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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 11426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11426 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. GI De TO SC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53636 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 23 aprile 2025, vertente
TRA
, con l'avv. Pasquale Zoccali e l'avv. Daniela D'Amico; Parte_1
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Massimo Biasiotti CP_1
Mogliazza;
CONVENUTA
NONCHÈ
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 con l'avv. Marino Marcello;
RZ HI
E
., in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 con l'avv. Santo Spagnolo;
RZ HI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
citava in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, affinché Parte_1 CP_1 fosse condannata - previa affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. - al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 26.03.2021, alle ore 17.00 circa, in CP_1
1 allorquando, nello scendere dal marciapiede di via Mazzarino su cui stava camminando, attraverso uno spazio di circa 40-50 cm tra due autovetture là parcheggiate, finiva con il piede destro in una piccola buca che si era formata al di sotto del cordolo del marciapiede, perdendo l'equilibrio e rovinando a terra in ginocchio sui sanpietrini del tutto danneggiati e per metà fuori dalla sede stradale. si costituiva, contestando nel merito la pretesa risarcitoria ed eccependo il difetto di CP_1 legittimazione passiva e chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della costituita CP_4 tra per essere manlevata nell'eventualità della condanna in Controparte_5 virtù di contratto di appalto per la manutenzione stradale.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva in giudizio Controparte_5 opponendosi all'accoglimento della domanda e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa della , per essere manlevata in eventualità di condanna, Controparte_3 in forza di polizza assicurativa.
Autorizzata l'ulteriore chiamata di terzo, si costituiva
, opponendosi all'accoglimento sia della domanda principale e Controparte_3 che della domanda di manleva spiegata nei confronti del suo assicurato.
Così instaurato il contraddittorio, il giudice assegnava i termini ex art. 183 c.p.c..
Quindi, la causa, istruita mediante produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attore ed escussione testimoniale, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. Secondo l'assunto attoreo, la caduta de qua sarebbe avvenuta nello scendere dal marciapiede di via Mazzarino su cui stava camminando, attraverso uno spazio di circa 40-50 cm tra due autovetture là parcheggiate, a causa di una piccola buca che si era formata al di sotto del cordolo del marciapiede.
Ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, oltre alle produzioni documentali, tra cui documentazione fotografica relativa al luogo della caduta, nel corso dell'istruttoria si è proceduto all'escussione di un teste e all'interrogatorio formale nei confronti dell'attrice.
La circostanza della caduta è stata confermata anche dal teste.
Dall'osservazione della fotografia prodotta in atti dalla stessa parte attrice è possibile evincere che la buca non è immediatamente sotto il marciapiede, come prospettato dall'attore e dichiarato dal teste (marito della danneggiata), bensì risulta distanziata nonché ampia e percepibile, sebbene in presenza di acqua.
2 Particolare valenza ai fini del decidere, assume la circostanza che al momento dell'evento (occorso in data 26.03.2021) deve ritenersi che vi fosse ancora luce naturale.
Infine, è pacifico che l'attrice conoscesse la via di cui si tratta, avendolo dichiarato in sede di interrogatorio formale.
2. Le richiamate risultane istruttorie devono essere esaminate alla luce dei principi che governano la responsabilità da cose in custodia.
Deve rammentarsi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
20427/2008 e n. 11016/2011), alla cui stregua la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta.
Da tale qualificazione della fattispecie in esame discende, da un lato, che l'onere probatorio del danneggiato si concretizza unicamente nella dimostrazione dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa e, dall'altro, che al custode, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito.
Nello specifico, il fattore estraneo che escluderebbe la responsabilità del custode potrebbe essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o, comunque, negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (cfr., da ultima, Cass. n. 12895/2016).
Lo schema della responsabilità in esame è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e può essere schematizzato nei punti che seguono:
1) la colpa del custode non gioca alcun ruolo ai fini del giudizio di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il quale prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che trova il suo fondamento nella custodia, intesa come signoria di fatto sulla cosa;
2) l'onere probatorio a carico del danneggiato attiene alla dimostrazione di un valido nesso di causalità materiale fra la res e l'evento dannoso, ricostruito sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale che affonda le radici nella teoria della condicio sine qua non e che, a partire da
Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, trova il suo temperamento nel principio della causalità efficiente e nel principio della causalità adeguata, ricostruita sulla scorta di criteri di regolarità statistica e di probabilità apprezzabile ex ante; 3) l'onere probatorio a carico del custode attiene, invece, al caso fortuito, inteso come eccezione alla normale sequenza causale appena specificata e consiste perciò nella dimostrazione dell'esistenza di una causa esterna «oggettivamente ed in astratto» imprevedibile, che, in quanto tale, e secondo i principi di regolarità causale innanzi richiamati, comporta l'inevitabilità dell'evento.
3 Tuttavia, a completezza del quadro delineato, va richiamato l'insegnamento giurisprudenziale (cfr.
Cass. n. 11526/2017) che pone a carico del danneggiato l'onere di provare anche di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Nello specifico, “In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (recentemente ribadito da Cass. n. 287/2015; cfr., altresì, Cass. n. 34886/2021).
3. Applicando gli enunciati principi di diritto alle risultanze istruttorie, si osserva quanto segue.
Va evidenziato che le significative dimensioni dell'avvallamento rinvenuto e la presenza di luce naturale al momento del sinistro difficilmente avrebbero consentito un suo completo celamento.
In tale contesto, si deve ritenere che parte attrice avesse adeguata possibilità di rendersi conto del fatto che il tratto di marciapiede in argomento presentava criticità dovute alla presenza di un tratto di dissesto dei sanpietrini di non trascurabili dimensioni.
Dalle superiori considerazioni, consegue che, pur essendo in condizione di percepire e prevedere la presenza di un pericolo, l'attrice non ha tenuto una condotta adeguata alle condizioni del manto stradale, in modo da evitarlo ovvero di affrontarlo con andatura adeguata.
Conclusivamente, la caduta è riconducibile in via esclusiva alla condotta del danneggiato, il quale ha omesso di attivare i poteri di controllo che poteva e doveva attivare per scongiurare l'evento lesivo: tale inosservanza dello standard di diligenza richiesta nella situazione concreta è qualificabile come evento imprevedibile ed eccezionale, idoneo a recidere ogni nesso causale tra evento lesivo e cosa in custodia.
4. La conclusione appena raggiunta impone di respingere la domanda attorea.
Dal rigetto della domanda principale discende l'assorbimento delle domande di manleva.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra tutte le parti, attesa la natura della causa, afferente al ristoro di una lesione fisica effettivamente subita, e la complessità delle valutazioni in fatto, ricostruibili solo all'esito delle emergenze processuali, e in diritto, in quanto involgenti la valutazione dei profili di colpa e del nesso causale, rispetto ai quali si rinvengono orientamenti giurisprudenziali non omogenei.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 a) rigetta la domanda attorea;
b) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite.
Così deciso in Roma addì, 29/07/2025.
Il giudice
GI De TO SC
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