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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15790/2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. PELIZZI FIOLINI MARCO Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
Contro
, nata il [...] in [...] CP_1 resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 7.3.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da ricorso introduttivo del 11.9.2024
Per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero: nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 CP_1 con rito civile in Verrua Savoia (TO) in data 22.08.2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Verrua Savoia (atto n.
7, P. II, Serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di un accordo di separazione conclusosi, ex art. 12
d.l. 132/2014 , davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Moncalieri in data 4.11.2021 e 7.12.2021
(v. doc. 2).
Con ricorso del 11.9.2024, parte ricorrente, , chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata, chiedendo, altresì, confermarsi le condizioni di separazione come concordate innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
Moncalieri.
Con decreto del 23.9.2024, il Giudice Relatore fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
4.12.2024.
In data 12.11.2024, parte ricorrente depositava in atti istanza di differimento udienza, stante un impegno all'estero del sig. . Parte_1
Con decreto del 25.11.2024, il Giudice Relatore rinviava all'udienza del 15.1.2025 per medesimi incombenti.
All'udienza del 15.1.2025, parte ricorrente compariva unitamente al proprio difensore;
parte resistente, invece, veniva dichiarata contumace.
All'esito dell'udienza, il Giudice, tenuto conto anche della rinuncia, da parte ricorrente, alle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione conclusosi, ex art. 12 d.l. 132/2014, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Moncalieri in data 4.11.2021 e 7.12.2021 (v. doc. 2) La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo raggiunto avanti all'Ufficiale dello Stato
Civile.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
La domanda, quindi, viene accolta.
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] CP_1 precisati in motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verrua Savoia di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15790/2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. PELIZZI FIOLINI MARCO Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
Contro
, nata il [...] in [...] CP_1 resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 7.3.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da ricorso introduttivo del 11.9.2024
Per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero: nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 CP_1 con rito civile in Verrua Savoia (TO) in data 22.08.2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Verrua Savoia (atto n.
7, P. II, Serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di un accordo di separazione conclusosi, ex art. 12
d.l. 132/2014 , davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Moncalieri in data 4.11.2021 e 7.12.2021
(v. doc. 2).
Con ricorso del 11.9.2024, parte ricorrente, , chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata, chiedendo, altresì, confermarsi le condizioni di separazione come concordate innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune
Moncalieri.
Con decreto del 23.9.2024, il Giudice Relatore fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
4.12.2024.
In data 12.11.2024, parte ricorrente depositava in atti istanza di differimento udienza, stante un impegno all'estero del sig. . Parte_1
Con decreto del 25.11.2024, il Giudice Relatore rinviava all'udienza del 15.1.2025 per medesimi incombenti.
All'udienza del 15.1.2025, parte ricorrente compariva unitamente al proprio difensore;
parte resistente, invece, veniva dichiarata contumace.
All'esito dell'udienza, il Giudice, tenuto conto anche della rinuncia, da parte ricorrente, alle memorie ex art. 473 bis 28 c.p.c. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione conclusosi, ex art. 12 d.l. 132/2014, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Moncalieri in data 4.11.2021 e 7.12.2021 (v. doc. 2) La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo raggiunto avanti all'Ufficiale dello Stato
Civile.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
La domanda, quindi, viene accolta.
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] CP_1 precisati in motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verrua Savoia di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.