prima del parto (Towbin, 1999)”...
In tale prospettiva, il riscontro operato dal Consulente Tecnico d'Ufficio circa le condizioni del minore darebbe piena conferma di una Parte_5
circostanza: le lesioni occorse al medesimo sarebbero coerenti con il suo stato di prematurità. All'uopo, infatti, l'ausiliario ha testualmente affermato: “Tra l'altro il piccolo ha manifestato una disabilità solo motoria a dimostrazione del fatto Pt_5
che si è verificata una lesione ipossica delle strutture profonde (matrice germinale e gangli della base) del cervello di un neonato pretermine.” (cfr., all'uopo la nota di chiarimenti depositata in Cancelleria, con modalità telematica, in data 20 luglio
2018, alla pag. 4). Dunque, le lesioni riscontrate a carico del minore, sarebbero da qualificarsi alla stregua di lesioni ipossiche della struttura profonda del cervello che, come evidenziato e chiarito dall'ausiliario, possono originarsi a condizione che il feto/nascituro/neonato abbia un'età inferiore alle 35 (trentacinque) settimane, mentre le lesioni alla corteccia cerebrale risulterebbero suscettibili di prodursi solo successivamente alla trentacinquesima settimana di gestazione. Orbene, se è certamente vero che, al momento del parto il minore era entrato Parte_5
nella trentaduesima settimana di gestazione, risulta nondimeno altrettanto innegabile come l'affermazione secondo cui “il piccolo ha manifestato una disabilità solo Pt_5
motoria a dimostrazione del fatto che si è verificata una lesione ipossica delle strutture profonde (matrice germinale e gangli della base) del cervello di un neonato pretermine” si ponga in contrasto con quanto evidenziato dallo stesso ausiliario nell'ambito della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in
Cancelleria in data 15 dicembre 2014 e secondo cui il predetto minore, oltre ad aver mostrato, fin dalla nascita, un'encefalopatia epilettogena (con necessità di specifica terapia fino al mese di settembre dell'anno 2009: cfr., all'uopo, la suddetta relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio, alla pag. 24), ebbe a subire anche un ritardo dello sviluppo psichico di media entità, poi esitato in un ritardo mentale di grado medio
(cfr., all'uopo, sempre la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in
Cancelleria in data 15 dicembre 2014, alla pag. 29). Tale quadro menomativa risulta, dunque, non suscettibile di essere ascritto allo stato di prematurità del feto, trattandosi, con tutta evidenza (e stando a quanto affermato dallo stesso ausiliario), di danni riconducibili ad insulti a carico della corteccia cerebrale che possono realizzarsi solo a partire dalla trentacinquesima settimana di gestazione. È appena il caso di sottolineare, infatti, come, alla pag. 2 - 3 della nota di chiarimenti alla
Consulenza Tecnica d'Ufficio sopra menzionata, l'ausiliario avesse espressamente evidenziato che, mentre le lesioni ipossiche delle strutture profonde del cervello immaturo provocano la paralisi cerebrale nel feto prematuro e nel neonato pretermine, le lesioni ipossiche della corteccia cerebrale (cioè della sostanza grigia superficiale) del cervello maturo, provocano disabilità connotate, tra l'altro, da ritardo mentale ed epilessia, nel feto a termine e nel travaglio di parto. In altri termini, il Consulente Tecnico d'Ufficio non ha fornito adeguata spiegazione delle ragioni per cui, ai fini della valutazione circa l'incidenza dello stato di prematurità fetale sul danno subito dal minore , abbia ritenuto di valorizzare Parte_5
esclusivamente il dato dei disordini di tipo motorio da cui il predetto è risultato essere affetto, a fronte di specifici dati anamnestici dai quali emergeva (secondo quanto evidenziato dallo stesso ausiliario nella relazione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 15 dicembre 2014) un quadro menomativo
– consistente in encefalopatia epilettogena e ritardo mentale – suscettibile di trovare giustificazione anche alla stregua di insulti ipossici verificatisi a carico delle strutture cerebrali di tipo superficiale e che, peraltro, risultava incompatibile con l'epoca gestazionale del feto (trentaduesima settimana), atteso che – come affermato sempre dal Consulente Tecnico d'Ufficio - “Successivamente, dopo la 35a settimana di gestazione, il rapido ed intensivo processo di maturazione delle formazioni nervose e la simultanea estensiva distribuzione della vascolarizzazione migrano verso la corteccia, che quindi diviene sede d'azione specifica di un insulto ipossico” (cfr., all'uopo, la nota di chiarimenti depositata in Cancelleria, con modalità telematica, in data 20 luglio 2018, alla pag. 3). Risultano, pertanto, insuperate le contraddizioni valutative operate dall'ausiliario, allorquando riconduce un'ingiustificata incidenza causale alla naturale condizione di prematurità del nascituro, a fronte della circostanza (valorizzata dal medesimo ausiliario nell'elaborato peritale) per la quale “non si ritiene possibile imputare come unica causa delle gravi sequele riscontrate nel piccolo , la sola prematurità Parte_5
alla 32^ settimana anche in considerazione del fatto che è altamente probabile che durante il travaglio di parto si sia innescata una sofferenza fetale che abbia portato i sanitari dell' ad intervenire d'urgenza mediante taglio Controparte_6
cesareo.”. In questa prospettiva, le precisazioni ed i chiarimenti offerti dall'ausiliario si sono rivelati non del tutto conferenti, sebbene abbiano comunque contribuito a ricostruire in maniera più definita la relazione tra la tipologia di lesioni in questione ed età del prematuro. 41. - È evidente, dunque, come, alla stregua di tali affermazioni, la valutazione, operata dall'ausiliario, alla pag. 30 della relazione di
Consulenza Tecnico d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 15 dicembre 2014 e ribadita nei successivi chiarimenti resi, secondo cui lo stato di prematurità del feto avrebbe influito in maniera piuttosto elevata – pari, secondo il consulente, a circa il
35% (trentacinque percento) – 40% (quaranta percento) – sull'insorgenza dell'encefalopatia ipossico – ischemica, risulti, senza dubbio, eccessiva ed in contrasto con l'affermazione, già sopra riportata, secondo cui “Il rischio di handicap grave tra i neonati sopravvissuti dopo parto pretermine è strettamente legato all'epoca gestazionale al parto essendo di circa il 65% per quelli nati prima della
23^ settimana e meno del 10% per quelli nati prima della 30^ settimana.”. 42. - Del resto, la suddetta valutazione risulta essere stata operata dall'ausiliario, secondo quanto dal medesimo riferito sempre alla pag. 30 della relazione di Consulenza
Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 15 dicembre 2014, in base ad una pubblicazione scientifica contenuta negli Annali dell'Istituto Superiore di Sanità del
2001, volume 37, n. 4, denominata “Encefalopatia ipossico-ischemica nel neonato”....Orbene, se è certamente vero che da tale lavoro ... è possibile desumere l'affermazione – parimenti riportata dal Consulente Tecnico d'Ufficio alla pag. 30 dell'elaborato peritale – secondo cui “l'incidenza stimata di encefalopatia ipossico- ischemica è di circa 1-2/1000 nati a termine e FINO al 60% per i prematuri con peso
< a 1500 g.”, risulta nondimeno altrettanto innegabile come, in alcun passaggio di tale pubblicazione siano contenute affermazioni suscettibili di giustificare la valutazione operata dall'ausiliario ed in base alla quale in un neonato pretermine tardivo (trentadue settimane) con peso alla nascita di 1.850 … grammi, le probabilità di sviluppare un'encefalopatia ipossico – ischemica potrebbero essere stimate intorno al 35% (trentacinque percento) – 40% (quaranta percento). Al contrario, la pubblicazione scientifica di cui si tratta contiene un paragrafo specificamente dedicato alla leucomalacia periventricolare nei neonati pretermine in cui testualmente si legge “L'incidenza della leucomalacia periventricolare non è nota. Anche se una percentuale variabile tra il 25 e il 75% dei neonati con peso molto basso alla nascita (VLBW) che muoiono hanno lesioni leucomalaciche riscontrate al tavolo autoptico, l'incidenza tra i sopravvissuti, stimata tra il 5 e 10%, non è certa. Infatti, studi comparativi tra ecografie cerebrali transfontanellari e autopsie hanno dimostrato che solo il 30-40% delle lesioni leucomalaciche sono diagnosticate prima del decesso.”. Tali affermazioni risultano, infatti, pur nell'incertezza che le connota, sostanzialmente in contrasto con la valutazione operata dall'ausiliario di questo giudice [e secondo cui lo stato di prematurità del feto avrebbe influito in maniera piuttosto elevata – pari, secondo il consulente, a circa il 35% (trentacinque percento) – 40% (quaranta percento) – sull'insorgenza dell'encefalopatia ipossico – ischemica] ed in linea, invece, con l'affermazione contenuta nella pag. 25 dell'elaborato peritale e secondo cui “Il rischio di handicap grave tra i neonati sopravvissuti dopo parto pretermine è strettamente legato all'epoca gestazionale al parto essendo di circa il 65% per quelli nati prima della
23^ settimana e meno del 10% per quelli nati prima della 30^ settimana.”. 44. – Del resto, è appena il caso di evidenziare come questo giudice, mediante l'ordinanza del 28 giugno 2017, aveva disposto che l'ausiliario dott.ssa fornisse Persona_2
specifica indicazione in ordine a “quale fosse, alla stregua della letteratura medico scientifica nazionale ed internazionale dell'epoca (anno 1998), il tasso di incidenza statistico - probabilistica della leucomalacia periventricolare a carico dei neonati pretermine con un'età gestazionale pari a trentadue settimane e con un peso notevolmente superiore a 1.500 (millecinquecento) chilogrammi, indipendentemente dalla insorgenza di insulti tipo ipossico e/o ischemico”. Nondimeno, la nota di chiarimenti alla Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria, con modalità telematica, in data 20 luglio 2018, dalla dott.ssa , non ha Persona_2
tenuto minimamente conto di tale quesito, né ha fornito specifiche indicazioni ulteriori rispetto a quanto già affermato nella precedente nota di chiarimenti del 12 febbraio 2018, in cui la predetta ausiliaria aveva già sostanzialmente ammesso la sostanziale carenza, nell'ambito della letteratura medico - scientifica concernente le questioni sopra esaminate, di indicazioni statistiche univoche e suscettibili di essere utilizzate con specifico riguardo alla fattispecie in esame (cfr., all'uopo, la nota di chiarimenti depositata in Cancelleria, con modalità telematica, in data 12 febbraio
2018). 45. - Alla stregua delle considerazioni finora sviluppate [e, in particolare, dimostrative di come l'incidenza della leucomalacia periventricolare sui bambini nati pretermine (prima della trentesima settimana) e sopravvissuti, si attesti all'interno di un intervallo ricompreso tra il 5% (cinque percento) ed il 10% (dieci percento)], questo giudice reputa, dunque, maggiormente aderente alla fattispecie in esame ritenere che lo stato di prematurità del feto possa aver assunto, sulle lesioni patite dal minore , incidenza in misura non superiore al 7% (sette Parte_5
percento), dovendosi necessariamente tenere conto anche del fatto che la nascita del predetto ebbe a verificarsi alla trentaduesima settimana di gestazione (e, dunque, ben oltre la trentesima settimana) e che il peso alla nascita era pari a 1.850 … grammi, dunque notevolmente superiore a 1.500 … grammi e sostanzialmente prossimo ai 2
(due) chilogrammi. Dunque, sono proprio le specificità del caso, collocate nello spettro probabilistico sopra indicato, che inducono questo giudice a non poter condividere la valutazione operata dall'ausiliario circa la misura dell'incidenza causale dello stato di prematurità del feto. 46. - Del resto, la più avvertita dottrina processualcivilistica (facente capo ad Autori che il divieto contenuto nell'art. 118, comma secondo, disp. att. cod. proc. civ., impedisce tuttavia di citare mediante indicazione nominativa), ha chiarito come il divieto di ricorso alla scienza privata del giudice, implicitamente suscettibile di essere desunto dall'art. 115, comma secondo, cod. proc. civ., il quale impedisce al giudice di acquisire la conoscenza di fatti obiettivi al di fuori del processo, non gli impedisce di certo di acquisire autonomamente la conoscenza di regole, principi o formule delle arti o delle scienze, da utilizzare nel processo. Parimenti, l'art. 115, comma secondo, cod. proc. civ., vieta (implicitamente) al giudice di porre a fondamento della decisione nozioni di fatto che non rientrino nella comune esperienza, ma tale divieto concerne esclusivamente i cd. “fatti semplici” (cioè concretamente accaduti), e non certo le
“leges artis” di discipline scientifiche (come, ad esempio, la chimica, la meccanica e la medicina). Anche la giurisprudenza di legittimità, infine, si è espressa nel senso di ritenere che “Il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, ma può ben fare ricorso alle conoscenze specialistiche che abbia acquisito direttamente attraverso studi o ricerche personali.” … 47. …con conseguente riduzione, in misura pari al 7% (sette percento), dell'ammontare risarcitorio che sarà liquidato in favore del minore . 48. - Ciò posto, trattandosi di lesioni suscettibili di Parte_5
rientrare nel novero delle cosiddette “macropermanenti”, questo giudicante ritiene applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati dal
Tribunale di Napoli, i quali, peraltro, com'è noto, sono mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano con riguardo all'anno 2018. 49. … -
Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 70% (settanta percento), questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione del fatto che, per il minore , il momento Parte_5
dell'evento lesivo ebbe sostanzialmente a coincidere con quello della sua nascita (e, dunque, ancor prima che il predetto compisse un anno di vita), ritiene di determinare il “quantum debeatur”, all'attualità, per l'invalidità permanente, nella somma di €.
803.888,00, corrispondente a quella suscettibile di essere riconosciuta, per tale percentuale di invalidità permanente, in favore di un bambino che abbia già compiuto un anno di vita. 51. - Inoltre, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, in astratto ed ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. in relazione all'art. 185 c. p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, tuttavia, risulta già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (… Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, fondate su una sapiente applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità, lasciano salva (ed, anzi, addirittura espressamente contemplano) la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione …
Nella specie, dalla relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in
Cancelleria in data 15 dicembre 2014 (logicamente argomentata e pienamente condivisa da questo giudice, con l'unica eccezione del profilo di cui si è già sopra ampiamente detto) è emersa la particolare gravità degli esiti lesivi scaturiti dall'encefalopatia ipossico-ischemica subita dal minore … Parte_5
“Allo stato il minore è affetto dai seguenti esiti anatomo-patologici: Parte_5
Grave deficit motorio in soggetto con paralisi cerebrale infantile da esiti di encefalopatia anossica perinatale determinante ritardo nello sviluppo psichico di media entità e tetraparesi spastica caratterizzata da ipertonicità dei muscoli del tronco e degli arti inferiori (mentre gli arti superiori sono pressoché normali), retrazioni muscolo tendinee a carico delle articolazioni coxo-femorali e delle ginocchia (trattate chirurgicamente), deformità articolari (piedi), scoliosi, in attuale trattamento fisioterapico. Si fa presente che allo stato il minore non presenta disturbi sfinterici, presenta un ritardo mentale di media entità, l'eloquio è comprensibile, è in grado di interagire con le persone e con l'ambiente circostante e non risulta più in terapia con antiepilettici da diversi anni, manifesta una dipendenza parziale da terzi nell'attuazione degli atti quotidiani della vita: si precisa che ha acquisito una buona autonomia in carrozzina, essendo in grado di spingersi autonomamente e non presenta particolari disabilità manuali. Si ritiene, di conseguenza possibile un recupero funzionale, seppur parziale, nel tempo.”). Tenendo conto di tale gravità,
l'ausiliario del giudice ha concluso affermando che: “Tali postumi potranno essere quantificati – sulla base dei più accreditati e recenti riferimenti tabellari utilizzati in ambito medico – legale … con un tasso percentuale intorno al settanta percento
(70%) comprensivo anche delle ripercussioni socio – relazionali sul minore.” (cfr., all'uopo, sempre la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in
Cancelleria in data 15 dicembre 2014, alla pag. 40) con la conseguenza che gli aspetti dinamico relazionali sono da ritenersi già inclusi nella percentuale di invalidità permanente riconosciuta a carico del minore da parte del Consulente
Tecnico d'Ufficio … Peraltro la particolare gravità delle lesioni patite dal minore, benché tenute nella debita considerazione dall'ausiliario di questo giudice ai fini della determinazione della percentuale di invalidità permanente, comporta, senza dubbio alcuno, la necessità di riconoscere, a titolo risarcitorio, anche gli aspetti di sofferenza soggettiva certamente suscettibili di derivare dal nocumento di cui si tratta. Del resto, è proprio l'ausiliario di questo giudice che, nella suddetta relazione, ha espressamente affermato la necessità di una valutazione “a parte” del “danno morale comprensivo delle accreditabili ripercussioni psichiche che un danno del genere può determinare in un soggetto molto giovane, in fase di crescita.” (cfr., all'uopo, la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 15 dicembre 2014, alla pag. 40). Tale conclusione risulta, peraltro, in linea con i recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, … … Pur in difetto di specifica attività istruttoria sul punto, infatti, questo giudicante ritiene di procedere all'accertamento in via presuntiva della sussistenza della sofferenza soggettiva.
Pertanto, in considerazione delle limitazioni subite con riguardo alla vita di relazione ed alla conseguente sensazione di sofferenza provata, soprattutto per un bambino che ha dovuto convivere con il proprio “handicap” fin dai primi momenti della sua vita, può fondarsi il riconoscimento di tale componente del danno non patrimoniale. Occorre, invero, evidenziare come, per effetto degli esiti lesivi residuati a carico del minore , quest'ultimo non possa esprimere Parte_5
appieno la propria personalità e svilupparla, essendo notevolmente limitata la sua capacità di relazione con il mondo esterno. In particolare, rilevano, tra l'altro, il ritardo mentale di media entità, lo strabismo convergente, nonché l'inadeguato controllo dei muscoli del tronco e degli arti inferiori derivante dalla tetraparesi spastica e la (anche conseguente) parziale dipendenza da terzi nel compimento degli atti della vita quotidiana. In altri termini, molteplici aspetti della vita del minore nell'ambito di buona parte delle aree all'interno delle quali l'individuo esplica – anche in prospettiva futura (e, dunque, tenendo conto altresì dell'evoluzione e del conseguente raggiungimento dell'età adulta) - la propria personalità (affetti, famiglia, lavoro e partecipazione sociale, scuola, arte, scienza, poesia, cultura, svago, giochi, vacanza e ambiente) risultano notevolmente compromessi, con conseguente possibilità di affermare la configurabilità, nel caso di specie, di una sofferenza soggettiva di elevata intensità (proprio nei sensi affermati dalla recente giurisprudenza di legittimità e, cioè: dolore dell'animo per la propria vicenda umana;
vergogna per la propria situazione psicofisica e – conseguente - disistima di sé, anche a seguito dell'inevitabile confronto con gli altri;
paura per il proprio futuro;
disperazione per le notevoli difficoltà incontrate nell'agire quotidiano), tali da giustificare un aumento della liquidazione già sopra operata. 57. - Sotto tale profilo (quello, cioè, della sofferenza soggettiva), deve essere evidenziato che il giovane ha mostrato una buona capacità di comprensione, come Parte_5
evidenziato nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 15 dicembre 2014 (cfr., in particolare, la suddetta relazione alla pag. 10, laddove testualmente si legge, tra l'altro: “Appare disponibile al colloquio e risponde alle domande poste dall'interlocutore mostrando una buona capacità di comprensione.”), con conseguente buona capacità anche percettiva degli stimoli esterni, tanto da riuscire ad interagire con l'ambiente che lo circonda. In tale ottica, dunque, può senz'altro ritenersi che il predetto sia in grado di provare sofferenza
(intesa empiricamente) per la propria condizione e sia tragicamente destinato a provare questa sofferenza in modo rilevante per tutti i giorni della propria vita anche a causa dei numerosi trattamenti medici cui è stato sottoposto. Del resto, tale conclusione risulta confortata anche dalla documentazione prodotta in giudizio dalla difesa degli attori (cfr., all'uopo, i docc. contrassegnati dal numero “82.” dell'indice
– foliario relativo alla produzione di parte attrice) e che comprovano anche l'avvenuta sottoposizione del minore a sedute di consulenza psicologica nell'anno
2011. 58. - L'intensità di tale sofferenza e la sua (verosimile) persistenza nel tempo giustificano un aumento della liquidazione del danno non patrimoniale. Valutando, quindi, anche tale “voce” di danno e tenendo conto del grado assunto dalle lesioni patite dal minore , il danno non patrimoniale (nelle componenti Parte_5
del danno biologico, già “ex se” comprensivo del danno alla vita di relazione, e del danno da sofferenza morale soggettiva) può essere liquidato, in via equitativa, riconoscendo un appesantimento della somma già sopra indicata nell'importo di €.
803.888,00 … nella misura del 15% (quindici percento) della stessa, in conformità, dunque, con quanto previsto dalle tabelle predisposte dall'Osservatorio per la
Giustizia Civile di Milano con riguardo all'anno 2018 che contemplano, infatti, per un'invalidità permanente pari al 70% (settanta percento), la possibilità di un appesantimento a scopo di personalizzazione, fino ad un massimo complessivamente pari al 25% (venticinque percento) dei valori medi relativi al danno non patrimoniale. 60. - In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, agli attori sigg. e , quali genitori del Controparte_1 Parte_4
minore , deve essere riconosciuto, a titolo di risarcimento danni, Parte_5
l'importo complessivo di €. 924.471,00 … scaturente dalla della sommatoria delle voci di danno già sopra indicate e liquidate all'attualità. Nondimeno, da tale importo deve essere detratta, per le ragioni già sopra ampiamente chiarite, una percentuale pari al 7% (sette percento) del medesimo, così pervenendosi alla somma di €. 859.758,00 … Gli attori hanno reclamato altresì il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di lavoro e guadagno. Al riguardo, non sembra potersi dubitare del fatto che la gravità della patologia riportata dal minore comprometta in maniera notevole la Parte_5
possibilità di ingresso del medesimo nel mondo del lavoro. Pertanto, è configurabile una compromissione della sua capacità di guadagno che può essere stimata in misura pari alla percentuale di invalidità permanente residuata a carico del predetto e, quindi, al 70% (settanta percento). Questo danno deve essere liquidato facendo ricorso alla prova presuntiva ed, in particolare, attraverso una prognosi finalizzata all'accertamento della futura attività occupazionale della minore, basata su presunzioni ricollegabili al suo contesto familiare e sociale, nonché agli orientamenti che tale contesto avrebbe potuto ingenerare nella stessa, con la precisazione però che “in assenza di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti, (e, perciò, del possibile ricorso alla prova presuntiva), la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale” … Nel caso di specie, mancando qualsivoglia allegazione con riguardo ai futuri orientamenti occupazionali del minore danneggiato, deve quindi farsi ricorso al criterio base del triplo della pensione sociale [attualmente pari ad €. 5.954,00 (… come previsto dall'art. 137, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. L'importo complessivo che ne scaturisce, pari alla somma annua di €. 17.862,00 (… deve essere capitalizzato avendo riguardo a tutta la vita lavorativa futura del minore Parte_5
. A tal fine possono essere utilizzati i coefficienti per la costituzione delle
[...]
rendite vitalizie previsti dal Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1403 (idonei ad esprimere il valore capitale di un rendita vitalizia i cui ratei annui siano corrispondenti alla aliquota di reddito perduta dal danneggiato), escludendo, però, qualsiasi forma di decurtazione a titolo di scarto tra la vita media, su cui sono modulati i coefficienti su indicati, e l'età lavorativa media di un uomo, e ciò tenuto conto dell'innalzamento della vita media e dell'età lavorativa rispetto ai dati considerati dalle tabelle previste in tale provvedimento normativo (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15738). Questo giudice, infatti, non sconosce il fatto che, come del resto osservato anche in comparsa conclusionale dalla difesa dell'attore, la tabella allegata al R. D. 9 ottobre 1922, n. 1403 sia stata realizzata utilizzando i parametri di sopravvivenza della popolazione italiana riferiti al primo decennio del 1900. È evidente, infatti, che la vita media negli ultimi cento anni sia decisamente aumentata. Pertanto, al fine di effettuare una capitalizzazione con valori che risultino più vicini a quelli che potrebbero ottenersi utilizzando dati riferibili alla vita media attuale, appare equo eliminare del tutto la sottrazione con la percentuale di scarto tra la vita lavorativa e la vita fisica. 64. - Pertanto, applicando il coefficiente base previsto dalle suddette tabelle (19,077) e tenuto conto che il quadro menomativo residuato a carico del minore è di gravità tale da renderlo incapace allo svolgimento di attività lavorativa in misura pari al 70% (settanta percento), si ha un importo complessivo di €. 238.527,36 … Tale importo, in quanto espressivo del valore di una rendita futura che sarebbe stata percepita solo a partire dall'ingresso del danneggiato nel mondo lavorativo, deve essere attualizzato attraverso i coefficienti di capitalizzazione anticipata (che consentono la detrazione del montante di anticipazione: cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1215). In particolare, ipotizzando (secondo l'”id quod plerumque accidit” ed a fronte della rilevata carenza di allegazioni su possibili percorsi di studio del giovane Parte_5
) un ingresso nel mondo del lavoro all'età di 22 (ventidue) anni, si può
[...]
presumere che il minore avrebbe iniziato a percepire un reddito da attività lavorativa tra un (1) anno e quindi il danno patrimoniale dallo stesso subito deve essere attualizzato mediante detrazione dello 0,8% (zero virgola otto percento)
[corrispondente a un anno di interessi legali da decurtare (in ragione dell'anticipata liquidazione di cui il creditore fruisce) calcolati tenendo conto dell'attuale saggio di interessi come risultante dal Decreto del Ministro dell'Economia del 12 dicembre
2018], risultando così pari ad €. 236.619,00 … in cifra tonda. 65. - Parimenti condivisibili risultano le considerazioni sviluppate, dalla difesa degli attori sigg.
e , in proprio e quali genitori del Controparte_1 Parte_4 minore nel capoverso contrassegnato dal numero “98.” alle Parte_5
pagg. 22 e 23 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. È senz'altro ragionevole, infatti, ritenere che, proprio alla stregua delle osservazioni sviluppate dal predetto ausiliario nella pag. 39 della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 15 dicembre 2014 (secondo cui il minore
“manifesta una dipendenza parziale da terzi nell'attuazione Parte_5
degli atti quotidiani della vita”), il giovane , una volta raggiunta Parte_5
l'età adulta (e, dunque, allorquando, non potrà, anche in ragione del naturale evolversi della vita umana, fare più affidamento sull'assistenza dei genitori e dei componenti della propria famiglia nucleare), dovrà destinare una parte non esigua delle proprie sostanze al soddisfacimento di esigenze di assistenza generica che, inevitabilmente, verranno in rilievo a causa dell'invalidità permanente da cui il medesimo è affetto. 66. - Ai fini della quantificazione di tali perdite patrimoniali, giova, ancora una volta, evidenziare come, dalla relazione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 15 dicembre 2014, emerga, in maniera piuttosto chiara, che: “allo stato il minore non presenta disturbi sfinterici, presenta un ritardo mentale di media entità, l'eloquio è comprensibile, è in grado di interagire con le persone e con l'ambiente circostante e non risulta più in terapia con antiepilettici da diversi anni, manifesta una dipendenza parziale da terzi nell'attuazione degli atti quotidiani della vita: si precisa che ha acquisito una buona autonomia in carrozzina, essendo in grado di spingersi autonomamente e non presenta particolari disabilità manuali. Si ritiene, di conseguenza possibile un recupero funzionale, seppur parziale, nel tempo.”. È, peraltro, appena il caso di chiarire come rispetto al complesso di menomazioni acclarato a carico del giovane alcuna incidenza possa avere l'eventuale ammissione a Parte_5
trattamenti previdenziali, atteso che dal quadro sopra tratteggiato emerge un soggetto che avrà bisogno, per tutta la sua vita dell'aiuto di un terzo per lo svolgimento di parte delle funzioni quotidiane sia nell'ambiente domestico che nell'ambiente esterno. 67. - Pertanto, tenuto conto del menzionato quadro menomativo e della conseguente tipologia di assistenza necessaria in relazione a quest'ultimo, in considerazione dell'aspettativa di vita media degli individui di sesso maschile (circa ottanta anni), può senz'altro riconoscersi, mediante la realizzazione di una liquidazione da operarsi necessariamente in via equitativa (art. 1226 cod. civ.), una quantificazione pari all'importo complessivo di €. 20.000,00 (euro ventimila/00) annui, che dovranno essere, presumibilmente, destinati dal danneggiato al soddisfacimento delle esigenze relative al proprio accudimento ed assistenza ai fini dello svolgimento di parte delle funzioni quotidiane sia nell'ambiente domestico che nell'ambiente esterno. Ne deriva, pertanto, la quantificazione complessiva di tale “voce” di danno nell'importo di €. 1.160.000,00
… sì che, potendosi presumere che il minore avrebbe iniziato a sostenere tali esborsi tra un (1) anno (cioè a far tempo dal compimento dei 22 anni di età), il danno patrimoniale dallo stesso subito deve essere attualizzato con il sistema della rendita temporanea annua al tasso medio dello 0,1% (zero virgola uno percento), mediante la medesima tipologia di decurtazione già sopra operata con riguardo al danno da perdita di capacità di lavoro e di guadagno. Si perviene così all'importo di €.
1.158.840,00 … 68. - Quindi il danno patrimoniale complessivamente subito dal minore deve essere quantificato nella somma complessiva di €. Parte_5
1.395.459,00 … Da tale importo dovrà essere detratta, per le ragioni già sopra ampiamente chiarite, una somma pari al 7% (sette percento) dello stesso, così pervenendosi alla somma di €. 1.297.776,00 … 69. - In conclusione, in favore degli attori sigg. e , quali genitori del Controparte_1 Parte_4
minore , deve essere riconosciuto un risarcimento complessivo Parte_5
(cioè risultano dalla sommatoria del danno non patrimoniale con le voci di danno patrimoniale), pari alla somma di €. 2.157.534,00 … 70. - Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed “ex multis”,
Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo
2000, n. 2796). 71. - Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta
[...]
al Controparte_6
pagamento, in favore degli attori sigg. e Controparte_1 Parte_4
quali genitori del minore , degli interessi al tasso
[...] Parte_5
legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data del 14 marzo 1998
(data di verificazione dell'illecito) sull'importo di €. 1.535.611,39, pari alla devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), alla data del 14 marzo
1998 - quale momento in cui gli effetti dannosi dell'illecito ebbero a stabilizzarsi – di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 14 marzo 1999, fino al momento della pubblicazione della presente decisione
(mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo. 72. - Pertanto, in favore degli attori sigg. e , quali genitori del minore Controparte_1 Parte_4
, deve essere liquidata la somma complessiva di €. 2.966.199,00 Parte_5
… in cifra tonda, atteso che, alla stregua dei criteri di calcolo già sopra indicati
[interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data del 14 marzo 1998 sull'importo di €. 1.535.611,39 … e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 14 marzo 1999, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo], gli interessi suddetti risultano di ammontare pari ad €. 808.664,87 … somma che va ad aggiungersi alla sorta capitale dovuta all'attualità (e comprensiva della rivalutazione monetaria), pari, come chiarito, ad €. 2.157.534,00(… all'attualità.
In definitiva ed alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, in favore degli attori sigg. e , quali genitori del Controparte_1 Parte_4
minore , deve essere liquidato, a titolo risarcitorio, l'importo Parte_5
complessivo di €. 2.966.199,00 …. 74. - Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto (art. 1284, comma primo, cod. civ.), ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030). Peraltro, è appena il caso di rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali
(compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, ….
- È orientamento pacifico e consolidato, nella giurisprudenza della Suprema Corte, quello secondo cui “Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale, a condizione che si tratti di lesioni seriamente invalidanti, giacché lesioni minime o prive di postumi non rendono configurabile una sofferenza psicologica inquadrabile nella nozione di danno morale.” (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2004, n. 10816….Nella specie, dunque, come si è visto, sussistono senz'altro le condizioni per il risarcimento del danno riflesso ai genitori in considerazione della tipologia ed entità del danno permanente subito dalla vittima primaria [pari al 70% (settanta percento)] che ne consente la riconducibilità alla categoria del cd. “macroleso” (Cass. civ., sez. un., 1° luglio 2002, n. 9556). Quindi, può senza dubbio essere individuato un danno non patrimoniale “iure proprio” dei prossimi congiunti della vittima, danno suscettibile di essere ricondotto alla categoria del danno morale di cui all'art. 2059 cod. civ., anche alla stregua dell'ampia interpretazione offerta dalle sentenze della Corte di legittimità del mese di novembre 2008. 76. - Nel caso di specie, come appare di tutta evidenza, il bene leso afferente la personalità e di rango costituzionale, deve essere individuato nel diritto a conservare e coltivare la relazione genitore - figlio e, quindi, a godere nel quotidiano di quell'insieme di relazioni a presidio delle quali si collocano gli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, fermo restando che, secondo la tassonomia approntata dalla
CA (sentenze 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828 e sostanzialmente portata a definitivo compimento dalle sentenze n. 26972, 26973, 26974 e 26975 delle sezioni unite dell'11 novembre 2008), in questa sede, oltre al profilo esterno della perdita della relazione parentale, non si può prescindere dal dare adeguata valutazione anche alla lesione di carattere interno connessa alla sofferenza patita per le gravi lesioni patite dalla minore. 77. -… - Rispetto alla sofferenza interna, il pregiudizio subito dagli attori può ritenersi connaturato all'evento lesioni patite dal minore, cosicché non è possibile dubitare a proposito dell'elevato grado di sofferenza legato al coinvolgimento del figlio in un evento dannoso quale quello oggi esame. In relazione all'alterazione del rapporto genitore – figlio [che, nella specie, è da ritenersi comunque di notevole entità, sebbene non prossima ad un vero e proprio annientamento di tale relazione parentale, risultando il minore Parte_5
affetto da menomazione valevoli a comprometterne le capacità di movimento (tetraparesi spastica) ed intellettive (ritardo mentale di grado medio), senza tuttavia impedirgli di parlare e di interagire con il mondo che lo circonda: cfr., al riguardo, la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 15 dicembre 2014, alla pag. 10, alla pag. 39, laddove testualmente si legge: “Allo stato il minore è affetto dai seguenti esiti anatomo-patologici: Grave Parte_5
deficit motorio in soggetto con paralisi cerebrale infantile da esiti di encefalopatia anossica perinatale determinante ritardo nello sviluppo psichico di media entità e tetraparesi spastica caratterizzata da ipertonicità dei muscoli del tronco e degli arti inferiori (mentre gli arti superiori sono pressoché normali), retrazioni muscolo tendinee a carico delle articolazioni coxo-femorali e delle ginocchia (trattate chirurgicamente), deformità articolari (piedi), scoliosi, in attuale trattamento fisioterapico. Si fa presente che allo stato il minore non presenta disturbi sfinterici, presenta un ritardo mentale di media entità, l'eloquio è comprensibile, è in grado di interagire con le persone e con l'ambiente circostante e non risulta più in terapia con antiepilettici da diversi anni, manifesta una dipendenza parziale da terzi nell'attuazione degli atti quotidiani della vita: si precisa che ha acquisito una buona autonomia in carrozzina, essendo in grado di spingersi autonomamente e non presenta particolari disabilità manuali. Si ritiene, di conseguenza possibile un recupero funzionale, seppur parziale, nel tempo.”), tenuto conto dell'età della vittima primaria e correlativamente del tempo durante il quale i rapporti all'interno del famiglia nucleare potranno esplicarsi, è possibile pervenire, sulla base del criterio tabellare attualmente in uso presso il Tribunale di Milano per il danno non patrimoniale scaturente dalla morte di un congiunto, opportunamente rimodulato in ragione del grado percentuale di invalidità permanente riconosciuto al minore, alla determinazione, in valori attuali, dell'importo da liquidarsi in favore di ciascuno dei genitori istanti. 81. - Nel caso di specie, infatti, considerato il livello di compromissione dello stato di salute del minore avvenuto in tenerissima età, sì da incidere in maniera notevole sul rapporto genitore – figlio, appare corretto prendere a riferimento i livelli tabellari relativi all'ipotesi del genitore sopravvissuto al decesso del figlio, rimodulandolo in ragione del grado percentuale di invalidità permanente residuato a carico del minore [70% (settanta percento)]. 82. - Pertanto, condividendo l'orientamento emerso nel Tribunale di Milano in ordine ad una valutazione del danno per perdita del figlio in una “forbice” che va da un minimo di
€. 165.960,00 … ad un massimo di €. 331.920,00 …, questo giudice ritiene adeguato alla fattispecie in esame operare una liquidazione in misura pari al 70% (settanta percento) dell'importo di €. 300.000,00 … per l'attore sig. Controparte_1
e di €. 310.000,00 …) per l'attrice sig.ra – entrambi Parte_4
prossimi a valori massimi della cd. “forbice” sopra indicata – e, dunque, corrispondente alla somma di €. 210.000,00 … per il sig. Controparte_1
ed a quello di €. 217.000,00… per la sig.ra , da intendersi Parte_4
espressi in valori monetari attuali, a titolo di danno non patrimoniale, comprensivi sia del cosiddetto danno morale subiettivo, sia del cosiddetto danno da compromissione del rapporto parentale. In tale quantificazione, necessariamente equitativa, non può non tenersi conto: 1) della sussistenza di un effettivo stato di convivenza tra gli attori e la vittima;
2) del grave sconvolgimento delle abitudini di vita subito dagli attori, che hanno subito entrambi una notevole compromissione di uno dei legami affettivi e parentali più intensi tra quelli che, secondo l'”id quod plaerumque accidit”, caratterizza l'esistenza umana (e, cioè quello instaurato con il proprio figlio, peraltro fin dalla nascita di quest'ultimo), pur nella consapevolezza della continua assistenza di cui lo stesso necessita, in maniera continua e quotidiana ed in ragione delle gravi condizioni in cui egli ha versato e continua a versare;
3) del costante e quotidiano confronto che i genitori hanno dovuto e dovranno affrontare sia con le sofferenze del giovane figlio, sia con la grave compromissione della relazione parentale derivata dalle menomazioni residuate a carico dello stesso, sia, infine, con tutte le attività di assistenza e di cura di cui il giovane necessita (e di cui necessiterà) e che, in maniera assolutamente inevitabile ed ineludibile, devono e dovranno essere prestate (anche) da essi;
4) del “vulnus” alla serenità familiare certamente scaturito da quanto finora posto in evidenza;
5) della proiezione futura, in termini di durata, di tale “vulnus”, destinato a protrarsi, presumibilmente, per tutta la vita degli attori e della conseguente necessità per gli attori di doversi confrontare, quotidianamente e, sostanzialmente, per tutto il resto della propria esistenza, con tale sconvolgimento;
6) della comprovata sussistenza di una sindrome ansioso – depressiva, sviluppata dall'attrice sig.ra a causa Parte_4
del grave n. evento dannoso di cui si tratta (cfr., all'uopo, il doc. contrassegnato dal numero “78.” dell'indice – foliario relativo alla produzione di parte attrice). 83. -
Trattasi di elementi che, complessivamente considerati, suggeriscono una liquidazione delle voci di danno già sopra menzionate, attestata, senza dubbio alcuno, su importi prossimi ai massimi scaturenti dalla tabella di liquidazione sopra prescelta (Tribunale di Milano 2018, “Danno non patrimoniale per la morte di un congiunto”). 84. - Detti importi, secondo il sistema tabellare in uso presso il
Tribunale, riflettono il grado di prossimità rispetto alla vittima primaria, tengono conto del dato (innegabile) della convivenza e mirano a “compensare” e
“reintegrare” tanto il profilo squisitamente interno, connesso alla sofferenza morale e psichica, quanto il profilo esterno legato alla grave compromissione del rapporto genitore - figlio. Se, come sostenuto, al cospetto della lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e delle relazioni familiari non è possibile accedere all'idea di un danno “in re ipsa”, nondimeno la relativa prova può essere anche fondata su presunzioni, che non siano adeguatamente contrastate da altre prove contrarie (…. 86. - Quindi, il danno complessivamente subito, in proprio, da ciascuno dei genitori del giovane , deve essere quantificato nella Parte_5
somma di €. 195.300,00 … in favore dell'attore sig. e nella Controparte_1
somma di €. 201.810,00 …in favore dell'attrice sig.ra Parte_4
all'attualità, atteso che, in base a quanto già sopra chiarito nei paragrafi contrassegnati dai numeri da “41.” a “47.”, anche alle somme di €. 210… Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta
[...] al pagamento, in favore dell'attore Controparte_6
sig. , in proprio, degli interessi al tasso legale previsto Controparte_1
dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data del 14 marzo 1998 (di verificazione dell'evento dannoso) sull'importo di €. 139.000,…), pari alla devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), alla data del 14 marzo
1998 - quale momento in cui gli effetti dannosi dell'illecito ebbero a prodursi – di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 14 marzo 1999, fino al momento della pubblicazione della presente decisione
(mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo. 89. - Pertanto, in favore dell'attore sig. , in proprio, deve essere liquidata la somma Controparte_1
complessiva di €. 268.498,00 … atteso che, alla stregua dei criteri di calcolo già sopra indicati [interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data del 14 marzo 1998 sull'importo di €. 139.000,00 … e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 14 marzo 1998, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo], gli interessi suddetti risultano di ammontare pari ad €. 73.198,00 … somma che va ad aggiungersi alla sorta capitale dovuta all'attualità (e comprensiva della rivalutazione monetaria), pari, come si è già sopra chiarito, ad €. 195.300,00 … Analogo discorso
(ed analogo calcolo) deve essere fatto con riguardo all'attrice sig.ra Parte_4
per la quale gli interessi compensativi risultano di ammontare pari ad
[...]
€. 75.640,00 … somma che va ad aggiungersi alla sorta capitale dovuta all'attualità
(e comprensiva della rivalutazione monetaria), pari, come si è già sopra chiarito, ad
€. 201.810,00 … L'importo complessivo spettante alla suddetta attrice risulta, così, pari ad €. 277.450,00 … 90. - In definitiva, in favore dell'attore sig. CP_1 , in proprio, deve essere liquidata, a titolo di danno non patrimoniale
[...]
all'attualità, la somma complessiva di €. 268.498,00 … in favore dell'attrice sig.ra
, in proprio, deve essere liquidata, a titolo di danno non Parte_4
patrimoniale all'attualità, la somma complessiva di €. 277.450,00 (…). Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, su ciascuna delle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto …. Con riguardo, infine, ai danni patrimoniali invocati dagli attori sigg. e Controparte_1 Parte_4
in proprio, deve anzitutto essere riconosciuta la somma di €. 7.386,74
[...]
… relativa alle spese sanitarie sostenute e comprovate alla stregua della documentazione prodotta in giudizio (cfr., al riguardo, anche la relazione di
Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 15 dicembre 2014, alla pag. 41). Tale importo, in quanto espresso in valori monetari risalenti al periodo
1998 – 2011, tenuto conto di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi, può essere certamente arrotondato alla somma di €. 8.000,00 .. all'attualità. 93. - Nulla può essere riconosciuto, a titolo di cd. “lucro cessante” in favore dell'attore sig.
, atteso che, a tacer d'altro, la documentazione reddituale Controparte_1
prodotta in giudizio dalla difesa degli attori (cfr., all'uopo, le dichiarazioni fiscali di cui ai docc. contrassegnati dai numeri da “18.” a “33.” dell'indice – foliario relativo alla produzione di parte attrice) comprova come il predetto abbia fruito, nel corso degli anni ed anche successivamente alla nascita del figlio , di Parte_5
un costante aumento del proprio reddito da lavoro dipendente, cosicché la sussistenza di perdite di prospettive o possibilità di crescita lavorativa (e di carriera) alle quali l'attore sig. avrebbe rinunciato a causa della Controparte_1
necessità di assistere il figlio (cioè il minore ) costituisce Parte_5
elemento circostanziale da reputarsi sostanzialmente smentito alla stregua della stessa documentazione fiscale prodotta in giudizio dalla difesa degli istanti. 94. -
Discorso analogo deve essere svolto con riguardo all'attrice sig.ra Parte_4
atteso che la documentazione reddituale prodotta in giudizio dalla
[...] difesa degli attori (cfr., all'uopo, le dichiarazioni fiscali di cui ai docc. contrassegnati dai numeri da “36.” a “41.” dell'indice – foliario relativo alla produzione di parte attrice) comprova come la società di cui la predetta era amministratrice avesse maturato, durante l'intero anno 1997 (e, dunque, in epoca anteriore, alla nascita del minore ), un profitto estremamente esiguo [pari ad appena Lit. Parte_5
1.006.000 (lire un milione e seimila)], cosicché anche la sussistenza di perdite di prospettive o possibilità di crescita lavorativa (e di carriera) alle quali la stessa attrice sig.ra quale amministratrice della società Parte_4
denominata “IL CONDOR S.a.s. di DE LC ON & C.”, avrebbe rinunciato a causa della necessità di assistere il figlio (cioè il minore Parte_5
) costituisce elemento circostanziale che è rimasto circoscritto al piano delle
[...]
mere allegazioni e, dunque, non sostenuto da elementi di prova valevoli a comprovare l'esistenza, in favore della menzionata società ed in epoca anteriore all'evento dannoso, delle “brillanti n. prospettive di lancio” (e, dunque, di una florida e promettente situazione economica) affermate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (cfr., all'uopo, il capoverso contrassegnato dal numero “127.” di tale atto). 95. - Nulla compete nemmeno con riguardo alle spese che gli attori hanno affermato aver sostenuto al fine di ampliare la loro proprietà e realizzare un'altra abitazione priva di barriere architettoniche e munita di strumenti ed impianti idonei a soddisfare le esigenze assistenziali del giovane Parte_5
. E ciò in quanto, se è certamente vero che gli attori hanno provveduto a
[...]
produrre in giudizio il contratto di appalto concluso per la realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato con ampliamento pari al 35%
(trentacinque percento) (cfr., all'uopo, il doc. contrassegnato dal numero “44.” dell'indice – foliario relativo alla produzione di parte attrice), risulta nondimeno altrettanto innegabile come da tale regolamento negoziale nulla risulta desumibile in ordine alla sussistenza, o meno, nel novero dei lavori da realizzarsi a cura dell'impresa appaltatrice, di opere finalizzate alla rimozione di barriere architettoniche ovvero alla installazione di impianti o strumenti valevoli a soddisfare le esigenze di assistenza del minore . A ciò aggiungasi come Parte_5
anche il rogito notarile prodotto in giudizio dalla difesa degli attori (cfr., all'uopo, il doc. contrassegnato dal numero “43.” dell'indice – foliario relativo alla produzione di parte attrice) concerna l'acquisto, da parte dell'attore sig. CP_1
, di due particelle di terreno agricolo diverse da quella menzionata nel
[...]
contratto di appalto sopra menzionato quale area di sedime sulla quale sarebbero state realizzate le opere di demolizione e ricostruzione di fabbricato formanti oggetto di tale appalto. 96. - Anche con riguardo alle ulteriori spese che gli istanti hanno affermato di aver sostenuto “a causa dell'eccezionale gravità delle lesioni subite dal piccolo macroleso e delle devastanti menomazioni residuate” (cfr., in particolare, i paragrafi contrassegnati dalle lettere “D.”, “E.” ed “F.”, alle pagg. 227 e 228 della prima memoria di discussione depositata in Cancelleria con modalità telematica) e di cui hanno richiesto la liquidazione, a titolo di danno emergente, passato e futuro, nell'importo di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), nulla può essere riconosciuto, trattandosi, anche in tal caso, di esborsi che non risultano essere stati, in modo alcuno, comprovati mediante idonea documentazione, cosicché, in mancanza di qualsivoglia dimostrazione relativa a quelle, di tali spese, che gli attori avrebbero già sostenuto, nemmeno è possibile operarne alcuna liquidazione in proiezione futura. Né, del resto, risulta possibile fare applicazione delle presunzioni, atteso che, come chiarito sempre dalla giurisprudenza di legittimità “Il ricorso alla presunzione deve ritenersi consentito al giudice alla sola condizione che i fatti su cui essa si fonda siano stati allegati e possano ritenersi provati, potendo il giudice avvalersene, in presenza di tale evenienza, senza apposita sollecitazione delle parti e in difetto di contraddittorio tra le stesse.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2013, n. 12248). - Con riguardo al danno non patrimoniale subito dalle interventrici volontarie sigg. e , entrambe Parte_7 Parte_6
sorelle maggiori del giovane e conviventi con il medesimo (oltre Parte_5
che con i comuni genitori, cioè gli attori sigg. e Controparte_1 [...]
, come desumibile dalle certificazioni anagrafiche prodotte in Parte_4 giudizio dalla difesa degli istanti (cfr., all'uopo, i docc. contrassegnati dal numero
“17.” dell'indice – foliario relativo alla produzione di parte attrice), lo stesso può essere senz'altro riconosciuto alla stregua delle medesime considerazioni generali già ampiamente sviluppate nei paragrafi contrassegnati dai numeri “5.” - “5.7.”. 98.
- Pertanto, condividendo l'orientamento emerso nel Tribunale di Milano in ordine ad una valutazione del danno per perdita del fratello o sorella in una “forbice” che va da un minimo di €. 24.020,00 … ad un massimo di €. 144.130,00 … questo giudice ritiene adeguato alla fattispecie in esame operare una liquidazione in misura pari a quella massima dei valori sopra indicati e, cioè, complessivamente, pari al 70%
(settanta percento) dell'importo di €. 144.130,00 …. e, dunque, ad €. 100.891,00 … in favore di ciascuna delle interventrici volontarie, da intendersi espresso in valori monetari attuali, a titolo di danno non patrimoniale. In tale quantificazione, necessariamente equitativa, non può non tenersi conto: 1) del grave sconvolgimento delle abitudini di vita subito, a causa dell'evento dannoso, da ciascuna delle interventrici volontarie, che hanno visto gravemente compromesso, quando erano ancora in età infantile (l'interventrice volontaria sig.ra aveva Parte_7
circa dieci anni e la sig.ra circa dodici), non soltanto il sereno Parte_6
sviluppo e svolgimento di uno dei legami affettivi e parentali più intensi tra quelli che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, caratterizza l'esistenza umana (cioè quello con il proprio fratello), ma altresì la propria serenità familiare e, dunque (ed inevitabilmente), anche il rapporto con i genitori, certamente assorbiti per intero dalla necessità di far fronte sia all'emergenza rappresentata dalle gravi condizioni di salute in cui si è trovato a versare il giovane fin dal momento Parte_5
della sua nascita, che alle conseguenti necessità assistenziali venute in rilievo con riguardo a quest'ultimo; 2) del dolore e della sofferenza provata da ciascuna delle interventrici nel convivere quotidianamente con il loro fratellino gravemente malato;
3) della necessità di affrontare tale sofferenza e confrontarsi con essa quotidianamente e, sostanzialmente, per tutto il resto della propria esistenza, oltre che con la realtà rappresentata dalla compromissione non soltanto di un legame di carattere strettamente parentale, ma altresì della possibilità di vedere crescere ed ulteriormente svilupparsi in maniera piena e secondo l'”id quod plerumque accidit”, anche nel corso dell'età adulta, quella comunione di vita, di affetti e talvolta anche di intenti che, pur nella diversità delle scelte di vita individuale, solitamente caratterizza i rapporti tra fratelli;
4) della consapevolezza, maturata fin dall'età di dieci e dodici anni, di dover contribuire, con il proprio apporto personale, alle attività cura, accudimento ed assistenza che si svolgevano (e si svolgono), all'interno del nucleo familiare, in favore del fratello (cioè del giovane ). Parte_5
99. - Trattasi di fattori che, complessivamente considerati, suggeriscono una liquidazione delle voci di danno già sopra menzionate, attestata, senza dubbio alcuno, in prossimità dei valori già sopra indicati. 100. - Alcun importo può, invece, essere riconosciuto, a titolo di danno patrimoniale, atteso che: 1) non risulta dimostrata, in maniera certa e convincente, anche in ragione della mancanza di elementi probatori offerti in ordine all'andamento ed al profitto scolastico anteriore all'illecito, la sussistenza di un nesso di derivazione diretta tra la sofferenza il grave sconvolgimento delle abitudini di vita subiti a causa dell'evento dannoso e i modesti risultati ottenuti, da ciascuna delle interventrici, negli studi (anche universitari) e comprovati alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa di ciascuna di esse (cfr., all'uopo, i docc. contrassegnati dai numeri “7.” e “9.” dell'indice – foliario relativo alla produzione dell'interventrice sig.ra Parte_7
, nonché i docc. contrassegnati dai numeri “7.” e “11.” dell'indice – foliario
[...]
relativo alla produzione dell'interventrice sig.ra ); 2) nemmeno Parte_6
può ritenersi dimostrata, in maniera certa e convincente, la sussistenza di un nesso di derivazione diretta tra i modesti risultati ottenuti, da ciascuna delle interventrici, negli studi (anche universitari) e la perdita di “chances” di inserimento nel mondo del lavoro, ben potendo, del resto, tale inserimento realizzarsi, com'è noto, anche indipendentemente dal conseguimento di un diploma di laurea ed anche indipendentemente dal conseguimento di un titolo siffatto con elevata votazione finale;
3) in ogni caso, trattandosi – come già sopra chiarito - di responsabilità suscettibile di essere ascritta a carico della convenuta struttura sanitaria a titolo di colpa, tali poste di danno appaiono manifestamente esulanti dal paradigma della prevedibilità, secondo l'ordinaria diligenza, contemplato nell'art. 1225 cod. civ. (“Se
l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.). 101.
- Da ultimo, è appena il caso di considerare come, l'avvenuto riconoscimento, nel paragrafo contrassegnato dal numero “67.” della presente motivazione, direttamente in favore del minore , dell'importo di €. 1.158.840,00 (euro …), Parte_5
a titolo di danno patrimoniale scaturente dalle spese che il medesimo dovrà presumibilmente sostenere “pro futuro”, in ragione della necessità di provvedere, in maniera autonoma (e, dunque, indipendente anche da eventuali contributi economici provenienti da componenti della sua famiglia), alle proprie esigenze di cura, accudimento ed assistenza, esclude “in radice” (a meno di non voler pervenire ad un'inammissibile duplicazione risarcitoria) qualsivoglia possibilità di riconoscere tale voce di danno anche in favore delle interventrici volontarie sigg. Parte_7
e . …102. - In definitiva, in favore di ciascuna delle
[...] Parte_6
interventrici volontarie sigg. e , deve essere Parte_7 Parte_6
riconosciuto l'importo di €. 100.891,00 … decurtato, anche in tal caso e per le ragioni già sopra ampiamente chiarite, della percentuale del 7% (sette percento), così pervenendosi alla somma di €. 93.829,00 …. in cifra tonda. 103. - … Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta
[...]
al pagamento, in favore di ciascuna Controparte_6
delle suddette interventrici volontarie, degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data del 14 marzo 1998 (di verificazione dell'evento dannoso) sull'importo di €. 66.782,00 … pari alla devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), alla data del 14 marzo 1998 - quale momento in cui gli effetti dannosi dell'illecito ebbero a prodursi – di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 14 marzo 1999, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in
Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (“FOI”), con divieto di anatocismo. 105. - Pertanto, in favore di ciascuna delle menzionate interventrici volontarie, deve essere liquidata la somma complessiva di €. 128.997,00
… atteso che, alla stregua dei criteri di calcolo già sopra indicati [interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data del 14 marzo 1998 sull'importo di €. 66.782,00 …) e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 14 marzo
1998, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato
(“FOI”), con divieto di anatocismo], gli interessi suddetti risultano di ammontare pari ad €. 35.168,00 … somma che va ad aggiungersi alla sorta capitale dovuta all'attualità (e comprensiva della rivalutazione monetaria), pari, come si è già sopra chiarito, ad €. 93.829,00 … 106. - Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, su ciascuna delle somme totali sopra liquidate a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto (art. 1284, comma primo, cod. civ.), ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, …- In applicazione del principio di causalità (art. 91 cod. proc. civ.), le spese di lite
(incluse quelle relative alla Consulenza Tecnica d'Ufficio, interamente anticipate dagli attori: cfr., all'uopo, i docc. contrassegnati dai numeri “106.”, “107.”, “108.”
e “109.”) seguono la soccombenza della struttura sanitaria convenuta e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto delle somme concretamente riconosciute in favore degli attori e delle interventrici volontarie, a titolo risarcitorio, così come previsto dall'art. 5, comma 1, del Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55. 108. - Va osservato, al riguardo, che il Decreto-Legge 24 gennaio 2012,
n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2012, n. 19), recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ha previsto, all'art. 9, comma 1, l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.. - L'art. 9 citato, al comma 2, prevede che - ferma restando l'abrogazione delle tariffe – “nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante”. Nella specie, tale regolamento è da identificarsi, anche in ragione di quanto attualmente previsto dall'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”), con il Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n.
55, peraltro recentemente modificato mediante il Decreto del Ministro della Giustizia
8 marzo 2018, n. 37. 110. – Peraltro, nell'ammontare complessivo delle “spese vive”, deve tenersi conto anche dell'importo pari ad €. 1.686,53 …), oltre I.V.A. e contributo assistenziale e previdenziale come per legge, liquidato come da provvedimento in atti (decreto del 19 ottobre 2015, depositato in Cancelleria in data
20 ottobre 2015) a titolo di spese e compensi in favore del Consulente Tecnico
d'Ufficio e che risulta essere stato anticipato dalla difesa degli attori. 111. - Deve, peraltro, disporsi, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. MICHELE LIGUORI, difensore degli attori sigg. CP_1
e in proprio e quali genitori del minore
[...] Parte_4
, e dichiaratosi anticipatario delle stesse, già a far tempo dalla Parte_5
notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. Analoga distrazione deve essere disposta, rispettivamente in favore dell'avv. PASQUALINA
SPIGNESE, difensore dell'interventrice volontaria sig.ra , Parte_7
nonché dell'avv. GIOVANNI ROMANO, difensore dell'interventrice volontaria sig.ra
, anch'essi dichiaratisi anticipatari ai sensi dell'art. 93 cod. proc. Parte_6
civ. 112. - Meritevole di trovare accoglimento (sia pure entro i limiti di cui si dirà tra breve) risulta, infine, la domanda di garanzia impropria proposta dalla convenuta Controparte_6
nei confronti della chiamata in causa società
[...] Controparte_7
atteso che, del resto, le contestazioni sviluppate, dalla difesa della predetta
[...]
compagnia assicuratrice nel paragrafo contrassegnato dal numero “1-” della comparsa di risposta depositata in Cancelleria in data 26 luglio 2012 si infrangono irrimediabilmente contro le conclusioni raggiunte dall'ausiliario di questo giudice (e compendiate nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in
Cancelleria in data 15 dicembre 2014) e dalle quali può agevolmente desumersi l'impossibilità di individuare ulteriori responsabilità oltre a quelle della struttura sanitaria convenuta: in particolare, giova evidenziare come, al momento del ricovero della gestante presso quest'ultima, alle ore 09,00 del 14 marzo 1998, pur in presenza di una situazione indicativa dell'avvenuta rottura delle membrane, il battito cardiaco fetale fosse ancora regolare (e, dunque, non indicativo di sofferenza fetale) tanto che lo stesso ausiliario chiarisce come la predetta gestante si trovasse ancora in una fase iniziale del travaglio (cfr., all'uopo, la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 15 dicembre. Il che conduce a ritenere dimostrato come tutta la serie causale che condusse alla produzione dell'evento dannoso (con l'unica eccezione di quanto già sopra chiarito in ordine alla nascita pretermine ed alle probabilità di sviluppo della leucomalacia periventricolare) ebbe a verificarsi allorquando l'attrice sig.ra era già ricoverata presso la Parte_4
convenuta Controparte_6
. Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In
[...]
tema di cd. obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c., mentre il dovere di evitare il danno si concretizza in un contegno commissivo od omissivo che si colloca utilmente nella fattispecie potenzialmente causativa del danno, valendo ad evitarlo, quello di diminuire il danno si riferisce ad un'azione od omissione che, inserendosi nella serie causale quando il pregiudizio già si è determinato, ne impedisce la crescita ulteriore” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2016, n. 14992), sicché non appare riconducibile all'ipotesi dell'art. 1914 cod. civ. un eventuale comportamento assunto dall'assicurato in sede processuale quale – nella specie – quello di non chiamare in causa la struttura sanitaria dalla quale la gestante sig.ra Parte_4
risultava provenire al momento del suo ricovero presso la convenuta
[...]
