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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del GO -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 20.01.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 782/13, avente ad oggetto: lesione diritto di proprietà, vertente
tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio legale dell'Avv. Antonio Vito Vertone che lo difende in forza di mandato a margine dell'atto di citazione (PEC: in atti);
ATTORE
e
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Salvatore che li difende in forza di procura a margine alla comparsa di costituzione e risposta (PEC: in atti); CONVENUTI
* * * * * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio dinanzi l'intestato Tribunale e Controparte_1 CP_2
, per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni e alla rimozione
[...] delle opere illegittimamente realizzate dai predetti convenuti in violazione delle norme urbanistiche e lesive del proprio diritto di proprietà. Argomentava che i predetti convenuti, nell'ambito della ristrutturazione edilizia del fabbricato danneggiato dal sisma del 23.11.1980, avevano realizzato, inizialmente senza alcun titolo urbanistico/edilizio ex novo una apertura nonché ampliato altre sul muro di confine, oltre ad aver innalzato la quota di copertura del fabbricato venendo così a ledere il diritto di proprietà, senza peraltro che avesse rilevanza che tali interventi fossero stati successivamente regolarizzati con progetto “in sanatoria”. Si costituivano regolarmente i convenuti contestando an e quantum debeatur e chiedevano il rigetto integrale della domanda. Ritenevano che
1 tutte le opere fossero state sanate e che, in ogni caso, nessun intervento avesse leso il diritto di proprietà dell'istante. In corso di causa veniva disposta CTU. Successivamente, dopo lunghi periodi di stanca a motivo dei ripetuti avvicendarsi dei g.i. assegnatari della trattazione della controversia nonché per le note vicende legate alla pandemia da covid-19, la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. cui seguiva lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e va rigettata con la consequenziale statuizione sulle spese di lite.
Va premesso che è del tutto irrilevante accertare se, come pare incontestato, gli interventi edilizi oggetto del presente giudizio siano stati realizzati in conformità (o meno) delle norme urbanistiche, in quanto il thema decidendum è ristretto alla verifica di eventuali violazioni di norme dettate a tutela del diritto di proprietà dell'attore. L'esame, com'è ovvio, involge accertamenti e valutazioni di ordine tecnico per cui la decisione non potrà fare a meno di avvalersi dell'elaborato peritale di cui alla disposta CTU le cui conclusioni, che tengono conto delle risposte alle osservazioni formulate dalle parti, devono ritenersi esaustive e condivisibili dal Tribunale. Le difformità L'attore si duole che i convenuti abbiano realizzato delle “difformità” indicate tecnicamente nella propria ctp depositata in atti e segnatamente “il numero e le dimensioni delle finestre o vedute sul muro di confine prospiciente il cortile di sua proprietà esclusiva, l'innalzamento della quota di solaio di copertura, l'esecuzione di una sporgenza sul muro di confine …” (cfr. relazione ctp pag.2). Le aperture Orbene, dalla documentazione fotografica allegata alla relazione del ctu, è pacifico che trattasi di due aperture a piano terra, da considerarsi luci (vds. foto nn. 1 e 2 relazione peritale), e di due finestre al primo piano, da considerarsi vedute (foto nn. 3 e 4 cit.). Sulla differenza tra luci e vedute, è intervenuta la Suprema Corte specificando, con sentenza n. 2586 del 23.09.2021, che:
“a) le vedute sono regolate dall'art. 905 c.c., la cui inosservanza può essere eliminata soltanto dall'arretramento o dalla chiusura della veduta, salvo che essa non costituisca il contenuto di uno specifico diritto di servitù, b) le luci, sono disciplinate dagli artt. 901 e 902 c.c. le cui prescrizioni possono farsi rispettare attraverso la semplice regolarizzazione delle aperture create in violazione delle prescrizioni in tema di altezza e sicurezza poste dalla legge (C. Cass. civ. 02/02/2009, n. 2558; C. Cass. civ. 10/01/2013, n. 512). Tale diversità di rimedi si fonda sulla differenza dei presupposti delle due discipline:
- la prima disposizione, infatti, mira a tutelare il proprietario dall'indiscrezione
2 del vicino, impedendo a quest'ultimo di creare aperture a distanza inferiore a quella di un metro e mezzo;
- la normativa in tema di luci, invece, tende a regolare il diritto del proprietario di effettuare sul proprio fabbricato aperture verso il fondo del vicino allo scopo di attingere luce ed aria, senza affacciarsi su quello, stabilendo i requisiti di altezza e di sicurezza (collocazione di inferriate e grate fisse) alla cui sussistenza è condizionata la correlata limitazione del diritto del vicino. Rispetto a tale genere di apertura, il vicino non ha diritto a chiedere la chiusura, bensì solo la regolarizzazione (C. Cass. civ. 05/01/2011, n. 233)”. Quanto alle luci, non vi è alcuna norma che impedisca al proprietario del muro di realizzare ex novo aperture (recte: luci) sul fondo del vicino;
e questo di per sé è sufficiente per ritenere irrilevante l'esame della doglianza circa la asserita realizzazione ex novo delle suddette aperture. Comunque, nel caso di specie trova specifica applicazione l'art. 901 comma 3 c.c. che consente l'apertura della luce sul fondo del vicino in deroga alle distanze previste dal secondo comma allorquando, come nella specie è risultato pacifico, trattasi di luci poste a servizio del vano scale e del locale legnaia, ossia di “locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa”. Tra l'altro, sebbene irrilevante, va disatteso l'assunto secondo cui le luci a piano terra sarebbero state realizzate ex novo. Dagli atti di causa non vi è alcuna documentazione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi (recte: del muro) che permetta il raffronto tra lo status quo ante e l'attuale (prima e dopo i lavori). In particolare, non può attribuirsi valore di prova (neanche presuntiva o indiziaria) alla circostanza, pur vera, che l'originario progetto tecnico non riportasse, a differenza dei prospetti di cui alla DIA in sanatoria, le citate aperture. Al contrario, forma e dimensioni delle stesse (vds foto allegate alla ctu), fanno pensare ad aperture tipiche dei locali seminterrati, in origine (fino alla metà del secolo scorso ed antecedentemente) destinati ad abitazioni di nuclei familiari con annesso bestiame. In buona sostanza condividendo le argomentazioni del CTU, trattasi di interventi di ristrutturazione (e ammodernamento) di aperture da sempre esistite. E' innegabile che le stesse andrebbero regolarizzate (ove non già avvenuto) con apposizione di inferriate o reticolato a maglie non superiori a 3 cmq, ma l'attore non ha formulato una specifica richiesta di statuizione in tal senso. Quanto all'ampliamento delle vedute (recte: di una delle due vedute), non solo non vi è specificazione dell'esatta variazione rispetto alla dimensione di quelle preesistenti (sembrerebbe, dalle foto nn. 8 e 9 del 18.03 e 26.03.11, che vi possa essere stato un ampliamento esclusivamente in altezza delle vedute fin a ridosso del solaio di copertura), ma l'attore non ha fornito prova di quale sia in concreto il danno conseguenziale, ossia non si comprende quale sia la violazione o la limitazione del diritto di proprietà, dovendosi constatare che l'asserito ampliamento non ha comportato variazioni rispetto alla possibilità/diritto di affaccio esercitato dai convenuti in epoca precedente ai lavori di ristrutturazione, né è ipotizzabile un aggravio del
3 diritto di godimento della proprietà da parte del (peraltro neanche Pt_1 allegato). Allo stesso modo, vanno disattese le doglianze circa la sporgenza della soglia della finestra per circa 20 cm sul cortile dell'attore che provocherebbe un indebito stillicidio (art. 908 c.c.) in occasione delle piogge, come pure la variazione della quota del solaio di copertura del fabbricato. Invero, la basetta sporgente, oltre a rappresentare un ornamento o decorazione della finestra costituisce un rimedio a salvaguardia della proprietà dei convenuti, evitando che l'acqua penetri sotto il telaio dell'infisso e/o nel muro. Inoltre, per quanto sporgente, essa è interamente posta entro la virtuale linea verticale segnata dalla regolare sporgenza del tetto di copertura di guisa che l'acqua piovana possa “impattare” direttamente sulla soglia solo in minima ed irrilevante misura. La CTU, infine, ha sconfessato l'assunto secondo cui la variazione di quota del solaio di copertura possa provocare danni all'attore. Questi, infatti, ha testualmente verificato che “La parte sopraelevata rispetto alla copertura del sig. è limitata ad una sporgenza di cm 40,00. Tale sporgenza, però, Pt_1 non comporta alcun tipo di stillicidio delle acque meteoriche ma, anzi, garantisce maggior copertura alla parte sottostante e non impedisce, comunque, la normale manutenzione delle gronde. Si precisa, inoltre, che il deflusso delle acque meteoriche è garantito in modo corretto, in considerazione che la grondaia presente tra le due proprietà immobiliari oggetto del contendere confluisce mediante collegamento con la grondaia e discendente dell'altra unità immobiliare posta frontalmente e lateralmente alle unità prese in esame.” (vds relazione ctu pag. 11). Conclusivamente, la domanda merita l'integrale rigetto non sussistendo alcuna violazione del diritto di proprietà dell'attore, né potendosi sostenere, come in ultima istanza sembra intendersi dal complesso della difesa attorea, che l'iniziale ed arbitrario comportamento dei convenuti, costretti successivamente a regolarizzare “in sanatoria” le opere realizzate, costituisca di per sé un danno “in re ipsa” e, come tale, risarcibile. Le spese seguono la soccombenza e, applicati i valori minimi per causa di valore indeterminato di bassa complessità, vengono liquidate in favore del procuratore antistatario nella misura di cui in dispositivo.
P.T.M. il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
nella causa iscritta al R.G. n. 782/13 così Controparte_2 provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna al pagamento, in favore dell'Avv. Parte_1
Domenico SALV ichiarato anticipo, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso
4 forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori domande.
Così deciso in Potenza, lì 20.01.2025
Il GO
(dott. Giuseppe Lomonaco)
5
IL TRIBUNALE di POTENZA SEZIONE CIVILE
in persona del GO -dott. Giuseppe Lomonaco-, in data 20.01.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 782/13, avente ad oggetto: lesione diritto di proprietà, vertente
tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio legale dell'Avv. Antonio Vito Vertone che lo difende in forza di mandato a margine dell'atto di citazione (PEC: in atti);
ATTORE
e
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Salvatore che li difende in forza di procura a margine alla comparsa di costituzione e risposta (PEC: in atti); CONVENUTI
* * * * * * * * * * * * * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio dinanzi l'intestato Tribunale e Controparte_1 CP_2
, per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni e alla rimozione
[...] delle opere illegittimamente realizzate dai predetti convenuti in violazione delle norme urbanistiche e lesive del proprio diritto di proprietà. Argomentava che i predetti convenuti, nell'ambito della ristrutturazione edilizia del fabbricato danneggiato dal sisma del 23.11.1980, avevano realizzato, inizialmente senza alcun titolo urbanistico/edilizio ex novo una apertura nonché ampliato altre sul muro di confine, oltre ad aver innalzato la quota di copertura del fabbricato venendo così a ledere il diritto di proprietà, senza peraltro che avesse rilevanza che tali interventi fossero stati successivamente regolarizzati con progetto “in sanatoria”. Si costituivano regolarmente i convenuti contestando an e quantum debeatur e chiedevano il rigetto integrale della domanda. Ritenevano che
1 tutte le opere fossero state sanate e che, in ogni caso, nessun intervento avesse leso il diritto di proprietà dell'istante. In corso di causa veniva disposta CTU. Successivamente, dopo lunghi periodi di stanca a motivo dei ripetuti avvicendarsi dei g.i. assegnatari della trattazione della controversia nonché per le note vicende legate alla pandemia da covid-19, la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. cui seguiva lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e va rigettata con la consequenziale statuizione sulle spese di lite.
Va premesso che è del tutto irrilevante accertare se, come pare incontestato, gli interventi edilizi oggetto del presente giudizio siano stati realizzati in conformità (o meno) delle norme urbanistiche, in quanto il thema decidendum è ristretto alla verifica di eventuali violazioni di norme dettate a tutela del diritto di proprietà dell'attore. L'esame, com'è ovvio, involge accertamenti e valutazioni di ordine tecnico per cui la decisione non potrà fare a meno di avvalersi dell'elaborato peritale di cui alla disposta CTU le cui conclusioni, che tengono conto delle risposte alle osservazioni formulate dalle parti, devono ritenersi esaustive e condivisibili dal Tribunale. Le difformità L'attore si duole che i convenuti abbiano realizzato delle “difformità” indicate tecnicamente nella propria ctp depositata in atti e segnatamente “il numero e le dimensioni delle finestre o vedute sul muro di confine prospiciente il cortile di sua proprietà esclusiva, l'innalzamento della quota di solaio di copertura, l'esecuzione di una sporgenza sul muro di confine …” (cfr. relazione ctp pag.2). Le aperture Orbene, dalla documentazione fotografica allegata alla relazione del ctu, è pacifico che trattasi di due aperture a piano terra, da considerarsi luci (vds. foto nn. 1 e 2 relazione peritale), e di due finestre al primo piano, da considerarsi vedute (foto nn. 3 e 4 cit.). Sulla differenza tra luci e vedute, è intervenuta la Suprema Corte specificando, con sentenza n. 2586 del 23.09.2021, che:
“a) le vedute sono regolate dall'art. 905 c.c., la cui inosservanza può essere eliminata soltanto dall'arretramento o dalla chiusura della veduta, salvo che essa non costituisca il contenuto di uno specifico diritto di servitù, b) le luci, sono disciplinate dagli artt. 901 e 902 c.c. le cui prescrizioni possono farsi rispettare attraverso la semplice regolarizzazione delle aperture create in violazione delle prescrizioni in tema di altezza e sicurezza poste dalla legge (C. Cass. civ. 02/02/2009, n. 2558; C. Cass. civ. 10/01/2013, n. 512). Tale diversità di rimedi si fonda sulla differenza dei presupposti delle due discipline:
- la prima disposizione, infatti, mira a tutelare il proprietario dall'indiscrezione
2 del vicino, impedendo a quest'ultimo di creare aperture a distanza inferiore a quella di un metro e mezzo;
- la normativa in tema di luci, invece, tende a regolare il diritto del proprietario di effettuare sul proprio fabbricato aperture verso il fondo del vicino allo scopo di attingere luce ed aria, senza affacciarsi su quello, stabilendo i requisiti di altezza e di sicurezza (collocazione di inferriate e grate fisse) alla cui sussistenza è condizionata la correlata limitazione del diritto del vicino. Rispetto a tale genere di apertura, il vicino non ha diritto a chiedere la chiusura, bensì solo la regolarizzazione (C. Cass. civ. 05/01/2011, n. 233)”. Quanto alle luci, non vi è alcuna norma che impedisca al proprietario del muro di realizzare ex novo aperture (recte: luci) sul fondo del vicino;
e questo di per sé è sufficiente per ritenere irrilevante l'esame della doglianza circa la asserita realizzazione ex novo delle suddette aperture. Comunque, nel caso di specie trova specifica applicazione l'art. 901 comma 3 c.c. che consente l'apertura della luce sul fondo del vicino in deroga alle distanze previste dal secondo comma allorquando, come nella specie è risultato pacifico, trattasi di luci poste a servizio del vano scale e del locale legnaia, ossia di “locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa”. Tra l'altro, sebbene irrilevante, va disatteso l'assunto secondo cui le luci a piano terra sarebbero state realizzate ex novo. Dagli atti di causa non vi è alcuna documentazione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi (recte: del muro) che permetta il raffronto tra lo status quo ante e l'attuale (prima e dopo i lavori). In particolare, non può attribuirsi valore di prova (neanche presuntiva o indiziaria) alla circostanza, pur vera, che l'originario progetto tecnico non riportasse, a differenza dei prospetti di cui alla DIA in sanatoria, le citate aperture. Al contrario, forma e dimensioni delle stesse (vds foto allegate alla ctu), fanno pensare ad aperture tipiche dei locali seminterrati, in origine (fino alla metà del secolo scorso ed antecedentemente) destinati ad abitazioni di nuclei familiari con annesso bestiame. In buona sostanza condividendo le argomentazioni del CTU, trattasi di interventi di ristrutturazione (e ammodernamento) di aperture da sempre esistite. E' innegabile che le stesse andrebbero regolarizzate (ove non già avvenuto) con apposizione di inferriate o reticolato a maglie non superiori a 3 cmq, ma l'attore non ha formulato una specifica richiesta di statuizione in tal senso. Quanto all'ampliamento delle vedute (recte: di una delle due vedute), non solo non vi è specificazione dell'esatta variazione rispetto alla dimensione di quelle preesistenti (sembrerebbe, dalle foto nn. 8 e 9 del 18.03 e 26.03.11, che vi possa essere stato un ampliamento esclusivamente in altezza delle vedute fin a ridosso del solaio di copertura), ma l'attore non ha fornito prova di quale sia in concreto il danno conseguenziale, ossia non si comprende quale sia la violazione o la limitazione del diritto di proprietà, dovendosi constatare che l'asserito ampliamento non ha comportato variazioni rispetto alla possibilità/diritto di affaccio esercitato dai convenuti in epoca precedente ai lavori di ristrutturazione, né è ipotizzabile un aggravio del
3 diritto di godimento della proprietà da parte del (peraltro neanche Pt_1 allegato). Allo stesso modo, vanno disattese le doglianze circa la sporgenza della soglia della finestra per circa 20 cm sul cortile dell'attore che provocherebbe un indebito stillicidio (art. 908 c.c.) in occasione delle piogge, come pure la variazione della quota del solaio di copertura del fabbricato. Invero, la basetta sporgente, oltre a rappresentare un ornamento o decorazione della finestra costituisce un rimedio a salvaguardia della proprietà dei convenuti, evitando che l'acqua penetri sotto il telaio dell'infisso e/o nel muro. Inoltre, per quanto sporgente, essa è interamente posta entro la virtuale linea verticale segnata dalla regolare sporgenza del tetto di copertura di guisa che l'acqua piovana possa “impattare” direttamente sulla soglia solo in minima ed irrilevante misura. La CTU, infine, ha sconfessato l'assunto secondo cui la variazione di quota del solaio di copertura possa provocare danni all'attore. Questi, infatti, ha testualmente verificato che “La parte sopraelevata rispetto alla copertura del sig. è limitata ad una sporgenza di cm 40,00. Tale sporgenza, però, Pt_1 non comporta alcun tipo di stillicidio delle acque meteoriche ma, anzi, garantisce maggior copertura alla parte sottostante e non impedisce, comunque, la normale manutenzione delle gronde. Si precisa, inoltre, che il deflusso delle acque meteoriche è garantito in modo corretto, in considerazione che la grondaia presente tra le due proprietà immobiliari oggetto del contendere confluisce mediante collegamento con la grondaia e discendente dell'altra unità immobiliare posta frontalmente e lateralmente alle unità prese in esame.” (vds relazione ctu pag. 11). Conclusivamente, la domanda merita l'integrale rigetto non sussistendo alcuna violazione del diritto di proprietà dell'attore, né potendosi sostenere, come in ultima istanza sembra intendersi dal complesso della difesa attorea, che l'iniziale ed arbitrario comportamento dei convenuti, costretti successivamente a regolarizzare “in sanatoria” le opere realizzate, costituisca di per sé un danno “in re ipsa” e, come tale, risarcibile. Le spese seguono la soccombenza e, applicati i valori minimi per causa di valore indeterminato di bassa complessità, vengono liquidate in favore del procuratore antistatario nella misura di cui in dispositivo.
P.T.M. il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
nella causa iscritta al R.G. n. 782/13 così Controparte_2 provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna al pagamento, in favore dell'Avv. Parte_1
Domenico SALV ichiarato anticipo, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00, oltre rimborso
4 forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti. Respinte o assorbite ulteriori domande.
Così deciso in Potenza, lì 20.01.2025
Il GO
(dott. Giuseppe Lomonaco)
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