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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO NN, Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 713/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di La Spezia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 70/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA e pubblicata il 28/02/2025
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 3005 . a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
L'ufficio insiste come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con appello N. 713/2025, il Signor Ricorrente_1 Stefano, rappresentato e difeso dagli Avvocati Difensore_1
e Difensore_2, impugnava la sentenza n. 70/2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La Spezia, Sezione 2, depositata in data 28/02/2025, con la quale veniva respinto il ricorso avverso l'atto di irrogazione sanzione pari a € 3.000,00, prot. n. 3005 del 28/02/2024, notificato a mezzo PEC in pari data al domicilio eletto.
Col ricorso RGR 273/2023 (depositato in data 03/11/2023) il Ricorrente summenzionato ha chiesto l'annullamento della “comunicazione delle somme dovute per estinzione dei debiti ex art. 1, commi da
231 a 252 Legge n. 197/2022 ambito provinciale di La Spezia, n 05690202302894817000, di cui ai documenti rif.AP - 05690202302894817380 relativa alla dichiarazione di adesione del 15/06/2023 prot. W-2023061507274152, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiesto al sig. Ricorrente_1 il pagamento della somma di € 945.999,51 a titolo di debito per la “definizione agevolata”.
Non essendo stato assolto il Contributo Unificato dovuto per tale atto e constatato l'omesso pagamento per il ricorso di cui sopra RGR n.273/2023, con l'atto di Regolarizzazione del pagamento contributo unificato tributario (invito al pagamento) n. U532023000300284A - Prot. n. 11034 del 06/11/2023, notificato a mezzo PEC in pari data al domicilio eletto, l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di La Spezia ha invitato il ricorrente ad assolvere il relativo contributo unificato pari ad € 1.500,00, come puntualmente indicato nell'atto medesimo.
In data 28/02/2024, a fronte del mancato pagamento del sopracitato invito è stata applicata la sanzione nella misura del 200% dell'importo dovuto e non versato, con l'atto di irrogazione sanzione prot. n. 3005 del 28/02/2024, notificato a mezzo PEC in pari data al domicilio eletto ed oggetto del presente ricorso.
Si eccepiva - Inesistenza - nullità della comunicazione.- Violazione contraddittorio e giusto processo.
Incompetenza della Commissione tributaria che risulta Controparte.- Illegittimità della notifica dell'atto e dell'avviso presso il difensore. Illegittimità della sanzione automatica del 200%. Incostituzionalità.- Difetto totale di motivazione dell'atto. Ingiustizia manifesta. Sproporzione. Incostituzionalità.
I Giudici di prime cure respingevano il ricorso e liquidavano le spese del grado di giudizio. Interponeva appello il Contribuente soccombente, riproponendo le eccezioni ed argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio. In particolare, eccepiva, Nullità della sentenza. Violazione di legge.
Omessa-insufficiente decisione sulla inesistenza - nullità della comunicazione.- Violazione di legge. omessa-insufficiente decisione in ordine alla violazione contraddittorio e giusto processo. incompetenza della commissione tributaria che risulta controparte . incompatibilità sovrapposizione tra organo giudicante e parte resistente. violazione del principio di immedesimazione organica.- Violazione di legge. omessa insufficiente decisione sull'illegittimità della notifica al difensore. - Violazione di legge. omessa insufficiente decisione in ordine alla illegittimità della sanzione al 200%. sul c.d. cumulo in materia di contributo.- Violazione di legge. omessa illogica decisione in ordine alla lamentata carenza di motivazione e alla inammissibilità. Pertanto, così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado, contrariis reiectis: In via preliminare e cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
70/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La Spezia, per i gravi motivi esposti;
Nel merito: in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il ricorso originario e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia della comunicazione prot. 3005 del 28.02.2024 e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, dichiarando non dovute le somme ivi richieste. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva nel presente grado di giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio di
Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La Spezia, il quale insisteva per la conferma dell'impugnata sentenza. Assumeva le seguenti conclusioni: “Per i seguenti motivi, lo scrivente
Ufficio di segreteria della CGT di primo grado della Spezia, chiede l'integrale rigetto dell'Appello medesimo e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Il Collegio, dato atto che sono trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso;
accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e che nessuna delle Parti ha dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
sentite le Parti presenti, definisce il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3 dell'art. 47-ter D.Lgs. 546/92, stante la manifesta infondatezza del ricorso in appello.
Fra l'altro, il contribuente lamenta che sull'atto che sarebbe sottoscritto con firma digitale difetta del tutto la prova di tale sottoscrizione, ed anche qualunque segno grafico. Neppure risulta indicata la data di apposizione della firma, con conseguente incertezza. Osserva al riguardo il Collegio che, per i principi di conservazione dell'atto amministrativo e di certezza del diritto, ai fini della legittimità di un atto amministrativo, è sufficiente che lo stesso provenga e sia riferibile all'ufficio che lo ha emanato, indipendentemente dalla presenza e/o validità di atti meramente interni di delega delle funzioni e/o sottoscrizione. Deve pertanto essere rigettata l'eccezione di nullità degli atti impositivi per vizio formale.
L'Appellante si duole nuovamente che la sua Controparte e l'Organo giudicante risultino coincidere.
L'eccezione è infondata, posto che non è ravvisabile un conflitto d'interesse in capo ai dipendenti amministrativi della Commissione tributaria e nemmeno in capo ai Giudici tributari della medesima
Commissione competente per il giudizio, in quanto il Giudice è estraneo al procedimento impositivo.
Inoltre, si evidenzia altresì che non sussiste comunque alcuna minaccia per l'imparzialità del giudice.
Innanzitutto, si osserva che lo stesso è del tutto estraneo al procedimento di riscossione del contributo unificato, di competenza degli uffici di segreteria, il quale procedimento è, peraltro, regolato da rigidi parametri normativi, nei quali è praticamente nulla la discrezionalità dell'addetto. Con la recente
Ordinanza n.18552/2022 la Corte di Cassazione ha sancito che «sebbene il contributo unificato possa in parte concorrere al funzionamento dell'intero sistema di giustizia tributaria ed anche a coprire le spese per i compensi dei giudici tributari, ciò non indice affatto sull'indipendenza e l'imparzialità di questi ultimi...».
Ancora, nella pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n.
24191/2023 si afferma: «la natura tributaria del contributo unificato e, quindi, anche sulla base di una lettura estensiva del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, la devoluzione al giudice tributario delle controversie concernenti l'impugnazione di atti che riguardino la pretesa dell'Amministrazione alla corresponsione del relativo contributo rimasto inevaso (cfr. Cass. SU, 5 maggio 2011, n. 9840; Cass. SU,
17 aprile 2012, n. 5994; più di recente Cass. SU, 20 febbraio 2020, n. 4315, anche con riferimento al c.d.
"raddoppio" del contributo unificato, che partecipa della medesima natura di entrata tributaria di quest'ultimo)». Eccepisce il Contribuente la nullità dell'atto per notifica al domiciliatario anziché direttamente al
Contribuente medesimo. L'eccezione non può trovare accoglimento, poiché, sia nel testo del Ricorso
RGR n. 199/24, sia nella Nota di Iscrizione a ruolo telematica con la quale è stato depositato tale ricorso sulla piattaforma del Processo Tributario Telematico è espressamente indicata l'elezione di domicilio del ricorrente presso il difensore.
In punto poi lamentata sproporzione della misura del 200% della sanzione sul contributo omesso, rileva il
Collegio che la Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10/06/2021 n. 16283, ha precisato: “Da siffatti rilievi consegue che, nel caso di insufficiente o mancato pagamento a seguito dell'invito, l'Ufficio competente al recupero procede, con separato atto emesso ai sensi del TUSG, art. 16, comma 1 bis, all'irrogazione della sanzione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 71, nella misura dal cento al duecento per cento del tributo dovuto in relazione ai giorni di ritardo nel pagamento del contributo unificato. Ne consegue che le sanzioni amministrative, in tema di omesso pagamento del contributo unificato, vanno applicate con riferimento al TUSG, art. 16, comma 1 bis e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 71, ciò in ragione della riconosciuta "natura di entrata tributaria erariale del contributo unificato", ed il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (Corte Costituzionale n. 73 del
2005)”. In definitiva l'eccezione va respinta.
L'appellante introduce poi un motivo ulteriore in appello riguardante la asserita prevalenza del principio del favor rei (art.3 D.Lgs. 472/1997, secondo cui al soggetto che commette la violazione si applica la sanzione più favorevole anche se prevista con legge successiva, finchè il provvedimento sanzionatorio non sia diventato definitivo) rispetto alle previsioni del D.Lgs. 67/2024, che hanno espressamente previsto
(art.5 del D.Lgs. 67/2024) che la riduzione delle sanzioni per omesso pagamento del CUT al 70% introdotte da tale D.Lgs. 67/2024, si applichino soltanto alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Secondo l'appellante tale deroga espressa ex art.5 del D.Lgs. 67/2024, sarebbe in palese contrasto col principio del favor rei di cui all'art.3 del D.Lgs. 472/1997 e pertanto l'art.5 suddetto dovrebbe essere disapplicato e trovare applicazione la nuova e più mite sanzione.
Il tema è stato di recente affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1274 del 19/01/2025 proprio con specifico riferimento all'art. 5 del D.lgs. 87/2024.
I giudici di legittimità, nel contesto della revisione del sistema sanzionatorio tributario apportato dal D.Lgs.
87/2024, nel confermare che la norma dell'art.5 del suddetto D.Lgs. ha in effetti introdotto una deroga al principio del favor rei , ne hanno nel contempo statuito la piena legittimità , affermando in particolare che
"l'irretroattività disposta dal citato art. 5 per le nuove sanzioni, complessivamente più favorevoli per il contribuente, si colloca in un contesto, interno ed esterno, che accompagna la rimeditazione dell'intero sistema sanzionatorio"; precisando inoltre che "una riforma del sistema tributario, nel quale la previsione di un minor carico sanzionatorio si relaziona ad una modifica radicale del rapporto Fisco/Contribuente... giustifica ampiamente un' irretroattività della nuova disciplina sanzionatoria , senza con ciò poter essere tacciata di violazione dei diritti presidiati dagli artt. 3 e 53 Cost..."; ciò, in funzione soprattutto della necessità che "anche l'attenuazione delle sanzioni necessita di un "tempo" per l'attuazione dell'intero ripensamento dell'impianto sanzionatorio...".
I principi enunciati dalla Corte di Cassazione ed il richiamo alle cogenti ragioni di tutela di controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere al vaglio positivo di ragionevolezza, valgono anche a giustificare la compatibilità della deroga alla lex mitior, con i principi costituzionali e unionali
La Corte di Cassazione, per valutare la legittimità di tale deroga, ha richiamato i precedenti della Corte
Costituzionale (sentenze n. 68/2021 e n. 63/2019), dai quali emerge che la sanzione più favorevole di regola va applicata retroattivamente a meno che non vi siano motivi costituzionalmente rilevanti che giustifichino la non operatività del favor rei. La sentenza, pertanto, si allinea a precedenti della Corte Costituzionale, come le sentenze suddette nn.
68/2021 e 63/2019, che ammettono deroghe al favor rei per “controinteressi” di pari rango costituzionale.
Inoltre, la Cassazione ha richiamato la sentenza C-107/23 della Corte di Giustizia UE, la quale riconosce che gli Stati membri possono limitare la retroattività delle norme più favorevoli per tutelare obiettivi di interesse generale, come l'equilibrio di bilancio.
Ancora, la doglianza di carenza di motivazione va dichiarata inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere sollevata in sede di impugnazione dell'invito al pagamento prodromico, non opposto e quindi definitivo e non più impugnabile per vizi propri.
Ad ogni buon conto l'atto impugnato è adeguatamente motivato essendo rispettoso dei principi richiamati dalla Corte di Cassazione in tema di motivazione degli atti impositivi, avendo lo stesso assolto all'obbligo della sufficienza della motivazione mediante l'indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della sanzione irrogata e del percorso logico e fattuale che ha condotto al provvedimento impugnato, garantendo il rispetto del diritto di difesa e contraddittorio del contribuente. All'uopo, giova ricordare gli approdi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità. Di rilievo centrale è l'intervento della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 8053/2014, che ha identificato il vizio di motivazione con quel solo vizio, radicale, di mancanza della motivazione, cioè di vizio testuale, emergente immediatamente e direttamente dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Successivamente veniva data una ben ampia definizione di “motivazione mancante”, ricomprendendovi, oltre all'ipotesi di scuola della mancanza grafica della stessa, anche le ipotesi di
“motivazione apparente”, di “motivazione manifestamente e irriducibilmente contraddittoria”, di motivazione “perplessa o obiettivamente incomprensibile”. Nel caso di specie, come è evidente dall'esame dell'atto non ricorre nessuna delle ipotesi richiamate (Cassazione, sentenze 2268/2014 e
16824/2006).
La soccombenza impone la condanna alle spese del grado di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1087,20, già ridotti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO NN, Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 713/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di La Spezia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 70/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA e pubblicata il 28/02/2025
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 3005 . a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
L'ufficio insiste come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con appello N. 713/2025, il Signor Ricorrente_1 Stefano, rappresentato e difeso dagli Avvocati Difensore_1
e Difensore_2, impugnava la sentenza n. 70/2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La Spezia, Sezione 2, depositata in data 28/02/2025, con la quale veniva respinto il ricorso avverso l'atto di irrogazione sanzione pari a € 3.000,00, prot. n. 3005 del 28/02/2024, notificato a mezzo PEC in pari data al domicilio eletto.
Col ricorso RGR 273/2023 (depositato in data 03/11/2023) il Ricorrente summenzionato ha chiesto l'annullamento della “comunicazione delle somme dovute per estinzione dei debiti ex art. 1, commi da
231 a 252 Legge n. 197/2022 ambito provinciale di La Spezia, n 05690202302894817000, di cui ai documenti rif.AP - 05690202302894817380 relativa alla dichiarazione di adesione del 15/06/2023 prot. W-2023061507274152, con il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiesto al sig. Ricorrente_1 il pagamento della somma di € 945.999,51 a titolo di debito per la “definizione agevolata”.
Non essendo stato assolto il Contributo Unificato dovuto per tale atto e constatato l'omesso pagamento per il ricorso di cui sopra RGR n.273/2023, con l'atto di Regolarizzazione del pagamento contributo unificato tributario (invito al pagamento) n. U532023000300284A - Prot. n. 11034 del 06/11/2023, notificato a mezzo PEC in pari data al domicilio eletto, l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di La Spezia ha invitato il ricorrente ad assolvere il relativo contributo unificato pari ad € 1.500,00, come puntualmente indicato nell'atto medesimo.
In data 28/02/2024, a fronte del mancato pagamento del sopracitato invito è stata applicata la sanzione nella misura del 200% dell'importo dovuto e non versato, con l'atto di irrogazione sanzione prot. n. 3005 del 28/02/2024, notificato a mezzo PEC in pari data al domicilio eletto ed oggetto del presente ricorso.
Si eccepiva - Inesistenza - nullità della comunicazione.- Violazione contraddittorio e giusto processo.
Incompetenza della Commissione tributaria che risulta Controparte.- Illegittimità della notifica dell'atto e dell'avviso presso il difensore. Illegittimità della sanzione automatica del 200%. Incostituzionalità.- Difetto totale di motivazione dell'atto. Ingiustizia manifesta. Sproporzione. Incostituzionalità.
I Giudici di prime cure respingevano il ricorso e liquidavano le spese del grado di giudizio. Interponeva appello il Contribuente soccombente, riproponendo le eccezioni ed argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio. In particolare, eccepiva, Nullità della sentenza. Violazione di legge.
Omessa-insufficiente decisione sulla inesistenza - nullità della comunicazione.- Violazione di legge. omessa-insufficiente decisione in ordine alla violazione contraddittorio e giusto processo. incompetenza della commissione tributaria che risulta controparte . incompatibilità sovrapposizione tra organo giudicante e parte resistente. violazione del principio di immedesimazione organica.- Violazione di legge. omessa insufficiente decisione sull'illegittimità della notifica al difensore. - Violazione di legge. omessa insufficiente decisione in ordine alla illegittimità della sanzione al 200%. sul c.d. cumulo in materia di contributo.- Violazione di legge. omessa illogica decisione in ordine alla lamentata carenza di motivazione e alla inammissibilità. Pertanto, così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado, contrariis reiectis: In via preliminare e cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
70/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La Spezia, per i gravi motivi esposti;
Nel merito: in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere il ricorso originario e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia della comunicazione prot. 3005 del 28.02.2024 e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, dichiarando non dovute le somme ivi richieste. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva nel presente grado di giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio di
Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La Spezia, il quale insisteva per la conferma dell'impugnata sentenza. Assumeva le seguenti conclusioni: “Per i seguenti motivi, lo scrivente
Ufficio di segreteria della CGT di primo grado della Spezia, chiede l'integrale rigetto dell'Appello medesimo e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Il Collegio, dato atto che sono trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso;
accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e che nessuna delle Parti ha dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
sentite le Parti presenti, definisce il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3 dell'art. 47-ter D.Lgs. 546/92, stante la manifesta infondatezza del ricorso in appello.
Fra l'altro, il contribuente lamenta che sull'atto che sarebbe sottoscritto con firma digitale difetta del tutto la prova di tale sottoscrizione, ed anche qualunque segno grafico. Neppure risulta indicata la data di apposizione della firma, con conseguente incertezza. Osserva al riguardo il Collegio che, per i principi di conservazione dell'atto amministrativo e di certezza del diritto, ai fini della legittimità di un atto amministrativo, è sufficiente che lo stesso provenga e sia riferibile all'ufficio che lo ha emanato, indipendentemente dalla presenza e/o validità di atti meramente interni di delega delle funzioni e/o sottoscrizione. Deve pertanto essere rigettata l'eccezione di nullità degli atti impositivi per vizio formale.
L'Appellante si duole nuovamente che la sua Controparte e l'Organo giudicante risultino coincidere.
L'eccezione è infondata, posto che non è ravvisabile un conflitto d'interesse in capo ai dipendenti amministrativi della Commissione tributaria e nemmeno in capo ai Giudici tributari della medesima
Commissione competente per il giudizio, in quanto il Giudice è estraneo al procedimento impositivo.
Inoltre, si evidenzia altresì che non sussiste comunque alcuna minaccia per l'imparzialità del giudice.
Innanzitutto, si osserva che lo stesso è del tutto estraneo al procedimento di riscossione del contributo unificato, di competenza degli uffici di segreteria, il quale procedimento è, peraltro, regolato da rigidi parametri normativi, nei quali è praticamente nulla la discrezionalità dell'addetto. Con la recente
Ordinanza n.18552/2022 la Corte di Cassazione ha sancito che «sebbene il contributo unificato possa in parte concorrere al funzionamento dell'intero sistema di giustizia tributaria ed anche a coprire le spese per i compensi dei giudici tributari, ciò non indice affatto sull'indipendenza e l'imparzialità di questi ultimi...».
Ancora, nella pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n.
24191/2023 si afferma: «la natura tributaria del contributo unificato e, quindi, anche sulla base di una lettura estensiva del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, la devoluzione al giudice tributario delle controversie concernenti l'impugnazione di atti che riguardino la pretesa dell'Amministrazione alla corresponsione del relativo contributo rimasto inevaso (cfr. Cass. SU, 5 maggio 2011, n. 9840; Cass. SU,
17 aprile 2012, n. 5994; più di recente Cass. SU, 20 febbraio 2020, n. 4315, anche con riferimento al c.d.
"raddoppio" del contributo unificato, che partecipa della medesima natura di entrata tributaria di quest'ultimo)». Eccepisce il Contribuente la nullità dell'atto per notifica al domiciliatario anziché direttamente al
Contribuente medesimo. L'eccezione non può trovare accoglimento, poiché, sia nel testo del Ricorso
RGR n. 199/24, sia nella Nota di Iscrizione a ruolo telematica con la quale è stato depositato tale ricorso sulla piattaforma del Processo Tributario Telematico è espressamente indicata l'elezione di domicilio del ricorrente presso il difensore.
In punto poi lamentata sproporzione della misura del 200% della sanzione sul contributo omesso, rileva il
Collegio che la Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10/06/2021 n. 16283, ha precisato: “Da siffatti rilievi consegue che, nel caso di insufficiente o mancato pagamento a seguito dell'invito, l'Ufficio competente al recupero procede, con separato atto emesso ai sensi del TUSG, art. 16, comma 1 bis, all'irrogazione della sanzione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 71, nella misura dal cento al duecento per cento del tributo dovuto in relazione ai giorni di ritardo nel pagamento del contributo unificato. Ne consegue che le sanzioni amministrative, in tema di omesso pagamento del contributo unificato, vanno applicate con riferimento al TUSG, art. 16, comma 1 bis e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 71, ciò in ragione della riconosciuta "natura di entrata tributaria erariale del contributo unificato", ed il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (Corte Costituzionale n. 73 del
2005)”. In definitiva l'eccezione va respinta.
L'appellante introduce poi un motivo ulteriore in appello riguardante la asserita prevalenza del principio del favor rei (art.3 D.Lgs. 472/1997, secondo cui al soggetto che commette la violazione si applica la sanzione più favorevole anche se prevista con legge successiva, finchè il provvedimento sanzionatorio non sia diventato definitivo) rispetto alle previsioni del D.Lgs. 67/2024, che hanno espressamente previsto
(art.5 del D.Lgs. 67/2024) che la riduzione delle sanzioni per omesso pagamento del CUT al 70% introdotte da tale D.Lgs. 67/2024, si applichino soltanto alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Secondo l'appellante tale deroga espressa ex art.5 del D.Lgs. 67/2024, sarebbe in palese contrasto col principio del favor rei di cui all'art.3 del D.Lgs. 472/1997 e pertanto l'art.5 suddetto dovrebbe essere disapplicato e trovare applicazione la nuova e più mite sanzione.
Il tema è stato di recente affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1274 del 19/01/2025 proprio con specifico riferimento all'art. 5 del D.lgs. 87/2024.
I giudici di legittimità, nel contesto della revisione del sistema sanzionatorio tributario apportato dal D.Lgs.
87/2024, nel confermare che la norma dell'art.5 del suddetto D.Lgs. ha in effetti introdotto una deroga al principio del favor rei , ne hanno nel contempo statuito la piena legittimità , affermando in particolare che
"l'irretroattività disposta dal citato art. 5 per le nuove sanzioni, complessivamente più favorevoli per il contribuente, si colloca in un contesto, interno ed esterno, che accompagna la rimeditazione dell'intero sistema sanzionatorio"; precisando inoltre che "una riforma del sistema tributario, nel quale la previsione di un minor carico sanzionatorio si relaziona ad una modifica radicale del rapporto Fisco/Contribuente... giustifica ampiamente un' irretroattività della nuova disciplina sanzionatoria , senza con ciò poter essere tacciata di violazione dei diritti presidiati dagli artt. 3 e 53 Cost..."; ciò, in funzione soprattutto della necessità che "anche l'attenuazione delle sanzioni necessita di un "tempo" per l'attuazione dell'intero ripensamento dell'impianto sanzionatorio...".
I principi enunciati dalla Corte di Cassazione ed il richiamo alle cogenti ragioni di tutela di controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere al vaglio positivo di ragionevolezza, valgono anche a giustificare la compatibilità della deroga alla lex mitior, con i principi costituzionali e unionali
La Corte di Cassazione, per valutare la legittimità di tale deroga, ha richiamato i precedenti della Corte
Costituzionale (sentenze n. 68/2021 e n. 63/2019), dai quali emerge che la sanzione più favorevole di regola va applicata retroattivamente a meno che non vi siano motivi costituzionalmente rilevanti che giustifichino la non operatività del favor rei. La sentenza, pertanto, si allinea a precedenti della Corte Costituzionale, come le sentenze suddette nn.
68/2021 e 63/2019, che ammettono deroghe al favor rei per “controinteressi” di pari rango costituzionale.
Inoltre, la Cassazione ha richiamato la sentenza C-107/23 della Corte di Giustizia UE, la quale riconosce che gli Stati membri possono limitare la retroattività delle norme più favorevoli per tutelare obiettivi di interesse generale, come l'equilibrio di bilancio.
Ancora, la doglianza di carenza di motivazione va dichiarata inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere sollevata in sede di impugnazione dell'invito al pagamento prodromico, non opposto e quindi definitivo e non più impugnabile per vizi propri.
Ad ogni buon conto l'atto impugnato è adeguatamente motivato essendo rispettoso dei principi richiamati dalla Corte di Cassazione in tema di motivazione degli atti impositivi, avendo lo stesso assolto all'obbligo della sufficienza della motivazione mediante l'indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della sanzione irrogata e del percorso logico e fattuale che ha condotto al provvedimento impugnato, garantendo il rispetto del diritto di difesa e contraddittorio del contribuente. All'uopo, giova ricordare gli approdi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità. Di rilievo centrale è l'intervento della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 8053/2014, che ha identificato il vizio di motivazione con quel solo vizio, radicale, di mancanza della motivazione, cioè di vizio testuale, emergente immediatamente e direttamente dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Successivamente veniva data una ben ampia definizione di “motivazione mancante”, ricomprendendovi, oltre all'ipotesi di scuola della mancanza grafica della stessa, anche le ipotesi di
“motivazione apparente”, di “motivazione manifestamente e irriducibilmente contraddittoria”, di motivazione “perplessa o obiettivamente incomprensibile”. Nel caso di specie, come è evidente dall'esame dell'atto non ricorre nessuna delle ipotesi richiamate (Cassazione, sentenze 2268/2014 e
16824/2006).
La soccombenza impone la condanna alle spese del grado di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1087,20, già ridotti.