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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1757/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA FIORETTI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 30 del 15/17 gennaio 2024
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: ““Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 30/2024 resa dal Giudice di Pace di Sassari, pubblicata il 17 gennaio 2024 all'esito della causa civile di primo grado iscritta al n. 1408/2019 R.G., non notificata ai fini del passaggio in giudicato, ogni altra contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa: - accertare e dichiarare l'erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha statuito che non è legittimata a procedere alla riscossione a mezzo della procedura Parte_1 dell'ingiunzione fiscale prevista dal R.D. n. 639/1910 e, per l'effetto, dichiarare la medesima Pt_1 pienamente legittimata ed autorizzata all'emissione dell'ingiunzione fiscale ex R.D. n.
[...]
639/1910; - accertare e dichiarare l'erroneità e illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha accertato e dichiarato l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione fiscale e, conseguentemente, la nullità dell'atto di ingiunzione fiscale e, per l'effetto, dichiarare pienamente legittima la notifica così come operata da - accertare e dichiarare l'erroneità e Parte_1
l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha annullato il credito per intervenuta prescrizione di ogni ragione maturata fino all'anno 2014 in quanto le fatture oggetto di ingiunzione riguardano il periodo successivo 30.06.2015 – 29.06.2016; - in ogni caso, accertare e dichiarare come dovute le somme portate dalle fatture di cui all'ingiunzione opposta, pari ad €1.306,04, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo e, per l'effetto condannare il Signor CP_1
pagina 1 di 4 al suo pagamento in favore di Con vittoria di spese del doppio grado di Controparte_1 Pt_1 giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 15 luglio 2024 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 [...]
proponendo tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe che aveva CP_1 interamente accolto l'opposizione dell'odierno appellato contro l'ingiunzione n. 52060/1976/2019 emessa dalla società per il pagamento della complessiva somma di 1.306,04 euro, portata da quattro fatture relative alla somministrazione del servizio idrico.
Esponeva l'appellante che il sig. aveva impugnato l'ingiunzione, con citazione notificata il 21 CP_1 giugno 2019, sostenendone l'inefficacia, anche per nullità della sua notificazione, e aveva negato la titolarità dell'utenza sostenendo di non aver sottoscritto alcun contratto.
La sentenza impugnata aveva accolto l'opposizione, ritenendo fondati detti motivi e sostenendo inoltre che non era legittimata a procedere alla riscossione del credito tramite ingiunzione fiscale e Pt_1 che la notificazione all'ingiunto era nulla, perché non eseguita tramite l'ufficiale giudiziario ma a mezzo del servizio postale. Aveva inoltre dichiarato la prescrizione dei crediti contestati, senza esaminarne nel merito l'esistenza, avendo peraltro chiesto specificamente l'accertamento Pt_1 della debenza delle somme portate dalle fatture contestate dall'utente.
Contro detta sentenza proponeva dunque gravame per i seguenti motivi: Parte_1
erronea e illegittima negazione del potere del gestore del servizio idrico di riscuotere i propri crediti attraverso la procedura di ingiunzione fiscale prevista dal R.D. n. 639/1910; erroneità del rilievo di inesistenza della notifica dell'ingiunzione fiscale, correttamente eseguita tramite il servizio postale, come consentito dalla normativa in materia;
omesso accertamento nel merito circa esistenza ed esigibilità del credito vantato da in Pt_1 relazione alla fornitura d'acqua erogata che risultava adeguatamente dimostrato dalla documentazione prodotta dalla società;
illegittima dichiarazione della prescrizione per il periodo anteriore al 2014, dato che la fornitura al servizio del sig. era stata disattivata, com'era indiscusso, il 7.11.2016 con emissione della fattura CP_1 di cessazione, portata in compensazione con le fatture più risalenti, comunque relative a consumi non anteriori all'anno 2014.
Per tali ragioni chiedeva la riforma della sentenza, concludendo come riportato in epigrafe.
L'appellato, ritualmente evocato in giudizio, restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 18 febbraio 2025 sulle conclusioni della sola appellante, sopra riportate.
***
L'appello è fondato e dev'essere accolto.
Quanto al primo motivo di gravame, deve premettersi che la società in ragione della Parte_1 rilevanza pubblicistica del servizio gestito e della sua partecipazione pubblica, è stata espressamente pagina 2 di 4 autorizzata dall'art. 1 del decreto del MEF 30 dicembre 2015 alla riscossione coattiva dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato, gestito in regime di sostanziale monopolio nella regione Sardegna. Detto decreto trova fondamento nell'art. 17, co.3 bis, del D.Lgs n. 46/1999 che attribuisce espressamente al Ministro dell'Economia e delle finanze il potere di autorizzare la riscossione coattiva dei crediti facenti capo a società per azioni a partecipazione pubblica. L'iscrizione a ruolo avviene a seguito dell'emissione e dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione.
Non si ravvisano profili di violazione della “legge delega”, non risultando il richiamato decreto ministeriale emanato in attuazione di una delega, né si ritiene pertanto di dover sollevare una questione di legittimità costituzionale del Decreto Ministeriale del 30.12.2015 per eccesso di delega.
Se è vero, dunque, che il TU n. 639/2010 consente agli “enti pubblici” di servirsi in autonomia dell'ingiunzione di pagamento per la riscossione delle entrate tributarie, la richiamata normativa, proprio in ragione della rilevanza pubblicistica del servizio e dei crediti nascenti dalla sua fruizione, ha esteso la possibilità di attribuire, ricorrendone le condizioni di legge ed amministrative, il potere di riscossione coattiva anche a società di natura privata (ma a rilevante partecipazione pubblica, come nella specie) ed in relazione a crediti non aventi natura tributaria, previo ottenimento della prevista autorizzazione del MEF competente, nella specie intervenuta.
Al riguardo si erano, d'altra parte, espresse le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11992/2009 che aveva riconosciuto la possibilità di utilizzare lo strumento di riscossione coattiva previsto dal citato RD del
1910 anche in relazione ai crediti di diritto privato, qual è quello inerente al corrispettivo del servizio idrico.
Abbanoa, in definitiva, ripete, quale società in house, la facoltà di procedere direttamente alla riscossione, concessa dalla legge sia alle Regioni, sia agli Enti locali, ossia Province e Comuni (v. art. 17, D. Lgs. 46/1999 il quale al comma 2 prevede come meramente facoltativa la riscossione a mezzo ruolo e tramite concessionario delle entrate delle Regioni e degli Enti Locali e della tariffa del servizio idrico integrato, con ciò affermando implicitamente la possibilità di procedere tramite ingiunzione e direttamente). Le società in house di tali Enti, una volta ricevuta la richiamata autorizzazione ad emettere ingiunzione fiscale, evidentemente possono agire in sede esecutiva in conformità con le possibilità concesse agli Enti controllanti.
Tanto premesso, la notificazione dell'ingiunzione di pagamento, alla cui emissione è Pt_1 legittimata, come sin qui osservato e come da giurisprudenza ampiamente consolidata di questo tribunale, risulta regolarmente effettuata al domicilio del destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata al attraverso il servizio reso da , analogamente a CP_1 CP_2 quanto previsto per la notificazione degli atti giudiziari, non rinvenendosi alcuna prescrizione che ne imponga la notificazione attraverso il ricorso all'ufficiale giudiziario o al funzionario amministrativo a ciò preposto. In particolare, trovano applicazione le disposizioni in materia dettate dagli artt. 12 e 14 della L. 20.11.1982, n. 890, disciplinanti le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari ed estese alla notificazione degli atti d'ingiunzione fiscale, laddove dispongono che, sia in ambito civile che amministrativo e penale, gli atti possano notificarsi anche direttamente per il tramite del servizio postale (art. 14), attraverso un sistema che prescinde dal necessario intervento dell'ufficiale giudiziario, non richiesto per la validità della notifica al contribuente.
Il provvedimento risulta, peraltro, regolarmente pervenuto al destinatario che, proponendo l'opposizione tempestivamente e innanzi al giudice di pace competente, ha potuto spiegare pagina 3 di 4 compiutamente tutte le proprie difese contro l'ingiunzione, sia in rito che nel merito, dovendo pertanto ritenersi che l'atto abbia raggiunto lo scopo al quale era destinato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156 c.p.c.
Venendo alle questioni di merito oggetto del gravame, è in primo luogo documentato che l'utente aveva regolarmente usufruito della risorsa idrica, come accertato dal Tribunale di Cagliari con l'allegata sentenza n. 716/2023 del 29 marzo 2023, il cui misuratore (matricola n. SA6464), sito all'interno della sua proprietà privata, non era accessibile al gestore per le letture periodiche, sicchè le fatture in questione erano state emesse in acconto in forza di consumi presunti, come peraltro consentito dal Regolamento del SII.
Del tutto erroneo è infine il rilievo del gdp concernente la prescrizione, eccezione peraltro formulata in modo affatto generico dall'opponente, odierno appellato. E' sufficiente considerare al riguardo che l'ingiunzione era stata notificata al nel giugno del 2019 e in relazione alle Controparte_1 fatture n. 2016/58218652 emessa per il periodo 08.06.2016 – 29.09.2016; n. 2016/540174696 per il periodo 29.02.2016 – 08.06.2016; n. 2016/580087994 per il periodo 30.11.2015 – 29.02.2016 e n.
2016/570039507 relativa al periodo 30.06.2015 – 30.11.2015. Essendo nella specie la prescrizione quinquennale, ex art. 2943, u.c., c.c., alla data di notifica dell'ingiunzione è evidente come nessun credito possa essere interessato ad un'eventuale prescrizione, dovendo escludersi l'avvenuto decorso del relativo termine. Non era stata, peraltro, nemmeno messa in discussione dall'utente la regolare ricezione delle fatture.
Quanto all'ammontare del corrispettivo riportato nelle fatture, assistite da una presunzione semplice circa la correttezza dei consumi ivi riportati, esso deve reputarsi sufficientemente dimostrato anche in ragione dell'estrema genericità delle contestazioni sollevate al riguardo dall'opponente.
In accoglimento del gravame e in totale riforma della sentenza impugnata, deve dunque reputarsi legittima l'emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta e dichiararsi dovuta la somma pretesa dal gestore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell'appellato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'appello proposto da e, in totale riforma della sentenza n. 30/2024 resa dal giudice di pace di Sassari, Parte_1 pubblicata il 17 gennaio 2024, dichiara legittima l'ingiunzione di pagamento opposta e dovuto il credito vantato dall'appellante nei confronti di , per € 1.306,04, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione dal dovuto sino al saldo.
Condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, liquidate in complessivi € 600,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, per il giudizio di primo grado e in ulteriori € 950,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, per quello di gravame.
Sassari 19 febbraio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1757/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA FIORETTI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 30 del 15/17 gennaio 2024
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: ““Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 30/2024 resa dal Giudice di Pace di Sassari, pubblicata il 17 gennaio 2024 all'esito della causa civile di primo grado iscritta al n. 1408/2019 R.G., non notificata ai fini del passaggio in giudicato, ogni altra contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa: - accertare e dichiarare l'erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha statuito che non è legittimata a procedere alla riscossione a mezzo della procedura Parte_1 dell'ingiunzione fiscale prevista dal R.D. n. 639/1910 e, per l'effetto, dichiarare la medesima Pt_1 pienamente legittimata ed autorizzata all'emissione dell'ingiunzione fiscale ex R.D. n.
[...]
639/1910; - accertare e dichiarare l'erroneità e illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha accertato e dichiarato l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione fiscale e, conseguentemente, la nullità dell'atto di ingiunzione fiscale e, per l'effetto, dichiarare pienamente legittima la notifica così come operata da - accertare e dichiarare l'erroneità e Parte_1
l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di Pace ha annullato il credito per intervenuta prescrizione di ogni ragione maturata fino all'anno 2014 in quanto le fatture oggetto di ingiunzione riguardano il periodo successivo 30.06.2015 – 29.06.2016; - in ogni caso, accertare e dichiarare come dovute le somme portate dalle fatture di cui all'ingiunzione opposta, pari ad €1.306,04, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo e, per l'effetto condannare il Signor CP_1
pagina 1 di 4 al suo pagamento in favore di Con vittoria di spese del doppio grado di Controparte_1 Pt_1 giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 15 luglio 2024 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 [...]
proponendo tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe che aveva CP_1 interamente accolto l'opposizione dell'odierno appellato contro l'ingiunzione n. 52060/1976/2019 emessa dalla società per il pagamento della complessiva somma di 1.306,04 euro, portata da quattro fatture relative alla somministrazione del servizio idrico.
Esponeva l'appellante che il sig. aveva impugnato l'ingiunzione, con citazione notificata il 21 CP_1 giugno 2019, sostenendone l'inefficacia, anche per nullità della sua notificazione, e aveva negato la titolarità dell'utenza sostenendo di non aver sottoscritto alcun contratto.
La sentenza impugnata aveva accolto l'opposizione, ritenendo fondati detti motivi e sostenendo inoltre che non era legittimata a procedere alla riscossione del credito tramite ingiunzione fiscale e Pt_1 che la notificazione all'ingiunto era nulla, perché non eseguita tramite l'ufficiale giudiziario ma a mezzo del servizio postale. Aveva inoltre dichiarato la prescrizione dei crediti contestati, senza esaminarne nel merito l'esistenza, avendo peraltro chiesto specificamente l'accertamento Pt_1 della debenza delle somme portate dalle fatture contestate dall'utente.
Contro detta sentenza proponeva dunque gravame per i seguenti motivi: Parte_1
erronea e illegittima negazione del potere del gestore del servizio idrico di riscuotere i propri crediti attraverso la procedura di ingiunzione fiscale prevista dal R.D. n. 639/1910; erroneità del rilievo di inesistenza della notifica dell'ingiunzione fiscale, correttamente eseguita tramite il servizio postale, come consentito dalla normativa in materia;
omesso accertamento nel merito circa esistenza ed esigibilità del credito vantato da in Pt_1 relazione alla fornitura d'acqua erogata che risultava adeguatamente dimostrato dalla documentazione prodotta dalla società;
illegittima dichiarazione della prescrizione per il periodo anteriore al 2014, dato che la fornitura al servizio del sig. era stata disattivata, com'era indiscusso, il 7.11.2016 con emissione della fattura CP_1 di cessazione, portata in compensazione con le fatture più risalenti, comunque relative a consumi non anteriori all'anno 2014.
Per tali ragioni chiedeva la riforma della sentenza, concludendo come riportato in epigrafe.
L'appellato, ritualmente evocato in giudizio, restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 18 febbraio 2025 sulle conclusioni della sola appellante, sopra riportate.
***
L'appello è fondato e dev'essere accolto.
Quanto al primo motivo di gravame, deve premettersi che la società in ragione della Parte_1 rilevanza pubblicistica del servizio gestito e della sua partecipazione pubblica, è stata espressamente pagina 2 di 4 autorizzata dall'art. 1 del decreto del MEF 30 dicembre 2015 alla riscossione coattiva dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato, gestito in regime di sostanziale monopolio nella regione Sardegna. Detto decreto trova fondamento nell'art. 17, co.3 bis, del D.Lgs n. 46/1999 che attribuisce espressamente al Ministro dell'Economia e delle finanze il potere di autorizzare la riscossione coattiva dei crediti facenti capo a società per azioni a partecipazione pubblica. L'iscrizione a ruolo avviene a seguito dell'emissione e dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione.
Non si ravvisano profili di violazione della “legge delega”, non risultando il richiamato decreto ministeriale emanato in attuazione di una delega, né si ritiene pertanto di dover sollevare una questione di legittimità costituzionale del Decreto Ministeriale del 30.12.2015 per eccesso di delega.
Se è vero, dunque, che il TU n. 639/2010 consente agli “enti pubblici” di servirsi in autonomia dell'ingiunzione di pagamento per la riscossione delle entrate tributarie, la richiamata normativa, proprio in ragione della rilevanza pubblicistica del servizio e dei crediti nascenti dalla sua fruizione, ha esteso la possibilità di attribuire, ricorrendone le condizioni di legge ed amministrative, il potere di riscossione coattiva anche a società di natura privata (ma a rilevante partecipazione pubblica, come nella specie) ed in relazione a crediti non aventi natura tributaria, previo ottenimento della prevista autorizzazione del MEF competente, nella specie intervenuta.
Al riguardo si erano, d'altra parte, espresse le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11992/2009 che aveva riconosciuto la possibilità di utilizzare lo strumento di riscossione coattiva previsto dal citato RD del
1910 anche in relazione ai crediti di diritto privato, qual è quello inerente al corrispettivo del servizio idrico.
Abbanoa, in definitiva, ripete, quale società in house, la facoltà di procedere direttamente alla riscossione, concessa dalla legge sia alle Regioni, sia agli Enti locali, ossia Province e Comuni (v. art. 17, D. Lgs. 46/1999 il quale al comma 2 prevede come meramente facoltativa la riscossione a mezzo ruolo e tramite concessionario delle entrate delle Regioni e degli Enti Locali e della tariffa del servizio idrico integrato, con ciò affermando implicitamente la possibilità di procedere tramite ingiunzione e direttamente). Le società in house di tali Enti, una volta ricevuta la richiamata autorizzazione ad emettere ingiunzione fiscale, evidentemente possono agire in sede esecutiva in conformità con le possibilità concesse agli Enti controllanti.
Tanto premesso, la notificazione dell'ingiunzione di pagamento, alla cui emissione è Pt_1 legittimata, come sin qui osservato e come da giurisprudenza ampiamente consolidata di questo tribunale, risulta regolarmente effettuata al domicilio del destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata al attraverso il servizio reso da , analogamente a CP_1 CP_2 quanto previsto per la notificazione degli atti giudiziari, non rinvenendosi alcuna prescrizione che ne imponga la notificazione attraverso il ricorso all'ufficiale giudiziario o al funzionario amministrativo a ciò preposto. In particolare, trovano applicazione le disposizioni in materia dettate dagli artt. 12 e 14 della L. 20.11.1982, n. 890, disciplinanti le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari ed estese alla notificazione degli atti d'ingiunzione fiscale, laddove dispongono che, sia in ambito civile che amministrativo e penale, gli atti possano notificarsi anche direttamente per il tramite del servizio postale (art. 14), attraverso un sistema che prescinde dal necessario intervento dell'ufficiale giudiziario, non richiesto per la validità della notifica al contribuente.
Il provvedimento risulta, peraltro, regolarmente pervenuto al destinatario che, proponendo l'opposizione tempestivamente e innanzi al giudice di pace competente, ha potuto spiegare pagina 3 di 4 compiutamente tutte le proprie difese contro l'ingiunzione, sia in rito che nel merito, dovendo pertanto ritenersi che l'atto abbia raggiunto lo scopo al quale era destinato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156 c.p.c.
Venendo alle questioni di merito oggetto del gravame, è in primo luogo documentato che l'utente aveva regolarmente usufruito della risorsa idrica, come accertato dal Tribunale di Cagliari con l'allegata sentenza n. 716/2023 del 29 marzo 2023, il cui misuratore (matricola n. SA6464), sito all'interno della sua proprietà privata, non era accessibile al gestore per le letture periodiche, sicchè le fatture in questione erano state emesse in acconto in forza di consumi presunti, come peraltro consentito dal Regolamento del SII.
Del tutto erroneo è infine il rilievo del gdp concernente la prescrizione, eccezione peraltro formulata in modo affatto generico dall'opponente, odierno appellato. E' sufficiente considerare al riguardo che l'ingiunzione era stata notificata al nel giugno del 2019 e in relazione alle Controparte_1 fatture n. 2016/58218652 emessa per il periodo 08.06.2016 – 29.09.2016; n. 2016/540174696 per il periodo 29.02.2016 – 08.06.2016; n. 2016/580087994 per il periodo 30.11.2015 – 29.02.2016 e n.
2016/570039507 relativa al periodo 30.06.2015 – 30.11.2015. Essendo nella specie la prescrizione quinquennale, ex art. 2943, u.c., c.c., alla data di notifica dell'ingiunzione è evidente come nessun credito possa essere interessato ad un'eventuale prescrizione, dovendo escludersi l'avvenuto decorso del relativo termine. Non era stata, peraltro, nemmeno messa in discussione dall'utente la regolare ricezione delle fatture.
Quanto all'ammontare del corrispettivo riportato nelle fatture, assistite da una presunzione semplice circa la correttezza dei consumi ivi riportati, esso deve reputarsi sufficientemente dimostrato anche in ragione dell'estrema genericità delle contestazioni sollevate al riguardo dall'opponente.
In accoglimento del gravame e in totale riforma della sentenza impugnata, deve dunque reputarsi legittima l'emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta e dichiararsi dovuta la somma pretesa dal gestore.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico dell'appellato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'appello proposto da e, in totale riforma della sentenza n. 30/2024 resa dal giudice di pace di Sassari, Parte_1 pubblicata il 17 gennaio 2024, dichiara legittima l'ingiunzione di pagamento opposta e dovuto il credito vantato dall'appellante nei confronti di , per € 1.306,04, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione dal dovuto sino al saldo.
Condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, liquidate in complessivi € 600,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, per il giudizio di primo grado e in ulteriori € 950,00, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, per quello di gravame.
Sassari 19 febbraio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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