Controparte_6
in data 14 marzo 1998. 113. - Non può, infine, tenersi conto di tutte le
[...]
deduzioni difensive sviluppate, dalla difesa della compagnia assicuratrice chiamata in causa, soltanto nella memoria di discussione depositata in Cancelleria con modalità telematica, trattandosi di contestazioni tardive in quanto sollevate ben oltre il termine contemplato dall'art. 183, comma sesto, n. 1), cod. proc. civ. 114. -
Trattandosi, tuttavia, di polizza assicurativa che prevede un massimale pari ad €.
1.032.913,79 … per sinistro [cioè per ciascun evento dannoso: cfr., all'uopo, la polizza assicurativa prodotta in copia dalla difesa della struttura sanitaria convenuta, doc. contrassegnato dal numero “3)” dell'indice – foliario relativo alla produzione della convenuta Controparte_6
], la suddetta chiamata in causa
[...] [...]
deve senz'altro essere condannata a tenere indenne la Controparte_11
struttura sanitaria convenuta (
[...]
, entro i limiti di tale massimale, Controparte_6
dal pagamento di tutte le somme che quest'ultima è tenuta a corrispondere in favore degli attori sigg. e , in proprio e Controparte_1 Parte_4
quali genitori del minore , nonché in favore delle interventrici Parte_5
volontarie sigg. e , per le causali in Parte_7 Parte_6
commento (incluse le spese di lite e di Consulenza Tecnica d'Ufficio). 115. - Priva di fondatezza e, dunque, immeritevole di trovare accoglimento risulta l'azione surrogatoria, esperita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1917, comma secondo e 2900, cod. civ., sia dagli attori che da ciascuna delle interventrici volontarie, nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, invero, “Il mancato esercizio da parte dell'assicurato della facoltà di chiedere all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., non è sufficiente a configurare l'inerzia del debitore che costituisce presupposto per l'esercizio della azione surrogatoria da parte del detto danneggiato” (cfr., all'uopo,
Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2010, n. 11948), purché l'assicurato abbia posto in essere iniziative ed accorgimenti diretti a mantenere integra la garanzia del proprio diritto all'indennizzo verso l'assicuratore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2007, n. 13391, nonché, Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 1991, n. 155). Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, non è chi non veda come la struttura sanitaria convenuta in giudizio abbia dimostrato di aver intrapreso, nei confronti della chiamata in causa società tutte le iniziative Controparte_7
utili al fine di mantenere l'integrità della garanzia del diritto all'indennizzo verso la stessa, proponendo domanda di garanzia impropria e provvedendo a comunicare, ai sensi dell'art. 1913 cod. civ., l'avvenuta verificazione dell'evento dannoso oggetto di controversia (trattasi, invero, di elemento circostanziale assolutamente incontroverso tra le parti). Nell'ambito del rapporto processuale tra la convenuta
[...]
”, la Controparte_6
natura della controversia e l'esito della stessa, complessivamente considerati, costituiscono motivi idonei ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ...”.
§ 4.
Con il primo motivo la struttura sanitaria appellante critica le risultanze peritali e la conclusione cui è giunto il Tribunale secondo cui sussiste l'elevata "probabilità logica" che una più attenta condotta dei sanitari che ebbero ad assistere al travaglio avrebbe evitato l'evento lesivo verificatosi a carico del minore e che Parte_5
nel caso di specie dal fatto noto che lo sviluppo fetale fosse stato regolare fino al momento del ricovero della gestante è agevole risalire ex art. 2727 cod civ. al fatto ignorato che un'attenta condotta dei sanitari durante il travaglio avrebbe sicuramente impedito l'insulto ipossico e, quindi, le gravissime lesioni subite dal minore Parte_5
; in particolare, parte appellante sostiene che non si rinvengono elementi tecnici
[...] indicativi e/o a supporto di una sofferenza fetale, in antitesi con quanto prospettato e concluso dal C.T.U.; assume che, a seguito ed in conseguenza di un episodio di ipossia fetale, consegue un'acidosi metabolica e che, nella specie, così come rinvenuto nell'immediato post-partum e puntualmente riportato in cartella clinica, all'atto ricovero in T.I.N., il Ph è risultato essere pari a 7.22 ed il distress respiratorio
è stato risolto nel giro di pochi giorni;
che tale dato è di per sé indicativo di assenza di sofferenza fetale e che va pure considerato il valore di BE (6,1 alla nascita) unitamente all'indice di Apgar stimato alla nascita che, in uno con quanto sopra, consentono di affermare che il feto non ha patito alcuna sofferenza intra uterina;
che laddove si fosse provveduto ad eseguire un tracciato CTGrafico, stante l'età gestazionale del feto (32W), è molto probabile, anzi certo, che sarebbe stata rilevata una bradicardia fetale connessa alla pre-maturità, scarsamente utile a fini diagnostici;
di fatto, come è noto in ambito ostetrico-ginecologico, la CTGrafia diventa sensibile ed attendibile dopo le 40 settimane mentre di fronte a feti prematuri ha una ridotta attendibilità; esclusa la sofferenza perinatale, un ruolo etiopatogenetico unico di quanto manifestato dal minore va riconosciuto alla prematurità fetale, posto che all'atto dell'accesso presso l' la era gravida Controparte_6 Pt_4
alla 32^W in iniziale travaglio di parto.
Con il secondo motivo parte appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui non condivide le conclusioni peritali in relazione alla percentuale di incidenza della prematurità del feto non addebitabile all'operato dei sanitari, ovvero, sostiene che la prematurità nel piccolo , non addebitabile ai della , non ha Pt_5 CP_12 CP_6
inciso nella misura del 35/40% come stabilito dal CTU, ma nella misura del 7%; evidenzia di aver richiesto parere al prof. Specialista in Ostetricia e Persona_4
Ginecologia, secondo cui, “di fronte alla paucità descrittiva della cartella ostetrica vi è una cartella neonatologica della TIN molto ricca di dati e di informazioni cliniche dalle quali evincere informazioni concrete ed obiettive sulle condizioni del neonato.
In particolare è doveroso rilevare che i dati salienti dell'emogasanalisi eseguita alle ore 14,25 dopo circa 45 minuti dalla nascita del minore, avvenuta alle ore 13,40, mostrano una condizione di normalità assolutamente incompatibile con una presunta condizione di asfissia intrapartum;
che già all'epoca dei fatti erano ben noti i criteri imprescindibili per attribuire una paralisi cerebrale ad un evento ipossico intrapartum e il criterio principe è l'evidenza di uno stato di acidosi metabolica alla nascita diagnosticata mediante il rilievo dell'equilibrio acido-base su un campione di sangue prelevato dal cordone ombelicale o direttamente dal neonato precocemente
(entro un'ora dalla nascita)”; che pertanto, il detto prof. conclude nel Persona_4
senso che va escluso che sia intervenuto nelle ore precedenti il taglio cesareo una condizione di asfissia intrauterina.
Sulla base di tali assunti, parte appellante ha chiesto la rinnovazione della CTU.
I motivi su trascritti sono infondati.
Come accennato nella premessa in fatto, alla luce delle contestazioni alla CTU espletata in primo grado e alle statuizioni della grava sentenza in distonia con le risultanze peritali e tenuto conto delle ulteriori deduzioni tecniche esposte nel proposto appello, è stata disposta la rinnovazione dalla CTU, demandando al nominato collegio di verificare se se vi siano stati errori e/o omissioni o negligenze nel management dell'assistenza fornita a prima del praticato Parte_4
taglio cesareo;
se le menomazioni riportate dal minore siano suscettibili di essere causalmente ricondotte, in tutto o in parte, agli errori e/o omissioni o negligenze o vadano, invece, attribuite, in tutto o in parte, a complicanze sopraggiunte ed indipendenti dalle manovre dei sanitari, verificando, in quest'ultima ipotesi, se le stesse fossero prevedibili o meno ed ancora se furono correttamente e tempestivamente fronteggiate nel rispetto della diligenza professionale, tenuto conto delle linee guida dell'epoca e delle condizioni di salute di all'atto Parte_4
del ricovero presso la Struttura sanitaria appellante;
se le menomazioni riportate dal minore siano riconducibili ad una sofferenza fetale in travaglio di parto le cui conseguenze lesive erano prevedibili ed evitabili, secondo il criterio probabilistico, tenuto conto delle linee guida dell'epoca e delle condizioni di salute di Parte_4 all'atto del ricovero presso la Struttura sanitaria appellante;
è stato, poi
[...]
richiesto ai nominati CTU di precisare, in caso di accertato errore medico, la percentuale di contributo causale apportato dallo stato di prematurità del feto nell'insorgenza delle patologie da cui è affetto . Parte_5
I nominati CTU hanno concluso nei seguenti termini: <…ad una prima fase scevra di criticità nella condotta dei Sanitari seguì una fase priva di qualsivoglia accertamento clinico o strumentale cui conseguiva, tramite condotta incongrua, imprudente ed immotivata, la nascita prematura del neonato mediante taglio cesareo. Le menomazioni riportate da , a nostro avviso, sono Parte_5
riconducibili alla prematurità alla nascita. Non è possibile esprimere pareri rispetto all'assistenza neonatale in quanto di competenza di altri specialisti. Per quanto riguarda la condotta ostetrica si ritiene perita fino al taglio cesareo che, di fatto, determina la nascita prematura del feto. Si può sintetizzare che se vi fosse stata una reale ipotesi di sofferenza fetale sarebbe stato corretto anticipare la nascita correndo il rischio di esporre il neonato ai rischi della prematurità (comunque pressoché inevitabile viste le percentuali di parto a distanza dalla rottura delle membrane), ma mitigati dalla completa profilassi RDS. Se, invece, non vi fossero state indicazioni concrete ad eseguire il taglio cesareo (vedi quesito 3), certamente l'intervento è corresponsabile (assieme alla PROM) della prematurità del neonato>>.
Al quesito se le menomazioni riportate dal minore siano riconducibili ad una sofferenza fetale in travaglio di parto le cui conseguenze lesive erano prevedibili ed evitabili, secondo il criterio probabilistico, i CTU hanno risposto: <on è possibile dare una risposta probabilistica mancando il tracciato cardiotocografico che avrebbe potuto individuare la sofferenza fetale e porre indicazione al taglio cesareo.
Quello che si può sostenere è che i valori biochimici ematici del cordone e i dati clinici relativi al neonato alla nascita non farebbero pensare una grave sofferenza prenatale, ma potrebbe anche essere un “merito” dell'esecuzione del taglio cesareo che, eseguito tempestivamente, avrebbe potuto ridurre l'esposizione del feto alla sofferenza instauratasi e riconosciuta precocemente….Allo stato attuale il sig.
[...] presenta il seguente quadro menomativo costituito da un deficit grave della Pt_5
funzione statica, motoria e deambulatoria dovuta al deficit motorio e anatomico degli arti inferiori, deficit grave della sensibilità a livello degli arti inferiori e lieve compromissione degli arti superiori con difficoltà nella scrittura, si evidenzia altresì un lieve deficit cognitivo. Alla luce dei Baremes di utilizzo in medicina legale
(SIMLA. Linee Guida per la Valutazione del danno alla persona in ambito civilistico.
Milano; Giuffrè: 2016) detto quadro menomativo può essere congruamente valutato nella misura del 75%.>>.
In particolare, i CTU sono giunti alla su trascritta conclusione, rilevando quanto segue: <la signora accedeva ai servizi sanitari, il 13.03.1998, alla pt_4
32esima settimana di gestazione per la rottura prematura delle membrane amniocoriali. Per rottura prematura delle membrane si intende la rottura del sacco amniotico prima del travaglio, quando ciò accade prima della 37esima settima di gestazione si parla di pPROM (Preterm PROM). L'approccio terapeutico prevede anzitutto la valutazione della probabilità di parto, del benessere fetale e dell'eventuale presenza di un'infezione materna/fetale. A tale scopo è utile effettuare all'ingresso: ecografia transaddominale per valutare la quantità di liquido amniotico e presenza di oligoidramnios, la presentazione fetale, l'inserzione placentare, la biometria fetale, la stima del peso fetale e la presenza di eventuali malformazioni fetali. Si dovrà poi eseguire una valutazione ecografica transvaginale, eseguire tamponi a livello cervico- vaginale e vagino-rettali, inoltre di fondamentale importanza risulta essere la rilevazione del benessere fetale tramite tracciato cardiotocografico. In assenza di complicanze che impongono un rapido espletamento del parto (alterazioni gravi della CTG, corioamniosite clinica, distacco di placenta),
l'epoca gestazionale è il fattore più importante per valutare rischi e benefici materno-fetali di un management conservativo rispetto alla scelta di interrompere la gravidanza. Si indicano differenti modalità di approccio clinico a seconda che la pPROM sia “remote from term” (23-33+6 settimane) o “near term” (34-36+6 settimane). Nel caso di specie ci troviamo di fronte ad un caso di “pPROM remote from term”, ovvero rottura prematura delle acque alla 32esima settimana di gestazione che, come anzidetto, prevede un management conservativo ospedalizzando la donna, somministrando cortisonici, antibiotici in caso di infezioni o sospette tali e farmaci tocolitici per ridurre le contrazioni che potrebbero insorgere, al fine di porre la madre ed il feto in condizioni tali da poter ritardare il parto. Dunque, sino al raggiungimento della 37esima settimana di gestazione è generalmente raccomandata una condotta d'attesa. Nel caso de quo, la signora è stata correttamente ricoverata presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell di Napoli, struttura dotata di TIN (terapia Controparte_6
intensiva neonatale) e, quindi, correttamente gestita con la somministrazione intramuscolo di un cortisonico (12 mg di Bentelan) come prima dose della profilassi per la sindrome da distress respiratorio del neonato (RDS - tipicamente a maggior rischio di risultarne affetto a causa dell'immaturità polmonare) e, contestualmente, la somministrazione di un farmaco tocolitico (RI, all'epoca dei fatti molto utilizzata), proprio per offrire maggiori probabilità al nascituro di permanere ancora in utero almeno per il tempo necessario affinché si possa considerare completata la profilassi RDS (idealmente 24 ore dopo la seconda dose di , effettuata 24 CP_4
ore dopo la prima)…. Malgrado quanto sopra argomentato, non risulta dalla disamina della documentazione in atti che i sanitari sottoponevano la donna alla valutazione del benessere fetale tramite esame cardiotocografico e tantomeno dello stato di salute della donna tramite ecografie e tamponi. Alle successive ore 13:30, i in assenza di qualsiasi documentata complicanza che avrebbe imposto un CP_12
rapido espletamento del parto ed in assenza di qualsivoglia accertamento strumentale, decidevano di sottoporre la donna ad un taglio cesareo urgente. In pari data, il neonato, con punteggio di Apgar (6 e 7 al primo e quinto minuto dalla nascita) e valori emogasanalitici nella norma (pH 7,22 e BE -6,1), veniva trasferito presso la – del medesimo nosocomio con diagnosi Controparte_13
di ammissione di “Distress respiratorio in pretermine”, ovvero un'insufficienza respiratoria o RDS, che comporta un'evidente compromissione degli scambi gassosi e degli equilibri metabolici con conseguente necessità di trattamento con surfactante e supporto respiratorio. Il neonato, veniva, infatti, correttamente intubato e successivamente supportato con ossigenoterapia e CPAP, monitorato tramite esami strumentali quali ecografia cerebrale che mostrava la presenza di un quadro di leucomalacia periventricolare, confermato altresì da un indagine strumentale di secondo livello (RM) eseguito 5 anni dopo, nel 2003, presso il Dipartimento di
Pediatria Neuropsichiatria Infantile dell ove, i Sanitari, deponevano CP_14
per “ritardo dello sviluppo psicomotorio in paz con PCI da sofferenza perinatale
…La diagnosi di PCI non è una diagnosi etiologica ma si è visto che tra le possibili cause vi è proprio la prematurità del neonato, la sofferenza fetale perinatale e le infezioni materne. Sebbene tutte e tre possibilmente presenti nel caso di specie,
l'unica certa e incontrovertibile è la prematurità che, come anticipato sopra, troverebbe dei riscontri neuroradiologici oltre che l'oggettività dell'epoca gestazionale alla nascita…. si riterrebbe di poter escludere in modo abbastanza solido che la patogenesi del danno neurologico possa ricondursi ad una natura infettiva considerando che: - la rottura delle membrane (importante fattore di rischio per infezioni del feto e degli annessi) insisteva da meno di 24 ore (tempo ritenuto significativamente ad aumentato rischio, pur in presenza di una profilassi antibiotica); - il liquido amniotico descritto scolare dai genitali della signora
[...]
era chiaro (nelle infezioni spesso vira verso colori verde-oro); - non è mai Pt_4
descritta tachicardia fetale (segno di una possibile infezione degli annessi o del feto stesso); - la madre non ha mai avuto febbre né in travaglio, né successivamente (ad eccezione di un lieve rialzo termico il 22.03.98 – 37.6°C); - i valori ematochimici sulla madre e sul feto non mostravano segni di flogosi. Dunque, sebbene fosse consigliata una profilassi antibiotica, non si ritiene che la stessa abbia avuto un ruolo casuale o concausale nel determinismo del danno neurologico manifestatosi nel neonato. In definitiva, si ritiene che, benché la signora in un primo Pt_4
momento sia stata correttamente sottoposta a trattamenti profilattici attendisti con somministrazione di farmaci tocolitici e cortisonici da parte dei Sanitari di
[...] , inspiegabilmente e contrariamente a quanto previsto dalla letteratura Pt_8
scientifica internazionale coeva all'epoca dei fatti veniva sottoposta a taglio cesareo urgente, in assenza di qualsivoglia motivazione clinica e/o accertamento strumentale, cui conseguiva, tramite condotta incongrua, imprudente ed immotivata, la nascita prematura del neonato e, dunque, la sofferenza del parenchima Parte_5
encefalico con conseguente insorgenza della Paralisi cerebrale infantile, responsabile del quadro menomativo ad oggi presente … Ad abundantiam, si sottolinea come nonostante il piccolo avesse una probabilità pari al 27% di Pt_5
nascere entro 48 ore dalla rottura delle membrane o del 56% di nascere entro 7 giorni, quanto occorso, circa la nascita prematura è da attribuirsi esclusivamente all'immotivato espletamento del parto alla 32 esima settimana di gestazione.
Decisione, perdipiù, non supportata da alcuna evidenza clinica, laboratoristica o strumentale evincibile dalla disamina della documentazione clinica e tantomeno dalle evidenze scientifiche in materia.>>.
In risposta alle osservazione dei ctp, i nominati ausiliari hanno osservato: “In primo luogo non appare corretto attribuire la prematurità come una diretta conseguenza della prematura rottura delle membrane, in quanto, seppur vero che da tale evento ne possa derivare un parto anticipato, è ancor più vero che il non aver espletato tutta quella serie di accertamenti atti a valutare il benessere materno-fetale non ha permesso di effettuare una valutazione dei rischi e benefici tra un approccio conservativo, quello più indicato in assenza di condizioni di gravità, e un rapido espletamento del parto. Occorre ricordare che, nel caso in questione, i Sanitari si trovavano di fronte ad un caso di “pPROM remote from term”, ovvero rottura prematura delle acque alla 32esima settimana di gestazione, in cui l'obiettivo principale è quello di ritardare il parto nel momento in cui non sussistono delle condizioni di gravità che ne giustifichino l'espletamento, mentre i Sanitari in questione non attendevano il tempo necessario per completare la profilassi cortisonica per la sindrome da distress respiratorio. La letteratura di merito pone grande importanza sul trattamento corticosteroideo nella prevenzione di eventi avversi quali morte neonatale, la sindrome da distress respiratorio, l'emorragia intraventricolare, l'enterocolite necrotizzante e la durata del supporto respiratorio neonatale, evidenziando una riduzione media del rischio di insorgenza di quest'ultimi compresa tra il 30 ed il 60%, senza, tra l'altro, riscontrare un aumento della possibilità di un'infezione materna o neonatale nel caso di una atteggiamento attendista. Nel caso in questione appare opportuno sottolineare che non erano presenti indicazioni concrete ad eseguire urgentemente il taglio cesareo;
pertanto,
l'intervento è certamente responsabile della prematurità del neonato. I valori biochimici ematici rilevati del cordone e i dati clinici relativi al neonato alla nascita non fanno evincere una sofferenza prenatale. Da questa considerazione ne deriva che un trattamento di attesa avrebbe potuto determinare un migliore “outcome” in termini probabilistici nello sviluppo di danni neurologici neonatali, in quanto si sarebbero ridotti notevolmente i rischi di una sindrome da distress respiratorio e conseguentemente emendata una delle cause peri-natali di PCI (encefalopatia ipossico-ischemica); anche relativamente alla possibilità della presenza di una noxa infettiva che possa aver comportato la , non sussistono elementi che Pt_9
suggeriscono la presenza di un processo infettivo in atto come febbre, dolore addominale della madre, secrezioni maleodoranti, aumento degli indici di flogosi, aumentata frequenza cardiaca del feto e/o della madre, ma soprattutto la rottura delle membrane – uno dei più importanti fattori di rischio per infezioni del feto e degli annessi – si era instaurata da meno di 24 ore. In secondo luogo, si procede ad argomentare in merito all'inquadramento della leucomalacia periventricolare, una condizione associata sicuramente al neonato pretermine tra la 28° e 34° settimana di gestazione, ma che nel caso in questione non si è instaurata e quindi non ha assunto un ruolo causale nel determinare la PCI. Tale considerazione si avvale dalle risultanze delle risonanze magnetiche eseguite sul piccolo , dove non si evince Pt_5
la presenza di danni a carico dei nuclei della base così come spesso succede nei neonati colpiti da eventi ipossici acuti prenatali. Il ruolo predominante è stato esercitato dalla sofferenza ipossico-ischemica intrapartum, laddove il taglio cesareo intempestivo del nascituro ha determinato una sofferenza del parenchima encefalico.
Tra l'altro appare doveroso riportare la relazione dell'ecografia ostetrica effettuata in data 13.03.1998 “Feto singolo in situazione longitudinale con estremo cefalico in basso e dorso a sinistra. Placenta anteriore omogenea nell'ecostruttura normoinserita (stadio 1). Liquido amniotico anecoico in quantità regolare. D.B.P.
82, F.L. 63, Om 58. Parametri biometrici corrispondenti alla 32settimana di amenorrea (50 percentile). Valori flussimetrici nella norma ...” dai quali non si evincono, al contrario di quanto descritto dai CTP, segni di sofferenza fetale. Alla luce di queste considerazioni, appare difficile comprendere come il danno iatrogeno abbia inciso soltanto per 1/3 sugli esiti ad oggi obiettivati identificando un eventuale danno da “perdita di chances”, tra l'altro non indicando alcun range di valutazione.
Ma tal assunto risulta privo di fondamento se si considera nel dettaglio l'operato dei che omettevano di CP_15 Controparte_16
effettuare quegli accertamenti clinici o strumentali atti ad un inquadramento corretto del quadro clinico, e perciò privi di aderenza alle Linee Guida, e optavano, erroneamente, per un intervento chirurgico di taglio cesareo anticipato. È evidente che la nascita prematura del neonato è da attribuire del tutto al comportamento professionale inadeguato dei da cui ne è derivata una sofferenza fetale, che CP_12
si estrinsecava clinicamente con un quadro di PCI e con gli esiti menomativi ad oggi obiettivati e valutati nella misura del 75%.>>.
Alla stregua dei su trascritti esiti peritali, improntati su un ragionamento immune da censure, siccome espresso sulla scorta di criteri logici e tecnici oltre che della disamina delle linee guida vigenti al tempo dei fatti, non è dubitabile la responsabilità della struttura sanitaria appellante anche se per un errore tecnico diverso da quello allegato. Al riguardo, va evidenziato che dalle pronunce emesse in argomento dalla
Suprema Corte, l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento dell'azione risarcitoria "non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore... dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate, possono avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato” (cfr. Cass. n. 13269/2012); ai fini dell'allegazione di un inadempimento qualificato del medico non è necessario, dunque, che l'attore individui specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo invece sufficiente la deduzione di una prestazione mal adempiuta e di un'incidenza causale della stessa sul pregiudizio lamentato (cfr. Cass. n. 26516/2017). In sostanza, va escluso che in ambito di responsabilità professionale sanitaria, l'accertamento demandato al giudice sia rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni (quanto all'individuazione delle specifiche condotte costituenti la causa del danno), dovendosi invece ritenere che l'oggetto del giudizio sia costituito dall'accertamento della responsabilità in relazione al danno lamentato e che, entro tale cornice, possa ben pervenirsi all'accoglimento della domanda in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli originariamente ipotizzati dall'attore; tale conclusione si impone a fronte dell'alto tasso "tecnico" che connota le controversie in materia di responsabilità sanitaria e della inesigibilità della specifica individuazione ex ante di elementi tecnico/scientifici che - di norma - possono acquisirsi compiutamente soltanto all'esito dell'istruttoria e con l'espletamento di una c.t.u; invero, ove si opinasse diversamente, si finirebbe col gravare l'attore di un onere di preventiva individuazione delle cause del danno e delle condotte colpose (anziché di mera allegazione della derivazione del danno dall'inesatto adempimento dell'obbligazione) che si tradurrebbe in un limite ingiustificato all'esercizio del suo diritto di azione (cfr.
CA civile sez. III - 20/03/2018, n. 6850)
§ 5.
Con il terzo motivo l'appellante contesta il quantum riconosciuto a Parte_5
pari a € 2.966.199,00 a titolo di danno biologico e patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, in primo luogo, siccome sebbene il CTU, nei chiesti chiarimenti, abbia attribuito una percentuale del 35/40% del danno complessivo patito da Parte_5 ad una prematurità non addebitabile ad essa appellante, il Tribunale ha
[...]
ritenuto, invece, di riconoscere allo stato di prematurità del feto un ruolo causale, nell'insorgenza delle patologie da cui è affetto il predetto, del solo 7%; sicché la struttura sanitaria chiede la riduzione della somma da risarcire applicando la percentuale del 35% o del 40%, anziché del 7%.
Il motivo è infondato. Ed invero, posto che, secondo i nominati CTU, la nascita prematura del neonato è da attribuire del tutto al comportamento professionale inadeguato dei sanitari, da cui ne è derivata una sofferenza fetale, che si estrinseca clinicamente con un quadro di PCI e con gli esiti menomativi ad oggi obiettivati e valutati nella misura del 75%, non sussiste alcuna condizione di salute preesistente che abbia concorso nella causazione dei lamentati danni;
da tanto, peraltro, conseguirebbe una maggior misura del danno risarcibile, ma tanto è irrilevante non essendo stato sul punto proposto appello incidentale.
§ 6.
Con il quarto motivo parte appellante deduce che dall'ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato dell'indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'Inps in conseguenza di quel fatto;
sostiene che è pacifica la circostanza che Parte_5
, risultando invalido civile al 100%, ha percepito, sino al compimento del 18°
[...]
anno di età, l'indennità di accompagnamento;
inoltre, coloro che, come Parte_5
percepiscono l'indennità di accompagnamento, al raggiungimento dell'età di
[...]
18 anni e sino all'età di 65 anni e 3 mesi, sono anche invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa e quindi percepiscono anche la pensione di inabilità per invalidi civili;
deduce se si considera che l'indennità di accompagnamento ammontava ad €
516,35 mensili, e cioè € 6.185,00 annuali, ne sovviene che sino Parte_5
all'età di 18 anni ha percepito una somma complessiva pari ad almeno € 111.330,00; inoltre, al compimento del 18° anno di vita e sino al raggiungimento del 65° anno di età, sommando, come anzidetto, l'indennità di accompagnamento con la pensione di inabilità, percepirà una somma mensile di € 915,18, e cioè € Parte_5
10.982,00 mensili, che, moltiplicati per 45 anni (65-18=45), conduce alla complessiva somma di almeno € 516.154,00; pertanto, , sino all'età di Parte_5
65 anni, percepirà, a titolo di indennità di accompagnamento e pensione di inabilità, la somma complessiva di almeno € 627.484,00, che secondo parte appellante, va detratta dall'importo di €. 1.158.840,00, riconosciuto per la causale in questione. Parte appellante sostiene poi che il Tribunale ha computato il detto danno, oltre che quello da incapacità lavorativa, pari a € 236.619,00 dalla nascita sino all'età di 80 anni, ma assume che tali somme sono sproporzionate per le aspettative di vita di
[...]
che non sono tali da giustificare la detta durata oltre per la pensione di Pt_5
inabilità che percepirà fino al 65 ° anno di età.
Il motivo è fondato nei limiti di cui infra.
Secondo la Suprema Corte, dall'ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare ed a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto. La
Suprema Corte ha, tuttavia, chiarito che il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato (cfr., fra le ultime,
CA 19/11/2024, n.29815). Questo principio sta a significare che l'applicazione di tale regola non può costituire il frutto di una sorta di opzione teorica resa necessaria per affermare la correttezza del principio, ma deve essere conseguenza di un'effettiva dimostrazione, da parte del debitore, del fatto che il versamento di una somma ulteriore a titolo di risarcimento dei danni verrebbe a determinare un'ingiustificata locupletazione a favore del creditore.
Inoltre, va evidenziato che l'eccezione di "compensatio lucri cum damno", essendo finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non già a verificare l'esistenza di contrapposti crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto e non è soggetta a preclusioni, sicché può essere proposta per la prima volta in appello, trattandosi di mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio ed è, quindi, rilevabile dal giudice che, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può far riferimento, per il principio di acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio, anche a quelle intervenute successivamente in corso di causa (cfr. CA civile sez. VI,
22/09/2022, n.27736; CA civile sez. III, 04/12/2023, n.33900 In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ammesso la documentazione prodotta solo in appello).
Ciò posto, se sul punto- tantomeno sotto il profilo allegativo – nulla emerge negli atti del procedimento di primo grado né dalla documentazione prodotta dai danneggiati, per converso, in seno alla consulenza tecnica espletata nel presente grado, ove è riportata “anamnesi lavorativa”, si legge che non lavora ma Parte_5
percepisce pensione d'invalidità con indennità di accompagnamento: trattandosi di informazione acquisita direttamente dal danneggiato, la stessa è sufficiente per ritenere provata la percezione dell'indennità di accompagnamento da parte del danneggiato e presumere ragionevolmente che di tale indennità il danneggiato godesse già a decorrere dal 2020, ovvero da quando il Tribunale ha riconosciuto il danno in questione, stante la sussistenza delle condizioni di invalidità fin dalla nascita. Dall'importo riconosciuto di € 1.158.840,00 va detratto l'importo annuale dell'indennità di accompagnamento del 2020 ( € 6.243,48 ), del 2021 (€ 6.289,92),
2022 (€ 6.302,04) 2023 ( € 6.325,56), 2024 (€ 6.373,92) e l'importo corrispondente a dieci mesi del 2025 (€ 5.420,00) nonché quelli che percepirà fino agli Parte_5
ottanta di vita quale aspettativa di vita media, ovvero, per 53 anni e due mesi, dunque l'importo di € 345.796,00; pertanto, l'importo complessivo da detrarre dal riconosciuto danno patrimoniale è pari a € 382.651,92 (€ 6.243,48 +€ 6.289,92+ €
6.302,04+€ 6.325,56+ € 6.373,92+ € 5.420,00+€ 345.796,00), sicché per la causale in questione a spetta l'importo di € 776.188,08. Parte_5
Inoltre, è pur vero che per la liquidazione del danno patrimoniale futuro per spese di cura e assistenza nel rispetto del principio di integralità del risarcimento del pregiudizio, occorre considerare la prognosi di durata della vita dello specifico soggetto danneggiato e non può assumere a riferimento la speranza di vita media nazionale, ma occorre che la prognosi individuale sia possibile (cfr. CA civile sez. III, 02/05/2022, n.13727). Tuttavia, parte appellante afferma che le somme riconosciute per la causale in questione sono sproporzionate per le aspettative di vita di , ma non precisa le circostanze del caso per le quali le aspettative di Parte_5
vita del danneggiato debbano essere inferiori a quella della media nazionale.
La circostanza, invece, che percepisca la pensione – rectius assegno – Parte_5
di invalidità assume rilevanza in tema di risarcimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa – esaminato nel successivo punto 7 -, avendo anche su tale punto la Suprema Corte affermato che dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale dell'assegno di invalidità erogato dall'INPS, attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore (cfr. CA civile sez. III, 19/02/2019, n.4734 che ha affermato il principio detto in relazione all'assegno ordinario di invalidità corrisposto, ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, dall'INPS alla vittima di un incidente stradale).
§ 7.
Con il gravame incidentale i danneggiati contestano i criteri utilizzati dal Tribunale per liquidare il danno patrimoniale da lucro cessante per la riduzione della capacità lavorativa e in particolare, i coefficienti di capitalizzazione di cui al R.D. 9/10/1922
n. 1403, i quali, essendo fondati su dati risalenti all'inizio del secolo scorso e su un tasso di interesse del 4,5%, forniscono criteri di valutazione non più attendibili, sicché il Tribunale, con l'adozione del su indicato coefficiente di capitalizzazione rilevato dalla tabella di cui al R.D. 9/10/1922 n. 1403, non ha risarcito integralmente il danno. I detti appellanti incidentali ritengono che il Tribunale avrebbe dovuto liquidare a il danno patrimoniale da lucro cessante futuro per la Parte_5
riduzione della capacità lavorativa, utilizzando il reddito rappresentato da triplo annuo della pensione sociale (€ 17.862,00), la percentuale di I.P. utilizzata per il calcolo (70%) e l'età di presunto inizio dell'attività lavorativa (22 anni), ma sostituendo al coefficiente di capitalizzazione utilizzato (19,077) quello corrispondente all'atteso di vita di un uomo di 22 anni (data di presumibile inizio dell'attività lavorativa di nell'anno 2014), che è pari a 58,804, come Parte_5
risulta dalle tavole di mortalità uomini dell'Istituto Nazionale di Statistica del 2014 e, dunque, nella complessiva misura di almeno € 661.724,94, con riferimento al valore della moneta all'epoca del deposito dell'impugnata sentenza e, quindi, oltre rivalutazione monetaria. I predetti precisano, altresì, che in caso di liquidazione definitiva del danno in epoca successiva al 14/3/2021 la data di compimento del 23° anno di età del leso, occorre liquidare il danno patrimoniale da lucro cessante per la riduzione della capacità lavorativa mediante un doppio conteggio tabellare, il primo per la liquidazione del danno da lucro cessante da inabilità permanente passato e, cioè, quello già verificatosi dalla data del raggiungimento del 22° anno di età (età di presunto inizio dell'attività lavorativa) alla data della decisione definitiva (che è quello della liquidazione), il secondo per la liquidazione del danno da lucro cessante da inabilità permanente futuro e, cioè, quello ancora non verificatosi, determinato secondo un calcolo congetturale basato sulla durata media della vita dalla data della decisione definitiva, assumendo come coefficiente di capitalizzazione quello corrispondente all'età che il leso avrà a tale data e desunto dalle vigenti tavole di mortalità uomini dell'Istituto Nazionale di Statistica.
Il motivo è fondato. Secondo la Suprema Corte il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato secondo i coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403 del 1922, che, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantisce l'integrale ristoro del danno e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c. (cfr. Cass. 21 marzo 2022 n.
9002 e Cass. 2 maggio 2022 n. 13727); precisamente, i coefficienti di capitalizzazione del 1922 sono inapplicabili perché sono stati calcolati sulla base di tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 e non distinguono tra aspettativa di vita dei maschi e delle femmine, mentre i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica attestano un pluriannuale incremento dell'aspettativa di vita evincibile dalle tavole di mortalità dei decenni successivi;
inoltre, i detti criteri presuppongono una rendita di capitale del 4,5%, ovvero, maggiore di multipli rispetto a quella attuale.
La Suprema Corte, annullando le decisioni che hanno applicato le obsolete tabelle del
1922, ha offerto anche una prospettiva di soluzione, ovvero, applicare coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, dacché aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano ( cfr.
Cass., 28 aprile 2017 n. 10499).
Al riguardo, soccorre la tabella realizzata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di
Milano il 14 dicembre 2022, la quale utilizza una formula finanziaria attuariale che tiene conto di tutti i seguenti parametri: la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato, l'età del soggetto danneggiato al momento della capitalizzazione, la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica, il sesso del danneggiato per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione;
un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente e variabile in relazione alla effettiva durata da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani.
La Suprema Corte ha altresì precisato che occorre differenziare il lucro cessante c.d. passato da quello c.d. futuro, (cfr. Cass., 30/04/2018, n. 10321 e Cass., 12/04/2018, n.
9048), posto che sino al momento della liquidazione, il lucro cessante si è già verificato e dev'essere accertato, seppure con criterio probabilistico (ricostruendo, cioè, i redditi da considerare definitivamente perduti perché, senza l'evento di danno, sarebbero stati acquisiti), mentre solo dopo la liquidazione andranno necessariamente capitalizzati i redditi futuri, che la vittima presumibilmente perderà vivendo ancora, in base a un coefficiente corrispondente all'età della stessa al momento in cui si compie l'operazione di capitalizzazione (Cass. 22741/2019 n;
Cass. 12186/2019).
Prima di procedere alla liquidazione del reclamato danno patrimoniale secondo gli anzidetti criteri, va precisato che non sono oggetto di censura l'importo del presunto reddito utilizzato per il conteggio tabellare pari al triplo annuo della pensione sociale, la percentuale di I.P. utilizzata per il conteggio tabellare (70%) e l'età di presunto inizio dell'attività lavorativa utilizzata per il conteggio tabellare pari a 22 anni.
Pertanto, riguardo al danno da lucro cessante, tenuto conto dei detti criteri e del triplo dell'importo annuo della pensione sociale a decorrere dal 2020 (ovvero da quando ha compiuto l'età di presunto inizio dell'attività lavorativa) ad oggi Parte_5
(ovvero € 16.553,88, € 14.793,87, € 13,915,44, € 18.117,72, € 19.238,76, €
16.160,70) e della percentuale di invalidità pari al 70 % si perviene al risultato di €
69.146,25.
Per quanto concerne il danno da lucro cessante futuro, utilizzando i criteri elaborati dal detto Osservatorio sulla base dei detti parametri, che, in breve, si fondano su una formula finanziaria, corretta con l'età e il sesso della vittima, con le tavole di mortalità, con i tassi di interesse dinamici (rapportati ai diversi archi temporali) e con l'inflazione attesa, tenuto conto dell'età di ad oggi, ovvero 27 e del Parte_5
numero di anni futuri per i quali il reddito non verrà percepito, ovvero 40 anni, stante l'attuale età pensionabile di 67 anni, si individua il coefficiente numerico moltiplicativo, nella specie, 47,19, che va moltiplicato per l'importo di reddito annuo perso e per la percentuale di invalidità pari al 70 %; il risultato della moltiplicazione è
l'attualizzazione (c.d. capitalizzazione) della serie annuale degli importi futuri.
Considerando quale reddito annuo il triplo dell'importo ad oggi della pensione sociale di € 19.392,84, moltiplicato per 47,19 e 70 %, si perviene al risultato di €
640.603,68, che rappresenta la capitalizzazione di quella rendita per la durata di 40 anni.
In relazione al solo danno da lucro cessante passato, pari a € 69.146,25, a Parte_5
vanno riconosciuti, interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante
[...]
orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno. Nella specie,
l'importo di € 69.146,25 devalutato” alla data del 14.3.2020, data di presunto inizio dell'attività lavorativa, come statuita dal Tribunale e come già evidenziato non oggetto di contestazione, risulta pari a € 58.252,95 (indice a quo 102,6- indice ad quem 121,8) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino al 31.8.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -, pari ad € 6.879,36.
In virtù di quanto su evidenziato dai detti importi (€69.146,25+ € 6.879,36 + €
640.603,68), pari a complessivi € 716.629,29 va detratto l'assegno di invalidità erogato dall'INPS, a decorrere dall'annualità 2020 per le ragioni predette, ovvero,
l'importo annuale del 2020 (€ 3.523,20), del 2021 (€ 3.441,72), del 2022 (€
3.445,08), 2023 ( € 3.766,92) e 2024 (€ 3.999,96) e dieci mesi del 2025 ( € 3.360,00) nonché gli importi che percepirà fino all'attuale età pensionabile di Parte_5
67 anni, ovvero per 40 anni e due mesi, pari all'importo complessivo di € 161.952,00; pertanto, l'importo complessivo da detrarre dal riconosciuto danno patrimoniale è pari a € 183.488,88 (€ 3.523,20+€ 3.441,72+ € 3.445,08+€ 3.766,92+€ 3.999,96+ €
3.360,00+€ 161.952,00), sicché per la causale in questione a spetta Parte_5
l'importo di € 533.140,41. § 8.
Dal detto l'importo di € 533.140,41 riconosciuto a titolo di danno da riduzione della capacità lavorativa specifica e da quello di € 776.188,08 quale danno da spese di assistenza e, dunque, dalla somma complessiva di € 1.309.328,49, va detratta una corrispondente al 7 % della stessa, come disposto dal Tribunale e non oggetto di censura ad opera degli odierni appellanti incidentali, così pervenendo all'importo di €
1.217.675,49.
Atteso che le somme a titolo di danno patrimoniale riconosciute nel presente grado sono diverse da quelle attribuite dal Tribunale e posto che nella gravata sentenza interessi compensativi e rivalutazione monetaria sono stati riconosciuti sull'importo complessivo riconosciuto a titolo di danno sia non patrimoniale che patrimoniale, occorre conteggiare i predetti accessori sull'importo di danno non patrimoniale non oggetto di appello. Pertanto, l'importo di € 859.758,00 riconosciuto dal Tribunale a titolo di danno non patrimoniale, devalutato” alla data del 14.3.1998, data del fatto illecito, risulta pari a € 610.190,21 (indice a quo 102,6- indice ad quem 107,1) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino all'8.4.2019 – data di pubblicazione della gravata sentenza -, pari ad € 322.069,03.
Pertanto, per la causale in questione a spetta l'importo complessivo di Parte_5
€ 1.181.827,94 (€ 859.758,00 +€ 322.069,03).
Pertanto, il danno complessivamente riconosciuto a è pari a € Parte_5
2.399.503,43.
Parte appellante ha dedotto e dimostrato di aver corrisposto, il 29.1.2020, l'importo di
€ 788.423,39 a titolo di danno riconosciuto a . Posto che nella specie Parte_5
il pagamento è intervenuto dopo la liquidazione giudiziale, non si ritiene di applicare l'orientamento secondo cui nel caso di pagamento di un acconto, al fine di detrarre quest'ultimo dall'intero importo dovuto, il credito risarcitorio e l'acconto devono essere resi omogenei, (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero, rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione) e una volta detratto l'acconto dal credito risarcitorio, vanno calcolati gli interessi compensativi da applicarsi sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto e sulla somma che residua dopo la detrazione, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr., da ultimo, CA civile sez. III - 07/08/2023, n. 23927).
Precisamente, il credito risarcitorio e l'acconto sono omogenei, posto che quest'ultimo è stato corrisposto poco dopo nove mesi l'emissione della gravata sentenza, intervenuta l'8.4.2019. Pertanto, detraendo l'acconto, pari a € 788.423,39, al credito risarcitorio come sopra liquidato, pari a € 2.399.503,43, si giunge alla somma di € 1.611.080,04 ancora da corrispondere a . Parte_5
§ 9.
Con il quinto motivo la struttura sanitaria contesta il danno riconosciuto ai prossimi congiunti, deducendo che, seppur si volesse equiparare la grave lesione alla morte, in ogni caso, i precedenti della VIII Sezione del Tribunale di Napoli depongono per un risarcimento base, in favore dei genitori del macroleso, pari ad € 200.000,00 e non certo ad € 300.000,00, come previsto dal massimo della forbice delle Tabelle
Milanesi.
Con riguardo al danno non patrimoniale riconosciuto alle interventrici volontarie e sorelle maggiori di , parte Parte_7 Parte_6 Parte_5
appellante ripropone le stesse argomentazioni svolte con riguardo al danno riconosciuto in favore dei genitori, aggiungendo che seppur le predette abbiano dedotto di essersi diplomate con un voto basso, non hanno prodotto alcuna documentazione sulle valutazioni scolastiche precedenti al Diploma;
deduce, pertanto, che manca qualsiasi prova circa il nesso causale tra i lamentati danni e l'operato dei sanitari.
Il motivo è inammissibile. Come noto, l'atto di appello deve soddisfare il requisito della specificità degli argomenti, idonei a contrastare la ratio decidendi della sentenza di primo grado;
in particolare, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appellante deve presentare motivazioni dettagliate e precise che incidano sulla base giuridica della decisione impugnata (cfr., fra le ultime, CA civile , sez. II , 24/06/2025 , n. 16885).
In merito al danno non patrimoniale riconosciuto ai parenti del macroleso, il
Tribunale ha, in particolare, motivato nei termini seguenti: <<… Rispetto alla sofferenza interna, il pregiudizio subito dagli attori può ritenersi connaturato all'evento lesioni patite dal minore, cosicché non è possibile dubitare a proposito dell'elevato grado di sofferenza legato al coinvolgimento del figlio in un evento dannoso quale quello oggi esame. In relazione all'alterazione del rapporto genitore – figlio [che, nella specie, è da ritenersi comunque di notevole entità, sebbene non prossima ad un vero e proprio annientamento di tale relazione parentale, risultando il minore affetto da menomazione valevoli a comprometterne le Parte_5
capacità di movimento (tetraparesi spastica) ed intellettive (ritardo mentale di grado medio), senza tuttavia impedirgli di parlare e di interagire con il mondo che lo circonda: … tenuto conto dell'età della vittima primaria e correlativamente del tempo durante il quale i rapporti all'interno del famiglia nucleare potranno esplicarsi, è possibile pervenire, sulla base del criterio tabellare attualmente in uso presso il Tribunale di Milano per il danno non patrimoniale scaturente dalla morte di un congiunto, opportunamente rimodulato in ragione del grado percentuale di invalidità permanente riconosciuto al minore, alla determinazione, in valori attuali, dell'importo da liquidarsi in favore di ciascuno dei genitori istanti. 81. - Nel caso di specie, infatti, considerato il livello di compromissione dello stato di salute del minore avvenuto in tenerissima età, sì da incidere in maniera notevole sul rapporto genitore – figlio, appare corretto prendere a riferimento i livelli tabellari relativi all'ipotesi del genitore sopravvissuto al decesso del figlio, rimodulandolo in ragione del grado percentuale di invalidità permanente residuato a carico del minore [70%
(settanta percento)]. 82. - … In tale quantificazione, necessariamente equitativa, non può non tenersi conto: 1) della sussistenza di un effettivo stato di convivenza tra gli attori e la vittima;
2) del grave sconvolgimento delle abitudini di vita subito dagli attori, che hanno subito entrambi una notevole compromissione di uno dei legami affettivi e parentali più intensi tra quelli che, secondo l'”id quod plaerumque accidit”, caratterizza l'esistenza umana (e, cioè quello instaurato con il proprio figlio, peraltro fin dalla nascita di quest'ultimo), pur nella consapevolezza della continua assistenza di cui lo stesso necessita, in maniera continua e quotidiana ed in ragione delle gravi condizioni in cui egli ha versato e continua a versare;
3) del costante e quotidiano confronto che i genitori hanno dovuto e dovranno affrontare sia con le sofferenze del giovane figlio, sia con la grave compromissione della relazione parentale derivata dalle menomazioni residuate a carico dello stesso, sia, infine, con tutte le attività di assistenza e di cura di cui il giovane necessita (e di cui necessiterà) e che, in maniera assolutamente inevitabile ed ineludibile, devono e dovranno essere prestate (anche) da essi;
4) del “vulnus” alla serenità familiare certamente scaturito da quanto finora posto in evidenza;
5) della proiezione futura, in termini di durata, di tale “vulnus”, destinato a protrarsi, presumibilmente, per tutta la vita degli attori e della conseguente necessità per gli attori di doversi confrontare, quotidianamente e, sostanzialmente, per tutto il resto della propria esistenza, con tale sconvolgimento;
6) della comprovata sussistenza di una sindrome ansioso – depressiva, sviluppata dall'attrice sig.ra a causa Parte_4
del grave evento dannoso di cui si tratta … condividendo l'orientamento emerso nel
Tribunale di Milano in ordine ad una valutazione del danno per perdita del fratello o sorella in una “forbice” che va da un minimo di €. 24.020,00 … ad un massimo di €.
144.130,00 … questo giudice ritiene adeguato alla fattispecie in esame operare una liquidazione in misura pari a quella massima dei valori sopra indicati e, cioè, complessivamente, pari al 70% (settanta percento) dell'importo di €. 144.130,00 ….
e, dunque, ad €. 100.891,00 … in favore di ciascuna delle interventrici volontarie, da intendersi espresso in valori monetari attuali, a titolo di danno non patrimoniale. In tale quantificazione, necessariamente equitativa, non può non tenersi conto: 1) del grave sconvolgimento delle abitudini di vita subito, a causa dell'evento dannoso, da ciascuna delle interventrici volontarie, che hanno visto gravemente compromesso, quando erano ancora in età infantile (l'interventrice volontaria sig.ra Parte_7
aveva circa dieci anni e la sig.ra circa dodici), non
[...] Parte_6
soltanto il sereno sviluppo e svolgimento di uno dei legami affettivi e parentali più intensi tra quelli che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, caratterizza l'esistenza umana (cioè quello con il proprio fratello), ma altresì la propria serenità familiare e, dunque (ed inevitabilmente), anche il rapporto con i genitori, certamente assorbiti per intero dalla necessità di far fronte sia all'emergenza rappresentata dalle gravi condizioni di salute in cui si è trovato a versare il giovane fin Parte_5
dal momento della sua nascita, che alle conseguenti necessità assistenziali venute in rilievo con riguardo a quest'ultimo; 2) del dolore e della sofferenza provata da ciascuna delle interventrici nel convivere quotidianamente con il loro fratellino gravemente malato;
3) della necessità di affrontare tale sofferenza e confrontarsi con essa quotidianamente e, sostanzialmente, per tutto il resto della propria esistenza, oltre che con la realtà rappresentata dalla compromissione non soltanto di un legame di carattere strettamente parentale, ma altresì della possibilità di vedere crescere ed ulteriormente svilupparsi in maniera piena e secondo l'”id quod plerumque accidit”, anche nel corso dell'età adulta, quella comunione di vita, di affetti e talvolta anche di intenti che, pur nella diversità delle scelte di vita individuale, solitamente caratterizza i rapporti tra fratelli;
4) della consapevolezza, maturata fin dall'età di dieci e dodici anni, di dover contribuire, con il proprio apporto personale, alle attività cura, accudimento ed assistenza che si svolgevano (e si svolgono), all'interno del nucleo familiare, in favore del fratello (cioè del giovane
)….>>. Parte_5
Ciò posto, la gravata sentenza nel liquidare il danno in questione avvalendosi, quale parametro equitativo, delle tabelle di Milano si è uniformato all'orientamento della
Suprema Corte (cfr., fra le tante, Cass. n. 12470 del 2017), secondo cui nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica "ex post" del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono. La gravata sentenza ha pertanto utilizzando il range del danno previsto dalle Tabelle di Milano vigenti al tempo dell'emanazione della sentenza quale parametro per la relativa quantificazione, avallando tale liquidazione con argomentazioni non affatto poste in discussione dal motivo di gravame in esame.
Alla luce di tali considerazioni, la censura, secondo cui il riferimento alle Tabelle di
Milano è di per sé errato solo perché i criteri di liquidazione in concreto utilizzati sono previsti per la morte del congiunto, ovvero, quella secondo cui i precedenti del
Tribunale di Napoli circa la misura del danno riconosciuto in casi simili depongono per una liquidazione inferiore sono inammissibili, siccome non introducono alcuna critica argomentata alle su trascritte statuizioni della gravata sentenza, la quale si è avvalsa delle Tabelle dette quale parametro di liquidazione, tenendo conto del rapporto parentale gravemente leso e opportunamente adattandolo e calibrandolo al caso concreto;
in tal modo, la gravata sentenza non ha fatto ricorso a una liquidazione equitativa pura, che non consente di comprendere il ragionamento seguito.
Le considerazioni circa la carenza di prova del dedotto scarso rendimento scolastico delle sorelle del macroleso sono ininfluenti, posto che come si evince dalle seguenti statuizioni della gravata sentenza le deduzioni sul punto non sono state valutate proprio perché sfornite di supporto probatorio << … non risulta dimostrata, in maniera certa e convincente, anche in ragione della mancanza di elementi probatori offerti in ordine all'andamento ed al profitto scolastico anteriore all'illecito, la sussistenza di un nesso di derivazione diretta tra la sofferenza il grave sconvolgimento delle abitudini di vita subiti a causa dell'evento dannoso e i modesti risultati ottenuti, da ciascuna delle interventrici, negli studi (anche universitari) e comprovati alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa di ciascuna di esse …>>.
§ 10.
con il gravame proposto in via incidentale, oltre ad avallare i Controparte_2
motivi di gravame proposti dalla struttura sanitaria, ha chiesto il rigetto della domanda di manleva, deducendo che in primo grado, con la comparsa di costituzione depositata il 26.7.2012, oltre alle questioni esaminate dal Tribunale – che ha escluso la violazione dell'obbligo di salvataggio in relazione alla denunciata omessa chiamata in causa della struttura sanitaria dalla quale proveniva al momento Parte_4
del suo ricovero presso l'odierna appellante -, ha dedotto anche che la struttura sanitaria appellante era tenuta a chiamare in causa i medici che l'assunsero in cura qualora non fossero suoi dipendenti in adempimento dell'obbligo di fare quanto in proprio potere per evitare l'aggravamento dell'evento dannoso;
ha chiesto, per l'effetto, di dichiarare la perdita della garanzia, ovvero, di ridurla proporzionalmente al pregiudizio che il detto inadempimento le ha procurato. A sostegno, la compagnia deduce che l'invocata polizza condiziona l'estensione e, dunque, l'operatività della garanzia alla circostanza che i medici responsabili siano dipendenti iscritti nei libri obbligatori dell'assicurata struttura sanitaria.
Il motivo è infondato.
A prescindere dalla sussistenza di una specifica contestazione sul punto, in presenza della quale soltanto sussisterebbe l'onere a carico dell'assicurata struttura sanitaria di provare la sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'invocata garanzia, si osserva che le condizioni speciali allegate alla polizza – e al fascicolo della compagnia - prevedono che l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell nello svolgimento delle loro mansioni con Parte_10
rinuncia della compagnia al diritto di rivalsa nei confronti dei medesimi medici. La detta clausola copre il rischio di depauperamento del patrimonio del medico dipendente, oltre a quello del patrimonio della struttura sanitaria, tanto è vero che è esclusa azione di rivalsa della compagnia, ma non esclude, come pretenderebbe la compagnia appellante, dall'operatività della polizza l'ipotesi in cui la struttura sanitaria debba rispondere non già per fatto proprio ma per fatto dei terzi, ovvero del personale che ivi opera, senza distinzione tra dipendenti e non – distinzione non emergente dalla polizza prodotta -.
§ 11.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, va accolto parzialmente sia l'appello proposto dalla che quello incidentale proposto dai Parte_1
danneggiati, mentre va rigettato l'appello incidentale proposto da
[...]
Ne consegue che la gravata sentenza va in parte riformata e per Controparte_2
l'effetto, la va condannata al pagamento del residuo Parte_1
importo di 1.611.080,04, a titolo di risarcimento danni, in favore di , Parte_5
oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Posto che la struttura sanitaria resta soccombente non vi sono motivi per una diversa regolamentazione delle spese di primo grado, ma sul punto sono stati avanzati motivi di censura.
In particolare, la struttura sanitaria si duole dell'importo riconosciuto ai difensori di
, e siccome ritenuto esoso, Controparte_1 Parte_5 Parte_4
così come quello liquidato ai rispettivi difensori delle interventrici. La contestazione, in tali termini articolata, è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. non avendo parte appellante eccepito alcuna violazione dei massimi previsti ex lege. Dal loro canto, i danneggiati si dolgono del mancato riconoscimento della maggiorazione di legge sui compensi per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 nonché della maggiorazione di legge sui compensi per assistenza di più parti e contro più parti ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014.
Al riguardo, va osservato che dalle statuizioni della gravata sentenza non emerge de plano l'omessa applicazione delle invocate maggiorazioni di legge sui compensi;
ed invero, tenuto conto dello scaglione applicabile, ovvero quello relativo alle controversie di valore fino a € 4.000.000 e dell'importo riconosciuto dal Tribunale, maggiore del compenso tabellare, non può ritenersi fondata la doglianza come sollevata dai danneggiati.
Inoltre, la struttura sanitaria si duole della disposta compensazione delle spese di lite nel rapporto con l' seppur sia stata accolta la domanda di garanzia CP_2
dalla stessa proposta;
tale motivo di censura è fondato. Ed invero, ai sensi dell' art. 92
c.p.c. , come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall' art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. CA civile , sez. VI , 18/02/2020 , n. 3977). Dunque, a seguito della modifica dell' articolo 92, del Cpc di cui alla legge 10 novembre 2014,
n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, al di fuori delle quali è preclusa la possibilità di compensare le spese di lite (cfr. CA civile , sez. II ,
04/07/2024 n. 18345). Nella specie la domanda proposta dalla Struttura sanitaria nei confronti della compagnia assicuratrice, nonostante le contestazioni da questa sollevate, è stata accolta, sicché non sussiste alcuna delle circostanze suddette che giustifichi la disposta compensazione che è stata, quindi, determinata da fattori estranei al dettato normativo. Pertanto, le spese del primo grado di giudizio, nel rapporto tra la struttura sanitaria e vanno poste a Controparte_2
carico di quest'ultima ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 2.000.000 e applicando i compensi tabellari.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante l'accoglimento di un motivo di gravame e l'esito della CTU espletata, vanno compensate nella misura di 1/3 nel rapporto tra la struttura sanitaria e i danneggiati, mentre il residuo va posto a carico della prima ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidato come in dispositivo, a norma del
D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 4.000.000 e applicando i compensi tabellari. Va riconosciuta la maggiorazione del compenso per la redazione degli atti mediante modalità telematiche ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55 2014 e quella per assistenza di più parti ai sensi dell'art. 4, comma 2 D.M. 55 2014 nella sola misura del 30 % , posto che può ritenersi che siano state esaminate questioni di diritto e di fatto distinte rispetto a e a tutti i parenti, mentre la singola difesa di Parte_5
quest'ultimi non ha implicato lo svolgimento di attività difensiva aggiuntiva. Al riguardo, va evidenziato che la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, D.M. n.
55/2014 prevede una mera facoltà di maggiorazione del compenso (cfr. Cass.
28/12/2022, n.37930). Non è, poi, applicabile la maggiorazione contemplata per la difesa contro più parti stante l'identità delle posizioni difensive assunte dalla struttura sanitaria e dalla compagnia assicuratrice. Gli esborsi riconosciuti ai danneggiati sono comprensivi delle spese di CTP, come da fattura prodotta con la comparsa conclusionale.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto nel presente grado, vanno poste definitivamente a carico della . Controparte_17 Nel rapporto tra la Struttura sanitaria e le spese di Controparte_2
lite vanno poste a carico di quest'ultima ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a € 2.000.000.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante incidentale dell'ulteriore importo a Controparte_2
titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con citazione notificata il 7-5-2019, avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello proposto dalla , Parte_1
b) accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da , Controparte_1 [...]
, e;
Controparte_18 Parte_6 Parte_7
c) per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna
[...]
al pagamento, in favore di , del residuo importo di Parte_1 Parte_5
1.611.080,04, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
d) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2
e) in riforma parziale della gravata sentenza condanna al Controparte_2
pagamento, in favore della , delle spese del primo CP_6 Controparte_6
grado, che liquida in € 37.951,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore degli avv.ti e;
Parte_2 Parte_3
f) compensa le spese del presente grado nella misura di 1/3 nel rapporto tra
[...]
e , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_18
e e condanna al Parte_6 Parte_7 Parte_1 pagamento del residuo che liquida in € 1.201,00 per esborsi ed € 47.147,73 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Liguori;
g) pone a carico di le spese di CTU, liquidate con Parte_1
separato decreto nel presente grado di giudizio;
h) condanna al pagamento, in favore della Controparte_2 [...]
, delle spese del grado di appello, che liquida in € 34.001,00 per Parte_1
compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge con distrazione in favore degli avv.ti e Parte_2
; Parte_3
i) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante incidentale a versare un ulteriore importo a titolo di Controparte_2
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, il 10.07.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente