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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2034/2016 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2034/2016 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Potenza, presso i cui uffici in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 ope legis domicilia;
ATTORE
E
, residente in [...], , CP_1 CP_2
residente in [...], , residente in [...]al CP_3
Vico VI Provinciale n. 55, e , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore;
CONVENUTI CONTUMACI
NONCHÉ
(C.F. - P.I. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Battista Martelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, in Viale delle Milizie n. 4;
CONVENUTA
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti
Raffaello de Ruggieri e Mariangela Spinella, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Matera alla via Lucana n. 11;
1 Proc. n. 2034/2016 R.G.
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 09/10/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta, i difensori delle parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 31 maggio 2016 il (già Parte_1
, sin d'ora ) conveniva in Controparte_7 CP_8 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , , e le CP_1 CP_2 CP_3
compagnie assicurative e onde conseguire Controparte_6 Controparte_5
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, previo accertamento della responsabilità esclusiva del Sig. e del Sig. per la causazione CP_1 CP_2
del sinistro in narrativa, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno, come sopra specificato e pari ad Euro 124.914,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo”.
1.1. A fondamento della domanda, il esponeva che: a) il giorno 11.05.2012, alle Parte_1
ore 9.40 circa, la prof.ssa dipendente del medesimo Persona_1 Parte_1 presso l'istituto I.S.I.S. “F. De Sarlo” di Lagonegro, veniva coinvolta in un sinistro stradale in itinere che avveniva sulla Strata Statale Sinnica in corrispondenza della progressiva chilometrica 17.6.; b) nelle suddette circostanze di tempo e di luogo l'autovettura Fiat Panda targata AW716ZJ, di proprietà del Comune di Episcopia e nell'occasione condotta dal Sig.
, nell'uscire da un'area di servizio, si sarebbe immessa sulla S.S. Sinnica CP_1
attraversando entrambe le corsie di marcia ed omettendo di concedere la precedenza al veicolo Fiat Punto targato BV513GZ che proveniva da destra, di proprietà della Sig.ra
[...]
e condotta dal Sig. che, dopo aver urtato la Fiat Panda, invadeva CP_3 CP_2 la corsia opposta di marcia scontrandosi frontalmente con l'autovettura Renault Clio, targata
BX741HZ, condotta dalla prof.ssa l'autovettura Renault Clio, Persona_1
targata BX741HZ, condotta dalla prof.ssa ; c) a seguito del predetto Persona_1
sinistro, la prof.ssa riportava lesioni che ne comportavano l'assenza dal lavoro Per_1 dall'11.05.2012 all'8.04.2013, per complessivi 332 giorni, durante i quali l'Amministrazione corrispondeva alla dipendente la somma di € 46.754,33 a titolo di retribuzione , ritenute e contributi, pur in assenza di prestazione lavorativa;
d) inoltre, l' riconosceva alla CP_9 professoressa una rendita dell'importo di Euro 78.160,19.
2 Proc. n. 2034/2016 R.G.
2. Instaurata la lite innanzi all'adito Tribunale, si costituivano in giudizio l' CP_5
e l' mentre restavano contumaci gli altri
[...] Controparte_10 convenuti, il conducente del veicolo di proprietà dell'ente comunale, Controparte_4
e il conducente e proprietario dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, oltre a CP_1
quello della dipendente erariale, , CP_2 CP_3
Le compagnie assicurative eccepivano, a vario titolo, l'improcedibilità della domanda, la prescrizione del credito azionato in rivalsa e l'infondatezza nel merito della domanda, di cui chiedevano il rigetto.
3. Con sentenza non definitiva, pubblicata in data 16/10/2019, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti della Controparte_6 rilevando l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
4. Rimessa la causa sul ruolo per la trattazione degli ulteriori rapporti processuali ed espletata la prova per interpello, la controversia veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 09/10/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Posta la premessa che precede, occorre anzitutto evidenziare come l'esame della domanda, nella presente sede, sia limitata ai rapporti processuali ancora in essere in seguito alla pubblicazione della sentenza non definitiva n. 796/2016 pubblicata il 16/10/2019, dunque con esclusione della in relazione alla quale la domanda Controparte_6
attorea è stata già dichiarata inammissibile, con preclusione di ogni ulteriore vaglio nella presente sede.
5.1. La delimitazione soggettiva del thema decidendum, nondimeno, non conduce agli effetti evocati dalla difesa della convenuta la quale ha reiteratamente dedotto che, Controparte_5
sul piano sostanziale, la corresponsabilità dei conducenti delle auto coinvolte nel sinistro e, sul piano processuale, l'invalido radicarsi del contraddittorio, precluderebbero la condanna ai suoi danni per l'intera somma pretesa dal attore, dovendosi l'eventuale Parte_1
pronuncia di accoglimento limitare ad addossarle, al più, il 50% della responsabilità risarcitoria.
5.2. Tale conclusione è, per vero, smentita dall'impianto ermeneutico ricavabile dalla corretta interpretazione dell'art. 2055 c.c.: è noto che, allorquando è dedotta la responsabilità di due o più soggetti, l'integrazione del profilo della solidarietà – che riguarda la posizione di colui che subisce il danno, in cui favore è stabilita tale forma di allocazione di responsabilità – presuppone l'unicità del fatto dannoso, da intendersi in senso relativo al danneggiato, ricorrendo pertanto tale forma di responsabilità pur se il fatto sia derivato da più azioni od
3 Proc. n. 2034/2016 R.G.
omissioni (Cass. n. 5024/2002) dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, purché le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente, anche minima, alla produzione del danno (Cass.
17397/2007), a nulla rilevando che non sia possibile distinguere l'efficienza causale del comportamento di ciascuno (Cass. 17475/2007); la, significativa conseguenza di tali condivisibili principi è che, a norma dell'art. 41 comma 2 c.p., può escludersi l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle lamentate condotte illecite esclusivamente nel caso in cui ad uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni (Cass. m. 13143/2022; Cass. n. 20646/2005).
Altrimenti a dirsi, il vincolo di solidarietà importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, poiché la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili¸e cioè ai fini dell'azione di regresso (Cass. n. 12957/2021; Cass. n. 9167/2002): il giudice di merito, adito dal danneggiato, può pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso contro gli altri (Cass. n. 21664/2005).
5.3. Essendo carente, nel caso di specie, una specifica domanda di regresso tra condebitori, non vi sono ostacoli ad un'eventuale condanna per l'intero, e in via solidale, delle parti convenute.
6. Ciò chiarito, ragioni di logica impongono l'esame della preliminare eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta con riguardo alla posta risarcitoria di € CP_5
46.754,33, relativa alle retribuzioni e alle prestazioni previdenziali corrisposte, dal , Parte_1 alla dipendente infortunata, sul presupposto dell'applicazione del secondo comma dell'art. 2947 c.c.
L'eccezione, a parere del Tribunale, è infondata.
6.1. Invero, è noto che gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, unitamente ai correlati contributi dovuti dallo stesso datore agli enti di assicurazione sociale, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio, e, come tale, deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo. Ne consegue che, ove l'anzidetto danno, direttamente subito dal datore per il fatto illecito del terzo, sia stato cagionato a seguito di sinistro stradale, il diritto al
4 Proc. n. 2034/2016 R.G.
relativo risarcimento si prescrive in due anni, ai sensi dell'art. 2947, comma secondo, cod. civ. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2844 del 09/02/2010; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 31536 del 06/12/2018).
6.2. Nel caso di specie, risulta che l' Controparte_11
(presso il quale era impiegata la prof.ssa ha inoltrato alla
[...] Persona_1
in data 02/02/2015, una lettera di richiesta risarcimento danni per Controparte_5
infortunio occorso alla propria dipendente, nella quale, per la prima volta, veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 46.754,33 (importo mai richiesto o evocato nelle precedenti missive indirizzate alle compagnie assicurative da parte dell' ). CP_9
Orbene, tale richiesta si colloca di là dai due anni dal fatto (11/05/2012) e, pertanto, a prescrizione già decorsa.
6.3. Non rileva la formulazione di una proposta conciliativa in sede stragiudiziale, risultando la stessa formulata in data 11/05/2015, e dunque a prescrizione già decorsa.
6.4. Né può ritenersi che l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 590 c.p. implichi di per sé, ai sensi del terzo comma di cui all'art. 2947 c.c., l'applicazione del termine di prescrizione di sei anni (ricavabile dall'art. 157 c.p.).
Si è infatti ritenuto, da parte della giurisprudenza di legittimità che il Tribunale ritiene di condividere, che, in tema di danni derivanti dalla circolazione di veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela (come nella specie) e quest'ultima non sia stata proposta (nulla è stato allegato in tal senso), trova applicazione, ancorché per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 c.c., decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela (Cass. n. 13057/2007; Cass. n. 11885/2007; Cass. n. 19297/2006;
Cass. n. 16591/2005; Cass. S.U. n. 5121/2002; Cass. S.U. n. 9782/1998), ciò in quanto l'esigenza di evitare che l'autore di un reato – dichiarato responsabile e condannato in sede penale – resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima in conseguenza dell'avvenuta (più breve) prescrizione civile durante il tempo necessario per l'accertamento della responsabilità penale, e comunque di impedire che l'azione di risarcimento si estingua quando è ancora possibile che l'autore del fatto sia perseguito penalmente (rationes essendi, queste, del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c.) viene meno laddove la querela non risulti in concreto proposta.
6.5. In definitiva, la domanda risarcitoria di € 46.754,33, relativa alle retribuzioni e alle prestazioni previdenziali corrisposte, è da rigettarsi in quanto il relativo credito è prescritto.
5 Proc. n. 2034/2016 R.G.
7. Viceversa, l'ulteriore domanda volta a conseguire il rimborso della rendita di €
78.160,19 riconosciuta alla dipendente dall' può trovare accoglimento. CP_9
7.1. In primo luogo, è da ritenersi che il attore sia legittimato ad agire in ripetizione, Parte_1 in ragione dell'art. 2 del D.M. 10 ottobre 1985, recante “Regolamentazione della “gestione per conto dello Stato” della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall' ”, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, annualmente, rimborsino CP_9 all' gli importi delle prestazioni assicurative erogate, le spese generali di CP_9
amministrazione e le spese di accertamenti medico-legali.
In sostanza, il rapporto che si instaura tra l' e le amministrazioni statali è di mandato, CP_9 talché l' , agendo quale mandatario, non può attivare un'azione risarcitoria indiretta, CP_9
che compete esclusivamente all'amministrazione statale interessata (v. Cass Sez. L, Sentenza
n. 10170 del 26/05/2004, che precisa come “I dipendenti delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, quali le università pubbliche , come i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, fruiscono della tutela contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema della "gestione per conto", regolato dall'art. 2 del D.M. 10 ottobre 1985 del
Ministero del Tesoro , in base al quale l' eroga le prestazioni e successivamente addebita CP_9
alle amministrazioni le spese sostenute per le prestazioni corrisposte e per i costi di gestione, che le vengono annualmente rimborsati, con l'esclusione della indennità giornaliera per le inabilità temporanee”).
7.2. Appurata la legittimazione dell'Ente Ministeriale, è opportuno rilevare come non sia stata mossa alcuna contestazione al fatto storico, per come profilato dall'attore, sicché, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la dinamica del sinistro (e dunque la responsabilità dei convenuti) è da ritenersi comprovata.
7.3. In merito al quantum debeatur, l'importo relativo alle prestazioni risulta CP_9
validamente documentato, e la prova circa la sussistenza di un danno alla capacità lavorativa specifica della dipendente (pure contestato dalla , quantunque in chiave generica) CP_5 può ritenersi provato in forza delle certificazioni comprovanti l'assenza dal lavoro.
7.4. Ne consegue che la domanda può accogliersi, e per l'effetto le parti convenute – ad eccezione della – vanno condannate, in solido tra loro, al Controparte_6 pagamento, in favore del attore, dell'importo di € 78.160,19. Parte_1
7.5. Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro (11/05/2012) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento
6 Proc. n. 2034/2016 R.G.
della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 11/05/2012 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulle somme complessivamente liquidate all'attualità fino al soddisfo.
8. Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, nonché considerata la disponibilità conciliativa manifestata dall'assicurazione convenuta in sede stragiudiziale e giudiziale, possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 2034/2016
R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Dichiara prescritto il credito relativo alla posta risarcitoria di € 46.754,33, inerente alle retribuzioni e alle prestazioni previdenziali corrisposte, dal , alla Parte_1
dipendente infortunata;
2. Accoglie, per quanto di ragione, l'ulteriore domanda attorea, e per l'effetto condanna le parti convenute – ad eccezione della – al Controparte_6 pagamento, in solido tra loro, in favore del attore, dell'importo di € Parte_1
78.160,19, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva.
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, lì 23/01/2024
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2034/2016 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Potenza, presso i cui uffici in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 ope legis domicilia;
ATTORE
E
, residente in [...], , CP_1 CP_2
residente in [...], , residente in [...]al CP_3
Vico VI Provinciale n. 55, e , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore;
CONVENUTI CONTUMACI
NONCHÉ
(C.F. - P.I. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giovanni Battista Martelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, in Viale delle Milizie n. 4;
CONVENUTA
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti
Raffaello de Ruggieri e Mariangela Spinella, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Matera alla via Lucana n. 11;
1 Proc. n. 2034/2016 R.G.
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 09/10/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta, i difensori delle parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione del 31 maggio 2016 il (già Parte_1
, sin d'ora ) conveniva in Controparte_7 CP_8 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , , e le CP_1 CP_2 CP_3
compagnie assicurative e onde conseguire Controparte_6 Controparte_5
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale, previo accertamento della responsabilità esclusiva del Sig. e del Sig. per la causazione CP_1 CP_2
del sinistro in narrativa, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno, come sopra specificato e pari ad Euro 124.914,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo”.
1.1. A fondamento della domanda, il esponeva che: a) il giorno 11.05.2012, alle Parte_1
ore 9.40 circa, la prof.ssa dipendente del medesimo Persona_1 Parte_1 presso l'istituto I.S.I.S. “F. De Sarlo” di Lagonegro, veniva coinvolta in un sinistro stradale in itinere che avveniva sulla Strata Statale Sinnica in corrispondenza della progressiva chilometrica 17.6.; b) nelle suddette circostanze di tempo e di luogo l'autovettura Fiat Panda targata AW716ZJ, di proprietà del Comune di Episcopia e nell'occasione condotta dal Sig.
, nell'uscire da un'area di servizio, si sarebbe immessa sulla S.S. Sinnica CP_1
attraversando entrambe le corsie di marcia ed omettendo di concedere la precedenza al veicolo Fiat Punto targato BV513GZ che proveniva da destra, di proprietà della Sig.ra
[...]
e condotta dal Sig. che, dopo aver urtato la Fiat Panda, invadeva CP_3 CP_2 la corsia opposta di marcia scontrandosi frontalmente con l'autovettura Renault Clio, targata
BX741HZ, condotta dalla prof.ssa l'autovettura Renault Clio, Persona_1
targata BX741HZ, condotta dalla prof.ssa ; c) a seguito del predetto Persona_1
sinistro, la prof.ssa riportava lesioni che ne comportavano l'assenza dal lavoro Per_1 dall'11.05.2012 all'8.04.2013, per complessivi 332 giorni, durante i quali l'Amministrazione corrispondeva alla dipendente la somma di € 46.754,33 a titolo di retribuzione , ritenute e contributi, pur in assenza di prestazione lavorativa;
d) inoltre, l' riconosceva alla CP_9 professoressa una rendita dell'importo di Euro 78.160,19.
2 Proc. n. 2034/2016 R.G.
2. Instaurata la lite innanzi all'adito Tribunale, si costituivano in giudizio l' CP_5
e l' mentre restavano contumaci gli altri
[...] Controparte_10 convenuti, il conducente del veicolo di proprietà dell'ente comunale, Controparte_4
e il conducente e proprietario dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, oltre a CP_1
quello della dipendente erariale, , CP_2 CP_3
Le compagnie assicurative eccepivano, a vario titolo, l'improcedibilità della domanda, la prescrizione del credito azionato in rivalsa e l'infondatezza nel merito della domanda, di cui chiedevano il rigetto.
3. Con sentenza non definitiva, pubblicata in data 16/10/2019, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti della Controparte_6 rilevando l'inesistenza della notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
4. Rimessa la causa sul ruolo per la trattazione degli ulteriori rapporti processuali ed espletata la prova per interpello, la controversia veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 09/10/2024 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Posta la premessa che precede, occorre anzitutto evidenziare come l'esame della domanda, nella presente sede, sia limitata ai rapporti processuali ancora in essere in seguito alla pubblicazione della sentenza non definitiva n. 796/2016 pubblicata il 16/10/2019, dunque con esclusione della in relazione alla quale la domanda Controparte_6
attorea è stata già dichiarata inammissibile, con preclusione di ogni ulteriore vaglio nella presente sede.
5.1. La delimitazione soggettiva del thema decidendum, nondimeno, non conduce agli effetti evocati dalla difesa della convenuta la quale ha reiteratamente dedotto che, Controparte_5
sul piano sostanziale, la corresponsabilità dei conducenti delle auto coinvolte nel sinistro e, sul piano processuale, l'invalido radicarsi del contraddittorio, precluderebbero la condanna ai suoi danni per l'intera somma pretesa dal attore, dovendosi l'eventuale Parte_1
pronuncia di accoglimento limitare ad addossarle, al più, il 50% della responsabilità risarcitoria.
5.2. Tale conclusione è, per vero, smentita dall'impianto ermeneutico ricavabile dalla corretta interpretazione dell'art. 2055 c.c.: è noto che, allorquando è dedotta la responsabilità di due o più soggetti, l'integrazione del profilo della solidarietà – che riguarda la posizione di colui che subisce il danno, in cui favore è stabilita tale forma di allocazione di responsabilità – presuppone l'unicità del fatto dannoso, da intendersi in senso relativo al danneggiato, ricorrendo pertanto tale forma di responsabilità pur se il fatto sia derivato da più azioni od
3 Proc. n. 2034/2016 R.G.
omissioni (Cass. n. 5024/2002) dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, purché le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente, anche minima, alla produzione del danno (Cass.
17397/2007), a nulla rilevando che non sia possibile distinguere l'efficienza causale del comportamento di ciascuno (Cass. 17475/2007); la, significativa conseguenza di tali condivisibili principi è che, a norma dell'art. 41 comma 2 c.p., può escludersi l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle lamentate condotte illecite esclusivamente nel caso in cui ad uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni (Cass. m. 13143/2022; Cass. n. 20646/2005).
Altrimenti a dirsi, il vincolo di solidarietà importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, poiché la diversa gravità delle rispettive colpe e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili¸e cioè ai fini dell'azione di regresso (Cass. n. 12957/2021; Cass. n. 9167/2002): il giudice di merito, adito dal danneggiato, può pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso contro gli altri (Cass. n. 21664/2005).
5.3. Essendo carente, nel caso di specie, una specifica domanda di regresso tra condebitori, non vi sono ostacoli ad un'eventuale condanna per l'intero, e in via solidale, delle parti convenute.
6. Ciò chiarito, ragioni di logica impongono l'esame della preliminare eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta con riguardo alla posta risarcitoria di € CP_5
46.754,33, relativa alle retribuzioni e alle prestazioni previdenziali corrisposte, dal , Parte_1 alla dipendente infortunata, sul presupposto dell'applicazione del secondo comma dell'art. 2947 c.c.
L'eccezione, a parere del Tribunale, è infondata.
6.1. Invero, è noto che gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, unitamente ai correlati contributi dovuti dallo stesso datore agli enti di assicurazione sociale, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio, e, come tale, deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo. Ne consegue che, ove l'anzidetto danno, direttamente subito dal datore per il fatto illecito del terzo, sia stato cagionato a seguito di sinistro stradale, il diritto al
4 Proc. n. 2034/2016 R.G.
relativo risarcimento si prescrive in due anni, ai sensi dell'art. 2947, comma secondo, cod. civ. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2844 del 09/02/2010; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 31536 del 06/12/2018).
6.2. Nel caso di specie, risulta che l' Controparte_11
(presso il quale era impiegata la prof.ssa ha inoltrato alla
[...] Persona_1
in data 02/02/2015, una lettera di richiesta risarcimento danni per Controparte_5
infortunio occorso alla propria dipendente, nella quale, per la prima volta, veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 46.754,33 (importo mai richiesto o evocato nelle precedenti missive indirizzate alle compagnie assicurative da parte dell' ). CP_9
Orbene, tale richiesta si colloca di là dai due anni dal fatto (11/05/2012) e, pertanto, a prescrizione già decorsa.
6.3. Non rileva la formulazione di una proposta conciliativa in sede stragiudiziale, risultando la stessa formulata in data 11/05/2015, e dunque a prescrizione già decorsa.
6.4. Né può ritenersi che l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 590 c.p. implichi di per sé, ai sensi del terzo comma di cui all'art. 2947 c.c., l'applicazione del termine di prescrizione di sei anni (ricavabile dall'art. 157 c.p.).
Si è infatti ritenuto, da parte della giurisprudenza di legittimità che il Tribunale ritiene di condividere, che, in tema di danni derivanti dalla circolazione di veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela (come nella specie) e quest'ultima non sia stata proposta (nulla è stato allegato in tal senso), trova applicazione, ancorché per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 c.c., decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela (Cass. n. 13057/2007; Cass. n. 11885/2007; Cass. n. 19297/2006;
Cass. n. 16591/2005; Cass. S.U. n. 5121/2002; Cass. S.U. n. 9782/1998), ciò in quanto l'esigenza di evitare che l'autore di un reato – dichiarato responsabile e condannato in sede penale – resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima in conseguenza dell'avvenuta (più breve) prescrizione civile durante il tempo necessario per l'accertamento della responsabilità penale, e comunque di impedire che l'azione di risarcimento si estingua quando è ancora possibile che l'autore del fatto sia perseguito penalmente (rationes essendi, queste, del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c.) viene meno laddove la querela non risulti in concreto proposta.
6.5. In definitiva, la domanda risarcitoria di € 46.754,33, relativa alle retribuzioni e alle prestazioni previdenziali corrisposte, è da rigettarsi in quanto il relativo credito è prescritto.
5 Proc. n. 2034/2016 R.G.
7. Viceversa, l'ulteriore domanda volta a conseguire il rimborso della rendita di €
78.160,19 riconosciuta alla dipendente dall' può trovare accoglimento. CP_9
7.1. In primo luogo, è da ritenersi che il attore sia legittimato ad agire in ripetizione, Parte_1 in ragione dell'art. 2 del D.M. 10 ottobre 1985, recante “Regolamentazione della “gestione per conto dello Stato” della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall' ”, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, annualmente, rimborsino CP_9 all' gli importi delle prestazioni assicurative erogate, le spese generali di CP_9
amministrazione e le spese di accertamenti medico-legali.
In sostanza, il rapporto che si instaura tra l' e le amministrazioni statali è di mandato, CP_9 talché l' , agendo quale mandatario, non può attivare un'azione risarcitoria indiretta, CP_9
che compete esclusivamente all'amministrazione statale interessata (v. Cass Sez. L, Sentenza
n. 10170 del 26/05/2004, che precisa come “I dipendenti delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, quali le università pubbliche , come i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, fruiscono della tutela contro gli infortuni sul lavoro secondo il sistema della "gestione per conto", regolato dall'art. 2 del D.M. 10 ottobre 1985 del
Ministero del Tesoro , in base al quale l' eroga le prestazioni e successivamente addebita CP_9
alle amministrazioni le spese sostenute per le prestazioni corrisposte e per i costi di gestione, che le vengono annualmente rimborsati, con l'esclusione della indennità giornaliera per le inabilità temporanee”).
7.2. Appurata la legittimazione dell'Ente Ministeriale, è opportuno rilevare come non sia stata mossa alcuna contestazione al fatto storico, per come profilato dall'attore, sicché, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la dinamica del sinistro (e dunque la responsabilità dei convenuti) è da ritenersi comprovata.
7.3. In merito al quantum debeatur, l'importo relativo alle prestazioni risulta CP_9
validamente documentato, e la prova circa la sussistenza di un danno alla capacità lavorativa specifica della dipendente (pure contestato dalla , quantunque in chiave generica) CP_5 può ritenersi provato in forza delle certificazioni comprovanti l'assenza dal lavoro.
7.4. Ne consegue che la domanda può accogliersi, e per l'effetto le parti convenute – ad eccezione della – vanno condannate, in solido tra loro, al Controparte_6 pagamento, in favore del attore, dell'importo di € 78.160,19. Parte_1
7.5. Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro (11/05/2012) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento
6 Proc. n. 2034/2016 R.G.
della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 11/05/2012 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulle somme complessivamente liquidate all'attualità fino al soddisfo.
8. Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, nonché considerata la disponibilità conciliativa manifestata dall'assicurazione convenuta in sede stragiudiziale e giudiziale, possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 2034/2016
R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Dichiara prescritto il credito relativo alla posta risarcitoria di € 46.754,33, inerente alle retribuzioni e alle prestazioni previdenziali corrisposte, dal , alla Parte_1
dipendente infortunata;
2. Accoglie, per quanto di ragione, l'ulteriore domanda attorea, e per l'effetto condanna le parti convenute – ad eccezione della – al Controparte_6 pagamento, in solido tra loro, in favore del attore, dell'importo di € Parte_1
78.160,19, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva.
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, lì 23/01/2024
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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