Decreto presidenziale 27 luglio 2022
Sentenza 10 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/11/2022, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2022
N. 01773/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00875/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 875 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PA MP, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Dalfino, Giuseppe Delle Foglie, Emilio Reboli, Brigida Santeramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Galatone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Elettorale di Sezione presso il Comune di Galatone, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
nei confronti
LA LO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale centrale prot. n. 17582 del 22/06/2022 quale atto di proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco;
- della nota del Comune di Galatone prot n. 19610 del 13/07/2022;
- dei verbali delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, relativo alle sezioni 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15;
- di ogni altro atto, conosciuto e non, presupposto, connesso o conseguente all'atto impugnato;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MP PA il 30/9/2022:
- del verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale elettorale;
- del verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale relativo alla sezione n. 12
- del verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale relativo alla sezione n. 13.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Galatone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che:
- in data 12.06.2022 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale di Galatone, per le quali la dott.ssa Annamaria MP era candidata alla carica di Sindaco;
- alle operazioni elettorali hanno partecipato, oltre alla ricorrente, i signori LA LO, MA IM De MI e EB BI;
- all’esito delle operazioni di scrutinio dei voti è stato proclamato Sindaco il sig. LA LO, con 4.854 voti, su un totale di 9.638, giusta verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale centrale del 22.06.2022;
- il procedimento elettorale si è concluso con la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale di cui al verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale centrale del 26.07.2022;
2. Rilevato che:
- con il ricorso introduttivo, depositato in data 22.07.2022, la dott.ssa Annamaria MP ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento: “del Verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale centrale prot. n. 17582 del 22 giugno 2022 quale atto di proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco; - della nota del Comune di Galatone prot n. 19610 del 13 luglio 2022; - dei verbali delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione, nei limiti dell’interesse di cui al presente ricorso, relativo alle sezioni 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15; - di ogni altro atto, conosciuto e non, presupposto, connesso o conseguente all’atto impugnato laddove lesivo”;
- in sintesi, la ricorrente ha articolato le seguenti censure:
a) sussiste una palese “incongruenza tra il n. 10.050 di voti validi conteggiati alla seduta dell’Ufficio centrale del 15.06.2022 e il n. 9.638 di voti validi accertati dall’Adunanza dei Presidenti, sulla base della quale è stato poi calcolato il quorum di maggioranza assoluta”, e ciò a maggior ragione ove si consideri, per un verso, che secondo il portale eligendo.it i votanti risultano essere stati 9.797, nel mentre dall’esame dei verbali emerge che i voti validamente espressi sono pari a 9.636 e dal prospetto dell’affluenza finale delle elezioni Comunali, pubblicato dopo le 23:00 del 12 giugno 2022 dal Comune di Galatone, risulta un numero di 9.828 votanti totali, e, per altro verso, che nei verbali delle sezioni 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 11, 14 e 15 si riscontrano diffuse irregolarità con specifico riferimento alla indicazione delle schede vidimate e non utilizzate;
b) “la dott.ssa MP, nelle date del 14 e 17 giugno 2022, presentava due esposti presso la Prefettura, la Procura della Repubblica e il Comando dei Carabinieri ove segnalava gravi e numerose anomalie rilevate durante sia le operazioni elettorali che di scrutinio”, da cui emerge che “le operazioni di voto siano state quantomeno oggetto di episodi tali da mettere in dubbio la regolarità delle stesse”;
c) “la Dichiarazione di insussistenza dei motivi di ineleggibilità e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco, veniva resa dall’eligendo candidato soltanto, ed inspiegabilmente, successivamente all’avvenuta proclamazione, avvenuta in data 22 giugno 2022, come risulta dalla data di sottoscrizione della stessa (cioè il 23 giugno 2022)”;
- con successi motivi aggiunti presentati in data 30.09.2022, parte ricorrente ha esteso l’impugnazione ai seguenti atti: “verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale elettorale; verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale relativo alla sezione n. 12; verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale relativo alla sezione n. 13”, lamentando che: nel verbale della sezione n. 12 si ravvisano una serie di incongruenze con riferimento numero totale delle schede autenticate e non utilizzate e al numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza o ad attestazione del sindaco; nel verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale della sezione n. 13, alle pag. 9 e 10, è indicato che “le schede autenticate sono pari a 867 unità”, laddove “il totale del numero degli elettori della sezione (867) meno il numero degli elettori ammessi al voto domiciliare, iscritti nelle liste degli elettori di sezione, ma ammessi al voto presso altra sezione (4), è 863 e non, come invece riportato a verbale, 867”; restano confermati “i motivi di cui al ricorso principale” proposti avverso il verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale;
3. Rilevato altresì che:
- si è costituito in giudizio il Comune di Galatone per resistere al ricorso;
- in particolare, l’Amministrazione comunale, con memorie difensive depositate in data 17.08.2022 e in data 24.10.2022, ha articolato le seguenti eccezioni:
a) il ricorso è inammissibile, dal momento che è “stato proposto quando il procedimento elettorale era ancora in corso … e non avendo la ricorrente impugnato l’atto di proclamazione degli eletti”;
b) inammissibilità per genericità, atteso che la ricorrente “si limita, infatti, a riferire di presunte irregolarità … senza offrire il benché minimo supporto probatorio”;
c) inammissibilità per carenza di interesse, in quanto “la ricorrente muove dall’assunto che le presunte criticità avrebbero impedito lo svolgimento del turno di ballottaggio, ma non dimostra “con i numeri” che un diverso conteggio avrebbe garantito tale possibilità”;
d) il ricorso introduttivo “è inammissibile ed improcedibile perché non depositato nel termine ordinato nel decreto Presidenziale n. 114/2022”;
e) il ricorso è, altresì, “inammissibile/improcedibile per la mancata impugnazione dei verbali dell’Ufficio Elettorale Centrale, depositati nel fascicolo di causa il 17.8.2022 (pagg. da 135 a 148 del doc. 2) … che integrano una vera e propria convalida dei risultati elettorali, in parte qua , con riesame e motivazione specifica sulle contestazioni della ricorrente”;
f) i motivi aggiunti “non sono stati notificati al procuratore costituito per la P.A., come espressamente richiesto dall’art. 43, comma 2, c.p.a. e dall’art. 170 c.p.c. all’uopo richiamato”;
g) i motivi aggiunti sono “comunque, tardivi rispetto al termine di legge di 30 giorni dalla proclamazione degli eletti”;
4. Considerato che:
- l’art. 130, comma 1, c.p.a. stabilisce che “ …contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti: a) quanto alle elezioni di comuni … da depositare nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti … ”;
- nel concreto caso di specie, il ricorso introduttivo proposto avverso il verbale dell’Ufficio centrale elettorale del 22.06.2022, recante la “ proclamazione alla carica di Sindaco ”, ed i verbali delle sezioni, è stato depositato in data 22.07.2022, allorquando non era ancora intervenuta la (e quindi in mancanza di apposita impugnazione della) “ proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale ”, di cui al successivo verbale dell’Ufficio centrale elettorale del 26.07.2022 (cfr. paragrafo 25 del Modello n. 51/Com);
- ai fini della impugnazione della proclamazione degli eletti non suppliscono i motivi aggiunti depositati in data 30.09.2022, essendo questi tardivi rispetto al termine di trenta giorni previsto dall’art. 130, co. 1 lett. a), c.p.a.;
5. Ritenuto pertanto che:
- il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile, siccome proposto prima della proclamazione degli eletti e quindi in violazione della prescrizione di cui all’art. 130, co. 1, c.p.a.: “ Ai sensi del comma 1 dell'art. 130 c. proc. amm., tutti gli atti del procedimento elettorale sono impugnabili, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti, soltanto alla conclusione del procedimento stesso, avendo gli atti precedenti alla proclamazione natura endoprocedimentale e dunque essendo privi del carattere di immediata lesività. Unica eccezione alla suddetta regola è l'ipotesi che riguarda il procedimento preparatorio alle elezioni (ovvero la fase pre - elettorale), disciplinata dall'art. 129 c. proc. amm. (la cui attuale formulazione si deve alle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 1, d.lg. n. 160 del 2012). Tale disposizione prevede la possibilità di impugnare recta via i provvedimenti di esclusione, in quanto immediatamente lesivi ” (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 05/06/2014 n. 1450);
- i motivi aggiunti devono essere dichiarati irricevibili per tardività;
6. Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone;
- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
- dichiara irricevibili i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria della Sezione le comunicazioni di cui all’art. 130, comma 8, del c.p.a. al fine dei relativi adempimenti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO