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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3936/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 7/1/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3936/2022 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. OTTAVI Parte_1
TIZIANO, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato Controparte_1
e difeso, dagli avv.ti LAURA LORENI E ANNA PAOLA CIARELLI, giusto mandato generale alle liti a rogito del notaio di Roma Per_1
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9.12.2022 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento art.1 L. n. 18/1980)
e con decorrenza dalla domanda amministrativa , o in subordine in altra data che verrà accertata in corso di causa.
Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
*****
2. Nel merito, ricorrono le condizioni sanitarie di cui all'art. 1 L. 18/1980 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore di parte ricorrente con decorrenza dal mese di settembre 2023 a seguito dell'aggravarsi delle condizioni di salute di parte istante e al rinnovo della consulenza medico legale disposta con Ordinanza del
14.12.2023.
Il ctu dr.ssa - in esito all'esame peritale espletato e depositato in atti in Persona_2 data 12.07.2024, previo esame della documentazione prodotta nonché dell'esame obiettivo della ricorrente ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n. 18/1980) che, in concreto, le infermità riscontrate in capo alla parte istante hanno determinato un impegno funzionale sufficiente per concretizzare il diritto rivendicato.
Il Ctu ha accertato in esito all'esame obiettivo espletato che la Sig. Parte_1
è affetta dalle seguenti patologie: "Mielofibrosi primitiva in fase cellulare in
[...]
attuale follow up, cardiopatia ipertensiva, pregressa ischemia cerebrale, gonartrosi dx, esiti di frattura multipla bilaterale del femore dx, deficit deambulatorio severo, deterioramento cognitivo moderato condeflessione del tono dell'umore"
Il perito ha dunque dettagliatamente precisato che: “Alla luce del severo deficit deambulatorio e dei riscontri strumentali del quadro patologico osteoarticolare, per come evidenziati in sede di operazioni peritali, tenuto inoltre conto del concomitante quadro
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro neuropsichico in atti, si ritiene di poter valutare, oggi, il soggetto persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
(indennità di accompagnamento) Per ciò che attiene la decorrenza di detto beneficio, esso può essere riconosciuto a far data dai 6 mesi (settembre 2023) antecedenti la visita peritale (marzo 2024);”
Il perito ha altresì chiarito i motivi della decorrenza riconosciuta dal mese di settembre
2023della prestazione di indennità di accompagnamento specificando che: “La carenza documentale successiva alle precedenti valutazioni si ripercuote, inevitabilmente, sulla possibilità di fornire risposte diverse rispetto a quelle qui articolate. In altri termini, è opportuno precisare che le precedenti certificazioni non forniscono una descrizione dettagliata rispetto al quadro funzionale del soggetto;
le stesse infatti descrivono una condizione compromessa ma non abolita, così come riportato nella CTU . Per_3
Considerando la tipologia delle malattie e la loro attuale espressività clinico-funzionale è altamente probabile e sostenibile scientificamente che le stesse abbiamo agito in senso negativo e significativo sull'autonomia del soggetto almeno sei mesi prima dell'accertamento peritale.”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
3. Va, pertanto, dichiarata la sussistenza in capo alla ricorrente sig.ra Parte_1 delle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di
[...]
accompagnamento ex art. 1 della Legge 18/1980 con decorrenza dal mese di settembre
2023.
4. Le spese della presente fase di merito e di quella relativa all'ATPO, stante il riconoscimento del requisito sanitario in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa del 6.11.2020 e al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. avvenuto il 9.12.2021 nonché successivo al deposito dell'odierno ricorso del 9.12.2022 devono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' cui CP_1
vanno definitivamente poste anche quelle relative alla CTU espletata nel corso del presente giudizio e liquidate con separato decreto.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente delle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n. 18/1980) con decorrenza dal mese di settembre 2023;
2) spese integralmente compensate;
CP_ 3) pone le spese di ctu espletata nel presente giudizio a carico dell' da liquidarsi in favore della dr.ssa come da separato decreto emesso in pari data;
Persona_2
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo nella misura già liquidata.
Latina, 8/1/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 7/1/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3936/2022 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. OTTAVI Parte_1
TIZIANO, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato Controparte_1
e difeso, dagli avv.ti LAURA LORENI E ANNA PAOLA CIARELLI, giusto mandato generale alle liti a rogito del notaio di Roma Per_1
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9.12.2022 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento art.1 L. n. 18/1980)
e con decorrenza dalla domanda amministrativa , o in subordine in altra data che verrà accertata in corso di causa.
Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
*****
2. Nel merito, ricorrono le condizioni sanitarie di cui all'art. 1 L. 18/1980 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore di parte ricorrente con decorrenza dal mese di settembre 2023 a seguito dell'aggravarsi delle condizioni di salute di parte istante e al rinnovo della consulenza medico legale disposta con Ordinanza del
14.12.2023.
Il ctu dr.ssa - in esito all'esame peritale espletato e depositato in atti in Persona_2 data 12.07.2024, previo esame della documentazione prodotta nonché dell'esame obiettivo della ricorrente ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n. 18/1980) che, in concreto, le infermità riscontrate in capo alla parte istante hanno determinato un impegno funzionale sufficiente per concretizzare il diritto rivendicato.
Il Ctu ha accertato in esito all'esame obiettivo espletato che la Sig. Parte_1
è affetta dalle seguenti patologie: "Mielofibrosi primitiva in fase cellulare in
[...]
attuale follow up, cardiopatia ipertensiva, pregressa ischemia cerebrale, gonartrosi dx, esiti di frattura multipla bilaterale del femore dx, deficit deambulatorio severo, deterioramento cognitivo moderato condeflessione del tono dell'umore"
Il perito ha dunque dettagliatamente precisato che: “Alla luce del severo deficit deambulatorio e dei riscontri strumentali del quadro patologico osteoarticolare, per come evidenziati in sede di operazioni peritali, tenuto inoltre conto del concomitante quadro
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro neuropsichico in atti, si ritiene di poter valutare, oggi, il soggetto persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
(indennità di accompagnamento) Per ciò che attiene la decorrenza di detto beneficio, esso può essere riconosciuto a far data dai 6 mesi (settembre 2023) antecedenti la visita peritale (marzo 2024);”
Il perito ha altresì chiarito i motivi della decorrenza riconosciuta dal mese di settembre
2023della prestazione di indennità di accompagnamento specificando che: “La carenza documentale successiva alle precedenti valutazioni si ripercuote, inevitabilmente, sulla possibilità di fornire risposte diverse rispetto a quelle qui articolate. In altri termini, è opportuno precisare che le precedenti certificazioni non forniscono una descrizione dettagliata rispetto al quadro funzionale del soggetto;
le stesse infatti descrivono una condizione compromessa ma non abolita, così come riportato nella CTU . Per_3
Considerando la tipologia delle malattie e la loro attuale espressività clinico-funzionale è altamente probabile e sostenibile scientificamente che le stesse abbiamo agito in senso negativo e significativo sull'autonomia del soggetto almeno sei mesi prima dell'accertamento peritale.”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
3. Va, pertanto, dichiarata la sussistenza in capo alla ricorrente sig.ra Parte_1 delle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di
[...]
accompagnamento ex art. 1 della Legge 18/1980 con decorrenza dal mese di settembre
2023.
4. Le spese della presente fase di merito e di quella relativa all'ATPO, stante il riconoscimento del requisito sanitario in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa del 6.11.2020 e al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. avvenuto il 9.12.2021 nonché successivo al deposito dell'odierno ricorso del 9.12.2022 devono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' cui CP_1
vanno definitivamente poste anche quelle relative alla CTU espletata nel corso del presente giudizio e liquidate con separato decreto.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente delle condizioni sanitarie per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n. 18/1980) con decorrenza dal mese di settembre 2023;
2) spese integralmente compensate;
CP_ 3) pone le spese di ctu espletata nel presente giudizio a carico dell' da liquidarsi in favore della dr.ssa come da separato decreto emesso in pari data;
Persona_2
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo nella misura già liquidata.
Latina, 8/1/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro