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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/12/2025, n. 3318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3318 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 12.12.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dagli avv. Grilletti e Valentina Parte_1
Scarciglia
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, dagli avv. Antonio Andriulli, F. Certomà, R. CP_1
AT
Resistente
OGGETTO: Reddito di Cittadinanza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.09.2024 la ricorrente impugnava e contestava la legittimità del provvedimento emesso dall' in data 24.10.2023 con cui l' chiedeva in CP_1 CP_2 restituzione la somma di € 12.511,42 in quanto asseritamente non dovuta a titolo di Reddito di Cittadinanza per il periodo da dicembre 2020 a maggio 2022 con la seguente motivazione: “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazione di composizione, reddito o patrimonio inerente il nucleo”.
In particolare, la ricorrente si doleva della genericità del provvedimento di ripetizione dell'indebito in quanto privo dell'indicazione sintetica delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate. Inoltre, adduceva la propria buona fede e l'irripetibilità dell'indebito assistenziale per il periodo antecedente alla contestazione.
Per le ragioni esposte agiva in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza ovvero, in subordine, l'irripetibilità dell'indebito di cui al provvedimento del 24.10.2023, con vittoria di spese. CP_1 Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava quanto dedotto CP_1 dalla ricorrente e specificava che l'indebito scaturiva dalla revoca della prestazione dovuta all'omessa indicazione in DSU di tutti i componenti del nucleo familiare ed all'omessa dichiarazione dell'attività lavorativa del coniuge della ricorrente;
concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente all'udienza del
12.12.2025 e, matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Si osserva che in materia di onere probatorio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di indebito, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l' onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto" (Cass. S.U. n. 18046 del 2010).
Preliminarmente, si osserva che nel caso di specie non si assiste ad alcuna inversione dell'onere probatorio, come sopra ripartito, in conseguenza della dedotta genericità del provvedimento di indebito.
Difatti, alcuna genericità nella motivazione del provvedimento di indebito (in termini di omessa indicazione dei “tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate” cfr. Cass. sez. lav. n.
198/2011) può riscontrarsi in questo caso. Ciò in quanto il provvedimento di indebito era preceduto dalla nota del 02.09.2023 ove si disponeva la revoca CP_1 della prestazione in godimento, specificamente individuata (n. protocollo e data di presentazione della domanda) per intervenuta “segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica”. Tale motivazione era richiamata anche nel provvedimento di ripetizione dell'indebito, ove si indicava, quale ragione dell'indebito “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC
o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerente il nucleo”. A fronte di tanto deve ritenersi che il provvedimento impugnato contenesse l'indicazione di tratti essenziali posti a fondamento dell'indebito così da consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'operato dell'Amministrazione.
Con riferimento al merito della pretesa si osserva che, tra i presupposti per accedere all'erogazione del RdC, l'art.2 del d.l. 4/2019 prevede che “il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di
Paesi facenti parte dell'Unione europea (…); 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), (…) inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, (…);
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui (…);”.
Con riferimento alle conseguenze derivanti dalla eventuale omessa o falsa dichiarazione relativa ai presupposti di erogazione del beneficio l'art. 7 co. 4 l.
26/19 prevede che: “fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente ha omesso di dichiarare, nella DSU del 03.11.2020, il nominativo della madre convivente, , quale componente del nucleo familiare rilevante ai fini Parte_2 del calcolo dell'ISEE richiesto ai fini dell'accesso al RdC.
Difatti, si evince che all'epoca della domanda amministrativa, presentata in data
10.11.2020 (cfr. all. 12 , nonché al momento della compilazione della DSU CP_1
(03.11.2020) risiedeva, come la ricorrente e gli altri componenti del Parte_2 suo nucleo familiare indicati in DSU (cfr. all.. 8 ricorr.) in Avetrana alla via Milano
n. 5 int. 2 (cfr. all. nota del 21.11.2025 da cui si evince che la madre della ricorrente ha risieduto in via Milano n. 5 int. 2 dal 21.05.2019 al 23.12.2020).
La , peraltro, all'epoca della domanda risultava percettrice di Parte_2 pensione per un importo di € 8.565,49 nell'anno 2020 (cfr. all. 11 . CP_1
Tuttavia, la ricorrente ometteva di indicarla quale componente del proprio nucleo familiare con conseguente non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza.
Allo stesso modo la ricorrente ometteva di indicare in DSU l'attività lavorativa svolta dal coniuge. Difatti, nel campo CF1 della DSU, relativo al coniuge del dichiarante, si dichiarava come attività lavorativa “non occupato”, laddove, dalla documentazione in atti, si evince che all'epoca di presentazione Persona_1
Parte della domanda di era titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 03.07.2020 con una retribuzione pari ad € 4.366,00 per l'anno
2020 (cfr. all. 8 e 9).
Inoltre, non risulta adempiuto l'onere di compilazione e comunicazione del modello RdC/Pdc- Com ridotto come previsto dall'art. 3 co.8 d.l. 4/19 e circ. CP_1
100/19 previsto in caso di variazione occupazionale di uno dei componenti del nucleo familiare in corso di erogazione del beneficio.
Tali omissioni devono ritenersi rilevanti ai fini dell'erogazione e della misura del beneficio in questione posto che, tra i presupposti per l'erogazione del beneficio di cui all'art. 2 d.l. 4/19, rileva il reddito familiare inferiore ad una soglia di euro
6.000 annui.
Pertanto, alla luce di quanto esposto deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca della prestazione adottato ex art. 7 co. 4 d.l. 4/19 in ragione delle false dichiarazioni poste a fondamento dell'istanza di RdC, con conseguente ripetizione di quanto indebitamente percepito.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio non sono dovute in applicazione dell'art. 152 disp . att. cp.c.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1.Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Taranto, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 12.12.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dagli avv. Grilletti e Valentina Parte_1
Scarciglia
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, dagli avv. Antonio Andriulli, F. Certomà, R. CP_1
AT
Resistente
OGGETTO: Reddito di Cittadinanza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.09.2024 la ricorrente impugnava e contestava la legittimità del provvedimento emesso dall' in data 24.10.2023 con cui l' chiedeva in CP_1 CP_2 restituzione la somma di € 12.511,42 in quanto asseritamente non dovuta a titolo di Reddito di Cittadinanza per il periodo da dicembre 2020 a maggio 2022 con la seguente motivazione: “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazione di composizione, reddito o patrimonio inerente il nucleo”.
In particolare, la ricorrente si doleva della genericità del provvedimento di ripetizione dell'indebito in quanto privo dell'indicazione sintetica delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate. Inoltre, adduceva la propria buona fede e l'irripetibilità dell'indebito assistenziale per il periodo antecedente alla contestazione.
Per le ragioni esposte agiva in giudizio chiedendo di accertare e dichiarare l'insussistenza ovvero, in subordine, l'irripetibilità dell'indebito di cui al provvedimento del 24.10.2023, con vittoria di spese. CP_1 Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava quanto dedotto CP_1 dalla ricorrente e specificava che l'indebito scaturiva dalla revoca della prestazione dovuta all'omessa indicazione in DSU di tutti i componenti del nucleo familiare ed all'omessa dichiarazione dell'attività lavorativa del coniuge della ricorrente;
concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente all'udienza del
12.12.2025 e, matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Si osserva che in materia di onere probatorio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "in tema di indebito, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l' onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto" (Cass. S.U. n. 18046 del 2010).
Preliminarmente, si osserva che nel caso di specie non si assiste ad alcuna inversione dell'onere probatorio, come sopra ripartito, in conseguenza della dedotta genericità del provvedimento di indebito.
Difatti, alcuna genericità nella motivazione del provvedimento di indebito (in termini di omessa indicazione dei “tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate” cfr. Cass. sez. lav. n.
198/2011) può riscontrarsi in questo caso. Ciò in quanto il provvedimento di indebito era preceduto dalla nota del 02.09.2023 ove si disponeva la revoca CP_1 della prestazione in godimento, specificamente individuata (n. protocollo e data di presentazione della domanda) per intervenuta “segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica”. Tale motivazione era richiamata anche nel provvedimento di ripetizione dell'indebito, ove si indicava, quale ragione dell'indebito “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC
o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerente il nucleo”. A fronte di tanto deve ritenersi che il provvedimento impugnato contenesse l'indicazione di tratti essenziali posti a fondamento dell'indebito così da consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'operato dell'Amministrazione.
Con riferimento al merito della pretesa si osserva che, tra i presupposti per accedere all'erogazione del RdC, l'art.2 del d.l. 4/2019 prevede che “il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di
Paesi facenti parte dell'Unione europea (…); 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), (…) inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, (…);
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui (…);”.
Con riferimento alle conseguenze derivanti dalla eventuale omessa o falsa dichiarazione relativa ai presupposti di erogazione del beneficio l'art. 7 co. 4 l.
26/19 prevede che: “fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente ha omesso di dichiarare, nella DSU del 03.11.2020, il nominativo della madre convivente, , quale componente del nucleo familiare rilevante ai fini Parte_2 del calcolo dell'ISEE richiesto ai fini dell'accesso al RdC.
Difatti, si evince che all'epoca della domanda amministrativa, presentata in data
10.11.2020 (cfr. all. 12 , nonché al momento della compilazione della DSU CP_1
(03.11.2020) risiedeva, come la ricorrente e gli altri componenti del Parte_2 suo nucleo familiare indicati in DSU (cfr. all.. 8 ricorr.) in Avetrana alla via Milano
n. 5 int. 2 (cfr. all. nota del 21.11.2025 da cui si evince che la madre della ricorrente ha risieduto in via Milano n. 5 int. 2 dal 21.05.2019 al 23.12.2020).
La , peraltro, all'epoca della domanda risultava percettrice di Parte_2 pensione per un importo di € 8.565,49 nell'anno 2020 (cfr. all. 11 . CP_1
Tuttavia, la ricorrente ometteva di indicarla quale componente del proprio nucleo familiare con conseguente non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza.
Allo stesso modo la ricorrente ometteva di indicare in DSU l'attività lavorativa svolta dal coniuge. Difatti, nel campo CF1 della DSU, relativo al coniuge del dichiarante, si dichiarava come attività lavorativa “non occupato”, laddove, dalla documentazione in atti, si evince che all'epoca di presentazione Persona_1
Parte della domanda di era titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 03.07.2020 con una retribuzione pari ad € 4.366,00 per l'anno
2020 (cfr. all. 8 e 9).
Inoltre, non risulta adempiuto l'onere di compilazione e comunicazione del modello RdC/Pdc- Com ridotto come previsto dall'art. 3 co.8 d.l. 4/19 e circ. CP_1
100/19 previsto in caso di variazione occupazionale di uno dei componenti del nucleo familiare in corso di erogazione del beneficio.
Tali omissioni devono ritenersi rilevanti ai fini dell'erogazione e della misura del beneficio in questione posto che, tra i presupposti per l'erogazione del beneficio di cui all'art. 2 d.l. 4/19, rileva il reddito familiare inferiore ad una soglia di euro
6.000 annui.
Pertanto, alla luce di quanto esposto deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca della prestazione adottato ex art. 7 co. 4 d.l. 4/19 in ragione delle false dichiarazioni poste a fondamento dell'istanza di RdC, con conseguente ripetizione di quanto indebitamente percepito.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio non sono dovute in applicazione dell'art. 152 disp . att. cp.c.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1.Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Taranto, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli