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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8480 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico, Dr.ssa Tiziana Pavoni, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10063 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 13 marzo 2025 e vertente
TRA
C.F. e P.I. ) in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. RG BENEDETTO e dall'Avv.to
RG GU ed elettivamente domiciliata presso il loro studio come in
Indirizzo Telematico, giusta delega in atti;
Attore/Opponente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del l.r.p.t. P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. SIMEONE GIULIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via G. FERRARI nr., per procura alle liti;
Convenuto/Opposto
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo. CONCLUSIONI
All'udienza del 13 marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, le Parti hanno concluso, riportandosi ai propri scritti difensivi, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, le difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza
n. 11458 dell'11.5.2018).
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il Decreto Ingiuntivo nr. 25282/2019 (R.G. 77203/2019) emesso dal
Tribunale di Roma il 20 dicembre 2019, per il pagamento di € 12.200,00, oltre interessi e spese, sulla base di fatture relative al rapporto contrattuale di “advisory per
l'assistenza nel processo di quotazione su Aim Italia / Mercato Alternativo del Capitale” stipulato tra le Parti in data 02.02.2016.
Ha, preliminarmente dedotto l'insussistenza del credito azionato con il ricorso monitorio, in forza della risoluzione consensuale del contratto sopra evidenziato sottoscritta dalle Parti il 27 giugno 20216 (Doc. 4 Fascicolo Opponente). Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale: - annullare, dichiarare nullo o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 25282/2019 (R.G. 77203/2019), pronunciato in data 20 dicembre
2019 e notificato in data 9 gennaio 2020; - nel merito, accertare e dichiarare infondata la pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla nei confronti Controparte_1
della odierna opponente;
- conseguentemente, condannare la al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti da ex art. 96 cod. proc. civ., nella misura di Parte_1
Euro 10.000,00, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- con Vittoria di spese e compensi di causa.” Costituitasi l'opposta, ha dedotto la nullità della procura alle liti e formulato rinuncia agli atti e all'azione dedotta con il ricorso monitorio, nonché l'insussistenza dei lamentati danni. Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la nullità della procura alle liti rilasciata dalla ai Difensori costituiti e per l'effetto, Parte_1
dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione al d.i. n. 77203/2019 emesso dal Tribunale di
Roma; 2) in via subordinata, dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione della rinuncia agli atti ed all'azione portata dal citato d.i. n. 77203/2019 emesso dal
Tribunale di Roma, formulata da In ogni caso, con vittoria di Controparte_1
spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, con istanza di liquidazione del compenso maggiorato perché il presente atto è stato redatto in osservanza del comma 1-bis dell'art. 4 del d.m. 55/2014 ”.
Concessi termini istruttori, preso atto della rinuncia alla preliminare eccezione inerente la nullità della procura alle liti, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 21.04.2023. Sostituito il Giudice con la sottoscritta, dopo alcuni rinvii, la causa è stata riservata alla decisione all'udienza del 13 marzo 2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, deve prendersi atto che, parte opposta ha rinunciato agli atti del giudizio e all'azione dedotta col monitorio, ma Parte opponente, pur confermando la cessazione della materia del contendere, ha chiesto sia la statuizione sulle spese che l'accertamento dei presupposti per la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c.
Ricorrono peraltro i presupposti per dichiarare, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. (Cass.
n. 19845 del 23.7.2019) e, ove residuasse un contrasto solo sulle spese di lite, il giudice con la pronuncia risolve secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale
(Cass. n. 21757 del 29.7.2921). Nel caso odierno, non vi è più contestazione sul diritto sostanziale, avendo parte opposta rinunciato al giudizio monitorio, dando atto dell'effettiva insussistenza del credito azionato per la risoluzione consensuale degli impegni assunti con il mandato conferito il 2 febbraio 2016 (Doc. 3 Fascicolo Opponente).
Deve quindi in questa sede accogliersi la richiesta, con revoca del decreto ingiuntivo.
Nel merito l'opposizione era fondata e meritevole di accoglimento.
Va infatti evidenziato che, in realtà, la società opposta ha proposto il ricorso monitorio sulla scorta di un contratto già risolto dalle Parti i cui effetti sono stati annullati dalle stesse nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta. Nell'accordo risolutorio, infatti, viene convenuto che le Fatture già emesse -nel caso di specie la Fattura nr. 10/2016
e nr. 15/2016, avrebbero dovuto essere stornate e che null'altro avrebbe preteso l'opposta. Va chiarito che le giustificazioni addotte, c.a. la mancata indicazione del codice fiscale (dei soggetti coinvolti) non determinano l'annullabilità dell'atto, tenuto conto della circostanza che non viene disconosciuta o contestata la validità della sottoscrizione della (ora Agrilentum Merchant s.p.a.). Controparte_1
Ciò chiarito, alla luce di quanto emerso, deve ritenersi insussistente il credito azionato da Agrilentum per il pagamento delle fatture nr. 10-15/2016, poste alla base del giudizio monitorio, stante l'espressa clausola che le stesse avrebbero dovuto essere
“stornate” con le relative Note di Credito.
Quanto alla domanda proposta dalla società opposta, avente ad oggetto il risarcimento danni per lite temeraria ai sensi dell' art. 96 c.p.c., essa non merita di essere accolta.
Infatti con riferimento alla condotta di parte opposta, sia pure complessivamente soccombente, non è riscontrabile forma alcuna di mala fede ovvero di colpa grave, poiché il ricorso non può considerarsi temerario quando sia solo erroneo in diritto (Cass. n.
2180/2012; Cass. n. 20914/2011; Cass. n. 6190/1995; Cass. n. 14789/1995).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 174/2022 tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 25282/2019, R.G. n. 77203/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 20.12.2019.
• AN , in persona del l.r.p.t. a pagare Controparte_1
le spese del presente giudizio che liquida in € 5.000,00, oltre accessori.
Così deciso in Roma li 09.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Pavoni