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Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/03/2026, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03643/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 02318 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03643/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3643 del 2024, proposto da EL ZZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Bifulco, Davide Carotenuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NI TO e Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Quarta) n. 06692/2023, resa tra le parti;; N. 03643/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. Marco NT
e uditi per le parti gli avvocati Paola Bifulco e Giacomo Pizza su delega dichiarata di
NI TO;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento in data 5 dicembre 2019 del Dirigente dell'Area Urbanistica del
Comune di Napoli, con la quale è stata disposta “ 1) l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva e della sua area di sedime, ricadenti nella p.lla
234, fg 85 del N.C.T.; 2) il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 15.000
(quindicimila/00)…” nonché di ogni altro atto sotteso, preordinato, connesso e conseguente, ivi compreso, in ogni caso e tra l'altro, la disposizione dirigenziale n.
196/A dell'11.12.2017 con la quale si disponeva la demolizione, nel termine di 90 giorni, delle opere eseguite in assenza del permesso di costruire in Napoli, via
Galeone, n.125: “all'interno di suolo agricolo di circa mq. 1600: corpo di fabbrica a solo piano rialzato occupante una superficie di mq.60,00 x 3,20 di h; manufatto in ferro e lamiere termoisolanti occupante una superficie di mq 20,00 x 3,00 di h, adibito a box auto”, nonché il verbale di sopralluogo del 29.08.2019 svolto dal personale del
Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio, dal quale risulta che gli abusi sanzionati
“non sono stati rimossi”.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
Oggetto di contestazione, con il primo motivo di ricorso, è la regolare notifica alla legittima destinataria dell'ordinanza di demolizione che risulta essere stata consegnata N. 03643/2024 REG.RIC.
a mani ad un parente (genero) della ricorrente che, in tale qualità, lo ha ricevuto e sottoscritto.
A fondamento della domanda di annullamento parte ricorrente non deduce vizi propri dell'atto dichiarativo di acquisizione ex art. 31 comma 3 del d.P.R. 380/2001, ma vizi relativi sia alla mancata regolare notifica dell'ordinanza di demolizione sia alla natura
“fantasiosa” del verbale di accertamento dell'inottemperanza, poiché i due manufatti non sarebbero visibili dall'esterno della proprietà, recintata con un cancello chiuso. In ogni caso, il verbale di inottemperanza, non sarebbe mai stato notificato alla medesima ricorrente.
Si è costituito il Comune producendo gli atti del procedimento sopra richiamati e concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Tar ha osservato che, in astratto, la legittimità dell'atto di acquisizione che segue all'accertata inottemperanza dell'ordine di demolizione di opere abusive è pregiudicata dalla mancata notifica del predetto ordine al destinatario che, non avendo conoscenza del suo obbligo di ottemperare, non è in colpa per la sua violazione.
L'omessa notifica dell'ordinanza di demolizione ai legittimati passivi indicati dall'art. 31 citato non implica infatti l'illegittimità del provvedimento demolitorio impugnato, bensì rileva ai soli fini della possibilità di poterne pretendere l'adempimento dal soggetto rimasto ignaro, poiché la notificazione attiene infatti non già alla fase di perfezionamento ma alla fase di integrazione dell'efficacia. Resta inteso che il destinatario ha pertanto l'onere di impugnare il provvedimento di demolizione – non notificato – dal momento in cui acquisisce la sua piena conoscenza.
Il Tar ha poi ritenuto che non sussiste il vizio di nullità della notifica lamentato da parte ricorrente.
L'ordinanza di demolizione è stata notificata mediante consegna a una delle persone enumerate nell'art. 139 c.p.c. essendo stata consegnata ad un affine (genero della proprietaria). N. 03643/2024 REG.RIC.
Il Tar ha osservato che la disciplina per la notificazione degli atti a mano dei familiari
è data dall'art. 139 c.p.c., a mente del quale, se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente (l'art. 138 dispone le regole della notificazione nelle mani del destinatario), la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. "Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi,
l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace".
In tal caso, la disciplina fa leva su due presunzioni: quella della convivenza temporanea del familiare nella abitazione del destinatario, per il solo fatto che detto familiare si sia trovato nella casa ed abbia preso in consegna l'atto; e quello della conseguente presunzione che il consegnatario a sua volta consegni l'atto al legittimo destinatario. Resta a carico dell'interessato allegare e produrre prova contraria (Cons.
Stato, IV Sez., 27 marzo 2018, n. 1908);
D'altra parte (Cass. Civ., II Sez., 5 giugno 2018, n. 14361) la consegna del piego a persona di famiglia nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria.
Occorre infatti specificare che la nullità della notificazione può essere accertata solo ove dalla relazione dell'ufficiale giudiziario espressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma. Se invece la relata non indichi il luogo della consegna - come nella fattispecie in esame - non si ha nullità, “dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti, sicché N. 03643/2024 REG.RIC.
la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, né sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna.
Peraltro, proprio perché la mancata notifica non influisce sulla legittimità del provvedimento medesimo, l'unica conseguenza derivante è la possibilità del ricorrente di contestarne la legittimità solo dal momento in cui ne acquisisce la “piena conoscenza”. Nel caso di specie, parte ricorrente, pure ammettendo che abbia appreso dell'ordinanza di demolizione con la notifica dell'atto di acquisizione, non ha sollevato avverso tale atto presupposto alcun vizio, né formale né sostanziale. Si è limitato a rappresentare che “in verità, senza titolo abilitativo, la stessa ha realizzato un piccolo fabbricato rurale posto al servizio del proprio terreno agricolo, utilizzato in modo strumentale all'attività di coltivazione”.
Il Tar non ha condiviso la doglianza con cui si contesta quanto riferito nel verbale di accertamento dell'inottemperanza, sulla base di presunte impossibilità di accesso ai luoghi La giurisprudenza ha precisato che “l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione richiede la stesura di un verbale di verifica dello stato dei luoghi da parte della Polizia municipale che ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente locale, e ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento” (Cons. Stato Sez. VI,
24 gennaio 2023, n. 756). Nel caso specifico, non vi è alcuna contestazione né circa la natura abusiva dei due manufatti non avendo sollevato parte ricorrente alcun vizio avverso l'ordinanza di demolizione, anche nell'ipotesi in cui essa sia stata conosciuta tramite l'atto impugnato in questa sede, né sulla circostanza che, al momento della
“verifica”, gli immobili fossero ancora in loco. N. 03643/2024 REG.RIC.
2. Parte appellante lamenta che il Tar non ha rilevato la tardività di memoria e documenti depositati dal Comune di Napoli in data 7 novembre 2023 con udienza pubblica fissata al 29 novembre 2023.
Osserva che il “verbale di inottemperanza” all'ordine di demolizione era già nella disponibilità dell'appellata e poteva essere introdotto in giudizio al momento dell'originaria costituzione oppure al momento di deposito di memoria e documenti del 14 ottobre 2023.
Ne consegue che, secondo parte appellante, il verbale di accertamento dell'inottemperanza non poteva essere valutato dal Tar che invece non ha apprezzato la censura di parte ricorrente secondo cui il 28 agosto 2019 la ricorrente non era sui luoghi di cui si parla, che, quindi, non ha aperto il cancello a quel personale e questi, non ha potuto vedere alcunché.
Quindi il verbale di inottemperanza dovrebbe ritenersi “di fantasia”, quindi nullo ed inesistente.
Ritiene che se manca il requisito dell'accertamento dell'inottemperanza, quindi, non può essere disposta l'acquisizione gratuita al patrimonio pubblico.
Parte appellante lamenta inoltre che il documento tardivamente prodotto dal Comune di Napoli, lo stesso non sarebbe affatto un verbale di sopralluogo.
Trattasi infatti di una schermata video in cui, con molta fatica, è possibile intravedere soltanto alcuni dati inseriti in celle editabili del programma che, con ogni probabilità, viene utilizzato come sorta di “schedario” interno dai dipendenti del Comune di
Napoli.
Il documento non riporterebbe alcun elemento utile ed idoneo a dimostrare che, effettivamente, la Polizia Municipale o comunque un funzionario del Servizio
Antiabusivismo si sia materialmente recato sui luoghi di interesse per verificare la persistenza degli abusi edilizi e, meno che mai, che a dette operazioni abbia partecipato la signora EL ZZ. N. 03643/2024 REG.RIC.
L'appellante fa presente di avere lamentato l'omessa notifica sia dell'ordinanza di demolizione che del verbale di inottemperanza all'ordine demolitorio.
Lamenta che il Tar non abbia valutato in concreto la volontà dell'appellante che, incolpevolmente, ha appreso della contestazione degli abusi edilizi soltanto mediante la disposta acquisizione del terreno.
Se l'appellante avesse avuto piena contezza delle conseguenze derivanti dall'inottemperanza all'ordine di demolizione – ovvero se fosse stata adeguatamente notiziata dell'attività del Comune di Napoli, di certo si sarebbe attivata pur di scongiurare la perdita del terreno di proprietà.
Osserva che la disposizione dirigenziale n. 196/A dell'11 dicembre 2017, vale a dire l'ordinanza di demolizione, che costituisce l'allegato n. 3 ai documenti depositati dal
Comune di Napoli in data 14 ottobre 2023 (numero atto 2023034931), infatti, alla pagina 2 riporta una “relazione di notifica” che non riferisce la consegna dell'atto a mani della signora EL ZZ bensì a mani di altro soggetto con la seguente dicitura “RA DR – genero tale si qualifica”, senza null'altro specificare in merito. Sicché, secondo il combinato disposto di cui all'articolo 138 c.p.c. – a norma del quale “… l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto …” – ed all'articolo 139 c.p.c., commi 1 e 2
– secondo cui “… se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace …” – è chiaro che il soggetto che esegue la notificazione deve esplicitare nella relazione di aver eseguito N. 03643/2024 REG.RIC.
la consegna a mani dell'effettivo destinatario presso uno dei luoghi tassativamente indicati dal legislatore e, nel caso in cui ciò non avvenga, le ragioni per le quali la consegna stessa è avvenuta a mani di altro soggetto.
Nel caso di specie, nell'osservare che nulla viene riferito circa l'impossibilità della consegna dell'atto a mani della signora EL ZZ – nel senso che non è dato sapere se l'appellante fosse “irreperibile” o “momentaneamente assente” dal luogo dell'abitazione – dalla stessa non è possibile ricavare anche la certezza che la notifica sia stata eseguita ad un “familiare convivente”. Ed infatti il signor DR RA, cui l'atto è stato consegnato, non soltanto non “convive” con la signora EL
ZZ ma, addirittura, risiede stabilmente nel Comune di Monserrato, in provincia di Cagliari, segnatamente alla Via Capo Frasca n. 15, sin dal 24 maggio
2001 e, quindi, anche nel periodo interessato dalla notifica di che trattasi.
Peraltro, sempre nella medesima relata, il notificatore non ha neppure specificato di aver effettuato un tentativo di consegna a mani dell'effettiva destinataria e, accertata l'impossibilità di notifica direttamente alla signora EL ZZ, di avervi proceduto nei modi e nelle forme di cui all'articolo 139 c.p.c., comma 2, raccogliendo le generalità del soggetto cui, poi, effettivamente l'atto è stato consegnato.
Tanto basta, secondo l'appellante, a dimostrare quanto rappresentato in prime cure e ribadito nel giudizio di appello sulla mancata conoscenza dell'esistenza di un'ordinanza di demolizione adottata in danno della stessa e sul fatto che ne abbia avuto effettiva contezza soltanto mediante la notifica della disposta acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fondo di proprietà.
Secondo parte appellante sussiste la violazione dell'articolo 31, commi 2, 3, 4 e 4 bis del D.P.R. n. 380/2001 nella parte in cui la predetta norma impone quale presupposto oggettivo e quale antecedente logico-giuridico alla comminazione dell'ulteriore sanzione, la sussistenza di due requisiti quali, da un lato, l'adozione di un'ordinanza di demolizione ritualmente notificata all'interessato e, dall'altro, l'accertamento N. 03643/2024 REG.RIC.
dell'inottemperanza al provvedimento repressivo degli abusi nel termine di novanta giorni, il cui dies a quo decorre proprio dal perfezionamento della notifica che consente l'effettiva conoscenza del provvedimento sfavorevole.
L'appellante fa presente di avere impugnato anche l'ordine di demolizione ed il verbale di accertamento ma non già per farne valere l'illegittimità ma proprio per evidenziarne l'inefficacia ai fini dell'annullamento dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, mancando quindi il presupposto della notifica dell'originario provvedimento sanzionatorio e del verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine nello stesso contenuto.
L'utilitas che l'odierna appellante intendeva conseguire in prime cure, quindi, non era quella di ottenere l'annullamento di tutti gli atti adottati dal Comune di Napoli ma soltanto dell''acquisizione gratuita al patrimonio comunale per carenza dei presupposti atti a legittimarla, in modo da ottenere la “riattivazione” dell'ordinanza di demolizione (di cui ha avuto conoscenza solo mediante l'ulteriore sanzione) e, quindi, il “recupero” del termine utile di novanta giorni per adempiere spontaneamente all'ordine di rimozione degli abusi edilizi e di ripristino dello stato dei luoghi, evitando di incorrere nell'ultronea penalizzazione della perdita del diritto dominicale con annessa sanzione pecuniaria.
Ciò significa che, contrariamente alla deduzione del Primo Giudicante, v'è stata la contestazione anche dell'ordine di abbattimento ma non già con riferimento al contenuto del provvedimento repressivo bensì con espresso riferimento alla sola notifica dell'atto, allo scopo di dimostrare che il Comune di Napoli ha proceduto all'acquisizione gratuita al patrimonio senza che vi sia stato il perfezionamento della notifica degli atti presupposti e, di conseguenza, in violazione dell'articolo 31 D.P.R.
n. 380/2001, mancando altresì l'elemento della volontà di non adempiere al ripristino dello stato dei luoghi. N. 03643/2024 REG.RIC.
L'appellante sarebbe stata di fatto privata della possibilità di “porre rimedio” alla contestazione degli abusi.
3. Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio per resistere all'appello.
Parte resistente osserva che l'appellante non contesta, nel merito e per vizi propri, né
l'ordine di demolizione n. 196/A/2017, né il provvedimento n.335/A/2019 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale (dei manufatti abusivi e relativa area di sedime), ma si limita ad eccepire la mancata conoscenza sia di detto ordine di demolizione (per sua irregolare notifica), sia la mancata notifica del verbale del successivo sopralluogo in cui è stata accertata l'inottemperanza a tale ordine di demolizione.
Pertanto parte resistente ritiene che, una volta appurata l'infondatezza di tali motivi di ricorso/appello - come bene ha fatto la sentenza qui gravata per le ragioni cui allo scopo si rinvia – il ricorso di 1° grado, prima ancora che rigettato nel merito, avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile.
Nel merito il Comune di Napoli osserva che la copia per immagine del frontespizio della “scheda di verifica ottemperanza” - da cui risulta, individuate/descritte le opere abusive in questione, la data di “verifica” e la sottoscrizione del “tecnico incaricato” - pur (acquisita e) formalmente depositata tardivamente, non ha alcun valore innovativo ma meramente confermativo di quanto già attestato nell'impugnato provvedimento di acquisizione, depositato tempestivamente il 14.10.2023, ove venne rilevato che: “ visto l'esito del sopralluogo svolto da personale del Servizio Antiabusivismo e
Condono Edilizio in data 29.08.19, dal quale risulta che gli abusi sanzionati con la disposizione dirigenziale di cui al capo precedente non sono stati rimossi.
Ritiene che parte ricorrente non avrebbe messo in dubbio il fatto sostanziale dell'inottemperanza all'ordine demolitorio.
Secondo il Comune di Napoli l'acquisibilità del manufatto e della relativa area di sedime non può essere pregiudicata dalla mancata notifica al ricorrente N. 03643/2024 REG.RIC.
dell'accertamento dell'inottemperanza, stante che il provvedimento di acquisizione ha natura ricognitiva/retroattiva di un effetto che si produce automaticamente a seguito della mancata ottemperanza al provvedimento di demolizione nei 90 giorni successivi alla sua notifica.
Con riferimento alla presunta irregolarità dell'ordinanza di demolizione presupposta ritiene che la stessa risulta notificata il 27.9.2018 a soggetto dichiaratosi genero della ricorrente che, in tale qualità, ha ricevuto e sottoscritto tale provvedimento; così come poi il successivo provvedimento di acquisizione, notificato alla nipote della ricorrente
(verosimilmente figlia del genero che aveva ricevuto il presupposto provvedimento di demolizione), risulta regolarmente ricevuto anche dalla ricorrente che, infatti, lo ha ritualmente impugnato.
Secondo parte resistente la consegna dell'atto da notificare «a persona di famiglia», secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la persona di famiglia» consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.
Tale prova contraria non sarebbe stata fornita.
Osserva che l'appellante ivi ribadisce di non voler contestare il presupposto ordine di demolizione, riconoscendo implicitamente d'aver realizzato gli abusi ivi contestati; sostenendo che il riconoscimento giudiziale della sua irregolare notifica sarebbe unicamente preordinato a rimetterla in condizioni di adempiere spontaneamente al ripristino di tali opere abusive, previa eventuale richiesta di sua sanatoria. N. 03643/2024 REG.RIC.
Tuttavia l'appellante non ha rinunciato in sede d'appello alla domanda, formulata in primo grado, di annullamento dell'ordine di demolizione.
3. L'appello è infondato.
L'ordinanza di demolizione è stata notificata mediante consegna a una delle persone enumerate nell'art. 139 c.p.c., essendo stata consegnata ad un affine (genero della proprietaria).
Il Tar ha correttamente osservato che la disciplina per la notificazione degli atti a mano dei familiari è data dall'art. 139 c.p.c., a mente del quale, se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente (l'art. 138 dispone le regole della notificazione nelle mani del destinatario), la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. "Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi,
l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace".
Il collegio osserva che la consegna dell'atto da notificare a persona di famiglia, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., è valida anche in assenza del requisito di convivenza, purché esista un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario. Tali principi sono subordinati all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione sia quello di residenza o domicilio del destinatario. (così Cass. Civ. Sez. V, Ordinanza, 1/07/2025, n. 17730).
Parte appellante non ha smentito che il luogo di ricezione della notificazione sia quello di residenza o domicilio del destinatario.
Si appalesa non rilevante ai fini della notifica dell'ordine di demolizione la circostanza, evidenziata dall'appellante, secondo cui il genero, cui è stato consegnato l'atto da notificare, risiede stabilmente nel Comune di Monserrato, in provincia di N. 03643/2024 REG.RIC.
Cagliari, segnatamente alla Via Capo Frasca n. 15, sin dal 24 maggio 2001 e, quindi, anche nel periodo interessato dalla notifica di che trattasi.
Dalla circostanza che la consegna dell'ordine di demolizione sia stata effettuata nelle mani del genero si desume che l'appellante non è stata trovata.
In ogni caso l'avvenuta proposizione del ricorso dimostra la conoscenza dell'atto e dunque il raggiungimento dello scopo cui è preordinata la notifica e la conseguente impossibilità di pronunciare la nullità della notifica ai sensi del terzo comma dell'art. 156 del cod. di proc. civ..
4. Sono parimenti infondate le censure proposte con riferimento al verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione.
Infatti, non vi è alcuna contestazione né circa la natura abusiva dei due manufatti, non avendo sollevato parte ricorrente alcun vizio avverso l'ordinanza di demolizione, né sulla circostanza che, al momento della notifica del provvedimento di acquisizione gli immobili fossero ancora in loco.
La stessa parte appellante ammette che non vi è stata ottemperanza all'ordinanza di demolizione.
Così a pagina 25 dell'atto d'appello afferma che l'utilitas che l'odierna appellante intendeva conseguire in prime cure, quindi, non era quella di ottenere l'annullamento di tutti gli atti adottati dal Comune di Napoli, ma soltanto dell''acquisizione gratuita al patrimonio comunale per carenza dei presupposti atti a legittimarla, in modo da ottenere la “riattivazione” dell'ordinanza di demolizione (di cui ha avuto conoscenza solo mediante l'ulteriore sanzione) e, quindi, il “recupero” del termine utile di novanta giorni per adempiere spontaneamente all'ordine di rimozione degli abusi edilizi e di ripristino dello stato dei luoghi, evitando di incorrere nell'ultronea penalizzazione della perdita del diritto dominicale con annessa sanzione pecuniaria.
Ne consegue che l'ammissione dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione rende superfluo il presupposto della sussistenza di un formale verbale di accertamento N. 03643/2024 REG.RIC.
dell'ordinanza di demolizione, risultando invece sufficiente la motivazione dell'ordinanza di acquisizione nella parte in cui è dato atto che gli abusi sanzionati con l'ordinanza di demolizione non sono stati rimossi.
Da quanto sopra consegue altresì che risulta superfluo esaminare la censura di tardività del deposito da parte del Comune di Napoli della documentazione attinente al verbale di sopralluogo, in quanto tale censura risulta in ogni caso irrilevante.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Come in primo grado le spese dell'appello possono essere compensate, considerando le complesse problematiche trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese dell'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco NT, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere N. 03643/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Marco NT
IL PRESIDENTE
Marco IP
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 18/03/2026
N. 02318 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03643/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3643 del 2024, proposto da EL ZZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Bifulco, Davide Carotenuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NI TO e Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione
Quarta) n. 06692/2023, resa tra le parti;; N. 03643/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. Marco NT
e uditi per le parti gli avvocati Paola Bifulco e Giacomo Pizza su delega dichiarata di
NI TO;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento in data 5 dicembre 2019 del Dirigente dell'Area Urbanistica del
Comune di Napoli, con la quale è stata disposta “ 1) l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva e della sua area di sedime, ricadenti nella p.lla
234, fg 85 del N.C.T.; 2) il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 15.000
(quindicimila/00)…” nonché di ogni altro atto sotteso, preordinato, connesso e conseguente, ivi compreso, in ogni caso e tra l'altro, la disposizione dirigenziale n.
196/A dell'11.12.2017 con la quale si disponeva la demolizione, nel termine di 90 giorni, delle opere eseguite in assenza del permesso di costruire in Napoli, via
Galeone, n.125: “all'interno di suolo agricolo di circa mq. 1600: corpo di fabbrica a solo piano rialzato occupante una superficie di mq.60,00 x 3,20 di h; manufatto in ferro e lamiere termoisolanti occupante una superficie di mq 20,00 x 3,00 di h, adibito a box auto”, nonché il verbale di sopralluogo del 29.08.2019 svolto dal personale del
Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio, dal quale risulta che gli abusi sanzionati
“non sono stati rimossi”.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
Oggetto di contestazione, con il primo motivo di ricorso, è la regolare notifica alla legittima destinataria dell'ordinanza di demolizione che risulta essere stata consegnata N. 03643/2024 REG.RIC.
a mani ad un parente (genero) della ricorrente che, in tale qualità, lo ha ricevuto e sottoscritto.
A fondamento della domanda di annullamento parte ricorrente non deduce vizi propri dell'atto dichiarativo di acquisizione ex art. 31 comma 3 del d.P.R. 380/2001, ma vizi relativi sia alla mancata regolare notifica dell'ordinanza di demolizione sia alla natura
“fantasiosa” del verbale di accertamento dell'inottemperanza, poiché i due manufatti non sarebbero visibili dall'esterno della proprietà, recintata con un cancello chiuso. In ogni caso, il verbale di inottemperanza, non sarebbe mai stato notificato alla medesima ricorrente.
Si è costituito il Comune producendo gli atti del procedimento sopra richiamati e concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Tar ha osservato che, in astratto, la legittimità dell'atto di acquisizione che segue all'accertata inottemperanza dell'ordine di demolizione di opere abusive è pregiudicata dalla mancata notifica del predetto ordine al destinatario che, non avendo conoscenza del suo obbligo di ottemperare, non è in colpa per la sua violazione.
L'omessa notifica dell'ordinanza di demolizione ai legittimati passivi indicati dall'art. 31 citato non implica infatti l'illegittimità del provvedimento demolitorio impugnato, bensì rileva ai soli fini della possibilità di poterne pretendere l'adempimento dal soggetto rimasto ignaro, poiché la notificazione attiene infatti non già alla fase di perfezionamento ma alla fase di integrazione dell'efficacia. Resta inteso che il destinatario ha pertanto l'onere di impugnare il provvedimento di demolizione – non notificato – dal momento in cui acquisisce la sua piena conoscenza.
Il Tar ha poi ritenuto che non sussiste il vizio di nullità della notifica lamentato da parte ricorrente.
L'ordinanza di demolizione è stata notificata mediante consegna a una delle persone enumerate nell'art. 139 c.p.c. essendo stata consegnata ad un affine (genero della proprietaria). N. 03643/2024 REG.RIC.
Il Tar ha osservato che la disciplina per la notificazione degli atti a mano dei familiari
è data dall'art. 139 c.p.c., a mente del quale, se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente (l'art. 138 dispone le regole della notificazione nelle mani del destinatario), la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. "Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi,
l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace".
In tal caso, la disciplina fa leva su due presunzioni: quella della convivenza temporanea del familiare nella abitazione del destinatario, per il solo fatto che detto familiare si sia trovato nella casa ed abbia preso in consegna l'atto; e quello della conseguente presunzione che il consegnatario a sua volta consegni l'atto al legittimo destinatario. Resta a carico dell'interessato allegare e produrre prova contraria (Cons.
Stato, IV Sez., 27 marzo 2018, n. 1908);
D'altra parte (Cass. Civ., II Sez., 5 giugno 2018, n. 14361) la consegna del piego a persona di famiglia nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria.
Occorre infatti specificare che la nullità della notificazione può essere accertata solo ove dalla relazione dell'ufficiale giudiziario espressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma. Se invece la relata non indichi il luogo della consegna - come nella fattispecie in esame - non si ha nullità, “dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti, sicché N. 03643/2024 REG.RIC.
la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, né sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna.
Peraltro, proprio perché la mancata notifica non influisce sulla legittimità del provvedimento medesimo, l'unica conseguenza derivante è la possibilità del ricorrente di contestarne la legittimità solo dal momento in cui ne acquisisce la “piena conoscenza”. Nel caso di specie, parte ricorrente, pure ammettendo che abbia appreso dell'ordinanza di demolizione con la notifica dell'atto di acquisizione, non ha sollevato avverso tale atto presupposto alcun vizio, né formale né sostanziale. Si è limitato a rappresentare che “in verità, senza titolo abilitativo, la stessa ha realizzato un piccolo fabbricato rurale posto al servizio del proprio terreno agricolo, utilizzato in modo strumentale all'attività di coltivazione”.
Il Tar non ha condiviso la doglianza con cui si contesta quanto riferito nel verbale di accertamento dell'inottemperanza, sulla base di presunte impossibilità di accesso ai luoghi La giurisprudenza ha precisato che “l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione richiede la stesura di un verbale di verifica dello stato dei luoghi da parte della Polizia municipale che ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente locale, e ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento” (Cons. Stato Sez. VI,
24 gennaio 2023, n. 756). Nel caso specifico, non vi è alcuna contestazione né circa la natura abusiva dei due manufatti non avendo sollevato parte ricorrente alcun vizio avverso l'ordinanza di demolizione, anche nell'ipotesi in cui essa sia stata conosciuta tramite l'atto impugnato in questa sede, né sulla circostanza che, al momento della
“verifica”, gli immobili fossero ancora in loco. N. 03643/2024 REG.RIC.
2. Parte appellante lamenta che il Tar non ha rilevato la tardività di memoria e documenti depositati dal Comune di Napoli in data 7 novembre 2023 con udienza pubblica fissata al 29 novembre 2023.
Osserva che il “verbale di inottemperanza” all'ordine di demolizione era già nella disponibilità dell'appellata e poteva essere introdotto in giudizio al momento dell'originaria costituzione oppure al momento di deposito di memoria e documenti del 14 ottobre 2023.
Ne consegue che, secondo parte appellante, il verbale di accertamento dell'inottemperanza non poteva essere valutato dal Tar che invece non ha apprezzato la censura di parte ricorrente secondo cui il 28 agosto 2019 la ricorrente non era sui luoghi di cui si parla, che, quindi, non ha aperto il cancello a quel personale e questi, non ha potuto vedere alcunché.
Quindi il verbale di inottemperanza dovrebbe ritenersi “di fantasia”, quindi nullo ed inesistente.
Ritiene che se manca il requisito dell'accertamento dell'inottemperanza, quindi, non può essere disposta l'acquisizione gratuita al patrimonio pubblico.
Parte appellante lamenta inoltre che il documento tardivamente prodotto dal Comune di Napoli, lo stesso non sarebbe affatto un verbale di sopralluogo.
Trattasi infatti di una schermata video in cui, con molta fatica, è possibile intravedere soltanto alcuni dati inseriti in celle editabili del programma che, con ogni probabilità, viene utilizzato come sorta di “schedario” interno dai dipendenti del Comune di
Napoli.
Il documento non riporterebbe alcun elemento utile ed idoneo a dimostrare che, effettivamente, la Polizia Municipale o comunque un funzionario del Servizio
Antiabusivismo si sia materialmente recato sui luoghi di interesse per verificare la persistenza degli abusi edilizi e, meno che mai, che a dette operazioni abbia partecipato la signora EL ZZ. N. 03643/2024 REG.RIC.
L'appellante fa presente di avere lamentato l'omessa notifica sia dell'ordinanza di demolizione che del verbale di inottemperanza all'ordine demolitorio.
Lamenta che il Tar non abbia valutato in concreto la volontà dell'appellante che, incolpevolmente, ha appreso della contestazione degli abusi edilizi soltanto mediante la disposta acquisizione del terreno.
Se l'appellante avesse avuto piena contezza delle conseguenze derivanti dall'inottemperanza all'ordine di demolizione – ovvero se fosse stata adeguatamente notiziata dell'attività del Comune di Napoli, di certo si sarebbe attivata pur di scongiurare la perdita del terreno di proprietà.
Osserva che la disposizione dirigenziale n. 196/A dell'11 dicembre 2017, vale a dire l'ordinanza di demolizione, che costituisce l'allegato n. 3 ai documenti depositati dal
Comune di Napoli in data 14 ottobre 2023 (numero atto 2023034931), infatti, alla pagina 2 riporta una “relazione di notifica” che non riferisce la consegna dell'atto a mani della signora EL ZZ bensì a mani di altro soggetto con la seguente dicitura “RA DR – genero tale si qualifica”, senza null'altro specificare in merito. Sicché, secondo il combinato disposto di cui all'articolo 138 c.p.c. – a norma del quale “… l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto …” – ed all'articolo 139 c.p.c., commi 1 e 2
– secondo cui “… se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace …” – è chiaro che il soggetto che esegue la notificazione deve esplicitare nella relazione di aver eseguito N. 03643/2024 REG.RIC.
la consegna a mani dell'effettivo destinatario presso uno dei luoghi tassativamente indicati dal legislatore e, nel caso in cui ciò non avvenga, le ragioni per le quali la consegna stessa è avvenuta a mani di altro soggetto.
Nel caso di specie, nell'osservare che nulla viene riferito circa l'impossibilità della consegna dell'atto a mani della signora EL ZZ – nel senso che non è dato sapere se l'appellante fosse “irreperibile” o “momentaneamente assente” dal luogo dell'abitazione – dalla stessa non è possibile ricavare anche la certezza che la notifica sia stata eseguita ad un “familiare convivente”. Ed infatti il signor DR RA, cui l'atto è stato consegnato, non soltanto non “convive” con la signora EL
ZZ ma, addirittura, risiede stabilmente nel Comune di Monserrato, in provincia di Cagliari, segnatamente alla Via Capo Frasca n. 15, sin dal 24 maggio
2001 e, quindi, anche nel periodo interessato dalla notifica di che trattasi.
Peraltro, sempre nella medesima relata, il notificatore non ha neppure specificato di aver effettuato un tentativo di consegna a mani dell'effettiva destinataria e, accertata l'impossibilità di notifica direttamente alla signora EL ZZ, di avervi proceduto nei modi e nelle forme di cui all'articolo 139 c.p.c., comma 2, raccogliendo le generalità del soggetto cui, poi, effettivamente l'atto è stato consegnato.
Tanto basta, secondo l'appellante, a dimostrare quanto rappresentato in prime cure e ribadito nel giudizio di appello sulla mancata conoscenza dell'esistenza di un'ordinanza di demolizione adottata in danno della stessa e sul fatto che ne abbia avuto effettiva contezza soltanto mediante la notifica della disposta acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fondo di proprietà.
Secondo parte appellante sussiste la violazione dell'articolo 31, commi 2, 3, 4 e 4 bis del D.P.R. n. 380/2001 nella parte in cui la predetta norma impone quale presupposto oggettivo e quale antecedente logico-giuridico alla comminazione dell'ulteriore sanzione, la sussistenza di due requisiti quali, da un lato, l'adozione di un'ordinanza di demolizione ritualmente notificata all'interessato e, dall'altro, l'accertamento N. 03643/2024 REG.RIC.
dell'inottemperanza al provvedimento repressivo degli abusi nel termine di novanta giorni, il cui dies a quo decorre proprio dal perfezionamento della notifica che consente l'effettiva conoscenza del provvedimento sfavorevole.
L'appellante fa presente di avere impugnato anche l'ordine di demolizione ed il verbale di accertamento ma non già per farne valere l'illegittimità ma proprio per evidenziarne l'inefficacia ai fini dell'annullamento dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, mancando quindi il presupposto della notifica dell'originario provvedimento sanzionatorio e del verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine nello stesso contenuto.
L'utilitas che l'odierna appellante intendeva conseguire in prime cure, quindi, non era quella di ottenere l'annullamento di tutti gli atti adottati dal Comune di Napoli ma soltanto dell''acquisizione gratuita al patrimonio comunale per carenza dei presupposti atti a legittimarla, in modo da ottenere la “riattivazione” dell'ordinanza di demolizione (di cui ha avuto conoscenza solo mediante l'ulteriore sanzione) e, quindi, il “recupero” del termine utile di novanta giorni per adempiere spontaneamente all'ordine di rimozione degli abusi edilizi e di ripristino dello stato dei luoghi, evitando di incorrere nell'ultronea penalizzazione della perdita del diritto dominicale con annessa sanzione pecuniaria.
Ciò significa che, contrariamente alla deduzione del Primo Giudicante, v'è stata la contestazione anche dell'ordine di abbattimento ma non già con riferimento al contenuto del provvedimento repressivo bensì con espresso riferimento alla sola notifica dell'atto, allo scopo di dimostrare che il Comune di Napoli ha proceduto all'acquisizione gratuita al patrimonio senza che vi sia stato il perfezionamento della notifica degli atti presupposti e, di conseguenza, in violazione dell'articolo 31 D.P.R.
n. 380/2001, mancando altresì l'elemento della volontà di non adempiere al ripristino dello stato dei luoghi. N. 03643/2024 REG.RIC.
L'appellante sarebbe stata di fatto privata della possibilità di “porre rimedio” alla contestazione degli abusi.
3. Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio per resistere all'appello.
Parte resistente osserva che l'appellante non contesta, nel merito e per vizi propri, né
l'ordine di demolizione n. 196/A/2017, né il provvedimento n.335/A/2019 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale (dei manufatti abusivi e relativa area di sedime), ma si limita ad eccepire la mancata conoscenza sia di detto ordine di demolizione (per sua irregolare notifica), sia la mancata notifica del verbale del successivo sopralluogo in cui è stata accertata l'inottemperanza a tale ordine di demolizione.
Pertanto parte resistente ritiene che, una volta appurata l'infondatezza di tali motivi di ricorso/appello - come bene ha fatto la sentenza qui gravata per le ragioni cui allo scopo si rinvia – il ricorso di 1° grado, prima ancora che rigettato nel merito, avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile.
Nel merito il Comune di Napoli osserva che la copia per immagine del frontespizio della “scheda di verifica ottemperanza” - da cui risulta, individuate/descritte le opere abusive in questione, la data di “verifica” e la sottoscrizione del “tecnico incaricato” - pur (acquisita e) formalmente depositata tardivamente, non ha alcun valore innovativo ma meramente confermativo di quanto già attestato nell'impugnato provvedimento di acquisizione, depositato tempestivamente il 14.10.2023, ove venne rilevato che: “ visto l'esito del sopralluogo svolto da personale del Servizio Antiabusivismo e
Condono Edilizio in data 29.08.19, dal quale risulta che gli abusi sanzionati con la disposizione dirigenziale di cui al capo precedente non sono stati rimossi.
Ritiene che parte ricorrente non avrebbe messo in dubbio il fatto sostanziale dell'inottemperanza all'ordine demolitorio.
Secondo il Comune di Napoli l'acquisibilità del manufatto e della relativa area di sedime non può essere pregiudicata dalla mancata notifica al ricorrente N. 03643/2024 REG.RIC.
dell'accertamento dell'inottemperanza, stante che il provvedimento di acquisizione ha natura ricognitiva/retroattiva di un effetto che si produce automaticamente a seguito della mancata ottemperanza al provvedimento di demolizione nei 90 giorni successivi alla sua notifica.
Con riferimento alla presunta irregolarità dell'ordinanza di demolizione presupposta ritiene che la stessa risulta notificata il 27.9.2018 a soggetto dichiaratosi genero della ricorrente che, in tale qualità, ha ricevuto e sottoscritto tale provvedimento; così come poi il successivo provvedimento di acquisizione, notificato alla nipote della ricorrente
(verosimilmente figlia del genero che aveva ricevuto il presupposto provvedimento di demolizione), risulta regolarmente ricevuto anche dalla ricorrente che, infatti, lo ha ritualmente impugnato.
Secondo parte resistente la consegna dell'atto da notificare «a persona di famiglia», secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la persona di famiglia» consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.
Tale prova contraria non sarebbe stata fornita.
Osserva che l'appellante ivi ribadisce di non voler contestare il presupposto ordine di demolizione, riconoscendo implicitamente d'aver realizzato gli abusi ivi contestati; sostenendo che il riconoscimento giudiziale della sua irregolare notifica sarebbe unicamente preordinato a rimetterla in condizioni di adempiere spontaneamente al ripristino di tali opere abusive, previa eventuale richiesta di sua sanatoria. N. 03643/2024 REG.RIC.
Tuttavia l'appellante non ha rinunciato in sede d'appello alla domanda, formulata in primo grado, di annullamento dell'ordine di demolizione.
3. L'appello è infondato.
L'ordinanza di demolizione è stata notificata mediante consegna a una delle persone enumerate nell'art. 139 c.p.c., essendo stata consegnata ad un affine (genero della proprietaria).
Il Tar ha correttamente osservato che la disciplina per la notificazione degli atti a mano dei familiari è data dall'art. 139 c.p.c., a mente del quale, se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente (l'art. 138 dispone le regole della notificazione nelle mani del destinatario), la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. "Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi,
l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace".
Il collegio osserva che la consegna dell'atto da notificare a persona di famiglia, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., è valida anche in assenza del requisito di convivenza, purché esista un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario. Tali principi sono subordinati all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione sia quello di residenza o domicilio del destinatario. (così Cass. Civ. Sez. V, Ordinanza, 1/07/2025, n. 17730).
Parte appellante non ha smentito che il luogo di ricezione della notificazione sia quello di residenza o domicilio del destinatario.
Si appalesa non rilevante ai fini della notifica dell'ordine di demolizione la circostanza, evidenziata dall'appellante, secondo cui il genero, cui è stato consegnato l'atto da notificare, risiede stabilmente nel Comune di Monserrato, in provincia di N. 03643/2024 REG.RIC.
Cagliari, segnatamente alla Via Capo Frasca n. 15, sin dal 24 maggio 2001 e, quindi, anche nel periodo interessato dalla notifica di che trattasi.
Dalla circostanza che la consegna dell'ordine di demolizione sia stata effettuata nelle mani del genero si desume che l'appellante non è stata trovata.
In ogni caso l'avvenuta proposizione del ricorso dimostra la conoscenza dell'atto e dunque il raggiungimento dello scopo cui è preordinata la notifica e la conseguente impossibilità di pronunciare la nullità della notifica ai sensi del terzo comma dell'art. 156 del cod. di proc. civ..
4. Sono parimenti infondate le censure proposte con riferimento al verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione.
Infatti, non vi è alcuna contestazione né circa la natura abusiva dei due manufatti, non avendo sollevato parte ricorrente alcun vizio avverso l'ordinanza di demolizione, né sulla circostanza che, al momento della notifica del provvedimento di acquisizione gli immobili fossero ancora in loco.
La stessa parte appellante ammette che non vi è stata ottemperanza all'ordinanza di demolizione.
Così a pagina 25 dell'atto d'appello afferma che l'utilitas che l'odierna appellante intendeva conseguire in prime cure, quindi, non era quella di ottenere l'annullamento di tutti gli atti adottati dal Comune di Napoli, ma soltanto dell''acquisizione gratuita al patrimonio comunale per carenza dei presupposti atti a legittimarla, in modo da ottenere la “riattivazione” dell'ordinanza di demolizione (di cui ha avuto conoscenza solo mediante l'ulteriore sanzione) e, quindi, il “recupero” del termine utile di novanta giorni per adempiere spontaneamente all'ordine di rimozione degli abusi edilizi e di ripristino dello stato dei luoghi, evitando di incorrere nell'ultronea penalizzazione della perdita del diritto dominicale con annessa sanzione pecuniaria.
Ne consegue che l'ammissione dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione rende superfluo il presupposto della sussistenza di un formale verbale di accertamento N. 03643/2024 REG.RIC.
dell'ordinanza di demolizione, risultando invece sufficiente la motivazione dell'ordinanza di acquisizione nella parte in cui è dato atto che gli abusi sanzionati con l'ordinanza di demolizione non sono stati rimossi.
Da quanto sopra consegue altresì che risulta superfluo esaminare la censura di tardività del deposito da parte del Comune di Napoli della documentazione attinente al verbale di sopralluogo, in quanto tale censura risulta in ogni caso irrilevante.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Come in primo grado le spese dell'appello possono essere compensate, considerando le complesse problematiche trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese dell'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco NT, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere N. 03643/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Marco NT
IL PRESIDENTE
Marco IP
IL SEGRETARIO